§ 6.1.2d - L.R. 9 maggio 1991, n. 10.
Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:09/05/1991
Numero:10

§ 6.1.2d - L.R. 9 maggio 1991, n. 10. [1]

Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

(B.U. 21 maggio 1991, n. 22).

 

TITOLO I

Programmazione e bilancio della Regione

 

Art. 1. Strumenti di programmazione.

     1. Sono strumenti della programmazione:

     - il bilancio pluriennale;

     - il bilancio annuale.

 

Capo I

Programmazione e bilancio pluriennale

 

     Art. 2. Bilancio pluriennale.

     1. Il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale di previsione costituiscono strumenti finanziari della programmazione della Regione.

     2. Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza e copre un periodo di tre anni. Esso è approvato con la legge del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone la iniziale estensione temporale.

 

Art. 3. Efficacia del bilancio pluriennale.

     1. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione già in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.

     2. Esso costituisce, in particolare, sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

     3. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né a eseguire le spese in esso previste.

 

Art. 4. Struttura del bilancio pluriennale.

     1. Il bilancio pluriennale si compone dello stato di previsione delle entrate, dello stato di previsione delle spese e del quadro generale riassuntivo. Nello stesso sono altresì specificati gli elementi e le azioni programmatiche assunti a riferimento per la determinazione delle grandezze finanziarie.

     2. Nel bilancio pluriennale le entrate sono classificate secondo lo schema adottato per il bilancio annuale. Le spese possono essere ripartite per elementi caratterizzanti e significativi del programma pluriennale di attività, con particolare riferimento ai progetti, programmi di attività, nonché ai centri di costo e di responsabilità. In tal caso la relativa classificazione può differire dalla ripartizione delle spese riportate nel bilancio annuale.

     3. I vincoli di equilibrio previsti per il bilancio annuale dall'articolo 14 debbono essere rispettati anche per il bilancio pluriennale relativamente a ciascun anno del periodo considerato.

 

Art. 5. Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale.

     1. Nel bilancio pluriennale, le entrate relative a tributi propri della Regione, quelle per compartecipazioni a tributi erariali ed i proventi e gettiti di tributi erariali devoluti per Statuto interamente o in quota alla Regione sono indicate nell'ammontare presunto in base all'andamento del relativo gettito nell'anno in corso e negli anni precedenti, nonché in base alle previsioni formulate sulle variazioni future di tale gettito, attenendosi, per i tributi erariali, alle previsioni eventualmente formulate dal Governo.

     2. Le altre entrate sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore.

 

Art. 6. Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale.

     1. Nel bilancio pluriennale sono indicate le spese conseguenti all'applicazione delle leggi in vigore e quelle necessarie per il funzionamento degli organi e Uffici regionali nell'ammontare previsto, tenendo anche conto degli incrementi dipendenti dall'aumento dei prezzi e, per le spese di personale, dall'applicazione della normativa in vigore.

     2. Sono inoltre indicate, in relazione all'onere di ammortamento, le spese derivanti dal servizio dei prestiti e dei mutui già contratti, nonché, distintamente, di quelli che si prevede di stipulare nel corso del periodo considerato.

     3. Sono infine indicate le spese dipendenti dai nuovi previsti interventi legislativi della Regione, nell'ammontare presunto secondo gli indirizzi elaborati.

     4. Il bilancio pluriennale è considerato capiente ai fini della copertura di nuove e maggiori spese a carattere pluriennale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, fino a concorrenza della differenza tra il totale delle entrate in esso iscritte a norma dell'articolo 5 ed il totale delle spese già determinate, previste a norma dei commi 1 e 2 del presente articolo.

 

Art. 7. Leggi che disciplinano le spese.

     1. 1 disegni di legge che comportano nuove o maggiori spese, ovvero diminuzione di entrate devono essere corredati da una scheda di analisi e valutazione che ne quantifichi gli oneri complessivi in relazione agli obiettivi previsti.

     2. Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma l'onere relativo al primo anno e l'onere a regime; possono rinviare inoltre alla legge di bilancio annuale la determinazione dell'entità della relativa spesa.

     3. Le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale quantificano sia l'onere relativo al primo anno di applicazione, sia la spesa complessiva, rinviando alla legge di bilancio annuale l'indicazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni successivi.

     4. La Giunta regionale può stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera spesa autorizzata dalle leggi di cui al presente articolo. 1 relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

 

Art. 8. Procedimenti di spesa.

     1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli strumenti della programmazione e promuovere l'efficienza dei procedimenti di spesa, ove le leggi regionali che comportano l'erogazione di spese a carico del bilancio della Regione non stabiliscano direttamente i termini entro i quali deve essere provveduto a necessari adempimenti, la Giunta regionale stabilisce tali termini con proprie deliberazioni.

 

Capo II

Bilancio annuale

 

Art. 9. Anno finanziario.

     1. La gestione finanziaria della Regione si svolge in base al bilancio annuale di previsione. Tale bilancio è redatto in termini di competenza e in termini di cassa e la relativa legge autorizza la Regione a conseguire le entrate e ad effettuare le spese in esso comprese.

