§ 2.1.129 - Legge Regionale 6 dicembre 1993, n. 22.
Adeguamento normativo della dirigenza e disposizioni urgenti in materia di personale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:06/12/1993
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Norme generali).
Art. 2.  (Modalità di nomina).
Art. 3.  (Assunzione di personale dirigenziale).
Art. 4.  (Area negoziale per le notifiche dirigenziali).
Art. 5.  (Indennità di funzione).
Art. 6.  (Misure transitorie).
Art. 7.  (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5).
Art. 8.  (Atti del libro fondiario).
Art. 9.  (Indennità tavolare).
Art. 10.  (Inquadramento di personale comandato).
Art. 11.  (Riammissione in servizio di personale femminile).
Art. 12.  (Norma finanziaria).


§ 2.1.129 - Legge Regionale 6 dicembre 1993, n. 22.

Adeguamento normativo della dirigenza e disposizioni urgenti in materia di personale.

(B.U. 7 dicembre 1993, n. 59 - I S.O.).

 

Art. 1. (Norme generali).

     1. Nell'attesa dell'emanazione di una nuova normativa organica di riordino della struttura organizzativa regionale e di disciplina del personale dipendente, attuativa dei principi contenuti nella legge 23 ottobre 1992, n. 421, nonché del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono approvate le norme aventi carattere urgente di cui agli articoli seguenti, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e la realizzazione di strumenti di omogeneizzazione dei trattamenti del personale con quello in atto presso le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti locali della regione.

 

     Art. 2. (Modalità di nomina).

     1. Al fine di assicurare l'attuazione urgente del programma di informatizzazione dei servizi dell'Amministrazione regionale ed in particolare di quelli del libro fondiario e del catasto, nonché di garantirne il coordinamento e la realizzazione operativa, i compiti relativi possono essere affidati dalla Giunta regionale a persona estranea all'Amministrazione, di riconosciuta esperienza ed elevata professionalità, in possesso di diploma di laurea in discipline attinenti alla natura dell'incarico, dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsto dalla vigente legislazione per l'accesso alla carriera direttiva, nonché dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite di età.

     2. Il dipendente di cui al comma 1 opera nell'ambito della Ripartizione V - Libro fondiario e Catasto e risponde direttamente al Dirigente dalla Ripartizione.

     3. Il dipendente stesso è assunto dalla Giunta regionale mediante contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta alla scadenza per uguale periodo. L'assunzione è disposta previa selezione pubblica per titoli e colloquio. Della selezione è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. L'entità del compenso viene fissata dalla Giunta regionale in sede di stipulazione del contratto, tenuto conto della rilevanza e natura dell'incarico.

 

     Art. 3. (Assunzione di personale dirigenziale).

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4. (Area negoziale per le notifiche dirigenziali).

     1. Al fine di avviare il graduale adeguamento ai principi contenuti nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e di perseguire l'omogeneizzazione di trattamento dei dirigenti nei confronti di quelli delle Province autonome e degli altri enti locali operanti nel territorio regionale, il regime retributivo, compresi i trattamenti accessori, dei dirigenti della Regione è determinato una sola volta mediante accordo stipulato con i procedimenti di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5. La delegazione sindacale è formata a tal fine dai sindacati rappresentativi dei dirigenti regionali; per la conclusione dell'accordo è necessario il consenso delle organizzazioni sindacali che rappresentino la maggioranza dei dirigenti iscritti alle organizzazioni stesse.

     2. L'accordo di cui al comma 1 comprenderà altresì l'istituzione di una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali, con la conseguente esclusione dei compensi per lavoro straordinario e degli istituti incentivanti. L'indennità sarà commisurata allo stipendio annuo lordo secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1.

     3. L'indennità di funzione di cui al comma 2 decorre dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di recepimento dell'accordo.

 

     Art. 5. (Indennità di funzione).

     1. L'indennità di funzione di cui all'articolo 4 sostituisce, nei confronti del personale dirigenziale, l'indennità di direzione prevista dall'articolo 52 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 e come modificato dall'articolo 17 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5.

     2. Al personale appartenente alla qualifica dirigenziale continua ad applicarsi l'integrazione del trattamento di quiescenza disciplinata dal comma 5 dell'articolo 52 richiamato al comma 1, con riferimento e nei limiti degli importi della indennità di direzione vigenti alla data della deliberazione della Giunta regionale di recepimento dell'accordo previsto all'articolo 4.

     3. La disciplina medesima si applica anche nei confronti del personale dirigenziale in quiescenza alla data della deliberazione prevista all'articolo 4 ed ai superstiti aventi titolo.

     4. L'integrazione del trattamento di quiescenza spetta, per la parte eccedente il trattamento pensionistico eventualmente corrisposto da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), sull'indennità o quota della stessa prevista dal comma 2 dell'articolo 4.

