§ 82.1.26 – D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di coordinamento fra catasto e libri fondiari e delega [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.1 catasto e registri immobiliari
Data:31/07/1978
Numero:569


Sommario
Art. 1.      
Art. 2.      
Art. 3.      
Art. 4.      
Art. 5.      
Art. 6.      
Art. 7.      


§ 82.1.26 – D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569. [1]

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di coordinamento fra catasto e libri fondiari e delega alla regione delle funzioni amministrative in materia di catasto.

(G.U. 27 settembre 1978, n. 270).

 

     Art. 1.

     [Le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige, sono esercitate, per delega dello Stato, dalla regione. Nella determinazione dei valori catastali saranno adottati coerenti criteri di valutazione per il territorio regionale evitando disparità di trattamento [2].

     Le funzioni amministrative delegate vengono esercitate dagli organi regionali in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle finanze.

     In caso di difformità alle direttive emanate dal Ministero delle finanze o di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti dalla natura degli interventi, il Ministro delle finanze può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.]

 

          Art. 2.

     [In relazione alla delega di cui all'articolo precedente, è attribuita alla regione la potestà di emanare, nella materia delegata, norme legislative di organizzazione e di spesa, nonchè norme di attuazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione, al fine di coordinare i procedimenti amministrativi relativi al catasto ed ai libri fondiari.

     Le leggi della regione non possono in ogni caso pregiudicare la disciplina dei rapporti giuridici privati e l'esercizio della potestà tributaria statale.]

 

          Art. 3.

     [In caso di soppressione di una pretura e conseguente aggregazione del suo territorio ad altra pretura, la giunta regionale, ferma la competenza territoriale del pretore, ha facoltà di mantenere i preesistenti uffici tavolari nelle sedi originarie.]

 

          Art. 4.

     [Nei procedimenti relativi agli affari tavolari, il conservatore del libro fondiario esercita le funzioni del cancelliere.]

 

          Art. 5.

     [La regione comunica i dati e le notizie relative alla materia delegata secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero delle finanze.]

 

          Art. 6.

     [Sono trasferite alla regione le sezioni catasto terreni ed urbano degli uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano ed i relativi uffici periferici.

     Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle finanze provvederà, d'intesa con la regione, alla determinazione del contingente, per carriera e qualifica, del personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso presso gli uffici tecnici erariali di cui al primo comma addetto allo svolgimento delle funzioni delegate alla regione ai sensi del precedente art. 1.

     Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici di cui al comma precedente ha diritto di chiedere il trasferimento alla regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma successivo. La regione, tra il personale che chiede il trasferimento, individua nei limiti del contingente di cui al secondo comma, i dipendenti da trasferire nel ruolo regionale o comunque alle dipendenze della regione, con precedenza del personale che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto svolge le funzioni delegate alla regione.

     Fino all'entrata in vigore della legge regionale di ristrutturazione del servizio e del personale in relazione alle funzioni delegate alla regione, il personale di cui ai commi precedenti rimane addetto ai servizi catastali.

     Al personale trasferito alla regione sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza.

     In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo trasferito, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici dell'Amministrazione delle finanze e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene, nonchè il ruolo locale della stessa amministrazione di cui alla tabella n. 4 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.]

 

          Art. 7.

     [Per lo svolgimento da parte della regione delle funzioni amministrative ad essa delegate con il presente decreto, sarà attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma che viene stabilita annualmente in sede di formazione del bilancio dello Stato.]


[1] Abrogato dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 280, che ha abrogato l'intero provvedimento a decorrere dalla data prevista con legge regionale per l'operatività della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni amministrative e in materia di libri fondiari.

[2] Comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267.