§ 5.2.68 - L.R. 18 febbraio 2005, n. 1.
Pacchetto famiglia e previdenza sociale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:18/02/2005
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli).
Art. 2.  (Copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti).
Art. 3.  (Assegno regionale al nucleo familiare).
Art. 4.  Interventi previdenziali a sostegno delle persone disoccupate o che riducono l'attività lavorativa
Art. 4 bis.  (Sostegno alla costituzione di forme di previdenza complementare a favore del lavoro discontinuo)
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 concernente “Norme integrative per l’assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l’asbestosi” e successive modificazioni ed integrazioni).
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 concernente “Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori” e successive modificazioni ed integrazioni).
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 concernente “Provvidenze per il riscatto di lavoro all’estero ai fini pensionistici” e successive modificazioni ed integrazioni).
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 concernente “Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale giuridicamente riconosciuti a norma del [...]
Art. 9.  (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 concernente “Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri [...]
Art. 10.  (Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 concernente “Istituzione dell’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe” e successive modificazioni ed [...]
Art. 11.  (Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 concernente “Indennità regionale a favore dei disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza [...]
Art. 12.  (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 recante “Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale”).
Art. 13.  (Disposizioni transitorie e finali).
Art. 14.  (Norma finanziaria).
Art. 15.  (Entrata in vigore).


§ 5.2.68 - L.R. 18 febbraio 2005, n. 1.

Pacchetto famiglia e previdenza sociale.

(B.U. 21 febbraio 2005, n. 7 – straord.).

 

Capo I

Previdenza e assicurazioni sociali

 

Art. 1. (Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli).

     1. Ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari in una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e, nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell’INPS o iscritti ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, può essere corrisposto, per i periodi di astensione dal lavoro dedicati alla cura e all’educazione dei propri figli, qualora residenti in regione, il contributo di cui al comma 2. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni e a coloro che sono titolari di pensione diretta [1].

     2. Il contributo viene corrisposto in misura pari all’importo del versamento volontario effettuato e comunque in misura non superiore ad euro 7 mila rapportati ad anno. Tale limite è ridotto ad euro 4 mila nel caso di versamenti ad un fondo pensione di cui al comma 1. Il contributo è erogato per i periodi di astensione dal lavoro effettuati successivamente ai periodi di congedo previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e comunque entro i tre anni di vita del/della bambino/a o entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento. Il contributo spetta per un massimo di ventiquattro mesi, elevabili a ventisette nell’ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per almeno tre mesi [2].

     3. Il contributo previsto al comma 2 per i periodi di astensione dal lavoro dedicati alla cura e all’educazione dei propri figli può essere corrisposto, in misura pari all’importo del versamento previdenziale effettuato e comunque in misura non superiore a euro 4 mila, anche ai/alle lavoratori/trici autonomi/e e ai/alle liberi/e professionisti/e qualora, durante tali periodi, venga assunta in loro sostituzione per lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma un’altra persona almeno con contratto di lavoro a tempo parziale pari al 50 per cento del contratto a tempo pieno. In caso di mancata assunzione l’importo massimo del contributo viene ridotto del 50 per cento. L’assunzione di un’altra persona non è richiesta ai fini dell’erogazione del contributo ai/alle coltivatori/trici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e [3].

     4. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige e che, dopo aver fruito dei congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, riprendono o intraprendono lo svolgimento di un’attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo parziale entro i cinque anni di vita del/della bambino/a o entro cinque anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento, può essere corrisposto un contributo ai fini dell’integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore ad euro 3 mila 500 rapportati ad anno. Tale limite è ridotto ad euro 2 mila nel caso di versamenti ad un fondo pensione di cui al comma 1. Il contributo viene concesso per un periodo massimo di quarantotto mesi, elevabili a cinquantuno nell’ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per almeno tre mesi. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni [4].

