§ 5.4.26 - Legge Regionale 27 novembre 1993, n. 19.
Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:27/11/1993
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Indennità integrativa dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI)
Art. 1 bis.  Misure anticrisi
Art. 2.  (Misura dell'indennità regionale).
Art. 3.  (Durata dell'indennità regionale).
Art. 4.  (Cumulabilità).
Art. 5.  (Domanda e decorrenza).
Art. 6.  (Delega di funzioni).
Art. 7.  (Rapporti finanziari).
Art. 8.  (Regolamenti di esecuzione).
Art. 9.  (Norma finale).
Art. 10.  (Disposizioni in materia di previdenza integrativa).
Art. 11.  (Norma finanziaria).


§ 5.4.26 - Legge Regionale 27 novembre 1993, n. 19. [1]

Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa.

(B.U. 30 novembre 1993, n. 58 - I S.O.).

 

Art. 1. Indennità integrativa dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) [2]

     1. In attuazione dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e ad integrazione della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e successive modifiche, è istituita un’indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati e delle lavoratrici disoccupate, residenti e con domicilio nella regione Trentino-Alto Adige, al fine di anticipare al 1° gennaio 2013 i periodi massimi di tutela previsti dall’articolo 2, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita). Per i cittadini e le cittadine comunitarie l’indennità spetta entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.

     2. L’indennità spetta per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Per beneficiare dell’indennità la persona interessata deve essere stata icenziata per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, non deve possedere i requisiti per beneficiare dell'indennità di mobilità prevista dalla legge n. 223 del 1991, ma deve essere in possesso del requisito di anzianità aziendale di cui all’articolo 16, comma 1 della medesima legge, alla data del licenziamento deve essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre mesi con la medesima azienda e deve beneficiare del trattamento di cui all’articolo 2, comma 1 della legge n. 92 del 2012 (ASpI) o del trattamento ordinario di disoccupazione agricola.

     3. Per mantenere il godimento dell’indennità di cui al comma 1, i soggetti beneficiari devono essere disponibili allo svolgimento di attività lavorative, formative, di inserimento lavorativo e di ogni altra attività individuate dai servizi competenti secondo le disposizioni provinciali. La perdita o la sospensione dello stato di disoccupazione comporta, rispettivamente, la perdita o la sospensione dell’indennità di cui al presente articolo.

     4. L’indennità è pari ad euro 850,00 mensili ed è proporzionata all’orario di lavoro del rapporto di lavoro cessato.

     5. L’indennità è erogata per un periodo massimo di quattro mesi ad integrazione della durata dell’ASpI e non può essere corrisposta successivamente alla liquidazione della pensione anticipata o di vecchiaia.

     6. L’indennità non è cumulabile con altri interventi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ad esclusione dell’assegno regionale al nucleo familiare di cui alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modifiche.

 

     Art. 1 bis. Misure anticrisi [3]

     1. Al fine di estendere le tutele previste dall’articolo 1 anche a coloro che hanno perso il lavoro o sono sospesi dallo stesso a causa del protrarsi della crisi economica, la Regione eroga l’indennità di cui al comma 2 e finanzia le politiche attive connesse.

     2. L’indennità spetta per gli eventi di disoccupazione e di sospensione dal lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 anche ad integrazione di eventuali indennità statali. L’indennità è corrisposta per una durata massima di seimesi in misura non superiore all’importo relativo al primo scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale per l’indennità di mobilità statale, al netto della riduzione di cui al comma 3.

     3. La somma dell’indennità di cui al presente articolo e delle eventuali indennità statali percepite dal soggetto beneficiario non può comunque essere superiore all’importo relativo al secondo scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale per l’indennità di mobilità statale, al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)].

     4. La Regione concorre inoltre al finanziamento di fondi provinciali finalizzati, in concorso con i fondi nazionali, all’erogazione di trattamenti di sostegno al reddito e di attività formative, nonché di sostegno occupazionale ai sensi dellanormativa vigente in materia di ammortizzatori sociali in deroga.

 

     Art. 2. (Misura dell'indennità regionale). [4]

     [1. L’indennità regionale è pari all’80 per cento della retribuzione in godimento e comunque non superiore all’importo netto relativo al primo scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale per l’indennità di mobilità statale [5].]

 

     Art. 3. (Durata dell'indennità regionale). [6]

     [1. L'indennità regionale è corrisposta per una durata massima di dodici mesi. Per i primi tre mesi di disoccupazione ne è sospesa l'erogazione.

     Con il quarto mese saranno accreditate anche le somme arretrate.

     2. L'indennità regionale non è comunque corrisposta successivamente alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità o successivamente alla data del compimento dell'età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.

     3. Qualora prima del dodicesimo mese il lavoratore venga cancellato dalla lista di mobilità relativa alla provincia di residenza, l'indennità regionale cessa a partire dalla decorrenza della cancellazione.

     4. Qualora il lavoratore venga temporaneamente sospeso dalla lista di mobilità, sarà corrispondentemente sospesa anche l'indennità regionale.

     L'erogazione dell'indennità regionale riprenderà con decorrenza dalla cessazione della sospensione.]

