§ 2.1.141 - L.R. 27 febbraio 1997, n. 3.
Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale .


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:27/02/1997
Numero:3


Sommario
Art. 01.  (Finalità)
Art. 1.  (Agevolazione delle attività amministrativo-contabili conseguenti all'adesione ai Fondi pensione).
Art. 1 bis.  (Fondi pensione istituiti o promossi dalla Regione).
Art. 1 ter.  Garanzie della restituzione del capitale e di rendimenti comparabili o corrispondenti al tasso di rivalutazione del TFR da parte della Regione.
Art. 2.  (Statuti dei Fondi).
Art. 3.  (Società di servizi e consulenza).
Art. 4.  (Incompatibilità).
Art. 5.  (Riscossione dei contributi tramite l'Agenzia delle Entrate
Art. 6.  (Interventi a favore della previdenza complementare)
Art. 7.  (Adeguamento delle strutture regionali).
Art. 8.  (Relazione annuale).
Art. 8 bis.  (Comitato consultivo per lo sviluppo del welfare complementare)
Art. 8 ter.  (Comitato di sviluppo della previdenza complementare)
Art. 9.  (Norma finanziaria).


§ 2.1.141 - L.R. 27 febbraio 1997, n. 3.

Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale [1].

(B.U. 4 marzo 1997, n. 11).

 

Art. 01. (Finalità) [2]

     1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, nonché delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 e successive modificazioni, la Regione promuove il risparmio previdenziale e l'accesso alle forme di assistenza mutualistica, nonché di sanità integrativa, che abbiano tra le proprie finalità anche la tutela della non autosufficienza, al fine di dare sicurezza e serenità durante la vita e nella vecchiaia a tutti/e i/le cittadini/e del territorio. In particolare la Regione interviene a sostenere e a promuovere in maniera equa, sostenibile e trasparente la previdenza complementare in ogni sua forma a favore dei/delle cittadini/e iscritti/e a Fondi pensione, siano questi negoziali o aperti, territoriali o nazionali.

 

     Art. 1. (Agevolazione delle attività amministrativo-contabili conseguenti all'adesione ai Fondi pensione).[3]

     1. La Regione, tramite la società di cui all'articolo 3, sostiene l'adesione dei soggetti residenti in regione, iscritti ai Fondi pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni, anche attraverso l'erogazione di servizi amministrativi-contabili per i Fondi stessi, secondo quanto stabilito negli articoli seguenti e con regolamento regionale. Il regolamento disciplina altresì quant'altro si renda necessario per l'applicazione della presente legge.

 

     Art. 1 bis. (Fondi pensione istituiti o promossi dalla Regione). [4]

     1. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige può, ai sensi e per gli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243 e per garantire in ogni caso la destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) a previdenza complementare, istituire o promuovere uno o più Fondi pensione, tramite le proprie strutture pubbliche o a partecipazione pubblica istituite ai sensi della presente legge, il cui funzionamento viene disciplinato con regolamento regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia [5].

     2. I Fondi possono avvalersi delle strutture e degli organismi costituiti dalla Regione per il supporto amministrativo e contabile. I suddetti organismi e strutture promuovono al contempo la collaborazione ed il coordinamento tra tutti i Fondi istituiti o promossi ai sensi della presente legge, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui alla seconda parte dell’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 6) della legge 243/2004. Le modalità di tale avvalimento e il conseguente diritto per gli/le iscritti/ e ai Fondi stessi di accedere alle provvidenze regionali in materia di previdenza complementare, sono disciplinate con regolamento regionale. I Fondi possono dotarsi, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 10) della legge 243/2004, di linee di investimento tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili o corrispondenti al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR) [6].

     3. Salvo che per esigenze di mantenimento di eventuali garanzie finanziarie, tali Fondi pensione non dovranno in alcun modo ostacolare la libera circolazione dei/delle lavoratori/trici dipendenti nell’ambito del sistema della previdenza complementare.

