§ 5.4.51 - L.R. 18 marzo 2013, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:18/03/2013
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza [...]
Art. 2.  Modifica alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche
Art. 3.  Norme transitorie
Art. 4.  Norma finanziaria


§ 5.4.51 - L.R. 18 marzo 2013, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successivemodifiche

(B.U. 26 marzo 2013, n. 13)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche

1. Alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni:

(Omissis)

 

     Art. 2. Modifica alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche

1. (Omissis)

 

     Art. 3. Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) si applicano anche ai soggetti sospesi dalla lista di mobilità alla data del 31 dicembre 2012.

2. Agli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 31 dicembre 2012 si applicano le disposizioni della legge regionale n. 19 del 1993 nel testo previgente all’entrata in vigore della presente legge. A coloro che sono licenziati il giorno 31 dicembre 2012 si applicano le disposizioni della legge regionale n. 19 del 1993 nel testo previgente all’entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui non fosse possibile l’inserimento in lista di mobilità per la mancata proroga all’anno 2013 dell’articolo 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione).

 

     Art. 4. Norma finanziaria [1]

1. Dall'applicazione dell’articolo 1, comma 1, lettera a) non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 10100 “Assegnazioni di parte corrente per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome”, per i fini di cui alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e successive modificazioni.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) quantificabili in euro 3 milioni 500 mila annui per l’esercizio 2013 e per il triennio 2013-2015, si fa fronte per euro 1 milione 500 mila con i fondi già stanziati sull’unità previsionale di base 10100 “Assegnazioni di parte corrente per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome” e per euro 2 milioni mediante autorizzazione all’utilizzo di fondi inutilizzati già assegnati sulla medesima unità previsionale di base 10100 negli anni dal 2009 al 2012 ai fini del finanziamento delle misure anticrisi di cui alle leggi regionali 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009), 27 settembre 2010, n. 2 (Modifica di leggi regionali in materia di previdenza integrativa), 14 luglio 2011, n. 5 (Sostegno durante il periodo della finestra di accesso alla pensione a favore di coloro che beneficiano della mobilità e proroga delle misure anticrisi) e 21 settembre 2012, n. 5 (Proroga delle misure anticrisi).


[1] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 2013, n. 6 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 24 luglio 2014, n. 6.