§ 6.1.178 - L.R. 14 dicembre 2010, n. 4.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:14/12/2010
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Riparto dei diritti di segreteria fra le Province autonome per la gestione dei segretari in disponibilità.
Art. 2.  Partecipazioni societarie della Regione, disposizioni per il contenimento della spesa per il personale, contributi a favore del Consorzio dei Comuni trentini e del Consorzio dei Comuni della [...]


§ 6.1.178 - L.R. 14 dicembre 2010, n. 4.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).

(B.U. 17 dicembre 2010, n. 50 straord.)

 

Art. 1. Riparto dei diritti di segreteria fra le Province autonome per la gestione dei segretari in disponibilità.

1. In attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 26 aprile 2010, n. 1 “Nuove disposizioni in materia di segretari comunali” e con le modalità previste dal citato articolo, sono devoluti alle Province autonome i fondi riscossi ai sensi dell'articolo 18, comma 121, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni «Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 ‘Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige»” nell'anno 2010, nonché le economie di spesa sulle somme impegnate dalla Regione per le attività di formazione dei segretari comunali a decorrere dal 1999.

2. La spesa derivante dall'attuazione del comma 1 ammonta a 500 mila euro.

 

     Art. 2. Partecipazioni societarie della Regione, disposizioni per il contenimento della spesa per il personale, contributi a favore del Consorzio dei Comuni trentini e del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, nonché modifica della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1, della L.R. 9 agosto 1957, n. 15, della L.R. 15 luglio 2009, n. 5, della L.R. 1° dicembre 1953, n. 22, della L.R. 14 agosto 1999, n. 4 e della L.R. 7 maggio 1976, n. 4.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire e a sottoscrivere ulteriori azioni o quote di società di capitali in cui la Regione già detenga una partecipazione.

2. Ove non ricorrano le condizioni previste dal comma 1, la sottoscrizione di azioni o quote è autorizzata con legge regionale.

3. La Giunta regionale dà notizia al Consiglio regionale delle operazioni compiute ai sensi del comma 1, entro trenta giorni dalla definizione dell'operazione.

4. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni “Pacchetto famiglia e previdenza sociale” è sostituito dal seguente:

“5. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un onere complessivo annuo di 55 milioni di euro, comprensivo della rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 13, comma 5.”.

5. All'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 e successive modificazioni “Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152”, dopo le parole “mediante la concessione di contributi, concorsi e sussidi allo scopo di integrare quelli a cui si provvede con legge dello Stato”, sono aggiunte le seguenti parole “e di sostenere l'attività di assistenza svolta per l'accesso dei cittadini agli interventi in materia di previdenza integrativa e assistenza sociale previsti dalla Regione e dalle Province autonome di Bolzano e Trento”.

6. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 e successive modificazioni “Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009” è abrogato.

7. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia, la Giunta definisce con proprie deliberazioni le azioni di contenimento della spesa ed in particolare:

a) per il triennio 2010-2012 non si procede al rinnovo dei contratti collettivi per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari; nello stesso periodo è corrisposta un'indennità di vacanza contrattuale, calcolata sullo stipendio tabellare iniziale e indennità integrativa speciale vigenti al 31 dicembre 2009, commisurata al 30 per cento del tasso programmato di inflazione a decorrere dal 1° aprile 2010, aumentata al 50 per cento a decorrere dal 1° luglio 2010;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, il trattamento economico complessivo del personale con qualifica o incarico di dirigente, superiore a 90 mila euro lordi annui, è ridotto del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150 mila euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150 mila euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90 mila euro lordi annui. Le riduzioni non operano ai fini previdenziali;

c) i passaggi all'interno dell'area, con decorrenza dal 1° luglio 2010, sono disposti nei limiti delle risorse del Fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del personale. Per l'anno 2011 è sospesa la progressione economica;

d) le assunzioni a tempo determinato sono disposte nel limite massimo del 30 per cento dei posti vacanti alla data del 1° gennaio di ogni anno. Da tale limite sono escluse le assunzioni a tempo determinato per far fronte agli impegni assunti con l'accordo di programma con il Ministero della Giustizia, per il funzionamento degli organi politici di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni “Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale” e per la sostituzione di personale assente;

e) per il biennio 2011-2012 la spesa annuale per lavoro straordinario non può essere superiore a quella del 2010, ridotta del 20 per cento.

