§ 2.1.208 - L.R. 9 novembre 1983, n. 15.
Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:09/11/1983
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Principi generali.
Art. 3.  Giunta regionale.
Art. 4.  Presidente della Giunta regionale.
Art. 5.  Assessori regionali.
Art. 6.  Articolazione delle strutture organizzative.
Art. 7.  Segreteria della Giunta regionale.
Art. 8.  Ripartizioni e strutture equiparate.
Art. 9.  Uffici centrali.
Art. 10.  Uffici decentrati.
Art. 11.  Attribuzioni del Segretario della Giunta regionale.
Art. 12.  Attribuzioni del Vice Segretario generale della Giunta regionale.
Art. 13.  Attribuzioni dei dirigenti di Ripartizione o di struttura equiparata.
Art. 13 bis.  Attribuzioni degli Ispettori provinciali del Libro fondiario e del Catasto.
Art. 14.  Attribuzione dei direttori degli Uffici.
Art. 15.  Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa.
Art. 16.  Segreteria del comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa.
Art. 17.  Gruppi di lavoro.
Art. 18.  Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 19.  Segreterie del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori.
Art. 20.  Organizzazione interna del lavoro.
Art. 21.  Conflitti di competenza.
Art. 22.  Responsabilità dei dirigenti e dei direttori di Ufficio.
Art. 23.  Carriera dirigenziale.
Art. 24.  Preposizione alle strutture dirigenziali.
Art. 25.  Nomina dei direttori degli Uffici.
Art. 26.  Parere per il rinnovo degli incarichi di direzione di Uffici.
Art. 26 bis.  Revoca della nomina a direttore d'Ufficio.
Art. 27.  Sostituzione temporanea del dirigente di Ripartizione o di struttura equiparata, degli ispettori provinciali del Libro fondiario e del Catasto e dei direttori d'Ufficio.
Art. 28.  Conferenze di servizio.
Art. 28 bis.  Riunioni periodiche delle strutture organizzative del Libro fondiario e del Catasto.
Art. 29.  Accordi triennali integrativi.
Art. 29 bis.  Stato giuridico del personale appartenente alla carriera dirigenziale.
Art. 29 ter.  Collocamento a disposizione del personale appartenente alla carriera dirigenziale.
Art. 30.  Consiglio per l'organizzazione e il personale.
Art. 31.  Compiti del Consiglio per l'organizzazione e il personale.
Art. 32.  Commissione di disciplina.
Art. 33.  Ruolo unico del personale.
Art. 34.  Formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale del personale.
Art. 35.  Diritto allo studio.
Art. 35 bis.  Titoli di studio per l'accesso a profili professionali.
Art. 35 ter.  Principi in tema di responsabilità.
Art. 36.  Diritto di associazione e di attività sindacale.
Art. 37.  Permessi sindacali.
Art. 38.  Assemblee sindacali.
Art. 39.  Dirigenti sindacali.
Art. 40.  Aspettativa per mandato sindacale.
Art. 41.  Diritti sindacali diversi.
Art. 42.  Diritto di affissione.
Art. 43.  Utilizzo di locali.
Art. 44.  Informazioni di carattere generale riguardanti il personale.
Art. 45.  Disposizioni varie in materia sindacale.
Art. 46.  Orario di lavoro.
Art. 46 bis.  Giorni festivi.
Art. 47.  Rapporti di lavoro a tempo parziale.
Art. 48.  Assenza breve per infermità.
Art. 49.  Aspettativa per il personale con prole.
Art. 50.  Aspettativa per il personale femminile.
Art. 51.  Trattamento economico del personale appartenente alla carriera dirigenziale.
Art. 52.  Indennità di direzione.
Art. 53.  Trattamento economico del capo di Gabinetto dei segretari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori, nonché del Direttore dell'Ufficio stampa e del giornalista addetto all'Ufficio [...]
Art. 54.  Misura dell'indennità integrativa speciale.
Art. 55.  Adeguamento delle misure dell'indennità di bilinguità e della indennità di trascrizione di atti e documenti dal gotico.
Art. 56.  Aggiornamento della misure dell'indennità di missione per i componenti della Giunta regionale.
Art. 57.  Compensi per la partecipazione a commissioni e comitati.
Art. 58.  Compenso per lavoro straordinario.
Art. 58 bis.  Trattamento economico del personale in posizione di comando.
Art. 58 ter.  Assegnazione per motivi di salute ad altro profilo professionale nell'ambito della stessa qualifica funzionale o ad un profilo professionale di qualifica funzionale inferiore a quella di [...]
Art. 58 quater.  Interventi a favore delle attività ricreativo-culturali del personale.
Art. 58 quinquies.  Servizio di mensa.
Art. 59.  Trattamento economico nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore.
Art. 60.  Soppressione di uffici e conferimento degli incarichi di direzione dei nuovi uffici centrali e decentrati.
Art. 60 bis.  Durata degli incarichi di direzione.
Art. 60 ter.  Conferimento degli incarichi di direzione di Uffici già operanti.
Art. 60 quater.  Passaggio dalla settima alla ottava qualifica funzionale.
Art. 61.  Interpretazione autentica dell'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5.
Art. 61 bis.  Passaggio dalla quarta alla quinta qualifica funzionale.
Art. 62.  Trattamento economico del personale in servizio con qualifica dirigenziale.
Art. 63.  Inquadramento nella qualifica di dirigente del personale già appartenente alla qualifica unica dirigenziale nonché del personale dirigenziale già inserito nel ruolo ad esaurimento.
Art. 63 bis.  Adeguamento del trattamento economico del personale già rivestente la qualifica unica di dirigente.
Art. 63 ter.  Rimborso delle spese di riparazione dell'automezzo usato per servizio.
Art. 64.  Norme relative ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di conservatore del Libro fondiario e di aiuto tavolare.
Art. 64 bis.  Inquadramento nel profilo professionale di programmatore di centro elaborazione dati.
Art. 64 ter.  Compiti del personale appartenente ai profili professionali di conservatore superiore e conservatore.
Art. 65.  Inquadramento di personale in posizione di comando.
Art. 66.  Contratti di lavoro in essere con giornalisti addetti all'Ufficio stampa.
Art. 66 bis.  Inquadramento nella nona qualifica funzionale.
Art. 67.  Proroga di funzioni del Consiglio di amministrazione del personale.
Art. 68.  Inquadramento in ruolo del personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.
Art. 68 bis.  Riserva di posti conferiti mediante concorso interno.
Art. 68 ter.  Riconoscimento del servizio preruolo.
Art. 68 quater.  Trattamento economico in caso di passaggio a qualifica funzionale superiore.
Art. 69.  Regolamenti di esecuzione.
Art. 70.  Abrogazione di norme.
Art. 71.  Compilazione del testo unificato delle leggi sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale.
Art. 72.  Norma finanziaria.
Art. 73.  Dichiarazione di urgenza.
Art. 74.  Entrata in vigore.


§ 2.1.208 - L.R. 9 novembre 1983, n. 15.

Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale.

(B.U. 30 novembre 1983, n. 62 - numero straord.).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. La presente legge - disciplina il nuovo ordinamento degli uffici e del personale regionale al fine di realizzare la massima efficienza organizzativa per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione a norma dello Statuto speciale di autonomia approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione.

 

     Art. 2. Principi generali.

     1. Nell'ordinamento degli uffici regionali e del personale la Regione assicura:

     a) l'imparzialità dell'amministrazione, in particolare mediante la trasparenza delle strutture organizzative e la pubblicità nei provvedimenti e negli atti, fatto salvo il rispetto del segreto d'ufficio nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti;

     b) la semplicità, la speditezza ed economicità delle procedure e della gestione, in particolare mediante il costante recepimento delle più moderne tecniche organizzative e procedurali e l'impiego di sistemi informativi;

     c) la flessibilità delle strutture per il costante adeguamento di esse ai compiti regionali e la maggiore rispondenza alle esigenze della collettività e dei cittadini;

     d) la partecipazione e la responsabilità del personale di ogni livello, anche mediante attribuzione o delega di competenze;

     e) la valorizzazione dell'apporto individuale e del momento collegiale, per la migliore utilizzazione del personale e per la sua crescita professionale;

     f) il rispetto e lo sviluppo della professionalità dei collaboratori, mediante la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale;

     g) la mobilità e la rotazione del personale, quali fattori essenziali di efficienza nel rispetto dei requisiti di professionalità.

 

     Art. 3. Giunta regionale.

     1. La Giunta regionale, in attuazione degli articoli 4 n. 1, 16 e 44 dello Statuto speciale:

     a) delibera, nell'ambito della propria competenza, i programmi di attività nelle materie di competenza regionale e impartisce direttive per la loro attuazione;

     b) delibera i regolamenti per l'esecuzione delle leggi regionali [1];

     c) impartisce disposizioni per l'esercizio, da parte degli Assessori, delle attribuzioni loro spettanti, in relazione alla ripartizione degli affari effettuata ai sensi dell'art. 42 dello Statuto speciale [2];

     d) delibera sulla nomina dei dirigenti e degli altri impiegati regionali, e sulla preposizione del personale alle strutture organizzative, secondo quanto previsto dalla presente legge;

     e) [esercita - per i dirigenti - le attribuzioni di Consiglio per l'organizzazione e il personale e di commissione di disciplina] [3].

     2. La Giunta regionale determina, con apposito regolamento interno, le modalità di svolgimento delle sedute ed ammette a partecipare alle sedute stesse, senza diritto di voto, i dirigenti e/o i direttori degli uffici regionali e/o i consulenti della Regione, in relazione ai problemi in discussione.

 

     Art. 4. Presidente della Giunta regionale.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito delle attribuzioni ad esso conferite dagli articoli 40, 41, 42, 43 dello Statuto, presiede le riunioni della Giunta, ne dirige i lavori, modificandone, ove lo ritenga necessario, l'ordine di trattazione o rinviandone la trattazione ad altra seduta e dichiara l'esito delle votazioni segue e coordina anche presiedendo apposite conferenze cui partecipano gli Assessori e i dirigenti, l'andamento dell'attività regionale.

     2. Il Presidente della Giunta regionale può delegare agli Assessori o ai dirigenti l'esercizio di singole funzioni rientranti nelle attribuzioni di cui all'articolo 40, primo comma, del D.P.R. 31 agosto 1972, n 670 [4].

     3. [Fermo quanto spettante alla Giunta regionale a norma dell'articolo precedente, il Presidente assegna il personale alle strutture organizzative e adotta ogni altro provvedimento relativo al personale] [5].

 

     Art. 5. Assessori regionali.

     1. Gli Assessori regionali sovraintendono ad una o più strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale.

     2. Essi attuano l'indirizzo politico ed amministrativo della Giunta nei rapporti con le strutture organizzative ed assicurano che l'attività delle stesse sia svolta in coerenza con i programmi regionali ed i relativi progetti attuativi.

     3. Gli Assessori regionali esercitano le attribuzioni loro delegate ai sensi del precedente articolo 4.

 

TITOLO II

Ordinamento degli Uffici

 

Capo I

Strutture organizzative

 

     Art. 6. Articolazione delle strutture organizzative. [6]

     1. Le strutture organizzative della Giunta regionale comprendono:

     a) la Segreteria della Giunta regionale, la Ragioneria ed il Servizio studi e relazioni linguistiche, che si articolano in Uffici;

     b) le Ripartizioni, che si articolano in Ispettorati provinciali ed in Uffici;

     c) il Comitato Consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa;

     la Ripartizione V - Libro fondiario e Catasto si articola altresì in quattro Ispettorati provinciali, di cui rispettivamente due con sede in Trento e due con sede in Bolzano.

 

     Art. 7. Segreteria della Giunta regionale. [7]

     1. La Segreteria della Giunta regionale assicura il supporto all'attività del Presidente e della Giunta nel definire gli indirizzi e gli obiettivi generali nonché il collegamento ed il coordinamento delle strutture dirigenziali sottordinate e la verifica di progetti ed iniziative che coinvolgono più strutture [8].

     2. Alla Segreteria della Giunta regionale è preposto il Segretario della Giunta [9].

     3. Il Segretario è coadiuvato da un Vicesegretario appartenente ad un gruppo linguistico diverso da quello del Segretario, nominato con le modalità del comma precedente, oppure tra i dipendenti regionali inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore alla settima, in possesso del diploma di laurea.

     4. Le nomine di cui ai commi precedenti possono essere conferite, nei limiti dei posti di organico della qualifica di dirigente previsti dalla presente legge, anche a persone estranee all'Amministrazione, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite di età. La nomina a contratto è disposta con deliberazione della Giunta regionale per un periodo non superiore a quello della durata in carica della Giunta. Il contratto è rinnovabile. Al Segretario ed al Vicesegretario nominati a contratto la Giunta regionale attribuisce un trattamento economico non superiore a quello iniziale previsto per i dirigenti, l'indennità di direzione prevista dalla presente legge, oltre all'indennità integrativa speciale ed alle quote aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

 

     Art. 8. Ripartizioni e strutture equiparate. [10]

     1. Sono istituiti la Ragioneria ed il Servizio studi e relazioni linguistiche, quali supporti funzionali all'attività collegiale della Giunta regionale. Gli stessi si articolano in Uffici ed esercitano le attribuzioni indicate nell'allegato A) alla presente legge.

     2. Sono inoltre istituite le Ripartizioni seguenti, che si articolano in Ispettorati provinciali ed in Uffici centrali e decentrati, e che esercitano le attribuzioni indicate nell'allegato A) alla presente legge:

     a) Ripartizione prima - Affari del personale;

     b) Ripartizione seconda - Credito e cooperazione;

     c) Ripartizione terza - Affari finanziari;

     d) Ripartizione quarta - Enti locali ed affari sociali;

     e) Ripartizione quinta - Libro fondiario e catasto.

     3. Le ripartizioni costituiscono strutture di coordinamento generale delle attività svolte dalla Regione nell'esercizio delle proprie attribuzioni e delle funzioni amministrative ad essa delegate. Esse sono determinate in relazione al raggruppamento, per aree di attività omogenee, degli Uffici istituiti a sensi della presente legge. Oltre all'attività di coordinamento, le Ripartizioni svolgono attività di collegamento dell'azione amministrativa degli Uffici con l'attività di governo della Giunta regionale.

     4. A ciascuna Ripartizione o struttura equiparata è preposto un dirigente di Ripartizione nominato dalla Giunta regionale.

     5. In caso di vacanza del posto di direzione di una Ripartizione o struttura equiparata, la direzione stessa può essere affidata provvisoriamente, in attesa del procedimento di nomina di cui al successivo articolo 24, ad un altro dirigente di Ripartizione o struttura equiparata. A tale affidamento provvede la Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta medesima.

     6. Le Ripartizioni o strutture equiparate sono poste alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale e/o di uno o più Assessori regionali, con il decreto di ripartizione degli affari tra gli Assessori regionali, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale.

     7. Per quanto riguarda la nomina ed il funzionamento delle Commissioni per il completamento ed il ripristino del Libro fondiario, nonché per il personale regionale ad esse addetto, restano ferme le norme contenute nella L.R. 8 novembre 1950, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 9. Uffici centrali. [11]

     1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale, provvederà, con propria deliberazione, ad individuare gli Uffici centrali in cui si articolano le strutture organizzative di cui al precedente articolo 6.

     2. Gli Uffici centrali, la cui articolazione dovrà uniformarsi ai principi della necessità e dell'economicità, saranno individuati sulla base di criteri di omogeneità funzionale ed in relazione a finalità operative ed a problemi specifici.

     3. Le attribuzioni degli Uffici centrali saranno specificate con la deliberazione di individuazione di cui al primo comma.

     4. Il numero massimo degli Uffici centrali è stabilito in 27.

     5. A ciascun Ufficio centrale sarà preposto un direttore nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, secondo le modalità e le procedure di cui al successivo articolo 25.

     6. In relazione ad esigenze temporanee, e comunque per un periodo non superiore a tre mesi, due o più Uffici centrali potranno essere diretti da un solo direttore di Ufficio, nel caso che la vacanza del posto di direzione di un Ufficio, si protragga oltre il periodo temporale precedentemente indicato, si procederà, in attesa del buon esito delle procedure di nomina di cui all'articolo 25 della presente legge, all'affidamento provvisorio dell'Ufficio medesimo ad un dipendente appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima. A tale affidamento provvederà la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale; esso dà diritto, per il tempo di durata, all'attribuzione dell'indennità di direzione di cui all'articolo 52 della presente legge e non costituisce titolo valutabile ai fini della procedura di nomina di cui al successivo articolo 25 e, comunque, per la futura copertura del posto vacante.

 

     Art. 10. Uffici decentrati.

     1. Gli uffici decentrati del Libro fondiario esercitano le attribuzioni inerenti [all'impianto e] alla tenuta dei Libri fondiari stabilite dalla vigente legislazione dello Stato e della Regione [12].

     2. Gli uffici decentrati del Catasto esercitano le attribuzioni stabilite dalla vigente legislazione dello Stato e della Regione in materia di catasto fondiario e di catasto edilizio urbano [13].

     3. Nei confronti dei direttori degli Uffici decentrati trovano applicazione le disposizioni del quinto e sesto comma del precedente articolo 9 [14].