     2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

 

Art. 10. Bilancio annuale di previsione.

     1. Il bilancio annuale della Regione comprende lo stato di previsione dell'entrata, lo stato di previsione della spesa ed un quadro generale riassuntivo.

     2. Ciascuno dei detti stati di previsione ed il quadro generale riassuntivo sono approvati, nell'ordine, con distinti articoli della legge di bilancio.

     3. Il bilancio annuale di previsione indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa:

     a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

     c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

     4. Tra le entrate e le spese di cui alla precedente lettera b) è iscritto l'eventuale avanzo, rispettivamente disavanzo, di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate e le spese di cui alla precedente lettera c) è altresì iscritto l'eventuale saldo di cassa positivo, rispettivamente negativo, presunto all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

     5. Formano oggetto di approvazione da parte del Consiglio regionale solo gli stanziamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 3.

 

Art. 11. Presentazione e approvazione del bilancio di previsione.

     1. Il bilancio di previsione è deliberato dalla Giunta ed è presentato al Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, insieme ad una relazione illustrativa ed è approvate con legge della Regione, seguendo la procedura prevista dall'articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

Art. 12. Stanziamenti di competenza.

     1. Gli stanziamenti di spesa di competenza di cui alla lettera b) dell'articolo 10, comma 3, sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti, ed ai fabbisogni di spesa previsti nei programmi di intervento e nei progetti della Regione, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio ad impegni di spesa.

     2. Per le spese a carattere pluriennale ripartite in più esercizi, la quota da stanziare in bilancio è determinata, con i criteri previsti al comma 1, nei limiti della somma totale indicata dalla legge e tenendo conto sia delle quote stanziate nei precedenti bilanci, sia degli impegni assunti nei relativi esercizi.

 

Art. 13. Stanziamenti di casa.

     1. Gli stanziamenti di spesa di cassa di cui alla lettera c) dell'articolo 10, comma 3, sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede saranno effettuati nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e di nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo, tenendo conto delle complessive disponibilità di cassa della Regione.

 

Art. 14. Equilibrio del bilancio di competenza e di cassa.

     1. Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo, deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, comprese quelle derivanti dai nuovi mutui e prestiti regolarmente autorizzati, aumentato dell'eventuale avanzo di consuntivo.

     2. Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenendo conto dei presunti saldi iniziali di cassa.

     3. Nel bilancio annuale il totale delle spese correnti e delle spese per il rimborso di prestiti e mutui non può superare il totale delle entrate iscritte nei primi due titoli previsti dall'articolo 16, escluse le eventuali entrate in essi previste relative ad assegnazioni statali destinate al finanziamento di spese in conto capitale.

 

Art. 15. Universalità e integrità del bilancio.

     1. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione c delle altre eventuali spese ad esse connesse.

     2. Tutte le spese sono iscritte nel bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

     3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio, salvo nei casi autorizzati da leggi speciali il cui elenco è allegato al bilancio di previsione.

 

Art. 16. Classificazione delle entrate e delle spese.

     1. Le entrate della Regione sono ripartite:

     - in titoli, secondo che siano tributarie, extratributarie, provengano dalla alienazione di beni patrimoniali c dal rimborso di crediti, ovvero riguardino l'assunzione di mutui o di prestiti;

     - in categorie, secondo la loro natura;

     - in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

     2. Le spese della Regione sono ripartite:

     - in titoli, secondo che siano di pertinenza della parte corrente (o di funzionamento e mantenimento), della parte in conto capitale (o di investimento), ovvero riguardino il rimborso di mutui o di prestiti;

     - in sezioni, secondo l'analisi funzionale;

     - in rubriche, secondo l'organo che amministra la spesa od ai cui servizi si riferiscono gli oneri relativi,

     - in categorie, secondo l'analisi economica;

     - in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

     3. In appositi elenchi annessi allo stato di previsione della spesa sono riportati i riassunti delle ripartizioni di cui al comma 2.

     4. Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle entrate e delle spese

     5. Nel quadro generale riassuntivo è data dimostrazione degli equilibri che il bilancio deve osservare ai sensi dell'articolo 14.

     6. La numerazione delle sezioni, delle rubriche, delle categorie e dei capitoli può essere discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.

 

Art. 17. Fondo di riserva per spese obbligatorie.

     1. Nella parte corrente dello stato di previsione della spesa è iscritto, sia tra gli stanziamenti di competenza, sia tra quelli di cassa, un fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine, la cui dotazione e annualmente determinata con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio.

     2. Il prelevamento da detto fondo di riserva è disposto con deliberazione della Giunta regionale, che va sottoposta al visto e registrazione della Corte dei conti.

     3. Fra le spese di cui al predetto fondo figurano le somme necessarie:

     a) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate;

     b) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.

     4. L'elenco dei capitoli di cui alla lettera a) del comma 3 viene allegato allo stato di previsione della spesa.

 

Art. 18. Fondo di riserva per spese impreviste.

