§ 6.1.165 - L.R. 15 luglio 2009, n. 3.
Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:15/07/2009
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Bilancio pluriennale.
Art. 3.  Leggi regionali di spesa.
Art. 4.  Bilancio di previsione
Art. 5.  Princìpi del bilancio annuale di previsione.
Art. 6.  Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale.
Art. 7.  Classificazione delle entrate.
Art. 8 bis.  Documento di economia e finanza regionale
Art. 9.  Legge di stabilità regionale e legge collegata.
Art. 10.  Fondi speciali.
Art. 11.  Fondi di riserva.
Art. 11 bis.  Anticipazioni di cassa.
Art. 12.  Garanzie prestate dalla Regione.
Art. 13.  Variazioni di bilancio.
Art. 13 bis.  Modalità d'iscrizione in bilancio delle somme per l'esercizio di competenze trasferite o delegate dallo Stato.
Art. 13 ter.  Assestamento del bilancio.
Art. 13 quater.  (Utilizzo dell’avanzo di amministrazione)
Art. 14.  Esercizio provvisorio.
Art. 15.  Gestione provvisoria del bilancio.
Art. 16.  Autonomia contabile del Consiglio regionale.
Art. 17.  Stadi delle entrate.
Art. 18.  Accertamento delle entrate.
Art. 19.  Riscossione delle entrate.
Art. 20.  Versamento delle entrate.
Art. 21.  Norme integrative sugli agenti della riscossione.
Art. 22.  Conti giudiziali.
Art. 23.  Versamento delle entrate riscosse tramite agenti della riscossione.
Art. 24.  Norme per la riscossione coattiva.
Art. 25.  Rinuncia alla riscossione delle entrate di modesta entità.
Art. 26.  Ricognizione dei residui attivi.
Art. 27.  Stadi della spesa.
Art. 28.  Impegni di spesa.
Art. 29.  Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese.
Art. 30.  Estinzione dei titoli di spesa.
Art. 31.  Residui passivi.
Art. 32.  Funzionari delegati.
Art. 33.  Fondo di cassa e di economato.
Art. 34.  Verifiche di regolarità contabile.
Art. 34 bis.  (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti)
Art. 34 ter.  (Funzioni del Collegio dei revisori dei conti)
Art. 34 quater.  (Disposizioni attuative)
Art. 35.  Documentazione e adempimenti mediante sistemi informatici.
Art. 36.  Rendiconto generale.
Art. 37.  Avanzo o disavanzo di consuntivo.
Art. 38.  Procedure relative al rendiconto generale.
Art. 39.  Indebitamento.
Art. 39 bis.  Servizio di Tesoreria della Regione.
Art. 39 ter.  Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.
Art. 39 quater.  Regolamento di contabilità.
Art. 39 quinquies.  Consolidamento dei bilanci.
Art. 40.  Entrata in vigore.
Art. 41.  Abrogazione di norme.


§ 6.1.165 - L.R. 15 luglio 2009, n. 3. [1]

Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione

(B.U. 21 luglio 2009, n. 30 - S.O. n. 1)

 

Capo I

Bilancio di previsione e leggi di spesa

 

Art. 1. Finalità.

1. La presente legge disciplina gli strumenti di programmazione finanziaria e l’ordinamento contabile della Regione in attuazione delle disposizioni dello Statuto di autonomia.

 

     Art. 2. Bilancio pluriennale.

     [Abrogato].

 

     Art. 3. Leggi regionali di spesa.

1. I disegni di legge che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l’ammontare e la copertura finanziaria agli effetti del bilancio vigente alla data di approvazione.

1-bis. La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate è determinata con le seguenti modalità:

a) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;

b) mediante riduzione di stanziamenti previsti da precedenti disposizioni legislative di spesa;

c) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

 

     Art. 4. Bilancio di previsione

1. In relazione a quanto disposto al punto 4.1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, il bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 31 ottobre di ogni anno oppure non oltre i 30 giorni dalla presentazione da parte dello Stato del proprio disegno di legge di stabilità se la presentazione è successiva al 1° ottobre, ed è approvato con legge della Regione, seguendo la procedura prevista dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

     Art. 5. Princìpi del bilancio annuale di previsione.

     [Abrogato].

 

     Art. 6. Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale.