 

     Art. 11. Attribuzioni del Segretario della Giunta regionale. [15]

     1. Il Segretario della Giunta regionale coadiuva il Presidente della Giunta e la Giunta medesima nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, svolgendo anche funzioni di controllo dell'attività delle strutture organizzative nonché i compiti di capo del personale.

     2. Assiste, in qualità di Segretario, alle sedute della Giunta regionale e redige i verbali relativi.

     3. È funzionario rogante degli atti pubblici redatti nell'interesse della Regione.

     4. Svolge le attribuzioni del dirigente di Ripartizione nei riguardi degli uffici dipendenti dalla Segreteria della Giunta regionale.

     5. Coordina i rapporti con l'organo di controllo.

 

     Art. 12. Attribuzioni del Vice Segretario generale della Giunta regionale.

     1. Il Vicesegretario della Giunta regionale coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo precedente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; svolge le funzioni, normalmente di competenza del Segretario, attribuitegli eventualmente dalla Giunta regionale sentito il Segretario medesimo [16].

     2. Esso è altresì preposto alla Segreteria del Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa della Regione di cui al successivo articolo 15 [17].

 

     Art. 13. Attribuzioni dei dirigenti di Ripartizione o di struttura equiparata. [18]

     1. Il dirigente di Ripartizione o della struttura organizzativa equiparata, coordina l'attività degli Uffici in cui si articola la Ripartizione o la struttura equiparata e sovraintende al loro andamento.

     2. Fornisce alla Giunta regionale, al Presidente ed agli Assessori gli elementi di conoscenza e valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni.

     3. Attua la specificazione degli obiettivi indicati alla Ripartizione dalla Giunta regionale, dal Presidente e dagli Assessori e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.

     4. Provvede all'esercizio delle attribuzioni ed agli adempimenti demandati da norme di legge e di regolamento concernenti la disciplina delle attività rientranti nelle attribuzioni della Ripartizione o della struttura equiparata. Dispone in ordine al corretto impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate alla Ripartizione o alla struttura, assicurando, anche con riferimento agli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle attribuzioni della Ripartizione o della struttura, l'osservanza dei criteri di regolarità amministrativa, di semplicità, di speditezza e di economicità gestionale. Provvede, adottando gli atti necessari, ivi compresa la possibilità di disporre atti ispettivi, a tutti gli adempimenti ed i controlli connessi alle prestazioni degli Uffici, assicurando il rispetto delle norme di legge e di regolamento. Formula proposte ed adotta disposizioni per la risoluzione dei problemi di organizzazione, per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, nonché per l'adozione di nuove tecniche e metodologie di lavoro.

     5. Oltre alla firma degli atti adottati per l'esercizio delle attribuzioni della Ripartizione o della struttura equiparata, compete al dirigente della Ripartizione o della struttura la firma degli atti a rilevanza esterna, fatti salvi gli atti che il Presidente della Giunta regionale o gli Assessori intendano riservare alla propria competenza.

     6. Esercita le funzioni che ad esso sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti.

     7. Fa parte del Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa previsto dal successivo articolo 15 e partecipa ad organi collegiali, commissioni o comitati in seno all'Amministrazione.

     8. Il dirigente fissa gli obiettivi agli uffici in base alla relativa competenza e dispone in ordine alla valutazione dei direttori degli uffici rientranti nella struttura diretta e del personale assegnato, anche al fine dell'attribuzione del trattamento economico accessorio connesso nel rispetto dei contratti collettivi [19].

     9. Annualmente il dirigente presenta alla Giunta una relazione nella quale viene illustrata l'attività amministrativa della struttura di competenza, il grado di coerenza tra gli indirizzi assegnati, le ragioni degli scostamenti eventualmente registrati e le misure adottate, o che si intendono adottare, per porvi rimedio [20].

     10. [Il dirigente della Ripartizione quinta-Libro fondiario e Catasto coordina l'attività dei rispettivi Ispettorati provinciali e sovraintende al loro andamento] [21].

 

     Art. 13 bis. Attribuzioni degli Ispettori provinciali del Libro fondiario e del Catasto. [22]

     1. Gli ispettori provinciali del Libro fondiario e del Catasto coadiuvano il dirigente della Ripartizione competente nella funzione di coordinamento degli Uffici decentrati in cui la Ripartizione stessa si articola ed inoltre assicurano l'osservanza, nell'ambito degli stessi Uffici, delle disposizioni emanate dal dirigente della Ripartizione. Essi svolgono compiti di verifica e di controllo sull'attività svolta dagli Uffici decentrati, anche promuovendo appositi atti ispettivi almeno due volte nel corso di ogni anno: le risultanze di detti atti ispettivi devono essere tempestivamente comunicate alla Ripartizione competente che ne informa il Presidente e l'Assessore competente.

     2. In via eccezionale ed in caso di grave necessità, gli ispettori provinciali, qualora si verifichi per qualsiasi causa la vacanza di posti di direzione nell'ambito degli Uffici decentrati, possono essere incaricati dalla Giunta regionale o, in caso di urgenza, dal Presidente della Giunta medesima di dirigere temporaneamente uno o più di detti Uffici. Parimenti, nel caso di assenza temporanea, per qualsiasi causa, del direttore di un Ufficio decentrato, ed in aggiunta a quanto previsto al riguardo dal successivo articolo 27, gli ispettori provinciali possono essere incaricati, dalla Giunta regionale, di sostituire il direttore assente.

 

     Art. 14. Attribuzione dei direttori degli Uffici. [23]

     1. Il direttore dell'Ufficio dirige le attività rientranti nelle attribuzioni dell'Ufficio, promuovendo la necessaria collegialità nell'impostazione delle attività stesse e curando una corretta ed equilibrata ripartizione del lavoro. È responsabile del concreto svolgimento delle attribuzioni dell'Ufficio e, in particolare, coadiuva il dirigente della Ripartizione competente o della struttura equiparata, nella predisposizione dei programmi di lavoro e degli eventuali progetti specifici dell'Ufficio medesimo, approntando gli elementi e la documentazione necessari. Provvede alla firma degli atti connessi all'attività dell'ufficio, salvo quelli che per spesa o tipologia sono riservati con atto a contenuto generale alle funzioni del dirigente [24].

     2. Cura, nell'ambito dei suddetti programmi, l'organizzazione e la ripartizione del lavoro, individuando le questioni che necessitano di trattazione collegiale e quelle da affidarsi ad uno o più impiegati.

     3. Provvede, adottando gli atti necessari, agli adempimenti ed ai controlli connessi alle prestazioni del personale assegnato all'Ufficio, assicurando il rispetto delle norme di legge e di regolamento.

     4. Risponde al dirigente competente dell'andamento dell'ufficio e presenta annualmente allo stesso una relazione sull'attività svolta. Dispone in ordine alla valutazione del personale assegnato all'ufficio anche al fine dell'attribuzione del trattamento economico accessorio connesso nel rispetto dei contratti collettivi [25].

     5. I direttori degli Uffici del Libro fondiario svolgono i compiti indicati nella vigente legislazione in materia di tenuta dei Libri fondiari. Provvedono altresì a ripartire il lavoro fra il personale dell'Ufficio con criteri di funzionalità e dispongono direttive per il trattamento uniforme delle pratiche, decidendo su eventuali casi che ritengano dubbi o controversi, sentito il dirigente della Ripartizione del Libro fondiario e Catasto tramite il competente Ispettorato provinciale.

     6. I direttori degli Uffici del Catasto svolgono i compiti indicati nella vigente legislazione in materia catastale.

     7. Il direttore dell'Ufficio preposto alla trattazione degli affari legali e legislativi deve essere in possesso del titolo di avvocato o procuratore legale. La nomina a direttore di tale Ufficio potrà essere conferita anche a persona estranea all'Amministrazione, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del titolo di avvocato o procuratore legale nonché dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione. La nomina è disposta dalla Giunta regionale con contratto a tempo determinato, comunque per un periodo non superiore a quello della durata in carica della Giunta stessa. Il contratto è rinnovabile. Al direttore dell'Ufficio suddetto, nominato a contratto, con deliberazione della Giunta regionale, è attribuito un trattamento economico non superiore a quello iniziale spettante ai dipendenti regionali appartenenti alla VIII qualifica funzionale, l'indennità di direzione di cui alla lettera c) del primo comma del successivo articolo 52, oltre all'indennità integrativa speciale ed alle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti. Oltre alla firma degli atti adottati per l'esercizio delle attribuzioni dell'Ufficio, compete al direttore preposto alla trattazione degli affari legali e legislativi la firma degli atti a rilevanza esterna, fatti salvi gli atti che il Presidente della Giunta regionale intenda riservare alla propria competenza.

     8. In caso di vacanza del posto di direzione dell'Ufficio preordinato alla trattazione degli affari legali e legislativi la direzione stessa può essere affidata provvisoriamente ad un dirigente o ad un altro direttore d'Ufficio che siano in possesso del titolo di avvocato o procuratore legale.

 

     Art. 15. Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa. [26]

     1. Al fine di provvedere all'approntamento dei programmi generali di attività legislativa ed amministrativa della Regione, all'esame collegiale dei problemi di particolare rilevanza ed alla preparazione di iniziative particolari quali le conferenze regionali, i congressi, i convegni e gli incontri di studio ai quali intervengono rappresentanti della Regione, la Giunta regionale si avvale di un Comitato consultivo.

     2. Il Comitato predispone il testo delle iniziative legislative e dei regolamenti nelle materie di competenza regionale o delegate, tenendo conto delle eventuali proposte dei gruppi di lavoro costituiti ai sensi della presente legge.

     3. Del Comitato fanno parte fino a tre componenti della Giunta regionale, con riguardo alla natura degli affari loro riservati ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale, possibilmente appartenenti a gruppi linguistici diversi, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno di vicepresidente, il Segretario della Giunta regionale, il Vicesegretario, i dirigenti di Ripartizione, il dirigente della Ragioneria, il dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche ed il direttore dell'Ufficio preordinato alla trattazione degli affari legali e legislativi.

     4. Possono inoltre essere chiamati, di volta in volta, a far parte del Comitato i responsabili degli Ispettorati provinciali e degli Uffici interessati per materia, nonché esperti di specifiche discipline estranei all'Amministrazione regionale, dotati di particolare conoscenza della materia; possono inoltre essere chiamati a farne parte funzionari o impiegati designati dalle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano o di altri enti pubblici.

     5. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

     6. Gli incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione sono conferiti dalla Giunta regionale nel limite massimo di cinque esperti per ciascuna delle iniziative legislative o delle altre attività indicate nei precedenti commi.

     7. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico o con successivo provvedimento è determinata la misura del compenso da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro ai sensi del successivo articolo 57.

     8. Il Comitato può sentire, di volta in volta, uno o più componenti dei gruppi di lavoro di cui al successivo articolo 17.

     9. Per il funzionamento del Comitato consultivo di cui al presente articolo, nonché per il supporto tecnico-operativo dello stesso, viene istituita una Segreteria, cui è preposto, ai sensi del precedente articolo 12, il Vicesegretario della Giunta regionale.

     10. Con deliberazione della Giunta regionale viene determinato il numero massimo di unità di personale, suddiviso per qualifica funzionale e profilo professionale, da assegnare alla Segreteria del Comitato.

     11. Il Segretario del Comitato predispone l'ordine del giorno dei lavori, cura il processo verbale delle sedute, trasmette alla Giunta il testo delle iniziative legislative, dei regolamenti predisposti, nonché di ogni altro lavoro approntato dal Comitato.

 

     Art. 16. Segreteria del comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa. [27]

     [1. Per il funzionamento del Comitato consultivo di cui al precedente articolo, nonché per il supporto tecnico-operativo dello stesso, viene istituita una Segreteria, cui è preposto, ai sensi del precedente art. 12, il Vice-segretario generale della Giunta regionale.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale determinato il numero massimo di unità di personale - suddiviso per qualifica e profilo professionale - da assegnare alla Segreteria del Comitato.

     3. Il segretario del Comitato predispone l'ordine del giorno dei lavori, cura il processo verbale delle sedute, trasmette alla Giunta il testo delle iniziative legislative e dei regolamenti predisposti.]

 

     Art. 17. Gruppi di lavoro. [28]

     1. Per lo svolgimento di incarichi di studio o di progettazione amministrativa o tecnica nelle materie di competenza regionale o delegate, di preparazione di singoli disegni di legge e di regolamenti, la Giunta regionale può costituire appositi gruppi di lavoro.

     2. I gruppi di lavoro sono presieduti da un Assessore regionale, in relazione alla materia da trattare.

     3. La Giunta regionale fissa gli indirizzi, gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento e la composizione di ciascun gruppo di lavoro.

     4. Le proposte elaborate dai gruppi di lavoro sono rimesse alla segreteria del Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa ai fini degli adempimenti di spettanza.

     5. Qualora gli incarichi richiedano particolare competenza tecnica o giuridica, i gruppi di lavoro possono avvalersi della collaborazione di esperti estranei all'Amministrazione dotati di particolare conoscenza della materia, entro il limite massimo di cinque esperti.

     6. Per il conferimento degli incarichi agli esperti e per il trattamento economico degli stessi, si applicano le norme dei commi sesto e settimo del precedente articolo 15.

     7. Ai dipendenti regionali chiamati a far parte di un gruppo di lavoro non spetta alcun compenso per l'attività svolta nell'ambito del gruppo medesimo.

 

     Art. 18. Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale. [29]

     1. L'Ufficio di Gabinetto costituisce il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e alla trattazione degli affari riservati alla competenza del medesimo. Fanno parte del Gabinetto l'Ufficio stampa e l'Ufficio pubbliche relazioni.

     2. La dotazione organica complessiva del Gabinetto è stabilita nel numero massimo di venti unità.

     3. Il Capo di Gabinetto viene scelto dal Presidente della Giunta regionale tra il personale della Regione, dello Stato o di altri enti pubblici.

     4. La nomina del capo di Gabinetto può essere conferita anche a persona estranea all'Amministrazione, purché la medesima risulti in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla settima qualifica funzionale, nonché degli altri requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite di età. La nomina suddetta, a contratto, è disposta, con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente, per un periodo non superiore a quello di durata in carica del Presidente della Giunta medesima. La nomina può essere revocata dalla Giunta regionale su motivata richiesta del Presidente.

     5. Oltre al personale necessario a garantire la funzionalità all'Ufficio stampa possono essere assegnati fino ad un massimo di due giornalisti iscritti all'albo nazionale, assunti anche dall'esterno con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella della Giunta in carica e con attribuzione del trattamento giuridico ed economico del contratto nazionale giornalisti; per il trattamento di missione e di bilinguismo si applicano le disposizioni del contratto collettivo dell'area dirigenziale [30].

     6. [Le nomine di cui al comma precedente sono conferite con deliberazione della Giunta regionale su designazione del Presidente. Gli estranei a pubbliche amministrazioni sono assunti con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore alla durata in carica del Presidente della Giunta che ha provveduto alle designazioni stesse. Le nomine possono essere revocate dalla Giunta regionale su motivata richiesta del Presidente] [31].

     7. [Il direttore dell'Ufficio stampa ed il direttore dell'Ufficio pubbliche relazioni devono essere in possesso del requisito della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, comprovata dall'attestato rilasciato ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Il direttore dell'Ufficio stampa o il direttore dell'Ufficio pubbliche relazioni devono appartenere al gruppo linguistico tedesco] [32].

     8. [All'Ufficio stampa può inoltre essere assegnato, in qualità di addetto, un altro giornalista iscritto al relativo Albo di categoria. Nei confronti dello stesso trovano applicazione le disposizioni dei precedenti quinto e sesto comma] [33].

     9. Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso non possono interferire nell'attività degli altri Uffici regionali né sostituirsi ad essi. Essi rispondono dell'esercizio dei loro compiti direttamente al Presidente della Giunta regionale.

     10. Per esigenze funzionali non più di tre addetti al Gabinetto possono avere sede di servizio in Bolzano.

 

     Art. 19. Segreterie del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori. [34]

     1. Alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale sono posti due segretari, di cui uno con funzioni di Capo della Segreteria, i quali collaborano all'attività politica del Presidente stesso. Per esigenze funzionali uno dei due addetti può avere sede di servizio in Bolzano.

     2. Alle dirette dipendenze di ogni Assessore, effettivo o supplente, è posto un segretario, con il compito di collaborare all'attività politica dell'Assessore.

     3. I segretari sono scelti tra il personale del ruolo unico regionale. I segretari possono anche essere nominati tra il personale dipendente dello Stato o di altri enti pubblici, previo collocamento in posizione di "comando" presso la Regione.

     4. La nomina dei segretari può essere parimenti conferita anche a persona estranea all'Amministrazione, purché la medesima risulti in possesso dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite massimo di età. La nomina suddetta è disposta con contratto a tempo determinato, comunque per un periodo non superiore a quello di durata in carica del Presidente della Giunta o degli Assessori. Le nomine possono essere revocate dalla Giunta regionale su motivata richiesta degli stessi.

     5. Le nomine di cui al precedente comma sono conferite con deliberazione della Giunta regionale, su designazione rispettivamente del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore.

     6. I segretari rispondono dell'esercizio dei loro compiti, rispettivamente, al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore.

     7. Ciascun segretario può essere coadiuvato per lo svolgimento delle mansioni esecutive, da un dipendente regionale o da un dipendente dello Stato o di altri enti pubblici, collocato in posizione di "comando" presso la Regione.