     1. Allo scopo di supplire ad eventuali deficienze di assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 17 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità, viene iscritto nello stato di previsione della spesa, sia per gli stanziamenti di competenza che di cassa, un fondo di riserva per le spese impreviste, la cui dotazione viene annualmente determinata con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio.

     2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a prelevare dal detto fondo, mediante propri decreti, somme da destinare ai capitoli di bilancio nella misura massima di trenta milioni per ciascun capitolo. 1 prelevamenti superiori a detto limite sono disposti con deliberazione della Giunta

     3. 1 decreti e le deliberazioni di cui al comma 2 sono soggetti al visto e registrazione della Corte dei conti.

     4. L'elenco dei capitoli che possono essere integrati a norma del presente articolo è allegato allo stato di previsione della spesa.

     5. Alla legge di approvazione del rendiconto generale è allegato un elenco dei decreti e delle deliberazioni di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

 

Art. 19. Fondo di riserva del bilancio di cassa.

     1. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell'esercizio rispetto agli stanziamenti previsti per i singoli capitoli.

     2. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al comma 1 a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, soggetto al visto e registrazione della Corte dei conti.

 

Art. 20. Fondi globali.

     1. Nello stato di previsione della spesa sono iscritti appositi fondi destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio.

     2. I fondi devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o in conto capitale. In appositi elenchi allegati allo stato di previsione della spesa sono indicati gli interventi per i quali si prevede la copertura con fondi speciali.

     3. Le quote di fondi non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono economie di spesa.

     4. La copertura finanziaria relativa a provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine dell'esercizio resta valida per l'esercizio successivo, purché tali provvedimenti entrino in vigore entro il termine di detto esercizio. La copertura finanziaria resta altresì valida oltre i termini indicati, nel caso in cui il provvedimento venga impugnato davanti alla Corte Costituzionale, fino alla pronuncia della Corte stessa.

     5. In tali casi, ferma restando l'acquisizione della copertura finanziaria, come prevista nel comma 4, al bilancio dell'esercizio in cui è stata scritta, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le leggi di variazione del bilancio che rendono operanti i provvedimenti stessi.

     6. In appositi elenchi allegati al rendiconto generale è data indicazione dei provvedimenti di cui al quarto comma e delle conseguenti economie di spesa da utilizzare a tal fine negli esercizi successivi.

 

Art. 21. Assestamento e variazioni di bilancio.

     1. Entro il mese di giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio un apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

     2. I disegni di legge che prevedono ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa possono essere presentate al Consiglio regionale non oltre il termine del 31 ottobre.

     3. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono approvati con legge della Regione seguendo la procedura prevista dall'articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

Art. 22. Divieto di storni.

     1. Salvo quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 19, è vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da un capitolo all'altro sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

     2. È comunque vietato lo storno di fondi tra i residui, nonché tra i residui e la competenza e viceversa.

 

Art. 23. Mutui e prestiti.

     1. La contrazione di mutui o le emissioni di prestiti da parte della Regione è autorizzata di norma con la legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione del medesimo e solo per il finanziamento di spese di investimento, fino a concorrenza della differenza fra il totale delle spese iscritte nel bilancio di competenza, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo, e il totale delle altre entrate iscritte nel bilancio medesimo, aumentate dell'eventuale avanzo consuntivo.

     2. La legge deve specificare l'entità massima del tasso, la durata minima dell'ammortamento, le garanzie, nonché l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli eserciti futuri e la copertura dei relativi oneri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. L'effettuazione delle operazioni, la determinazione delle modalità e delle condizioni non stabilite nella legge spetta alla Giunta regionale.

     3. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti, superi il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie iscritto in bilancio ai sensi dell'articolo 16, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

     4. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio precedente di due anni quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

 

Art. 24. Anticipazioni di cassa.

     1. All'assunzione di anticipazioni di cassa a termini delle norme sul servizio di tesoreria della Regione per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, provvede la Giunta regionale con propria deliberazione, soggetta al visto e registrazione della Corte dei conti, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni del bilancio di competenza e del bilancio di cassa.

 

Art. 25. Esercizio provvisorio.

     1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

     2. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno ed il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio, senza limiti di somma.

     3. La legge stessa può peraltro stabilire limitazioni all'esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino alla approvazione della legge di bilancio.

     4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio, ovvero sia stato da questo respinto e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato e sue successive variazioni.

     5. Nell'ipotesi richiamata al comma 4, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Tali limitazioni si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento.

 

Art. 26. Gestione provvisoria del bilancio.

     1. Qualora la legge di approvazione del bilancio o quella di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza degli adempimenti di cui agli articoli 55 e 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

     2. Nell'eventualità che sul disegno di legge di approvazione del bilancio o sul disegno di legge di autorizzazione dell'esercizio provvisorio, sia stata promossa dal Governo la questione di legittimità o quella di merito, ai sensi dell'articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in pendenza dei relativi giudizi, a gestire il bilancio limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

 

Art. 27. Legge finanziaria.