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, contestualmente all'approvazione della delibera di approvazione del disegno di legge di bilancio, la Giunta regionale approva il documento tecnico di accompagnamento, che deve essere trasmesso a fini conoscitivi al Consiglio regionale, ed il bilancio finanziario gestionale.

2. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge di bilancio la Giunta regionale riapprova il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale adeguandolo alle modifiche apportate dal Consiglio al disegno di legge presentato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 7. Classificazione delle entrate.

     [Abrogato].

 

     Art. 8. Classificazione delle spese.

     [Abrogato].

 

     Art. 8 bis. Documento di economia e finanza regionale

1. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) elaborato ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, individua, in particolare, con riferimento al periodo di validità del bilancio di previsione, gli obiettivi programmatici necessari per il conseguimento delle linee strategiche definite nel Programma di legislatura e fornisce un'indicazione di massima delle azioni attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi.

2. La Giunta regionale approva il DEFR entro il 30 giugno di ogni anno e ne cura la trasmissione al Consiglio regionale, che lo esamina secondo le procedure previste dal proprio Regolamento interno.

3. La Giunta regionale, unitamente al disegno di legge concernente il bilancio di previsione, presenta al Consiglio regionale una nota di aggiornamento al DEFR medesimo. La nota di aggiornamento del DEFR aggiorna e sviluppa i contenuti del DEFR.

 

     Art. 9. Legge di stabilità regionale e legge collegata.

1. Contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge di stabilità regionale ai sensi dell'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e l'eventuale disegno di legge collegata.

2. In relazione alle competenze spettanti alla Regione secondo lo Statuto, oltre ai contenuti richiesti per l'applicazione del principio riguardante la programmazione previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, la legge di stabilità regionale può contenere disposizioni in materia di personale regionale, sulla determinazione della relativa spesa e sulla copertura degli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

3. La legge collegata può contenere disposizioni aventi riflessi finanziari in relazione agli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo contenuti nel DEFR e nella relativa nota di aggiornamento, disposizioni necessarie per adeguare la normativa regionale agli obblighi derivanti dalla normativa statale e europea, disposizioni per introdurre misure di semplificazione e razionalizzazione della normativa regionale, nonché disposizioni abrogative di disposizioni desuete.

 

     Art. 10. Fondi speciali.

     [Abrogato].

 

     Art. 11. Fondi di riserva.

     [Abrogato].

 

     Art. 11 bis. Anticipazioni di cassa.

1. Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione all’assunzione di anticipazioni di cassa ai sensi delle norme sul servizio di tesoreria della Regione.

 

     Art. 12. Garanzie prestate dalla Regione.

1. Con legge regionale può essere autorizzata la prestazione da parte della Regione di garanzie a favore di enti e di altri soggetti in relazione a operazioni di indebitamento o anticipazioni, nel rispetto della disciplina vigente in materia.

2. Nel bilancio regionale sono disposti gli stanziamenti necessari, determinati in relazione alle caratteristiche del debitore principale e ai profili di rischio assunti dalla Regione così come definiti con deliberazione della Giunta regionale, per anticipare gli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie, con esclusione di quelle prestate ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie, ferma restando l'applicazione della disciplina circa il concorso delle garanzie al limite d'indebitamento.

2-bis. Sono in ogni modo rispettate le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di contabilizzazione delle operazioni previste da questo articolo.

 

Capo II

Variazioni di bilancio

 

     Art. 13. Variazioni di bilancio.

1. Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta regionale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 la Giunta regionale può:

a) apportare al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale variazioni compensative tra le dotazioni dei macroaggregati appartenenti al medesimo programma e titolo, in relazione all'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) apportare le altre variazioni previste dall'articolo 46, comma 3, e dall'articolo 48, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 118 del 2011, salvo diversa previsione del regolamento di contabilità in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;

c) effettuare modifiche agli elenchi di cui all'articolo 39, comma 11, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 118 del 2011;

d) apportare variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per incrementare le entrate e le spese afferenti i conferimenti di beni e crediti a titolo di aumento di capitale sociale, nonché quelle afferenti le permute di beni, crediti o altre attività, nel rispetto dell'ordinamento statutario e delle eventuali indicazioni contenute nel DEFR.

