§ 6.1.229 - L.R. 1 agosto 2019, n. 3.
Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:01/08/2019
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Esame abilitante speciale alle funzioni di segretario comunale.
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale 29 novembre 1978, n. 24 recante "Norme per l'istituzione di un consorzio tra i Comuni per la gestione delle Terme di Comano".
Art. 4.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 recante "Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale".
Art. 5.  Modifiche all'articolo 34-bis della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione".
Art. 6.  Modificazione dell'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale" e successive modificazioni.
Art. 7.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 "Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano".
Art. 8.  Disposizioni in materia di personale.
Art. 9.  Determinazione degli oneri per la contrattazione per il triennio 2019-2021.
Art. 10.  Inquadramento nell'area funzionale C - posizione economico-professionale C1, profilo professionale di funzionario giudiziario.
Art. 11.  Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 "Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari" e [...]
Art. 12.  Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 "legge regionale di stabilità 2016" e successive modificazioni.
Art. 13.  Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 concernente "Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 28 dicembre 1963, n. 38, 23 gennaio 1964, n. 2 e n. 3, 11 luglio 1966, n. [...]
Art. 14.  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari [...]
Art. 15.  Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari [...]
Art. 16.  Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.
Art. 17.  Variazioni allo stato di previsione dell'entrata.
Art. 18.  Variazioni allo stato di previsione della spesa.
Art. 19.  Allegati al bilancio.
Art. 20.  Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria.
Art. 21.  Entrata in vigore.


§ 6.1.229 - L.R. 1 agosto 2019, n. 3.

Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021.

(B.U. 2 agosto 2019, n. 31 - Numero Straordinario n. 1)

 

TITOLO I

Modificazioni della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 13-ter della legge regionale di contabilità

 

Art. 1. Esame abilitante speciale alle funzioni di segretario comunale.

1. La Provincia di Trento, in deroga alla procedura di cui agli articoli 143, 144, 145, 146 e 147 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 può indire entro il 30 aprile 2020 una sessione straordinaria di esame per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale, alla quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso di una laurea secondo quanto previsto dall'articolo 143 della legge regionale n. 2 del 2018. Il bando di indizione può limitare la partecipazione all'esame abilitante a candidati in possesso di un'esperienza professionale di almeno tre anni complessivamente maturata presso pubbliche amministrazioni in categorie o in livelli per l'accesso ai quali è o era richiesto il possesso del diploma di laurea, con rapporto di lavoro subordinato stabile o temporaneo, a tempo pieno o parziale e, in tale ultimo caso, con accrescimento proporzionale del requisito di esperienza triennale.

2. Le materie e le modalità dell'esame sono quelle previste dall' articolo 146 della legge regionale n. 2 del 2018.

3. La commissione giudicatrice dell'esame è nominata dalla Provincia ed è composta da:

a) un magistrato quale presidente;

b) un docente universitario e un esperto delle materie su cui vertono le prove d'esame;

c) due dirigenti in servizio presso la Provincia o altre pubbliche amministrazioni;

d) due segretari comunali di comuni di classe non inferiore alla terza.

4. Prima dell'effettuazione dell'esame, la Provincia invia, per l'approvazione, alla Regione il preventivo di spesa. Al rimborso della spesa effettivamente sostenuta sarà provveduto dietro presentazione di idonea documentazione di spesa.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2019, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti".

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

1. Alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 34, comma 6, le parole da: "intercomunali" a "comma 1." sono sostituite dalle seguenti parole: "tra gli enti locali le province erogano appositi contributi finanziari, anticipati annualmente dalla regione. L'utilizzo delle risorse non è vincolato all'esercizio di competenza. Eventuali avanzi di amministrazione possono essere utilizzati nell'esercizio successivo. L'utilizzo delle risorse è oggetto di rendiconto alla regione. Per il triennio 2019-2021 le risorse sono destinate agli enti locali della provincia di Bolzano.";