     1. Al fine di adeguare le spese del bilancio della Regione agli obiettivi generali individuati nell'ambito del programma pluriennale e per realizzare l'equilibrio del bilancio prescritto dall'articolo 14, la Giunta regionale può presentare al Consiglio, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio o di assestamento del medesimo, un disegno di "legge finanziaria" con la quale possano operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio.

 

Art. 28. Autonomia contabile del Consiglio regionale.

     1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, gestito in conformità alle norme stabilite dal Regolamento interno.

     2. Le somme stanziate nel bilancio regionale per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono messe a disposizione del Consiglio medesimo, in una o più soluzioni, a richiesta del suo Presidente.

 

TITOLO II

La Ragioneria della Regione

 

Art. 29. Ragioneria dello Regione.

     1. La Ragioneria della Regione è ordinata secondo le norme delle leggi regionali sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e trattamento economico del personale regionale.

 

Art. 30. Compiti della Ragioneria.

     1. Alla Ragioneria della Regione sono attribuiti i seguenti compiti:

     - predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, dei relativi provvedimenti di variazione e del rendiconto generale;

     - effettuazione delle analisi economiche e del controllo di gestione della spesa;

     - collaborazione con le competenti strutture nella predisposizione del programma pluriennale di attività;

     - prenotazione degli atti di impegno ed emissione dei titoli di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese;

     - registrazione degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate, nonché degli impegni, delle liquidazioni e dei pagamenti delle spese regionali;

     - riscontro amministrativo-contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;

     - esame dei bilanci e dei rendiconti degli enti soggetti a vigilanza;

     - vigilanza sull'amministrazione del patrimonio della Regione, in base a direttive della Giunta regionale;

     - vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione;

     - vigilanza sui servizi di accertamento e di riscossione delle entrate;

     - trattazione degli affari concernenti il trattamento di attività e quiescenza del personale regionale e del personale degli enti soggetti a vigilanza;

     - cura degli adempimenti previsti dalle norme tributarie in relazione ai compiti ed alle attività della Regione;

     - esame degli aspetti finanziari e predisposizione delle norme concernenti la copertura degli oneri inerenti a disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale;

     [- verifica dell'effettuazione delle spese in conformità delle norme legislative e regolamentari e nel modo più proficuo per la Regione][2];

     - esercizio delle altre attribuzioni ad essa conferite con leggi speciali.

 

TITOLO III

Entrate e spese della Regione

 

Capo I

Gestione delle entrate

 

Art. 31. Stadi delle entrate.

     1. Tutte le entrate della Regione passano per i seguenti stadi:

     - accertamento;

     - riscossione;

     - versamento.

     2. Tali stadi per talune entrate possono essere simultanei.

 

Art. 32. Accertamento delle entrate.

     1. L'entrata è accertata quando l'Amministrazione regionale appura la ragione del credito della Regione, l'identità del debitore e iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

     2. Per le entrate concernenti tributi propri della Regione, l'accertamento è disposto tenendo conto delle rate che scadono entro il termine dell'esercizio.

     3. Per le entrate provenienti dalla compartecipazione e dalla devoluzione di tributi erariali, l'accertamento è disposto sulla base del rispettivo gettito, in relazione alle modalità stabilite dalle norme di attuazione in materia finanziaria.

     4. Per le entrate di natura patrimoniale, l'accertamento è disposto, di norma, sulla base degli atti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione nell'esercizio di competenza.

     5. Per le entrate relative alle contabilità speciali, l'accertamento è disposto in relazione all'ammontare delle riscossioni, nonché in conseguenza dell'assunzione di impegni o dell'effettuazione di pagamenti nella corrispondente parte delle spese.

     6. In ogni altro caso, ove il credito non sia stato precedentemente accertato, l'accertamento è disposto contestualmente alla riscossione delle entrate.

     7. Tutte le deliberazioni e gli atti dai quali conseguono accertamenti di entrata a favore del bilancio regionale devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, alla Ragioneria, la quale, verificato il titolo del credito e la regolarità della documentazione, accerta l'esatta imputazione dell'entrata al capitolo di bilancio e vi appone il visto, dopo averne effettuato la registrazione.

     8. Ogni atto successivo a quelli di cui al comma 7 ed avente attinenza con gli accertamenti effettuati deve essere comunicato alla Ragioneria per le occorrenti annotazioni contabili.

 

Art. 33. Riscossione delle entrate.

     1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Regione, tramite il tesoriere o altro ufficio o ente a ciò autorizzato per legge, e la Regione stessa ne ha avuto comunicazione.

     2. La riscossione delle entrate è riscontrata mediante reversali di incasso anche cumulativo a firma del Dirigente della Ragioneria.

 

Art. 34. Versamento delle entrate.

     1. L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Regione.

     2. Il tesoriere della Regione provvede all'introito della somma mediante emissione della quietanza di incasso.

     3. Le somme di spettanza della Regione, a qualsiasi titolo riscosse dagli agenti o dovute dai debitori, devono essere versate al tesoriere regionale entro i termini stabiliti.

