§ 6.1.201 - L.R. 12 dicembre 2014, n. 12.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:12/12/2014
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 (Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) e [...]
Art. 2.  Introduzione dell'articolo 39-ter della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione).
Art. 3.  Nuove autorizzazioni di spesa copertura degli oneri.
Art. 4.  Disposizioni per il contenimento della spesa.
Art. 5.  Divieto di incarichi a lavoratori in quiescenza.
Art. 6.  Distacchi, aspettative e permessi sindacali.
Art. 7.  Ricambio generazionale.
Art. 8.  Modifica del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 6.1.201 - L.R. 12 dicembre 2014, n. 12.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria).

(B.U. 16 dicembre 2014, n. 50, numero straordinario 2)

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 (Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) e successive modificazioni.

1. All'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i finanziamenti da erogarsi a decorrere dall'anno 2016, la misura è fissata al 30 per cento dell'ammontare del diritto camerale accertato nell'anno 2015, al 33 per cento dell'ammontare accertato nell'anno 2016 e al 40 per cento dell'ammontare accertato negli anni 2017 e seguenti. In ogni caso il finanziamento regionale non può superare il 20 per cento dell'importo del diritto camerale accertato nel 2014.”;

b) nel comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i finanziamenti da erogarsi a decorrere dall'anno 2016, il finanziamento, anziché del 30, è aumentato del 46 per cento del diritto camerale accertato nell'anno 2015, del 50 per cento del diritto camerale accertato nell'anno 2016 e del 60 per cento del diritto camerale accertato negli anni 2017 e seguenti. In ogni caso il finanziamento regionale non può superare il 30 per cento dell'importo del diritto camerale accertato nel 2014.”.

 

     Art. 2. Introduzione dell'articolo 39-ter della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione).

1. Dopo l'articolo 39-bis della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione), introdotto dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 9, è inserito il seguente:

“Art. 39 ter. Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

1. La Regione e i relativi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. L'applicazione di quanto disposto da questo comma è subordinata all'emanazione di un provvedimento statale che disciplini gli accertamenti di entrata relativi alle devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

2. La Regione applica l'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in materia di accantonamenti legati ad un risultato di esercizio o ad un saldo finanziario negativo di aziende speciali, istituzioni e società partecipate, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Resta ferma la possibilità di adottare, anche prima del termine previsto dal comma 1, una legge regionale per disciplinare in modo organico l'adeguamento della normativa regionale in materia di contabilità alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.”.

 

     Art. 3. Nuove autorizzazioni di spesa copertura degli oneri.

1. Per i fini di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5 è prevista la spesa di euro 1.050.000,00 per l'esercizio 2017 sull'unità previsionale di base 03125 per euro 750.000,00 e sull'unità previsionale di base 03210 per euro 300.000,00.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sull'unità previsionale di base 03125 per euro 550.000,00 e sull'unità previsionale di base 03210 per euro 300.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2017 e autorizzati per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5, e per euro 200.000,00 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte sull'unità previsionale di base 03100 per l'anno 2017 dalla legge regionale 20 novembre 1999, n. 8.

3. Per gli esercizi successivi, si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione).

 

     Art. 4. Disposizioni per il contenimento della spesa.

1. Le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Legge finanziaria) e dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2012, n. 3 (Disposizioni urgenti in materia di personale regionale, di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona e di previdenza integrativa) valgono fino al 31 dicembre 2015, salvo che le corrispondenti misure non vengano confermate a livello nazionale.

2. In considerazione dell'articolo 3, commi 4 e 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi per oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dagli organi della Regione, i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. La riduzione del canone di locazione avviene secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Per eventuali contratti di locazione passiva di nuova stipulazione si applica la riduzione del 15 per cento sul canone stimato quale congruo.

 

     Art. 5. Divieto di incarichi a lavoratori in quiescenza.

1. E' fatto divieto alla Regione, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ai rispettivi enti strumentali di conferire incarichi di consulenza, di collaborazione, di studio e di ricerca a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nonché di conferire agli stessi incarichi dirigenziali o direttivi. E' inoltre fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti cariche in organi di governo degli enti strumentali rispettivamente della Regione e delle Camere di commercio.

2. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi a titolo gratuito, fatto comunque salvo il rimborso delle eventuali spese previste nell'atto di incarico, nei limiti fissati dai Regolamenti per il rimborso delle spese dei componenti di organismi e commissioni, purché rendicontate.

3. In caso di non ottemperanza a quanto previsto da questo articolo è disposta la decadenza dall'incarico.

4. Gli incarichi e le cariche conferiti prima dell'entrata in vigore di questa legge continuano ad essere disciplinati dalla normativa previgente fino alla loro scadenza.

 

     Art. 6. Distacchi, aspettative e permessi sindacali.

1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le riduzioni previste dall'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. La rideterminazione dei contingenti dei permessi sindacali è disposta dalla Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative, tenuto conto che i contingenti dei permessi per gli impegni derivanti dalla partecipazione ad organismi rappresentativi della categoria di livello superiore rispetto a quelli interni, sono attribuiti a ciascuna organizzazione sindacale, in sostituzione della frazione di distacco.

 

     Art. 7. Ricambio generazionale.

1. Per favorire il ricambio generazionale del proprio organico, previo confronto con le organizzazioni sindacali, la Regione può autorizzare il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il periodo mancante fino al collocamento a riposo, alla riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra un minimo e un massimo dell'orario di lavoro a tempo pieno, stabiliti con la deliberazione prevista dal comma 5, quando il dipendente:

a) ha un'età anagrafica non inferiore a sessanta anni o gli restano non più di cinque anni per la maturazione del requisito per la pensione anticipata o di vecchiaia;

b) ha prestato servizio con orario di lavoro a tempo pieno in via continuativa negli ultimi tre anni antecedenti la presentazione della domanda oppure, nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale, ha prestato servizio a tempo parziale nell'ultimo anno antecedente la presentazione della domanda.

2. La riduzione dell'orario autorizzata ai sensi del comma 1 non può essere revocata.

3. Per il periodo mancante fino al collocamento a riposo l'amministrazione assume a proprio carico i contributi pensionistici e previdenziali del dipendente in possesso dei requisiti indicati dal comma 1, integrando la contribuzione per la differenza tra l'imponibile corrispondente all'orario di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale svolto al momento della domanda e l'imponibile effettivo, compresa la quota a carico del dipendente.

4. Le economie di spesa derivanti dall'applicazione delle misure previste da questo articolo sono impiegate per la copertura finanziaria delle spese per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.

5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di applicazione del comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate anche al personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano.

 

     Art. 8. Modifica del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5 [Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, dalla legge regionale 16 novembre 2009, n. 8, dalla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 e dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica].

1. Al comma 7 dell'articolo 5 (Soppressione del trattamento economico a carattere previdenziale e versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare) della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, se non in caso di morte, prima della avvenuta adesione alla propria previdenza complementare, fatta salva la verifica dei presupposti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.”.

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.