     4. Salva diversa esplicita volontà espressa dal/dalla lavoratore/trice, sia i/le datori/trici di lavoro di dipendenti che hanno la residenza nel territorio regionale o che nel territorio stesso espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale, sia i/le datori/trici di lavoro le cui aziende operano prevalentemente sul territorio regionale, destinano ai fondi pensione così istituiti o promossi il trattamento di fine rapporto prima che si determini qualsiasi destinazione ad Enti previdenziali, tra cui anche quella residuale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 7) della legge 243/2004. Gli/Le stessi/e datori/trici di lavoro hanno facoltà di destinare ai fondi pensione così istituiti o promossi il TFR dei/delle propri/e lavoratori/trici, qualora, per qualsiasi motivo, i fondi pensione a carattere regionale o infraregionale di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 221 non venissero pienamente equiparati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge 243/2004, ai fondi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche. È consentito altresì ai/alle lavoratori/trici dipendenti, i/le quali, cessando l’attività lavorativa presso un/una datore/trice di lavoro siano alla ricerca di una nuova occupazione, di trasferire ai predetti Fondi pensione in tutto o in parte il TFR maturato non ancora trasferito in altre forme o Fondi pensione. Qualsiasi destinazione ai fondi pensione di cui al comma 1 avviene in ogni caso e salva diversa ed esplicita scelta da parte del/della lavoratore/lavoratrice, in linee di investimento con le caratteristiche di cui al comma 2, ultimo periodo [7].

     5. Salvo diverse previsioni degli accordi collettivi, nei confronti dei/delle lavoratori/trici, che al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge 243/2004 già conferiscono una parte del TFR ad un fondo pensione in caso di qualsiasi destinazione del TFR ai sensi del comma 4, i/le datori/trici di lavoro destinano tale quota residua alla forma cui tali lavoratori/trici sono già iscritti/e [8].

     6. Onde permettere una scelta consapevole e responsabile sul proprio futuro previdenziale, in conformità dell’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1) della legge 243/2004, ai/alle titolari del TFR devoluto nei Fondi pensione di cui al presente articolo, è offerta, in forma personalizzata, da parte di consulenti appositamente formati ed ai quali può essere richiesta l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 se le questioni vertono in materia finanziaria, una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei Fondi di previdenza complementare a cui è ammessa l’adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui far confluire tutti i contributi destinabili alla previdenza complementare. In funzione dell’elaborazione del programma di formazione dei/delle consulenti, dell’informazione da fornire ai/alle lavoratori/trici dipendenti, nonché delle iniziative di promozione, la Regione si avvale del supporto delle strutture ed organismi di cui al comma 2.

 

     Art. 1 ter. Garanzie della restituzione del capitale e di rendimenti comparabili o corrispondenti al tasso di rivalutazione del TFR da parte della Regione. [9]

     1. La Regione può, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e dell'articolo 5 e per il tramite delle proprie strut-ture istituite, garantire agli iscritti ai fondi pensione, con le limitazioni e le modalità determinate con regolamento di attuazione e comunque nei limiti delle disposizioni del Fondo di Solidarietà istituito nell'ambito della presente legge, la restituzione del capitale e rendimenti comparabili o corrispondenti al tasso di rivalutazione del TFR ai sensi dell'articolo 2120 del Codice civile.

 

     Art. 2. (Statuti dei Fondi). [10]

     1. Gli statuti dei Fondi devono prevedere la possibilità di adesione di tutti coloro che hanno la residenza nel territorio regionale, nonché di tutti coloro che nel territorio stesso espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale ovvero sono dipendenti di aziende che ivi operano prevalentemente.

     2. Gli statuti dei Fondi devono prevedere il rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione e di sicurezza degli investimenti.

     3. Negli organi di amministrazione e di controllo stabiliti dagli statuti devono essere garantiti il rispetto del principio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, in quanto si tratti di Fondi per lavoratori dipendenti, nonché la presenza delle componenti lavorative e professionali in proporzione alle quote di rispettiva partecipazione economica ai Fondi.

     4. [Gli statuti devono ottenere il visto dell'Amministrazione regionale ai fini dell'osservanza delle disposizioni della presente legge] [11].