     8. Per esigenze funzionali, il personale addetto alle segreterie degli Assessori può avere sede di servizio in Bolzano.

     9. Nell'espletamento dei loro compiti i segretari possono richiedere notizie ai direttori delle Ripartizioni e delle strutture organizzative equiparate; essi non possono peraltro interferire nell'attività degli uffici né sostituirsi ad essi.

 

     Art. 20. Organizzazione interna del lavoro.

     1. Nell'ambito delle attribuzioni specificate ai sensi della presente legge, all'interno delle Ripartizioni e degli Uffici la determinazione e l'assegnazione dei compiti individualmente spettanti al personale, anche in relazione ad obiettivi e progetti specifici, sono disposte dai rispettivi dirigenti o direttori.

     2. All'assegnazione dei compiti deve farsi luogo in conformità alle declaratorie relative alla qualifica funzionale di inquadramento, nonché alle mansioni del profilo professionale rivestito.

     3. Nel rispetto dei profili professionali e compatibilmente con le esigenze di servizio, nell'assegnazione dei compiti dovranno essere favoriti lo sviluppo delle capacità e delle attitudini individuali, la intercambiabilità fra le posizioni di lavoro assegnate, l'apporto individuale e l'incentivazione del lavoro collegiale.

 

     Art. 21. Conflitti di competenza.

     1. Gli eventuali conflitti di competenza tra le Ripartizioni sono definiti dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale.

     2. Gli eventuali conflitti di competenza tra uffici di una stessa Ripartizione sono definiti dal dirigente della Ripartizione.

 

     Art. 22. Responsabilità dei dirigenti e dei direttori di Ufficio.

     1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i dirigenti di Ripartizione, i direttori di Ufficio e gli altri funzionari preposti alle strutture previste dal presente titolo, rispondono per gli atti amministrativi alla cui emanazione abbiano collaborato, nonché per l'omissione di attività o di atti ai quali siano per legge tenuti.

     2. La disposizione di cui al precedente comma non esclude la responsabilità del personale assegnato alle Ripartizioni o agli Uffici per gli atti da esso compiuti o per l'omissione di attività o di atti ai quali sia tenuto nell'ambito dei compiti rispettivamente assegnati. A tale fine ogni atto deve recare l'indicazione del suo estensore.

 

Capo II

Preposizione alle strutture organizzative

 

     Art. 23. Carriera dirigenziale. [35]

     1. La carriera dirigenziale è articolata nella qualifica unica di dirigente.

     2. Il personale appartenente alla qualifica di dirigente esercita le funzioni di Segretario o di Vicesegretario della Giunta o di dirigente della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente di Ripartizione.

     3. L’incarico di preposizione alle strutture dirigenziali è conferito dalla Giunta per un periodo non superiore alla durata della legislatura ed è rinnovabile [36].

     [3 bis. Nel limite del venti per cento dei posti d'organico della carriera dirigenziale e con le modalità di cui al precedente comma, l'incarico di Vice Segretario della Giunta regionale o di preposizione ad una Ripartizione o struttura equiparata può altresì essere conferito a personale comandato da altre pubbliche amministrazioni, purché lo stesso rivesta, da almeno tre anni, presso l'ente di appartenenza, una qualifica dirigenziale pari o assimilabile a quella prevista dalla vigente legislazione regionale per la preposizione alle strutture organizzative sopra menzionate e sia inoltre in possesso di diploma di laurea. A detto personale spetta l'indennità di direzione prevista rispettivamente per il Vice Segretario della Giunta regionale e per il dirigente di Ripartizione] [37].

 

     Art. 24. Preposizione alle strutture dirigenziali. [38]

     1. È preposto alle strutture dirigenziali il personale inquadrato nella qualifica di dirigente o, in assenza, quello inserito nell’albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell’idoneità alla direzione d’ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l’esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall’amministrazione [39].

     2. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto della natura e delle caratteristiche delle attività e dei programmi da realizzare in relazione alle attitudini e alle capacità professionali manifestate [40].

     3. Per motivate esigenze organizzative la Giunta può attuare, prima della scadenza dell’incarico, processi di rotazione [41].

     4. La qualifica di dirigente è conferita a seguito di concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali [42].

     5. Per la partecipazione ai concorsi è comunque richiesto il diploma di laurea almeno quadriennale e un’esperienza professionale di almeno sette anni nelle posizioni professionali direttive della Regione o di altri enti pubblici o in qualifiche dirigenziali di aziende pubbliche o private [43].

     6. Con regolamento la Giunta definisce, nei limiti di cui al comma 4, le ipotesi di ricorso alle diverse procedure concorsuali, le tipologie delle prove e le modalità di svolgimento degli esami, nonché i criteri di valutazione dei titoli [44].

     7. [La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale] [45].

     8. [Qualora la designazione da parte delle Organizzazioni sindacali di cui alla lettera c) del quinto comma non venga fatta pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la Giunta regionale procede ugualmente alla nomina della Commissione, provvedendo all'indicazione anche del secondo esperto] [46].

     9. [Per la validità delle deliberazioni della Commissione, è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti] [47].

     10. [Ai componenti ed al segretario della Commissione vengono corrisposti i compensi stabiliti dal successivo articolo 57] [48].

     11. Al fine di assicurare l'applicazione del principio della proporzionale linguistica, nel rispetto dell'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, la nomina a dirigente può essere conferita dalla Giunta regionale per chiamata anche a persone estranee all'Amministrazione, di riconosciuta esperienza e capacità professionale, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite di età [49].

     11 bis. L'incarico di dirigente può essere altresì conferito a personale comandato da altre pubbliche amministrazioni, purché lo stesso rivesta, presso l'ente di appartenenza, una qualifica dirigenziale pari o funzione assimilabile a quella prevista dalla presente legge e sia inoltre in possesso di diploma di laurea. A detto personale spetta l'indennità di direzione prevista per l'incarico conferito [50].

     11 ter. Le nomine di cui al comma 11 e gli incarichi di cui al comma 11-bis non possono comunque superare complessivamente il limite del trenta per cento dei posti di organico previsti per la qualifica di dirigente [51].

     11 quater. Per le nomine di cui al comma 11 e gli incarichi di cui al comma 11-bis è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'accesso alla carriera direttiva [52].

 

     Art. 25. Nomina dei direttori degli Uffici.

     1. I direttori degli Uffici sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi.

     2. L'incarico è conferito per la durata di cinque anni ed è rinnovabile con riferimento allo stesso o ad altro Ufficio.

     3. Ai fini del conseguimento dell'idoneità di cui al precedente comma saranno indetti concorsi interni per titoli ed esame-colloquio ai quali potranno partecipare:

     - dipendenti inquadrati nelle qualifiche funzionali ottava e settima che abbiano maturato nella qualifica funzionale di appartenenza rispettivamente due e cinque anni di servizio. [53]

     4. Con regolamento saranno disciplinate le modalità di espletamento dei concorsi interni suddetti e saranno inoltre indicati i titoli di studio, i profili professionali e gli eventuali altri titoli specifici richiesti con riferimento alla idoneità da conseguire per la preposizione agli incarichi da conferire. Alla valutazione dei titoli, all'espletamento degli esami, all'attribuzione dei punteggi ed alla formazione delle graduatorie dei candidati provvederà, in relazione a ciascun concorso, un'apposita Commissione la quale dovrà, in particolare, tener conto di quanto disposto nel seguente comma.

     5. Il punteggio complessivamente disponibile è attribuito:

     a) nella misura del 30 per cento, al titolo derivante dall'idoneità conseguita nei corsi speciali di formazione previsti dalla presente legge;

     b) nella misura del 20 per cento, agli altri titoli eventualmente posseduti;

     c) nella misura del 50 per cento, all'esito degli esami.

     6. La Commissione di cui al quarto comma è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:

     a) un Assessore regionale che la presiede;

     b) due dirigenti;

     c) due direttori di Ufficio;

     d) due esperti, anche non appartenenti all'Amministrazione regionale, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

     7. Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario inquadrato nell'ottava o settima qualifica funzionale.

     8. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

     9. Qualora la designazione da parte delle organizzazioni sindacali di cui alla lettera d) del sesto comma non venga fatta pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la Giunta regionale provvede ugualmente alla nomina della Commissione, provvedendo all'indicazione anche del secondo esperto.

     10. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

     11. Ai componenti e al segretario della commissione vengono corrisposti i compensi stabiliti dalla L.R. 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 58 della presente legge.

 

     Art. 26. Parere per il rinnovo degli incarichi di direzione di Uffici.

     1. Prima della scadenza del singolo incarico di direzione di un Ufficio, la Giunta regionale può promuovere il parere di apposita Commissione in ordine all'idoneità all'ulteriore svolgimento dell'incarico stesso. La Commissione, nominata di volta in volta dalla Giunta, è presieduta da un Assessore regionale ed è composta da due dirigenti di cui uno preposto alla Ripartizione cui l'Ufficio interessato appartiene.

     2. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

     3. Ove il parere riguardi il direttore di un Ufficio appartenente alla Ripartizione prima, in luogo dei dirigenti indicati nel primo comma, sono nominati il Segretario generale della Giunta regionale e il dirigente preposto alla Ripartizione stessa.

     4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica di dirigente.

     5. Si applicano le disposizioni del decimo e undicesimo comma del precedente articolo 25.

     6. Per l'accertamento di prestazioni lavorative inadeguate, è predisposta apposita relazione da parte del dirigente preposto alla Ripartizione.

     7. A cura del Segretario generale della Giunta regionale e del dirigente della Ripartizione rispettivamente competente, la relazione è comunicata all'interessato nonché all'Assessore regionale che sovraintende al settore cui la Ripartizione o l'Ufficio si riferiscono, rispettivamente al Presidente della Giunta.

     8. Entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione, l'interessato ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in merito e di chiedere altresì il parere del Comitato per l'organizzazione e il personale sulla relazione e sulle eventuali controdeduzioni.

     9. Il Segretario generale della Giunta regionale o il dirigente della Ripartizione rispettivamente competente, qualora in base alle controdeduzioni e al parere di cui al precedente comma, ritenga non doversi ulteriormente provvedere, fa luogo all'archiviazione degli atti. In caso diverso, trasmette la relazione, unitamente alle controdeduzioni, al parere e alle proprie eventuali conclusioni, al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede a sottoporle alla Giunta regionale per la relativa decisione.

 

     Art. 26 bis. Revoca della nomina a direttore d'Ufficio. [54]

     1. La nomina a direttore d'Ufficio, anche nel caso che la direzione sia affidata ad un dirigente, può essere revocata in qualsiasi momento per inattività od incapacità o qualora l'attività del preposto non corrisponda ai compiti assegnati. La proposta di revoca, debitamente motivata, viene inoltrata alla Giunta regionale dal competente dirigente di Ripartizione o struttura equiparata. La proposta di revoca deve essere preceduta da una diffida all'interessato con un intervallo minimo di trenta giorni tra l'una e l'altra.

     2. La Giunta regionale esamina la proposta di revoca e decide con atto motivato, previ adeguati accertamenti e sentito l'interessato ed il consiglio per l'organizzazione ed il personale.

     3. La revoca della nomina a direttore d'Ufficio può intervenire anche ad istanza dell'interessato.

     4. La revoca è altresì disposta per soppressione dell'Ufficio.

 

     Art. 27. Sostituzione temporanea del dirigente di Ripartizione o di struttura equiparata, degli ispettori provinciali del Libro fondiario e del Catasto e dei direttori d'Ufficio. [55]

     1. In caso di assenza temporanea del dirigente di Ripartizione o di struttura equiparata, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, da altro dirigente o da uno dei direttori degli Uffici facenti parte della Ripartizione medesima.

     2. In caso di assenza temporanea di uno dei due ispettori provinciali del Libro fondiario o del Catasto, alle relative attribuzioni provvede direttamente il dirigente della Ripartizione competente.

     3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, salvo diversa disposizione del Presidente della Giunta regionale, da un dipendente assegnato all'Ufficio medesimo, inquadrato nella qualifica funzionale più elevata, e, a parità di qualifica, dal dipendente avente maggiore anzianità nella medesima. La sostituzione deve avvenire con personale inquadrato in una qualifica funzionale non inferiore alla settima.

     4. Ai dipendenti non incaricati della direzione di una struttura organizzativa o di un Ufficio, chiamati alla sostituzione temporanea ai sensi del presente articolo, è attribuito dalla Giunta regionale, a partire dal secondo mese, un assegno personale non pensionabile, pari alla relativa indennità di direzione, nella misura determinata dalla presente legge.

     5. Nel caso di sostituzione di durata superiore a sessanta giorni consecutivi, l'indennità di direzione prevista dall'articolo 52 della presente legge è corrisposta al sostituto dal sessantunesimo giorno in poi. In tal caso, il direttore sostituito conserva la titolarità dell'incarico, senza percepire l'indennità di direzione.

     6. Il dipendente che assume l'incarico di sostituzione temporanea conserva le funzioni attribuite nella posizione di provenienza.

 

     Art. 28. Conferenze di servizio. [56]

     1. Al fine di stabilire il permanente coordinamento delle attività dirigenziali, il Presidente della Giunta regionale convoca periodicamente la conferenza dei dirigenti.

     2. Il dirigente di ciascuna Ripartizione o struttura equiparata convoca, almeno una volta all'anno, la conferenza del personale addetto, cui partecipa tutto il personale, compreso quello degli Uffici decentrati.

     3. La conferenza formula proposte al dirigente della Ripartizione o struttura equiparata ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale sulle condizioni di lavoro nelle singole strutture, sulla produttività e la mobilità del personale.

 

     Art. 28 bis. Riunioni periodiche delle strutture organizzative del Libro fondiario e del Catasto. [57]

     1. Al fine di assicurare il coordinamento dell'attività svolta dagli Uffici tavolari e dagli Uffici catastali, il dirigente della Ripartizione V-Libro fondiario e Catasto cura, per mezzo di incontri con i direttori degli Uffici decentrati facenti parte della Ripartizione e con i rispettivi ispettori provinciali, iniziative e programmi comuni di attività.

     2. Tali programmi vengono sottoposti al parere del Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa ed all'esame della Giunta regionale.

 

TITOLO III

Stato giuridico e trattamento economico del personale

 

Capo I

Stato giuridico

 

     Art. 29. Accordi triennali integrativi.

     1. Fermo restando il disposto dell'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, ogni triennio, a far data dal 1° luglio 1985, saranno ridefiniti, con disposizioni di legge - sulla base di accordi tra la Giunta regionale e le organizzazioni sindacali del personale - i criteri per l'attuazione dei principi dell'organizzazione delle strutture organizzative nonché le misure volte ad assicurare l'efficienza delle strutture organizzative, la distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro, l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale, i criteri per l'attuazione della mobilità del personale.

     2. In caso di adozione di provvedimenti di carattere generale concernenti l'attuazione degli istituti indicati nel comma precedente, la Giunta regionale provvede previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale.

     3. Sei mesi prima della scadenza del triennio di validità degli accordi richiamati dal secondo comma, avranno inizio le trattative fra la Giunta regionale e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale.

 

     Art. 29 bis. Stato giuridico del personale appartenente alla carriera dirigenziale. [58]

     1. Nei confronti del personale appartenente alla carriera dirigenziale trovano applicazione, compatibilmente con le disposizioni contenute nella presente legge, le disposizioni della legislazione statale relative al personale della corrispondente carriera dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato ed, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 11, 12, 14, 15, 17, 19 e 21 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni.

     2. In ogni caso lo stato giuridico e il trattamento economico del personale appartenente alla carriera dirigenziale sono disciplinati con legge.

 

     Art. 29 ter. Collocamento a disposizione del personale appartenente alla carriera dirigenziale. [59]

     1. I dipendenti appartenenti alla carriera dirigenziale, nei casi previsti dall'articolo 72 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere collocati a disposizione con deliberazione della Giunta regionale. I dirigenti collocati a disposizione continuano a percepire il trattamento economico spettante, fatta eccezione per l'indennità di direzione eventualmente in godimento. Il periodo di tempo durante il quale i dirigenti possono rimanere nella speciale situazione a disposizione non può eccedere i due anni.

     2. I dipendenti collocati a disposizione possono essere richiamati in servizio in ogni momento e comunque sono richiamati al termine del biennio per svolgere funzioni dirigenziali, ove queste risultino disponibili, o per assolvere incarichi speciali affidati con deliberazione della Giunta regionale.

     3. Il numero dei dirigenti collocati a disposizione e di quelli eventualmente richiamati per l'assolvimento di incarichi speciali a sensi del secondo comma, non può essere complessivamente superiore a tre rispetto al numero dei posti d'organico previsti per la carriera dirigenziale.

 

     Art. 30. Consiglio per l'organizzazione e il personale. [60]

     [1. È istituito il Consiglio per l'organizzazione e il personale, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato e composto da cinque dirigenti scelti dalla Giunta regionale fra quelli preposti alla Segreteria della Giunta stessa, alla Ragioneria, alle Ripartizioni ed al Servizio studi e relazioni linguistiche, da due dipendenti con funzioni di direttore di Ufficio scelti dalla Giunta regionale e da cinque rappresentanti del personale eletti direttamente dai dipendenti del ruolo unico regionale dei quali due appartenenti al gruppo linguistico tedesco, secondo le norme disposte con apposito regolamento [61].