 

     Art. 4. (Cumulabilità). [7]

     [1. Per i mesi nei quali al lavoratore spetta il trattamento ordinario di disoccupazione, l'indennità regionale è corrisposta ad integrazione dello stesso e fino al raggiungimento della misura indicata all'articolo 2.

     2. L'indennità regionale non è altrimenti cumulabile con altri interventi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale.]

 

     Art. 5. (Domanda e decorrenza). [8]

     [1. L'indennità regionale decorre dal primo giorno successivo al licenziamento ed è corrisposta a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dal licenziamento stesso. Decorso tale termine, viene meno il diritto al percepimento della stessa, salvo quanto disposto al comma 2.

     2. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine previsto al comma 1, l'indennità regionale decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda e viene corrisposta per il periodo residuo fino ad un massimo di dodici mesi dalla data del licenziamento.]

 

     Art. 6. (Delega di funzioni). [9]

     1. La gestione degli interventi di cui alla presente legge è delegata alle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono a stabilire i termini e le modalità di accesso, la durata, le modalità di erogazione e sospensione, nonché quant’altro necessario all’attuazione degli interventi stessi secondo i propri ordinamenti e in armonia con le rispettive politiche sociali e del mercato del lavoro. Le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì gli eventuali ulteriori requisiti di accesso agli interventi.

     2. Le funzioni delegate alle Province possono essere esercitate direttamente o mediante convenzione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

 

     Art. 7. (Rapporti finanziari). [10]

     [1. Al fine di stabilire un raccordo per gli aspetti finanziari relativi alla gestione delegata della presente legge, le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Regione un programma finanziario annuale e triennale concernente gli oneri previsti per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 6.

     2. La Giunta regionale, visto il programma finanziario annuale e triennale di cui al comma 1, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente «Interventi in materia di previdenza integrativa», propone annualmente al Consiglio regionale l'ammontare del fondo per l'esercizio delle funzioni delegate alle due Province autonome ai sensi dell'articolo 6.

     3. Con legge di bilancio viene approvato tale stanziamento e alla ripartizione del fondo provvede la Giunta regionale, attribuendolo, in ragione delle esigenze, alla Provincia autonoma di Trento e alla Provincia autonoma di Bolzano. Il 4 per cento di questo fondo rappresenta il rimborso forfettario degli oneri di gestione della presente legge [11].

     4. Ai fini del riscontro del corretto utilizzo vincolato dei fondi regionali, le Province autonome trasmettono alla Regione, entro il mese di aprile, il conto consuntivo della gestione riferito all'anno solare immediatamente precedente.

     5. La liquidazione dei finanziamenti avviene in unica rata anticipata.

     6. I finanziamenti non utilizzati nell’anno di riferimento sono considerati come anticipi delle assegnazioni relative all’anno successivo. Eventuali disavanzi di gestione troveranno opportuno ripiano nell'ambito dell'assegnazione finanziaria relativa all'anno successivo [12].]

 

     Art. 8. (Regolamenti di esecuzione). [13]

     [1. Ciascuna Provincia autonoma disciplina con proprio regolamento le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dell’indennità regionale. Con apposito regolamento regionale è stabilito quanto altro è necessario per l’esecuzione della presente legge.]

 

          Art. 9. (Norma finale). [14]

     [1. L'intervento previsto dalla presente legge è attuato fino a quando con legge dello Stato non saranno stabilite analoghe provvidenze.]

 

     Art. 10. (Disposizioni in materia di previdenza integrativa).

     1. [15].

     2. [16].

 

     Art. 11. (Norma finanziaria).

     1. All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi 40 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'esercizio 1993, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spese per l'esercizio finanziario 1993.

     2. Con legge di bilancio, l'importo di cui al comma 1 viene annualmente ripartito fra le Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 


[1] L'art. 13 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1, abroga le disposizioni della presente legge incompatibili con la stessa L.R. 1/2004, con la decorrenza ivi stabilita.

[2] Gli originari artt. 1 - 5 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 1 per effetto dell'art. 1 della L.R. 18 marzo 2013, n. 2.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2013, n. 2.

[4] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 dicembre 2007, n. 4. Gli originari artt. 1 - 5 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 1 per effetto dell'art. 1 della L.R. 18 marzo 2013, n. 2.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 15 luglio 2009, n. 5.

[6] Gli originari artt. 1 - 5 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 1 per effetto dell'art. 1 della L.R. 18 marzo 2013, n. 2.

[7] Gli originari artt. 1 - 5 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 1 per effetto dell'art. 1 della L.R. 18 marzo 2013, n. 2.

[8] Articolo sostituito dall'art. 8 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Gli originari artt. 1 - 5 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 1 per effetto dell'art. 1 della L.R. 18 marzo 2013, n. 2.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2013, n. 2.

[10] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

[11] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[12] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1 con la decorrenza stabilita dall’art. 13 della stessa L.R. 1/2005.

[13] Articolo sostituito dall’art. 11 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2013, n. 2.

[14] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2013, n. 2.

[15] Modifica il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 28 febbraio 1993, n. 3.

[16] Modifica il comma 3 dell'art. 1 della L.R. 7 maggio 1993, n. 10.