 

     Art. 3. (Società di servizi e consulenza).

     1. La Regione contribuisce, mediante adeguati mezzi e strutture, anche comportanti l'istituzione di appositi organismi secondo le norme di diritto comune, al sostegno e alla promozione della previdenza complementare e fornisce altresì adeguate garanzie in ordine alle prestazioni dagli stessi erogate [12].

     2. In particolare la Regione è autorizzata a costituire, coinvolgendo eventualmente gli Istituti di credito locali e qualificati operatori del settore, una Società di servizi e consulenza, denominata Centro pensioni complementari regionali, per la gestione amministrativa dei Fondi di cui all'articolo 1, per la cura dei rapporti con gli enti affiliati e con i soggetti aderenti e per il coordinamento dell'attività dei Fondi stessi, ivi compresi i rapporti con gli enti gestori. La Regione deve in ogni caso mantenere il controllo della Società mediante detenzione della maggioranza delle quote societarie.

     2-bis. La società di cui al comma 2, sulla base degli indirizzi della Regione o degli enti soci nell'ambito del controllo analogo è tenuta a:

a) offrire, tramite apposita convenzione con i Fondi pensione, servizi di carattere amministrativo-contabile ai soggetti residenti in regione iscritti ai Fondi pensione stessi al fine di abbattere i relativi costi;

b) offrire ai soggetti residenti in regione iscritti ai Fondi pensione non convenzionati con la società stessa un sostegno alternativo all'offerta dei servizi amministrativi-contabili di cui alla lettera a) al fine di abbattere i relativi costi;

c) effettuare gli interventi di cui all'articolo 6 finalizzati ad incentivare l'adesione alla previdenza complementare o a sostenerne la contribuzione;

d) investire strumentalmente, utilizzando anche gestori terzi, le risorse finanziarie ricevute dalla Regione ai sensi dell'articolo 9 e dagli altri enti pubblici territoriali per la realizzazione dei fini pubblicistici-istituzionali di cui alla presente legge;

e) offrire servizi e consulenze tecniche connessi alla materia della previdenza in genere, nonché connessi con la gestione amministrativa, contabile e liquidativa, a Fondi sanitari integrativi, Fondi per la non autosufficienza e organismi simili;

f) realizzare studi, ricerche e progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale, anche per il tramite del risparmio previdenziale;

g) realizzare progetti volti al finanziamento e/o alla copertura di misure in caso di non autosufficienza anche per il tramite del risparmio previdenziale o attraverso enti ed organismi, anche associativi o mutualistici;

h) attuare un programma di informazione, promozione e di educazione finanziaria, al fine di incrementare al massimo le adesioni ai Fondi pensione e raggiungere il maggior grado possibile di copertura di previdenza complementare per tutta la popolazione del Trentino e dell'Alto Adige, nonché di favorire la definizione da parte dei/delle singoli/e iscritti/e di un volume di risparmio previdenziale congruo con le aspettative degli/delle stessi/e per quanto attiene i trattamenti pensionistici complementari;

i) eseguire ogni ulteriore incarico di volta in volta conferito dalla Regione e dalle Province autonome [13].

     2-ter. Le attività di trattamento di dati personali necessari per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 01 e per lo svolgimento dei compiti previsti al comma 2-bis sono considerate di interesse pubblico rilevante ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Con regolamento regionale sono individuate le specifiche attività di trattamento eseguibili e tipologie di dati trattabili per le finalità ed i compiti sopra indicati, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati. La comunicazione di dati personali fra Regione, Centro pensioni complementari regionali ed altri titolari che effettuano trattamenti di tali dati per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico in materia previdenziale, assistenziale e di welfare complementare è ammessa quando è necessaria per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 01 e per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2-bis. I Fondi pensione convenzionati di cui al comma 2-bis lettera a) comunicano alla Regione e/o al Centro pensioni complementari regionali i documenti, le informazioni e i dati personali relativi alle posizioni previdenziali dei rispettivi aderenti, che risultino necessari per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 01 e per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 2-bis [14].