     4-bis. Nel caso di sostegno alla previdenza complementare, i criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 5. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla metà del contributo massimo finalizzato al sostegno della previdenza complementare fissato ai commi 2 e 4. La regolarità dei conferimenti nel fondo, successivamente alla presentazione della domanda di uno dei contributi di cui al presente articolo, costituisce requisito per un eventuale ulteriore accesso ai contributi stessi. In mancanza di regolarità la propria posizione contributiva può essere comunque regolarizzata secondo i criteri e le modalità stabiliti con il suddetto regolamento regionale [5].

     5. Le modalità per l’accertamento dei periodi di astensione dal lavoro, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabilite con regolamento regionale da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 4 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento. Salva la facoltà per le Province autonome di stabilire termini più ampi, le domande di sostegno alla contribuzione volontaria possono comunque essere presentate fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello contributivo di riferimento e le domande di sostegno relative agli arretrati possono essere presentate fino a sei mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione [6].

     6. Gli interventi di cui al presente articolo sono tra loro compatibili, fermo restando che non possono comunque complessivamente essere superati i limiti previsti ai commi 2 e 3. La quota di contributo di cui ai commi 2 e 3 non fruita può essere eventualmente trasformata nella corrispondente parte di contributo di cui al comma 4 e viceversa. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con i congedi di maternità e di paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nè con gli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni [7].

 

     Art. 2. (Copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti).

     1. Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e, ai/alle liberi/e professionisti/e e ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari nelle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e, nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell’INPS o iscritti ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, può essere corrisposto, per i periodi di astensione dal lavoro dedicati all’assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti, un contributo pari all’importo del versamento previdenziale effettuato e comunque in misura non superiore a euro 4 mila rapportati ad anno, fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni e a coloro che sono titolari di pensione diretta [8].

     1-bis. Il contributo di cui al comma 1 viene corrisposto in misura non superiore ad euro 7 mila rapportati ad anno qualora l’assistenza sia rivolta a figli o equiparati non autosufficienti minori di cinque anni. In caso di iscrizione a strutture educative e centri diurni per disabili il contributo non può comunque essere superiore ad euro 4 mila rapportati ad anno [9].

     2. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige e che svolgono attività lavorativa a tempo parziale per prestare assistenza domiciliare a familiari non autosufficienti, può essere corrisposto un contributo ai fini dell’integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore a euro 2 mila rapportati ad anno. Il contributo viene concesso fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia e spetta solo qualora l’interessato/a non abbia diritto a fruire dell’intervento previsto dalla lettera r) del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243 [10].

     2-bis. Nel caso di sostegno alla previdenza complementare, i criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 3. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla metà del contributo massimo fissato ai commi 1 e 2 [11].

     3. L’individuazione delle categorie di familiari, la determinazione del livello di non autosufficienza, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabilite con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell’articolo 1. Fermo restando che il contributo non può superare gli importi di cui ai commi 1 e 2, il regolamento regionale può prevedere inoltre che il contributo stesso venga graduato in relazione al livello di non autosufficienza del/della familiare al/alla quale l’assistenza è rivolta. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento. Salva la facoltà per le Province autonome di stabilire termini più ampi, le domande di sostegno alla contribuzione volontaria possono comunque essere presentate fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello contributivo di riferimento e le domande di sostegno relative agli arretrati possono essere presentate fino a sei mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione [12].

     4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e sono incompatibili con l’iscrizione all’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni [13].

 

     Art. 3. (Assegno regionale al nucleo familiare).