     2. Il Consiglio è nominato con deliberazione della Giunta regionale rimane in carica per la durata della legislatura regionale e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio.

     3. La composizione del consiglio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

     4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

     5. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     6. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore dell'Ufficio organizzazione e formazione del personale [62].

     6 bis. Per il personale appartenente alla carriera dirigenziale le attribuzioni del Consiglio per l'organizzazione ed il personale sono esercitate dalla Giunta regionale [63].

     6 ter. Nel caso in cui taluno dei componenti del Consiglio scelti tra i dirigenti o tra i dipendenti con funzioni di direttore d'Ufficio venga a cessare, per qualsiasi causa, dall'incarico, lo stesso sarà sostituito con le medesime modalità previste dal primo comma. Parimenti, nel caso in cui taluno dei componenti del Consiglio rivestenti tale incarico in qualità di rappresentanti del personale direttamente eletti dai dipendenti del ruolo unico regionale venga a cessare per qualsiasi causa dall'incarico medesimo o da tale incarico decada a seguito dell'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica, lo stesso sarà sostituito da altro dipendente, appartenente allo stesso gruppo linguistico, che lo segue nella graduatoria secondo l'ordine dei voti riportati [64].

     6 quater. I dipendenti nominati componenti del Consiglio che incorrono nella sospensione cautelare dal servizio vengono sospesi, per lo stesso periodo di tempo, dall'incarico e sono sostituiti con le medesime modalità di cui al precedente comma. Ad analoga sostituzione si procede per i casi di assenza per infermità che si protragga oltre i giorni novanta e per i casi di aspettativa per mandato politico o di aspettativa per motivi di famiglia o di aspettativa per motivi di studio, qualora i relativi periodi di assenza superino i giorni novanta, nonché nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive. Alla sostituzione si procede altresì per i casi di aspettativa concessa ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 26 agosto 1968, n. 20, nonché per i casi di aspettativa concessa ai sensi del successivo articolo 49 [65].]

 

     Art. 31. Compiti del Consiglio per l'organizzazione e il personale. [66]

     [1. Il Consiglio:

     1) esercita le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono al Consiglio di amministrazione dei Ministeri;

     2) esprime pareri obbligatori:

     a) in materia di disegni di legge concernenti l'ordinamento degli uffici e lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;

     b) sui criteri e le modalità di effettuazione dei corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale del personale;

     c) sull'attribuzione degli incarichi di direzione di un Ufficio;

     3) formula proposte per l'applicazione di nuove tecniche amministrative, la semplificazione dei metodi di lavoro e l'organizzazione delle strutture, al fine di assicurare il costante adeguamento delle stesse alle esigenze dell'attività amministrativa e la migliore utilizzazione del personale;

     4) formula proposte concernenti la gestione del personale e le tecniche relative alla selezione e formazione dello stesso;

     5) esercita le altre funzioni conferitegli dalla presente legge. ]

 

     Art. 32. Commissione di disciplina.

     1. All'inizio di ogni biennio è costituita, con deliberazione della giunta regionale, la Commissione di disciplina.

     2. Essa esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono alle Commissioni di disciplina dei Ministeri.

     3. Essa è composta da un dirigente con funzioni di presidente e da due direttori di ufficio.

     4. La Commissione è integrata, di volta in volta, da due rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali del personale più rappresentative nell'ambito dell'Amministrazione regionale, di qualifica pari o superiore a quella del dipendente sottoposto al procedimento disciplinare.

     5. Funge da segretario un dipendente, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, designato dalla Giunta regionale.

     6. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

     7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

     8. Per ciascuno dei membri permanenti della Commissione è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. Qualora non siano disponibili funzionari con qualifica corrispondente a quella dei titolari, la nomina dei supplenti viene effettuata fra il personale avente qualifiche immediatamente inferiori [67].

     9. Qualora durante il biennio il presidente o taluno dei membri permanenti della Commissione o il segretario venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del biennio.

     10. Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi.

     10 bis. Per il personale appartenente alla carriera dirigenziale, le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dalla Giunta regionale [68].

 

     Art. 33. Ruolo unico del personale.

     1. È istituito il ruolo unico del personale della Regione come risulta dall'allegato C) alla presente legge.

     2. I contingenti relativi a ciascuna qualifica funzionale sono stabiliti dall'allegato C) alla presente legge.

 

     Art. 34. Formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale del personale.

     1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del personale regionale sono assunti quale metodo permanente ai fini della valorizzazione della capacità e delle attitudini individuali nonché del più efficace e qualificato espletamento dell'attività amministrativa.

     2. Per il conseguimento di tali obiettivi, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale approva gli appositi programmi di formazione e qualificazione predisposti dalle competenti strutture organizzative, determinandone la durata, la sede e le varie categorie di personale tenuto a parteciparvi, nonché le modalità relative all'attestazione della frequenza ed ai giudizi conseguiti.

     3. Per la predisposizione dei programmi, per l'effettuazione dei corsi ed in genere per l'attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale del personale, la Giunta regionale può avvalersi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico e scientifico e può stipulare altresì particolari convenzioni con l'ISAPREL o con istituti specializzati e con esperti dei settori interessati, entro il limite numerico indicato al precedente articolo 15.

     4. In relazione alle scelte della programmazione e all'attuazione di specifici progetti, la Giunta regionale può inoltre inviare proprio personale presso strutture pubbliche e private per i tempi e con le modalità stabilite dalla Giunta medesima.

     5. Nell'ambito dei programmi di cui al secondo comma saranno previsti corsi di formazione anche per il personale di nuova assunzione

     6. Saranno altresì previsti speciali corsi di formazione riservati al personale che, aspira a conseguire la nomina a dirigente o l'idoneità a direttore d'ufficio.

 

     Art. 35. Diritto allo studio.

     1. Il permesso retribuito concesso ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è utilizzabile, nel limite di 150 ore di permesso annuale, anche per la frequenza di corsi di scuola media inferiore e superiore e di corsi ufficiali universitari che diano luogo al conseguimento di un diploma di laurea.

     2. Ulteriori modalità e criteri di applicazione del presente articolo saranno stabiliti dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale.

     3. La mancata frequenza dei corsi, se non giustificata da reali motivi di impedimento, comporta l'addebito delle ore fruite dal dipendente.

 

     Art. 35 bis. Titoli di studio per l'accesso a profili professionali. [69]

     1. Salve le specificazioni previste nell'ambito dei singoli profili professionali, per l'accesso ai profili professionali compresi nella quinta qualifica funzionale è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio o qualificazioni:

     a) coordinatore dei servizi di anticamera e portineria, coordinatore dalla microfilmatura, operatore amministrativo-linguistico, operatore di consolle di centro elaborazione dati, operatore catastale: diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado e superamento di un ulteriore biennio di studi;

     b) agente tecnico provetto, operatore poligrafico: diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado e attestato di qualificazione o specializzazione di mestiere conseguito in corsi o scuole professionali oppure diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado e pratica professionale di mestiere di durata almeno biennale comprovata da idonea documentazione rilasciata dall'ente o autorità competente.

 

     Art. 35 ter. Principi in tema di responsabilità. [70]

     1. Ferme restando le responsabilità dei singoli dipendenti, i funzionari preposti alle strutture organizzative ed alle loro articolazioni previste dalla presente legge sono perseguibili, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello amministrativo-contabile per i danni derivanti all'Amministrazione di appartenenza dal mancato esercizio del potere di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri di ufficio ed, in particolare, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

     2. Al dipendente deve essere garantito l'esercizio del diritto di difesa.

 

Capo II

Diritti sindacali

 

     Art. 36. Diritto di associazione e di attività sindacale.

     1. I dipendenti hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

 

     Art. 37. Permessi sindacali.

     1. Allo scopo di assicurare il libero svolgimento delle attività sindacali, sono concessi ad ogni organizzazione sindacale di natura associativa, alla quale aderiscono i dipendenti regionali, permessi retribuiti nei limiti sottoindicati:

 

numero iscritti 

ore settimanali 

 

 

fino a 10 

1 

 

da 11 a 20 

3 

 

da 21 a 50 

6 

 

da 51 a 100 

15 

 

da 101 a 20  

25 

 

oltre 200 

30 

 

 

     2. Il computo degli iscritti a ciascuna organizzazione sindacale è effettuato sulla base del totale degli iscritti, desunto dal numero di ritenute mensili operate dalla Regione a titolo di riscossione dei contributi sindacali, sugli stipendi del mese di dicembre dell'anno precedente a quello considerato .

     3. Qualora un'organizzazione sindacale sia suddivisa in associazioni di categoria o di altra specie, il computo sarà riferito all'organizzazione complessiva. Analogo riferimento trova applicazione ad ogni altro effetto.

     4. Ai dipendenti che si assentano dall'ufficio per fruire dei permessi sindacali competono, oltre al trattamento economico ordinario, i compensi o l'indennità per servizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese. I periodi di assenza sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.

 

     Art. 38. Assemblee sindacali.

     1. I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei locali concordati con l'Amministrazione, durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue individuali e con diritto alla retribuzione, nonché fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità e nei limiti sotto precisati:

     a) le riunioni, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle associazioni sindacali di cui ai precedenti articoli, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, previa comunicazione all'Amministrazione;

     b) i dipendenti che intendono partecipare all'assemblea devono darne comunicazione al direttore dell'Ufficio di assegnazione al fine del computo delle ore usufruite individualmente; il direttore dell'Ufficio ne darà comunicazione al dirigente della ripartizione di assegnazione ed al dirigente della Ripartizione prima - Affari del personale;

     c) qualora il dipendente intendesse partecipare ad assemblee durante l'orario di servizio, pur avendo terminato il proprio monte ore, dovrà recuperare le ore di assenza nell'arco della settimana in corso o in quella lavorativa immediatamente successiva e dell'avvenuto recupero dovrà essere data comunicazione da parte del direttore dell'Ufficio di assegnazione al dirigente della Ripartizione competente ed al dirigente della Ripartizione prima-Affari del personale; in caso contrario si provvederà ad operare sullo stipendio la relativa trattenuta per le ore di assemblea usufruite secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme per gli scioperi brevi;

     d) ai fini di cui ai punti b) e c), le ore da computarsi saranno riferite, nell'ambito dell'orario di servizio, esclusivamente alla durata dell'assemblea stabilita dalle organizzazioni che la richiedono;

     e) alle assemblee possono partecipare, previo avviso all'Amministrazione, dirigenti delle federazioni e delle confederazioni sindacali;

     f) le modalità necessarie per assicurare, durante lo svolgimento delle assemblee, il funzionamento dei servizi essenziali e la salvaguardia dei beni patrimoniali della Regione, devono essere concordate tra l'amministrazione e le organizzazioni dei lavoratori operanti nella medesima. [71]

     2. La comunicazione di cui al punto a) dovrà pervenire almeno quarantotto ore prima dell'inizio dell'assemblea.

 

     Art. 39. Dirigenti sindacali.

     1. I dirigenti sindacali non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita da leggi o regolamenti quando espletano le loro funzioni e non possono essere trasferiti in sedi ubicate in comune diverso da quello della sede di assegnazione, né dall'ufficio nell'ambito del quale prestano la propria opera ad altro ufficio, senza il preventivo nulla-osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

     2. L'eventuale rifiuto di concedere il nulla osta deve essere motivato.

     3. Le garanzie in materia di trasferimento si applicano fino ad un anno dopo la cessazione dell'incarico nei confronti dei dipendenti che abbiano svolto l'incarico stesso per un periodo continuativo non inferiore ad un anno. Esse non trovano applicazione nel caso di trasferimento dell'intero nucleo operativo di appartenenza.

     4. Ai fini della particolare tutela di cui all'articolo 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si qualificano come dirigenti sindacali i dirigenti riconosciuti tali dagli ordinamenti statutari delle organizzazioni di cui agli articoli precedenti.

 

     Art. 40. Aspettativa per mandato sindacale.

     1. I dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

     2. Il numero degli aventi diritto non può superare quello di una unità per ogni organizzazione sindacale rappresentante del personale regionale.

     3. La rappresentatività è desunta dal numero degli iscritti computato secondo i criteri previsti dall'art. 37 della presente legge.

     4. I contributi dell'Amministrazione e dei dipendenti a favore della C.P.D.E.L. e dell'I.N.A.D.E.L. sono posti a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 41. Diritti sindacali diversi.

     1. La Regione consente lo svolgimento di referendum ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

 

     Art. 42. Diritto di affissione.

     1. In ogni sede di lavoro è riconosciuto a tutte le organizzazione sindacali alle quali aderiscono dipendenti regionali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di manifesti, giornali, notiziari, circolari ed altri scritti o stampati.

 

     Art. 43. Utilizzo di locali.

     1. L'Amministrazione concorda con le organizzazioni sindacali del personale la possibilità di utilizzare idonei locali per consentire alle rappresentanze interne delle organizzazioni sindacali che fruiscono dei permessi retribuiti lo svolgimento dei loro compiti.

 

     Art. 44. Informazioni di carattere generale riguardanti il personale.

     1. Al fine di assicurare adeguate forme di partecipazione al miglioramento e all'efficienza dei servizi, i provvedimenti amministrativi di carattere generale riguardanti il personale, l'assetto delle strutture organizzative e l'organizzazione del lavoro, adottati dalla Giunta regionale o dal Presidente della Giunta regionale, sono comunicati, almeno per estratto alle organizzazioni sindacali del personale.

 

     Art. 45. Disposizioni varie in materia sindacale.

     1. Ulteriori modalità relative ai precedenti articoli saranno disposte con apposito regolamento di esecuzione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali del personale.

 

Capo III

Trattamento economico ed istituti normativi aventi carattere economico

 

     Art. 46. Orario di lavoro.

     1. L'orario di lavoro settimanale è ripartito in cinque giornate lavorative e suddiviso in due periodi, antimeridiano e postmeridiano.

     2. La durata massima della giornata lavorativa non può superare le otto ore [72].

     3. I funzionari preposti alle strutture organizzative ed alle loro articolazioni previste dalla presente legge devono accertare nei confronti dei dipendenti il rispetto dell'orario. A tale fine l'Amministrazione può provvedere alla installazione di apposite apparecchiature [73].

     4. L'Amministrazione ha facoltà, per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre o aumentare, per particolari categorie di personale, che saranno determinate dalla Giunta regionale e per determinati periodi nell'arco dell'anno, l'orario di servizio settimanale, compensando corrispondentemente tali riduzioni o aumenti in altri periodi lavorativi. Il prolungamento dell'orario di servizio deve essere contenuto entro il limite di otto ore settimanali.

     5. Per il personale che effettua il lavoro in turni presso centralini telefonici o preso i centri dove vengono utilizzati gruppi di macchine operatrici, l'orario di servizio settimanale può essere ridotto di tre ore.

 

     Art. 46 bis. Giorni festivi. [74]

     1. Gli uffici regionali centrali e periferici osservano l'orario festivo, ai sensi della L. 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni, il giorno di lunedì di Pentecoste per gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano e il giorno della solennità di S. Virgilio per gli uffici aventi sede nella provincia di Trento. Limitatamente alle ore pomeridiane gli uffici regionali rimangono chiusi la vigilia di Natale e l'ultimo giorno dell'anno.

     2. Qualora, per esigenze dell'Amministrazione, i dipendenti debbano prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, essi hanno diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito d'intesa con il funzionario preposto alla struttura organizzativa di appartenenza.

 

     Art. 47. Rapporti di lavoro a tempo parziale. [75]

     1. La Giunta regionale può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale secondo i criteri ed i limiti indicati nel presente articolo.

     2. Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, salvo quanto disposto dal presente articolo, tutte le disposizioni previste per il personale con rapporto a tempo pieno, ivi comprese quelle relative all'accesso, alla progressione, ai diritti, ai doveri, alle incompatibilità ed al divieto di cumulo di impieghi.

     3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti appartenenti alla carriera dirigenziale nonché ai dipendenti preposti alle strutture organizzative o alle loro articolazioni previste dall'articolo 6.

     4. I posti di organico a tempo pieno possono essere trasformati in rapporti di lavoro a tempo parziale nel limite massimo del 10% dei posti complessivi del ruolo unico regionale.

     5. Nell'intesa che ad ogni posto a tempo pieno corrispondono due posti a tempo parziale, il numero dei rapporti a tempo parziale non può, in alcun caso, superare il doppio del numero dei posti a tempo pieno trasformati per ciascun settore d'attività, qualifica funzionale e profilo professionale.

     6. Alla determinazione del contingente di posti trasformabili per rapporti di lavoro a tempo parziale di ciascun settore d'attività, qualifica funzionale e profilo professionale si provvede, sentite le Organizzazioni sindacali del personale, con successivo regolamento di esecuzione.

     7. L'orario settimanale di lavoro del personale con rapporto a tempo parziale è pari al 50% dell'orario di lavoro previsto per il personale a tempo pieno e la sua articolazione sarà determinata con il regolamento di esecuzione di cui al precedente comma.

     8. Il personale con rapporto a tempo parziale non può eseguire prestazioni di lavoro straordinario, né può fruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzioni di orario di lavoro.