     4. Detto obbligo sussiste anche quando le somme predette non siano state ancora iscritte nel bilancio di previsione.

     5. Il tesoriere regionale comunica mensilmente, ed ogniqualvolta ne sia richiesto, alla Ragioneria della Regione i versamenti effettuati.

     6. Alla registrazione dei versamenti e alla imputazione di essi ai competenti capitoli del bilancio provvede la Ragioneria della Regione.

 

Art. 35. Norme integrative sugli agenti dello riscossione.

     1. Gli agenti dell'Amministrazione regionale, incaricati delle riscossioni di entrate, debbono attenersi alle disposizioni in atto, nonché a quanto stabilito dalla presente legge.

     2. Gli agenti di cui al comma 1 possono riscuotere tutte le entrate, senza limiti di somma, che derivino dalle proprie funzioni, nonché da atti di concessione o di disposizione rientranti nella propria competenza. La quietanza rilasciata al versante ha efficacia liberatoria nei confronti del medesimo.

     3. Gli agenti della riscossione possono disporre che il pagamento, da parte di qualunque debitore, avvenga mediante operazione bancaria o postale. In tal caso la quietanza è staccata e conservata agli atti a disposizione del debitore.

 

Art. 36. Conti giudiziali delle entrate.

     1. In seguito alle riscossioni di cui all'articolo 35, gli agenti rendono il conto giudiziale delle entrate relative a ciascun esercizio, inviandolo alla Ragioneria della Regione entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o successiti alla cessazione dell'agente contabile dall'ufficio o dall'incarico per qualsiasi causa.

     2. La Ragioneria della Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento, riscontra i conti medesimi, apponendovi il visto di conformità e li trasmette alla Corte dei conti.

     3. In casa di difformità o presunte irregolarità, la Ragioneria della Regione rinvia il conto, con osservazioni, adempiendo a quanto previsto nel comma 2, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta da parte dell'agente, il quale vi è tenuto entro il trentesimo giorno dal ricevimento del conto rinviato.

 

Art. 37. Versamento e segnalazione delle entrate riscosse tramite agenti dello riscossione.

     1. Entro i primi cinque giorni di ogni mese, gli agenti della riscossione versano al tesoriere regionale l'ammontare delle somme incassate durante il mese precedente. La quietanza relativa a tale versamento va allegata al conto giudiziale e costituisce documento di discarico.

     2. Delle entrate riscosse per il proprio tramite, gli agenti della riscossione rendono conto mensilmente alla Ragioneria della Regione, mediante apposita segnalazione dell'importo introitato.

     3. Gli agenti della riscossione sono personalmente responsabili della loro gestione e di eventuali danni arrecati all'Amministrazione regionale per fatto o per omissione imputabile a colpa o negligenza degli stessi.

 

Art. 38. Norme per la riscossione coattiva.

     1. Ogniqualvolta norme statali o regionali stabiliscano entrate a favore della Regione, la riscossione coattiva è effettuata con la procedura di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che le norme medesime non dispongano diversamente o non prevedano rapporti giuridici espressamente sottoposti a diversi regimi di esecuzione.

     2. La Regione, a mezzo di un suo incaricato, può assistere l'ufficiale giudiziario o l'usciere addetto all'ufficio di conciliazione nella ricerca dei beni pignorabili ai fini dell'esecuzione coattiva.

     3. Le entrate regionali, dovute da privati, si considerano, ai fini esecutivi, definitivamente inesigibili quando l'ufficiale giudiziario o l'usciere addetto all'ufficio di conciliazione incaricati dell'esecuzione coattiva abbiano redatto verbale di pignoramento infruttuoso per due volte in relazione al medesimo soggetto.

     4. Qualora un soggetto, escluso lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano, abbia nei confronti della Regione un debito giunto a scadenza, la Giunta regionale può disporre la sospensione di eventuali pagamenti che la Regione debba eseguire a favore del soggetto stesso in relazione a concessione di contributi o assegnazione di somme, fino a quando questi non abbia assolto il proprio debito.

     5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica nel caso di debiti a fronte dei quali sia pendente impugnativa amministrativa o giurisdizionale.

 

Art. 39. Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità.

     1. La legge di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la rinuncia alla riscossione di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, promozione e versamento, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro un limite massimo fissato annualmente nella stessa legge.

 

Art. 40. Ricognizione dei residui attivi.

     1. Costituiscono residui attivi le differenze tra le somme accertate e quelle riscosse e versate.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati al termine di ciascun esercizio finanziario, per ogni capitolo di bilancio, i residui attivi da trasportare nel nuovo esercizio.

     3. Il Conto dei residui stessi è tenuto distinto da quello della competenza.

     4. Non sono riportati tra i residui attivi i crediti riconosciuti inesigibili, al cui annullamento provvede la Giunta regionale con propria deliberazione motivata, soggetta al visto e registrazione della Corte dei conti.

 

Capo II

Gestione delle spese

 

Art. 41. Stadi della spesa.