b) all'articolo 48, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. È istituito presso la giunta regionale l'albo dei sindaci emeriti. Sono iscritti all'albo, che è pubblicato sul sito internet della regione, i sindaci cessati dalle funzioni che non abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione e che abbiano acconsentito all'iscrizione stessa. Le modalità di tenuta dell'albo e di iscrizione allo stesso sono disciplinate con delibera della giunta regionale.";

c) all'articolo 68, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2020 è confermata la misura delle indennità di carica determinata dal DPReg. n. 4/L del 2010 e successive modificazioni, quella delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali fissata con deliberazione della giunta provinciale di Bolzano di data 20 dicembre 2010, n. 2094 e quella delle indennità di carica stabilita dalle successive leggi regionali istitutive di nuovi comuni derivanti da fusioni, senza la riduzione di cui al comma 1. La misura delle indennità di carica è rideterminata in caso di variazione della fascia di appartenenza del comune derivante da riclassificazione della sede segretarile o da variazione della popolazione residente al 31 dicembre 2018 rispetto a quanto previsto dal DPReg. n. 4/L del 2010 o dalle successive leggi regionali istitutive dei nuovi comuni derivanti da fusione, assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più bassa prevista nella fascia stessa;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa.";

d) all'articolo 77, comma 1, lettera c) le parole: "nonché gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello stato" sono soppresse;

e) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere:

"e-bis) mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate dalla provincia e dal consiglio provinciale territorialmente competenti, nonché dai comuni, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, dalle comunità e dalle comunità comprensoriali con sede nel territorio provinciale di riferimento, previo accordo tra le amministrazioni interessate e secondo i criteri prestabiliti dall'amministrazione con deliberazione dell'organo esecutivo;

e-ter) mediante utilizzo delle graduatorie formate in esito a concorsi o corsi-concorsi attivati dal consorzio dei comuni trentini, rispettivamente dal consorzio dei comuni di Bolzano, previo accordo tra gli enti locali ed il rispettivo consorzio.";

f) all'articolo 156, comma 1, lettera d) le parole: ", scelti su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali della categoria" sono soppresse;

g) all'articolo 193, comma 1, lettera b) numero 5) le parole: "dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco, " sono sostituite dalle seguenti parole: "dimissioni della maggioranza dei consiglieri assegnati, ";

h) all'articolo 220, comma 9, le parole: "a mezzo di manifesti da affiggersi in ogni comune non oltre il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione. I contrassegni sono riportati sul manifesto" sono sostituite dalle seguenti parole: "mediante pubblicazione sul sito internet della provincia non oltre il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione. I contrassegni sono pubblicati sul sito";

i) all'articolo 236, nel comma 1, dopo le parole: "con il medesimo contrassegno, " sono inserite le seguenti parole: "fatta salva l'eventuale aggiunta della denominazione del comune, della frazione o località e/o del candidato sindaco, ";

l) all'articolo 336, comma 1, le parole: "articoli 19, 34, 143, 149, 227, 298, 299 e 334 si provvede per gli esercizi 2018-2020 con gli stanziamenti già autorizzati." sono sostituite dalle seguenti parole: "articoli 19, 143, 149, 227, 298, 299 e 334 si provvede per gli esercizi 2018-2020 con gli stanziamenti già autorizzati. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 34, quantificati in euro 7.000.000,00 a decorrere dall'esercizio 2019, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" Titolo 1 "Spese correnti".";

m) all'articolo 337, comma 2, lettera f) prima delle parole: "il capo XIII della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1" sono inserite le seguenti parole: "gli articoli 23, comma 3, 47, 49 e".

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale 29 novembre 1978, n. 24 recante "Norme per l'istituzione di un consorzio tra i Comuni per la gestione delle Terme di Comano".

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1978 è aggiunto il seguente:

"Art. 5 bis.

1. Il consorzio-azienda, al fine di conseguire gli scopi istituzionali propri e quale ente pubblico economico, può costituire società di valorizzazione e gestione del patrimonio, costituente scopo principale del medesimo consorzio, conferendo alle medesime i beni in affitto di ramo di azienda, ferme restando le modalità e procedure previste dalla disciplina statale vigente in materia di società a partecipazione pubblica.".