     9. Il personale con rapporto a tempo parziale fruisce del congedo ordinario alle stesse condizioni e nei limiti previsti per il personale della medesima posizione funzionale che lavora a tempo pieno.

     10. Il trattamento economico del personale con rapporto a tempo parziale è pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno di corrispondente posizione funzionale e di pari anzianità, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. Al personale con rapporto a tempo parziale spettano, tuttavia, per intero le quote di aggiunta di famiglia, in quanto dovute in base alle norme vigenti, nonché l'indennità prevista dall'articolo 1 della L.R. 18 dicembre 1963, n. 32 e successive modificazioni.

     11. I posti destinati al personale con rapporto a tempo parziale sono coperti nel rispetto delle normative concorsuali previste per l'assunzione di personale a tempo pieno della medesima posizione funzionale. Il 30% dei posti è riservato a persone portatrici di handicap. La durata del periodo di prova è di sei mesi.

     12. Fermo restando che le assunzioni a tempo parziale non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale possono chiedere, dopo aver conseguito la nomina in ruolo, la trasformazione del rapporto, rispettivamente, a tempo parziale ed a tempo pieno, purché nelle relative dotazioni organiche della medesima qualifica funzionale e dello stesso profilo professionale esistano disponibilità di posti.

     13. La trasformazione del rapporto a tempo parziale o a tempo pieno può essere disposta, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione, solo dopo che siano trascorsi due anni dall'assunzione in servizio o dalla precedente trasformazione. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta.

     14. Hanno titolo di preferenza alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale i dipendenti con figli minori in età prescolare ovvero con figli portatori di handicap ovvero con genitori bisognosi di assistenza. Hanno altresì titolo di preferenza alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale i dipendenti che abbiano superato i 60 anni di età ovvero compiuto 35 anni di effettivo servizio, nonché i dipendenti che siano portatori di handicap o che abbiano figli o coniuge bisognosi di assistenza, nonché i dipendenti appartenenti alle categorie protette.

     15. In sede di prima attuazione, i posti che saranno istituiti ai sensi del precedente quarto comma sono coperti dal personale già in servizio con rapporto a tempo pieno che, avendone titolo in virtù del presente articolo, abbia presentato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda di opzione. Gli effetti della trasformazione decorrono dalla data indicata nel precedente tredicesimo comma.

     16. Per tutto quanto attiene al diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza, trova applicazione la disciplina in materia contenuta nella normativa statale.

 

     Art. 48. Assenza breve per infermità.

     1. Per le infermità che comportano un assenza dell'impiegato di durata limitata al periodo lavorativo della mattina o del pomeriggio, il computo del congedo straordinario - di cui all'articolo 37 del testo unico delle disposizioni per gli impiegati civili dello Stato - avviene per la metà della giornata lavorativa.

 

     Art. 49. Aspettativa per il personale con prole.

     1. Il personale femminile o i vedovi con prole, in aggiunta ai periodi di astensione dal servizio obbligatoria e facoltativa prevista dalla L. 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni, per una durata minima di un anno e massima di due anni per ogni singolo figlio convivente, da usufruire entro il quinto anno di età del medesimo [76].

     2. L'aspettativa di cui al primo comma può essere usufruita fino al raggiungimento dei limiti minimi di servizio previsti per il diritto a pensione CPDEL.

     3. Il periodo trascorso nella aspettativa predetta non è utile ai fini della progressione giuridica ed economica della carriera, sia dell'indennità di buona uscita e di previdenza, mentre viene utilmente computato ai fini del relativo trattamento di pensione.

     3 bis. Durante l'aspettativa di cui ai commi precedenti, gli oneri di pensione e di assistenza sono a carico dell'Amministrazione regionale, inclusa la quota contributiva di pertinenza del personale medesimo [77].

     3 ter. Per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'aspettativa di cui al presente articolo riduce, nella misura usufruita, il periodo di aspettativa previsto dall'articolo 15 della L.R. 26 agosto 1968, n. 20 [78].

     3 quater. Il personale femminile con prole avente diritto ad usufruire, durante l'orario di lavoro, dei particolari periodi di riposo, ai sensi dell'articolo 10 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, può cumulare detti periodi, a scelta, nella parte antimeridiana o postmeridiana della giornata [79].

 

     Art. 50. Aspettativa per il personale femminile.

     1. Nei confronti del personale femminile assunto in servizio posteriormente all'entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 della L.R. 26 agosto 1968, n. 20, modificato con gli articoli 8 e 14 della L.R. 29 agosto 1976, n. 8.

     2. Nei confronti del personale femminile in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che chieda - successivamente alla data del 31 dicembre 1986 - l'applicazione dell'articolo 15 della L.R. 26 agosto 1968, n. 20 modificato con gli articoli 3 e 14 della L.R. 29 agosto 1976, n. 8 non trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo e sesto comma dell'articolo 15 medesimo.

     3. Al personale femminile che sarà collocato in aspettativa successivamente all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986, l'indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, verrà corrisposta in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella L. 25 marzo 1983, n. 79.

     3 bis. L'articolo 14 della L.R. 29 agosto 1976, n. 8 è sostituito dall'articolo seguente:

     "Art. 14.

     1) Per il personale femminile coniugato o con prole, in servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 della L.R. 26 agosto 1968, n. 20 e successive modificazioni, concernenti l'esodo volontario del personale femminile, si applicano prescindendo dal carico del coniuge o della prole.". [80]

     3 ter. Nei confronti del personale femminile in servizio alla data di entrata in vigore della L.R. 29 agosto 1976, n. 8, che chieda, successivamente alla data del 31 dicembre 1986, l'applicazione dell'articolo 15 della L.R. 26 agosto 1968, n. 20 e successive modificazioni, le disposizioni di cui al terzo e sesto comma dell'articolo 15 medesimo trovano applicazione fino alla data di maturazione del diritto ad ottenere la speciale aspettativa prevista da tale articolo, anche nel caso in cui tale data venga a cadere nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1986 e la data di entrata in vigore della presente legge [81].

 

     Art. 51. Trattamento economico del personale appartenente alla carriera dirigenziale. [82]

     1. Il trattamento economico spettante al personale appartenente alla carriera dirigenziale è pari al trattamento economico previsto per l'attuale qualifica di dirigente superiore della carriera dirigenziale dello Stato.

     2. Il trattamento medesimo, che è integrato dall'indennità di direzione di cui al successivo articolo 52, sarà soggetto, di volta in volta, alle modificazioni che interverranno con riferimento al trattamento economico dei dirigenti statali.

 

     Art. 52. Indennità di direzione. [83]

     1. Ai dipendenti incaricati della funzione di Segretario della Giunta regionale, di Vicesegretario della Giunta regionale, di dirigente di Ripartizione, di dirigente della Ragioneria, di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche, di direttore dell'Ufficio legislativo-legale, di Ispettore provinciale del Libro fondiario e del Catasto, nonché di direttore di un Ufficio spetta, in relazione alla particolare funzione ed in aggiunta al trattamento economico di qualifica, una speciale indennità di direzione nelle seguenti misure mensili lorde:

     a) Segretario della Giunta regionale: indennità di direzione pari al 65% della differenza tra lo stipendio iniziale spettante al dirigente superiore delle Amministrazioni dello Stato e lo stipendio iniziale al 31 dicembre 1985 dell'ottava qualifica funzionale;

     b) Vicesegretario della Giunta regionale: indennità di direzione pari al 63% della differenza tra lo stipendio iniziale spettante al dirigente superiore delle Amministrazioni dello Stato e lo stipendio iniziale al 31 dicembre 1985 dell'ottava qualifica funzionale;

     c) Dirigente di Ripartizione, dirigente della Ragioneria, dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche e direttore dell'Ufficio legislativo-legale: indennità di direzione pari al 60% della differenza tra lo stipendio iniziale spettante al dirigente superiore delle Amministrazioni dello Stato e lo stipendio iniziale al 31 dicembre 1985 dell'ottava qualifica funzionale;

     d) Ispettore provinciale del Libro fondiario e del Catasto: indennità di direzione pari al 55% della differenza tra lo stipendio iniziale spettante al dirigente superiore delle Amministrazioni dello Stato e lo stipendio iniziale al 31 dicembre 1985 dell'ottava qualifica funzionale;

     e) Direttore d'Ufficio: indennità di direzione pari al 50% della differenza tra lo stipendio iniziale spettante al dirigente superiore delle Amministrazioni dello Stato e lo stipendio iniziale al 31 dicembre 1985 dell'ottava qualifica funzionale;

     2. In nessun caso può essere percepita più di una indennità di direzione prevista dal presente articolo.

     3. Le indennità di direzione suddette sono compatibili con altre indennità, assegni e trattamenti accessori corrisposti per compiti di istituto o ad altro titolo.

     4. Le indennità di cui al presente articolo non sono attribuite durante i periodi di assenza dal servizio per i quali non è prevista la corresponsione del normale trattamento economico.

     5. Al personale al quale viene attribuita l'indennità di cui al presente articolo la Regione corrisponderà, all'atto della cessazione dal servizio, una integrazione del trattamento di quiescenza spettante, da computarsi sulla base dell'aliquota di pensione maturata, pari al dieci per cento dell'ultima indennità percepita per ogni anno di servizio, e proporzionalmente per le frazioni temporali rapportate a mese, prestato con l'incarico di preposizione con funzioni direzionali, attribuito in applicazione della L.R. 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni. L'integrazione suddetta sarà adeguata alle variazioni delle misure dell'indennità medesima. L'integrazione suddetta spetta al personale interessato che sia cessato dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio, o per infermità fisica, o per decesso, o per dimissioni volontarie, sempre che, in quest'ultimo caso, per il servizio prestato presso la Regione o presso gli enti di provenienza, se trasferito alla Regione medesima per effetto di leggi statali o regionali, abbia maturato il diritto a pensione; l'integrazione medesima spetta altresì ai superstiti del personale suddetto nella stessa misura percentuale dei trattamenti di reversibilità a cui questi abbiano diritto [84].

 

     Art. 53. Trattamento economico del capo di Gabinetto dei segretari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori, nonché del Direttore dell'Ufficio stampa e del giornalista addetto all'Ufficio medesimo. [85]

     1. Al capo di Gabinetto ed ai segretari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori compete rispettivamente l'indennità di direzione prevista per i dirigenti di Ripartizione e per i direttori degli Uffici, integrata da un importo pari al compenso per quaranta ore di lavoro straordinario, secondo la tariffa spettante in base alla qualifica rivestita o alla qualifica funzionale di appartenenza o al livello retributivo richiamato nel contratto di assunzione.

     2. Al capo di Gabinetto, nominato con contratto a norma dell'articolo 18, la Giunta regionale attribuisce un trattamento economico non superiore a quello iniziale spettante ai dirigenti, oltre all'indennità integrativa speciale ed alle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

     3. Ai segretari nominati con contratto a norma dell'articolo 19, la Giunta regionale attribuisce un trattamento economico pari a quello iniziale spettante ai dipendenti regionali appartenenti all'ottava qualifica funzionale, oltre all'indennità integrativa speciale ed alle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

     4. Per lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore dell'Ufficio stampa e del giornalista addetto all'ufficio medesimo di cui al comma nono del precedente articolo 18, in quanto scelti tra persone estranee a pubbliche Amministrazioni, si applica il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti. Il Direttore dell'Ufficio stampa è equiparato ai giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazione quotidiana con qualifica di redattore capo; l'addetto all'Ufficio medesimo è equiparato ai giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazione quotidiana con qualifica di redattore ordinario.

 

     Art. 54. Misura dell'indennità integrativa speciale.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità integrativa speciale compete ai dipendenti regionali nella stessa misura spettante ai dipendenti statali.

     2. La differenza tra la misura di detta indennità in atto percepita dai dipendenti regionali e quella da corrispondere agli stessi secondo i modi e i tempi di cui al precedente comma è trasformata in assegno personale pensionabile, riassorbibile in ragione del dieci per cento dell'ammontare degli scatti trimestrali dell'indennità integrativa speciale medesima.

 

     Art. 55. Adeguamento delle misure dell'indennità di bilinguità e della indennità di trascrizione di atti e documenti dal gotico.

     1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1987 le misure dell'indennità mensile di bilinguità concessa al personale addetto ai servizi di cui al terzo comma dell'articolo 19 della L.R. 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni, sono così stabilite:

     - personale della carriera dirigenziale e delle qualifiche funzionali ottava e settima lire 210.405;

     - personale della qualifica funzionale sesta lire 175.338;

     - personale delle qualifiche funzionali quarta e quinta lire 140.270;

     - personale delle qualifiche funzionali seconda e terza lire 126.243. [86]

     2. Ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua non materna, richiesto dall'articolo 19 della L.R. 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni, il possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, equivale al superamento dell'esame previsto dalla legge regionale.

     3. Con la stessa decorrenza indicata nel primo comma del presente articolo, le misure dell'indennità mensile di trascrizione di atti e documenti dal gotico, prevista dall'articolo 12 della L.R. 11 gennaio 1980, n. 1, sono così stabilite:

     - personale delle qualifiche funzionali ottava e settima lire 210.405;

     - personale della qualifica funzionale sesta lire 175.338;

     - personale delle qualifiche funzionali quarta e quinta lire 140.270. [87]

     3 bis. L'indennità di cui al comma precedente spetta anche al personale appartenente alle qualifiche funzionali ottava, settima, sesta, quinta e quarta in servizio presso gli Uffici catastali della provincia di Bolzano, nonché al personale addetto agli Ispettorati provinciali del Libro fondiario e del Catasto con sede in Bolzano. Per il personale della carriera dirigenziale l'indennità medesima spetta nella misura prevista per il personale dell'ottava e settima qualifica funzionale [88].

     3 ter. Le indennità di cui al presente articolo non sono pensionabili e non vengono attribuite durante i periodi di assenza dal servizio per i quali non è prevista la corresponsione del normale trattamento economico. [89]

     3 quater. La conoscenza della lingua non materna, ai fini dell'accertamento previsto dall'articolo 19 della L.R. 7 settembre 1958, n. 23, è comprovata dal possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Il quarto comma dell'articolo 19 della L.R. 7 settembre 1958, n. 23 è abrogato [90].

     4. L'indennità di cui al comma precedente spetta anche al personale addetto all'Ufficio ispettivo del Libro fondiario con sede in Bolzano. Per il personale della qualifica dirigenziale l'indennità spetta nella misura prevista per il personale della settima e ottava qualifica funzionale.

     5. Le indennità di cui al presente articolo non vengono attribuite per i giorni di assenza dal servizio.

 

     Art. 56. Aggiornamento della misure dell'indennità di missione per i componenti della Giunta regionale.

     1. Ai componenti della Giunta regionale che, per ragioni di ufficio, si recano fuori sede, spetta il rimborso delle spese sostenute per i viaggi in prima classe su treni normali, rapidi, speciali e di lusso e su altri mezzi che compiono servizio di linea, compresi i mezzi aerei e navali, nonché il rimborso della spesa sostenuta per l'uso del vagone letto o di cabina sui mezzi navali.

     2. Spetta inoltre una indennità oraria nella seguente misura:

     - L. 2.800 per i viaggi nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige;

     - L. 4.800 per i viaggi nella restante parte del territorio della Repubblica;

     - L. 6.200 per i viaggi all'estero.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a modificare annualmente, con norma regolamentare, il trattamento di cui al comma precedente, in relazione alla variazione degli indici per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959 n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, intervenuta nei quattro trimestri precedenti individuati ai sensi del primo comma della legge 6 dicembre 1979. n. 609. Sulle misure risultanti dalla rideterminazione e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a Lire 100.

     4. Nessuna indennità è dovuta per i viaggi che comportano una assenza dalla sede inferiore alle cinque ore.

     5. Al capitolo "spese di rappresentanza" del bilancio regionale sono imputate le spese per esigenze inerenti alla carica rivestita dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori regionali effettivi e supplenti.

 

     Art. 57. Compensi per la partecipazione a commissioni e comitati. [91]

     1. La misura dei gettoni di presenza corrisposti per ogni giornata ai componenti di commissioni e comitati è stabilita in lire 20.000 per i membri dipendenti regionali ed in lire 40.000 in tutti gli altri casi.

     2. L'entità dell'assegno compensativo per il lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni è determinata dalla Giunta regionale anche in via preventiva, su base annuale, in misura comunque non superiore all'importo derivante dal rapporto ad anno del compenso massimo mensile di lire 700.000. L'erogazione dell'assegno suddetto può essere disposta anche in via frazionata, per periodi determinati dalla Giunta regionale, previa verifica dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni.

     3. La misura dei compensi corrisposti ai componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi, previsti dall'articolo 1 della L.R. 11 novembre 1960, n. 29, modificato dall'articolo 2 della L.R. 25 agosto 1978, n. 13, è elevata ad un massimo di lire 200.000 per i concorsi interni e ad un massimo di lire 700.000 per i concorsi pubblici.

     4. La commisurazione dell'assegno compensativo di cui al secondo comma e dei compensi di cui al terzo comma è stabilita dalla Giunta regionale, tenuto conto rispettivamente della qualità ed onerosità del lavoro preparatorio o di studio da svolgere al di fuori delle riunioni e, per i dipendenti regionali, fuori dall'orario di lavoro, nonché del numero dei concorrenti e della laboriosità degli adempimenti concorsuali.

