§ 4.2.36 - Legge Regionale 14 agosto 1999, n. 5.
Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:14/08/1999
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Attribuzioni e compiti dei Consigli camerali in materia di organizzazione e di personale).
Art. 2.  (Inquadramento di personale comandato).
Art. 3.  (Finanziamento delle Camere).
Art. 4.  (Contabilità delle Camere).
Art. 5.  (Copertura finanziaria).


§ 4.2.36 - Legge Regionale 14 agosto 1999, n. 5. [1]

Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano.

(B.U. 17 agosto 1999, n. 37).

 

Art. 1. (Attribuzioni e compiti dei Consigli camerali in materia di organizzazione e di personale).

     1. I Consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, definiscono, previo esame con le organizzazioni sindacali del personale camerale, i principi fondamentali dell'organizzazione, le strutture organizzative, le modalità di preposizione alle medesime, la dotazione organica complessiva, nell'ambito della dotazione complessiva le dotazioni organiche per le singole qualifiche.

     2. Le materie demandate dalla legge regionale a regolamenti sono disciplinate con provvedimento dei Consigli camerali, sentite le rappresentanze sindacali del rispettivo personale camerale.

 

     Art. 2. (Inquadramento di personale comandato).

     1. Il personale di ruolo dipendente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai Consigli delle medesime Province e dalla Regione o da altri enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso le Camere di commercio in posizione di comando, può previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza essere inquadrato, a domanda, nel ruolo unico del personale camerale, secondo le modalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22.

 

     Art. 3. (Finanziamento delle Camere). [2]

     1. Al fine di assicurare alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano i necessari mezzi finanziari per l'espletamento delle funzioni amministrative, la Regione Trentino-Alto Adige interviene con un finanziamento annuale.

     2. Tale finanziamento è previsto nella misura del 20 per cento dell'ammontare del diritto camerale accertato nell'esercizio precedente. Per i finanziamenti da erogarsi a decorrere dall'anno 2016, la misura è fissata al 30 per cento dell'ammontare del diritto camerale accertato nell'anno 2015, al 33 per cento dell'ammontare accertato nell'anno 2016 e al 40 per cento dell'ammontare accertato negli anni 2017 e seguenti. In ogni caso il finanziamento regionale non può superare il 20 per cento dell'importo del diritto camerale accertato nel 2014 [3].

     2-bis. In luogo di quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il finanziamento annuale per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento è fissato nella misura del 75 per cento dell'ammontare del diritto camerale accertato nell'esercizio precedente. In ogni caso il finanziamento regionale non può superare il 31,90 per cento dell'importo del diritto camerale accertato nel 2014 [4].

     3. A favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano tale finanziamento è aumentato del 30 per cento del diritto camerale accertato nell'esercizio precedente, per fronteggiare le maggior spese derivanti dall'osservanza delle disposizioni in materia di bilinguismo. Per i finanziamenti da erogarsi a decorrere dall'anno 2016, il finanziamento, anziché del 30, è aumentato del 46 per cento del diritto camerale accertato nell'anno 2015, del 50 per cento del diritto camerale accertato nell'anno 2016 e del 60 per cento del diritto camerale accertato negli anni 2017 e seguenti. In ogni caso il finanziamento regionale non può superare il 30 per cento dell'importo del diritto camerale accertato nel 2014 [5].

     3-bis. Le Province sono autorizzate ad integrare i finanziamenti di cui al presente articolo attraverso l’utilizzo di una quota delle risorse recate dal fondo di cui all’articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 per particolari iniziative e progetti realizzati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura [6].

 

     Art. 4. (Contabilità delle Camere). [7]

 

     Art. 5. (Copertura finanziaria).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, è previsto un onere complessivo di lire 4.465.800.000 di cui lire 2.220.800.000 a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e lire 2.245.000.000 a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, è previsto un onere di lire 3.367.500.000.

     3. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 7.833.300.000 gravante sull'esercizio 1999 si provvede per lire 4.465.800.000 mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio e per lire 3.367.500.000 mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto nel capitolo 2300 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio.

     4. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante "Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione".

 

 


[1] L'art. 13 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1, abroga le disposizioni della presente legge incompatibili con la stessa L.R. 1/2004, con la decorrenza ivi stabilita.

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8, con la decorrenza ivi prevista e fatto rivivere dall'art. 4 della L.R. 8 luglio 2013, n. 4.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 12.

[4] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 12.

[6] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 21 dicembre 2004, n. 5.

[7] Sostituisce l'art. 23 della L.R. 9 agosto 1982, n. 7.