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 recante "Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale".

1. All'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 1.2. della legge regionale 7 agosto 2018, n. 4, è inserito il seguente:

a) "2-ter. Le attività di trattamento di dati personali necessari per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 01 e per lo svolgimento dei compiti previsti al comma 2-bis sono considerate di interesse pubblico rilevante ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Con regolamento regionale sono individuate le specifiche attività di trattamento eseguibili e tipologie di dati trattabili per le finalità ed i compiti sopra indicati, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati. La comunicazione di dati personali fra Regione, Centro pensioni complementari regionali ed altri titolari che effettuano trattamenti di tali dati per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico in materia previdenziale, assistenziale e di welfare complementare è ammessa quando è necessaria per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 01 e per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2-bis. I Fondi pensione convenzionati di cui al comma 2-bis lettera a) comunicano alla Regione e/o al Centro pensioni complementari regionali i documenti, le informazioni e i dati personali relativi alle posizioni previdenziali dei rispettivi aderenti, che risultino necessari per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 01 e per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 2-bis.";

b) il comma 4 è soppresso.

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 34-bis della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione".

1. All'articolo 34-bis della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, lettera a) le parole: "degli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto" sono sostituite dalle seguenti parole: "delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale finanziati dalla Regione in via ordinaria";

b) al comma 5, lettera c) le parole: "degli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto" sono sostituite dalle seguenti parole: "delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale finanziati dalla Regione in via ordinaria";

c) al comma 6, le parole: "presso gli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto" sono sostituite dalle parole: "presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e gli altri enti od organismi a ordinamento regionale finanziati dalla Regione in via ordinaria" e le parole: "gli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto" sono sostituite dalle parole: "le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e gli altri enti od organismi a ordinamento regionale finanziati dalla Regione in via ordinaria".

 

     Art. 6. Modificazione dell'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale" e successive modificazioni.

1. L'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 è così sostituito:

"Art. 8

1. A condizione che non sussista conflitto di interessi, la Regione rimborsa, su richiesta e presentazione delle necessarie documentazioni, le spese legali, peritali e di giudizio sostenute dal Presidente della Regione, Vicepresidente, dagli Assessori regionali per la difesa in giudizi civili, penali, amministrativi e contabili promossi nei loro confronti per fatti o cause direttamente connessi all'adempimento del mandato o all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni, nel caso di conclusione del giudizio con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità. I relativi importi delle somme ad essi spettanti sono definiti entro il limite massimo dei parametri professionali.

2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 è limitato a quelle sostenute dall'interessato per un solo difensore, per eventuale domiciliatario e per un consulente tecnico per singolo ramo o disciplina attinente all'oggetto della prestazione professionale. Dalle spese deve essere detratto quanto liquidato in giudizio a favore dell'interessato.

3. Le norme dei precedenti commi si applicano anche ai dipendenti e al personale comunque in servizio della Regione.

4. Le norme dei precedenti commi si applicano anche a soggetti esterni alla Regione, in qualità di membri di Commissioni, Comitati o altri organi istituiti presso la Regione ad eccezione dei casi in cui la partecipazione agli organi stessi costituisca attività professionale o prestazione occasionale remunerata sulla base di parametri professionali.".

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 "Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano".

1. All'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. In luogo di quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il finanziamento annuale per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento è fissato nella misura del 75 per cento dell'ammontare del diritto camerale accertato nell'esercizio precedente. In ogni caso il finanziamento regionale non può superare il 31,90 per cento dell'importo del diritto camerale accertato nel 2014.".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 a decorrere dall'esercizio 2020, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti".

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di personale.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. La dotazione consolidata del fondo di cui al comma 2, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite a decorrere dall'anno 2018, per effetto dell'inquadramento nei ruoli della Regione del personale amministrativo degli uffici giudiziari del distretto ai sensi del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 e delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7, è adeguata, in aumento o in diminuzione, in rapporto al personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 900.000,00 per l'esercizio 2019 e in euro 450.000,00 a decorrere dall'esercizio 2020, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".".

 

     Art. 9. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il triennio 2019-2021.