3. Il dirigente competente in materia finanziaria può:

a) effettuare le variazioni di cui all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011, salvo diversa previsione del regolamento di contabilità in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) effettuare i prelievi dai fondi di cui all'articolo 48, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 118 del 2011.

4. I dirigenti sono autorizzati ad effettuare con proprio provvedimento storni di cassa fra i propri capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato.

5. Le variazioni al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale possono essere adottate con il medesimo provvedimento riportando in distinti allegati le variazioni relative all'uno e all'altro documento.

6. Nel rispetto degli schemi di bilancio del decreto legislativo n. 118 del 2011, nei casi in cui la variazione di bilancio è di competenza della Giunta regionale o del dirigente competente in materia finanziaria è disposta, se necessario, l'istituzione di nuove tipologie, nuovi programmi e nuovi capitoli.

 

     Art. 13 bis. Modalità d'iscrizione in bilancio delle somme per l'esercizio di competenze trasferite o delegate dallo Stato.

1. A seguito dell'entrata in vigore di norme d'attuazione dello Statuto speciale che dispongono il trasferimento o la delega di funzioni dello Stato alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata, previa informazione alla competente Commissione legislativa per il bilancio tramite la Presidenza del Consiglio regionale, a disporre le variazioni di bilancio occorrenti anche per l'iscrizione delle entrate e delle spese riferite all'attuazione delle nuove competenze.

 

     Art. 13 ter. Assestamento del bilancio.

1. La legge di assestamento non è accompagnata dalla legge di stabilità e dalla legge collegata e può contenere anche le tipologie di disposizioni indicate dall'articolo 9.

2. Qualora, nell’ultimo anno della legislatura regionale, sia stato approvato un bilancio di natura tecnica al fine di garantire, per i primi mesi dell’anno successivo, la continuità nella gestione e nell’attività dell’amministrazione regionale, rinviando al nuovo esecutivo regionale l’approvazione della manovra di bilancio sulla base della nuova impostazione programmatico – finanziaria, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione dell’assestamento del primo anno di legislatura, oppure, ove precedente, alla legge di variazione di bilancio, la Giunta regionale può presentare al Consiglio un disegno di legge di stabilità regionale e l’eventuale disegno di legge collegato. Resta ferma la possibilità di inserire le disposizioni indicate dall’articolo 9 nella legge di assestamento o nella legge di variazione di bilancio.

 

     Art. 13 quater. (Utilizzo dell’avanzo di amministrazione)

1. In applicazione dell’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol include tra le entrate finali, ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, anche quelle ascrivibili all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, accertato nelle forme di legge e rappresentato nello schema di rendiconto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

 

Capo III

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio

 

     Art. 14. Esercizio provvisorio.

     [Abrogato].

 

     Art. 15. Gestione provvisoria del bilancio.

     [Abrogato].

 

Capo IV

Bilancio del Consiglio regionale.

 

     Art. 16. Autonomia contabile del Consiglio regionale.

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo e adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le somme stanziate nel bilancio regionale, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio regionale, per l'organizzazione, il funzionamento e tutte le spese del Consiglio regionale, ivi compresi anche gli oneri previsti dalle leggi regionali e relativi regolamenti attuativi inerenti le indennità e la previdenza dei Consiglieri ed ex Consiglieri regionali, quantificati in base ad una pianificazione pluriennale del relativo fabbisogno, sono messe a disposizione del Consiglio medesimo.

 

Capo V

Gestione delle entrate

 

     Art. 17. Stadi delle entrate.

     [Abrogato].

 

     Art. 18. Accertamento delle entrate.

     [Abrogato].

 

     Art. 19. Riscossione delle entrate.

     [Abrogato].

 

     Art. 20. Versamento delle entrate.

     [Abrogato].

 

     Art. 21. Norme integrative sugli agenti della riscossione.

     [Abrogato].

 

     Art. 22. Conti giudiziali.

1. Presentano il conto giudiziale i soggetti tenuti a farlo in base alla vigente normativa statale in materia, con le modalità da questa previste.

2. Gli agenti che vi sono tenuti presentano il conto giudiziale entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario o, comunque, dalla cessazione della gestione. Il conto è depositato presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti entro 30 giorni dall’approvazione ai sensi del comma 3. Resta ferma la specifica disciplina del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di agenti della riscossione.