     1. Tutte le spese della Regione passano per i seguenti stadi:

     - impegno;

     - liquidazione;

     - ordinazione e pagamento.

     2. Tali stadi possono essere simultanei.

 

Art. 42. Impegni di spesa.

     1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, sempreché la scadenza delle relative obbligazioni sia prevista entro il termine dell'esercizio.

     2. Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti, l'impegno può anche estendersi a più esercizi se l'Amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere od interventi ripartiti in più esercizi possono essere parimenti assunte obbligazioni a carattere pluriennale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4.

 

Art. 43. Impegni di spesa derivanti da funzioni delegate dallo Stato.

     1. Le spese inerenti alle funzioni di competenza dello Stato, da questo delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono effettuate secondo le indicazioni fissate dalle leggi di delega e gestite separatamente dalle spese di competenza regionale.

 

Art. 44. Impegni di spesa relativi a funzioni delegate alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali.

     1. Nei casi in cui con legge regionale sia disposto il versamento alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali delle somme occorrenti per l'effettuazione delle spese inerenti alle funzioni loro delegate ai sensi dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, tali spese sono gestite dagli enti stessi separatamente da quelle di loro competenza.

     2. Gli enti anzidetti inviano annualmente alla Regione una relazione sull'attività svolta, specificando tra l'altro i relativi dati finanziari.

 

Art. 45. Assunzione degli impegni.

     1. La Giunta regionale assume, con proprie deliberazioni, gli impegni definitivi di spesa contro i limiti dei fondi assegnati in bilancio.

     2. Le deliberazioni riferite ad attività di natura ricorrente possono limitarsi alla approvazione di programmi periodici di spesa o programmi di attività con specificazione delle iniziative da realizzare, da individuarsi nelle linee generali, dei costi relativi, dei criteri e modalità di realizzazione delle stesse. All'attuazione delle iniziative stesse ed alla determinazione definitiva dell'onere provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

 

Art. 46. Registrazione degli impegni di spesa. [3]

     [1. Tutte le deliberazioni e gli atti dai quali possa comunque derivare impegno di spesa a carico del bilancio regionale, devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, alla Ragioneria, la quale, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione ed accertata l'esatta imputazione della spesa stessa al bilancio e la disponibilità del fondo sul capitolo relativo, vi appone il visto dopo averne effettuata la registrazione.

     2. Ogni provvedimento successivo a quelli di cui al comma 1 e avente attinenza con gli impegni assunti, deve essere comunicato alla Ragioneria della Regione per le occorrenti annotazioni contabili.]

 

Art. 47. Liquidazione delle spese. [4]

     [1. La liquidazione consiste nell'individuazione della persona del creditore e dell'ammontare esatto della somma da pagare. Essa è disposta sulla base di documentazione atta a comprovare il diritto del creditore.

     2. Alla liquidazione delle spese provvedono, salvo quanto disposto dal comma 4, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

     3. L'atto di liquidazione è trasmesso alla Ragioneria della Regione, con richiesta di emissione del titolo di pagamento.

     4. La liquidazione delle spese relative ad aperture di credito a favore di funzionari delegati è disposta dagli stessi funzionari.]

 

Art. 48. Ordinazione e pagamento delle spese. [5]

     [1. Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi di ordini di accreditamento, nonché di ruoli di spesa fissa.

     2. Prima di provvedere alla predisposizione dei titoli di spesa di cui al comma 1, la Ragioneria della Regione deve verificare la legalità della spesa, la regolarità della liquidazione del conto e della documentazione e riscontrare che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente ascritta al conto della competenza o al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

     3. 1 titoli di spesa sono numerati progressivamente in maniera continua.

     4. 1 titoli di spesa sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o da chi lo sostituisce e dal Dirigente della Ragioneria della Regione.

     5. Con i provvedimenti di assunzione di personale, di promozione o di attribuzione dello stipendio, di altri emolumenti di natura continuativa, nonché dei trattamenti pensionistici, la Giunta regionale è autorizzata a disporre per il pagamento dei trattamenti ivi previsti, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei medesimi provvedimenti e con espressa riserva, da comunicare all'interessato, di ritenzione delle somme che fossero indebitamente pagate.

     6. Nel caso in cui, a seguito di rilievi da parte dell'organo di controllo, i pagamenti disposti con tali provvedimenti risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.]

 

Art. 49. Estinzione dei titoli di spesa.

     1. I titoli di spesa si estinguono in uno dei seguenti modi:

     a) pagamento diretto al creditore;

     b) accreditamento in conto corrente postale o bancario al nome del creditore, che ne abbia fatto richiesta scritta;

     c) assegno postale localizzato;

     d) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da recapitare allo stesso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

     e) commutazione in quietanza di incasso a favore della Regione, per ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti.

     2. In sede di chiusura dell'esercizio finanziario viene provveduto al riscontro dei pagamenti disposti dalla Ragioneria e di quelli effettivamente compiuti dal tesoriere regionale.