     5. I compensi per la partecipazione alle commissioni di cui ai precedenti commi spettano a tutti i dipendenti chiamati a far parte delle commissioni medesime, sia in qualità di componenti che di segretari.

 

     Art. 58. Compenso per lavoro straordinario.

     1. Il compenso per lavoro straordinario è cumulabile con l'indennità di missione effettuata oltre il normale orario di servizio, fino al limite massimo di quattro ore giornaliere.

 

     Art. 58 bis. Trattamento economico del personale in posizione di comando. [92]

     1. Al personale dipendente dallo Stato o da altre pubbliche Amministrazioni collocato in posizione di comando presso la Regione è attribuita l'indennità di cui all'articolo 1 della L.R. 18 dicembre 1963, n. 32 ed all'articolo 2 della L.R. 13 aprile 1981, n. 4 qualora ricorrano le condizioni previste nella normativa richiamata.

 

     Art. 58 ter. Assegnazione per motivi di salute ad altro profilo professionale nell'ambito della stessa qualifica funzionale o ad un profilo professionale di qualifica funzionale inferiore a quella di appartenenza. [93]

     1. L'assegnazione per inidoneità fisica ad altro profilo professionale nell'ambito della stessa qualifica funzionale o ad un profilo professionale rientrante in una qualifica funzionale inferiore a quella d'appartenenza può essere richiesta dal dipendente interessato, il quale deve allegare alla domanda un certificato medico comprovante le causa dell'inidoneità ed il carattere permanente della stessa. L'Amministrazione regionale sottopone il dipendente ad opportuno accertamento da parte di medici od istituti a ciò indicati e scelti dall'Amministrazione medesima. L'accertamento sanitario dovrà altresì attestare che il dipendente è impiegabile in altro profilo professionale della qualifica funzionale di appartenenza o che è idoneo all'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale della qualifica funzionale inferiore cui sarà eventualmente assegnato.

     2. L'assegnazione di cui al precedente comma può essere disposta anche d'ufficio, nell'interesse del servizio, fermo restando il previsto accertamento sanitario; in tale caso il dipendente può farsi assistere da un proprio medico di fiducia.

     3. L'assegnazione ad altro profilo professionale nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza od a profilo professionale rientrante in qualifica funzionale inferiore è disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale. La scelta del nuovo profilo professionale viene operata sentito il dipendente interessato ed il Consiglio suddetto.

     4. Il dipendente che, ai sensi del presente articolo, venga trasferito ad un profilo professionale di qualifica funzionale inferiore a quella d'appartenenza, conserva il trattamento economico in godimento; ai fini della successiva progressione economica, l'anzianità maturata dallo stesso per il conseguimento della successiva classe di stipendio al giorno precedente alla data di decorrenza del trasferimento, viene mantenuta ai fini dell'attribuzione della successiva classe nella nuova qualifica funzionale. Ai fini dell'eventuale partecipazione a concorsi pubblici ed interni, viene valutato, a favore del dipendente interessato, anche il servizio effettivamente prestato nella qualifica funzionale di provenienza.

 

     Art. 58 quater. Interventi a favore delle attività ricreativo-culturali del personale. [94]

     1. Nel quadro delle finalità rivolte alla tutela ed allo sviluppo delle attività culturali, sportive, ricreative e dei servizi sociali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore delle attività del Circolo ricreativo del personale dell'Ente Regione, mediante una assegnazione finanziaria annuale, nonché l'uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio regionale, finalizzati tra l'altro, all'esercizio delle iniziative che siano dirette a secondare il proficuo impiego del tempo libero dei dipendenti regionali ed a sviluppare le loro qualità intellettuali, culturali e fisiche.

     2. L'assegnazione finanziaria di cui al precedente comma è concessa nel limite dello stanziamento stabilito nell'apposito capitolo da istituirsi nel bilancio della Regione.

 

     Art. 58 quinquies. Servizio di mensa. [95]

     1. Al fine di agevolare l'attivazione di nuove forme di organizzazione del lavoro, nonché nuove modalità di articolazione dell'orario giornaliero del personale dipendente in relazione alla necessità di una migliore presentazione dei servizi svolti dall'Ente, la Giunta regionale istituisce, ove necessario, il servizio di mensa per i propri dipendenti, da espletarsi in base a speciali convenzioni stipulate con terzi gestori di servizi di ristorazione.

     2. Modalità e criteri per l'istituzione di detto servizio saranno concordati con le organizzazioni del personale della Regione, nel rispetto comunque dei seguenti principi:

     - hanno diritto di usufruire del servizio solo i dipendenti effettivamente in servizio;

     - non può usufruire di tale diritto il personale che effettua il part-time;

     - il pasto va consumato fuori dell'orario di servizio;

     - è esclusa qualsiasi forma di indennità monetaria sostitutiva;

     - il dipendente sarà comunque tenuto al pagamento, per ogni pasto, del corrispettivo, pari ad 1/3 del costo unitario stipulato con la convenzione di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 59. Trattamento economico nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore.

     1. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore la retribuzione da attribuire al dipendente interessato viene determinata aggiungendo alla nuova retribuzione iniziale un numero di strumenti periodici e/o classi tali da garantire l'importo acquisito per classi ed aumenti periodici nel livello di provenienza.

     2. Nel caso in cui non si riscontrasse coincidenza di importi viene mantenuto comunque l'importo maturato da riassorbirsi con il futuro aumento periodico o classe.

     3. L'anzianità maturata dal dipendente nell'aumento periodico e/o nella classe di stipendio in corso di conseguimento all'atto del passaggio alla qualifica funzionale superiore viene mantenuta ai fini dell'attribuzione del successivo aumento periodico o classe previsti dalla progressione economica della qualifica acquisita.

     4. La presente norma trova applicazione dal 1° febbraio 1981.

 

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

 

     Art. 60. Soppressione di uffici e conferimento degli incarichi di direzione dei nuovi uffici centrali e decentrati.

     1. Con la progressiva attuazione delle disposizioni della presente legge sono soppresse le denominazioni delle Direzioni generali, degli Ispettorati generali, degli Ispettorati, delle Divisioni, delle Sezioni e degli Uffici previsti dal preesistente ordinamento degli uffici regionali.

     2. Le funzioni rispettivamente loro demandate restano assorbite nelle attribuzioni relative alle strutture organizzative previste dalla presente legge ed al personale ad esse preposto.

     3. Nella prima applicazione della presente legge gli incarichi di direzione degli Uffici centrali e decentrati indicati negli allegati A) e B) e degli Uffici ispettivi provinciali del Libro fondiario e del Catasto vengono conferiti dalla Giunta regionale agli impiegati preposti a detti Uffici alla data di entrata in vigore della presente legge, senza far luogo al procedimento concorsuale previsto dal precedente articolo 25.

 

     Art. 60 bis. Durata degli incarichi di direzione. [96]

     1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative e delle loro articolazioni conferiti ai sensi della presente legge, avranno durata fino al conferimento dei nuovi incarichi direzionali da parte della Giunta regionale che sarà eletta a seguito delle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge.

     2. Nei confronti dei dipendenti ai quali sono stati conferiti, in data non posteriore al 31 marzo 1986, ai sensi della presente legge, gli incarichi di direzione o di reggenza di Uffici, o di sostituzione, ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 9 novembre 1983, n. 15, del direttore dell'Ufficio per almeno tre mesi consecutivi, è da considerarsi definitivamente acquisita la particolare idoneità prevista dal precedente articolo 25.

 

     Art. 60 ter. Conferimento degli incarichi di direzione di Uffici già operanti. [97]

     1. Nella prima applicazione della presente legge, gli incarichi di direzione degli Uffici, conferiti in data non posteriore al 1° settembre 1986, operanti, rispettivamente, per il rilevamento geodetico nella provincia di Trento e per il rilevamento geodetico nella provincia di Bolzano sono conferiti dalla Giunta regionale agli impiegati formalmente preposti a detti Uffici alla data di entrata in vigore della presente legge, senza far luogo al procedimento concorsuale previsto dal precedente articolo 25.

 

     Art. 60 quater. Passaggio dalla settima alla ottava qualifica funzionale. [98]

     1. Nella prima applicazione della presente legge il passaggio dalla settima all'ottava qualifica funzionale ha luogo, nella disponibilità dei posti nei relativi profili professionali, mediante concorso per esami scritti ed orali, indetto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, al quale sono ammessi i dipendenti in possesso del diploma di laurea, inquadrati nella settima qualifica funzionale e che abbiano compiuto alla data di indizione del bando di concorso sei anni di anzianità di servizio utile agli effetti della progressione nella qualifica funzionale di appartenenza.

     2. Per il personale inserito in profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto un diploma di laurea che si consegue in corsi di studio universitario della durata di cinque o più anni ed effettivamente in possesso di tale diploma di laurea, l'anzianità di servizio richiesta ai sensi del precedente comma è ridotta di due anni.

     3. Le prove di esame saranno disciplinate con regolamento di esecuzione alla presente legge.

 

     Art. 61. Interpretazione autentica dell'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5. [99]

     1. L'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 va interpretato nel senso che il rimborso delle spese legali ivi previsto compete anche con riferimento ai giudizi amministrativi e a quelli che si svolgono davanti alla Corte dei conti.

 

     Art. 61 bis. Passaggio dalla quarta alla quinta qualifica funzionale. [100]

     1. Nella prima applicazione della presente legge il passaggio dalla quarta alla quinta qualifica funzionale ha luogo, nelle disponibilità dei posti nei relativi profili professionali, mediante concorso per esami scritti ed orali, indetto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, al quale sono ammessi i dipendenti che abbiano compiuto alla data di indizione del bando di concorso tre anni di servizio nella qualifica medesima, anche se sprovvisti dei particolari titoli di studio previsti dal precedente articolo 35-bis.

     2. Le prove d'esame saranno disciplinate con regolamento di esecuzione.

 

     Art. 62. Trattamento economico del personale in servizio con qualifica dirigenziale.

     1. Il trattamento economico del personale in servizio con le qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore è pari al trattamento economico previsto per le corrispondenti qualifiche dei dirigenti dello Stato.

     2. Al personale di cui al precedente comma viene attribuita nella nuova progressione economica, una posizione retributiva tale da garantire il trattamento economico goduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Qualora detta posizione retributiva si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici ferma restando la corresponsione di detto stipendio, il personale è collocato alla classe o scatto immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, va considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi espressa in mesi è pari a ventiquattro volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.

     4. In sede di applicazione delle norme di cui ai presenti commi cessa, nei confronti del personale interessato, l'applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1982, n. 4 e dell'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1981, n. 4.

 

     Art. 63. Inquadramento nella qualifica di dirigente del personale già appartenente alla qualifica unica dirigenziale nonché del personale dirigenziale già inserito nel ruolo ad esaurimento. [101]

     1. In prima attuazione della presente legge il personale già appartenente alla qualifica unica dirigenziale è inquadrato automaticamente nella qualifica di dirigente di cui al precedente articolo 23, conservando le funzioni in precedenza esercitate.

     2. Parimenti, in prima attuazione della presente legge, il personale dirigenziale, già inserito nel ruolo ad esaurimento è inquadrato automaticamente, anche in soprannumero, nella qualifica di dirigente di cui al precedente articolo 23.

     3. Gli effetti giuridici ed economici di tale inquadramento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Al personale di cui ai precedenti commi viene attribuita, nella nuova progressione economica, una posizione retributiva tale da garantire il trattamento economico goduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Qualora detta posizione retributiva si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, ferma restando la corresponsione di detto stipendio, il personale è collocato alla classe o scatto immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, va considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi, espressa in mesi, è pari a 24 volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.

     6. La Giunta regionale, tenuto conto dei titoli di servizio ed, in particolare, delle specifiche esperienze rispetto alle attribuzioni delle strutture di riferimento, nonché dell'indennità allo svolgimento della funzione e degli incarichi direzionali e delle mansioni precedentemente svolti, provvede successivamente, mediante individuazione a scelta a preporre il personale di cui al precedente secondo comma alla direzione delle Ripartizioni o delle altre strutture equiparate.

     7. Al dirigente che non viene preposto alla Direzione delle Ripartizioni o delle altre strutture organizzative equiparate e che in conseguenza di ciò è posto in posizione soprannumeraria nell'ambito della carriera dirigenziale, sono affidati, oltre alle funzioni vicarie di dirigente di Ripartizione o di altra struttura equiparata, compiti di coordinamento di due o più Uffici centrali nonché, in ogni caso, la direzione di uno di detti Uffici. Allo stesso sono inoltre attribuiti incarichi ispettivi, nonché incarichi di studio e di ricerca volti a fornire all'Amministrazione ed alla struttura organizzativa in cui è inserito elementi di conoscenza e di valutazione tecnica nei settori di competenza regionale sotto il profilo giuridico-amministrativo, economico-sociale e tecnico-scientifico.

     8. Al dirigente preposto, ai sensi del precedente sesto comma, alla direzione delle Ripartizioni o delle altre strutture equiparate, nonché dell'Ufficio legislativo legale, spetta l'indennità di direzione di cui alla lettera c) del primo comma del precedente articolo 52.

     9. Al dirigente posto in soprannumero ai sensi del precedente settimo comma spetta la indennità di direzione di cui alla lettera d) del primo comma del precedente articolo 52.

 

     Art. 63 bis. Adeguamento del trattamento economico del personale già rivestente la qualifica unica di dirigente. [102]

     1. Nei confronti del personale regionale già rivestente la qualifica unica di dirigente trovano applicazione le disposizioni di cui alle L. 17 aprile 1984, n. 79, L. 8 marzo 1985, n. 72 e L. 10 luglio 1986, n. 341, con decorrenza dalle date previste dalle leggi medesime.

 

     Art. 63 ter. Rimborso delle spese di riparazione dell'automezzo usato per servizio. [103]

     1. Le disposizioni contenute nell'articolo 7 della L.R. 13 aprile 1981, n. 4 trovano applicazione anche nei confronti dei componenti della Giunta regionale in occasione di incidenti per viaggi effettuati con proprio automezzo nei casi previsti dagli articoli 2 e 4 della L.R. 23 novembre 1979, n. 5.

 

     Art. 64. Norme relative ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di conservatore del Libro fondiario e di aiuto tavolare.

     [1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo del personale direttivo del servizio del Libro fondiario e per esame speciale per la nomina ad aiutante tavolare previsto dall'articolo 9 della L.R. 23 dicembre 1974, n. 13 sono integrate da un rappresentante del personale regionale, designato di comune accordo dalle organizzazioni sindacali, nel termine di quindici giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione ovvero, in caso di mancato accordo, da un rappresentante designato entro i successivi cinque giorni dall'organizzazione più rappresentativa nell'ambito dell'Amministrazione. In caso di mancata designazione provvede direttamente la Giunta regionale.] [104]

     [2. Nella composizione della commissione di cui all'art. 9 della L.R. 23 dicembre 1974, n. 13, il numero dei conservatori del Libro fondiario è ridotto da due a uno.] [105]

     3. Gli aiutanti tavolari che sono in possesso del diploma di abilitazione previsto dalla L.R. 8 novembre 1950, n. 18 e successive modificazioni possono partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alla settima qualifica funzionale del personale del servizio del Libro fondiario, banditi entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, anche se sprovvisti del diploma di laurea in giurisprudenza.

     4. L'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di conservatore del Libro fondiario prevista agli art. 9, 10, 11 e 12 della L.R. 8 novembre 1950, n. 18 e successive modificazioni, è subordinata al possesso della laurea in giurisprudenza e all'avere frequentato un corso teorico-pratico indetto dalla Giunta regionale, della durata non inferiore a un mese.

     5. L'articolo 11 della L.R. 11 gennaio 1980, n. 1 è sostituito con il seguente:

     (omissis) [106].

 

     Art. 64 bis. Inquadramento nel profilo professionale di programmatore di centro elaborazione dati. [107]

     1. Il personale in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado che ha superato il corso preselettivo per programmatori svoltosi in data 23 novembre 1982 e che, dalla data medesima, ha svolto ininterrottamente e svolge tuttora nell'ambito dell'Amministrazione le funzioni di programmatore è inquadrato nel profilo professionale di programmatore di centro elaborazione dati rientrante nella sesta qualifica funzionale.

     2. Gli effetti giuridici ed economici di tale inquadramento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 64 ter. Compiti del personale appartenente ai profili professionali di conservatore superiore e conservatore. [108]

     1. Il personale appartenente ai profili professionali di conservatore superiore e conservatore può essere assegnato in servizio anche presso la Ripartizione V - Libro fondiario e Catasto nonché presso gli Ispettorati provinciali del Libro fondiario. Il personale medesimo può altresì essere chiamato a far parte delle Commissioni di reimpianto e di ripristino del Libro fondiario.

 

     Art. 65. Inquadramento di personale in posizione di comando. [109]

     1. Il personale di ruolo dipendente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dal Consiglio provinciale di Bolzano o da altri enti pubblici, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Regione in posizione di comando, può, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, essere inquadrato nell'ambito dei posti disponibili della dotazione organica complessiva del ruolo unico del personale regionale.