3. Il conto è presentato alle strutture regionali competenti. Il responsabile della struttura, che è identificato quale responsabile del procedimento, effettua il controllo amministrativo e inoltra la documentazione al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione della relativa relazione. Successivamente all'acquisizione della relazione, il responsabile della struttura competente parifica e approva il conto e lo deposita presso la Corte dei conti ai sensi del comma 2.

4. Per l’attività svolta dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi del presente articolo non compete alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello stabilito con la deliberazione di nomina.

 

     Art. 23. Versamento delle entrate riscosse tramite agenti della riscossione.

     [Abrogato].

 

     Art. 24. Norme per la riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva delle entrate, salvo che le norme in vigore non dispongano diversamente, è effettuata secondo le disposizioni della corrispondente legislazione statale. Le entrate regionali dovute dai privati si considerano, ai fini esecutivi, definitivamente inesigibili quando il concessionario del servizio di riscossione abbia redatto verbale di pignoramento infruttuoso per due volte in relazione al medesimo soggetto.

2. Su richiesta del debitore la Regione è autorizzata a concedere, qualora ricorrano motivate circostanze, la rateizzazione o la sospensione della riscossione per un anno.

3. Qualora un soggetto, escluso lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano, abbia nei confronti della Regione un debito giunto a scadenza, la Giunta regionale può disporre la sospensione di eventuali pagamenti che la Regione debba eseguire a favore del soggetto stesso in relazione a concessione di contributi o assegnazione di somme, fino a quando questi non abbia assolto il proprio debito.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso di debiti a fronte dei quali sia pendente impugnativa amministrativa o giurisdizionale.

 

     Art. 25. Rinuncia alla riscossione delle entrate di modesta entità.

1. Il Dirigente competente in materia, fatti salvi diversi ammontari stabiliti dalla legge di bilancio, è autorizzato a disporre la rinuncia alla riscossione di entrate di natura non tributaria di importo non superiore a euro 10,00.

 

     Art. 26. Ricognizione dei residui attivi.

     [Abrogato].

 

Capo VI

Gestione della spesa

 

     Art. 27. Stadi della spesa.

     [Abrogato].

 

     Art. 28. Impegni di spesa.

1. Possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione, purché decorrenti da uno degli esercizi ricompresi nel bilancio di previsione, per interventi per i quali le disposizioni normative ne prevedono la durata eccedente quella del bilancio di previsione che non vada oltre la durata della legislatura.

1-bis. Nel caso di acquisizione di beni, forniture e servizi ai sensi degli articoli 25 e 32 della legge provinciale della Provincia autonoma di Trento 19 luglio 1990, n. 23 e dell'esecuzione di opere e lavori in economia ai sensi dell'articolo 52 della legge provinciale della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26, come richiamate dal rinvio operato dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, con l'approvazione dei provvedimenti che ne programmano la spesa è acquisita l'attestazione di copertura finanziaria ed è prenotata la relativa spesa nelle scritture contabili. Al perfezionamento dell'atto gestionale, con l'attestazione di regolarità contabile da parte della struttura competente, l'impegno è registrato nelle scritture contabili con le modalità stabilite dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, senza la necessità di acquisire il visto.

2. Prima dell'adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa la struttura regionale competente ha l'obbligo di accertare che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con il patto di stabilità per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica.

3. Le somme iscritte nel bilancio regionale per la realizzazione degli accordi di programma quadro con lo Stato possono essere conservate a residuo per i medesimi fini.

 

     Art. 29. Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese.

     [Abrogato].

 

     Art. 30. Estinzione dei titoli di spesa.

1. I titoli di spesa sono estinti dal tesoriere, secondo le modalità riportate sui titoli, in base alle indicazioni rese dai creditori, in uno dei modi seguenti:

a) pagamento diretto al creditore, anche attraverso altre banche o istituti di credito;

b) accreditamento in conto corrente bancario del creditore;

c) accreditamento in conto corrente postale del creditore;

d) accreditamento su carta prepagata ricaricabile o altro strumento equipollente oppure mediante altri mezzi e strumenti diversificati offerti dal sistema bancario o derivanti dall'evoluzione tecnologica dei sistemi informativi, con le modalità stabilite dalla convenzione di tesoreria;

e) commutazione in assegno circolare o altro titolo di credito a copertura garantita o in assegno di traenza e quietanza intestato al creditore e ad esso consegnato o spedito con tassa e spese a suo carico;

f) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del destinatario;

g) commutazione in quietanza di incasso a favore della Regione, per ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti.