     1. Ai/Alle lavoratori/trici dipendenti, ai/alle disoccupati/e e agli/alle iscritti/e nelle liste di mobilità, ai/alle lavoratori/trici autonomi/e iscritti/e nelle rispettive gestioni speciali dell'INPS e agli/alle iscritti/e nella gestione separata, ai/alle liberi/e professionisti/e, a coloro che non sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria» nonchè ai/alle pensionati/e, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino Alto Adige o coniugati/e con persona in possesso dei medesimi requisiti, è corrisposto un assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati, qualora residenti in regione. In alternativa ai cinque anni di residenza è riconosciuta la residenza storica anagrafica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. L'assegno spetta ai/alle cittadini/e comunitari/ie entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Con il regolamento di cui al comma 4 la Giunta regionale può prevedere ulteriori requisiti per beneficiare dell'assegno di cui al presente articolo. L'assegno spetta ad un/una solo/a richiedente per nucleo in base alla composizione del nucleo familiare e alla condizione economica del nucleo stesso. Non spetta ai/alle componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e ai/alle partecipanti a collegi e commissioni. L'assegno è corrisposto secondo quanto previsto dall'allegata tabella A) [14].

     2. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un unico genitore l’assegno di cui al comma 1 è corrisposto secondo quanto previsto dall’allegata tabella B).

     3. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente almeno un/una figlio/a o equiparato/a disabile l’assegno di cui al comma 1 è corrisposto, secondo quanto previsto dall’allegata tabella C). Con regolamento regionale può essere previsto un aumento dell’assegno non superiore al 30 per cento qualora nel nucleo familiare siano presenti più figli o equiparati disabili [15].

     4. La composizione del nucleo familiare, la definizione di "unico genitore", i figli ed equiparati, nonché la condizione economica del nucleo familiare ai fini dell'ottenimento dell'assegno, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Con regolamento regionale, approvato previa intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli elementi di riferimento per la valutazione della condizione economica, inclusa la composizione del nucleo familiare e i sistemi di valutazione, possono essere assunti anche con modalità differenziate, tali da garantire omogeneità con i sistemi adottati dalle Province di Trento e di Bolzano nell’ambito delle rispettive politiche sociali. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione degli assegni sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento. Le Province possono altresì stabilire che l'assegno venga erogato in tutto o in parte nella forma di buoni di servizio secondo criteri e modalità dalle stesse definiti [16].

     4-bis. L'assegno di cui al presente articolo è istituito in attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e con riferimento all'articolo 31 della Costituzione, allo scopo di integrare, nell'ambito delle competenze della Regione, la normativa statale vigente in materia di previdenza e istituire forme di tutela e sostegno della famiglia nello svolgimento della sua funzione sociale. L'assegno di cui al presente articolo è da intendersi quindi, sin dal momento della sua istituzione, integrativo dell'assegno al nucleo familiare previsto dalla legge 13 maggio 1988, n. 153(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti) ed è cumulabile con eventuali assegni familiari erogati da Istituti previdenziali. L'assegno regionale spetta in ogni caso, in presenza dei requisiti richiesti, anche a coloro che non beneficiano dei suddetti assegni statali [17].

     5. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un onere complessivo annuo di 68 milioni 900 mila euro, comprensivo della rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 13, comma 5 [18].

 

     Art. 4. Interventi previdenziali a sostegno delle persone disoccupate o che riducono l'attività lavorativa [19]

     1. Nei confronti delle persone disoccupate che possiedono la residenza nella regione Trentino-Alto Adige spetta un contributo a sostegno dei versamenti previdenziali volontari effettuati rapportato all'anno non superiore ad euro 7 mila. Per le cittadine e i cittadini comunitari l'assegno spetta entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. L'assegno è corrisposto secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano le quali, in armonia con le rispettive politiche del lavoro e nei limiti delle risorse a tal fine assegnate dalla Regione, stabiliscono i requisiti di accesso, gli importi, le modalità di corresponsione del contributo, nonchè quant'altro si renda necessario per l'attuazione dello stesso.

     2. Il contributo di cui al comma 1 spetta altresì ai soggetti residenti nella regione Trentino-Alto Adige che:

     a) in attuazione di accordi sindacali per i quali non sia riconosciuta la contribuzione figurativa, accettano di ridurre l'attività lavorativa al fine di favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato;

     b) sono sospesi per crisi di mercato e non sono coperti da contribuzione previdenziale.