     3. 1 mandati di pagamento non estinti vengono trasportati al nuovo esercizio, dopo averne modificata l'imputazione, dalla competenza ai residui.

 

Art. 50. Funzionari delegati.

     1. La Giunta regionale ha facoltà di autorizzare presso la tesoreria della Regione aperture di credito sia in conto competenza che in conto residui, a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese:

     a) spese da effettuarsi in economia;

     b) spese per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

     c) spese per il funzionamento degli uffici;

     d) altre spese di qualsiasi natura per le quali leggi o regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati.

     2. L'importo delle aperture di credito a favore di ciascun funzionario è stabilito con la deliberazione autorizzativa delle spese di cui al comma 1. In ogni caso tale importo non può superare le disponibilità dello stanziamento di cassa di ogni singolo capitolo.

     3. A dette aperture di credito intestate al funzionario delegato, con l'indicazione della sua qualità, si provvede mediante ordini di accreditamento emessi dalla Ragioneria della Regione.

     4. Ciascun ordine di accreditamento deve indicare la somma prelevabile mediante buoni a favore dello stesso funzionario delegato e quella prelevabile mediante ordinativi a favore dei creditori.

     5. Il prelevamento mediante buoni è effettuato di volta in volta secondo le effettive occorrenze e solo in casi di dimostrata necessità può concernere l'intera somma accreditata.

     6. 1 buoni e gli ordinativi predetti sono firmati dal funzionario delegato e dal capo dell'ufficio contabile, ove esista.

 

Art. 51. Rendiconti dei funzionari delegati.

     1. 1 funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e liquidate e dei pagamenti effettuati con le somme prelevate dalle aperture di credito.

     2. Gli stessi hanno l'obbligo di compilare, per ogni semestre, il rendiconto dei prelevamenti effettuati sulle aperture di credito e delle somme erogate, distintamente per capitolo di bilancio e per la competenza ed i residui.

     3. Devono altresì compilare detto rendiconto quando l'accreditamento sia esaurito, ovvero in caso di cessazione delle loro attribuzioni.

     4. Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate al termine dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata.

     5. Alla chiusura dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata.

     6. I rendiconti di cui ai precedenti commi sono trasmessi, insieme a tutti i documenti giustificativi, alla Ragioneria regionale per il riscontro amministrativo contabile, entro i venticinque giorni successivi al periodo cui si riferiscono. La Ragioneria, dopo aver provveduto a detto riscontro, trasmette i rendiconti alla Corte dei conti per la dichiarazione dì regolarità.

 

Art. 52. Fondo di cassa e di economato.

     1. Presso il servizio di cassa ed economato è costituito un fondo di cassa che viene somministrato e reintegrato con mandato diretto a favore del Direttore dell'Ufficio economato.

     2. Apposito regolamento determina il limite massimo del fondo stesso, le spese che con il fondo possono effettuarsi, nonché le modalità di esecuzione.

 

Art. 53. Regolarizzazione d'ufficio degli atti sottoposti a verifica. [6]

     [1. Qualora la Ragioneria riscontri irregolarità ed errori negli atti sottoposti a verifica, provvede, ove possibile, alla rimozione d'ufficio delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'ufficio proponente.]

 

Art. 54. Atti ineseguibili.

     1. Il Dirigente della Ragioneria, nell'esercizio delle proprie funzioni, qualora non ritenga di apporre il suo visto ad un atto di impegno di spesa o di dare corso ad una ordinazione di pagamento, restituisce, con le sue osservazioni, i relativi provvedimenti all'Assessore competente.

     2. Se l'Assessore insiste perché sia dato corso al provvedimento, il Presidente della Giunta regionale esprime il suo giudizio e, se del caso, dà in proposito ordine scritto al Dirigente della Ragioneria che deve eseguirlo.

     3. Per i provvedimenti concernenti spese di competenza del Presidente della Giunta regionale il Dirigente della Ragioneria, qualora ricorrano i motivi previsti dal comma 1, ne riferisce direttamente al Presidente della Giunta stessa, che, se del caso, gli dà l'ordine scritto.

     4. L'ordine scritto non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.

 

Art. 55. Firmo degli atti.

     1. Il Presidente della Giunta regionale può disporre che il Dirigente della Ragioneria sia sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da funzionari della Ragioneria della Regione designati, su sua proposta, mediante decreto soggetto al visto e registrazione della Corte dei conti, per la firma degli atti previsti dalla presente legge.

 

Art. 56. Residui passivi.

     1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

     2. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi. Con delibera della Giunta regionale tali residui possono però riprodursi in un capitolo speciale dei bilanci successivi.

     3. I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio non oltre il quinto esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

     4. Sono però mantenuti oltre il termine stabilito dal comma 3 i residui che si riferiscono a somme che la Regione abbia assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di forniture eseguite.

     5. I residui sono tenuti distinti per esercizio di provenienza e il conto degli stessi è tenuto separato da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

 

Art. 57. Determinazione e ricognizione dei residui passivi.