 

     Art. 31. Residui passivi.

     [Abrogato].

 

     Art. 32. Funzionari delegati.

     [Abrogato].

 

     Art. 33. Fondo di cassa e di economato.

1. Presso il servizio di cassa ed economato è costituito un fondo di cassa che viene somministrato e reintegrato con mandato diretto a favore dell’economo regionale.

2. Con regolamento sono determinate le spese che con il fondo possono effettuarsi e le modalità di esecuzione.

 

Capo VII

Controlli amministrativo contabili

 

     Art. 34. Verifiche di regolarità contabile.

1. L’Ufficio competente per il controllo contabile esercita il controllo di regolarità contabile sugli atti amministrativi e gestionali concernenti accertamenti di entrate od impegni di spesa, sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa.

2. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di accertamento di entrata concerne la corretta quantificazione dell’entrata, la corrispondenza dell’atto alla documentazione allegata e l’esatta imputazione dell’entrata al pertinente capitolo del bilancio e all'esercizio di competenza in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione.

3. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa si esercita accertando la corretta quantificazione della spesa e la corrispondenza dell’atto alla documentazione allegata, nonché accertando che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo del bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui, anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli e che l'impegno sia correttamente imputato all'esercizio di competenza in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione.

3-bis. Per gli atti dai quali derivano o possono derivare spese concernenti il trattamento economico complessivo attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, la sottoscrizione dell'atto da parte del dirigente competente in materia costituisce riscontro delle verifiche di cui al comma 3.

4. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione si esercita accertando che la spesa venga liquidata nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell’atto di impegno di spesa.

5. Il controllo di regolarità contabile sui titoli di spesa si esercita accertando che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell’atto di liquidazione.

6. Tutte le deliberazioni e gli atti dai quali conseguano accertamento di entrata a favore del bilancio regionale o dai quali possa derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale devono essere trasmessi unitamente alla relativa documentazione all’Ufficio competente per il controllo contabile per le verifiche di regolarità contabile di cui al presente articolo. Ogni provvedimento successivo avente attinenza con gli atti di cui al presente comma deve parimenti essere trasmesso all’Ufficio competente per il controllo contabile.

7. L’Ufficio competente per il controllo contabile entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto e della relativa documentazione registra l’accertamento di entrata e l’impegno di spesa, ferma restando la responsabilità dell’organo che l’ha adottato. Entro il medesimo termine l’Ufficio competente per il controllo contabile invia all’organo emittente l’atto le eventuali osservazioni relative a vizi di regolarità contabile dell’atto sottoposto al controllo. In tal caso l’atto non viene ammesso alla registrazione.

8. Decorso il termine di cui al comma 7 può essere data esecuzione all’atto sottoposto al controllo.

8-bis. Gli accertamenti di entrata o gli impegni di spesa a carico del bilancio regionale previsti da proposte di deliberazione della Giunta regionale sono registrati, di norma, prima del loro inserimento nell'ordine del giorno della giunta. Qualora ricorra il caso di cui al comma 7 la proposta di deliberazione non può essere inserita nell'ordine del giorno ed è restituita tempestivamente alla struttura competente per le modifiche che si rendono necessarie.

8-ter. Il presente articolo si applica anche ai fini della registrazione della prenotazione dei futuri impegni di spesa derivanti da atti amministrativi o gestionali.

9. L’Ufficio competente per il controllo contabile entro quindici giorni dal ricevimento dell’atto di liquidazione della spesa accompagnato dalla richiesta di emissione del relativo titolo di spesa invia le eventuali osservazioni relative a vizi di regolarità contabile dell’atto. In tal caso il titolo di spesa non può essere emesso.

10. Qualora l’Ufficio competente per il controllo contabile riscontri irregolarità ed errori negli atti sottoposti a verifica, provvede, ove possibile, alla rimozione d’ufficio delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione all’ufficio competente.