     2. L'inquadramento è disposto con deliberazione della Giunta regionale sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale, nella qualifica funzionale e nel profilo professionale corrispondenti alla qualifica funzionale ed all'eventuale profilo professionale attribuiti presso l'ente di provenienza. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale viene attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica funzionale corrispondente del ruolo stesso, oltre alle eventuali indennità spettanti a norma di legge; al personale medesimo è comunque assicurata, in sede di inquadramento, la posizione economica goduta presso l'ente di provenienza.

     3. Nei confronti del personale femminile, proveniente dagli enti pubblici di cui al primo comma, inquadrato nel ruolo unico del personale regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 50 della presente legge.

     4. La domanda di inquadramento deve essere presentata alla Giunta regionale entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 66. Contratti di lavoro in essere con giornalisti addetti all'Ufficio stampa.

     1. I due contratti di lavoro in essere con giornalisti professionisti e pubblicisti addetti all'Ufficio stampa della Regione stipulati in base all'articolo 15 della L.R. 29 agosto 1976, n. 8, restano in vigore fino alla eventuale scadenza in essi indicata.

     2. I contratti di cui al comma precedente possono essere rinnovati - alla scadenza - secondo le disposizioni contenute negli articoli 18 e 53 della presente legge.

     2 bis. Ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale, si provvede, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'iscrizione all'Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani, per i giornalisti professionisti, ed all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per i giornalisti pubblicisti [110].

     2 ter. Nei confronti del giornalista in servizio in qualità di addetto all'Ufficio stampa alla data di entrata in vigore della presente legge viene conservata, ai particolari fini di cui all'ultimo comma del precedente articolo 53, la qualifica professionale già acquisita di redattore capo [111].

 

     Art. 66 bis. Inquadramento nella nona qualifica funzionale. [112]

     1. La normativa contenuta nella legislazione dello Stato concernente l'istituzione della nona qualifica funzionale, nonché l'inquadramento e l'accesso alla medesima, trova applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nei profili professionali di conservatore superiore e di conservatore, rispettivamente di ottava e di settima qualifica funzionale.

 

     Art. 67. Proroga di funzioni del Consiglio di amministrazione del personale.

     1. Fino alla data di insediamento del Consiglio per l'organizzazione e il personale previsto dalla presente legge, le funzioni ad esso attribuite sono svolte dal Consiglio di amministrazione del personale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 68. Inquadramento in ruolo del personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

     1. Il personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda nel limite dei posti disponibili, tra il personale di ruolo, previo concorso per esame speciale da bandirsi entro sei mesi dalla data predetta.

     2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma il personale che esplica mansioni della ex carriera ausiliaria può essere inquadrato in ruolo senza esame, previo parere favorevole del Consiglio per l'organizzazione e il personale.

     3. Delle stesse disposizioni può beneficiare anche il personale già assunto a suo tempo ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 e il cui rapporto di impiego sia stato sospeso.

     4. Le materie di esame e le modalità dei concorsi saranno stabilite con apposito regolamento. Per i concorsi riguardanti l'inquadramento in ex carriere e ruoli già previsti dai regolamenti di esecuzione dell'articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1971, n. 9, dell'articolo 15 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 10, dell'articolo 16 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 8, dell'articolo 22 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 e dell'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1982, n. 4, valgono le norme dei regolamenti stessi.

     5. Nei confronti del personale che pur avendo superato l'esame non fosse possibile inquadrare in ruolo per indisponibilità di posti sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

     6. Il rapporto di impiego temporaneo del personale attualmente in servizio è prorogato fino al momento di approvazione della graduatoria del concorso di cui al primo comma e per tutto il tempo di validità della graduatoria stessa per coloro che in essa sono collocati.

     7. Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto - sia ai fini giuridici che economici - il servizio non di ruolo prestato in base al rapporto temporaneo di impiego previsto dall'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

     8. L'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole del Consiglio per l'organizzazione e il personale.

 

     Art. 68 bis. Riserva di posti conferiti mediante concorso interno. [113]

     1. L'80% dei posti che saranno disponibili nelle varie qualifiche funzionali e nei rispettivi profili professionali dopo l'inquadramento definitivo del personale negli stessi, è riservato al personale in servizio che sia in possesso di tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando di concorso.

     2. Detti posti saranno conferiti mediante concorso interno, in conformità alle disposizioni che saranno fissate con apposito regolamento di esecuzione, da emanarsi da parte della Giunta regionale sentite le Organizzazioni sindacali del personale.

     3. La presente norma si applica una sola volta.

 

     Art. 68 ter. Riconoscimento del servizio preruolo. [114]

     1. Ai fini dell'inquadramento di cui all'articolo 2 del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310 il servizio prestato presso lo Stato o altri enti pubblici anteriormente all'assunzione presso la Regione viene valutato in base ai criteri stabiliti dal richiamato articolo 2 del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310.

     2. Nei confronti del personale assunto dopo la data del 1° febbraio 1981, il servizio di ruolo prestato presso lo Stato od altri enti pubblici in qualifica funzionale pari o superiore a quella per la quale è avvenuta l'assunzione è valutato nella misura intera, mentre il servizio non di ruolo è valutato nella misura della metà.

     3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i dipendenti interessati devono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 68 quater. Trattamento economico in caso di passaggio a qualifica funzionale superiore. [115]

     1. Nel caso di passaggio a qualifica funzionale superiore avvenuto prima della data del 1° febbraio 1981 ai sensi degli articoli 5 della L.R. 26 aprile 1972, n. 10, 4 della L. 11 luglio 1980, n. 312, 15, 17 e 23 della L.R. 11 gennaio 1980, n. 1 e 10 della L.R. 21 maggio 1980, n. 7 è attribuito al dipendente, a decorrere dalla data predetta, in aggiunta allo stipendio goduto, un importo pari alla differenza fra il trattamento economico iniziale della qualifica attribuita e quello della qualifica funzionale immediatamente inferiore.

     2. Il nuovo importo così determinato va rapportato alla progressione economica fissata per la qualifica funzionale di inquadramento.

     3. Qualora detta posizione retributiva si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, ferma restando la corresponsione di detto stipendio, il personale è collocato alla classe o scatto immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, va considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi, espressa in mesi, è pari a ventiquattro volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.

     4. Il personale attualmente inserito nel profilo professionale di «addetto ai servizi ausiliari» della seconda qualifica funzionale è inquadrato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella terza qualifica funzionale - profilo professionale di «addetto ai servizi di anticamera e portineria». Con la medesima decorrenza il profilo professionale di «addetto ai servizi ausiliari» è soppresso.

     5. La disciplina contenuta nell'articolo 4, commi nono e decimo, della L. 11 luglio 1980, n. 312, trova applicazione nei confronti del personale regionale interessato sulla base del raffronto tra i contenuti dei profili professionali adottati per il personale medesimo e i contenuti delle qualifiche del vecchio ordinamento, relativamente alle mansioni esercitate e individuate in particolare attraverso i rapporti informativi annuali.

 

     Art. 69. Regolamenti di esecuzione. [116]

     1. I regolamenti di esecuzione richiamati nei precedenti articoli saranno emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 70. Abrogazione di norme.

     1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 22 gennaio 1964, n. 2.

     2. Sono inoltre abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, gli articoli 2, primo comma, e 4 della legge regionale 24 novembre 1977, n. 10 e le norme in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale incompatibili con quelle della presente legge.

     3. Le tabelle A e B allegate alla legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, le tabelle A e B allegate alla legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 e la tabella A allegata alla legge regionale 21 maggio 1980, n. 7 sono soppresse e sostituite con il ruolo unico del personale regionale di cui alla tabella allegato C) alla presente legge.

 

     Art. 71. Compilazione del testo unificato delle leggi sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a compilare il testo unificato delle leggi regionali vigenti contenenti norme sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale, senza introdurre modifica alcuna.

     2. Il testo unificato sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

 

     Art. 72. Norma finanziaria.

     All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in Lire 400 milioni e per l'anno 1984 in Lire 350 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dai fondi speciali iscritti al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa dei corrispondenti esercizi finanziari.

 

     Art. 73. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale.

 

     Art. 74. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO A [117]

Ripartizioni e strutture equiparate

 

     - Segreteria della Giunta regionale;

     - Ragioneria;

     - Servizio studi e relazioni linguistiche;

     - Ripartizione I - Affari del Personale;

     - Ripartizione II - Credito e cooperazione;

     - Ripartizione III - Affari finanziari;

     - Ripartizione IV - Enti locali ed affari sociali;

     - Ripartizione V - Libro fondiario e Catasto;

     - Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

     Attribuzioni delle Ripartizioni e delle strutture equiparate

     Segreteria della Giunta regionale

     La Segreteria della Giunta regionale provvede alla trattazione degli affari che riguardano la Giunta come organo collegiale.

     Provvede alla formazione dell'ordine del giorno riguardante gli atti da sottoporre all'esame della Giunta, nonché alla documentazione ed alla verbalizzazione delle riunioni della Giunta.

     Cura la stesura del testo delle deliberazioni della Giunta, dei decreti del Presidente della Giunta e la loro conservazione e classificazione, nonché l'invio degli atti stessi all'organo di controllo.

     Cura i rapporti con gli uffici del Consiglio regionale.

     Provvede all'espletamento degli affari generali della Regione che non rientrano nelle attribuzioni di altre Ripartizioni o strutture equiparate.

     Cura gli adempimenti relativi alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori, nonché all'esercizio delle funzioni di cancelliere e usciere presso gli uffici di conciliazione.

     Cura l'organizzazione degli incontri di aggiornamento dei giudici conciliatori.

     Sovraintende all'archivio ed al protocollo generale, alla microfilmatura e conservazione, allo smistamento ed alla spedizione degli atti, alle attività di stamperia, riproduzione e duplicazione, al centralino telefonico.

     Provvede agli adempimenti connessi alle procedure per le espropriazioni per pubblica utilità di competenza regionale.

     Provvede alla trattazione degli affari giuridico-amministrativi riservati alla Presidenza ed alle questioni relative ad istanze o segnalazioni comunque pervenute al Presidente e non demandate ad altro ufficio.

     Provvede alle attività di segreteria delle commissioni, consigli, comitati o conferenze presieduti dal Presidente della Giunta.

     Provvede all'uso dello stemma e del gonfalone della Regione.

     Provvede alla trattazione degli affari regionali in materia di collegamento della Giunta regionale con gli organi centrali dello Stato e per le esigenze operative e conoscitive della Giunta stessa nei rapporti con gli organi costituzionali della Repubblica.

     Cura gli interventi presso gli organi centrali dello Stato in ordine alle pratiche amministrative attinenti ai diversi settori di competenza regionale, quale supporto tecnico ed operativo delle strutture regionali.

     Cura la raccolta sistematica della documentazione inerente l'attività legislativa e di informazione e gli atti della pubblica amministrazione centrale comunque attinenti a temi di interesse regionale.

     Promuove e coordina la realizzazione del sistema informativo elettronico a supporto del sistema informativo regionale.

     Collabora alla definizione ed allo sviluppo del sistema informativo regionale per la raccolta e l'organizzazione dei dati e delle informazioni che interessano le funzioni della Regione.

     Coordina l'uso delle risorse informatiche per il trattamento elettronico e la memorizzazione dei dati, provvedendo alla raccolta ed all'analisi delle esigenze informatiche espresse dagli uffici regionali.

     Esegue analisi e studi per lo sviluppo di procedure automatizzate nell'ambito dell'organizzazione regionale.

     Provvede all'attività di collegamento con società dì informatica attraverso la predisposizione delle convenzioni che regolano il rapporto tra le società stesse e la Regione e la verifica ed il controllo di tutto quanto attiene alla fornitura dei servizi informatici da parte delle società alla Regione.

     Assicura il collegamento degli uffici regionali con gli organi ed uffici dello Stato.

     Provvede al collegamento con gli uffici di Roma delle Regioni a Statuto speciale ed ordinario e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

     Provvede alle attività inerenti alle cause ed ai ricorsi in sede giurisdizionale ed in sede amministrativa.

     Tiene i collegamenti, per la trattazione di cause e ricorsi, con l'Avvocatura dello Stato e con i legali esterni all'Amministrazione.

     Provvede alla trattazione delle cause non rientranti nelle competenze di patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi degli artt. 39-41 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, eventualmente anche con il ricorso a legali esterni all'Amministrazione.

     Provvede a fornire alle strutture organizzative regionali assistenza legale relativamente a questioni concernenti controversie da essi trattate o che possano dar luogo a contenzioso.

     Provvede alla verifica della costituzionalità della legislazione statale in ordine alle materie di competenza legislativa regionale e propone eventuali impugnative.

     Esamina la sussistenza di invasione nella sfera di competenza riservata alla Regione, proponendo, ove occorra, conflitto di attribuzioni. Propone, occorrendo, la partecipazione della Regione nei giudizi davanti alla Corte Costituzionale sollevati direttamente od in via incidentale.

     Svolge attività di verifica ed esame dei disegni di legge di iniziativa della Giunta e dei regolamenti, curandone il coordinamento e fornendo altresì assistenza legislativa alle strutture organizzative regionali ed al Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa.

     Provvede all'attività di consulenza giuridica in ordine ai quesiti di particolare rilevanza o difficoltà proposti dalle strutture organizzative regionali.

     Assicura l'assistenza legale alle strutture regionali per l'espletamento delle gare di appalto, provvede alla predisposizione degli atti conclusivi relativi alla materia contrattuale, alla raccolta degli atti contrattuali, alla tenuta del relativo repertorio, alla loro registrazione fiscale ed intavolazione.

     Cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.

     Ragioneria

     La Ragioneria provvede alla preparazione del bilancio di previsione, dei relativi provvedimenti di variazione e del rendiconto generale della Regione nonché alla preparazione delle note preliminari al bilancio e delle situazioni finanziarie.

     Predispone l'esame dei bilanci e dei rendiconti degli enti pararegionali e cura la vigilanza sull'amministrazione del patrimonio della Regione, la vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione, la vigilanza sui servizi di accertamento e di riscossione delle entrate.

     Effettua la verifica delle scritture contabili ed esegue ispezioni contabili; cura l'esame ed esprime parere sugli schemi di provvedimenti legislativi recanti oneri a carico del bilancio regionale o dai quali derivino comunque conseguenze finanziarie dirette o indirette.

     Verifica l'effettuazione delle spese in conformità delle norme legislative e regolamentari, nel modo più proficuo per la Regione.

     Esercita il controllo interno circa l'applicazione delle normative in materia di ordinamento e trattamento economico del personale.

     Svolge tutti gli adempimenti in materia di servizi di tesoreria, revisione di rendiconti e conti giudiziali, vigilanza, gestione, cassa, vigilanza di enti e funzionari delegati.

     Esercita tutte le attribuzioni ad essa conferite con leggi speciali.

     Servizio studi e relazioni linguistiche

     Il Servizio studi e relazioni linguistiche svolge compiti di ricerca nelle materie di competenza per la predisposizione della documentazione richiesta dagli organi della Regione, compresi gli elementi statistici per i documenti e le relazioni programmatiche.

     Provvede alle indagini e rilevazioni statistiche nelle materie di competenza legislativa ed amministrativa della Regione in conformità al disposto degli articoli 13, 14, 15 della L. 11 marzo 1972, n. 118.

     Cura i rapporti con enti, associazioni, organismi di carattere interregionale o superregionale, ai quali la Regione partecipa, in conformità agli statuti degli enti stessi.

     Cura la trattazione dei problemi riguardanti la cooperazione regionale ed europea.

     Cura il servizio bibliografico di documentazione socio-economica ed istituzionale su temi di interesse regionale, con particolare riguardo a quello delle autonomie locali, e la pubblicazione dei risultati dell'attività di documentazione svolta dall'Ufficio.

     Provvede alle attività di segreteria delle Conferenze e Convegni di studi nelle materie di competenza regionale.

     Provvede al funzionamento della biblioteca regionale specializzata nella raccolta di pubblicazioni e documentazioni nelle materie di competenza regionale, sui problemi delle minoranze linguistiche e sull'attività degli enti ed organi a livello europeo.

     Esegue studi e ricerche sui vari problemi di carattere economico-sociale e cura la pubblicazione delle relazioni ad esse relative nonché la pubblicazione di notiziari regionali a carattere periodico.

     Cura la raccolta di pubblicazioni specializzate nelle materie demografiche, economiche e sociali.

     Provvede alla traduzione in lingua tedesca delle leggi regionali, dei decreti del Presidente della Giunta e delle delibere della Giunta regionale da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Provvede alla traduzione in lingua tedesca delle leggi dello Stato e degli altri provvedimenti statali di interesse regionale da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Cura la traduzione in lingua tedesca di relazioni ed atti del Presidente, della Giunta regionale e degli Assessori regionali, da trasmettere al Consiglio regionale.

     Cura la traduzione e la revisione di traduzioni di corrispondenza di particolare complessità predisposte da servizi ed uffici regionali.

     Cura i collegamenti con altri servizi ed uffici per le relazioni linguistiche e traduzioni di enti pubblici esistenti nel territorio regionale.

     Cura le relazioni linguistiche con altri organismi specializzati.

     Ripartizione I - Affari del personale

     La Ripartizione provvede alla formulazione delle proposte relative all'assetto organizzativo delle strutture regionali.

     Provvede all'attuazione di analisi organizzative delle strutture ed alla verifica delle stesse, anche ai fini del loro adeguamento, in relazione all'attuazione dei programmi di attività della Regione.