8. Le misure di cui al comma 7, lettere a), b) e c), si applicano anche al personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano.

9. Ai fini della determinazione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si considerano gli importi lordi dell'indennità premio di servizio e del trattamento di fine rapporto a carico dell'INPDAP, al netto, per il trattamento di fine rapporto, delle quote destinate alla previdenza complementare.

10. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali in materia di determinazione dei termini per la liquidazione del primo importo delle prestazioni di fine servizio/rapporto, nonché delle modalità per le anticipazioni delle stesse.

11. La disposizione dell'articolo 12, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, non si applica al personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano, presso le quali è depositato il Fondo di trattamento di fine rapporto.

12. Le graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità per l'assunzione a tempo determinato possono essere prorogate di due anni; la graduatoria del concorso pubblico in scadenza al 31 dicembre 2010 per l'assunzione a tempo indeterminato può essere prorogata di un anno.

13. Le misure di contenimento della spesa e di razionalizzazione organizzativa tengono luogo, per la Regione, delle specifiche disposizioni previste dal d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

14. Per i fini di cui al comma 7, lettera a), è autorizzata la spesa di cui al Fondo previsto alle unità previsionali di base 02105 e 03110 per gli esercizi 2011 e 2012.

15. L'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1953, n. 22 “Norme sull'ordinamento, stato giuridico e trattamento economico dei Conservatori dei Libri fondiari” è sostituito dal seguente:

“Art. 6

1. La Giunta provinciale di Trento e la Giunta provinciale di Bolzano, per i territori di rispettiva loro competenza, fissano d'intesa tra loro le tariffe dei diritti tavolari inerenti le operazioni tavolari e la fruizione da parte degli utenti delle informazioni e certificazioni derivanti dal Libro fondiario, ivi inclusi i casi di eventuali esenzioni.”.

 

16. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 4 “Informatizzazione del Libro fondiario”, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di pluralità di identificativi anagrafici dei soggetti privati e pubblici iscritti nelle partite tavolari, la struttura provinciale competente può, con proprio provvedimento, individuare l'esatto identificativo anagrafico, anche per garantire la concordanza delle risultanze del catasto dei fabbricati, del catasto fondiario e del Libro fondiario. Gli interessati possono presentare osservazioni sul provvedimento alla struttura provinciale competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino, tenuto conto delle osservazioni eventualmente pervenute, la struttura provinciale competente rettifica gli identificativi anagrafici.”.

 

17. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 4 e successive modificazioni “Norme sull'indennità di carica in favore degli amministratori comunali”, è inserito il seguente:

“Art. 3 bis. Rimborso delle spese di viaggio.

1. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che in ragione del loro mandato si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, o del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute nella misura e nei limiti previsti per il segretario comunale del rispettivo ente o nella misura e nei limiti comunque non superiori a questi, disposti con propria disciplina regolamentare.

2. La liquidazione del rimborso della spesa è effettuata dal responsabile della struttura competente, su richiesta dell'interessato corredata dell'autorizzazione, della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi esecutivi e assembleari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.”.

 

18. Il contributo a favore dei Consorzi dei Comuni di cui alla legge regionale 25 novembre 1982, n. 10 “Contributi a favore delle delegazioni provinciali UNCEM di Trento e di Bolzano” articoli 1 e 2 e successive modificazioni è assegnato per metà al Consorzio dei Comuni trentini e per metà al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano.

 

19. La liquidazione dell'importo di cui al comma 18 avviene entro novanta giorni dall'entrata in vigore del bilancio di previsione della Regione.

 

20. Alla copertura degli oneri per complessivi 4 milioni 500 mila euro derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo degli esercizi finanziari precedenti.

 

21. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.