 

CAPO VII-BIS

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

     Art. 34 bis. (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti)

1. È istituito il Collegio dei revisori dei conti della Regione, di seguito denominato “Collegio”, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente. Il Collegio opera, nel quadro dell’ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con la competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dalla Giunta regionale, a seguito di sorteggio, con le modalità previste dall’articolo 34-quater, da un elenco istituito presso la Segreteria generale della Regione. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti territoriali e, in caso di ugual numero di incarichi, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali l’incarico è stato svolto. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall’incarico secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 34-quater e durano in carica per il periodo restante per il quale il Collegio è nominato.

3. La composizione del Collegio si adegua alle norme vigenti in materia di rispetto della consistenza dei gruppi linguistici e di rispetto dell’equilibrio fra i generi.

4. Nell’elenco di cui al comma 2 sono iscritti, a domanda, coloro i quali risultano essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) iscrizione sul registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) da almeno 5 anni;

b) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali o loro associazioni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nonché presso gli enti previsti dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto;

c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica;

d) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall’articolo 2387 del codice civile.

5. Non possono essere nominati componenti del Collegio:

a) i Consiglieri regionali in carica, i membri della Giunta regionale, gli amministratori e i dirigenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale finanziati dalla Regione in via ordinaria, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i membri della competente Sezione di controllo della Corte dei conti;

c) i dipendenti della Regione, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale finanziati dalla Regione in via ordinaria;

d) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale, regionale e provinciale, nonché coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

e) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile;

f) il lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12.

6. I componenti effettivi del Collegio non possono svolgere incarichi di consulenza e collaborazione presso la Regione, le Province autonome di Trento e di Bolzano o presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e gli altri enti od organismi a ordinamento regionale finanziati dalla Regione in via ordinaria. I predetti componenti non possono inoltre svolgere i medesimi incarichi presso società nelle quali la Regione o le Province, anche congiuntamente, abbiano una partecipazione superiore al 20 per cento del capitale sociale. L’incarico di revisore presso la Regione non è compatibile con l’incarico di revisore presso le Province autonome di Trento e di Bolzano o le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e gli altri enti od organismi a ordinamento regionale finanziati dalla Regione in via ordinaria.

7. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo. Al rinnovo del Collegio provvede la Giunta regionale entro il termine di scadenza.

8. I componenti del Collegio cessano anticipatamente dall’incarico in caso di:

a) dimissioni;

b) decadenza a seguito della perdita dei requisiti o di incompatibilità sopravvenuta;

c) revoca per gravi inadempienze ai doveri d’ufficio.

 

     Art. 34 ter. (Funzioni del Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio svolge funzioni di revisione economicofinanziaria e, in particolare:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni, in ordine alle proposte di legge di stabilità, di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio;

b) esprime parere obbligatorio sulla proposta di legge di approvazione del rendiconto generale; attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; verifica l’esistenza delle attività e delle passività, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione; formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione;

c) effettua verifiche periodiche di cassa;

d) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione e agli adempimenti fiscali;

e) presenta annualmente al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sull’attività svolta;

f) svolge ulteriori funzioni ad esso attribuite dalla Giunta regionale.

2. I pareri, le relazioni e gli altri atti del Collegio vengono redatti nelle lingue italiana e tedesca.

3. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Regione. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010, i componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai doveri con la diligenza del mandatario e hanno l’obbligo di riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

 

     Art. 34 quater. (Disposizioni attuative)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all’elenco;

b) le modalità e i termini entro i quali esaminare tali domande;

c) le modalità di tenuta e di aggiornamento dell’elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione;

d) i criteri di estrazione dall’elenco, in modo da assicurare trasparenza e imparzialità, nonché gli adempimenti conseguenti;

e) le modalità di subentro dei membri supplenti;

f) le tipologie di atti da comunicare al Collegio;

g) le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio, in particolare le modalità e i termini di trasmissione degli atti sui quali acquisire pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi.

2. Ai componenti del Collegio spetta un compenso, stabilito con la deliberazione di nomina, determinato in misura non superiore al 20 per cento dell’indennità di carica dei Consiglieri regionali, maggiorata del 20 per cento al Presidente, al netto di IVA e oneri. In ragione dell’attribuzione di funzioni ulteriori ai sensi dell’articolo 34-ter può essere attribuito un compenso aggiuntivo fino ad un massimo del 20 per cento della predetta indennità; nel caso di subentro di membri supplenti, l’indennità è proporzionalmente ridotta.