     Svolge attività di studio e di ricerca volte al miglioramento delle procedure e dei metodi di lavoro, nonché al dimensionamento quantitativo e qualitativo delle strutture.

     Cura la predisposizione dei programmi relativi alla formazione, al perfezionamento ed all'aggiornamento professionale del personale.

     Provvede all'attività di Segreteria del Consiglio per l'organizzazione ed il personale.

     Svolge l'attività ispettiva in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'ordinamento del personale, nonché alla vigilanza ed al controllo sulle strutture organizzative e sulle loro articolazioni centrali e periferiche.

     Provvede alla trattazione degli affari relativi all'assetto giuridico ed all'amministrazione del personale.

     Svolge i compiti e le attività relative ai concorsi pubblici ed ai concorsi interni, alle assunzioni ed agli incarichi, ai comandi ed ai trasferimenti del personale.

     Provvede in ordine ai procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti regionali.

     Provvede alla redazione e pubblicazione della parte IV del Bollettino Ufficiale della Regione contenente gli atti ed i provvedimenti relativi all'amministrazione del personale.

     Provvede all'attività di Segreteria delle Commissioni giudicatrici di concorsi e della Commissione di disciplina.

     Provvede al rilascio della tessera personale di riconoscimento dei dipendenti regionali nonché al rilascio di tessere e scontrini per viaggi e riduzioni sulle Ferrovie dello Stato per tutto il personale in servizio ed in quiescenza.

     Provvede alla trattazione degli affari relativi all'assetto economico, previdenziale e di quiescenza di tutto il personale regionale.

     Tiene i rapporti con la Ragioneria ai fini degli adempimenti concernenti il calcolo e la liquidazione delle competenze fisse e variabili del personale.

     Ripartizione II - Credito e cooperazione

     La ripartizione cura gli adempimenti derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto e delle leggi regionali in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale e provvede all'aggiornamento delle leggi stesse.

     Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento degli elenchi degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale nonché alla conservazione delle situazioni periodiche, dei bilanci e dei verbali delle assemblee delle stesse aziende di credito, in conformità con gli articoli 4 e 5 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 ed alla L.R. 15 novembre 1978, n. 20.

     Esercita il controllo sui requisiti prescritti dalla normativa regionale vigente, in applicazione della direttiva della Comunità europea in materia di credito.

     Provvede all'applicazione della legislazione regionale contenente norme di recepimento della direttiva del consiglio della Comunità europea del 12 dicembre 1977, n. 780.

     Cura l'applicazione delle leggi regionali in materia di sviluppo e vigilanza delle cooperative e provvede all'aggiornamento delle leggi stesse.

     Cura i rapporti con l'Ufficio del registro delle cooperative e con la Commissione regionale per la cooperazione.

     Ripartizione III - Affari finanziari

     La Ripartizione tratta gli affari inerenti all'acquisizione, alla cessione ed all'amministrazione dei beni patrimoniali disponibili ed indisponibili nonché all'amministrazione dei beni demaniali.

     Provvede all'istruttoria delle pratiche concernenti le concessioni e le locazioni attive e passive, compresa la gestione dei relativi rapporti di utenza, alla gestione dei contratti di manutenzione e di noleggio di particolari apparecchiature, all'approvvigionamento dei prodotti per il riscaldamento degli uffici nonché alla manutenzione ordinaria degli immobili sede di uffici e servizi regionali ed all'effettuazione di piccoli lavori di impiantistica elettrica, telefonica, idraulica e di minuto mantenimento.

     Provvede agli adempimenti per l'acquisizione di tutti i beni immobili, mobili, delle attrezzature nonché l'acquisizione ed alla distribuzione del materiale cartario ed allestimenti vari con la tenuta del relativo magazzino, allestisce i nuovi uffici ed organizza gli spostamenti.

     Controlla l'uso dei beni della Regione, sovraintende all'attività di economato e liquida le spese concernenti gli affari ed esso attribuiti.

     Tiene l'inventario dei beni mobili ed immobili e predispone gli elementi per la formazione del conto patrimoniale.

     Provvede all'espletamento delle gare di appalto.

     Cura l'applicazione e l'aggiornamento della legislazione regionale in materia di tasse per le concessioni non governative.

     Cura l'applicazione e l'aggiornamento della legislazione regionale in materia di imposta di cura, soggiorno e turismo.

     Provvede alla direzione dei lavori di interesse regionale.

     Esercita la sorveglianza sull'attività professionale tecnica affidata a tecnici per l'amministrazione del patrimonio regionale.

     Svolge attività tecnica, accertamenti tecnici e collaudi per lavori relativi al patrimonio regionale.

     Provvede alla stima dei beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio regionale, elabora pareri di congruità, stati di consistenza relativi al patrimonio regionale.

     Provvede agli adempimenti relativi al controllo sulle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

     Provvede all'aggiornamento ed alla revisione della legislazione vigente sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

     Provvede agli adempimenti relativi all'attuazione dell'Accordo preferenziale Trentino-Alto Adige - Tirolo-Vorarlberg, in attuazione delle norme statali e regionali vigenti.

     Cura gli adempimenti connessi con gli articoli 85 ed 86 dello Statuto speciale e con le relative norme di attuazione.

     Provvede ai compiti in materia di ordinamento dei servizi antincendi, curando, in particolare, l'aggiornamento della legislazione in materia.

     Ripartizione IV - Enti locali ed affari sociali

     La Ripartizione provvede agli adempimenti relativi alle materie dell'ordinamento dei Comuni e delle circoscrizioni comunali.

     Cura i compiti relativi alle leggi regionali sui referendum per l'istituzione di nuovi Comuni e modificazioni delle loro circoscrizioni elettorali.

     Cura l'aggiornamento e la revisione della legislazione regionale sull'ordinamento dei Comuni e sullo stato giuridico e trattamento economico dei dipendenti comunali.

     Provvede agli adempimenti di competenza della Regione per le elezioni del Consiglio regionale, dei Consigli comunali e dei Consigli circoscrizionali.

     Provvede all'aggiornamento della legislazione in materia elettorale.

     Provvede alla tenuta dell'albo regionale dei presidenti di seggio elettorale e cura l'organizzazione dei corsi di aggiornamento degli stessi.

     Provvede alle rilevazioni ed elaborazioni statistiche dei risultati delle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali di competenza della Regione.

     Cura i compiti derivanti dalla legge regionale sui referendum abrogativi di leggi regionali e provinciali.

     Cura gli adempimenti derivanti dalla legge regionale sull'iniziativa popolare.

     Cura gli adempimenti relativi alle leggi regionali sull'ordinamento degli enti sanitari ed assistenziali.

     Predispone i progetti di aggiornamento e di revisione delle leggi in materia di ordinamento degli enti sanitari ed assistenziali.

     Cura gli adempimenti derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri.

     Cura gli adempimenti derivanti dalle leggi regionali vigenti in materia di previdenza sociale e di assicurazioni sociali.

     Predispone i disegni di legge ed i regolamenti in materia di previdenza sociale ed assicurazioni sociali.

     Cura gli adempimenti derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto, relative all'istituzione di enti previdenziali a livello regionale e provinciale.

     Ripartizione V - Libro fondiario e Catasto

     La Ripartizione cura la predisposizione delle leggi e dei regolamenti in materia di Libro fondiario.

     Sovraintende all'impianto ed al ripristino del Libro fondiario, coordinando l'attività delle apposite Commissioni, ed alla tenuta del Libro fondiario, coordinando l'attività degli Uffici del Libro fondiario ed assicurandone l'uniformità di indirizzo e funzionamento.

     Svolge, tramite gli ispettorati provinciali del Libro fondiario di Trento e di Bolzano, le funzioni di controllo, di verifica e di ispezione dell'attività degli Uffici del Libro fondiario. Sovraintende alle operazioni di meccanizzazione del Libro fondiario in riferimento alle leggi ed alle direttive della Giunta regionale. Cura le pubblicazioni in materia di diritto tavolare.

     Cura la predisposizione delle leggi e dei regolamenti in materia di Catasto.

     Cura i rapporti con la Direzione generale del Catasto del Ministero delle Finanze ai fini dell'attuazione della delega conferita alla Regione con D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569.

     Sovraintende alle operazioni di conservazione del Catasto coordinando l'attività degli uffici catastali ed assicurandone l'uniformità di indirizzo e funzionamento.

     Svolge, tramite gli Ispettorati provinciali del Catasto di Trento e di Bolzano, le funzioni di controllo, di verifica e di ispezione dell'attività degli uffici catastali.

     Cura le revisioni periodiche degli estimi catastali e l'attività di raffittimento della rete geodetica del territorio regionale.

     Sovraintende alle operazioni di meccanizzazione del Catasto in riferimento alle leggi ed alle direttive della Giunta regionale.

     Cura il coordinamento dell'attività degli Uffici per il rilevamento geodetico nell'ambito del territorio delle province di Trento e di Bolzano.

     Cura le pubblicazioni in materia di Catasto fondiario ed urbano.

     Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale

     Svolge attività di supporto alla posizione istituzionale del Presidente della Giunta regionale e nei relativi rapporti con gli altri organi regionali, con gli enti locali, istituzioni ed organi dello Stato.

     Cura i rapporti ed i collegamenti con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

     Svolge attività non rientranti nelle competenze di altri settori e attinenti al ruolo politico della Regione.

     Fanno parte del Gabinetto l'Ufficio stampa e l'Ufficio pubbliche relazioni.

     L'Ufficio stampa svolge i seguenti compiti:

     - informazione generale e documentazione circa l'attività della Giunta regionale e delle strutture regionali, pubblicazione di una rivista periodica sull'attività della Regione;

     - coordinamento dei compiti svolti nell'ambito del settore delle informazioni e delle attività di stampa.

     L'Ufficio pubbliche relazioni cura le relazioni pubbliche dell'Ente con gli Enti pubblici, enti, associazioni e cittadini. Promuove iniziative atte ad agevolare, mediante adeguate forme di assistenza ai cittadini, la conoscenza e l'accesso alle strutture organizzative della Regione. Provvede altresì alle funzioni del cerimoniale.

 

 

ALLEGATO B

Elenco degli uffici regionali decentrati

 

     Uffici regionali decentrati del Libro fondiario

     Uffici tavolari della provincia di Bolzano:

     Bolzano, Bressanone, Brunico, Caldaro, Chiusa, Egna, Merano, Monguelfo, Silandro, Vipiteno.

     Uffici tavolari della provincia di Trento:

     Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Fiera di Primiero, Fondo, Malè, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Rovereto, Tione, Trento.

     Uffici regionali decentrati del catasto

     Uffici catastali della provincia di Bolzano:

     Bolzano, Bressanone, Brunico, Caldaro, Chiusa, Egna, Merano, Monguelfo, Silandro, Vipiteno

     Uffici catastali della provincia di Trento:

     Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Fiera di Primiero, Fondo, Malè, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Rovereto, Tione, Trento.

 

 

ALLEGATO C [118]

 

     (Omissis)


[1] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 17 maggio 2011, n. 4.

[2] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 17 maggio 2011, n. 4.

[3] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 17 maggio 2011, n. 4.

[4] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 17 maggio 2011, n. 4.

[5] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 17 maggio 2011, n. 4.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[8] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 17 maggio 2011, n. 4.

[9] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 17 maggio 2011, n. 4.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[12] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[13] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[14] Gli originari commi 3, 4 e 5 sono stati così sostituiti dall'art. 5 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[16] Comma così sostituito dalll'art. 7 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[17] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[19] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 17 maggio 2011, n. 4.

[20] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 17 maggio 2011, n. 4.

[21] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 17 maggio 2011, n. 4.

[22] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[24] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 17 maggio 2011, n. 4.

[25] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 17 maggio 2011, n. 4.

[26] Articolo sostituito dall'art. 11 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[27] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[28] Articolo sostituito dall'art. 13 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[29] Articolo sostituito dall'art. 14 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[30] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 17 maggio 2011, n. 4.

[31] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 17 maggio 2011, n. 4.

[32] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 17 maggio 2011, n. 4.

[33] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 17 maggio 2011, n. 4.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[36] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 15 luglio 2009, n. 5.

[37] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 21 febbraio 1991, n. 5 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 6 dicembre 1993, n. 22.

[38] Articolo sostituito dall'art. 17 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5. La rubrica è stata così sostituita dall'art. 8 della L.R. 15 luglio 2009, n. 5.

[39] I previgenti commi da 1 a 10 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 1 a 6 per effetto dell'art. 8 della L.R. 15 luglio 2009, n. 5.

[40] I previgenti commi da 1 a 10 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 1 a 6 per effetto dell'art. 8 della L.R. 15 luglio 2009, n. 5.

[41] I previgenti commi da 1 a 10 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 1 a 6 per effetto dell'art. 8 della L.R. 15 luglio 2009, n. 5.

[42] I previgenti commi da 1 a 10 sono stati sostituiti dagli attuali commi da 1 a 6 per effetto dell'art. 8 della L.R. 15 luglio 2009, n. 5. Il presente comma è stato così ulteriormente sostituito dall'art. 14 della L.R. 17 maggio 2011, n. 4.

[43] I previgenti commi da 1 a 10 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 1 a 6 per effetto dell'art. 8 della L.R. 15 luglio 2009, n. 5.

[44] I previgenti commi da 1 a 10 sono stati sostituiti dagli attuali commi da 1 a 6 per effetto dell'art. 8 della L.R. 15 luglio 2009, n. 5. Il presente comma è stato così ulteriormente sostituito dall'art. 14 della L.R. 17 maggio 2011, n. 4.

[45] I previgenti commi da 1 a 10 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 1 a 6 per effetto dell'art. 8 della L.R. 15 luglio 2009, n. 5.

[46] I previgenti commi da 1 a 10 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 1 a 6 per effetto dell'art. 8 della L.R. 15 luglio 2009, n. 5.

[47] I previgenti commi da 1 a 10 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 1 a 6 per effetto dell'art. 8 della L.R. 15 luglio 2009, n. 5.

[48] I previgenti commi da 1 a 10 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 1 a 6 per effetto dell'art. 8 della L.R. 15 luglio 2009, n. 5.

[49] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 dicembre 1993, n. 22.

[50] Comma aggiunto dall'art. 3della L.R. 6 dicembre 1993, n. 22.

[51] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 6 dicembre 1993, n. 22.

[52] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 6 dicembre 1993, n. 22.

[53] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[54] Articolo aggiunto dall'art. 19 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[55] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[56] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[57] Articolo inserito dall'art. 22 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[58] Articolo inserito dall'art. 23 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[59] Articolo inserito dall'art. 24 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[60] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 5 dicembre 2006, n. 3.

[61] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[62] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[63] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[64] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[65] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[66] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 5 dicembre 2006, n. 3.

[67] Comma modificato dall'art. 26 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[68] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[69] Articolo inserito dall'arti. 27 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[70] Articolo aggiunto dall'art. 28 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[71] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[72] Gli originari commi 2, 3 e 4 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 2 e 3 per effetto dell'art. 30 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[73] Gli originari commi 2, 3 e 4 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 2 e 3 per effetto dell'art. 30 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[74] Articolo inserito dall'art. 31 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[75] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[76] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[77] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[78] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[79] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[80] Comma aggiunto dall'art. 34 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[81] Comma aggiunto dall'art. 34 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[82] Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[83] Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[84] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 21 febbraio 1991, n. 5.

[85] Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[86] Comma così sostituito dall'art. 38 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[87] Comma così sostituito dall'art. 38 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[88] Comma inserito dall'art. 38 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[89] Comma inserito dall'art. 38 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[90] Comma inserito dall'art. 38 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[91] Articolo così sostituito dall'art. 39 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5, e abrogato dall'art. 7 del D.P.G.R. 19 aprile 2007, n. 5/L.

[92] Articolo inserito dall'art. 40 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[93] Articolo inserito dall'art. 41 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[94] Articolo inserito dall'art. 42 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[95] Articolo inserito dall'art. 43 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[96] Articolo inserito dall'art. 44 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[97] Articolo inserito dall'art. 45 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[98] Articolo inserito dall'art. 46 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[99] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 4 della L.R. 4 dicembre 2007, n. 4.

[100] Articolo inserito dall'art. 47 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[101] Articolo così sostituito dall'art. 48 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[102] Articolo inserito dall'art. 49 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[103] Articolo inserito dall'art. 50 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[104] Comma abrogato dall'art. 29 del D.P.G.R. 18 aprile 2001, n. 8/L.

[105] Comma abrogato dall'art. 29 del D.P.G.R. 18 aprile 2001, n. 8/L.

[106] Modifica la L.R. 11 gennaio 1980, n. 1.

[107] Articolo inserito dall'art. 51 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[108] Articolo inserito dall'art. 52 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[109] Articolo così sostituito dall'art. 54 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[110] Comma aggiunto dall'art. 55 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[111] Comma aggiunto dall'art. 55 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[112] Articolo inserito dall'art. 56 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[113] Articolo inserito dall'art. 58 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[114] Articolo inserito dall'art. 59 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[115] Articolo inserito dall'art. 60 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[116] Articolo così sostituito dall'art. 61 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[117] Allegato così sostituito dalla L.R. 11 giugno 1987, n. 5.

[118] Modifica alla L.R. 11 gennaio 1980, n. 1.