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva relativa al personale regionale per il triennio 2019- 2021 è determinato nel seguente importo:

a) 290.000,00 euro sull'esercizio 2019;

b) 610.000,00 euro sull'esercizio 2020;

c) 950.000,00 euro sull'esercizio 2021.

2. Il riparto dell'onere annuo per il rinnovo del contratto collettivo del personale dell'area non dirigenziale e per quello dirigenziale è definito secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 290.000,00 per l'esercizio 2019, in euro 610.000,00 per l'esercizio 2020 ed in euro 950.000,00 per l'esercizio 2021, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

 

     Art. 10. Inquadramento nell'area funzionale C - posizione economico-professionale C1, profilo professionale di funzionario giudiziario.

1. Il personale in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte d'Appello di Trento, inquadrato nel ruolo del personale regionale in applicazione di quanto disposto dal decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari", risultato idoneo nella procedura selettiva interna per il passaggio al profilo professionale di funzionario giudiziario Area III, F1 - bandita ai sensi dell'articolo 21-quater (Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, può essere riqualificato dalla Regione, nell'Area funzionale C - posizione economico-professionale C1, profilo professionale di funzionario giudiziario, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

 

     Art. 11. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 "Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari" e successive modificazioni.

1. All'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4, come modificata dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 e dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2020";

b) nel comma 1-bis le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2020".

 

     Art. 12. Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 "legge regionale di stabilità 2016" e successive modificazioni.

1. Nel comma 3-bis dell'articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4, la cifra "25" è sostituita dalla cifra "50".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 280.000,00 per l'esercizio 2019 e in euro 1.148.000,00 a decorrere dall'esercizio 2020, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti".

 

     Art. 13. Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 concernente "Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 28 dicembre 1963, n. 38, 23 gennaio 1964, n. 2 e n. 3, 11 luglio 1966, n. 11, e nuove norme per speciali categorie di personale regionale" e successive modificazioni.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre ai posti messi a concorso, tutti quelli disponibili alla data di approvazione della graduatoria, nonché quelli che si renderanno tali per qualsiasi causa nel periodo che intercorre fra la data anzidetta ed il 31 dicembre dei tre anni successivi.".

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020".

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 e successive modificazioni, la Regione, nelle more della definizione degli standard di funzionalità, procede alla copertura degli organici degli uffici giudiziari nel limite della dotazione organica attualmente in vigore.".

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020".

1. All'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Fino al termine delle procedure disciplinate dal comma 1, la Regione non instaura ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato per le professionalità interessate da queste procedure, salvi i contratti per sostituire personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto e quelli stipulati nel rispetto di specifiche disposizioni derogatorie. I corrispondenti contratti con i soggetti che, in quanto destinatari delle misure volte al superamento del precariato, partecipano alle procedure disciplinate dal comma 1 possono essere prorogati fino alla loro conclusione, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato e nei limiti della relativa copertura finanziaria.".

 

TITOLO II

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

 

     Art. 16. Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2019-2021 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

 

     Art. 17. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata.

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021, di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 settembre 2018, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Tra le entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 è iscritta una quota del risultato di amministrazione determinato nel rendiconto dell'esercizio 2018 di importo pari a 34,5 milioni di euro.

3. La quota di risultato di amministrazione di cui al comma 2 è destinata alla parziale copertura della spesa sulla Missione/Programma 18.01 dell'esercizio finanziario 2019, relativa all'accollo da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige e in base agli Accordi stipulati tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

a) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 197.254.688,33 e in termini di cassa in euro 296.518.144,77;

b) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 2.140.407,12;

c) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro 2.140.407,12.

 

     Art. 18. Variazioni allo stato di previsione della spesa.

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021, di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 2018, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

a) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 197.254.688,33 e in termini di cassa in euro 296.518.144,77;

b) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 2.140.407,12;

c) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro 2.140.407,12.

 

     Art. 19. Allegati al bilancio.

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto modificati.

 

     Art. 20. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria.

1. Per il triennio 2019-2021 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

 

     Art. 21. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)