 

     Art. 6. (Misure transitorie).

     1. Per l'anno 1993, al personale regionale destinatario degli accordi previsti dalla legge 21 febbraio 1991, n. 5 è corrisposta una somma forfettaria mensile pari a lire 20 mila per tredici mensilità.

     2. Per l'anno 1993, non trovano applicazione le norme che comportano incrementi retributivi in conseguenza di automatismi stipendiali.

     3. Per l'anno 1993, gli stanziamenti relativi ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi non potranno superiore gli stanziamenti di bilancio stabiliti per il 1991.

     4. Per l'anno 1993, le indennità di missione e di trasferimento, ivi compresi i rimborsi per spese sostenute, potranno subire variazioni, nei limiti del tasso programmato di inflazione.

 

     Art. 7. (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5).

     (Omissis) [2].

 

     Art. 8. (Atti del libro fondiario).

     1. In applicazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, nella provincia di Bolzano i decreti tavolari sono stesi nella lingua usata dal richiedente in sede di istanza tavolare.

     2. Al fine di perseguire l'obiettivo della uniformità della trattazione delle pratiche tavolari in tutto il territorio regionale, le iscrizioni nel libro maestro, effettuate ai sensi dell'articolo 102 della legge generale sui libri fondiari, nel testo allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 e successive modificazioni, sono eseguite in base a schemi predisposti dalla Ripartizione cui è affidata la materia del libro fondiario. Tali iscrizioni, per quanto attiene gli uffici del libro fondiario siti nella provincia di Bolzano, sono eseguite contestualmente in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

     3. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5.

 

     Art. 9. (Indennità tavolare).

     1. L'indennità di cui all'articolo 14 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 è estesa agli aiutanti tavolari ed agli aiutanti tavolari superiori.

 

     Art. 10. (Inquadramento di personale comandato).

     1. Il personale di ruolo dipendente dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dai Consigli delle medesime Provincie e della Regione o da altri enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Regione in posizione di comando può, previo nullaosta dell'Amministrazione di appartenenza, essere inquadrato, a domanda, nell'ambito dei posti disponibili della dotazione organica complessiva del ruolo unico del personale regionale.

     2. L'inquadramento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello retributivo ricoperti presso l'ente di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità maturata presso lo stesso sia ai fini giuridici che economici. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale viene attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente del ruolo stesso, oltre alle eventuali indennità spettanti a norma di legge. Qualora detto trattamento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, risulti inferiore a quello acquisito presso l'ente di provenienza, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici di carattere generale.

     3. Nell'ambito della qualifica funzionale di inquadramento, il personale è collocato nel profilo professionale corrispondente a quello di provenienza. Ove non esista corrispondenza di profilo, l'inquadramento è effettuato nel profilo corrispondente alle funzioni svolte presso la Regione.

     4. Il riconoscimento giuridico ed economico del servizio prestato di cui al comma 2 è attribuito, ora per allora, al personale già in comando e transitato nei ruoli regionali in forza di disposizioni di legge regionale.

     5. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. (Riammissione in servizio di personale femminile).

     1. Il personale femminile collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 e successive modificazioni può, a domanda, essere riammesso in servizio.

     2. La riammissione è deliberata dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio per l'organizzazione e il personale.

     3. E' abrogato il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3 e 6, è previsto un onere di lire 400 milioni per l'esercizio 1993 e di lire 100 milioni decorrente dall'esercizio 1994.

     2. Per l'attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, nonché per garantire l'omogeneizzazione del trattamento economico del personale regionale, compreso quello dirigenziale, con il trattamento in atto dei dipendenti degli enti pubblici operanti nel territorio ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge, è autorizzata, a carico degli esercizi 1991-1993, una spesa di lire 6 miliardi e di lire 2 miliardi e 400 milioni a decorrere dall'esercizio 1994; per il finanziamento di acconti sulla contrattazione relativa agli anni 1994- 1995-1996 è, altresì, autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 200 milioni a decorrere dall'esercizio 1994.

     3. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 6 miliardi e 400 milioni, gravante sull'esercizio 1993, si provvede mediante riduzione di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo n. 670 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo, mentre alla spesa di lire 3 miliardi e 700 milioni, a decorrere dal 1994, si provvede, per gli esercizi 1994 e 1995, mediante l'utilizzo delle disponibilità del corrispondente fondo globale iscritto per gli stessi esercizi al capitolo n. 670 del bilancio pluriennale 1993-1995.

     4. Per gli anni successivi, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

 

 


[1] Sostituisce il comma 11 dell'art. 24 e abroga il comma 3 bis dell'art. 23 della L.R. 9 novembre 1983, n. 15.

[2] Sostituisce il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 21 febbraio 1991, n. 5.