2-bis. Qualora il Consiglio regionale non nomini un proprio organo di revisione ed il Collegio svolga le funzioni di cui all’articolo 34-ter anche per il Consiglio, nelle quali si intendono ricompresi anche i visti di conformità per l’utilizzo di crediti fiscali, ai componenti del Collegio spetta un compenso aggiuntivo pari al 20 per cento del compenso stabilito con la deliberazione di nomina.

 

Capo VIII

Disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di spesa e contabili mediante utilizzo di sistemi informatici

 

     Art. 35. Documentazione e adempimenti mediante sistemi informatici.

1. Gli atti dai quali deriva un accertamento di entrata o un impegno di spesa a carico del bilancio della Regione, le liquidazioni di spesa, nonché la relativa documentazione, gli ordinativi di incasso, i titoli di spesa, nonché gli altri atti e documenti previsti dalla presente legge, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali, da evidenze informatiche o da analoghi strumenti di trasmissione, compresi i supporti ottici.

2. I visti di controllo, comunque denominati e ogni altro analogo adempimento di riscontro, autorizzazione o ammissione al pagamento, possono essere effettuati mediante transazione sui corrispondenti sistemi informatici.

3. Qualora l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione dei dati mediante sistemi informatici o telematici, nonchè l’emanazione di atti previsti dalla presente legge, richieda l’apposizione di firma autografa, la stessa può essere sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.

3-bis. La documentazione da trasmettere alla tesoreria della Regione, ai sensi dell'articolo 51, comma 9, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e del punto 11 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, può essere sostituita a tutti gli effetti, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali, da evidenze e flussi informatici.

 

Capo IX

Rendiconto generale

 

     Art. 36. Rendiconto generale.

     [Abrogato].

 

     Art. 37. Avanzo o disavanzo di consuntivo.

     [Abrogato].

 

     Art. 38. Procedure relative al rendiconto generale.

1. [Abrogato].

2. In conformità alla decisione della Corte dei conti la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposito disegno di legge per l’approvazione del rendiconto, con una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali. Il disegno di legge viene approvato seguendo la procedura dell’articolo 84 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

 

Capo X

Disposizioni diverse

 

     Art. 39. Indebitamento.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 con riferimento alla disciplina sull'indebitamento trovano applicazione le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011, oltre alle altre disposizioni statali vigenti.

 

     Art. 39 bis. Servizio di Tesoreria della Regione.

1. Il servizio di tesoreria della Regione è affidato dalla Regione, ad una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, ovvero a più banche tra loro associate.

2. Il soggetto affidatario del servizio deve essere dotato di idonee strutture tecnico-organizzative e deve garantire la propria presenza operativa, anche indirettamente, su tutto il territorio regionale in misura adeguata al servizio da svolgere.

 

     Art. 39 ter. Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

     [Abrogato].

 

     Art. 39 quater. Regolamento di contabilità.

1. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale adotta un regolamento di contabilità, che disciplina i compiti e le attività dell'Ufficio competente per il controllo contabile e per il bilancio relativamente all'applicazione della presente legge e reca le altre disposizioni integrative necessarie per l'attuazione della stessa.

 

     Art. 39 quinquies. Consolidamento dei bilanci.

1. Il rendiconto consolidato previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislatìvo n. 118 del 2011 è approvato dalla Giunta regionale ed è trasmesso al Consiglio regionale che lo approva contestualmente al rendiconto. A tal fine il Consiglio regionale approva il proprio rendiconto entro il 31 maggio o nel diverso termine concordato tra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale.

2. Il bilancio consolidato previsto dall'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 è approvato dalla Giunta regionale ed è trasmesso al Consiglio regionale, che lo approva con propria deliberazione.

3. Per le finalità previste da questo articolo gli enti e organismi strumentali e le società sono tenuti a fornire nei tempi richiesti i dati e le informazioni necessarie.

 

Capo XI

Norme finali

 

     Art. 40. Entrata in vigore.

1. Le norme recate dal Capo I, concernente il bilancio annuale e pluriennale di previsione, si applicano dall’esercizio finanziario 2010.

 

     Art. 41. Abrogazione di norme.

1. La legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 e gli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 sono abrogati.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 20 dicembre 2021, n. 7.