     3. [Oltre ai Fondi pensione di cui all’articolo 1, la società può offrire servizi e consulenze tecniche connesse alla materia della previdenza in genere, nonché connessi con la gestione amministrativa, contabile e liquidativa, a Fondi sanitari, Fondi per la non autosufficienza e organismi simili. La società può inoltre realizzare progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale ivi compresa l’attuazione di progetti di welfare attraverso l’istituzione di enti ed organismi, anche associativi, connessi alla sanità integrativa o alle altre materie di cui al presente articolo, nell’ambito delle quali può altresì svolgere studi e ricerche. Il Centro pensioni complementari regionali è tenuto poi ad operare gli interventi di cui all’articolo 6, secondo le modalità stabilite dal regolamento nello stesso previsto. Il Centro pensioni complementari regionali è tenuto infine ad impostare e portare a compimento un programma di promozione e di comunicazione al fine di incrementare al massimo le adesioni ai Fondi e raggiungere il maggior grado possibile di copertura di previdenza complementare per tutta la popolazione della regione, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione che abbia ottenuto l’assenso del Garante per la protezione dei dati personali, delle informazioni e dei dati personali riguardanti lavoratori/lavoratrici ed aziende operanti nel territorio regionale messi a disposizione dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dagli enti gestori dei Fondi, nel rispetto degli obblighi e misure di sicurezza previsti in materia di protezione dei dati personali. Allo stesso modo il Centro pensioni complementari regionali è autorizzato a comunicare all’INPS le informazioni e i dati personali degli aderenti ai Fondi necessari all’Istituto per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali, secondo quanto stabilito dalla suddetta convenzione in base alla quale sono definite le modalità di attuazione e gestione dei flussi informativi tra il Centro pensioni complementari regionali e l’INPS. Il Centro pensioni complementari regionali può rendere disponibili tutte le informazioni e i dati sopra indicati anche nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, in forma aggregata e per scopi statistici correlati all’espletamento dei relativi compiti di sostegno e promozione della previdenza complementare] [15].

     3-bis. Agli appalti conferiti dal Centro pensioni complementari regionali si applicano, in quanto compatibili con la natura dell’organismo di diritto pubblico, le norme richiamate dall’articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 concernente “Disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria) [16].

     4. [All'uopo lo statuto del Centro pensioni complementari regionali contiene adeguati strumenti di consultazione e di coinvolgimento delle parti sociali e delle Province autonome] [17].

 

     Art. 4. (Incompatibilità).

     1. Chi ha svolto il mandato di Consigliere regionale non può ricoprire l'incarico di Presidente della Società di servizi e consulenza di cui all'articolo 3, tranne il caso in cui siano trascorsi almeno 10 anni dal termine del mandato di Consigliere.

 

     Art. 5. (Riscossione dei contributi tramite l'Agenzia delle Entrate [18]).

     1. [La Regione è altresì autorizzata ad assumere in via amministrativa, nei limiti della disponibilità finanziaria prevista dalla presente legge, ogni ulteriore iniziativa atta a garantire il pieno sostegno, sotto il profilo amministrativo-contabile, ai Fondi di cui all'articolo 1 ed a fornire adeguate garanzie in ordine alle prestazioni dagli stessi erogate] [19].

     1-bis. La Regione può affidare in convenzione la riscossione dei contributi destinati ai Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale, ovvero ai fondi pensione da essa gestiti, istituiti o promossi, all’Agenzia delle Entrate che vi provvede mediante il sistema dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché alle Province Autonome che possono provvedere anche tramite i propri organismi o soggetti idonei. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione del presente comma, in particolare per l’attribuzione delle entrate a ciascun fondo e per la corresponsione dei rimborsi e delle somme spettanti ai soggetti incaricati dell’attività di riscossione [20].

 

     Art. 6. (Interventi a favore della previdenza complementare) [21].