     1. La Giunta regionale determina, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, con proprie deliberazioni da sottoporre al visto e registrazione della Corte dei conti, l'ammontare dei residui di ciascun capitolo con l'indicazione delle deliberazioni e degli atti da cui è derivato l'impegno.

     2. Il pagamento delle somme riferite ai residui dell'esercizio scaduto può essere disposto anche prima dell'adozione delle deliberazioni di cui al comma 1.

     3. Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi è disposto annualmente in sede di rendiconto generale.

 

TITOLO IV

Rendiconto generale e servizio di tesoreria

 

Capo I

Rendiconto generale della Regione

 

Art. 58. Rendiconto generale.

     1. 1 risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.

     2. Il rendiconto generale comprende:

     - il conto del bilancio;

     - il conto generale del patrimonio.

 

Art. 59. Conto del bilancio.

     1. Sono materia del conto del bilancio:

     a) le previsioni definitive di competenza e di cassa;

     b) le entrate accertate e le spese impegnate;

     c) le somme riscosse e versate, nonché quelle pagate;

     d) le maggiori o minori entrate e le economie di spesa, distintamente per il bilancio di competenza e per quello di cassa.

     2. Il conto del bilancio dimostra i risultati della gestione finanziaria distintamente per capitoli, secondo la classificazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa.

     3. La dimostrazione avviene separatamente per i residui e per la competenza.

     4. Per i residui attivi e passivi sono messi in evidenza la consistenza relativa all'inizio dell'esercizio al quale il rendiconto si riferisce, le somme versate e pagate durante l'anno finanziario e l'ammontare rispettivo al termine dell'esercizio medesimo.

     5. Le risultanze finali dell'esercizio sono accertate nel conto del bilancio tenendo conto:

     - delle giacenze o del deficit di cassa all'inizio dell'esercizio;

     - delle riscossioni e dei pagamenti;

     - dell'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio.

     6. Il conto del bilancio deve contenere un prospetto nel quale si evidenziano le operazioni di cui al comma 5 firmato dal Presidente della Giunta regionale e dal Dirigente della Ragioneria e, per la parte relativa al movimento di cassa, dal tesoriere regionale quale attestazione di concordanza con le scritture dallo stesso tenute in ordine alle entrate riscosse e versate ed ai pagamenti effettuati.

     7. Un prospetto allegato al conto del bilancio indica, infine, per ogni capitolo, le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti di competenza e di cassa.

 

Art. 60. Conto generale del patrimonio.

     1. Il conto generale del patrimonio dimostra, sulla base di valori aggiornati, la consistenza dei beni appartenenti alla Regione e indica le variazioni che hanno subito nell'anno a cui si riferisce:

     a) le attività e passività finanziari*

     b) i beni mobili e immobili, i crediti, i titoli di credito e le altre attività disponibili;

     c) i beni destinati a servizi della Regione e le altre attività non disponibili;

     d) le passività diverse.

     2. Il conto del patrimonio riporta inoltre la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio e quello del patrimonio.

 

Art. 61. Procedure relative al rendiconto generale.

     1. Il rendiconto generale deliberato dalla Giunta regionale viene trasmesso dal Presidente della Giunta stessa, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce, alla Sezione della Corte dei conti con sede in Trento per i fini previsti dall'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305.

     2. Entro due mesi dall'avvenuta parificazione da parte della Corte dei conti, la Giunta regionale presenta al Consiglio apposito disegno di legge concernente il rendiconto, corredato da una relazione illustrativa della gestione finanziaria e patrimoniale. Detto disegno di legge viene approvato seguendo la procedura dell'articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

Capo II

Servizio di tesoreria regionale

 

Art. 62. Svolgimento del servizio di tesoreria.

     1. Il servizio di tesoreria regionale può essere affidato a trattativa privata ad un istituto di credito di notoria solidità avente sede legale nella regione, ovvero allo stesso istituto appositamente associato ad uno o più altri istituti di credito con sede nel territorio regionale, mediante convenzione con la quale, in conformità ad apposito capitolato speciale, sono disciplinati gli obblighi dell'istituto, le modalità per lo svolgimento del servizio stesso, la garanzia da prestare, nonché le condizioni per la remunerazione delle giacenze e per le operazioni di anticipazione di cassa.

     2. Il Dirigente della Ragioneria sovraintende al servizio di tesoreria e provvede al movimento dei fondi.

 

TITOLO V

Norme transitorie e finali

 

Art. 63. Applicazione della presente legge.

     1. Le norme della presente legge si applicano con la presentazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992.

 

Art. 64. Abrogazione di norme.

     1. Salvo quanto previsto dall'articolo 63, con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali 13 aprile 1970, n. 6, 25 giugno 1976, n. 7 e 27 novembre 1981, n. 8, nonché le attribuzioni della Ragioneria fissate nell'allegato A della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5.

 

     Art. 65. Norma finale.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge sulla materia dalla stessa disciplinata, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, con esclusione dell'articolo 5 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 41 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3.

[2] Parole soppresse dall'art. 17 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1.

[3] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1.

[4] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1.

[5] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1.

[6] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1.