     1. Con regolamento di esecuzione della presente legge sono indicati gli interventi finalizzati ad incentivare l'adesione ai Fondi pensione complementare o a sostenere la contribuzione ai Fondi stessi dei soggetti residenti in regione, sulla base dei seguenti principi:

     a) gli interventi regionali devono essere destinati a fronteggiare le meno favorevoli situazioni economiche, familiari e contributive degli/delle iscritti/e;

     a-bis) gli interventi regionali devono incentivare l'adesione di particolari categorie di soggetti allo scopo di dare sicurezza e serenità alla popolazione non solo dopo la maturazione del diritto alla pensione, ma anche durante l'arco della vita dell'aderente;

     b) gli interventi devono essere mantenuti entro una soglia massima per ciascun soggetto fissata dall'Amministrazione regionale;

     c) nell'erogazione degli interventi deve essere tenuta in particolare riguardo la presenza di temporanee o permanenti situazioni di svantaggio, sia per quanto attiene alla posizione occupazionale degli iscritti o di loro familiari, sia all'esistenza di motivate necessità assistenziali all'interno dei nuclei familiari stessi.

 

     Art. 7. (Adeguamento delle strutture regionali).

     1. Al fine del corretto assolvimento da parte dell'Amministrazione regionale degli adempimenti derivanti dall'applicazione della presente legge, le Ripartizioni seconda e quarta di cui all'articolo 8, comma 2, lettere b) e d) della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, vengono così denominate:

     - Ripartizione seconda - Affari sociali, credito e cooperazione;

     - Ripartizione quarta - Enti locali e servizi elettorali.

     2. Alla nuova Ripartizione seconda competono, in aggiunta alle attribuzioni elencate per la Ripartizione seconda - Credito e cooperazione nell'Allegato A) della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito con la legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, le attribuzioni ricomprese nei commi da 10 a 15 elencati per la Ripartizione quarta - Enti locali e affari sociali nell'Allegato A) della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito con la legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, con l'aggiunta della seguente:

     - Cura gli aspetti necessari per rendere operativo il sostegno della Regione ai Fondi pensione.

     3. Alla nuova Ripartizione quarta - Enti locali e servizi elettorali competono le attribuzioni di cui ai primi nove commi elencati nell'allegato A) della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito con la legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, con l'aggiunta delle seguenti:

     - Cura i rapporti con gli enti locali territoriali e le loro Associazioni;

     - Esamina le proposte degli Enti locali territoriali e delle loro Associazioni su problemi di comune interesse, prospettando ipotesi di soluzione relative soprattutto all'assunzione di provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo con riferimento all'assetto istituzionale.

     4. Nella fase di prima costituzione delle strutture di cui all'articolo 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a mettere a disposizione personale proprio e del Consiglio regionale nella misura indispensabile per lo svolgimento dell'attività delle stesse, senza aumentare la dotazione organica della Regione.

     5. Al personale di cui al comma 4 spetta, in relazione alle mansioni svolte ed alle responsabilità ricoperte, l'attribuzione della differenza tra il trattamento economico acquisito nella qualifica di appartenenza e quello previsto per lo svolgimento delle nuove funzioni nelle strutture di cui alla presente legge.

 

     Art. 8. (Relazione annuale).

     1. La società di cui all'articolo 3 relaziona annualmente alla Giunta regionale e al Consiglio in merito all'andamento di tutti gli interventi e iniziative adottati dalla Regione ai sensi della presente legge [22].

 

     Art. 8 bis. (Comitato consultivo per lo sviluppo del welfare complementare) [23]

     1. La Giunta regionale può nominare con propria deliberazione, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative tra i datori di lavoro e i sindacati dei lavoratori delle province di Trento e Bolzano, un comitato consultivo con il compito di sviluppare strategie nell'ambito del welfare complementare e supportare i soci della società di cui all'articolo 3 nella individuazione e realizzazione delle strategie da indicare alla stessa.

     2. Il comitato è composto da nove membri ed in particolare:

a) dall'Assessore/a pro-tempore competente in materia previdenziale;

b) dal/dalla Presidente pro-tempore e dal/dalla "coordinatore/trice" pro-tempore della società;

c) da due rappresentanti della Regione;

d) da due rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano;

e) da due rappresentanti della Provincia autonoma di Trento.

     3. I/Le rappresentanti dei tre enti sono scelti fra personalità, appartenenti al mondo accademico o associativo-sociale, aventi particolare esperienza nell'ambito della previdenza complementare, del welfare e delle politiche sociali.

     4. Il funzionamento del comitato è disciplinato con la deliberazione di nomina di cui al comma 1.

 

     Art. 8 ter. (Comitato di sviluppo della previdenza complementare) [24]

     1. La Regione costituisce un comitato di sviluppo della previdenza complementare quale strumento di collaborazione e coordinamento tra tutti i Fondi pensione di cui alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 3, nonché quale strumento di coinvolgimento e di consultazione delle parti sociali a livello regionale.

     2. Il comitato è composto:

a) dall'Assessore/a regionale competente per materia in qualità di Presidente;

b) dal/dalla Presidente pro-tempore e dal/dalla "coordinatore/trice" pro-tempore della società di cui all'articolo 3;

c) dai/dalle rappresentanti dei Fondi pensione di cui all'articolo 3 comma 2-bis lettera a) in relazione al numero di aderenti;

d) da un/una rappresentante rispettivamente della Provincia autonoma di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

e) da un/una rappresentante per ogni provincia indicato dalle associazioni a tutela dei/delle consumatori/trici maggiormente rappresentative nei rispettivi territori;

f) da due rappresentanti per ogni provincia degli Istituti di patronato maggiormente rappresentativi nei rispettivi territori, uno/a dei/delle quali individuato/a tra gli Istituti di patronato costituiti dagli organismi o dalle confederazioni espressione delle categorie dei/delle lavoratori/trici autonomi/e;

g) da due rappresentanti per ogni provincia delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei rispettivi territori;

h) da due rappresentanti per ogni provincia delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche operanti nei rispettivi territori.

     3. Il funzionamento del comitato, i compiti e la determinazione del numero dei/delle rappresentanti di cui al comma 1 lettera c) sono stabiliti con regolamento regionale.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità di cui alla presente legge è previsto un onere di lire 50 miliardi per l'anno 1997 da assegnare al Centro pensioni complementari regionali di cui all'articolo 3.

     2. Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi gravante sull'esercizio 1997 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 2.300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

     3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante "Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione".

     3-bis. [Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3 con particolare, riferimento alla realizzazione di un progetto volto alla creazione di un sistema organico di fondi sanitari integrativi, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla società PensPlan Centrum S.p.A., un importo annuo non superiore a euro 150 mila per gli esercizi 2013-2015] [25].

     3-ter. [Alla copertura dell'onere di cui al comma 3-bis per l'anno 2013 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo degli esercizi finanziari precedenti a favore del capitolo di nuova istituzione 09105.010 "Misure di sostegno per la creazione di fondi sanitari integrativi" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio] [26].


[1] Titolo già sostituito dall'art. 7 della L.R. 3 agosto 2015, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2018, n. 4.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2018, n. 4.

[3] Articolo già modificato dall’art. 12 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2018, n. 4.

[4] Articolo inserito dall’art. 12 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1.

[5] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 5 dicembre 2006, n. 3.

[6] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 5 dicembre 2006, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2018, n. 4.

[7] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 5 dicembre 2006, n. 3.

[8] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 5 dicembre 2006, n. 3.

[9] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 5 dicembre 2006, n. 3.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2018, n. 4.

[11] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 8.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2018, n. 4.

[13] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2018, n. 4.

[14] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3.

[15] Comma sostituito dall'art. 13 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 8, già modificato dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 2, ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 3 agosto 2015, n. 22 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2018, n. 4.

[16] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 19 settembre 2008, n. 8.

[17] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3.

[18] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2018, n. 4.

[19] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2018, n. 4.

[20] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 19 settembre 2008, n. 8.

[21] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2018, n. 4.

[22] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2018, n. 4.

[23] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2018, n. 4.

[24] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2018, n. 4.

[25] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2018, n. 4.

[26] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2018, n. 4.