     3. Il contributo previsto dal comma 1 viene corrisposto in proporzione ai versamenti volontari effettivamente pagati e fino al raggiungimento del requisito minimo di contribuzione per ottenere la pensione anticipata o la pensione di vecchiaia.

 

     Art. 4 bis. (Sostegno alla costituzione di forme di previdenza complementare a favore del lavoro discontinuo) [20]

     1. La Regione eroga finanziamenti per il sostegno alla costituzione di forme di previdenza complementare o al versamento nelle medesime forme da parte di lavoratori/trici titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o di un rapporto di lavoro indicato all’articolo 4, comma 2, secondo periodo.

     2. I soggetti di cui al comma 1, per beneficiare del sostegno regionale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) inizio dell’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995;

b) iscrizione ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

c) residenza e domicilio nella Regione Trentino-Alto Adige da almeno cinque anni, o, in alternativa, residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda;

d) titolarità in via esclusiva di un rapporto di lavoro indicato al comma 1, ovvero stato di disoccupazione, certificato dal competente Centro per l’Impiego, a seguito della cessazione di tale rapporto lavorativo;

e) condizione economica del nucleo familiare entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 5.

     3. La Regione interviene con un contributo a fondo perduto in misura pari al cento per cento del versamento effettuato nel corso dell’anno solare dal/dalla lavoratore/trice al fondo pensione di cui al comma 2, lettera b), e comunque in misura non superiore a euro 1.000 annui, per un massimo di cinque annualità, fino al raggiungimento dei requisiti minimi per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.

     4. [Il contributo è versato alla società istituita ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, la quale apre una posizione individuale in strumenti finanziari a favore degli/delle aventi diritto, al fine di investire le somme erogate dalla Regione. Il montante finale accumulato è trasferito al fondo pensione complementare indicato dagli/dalle aventi diritto al momento del pensionamento nel sistema obbligatorio pubblico] [21].

     5. Con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, sono stabiliti la condizione economica del nucleo familiare, nonché ogni altra disposizione necessaria all’attuazione del presente articolo. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda e per l’erogazione del contributo sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento.

     6. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con gli interventi previsti agli articoli 1 e 2, con gli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, né con gli interventi previsti dall’articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 concernente “Norme integrative per l’assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l’asbestosi” e successive modificazioni ed integrazioni).

     1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 7 e successivamente modificato dall’articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 1995, n. 11, è sostituito dal seguente:

“1. Le rendite dovute ai sensi dell’articolo 1 ai lavoratori riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi in sede di primo accertamento o di successive revisioni sono calcolate, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2003, sulla base di una retribuzione convenzionale annua pari a euro 17 mila 295. È facoltà della Giunta regionale rideterminare annualmente con propria deliberazione la suddetta retribuzione, tenuto conto del decreto ministeriale con il quale vengono rivalutate le prestazioni economiche erogate dall’INAIL per il settore dell’industria.”.

     2. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere annuo di euro 28 mila 800.

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 concernente “Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori” e successive modificazioni ed integrazioni).

     1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1, come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 12 maggio 1978, n. 8 e successivamente modificato dall’articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 1995, n. 11, è sostituito dal seguente:

“1. La misura della rendita di cui all’articolo 1, è determinata con l'applicazione delle norme e dei criteri contenuti nel Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sulla base di una retribuzione convenzionale annua pari a euro 17 mila 295, a decorrere dal 1° gennaio 2003. È facoltà della Giunta regionale rideterminare annualmente la suddetta retribuzione con proprio provvedimento, tenuto conto del decreto ministeriale con il quale vengono rivalutate le prestazioni economiche erogate dall’INAIL per il settore dell’industria.”.

     2. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere annuo di euro 870 mila.

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 concernente “Provvidenze per il riscatto di lavoro all’estero ai fini pensionistici” e successive modificazioni ed integrazioni).

     1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, dopo le parole “integrato dall’articolo 2 octies della legge 16 aprile 1974, n. 114” sono aggiunte le parole “e modificato dall’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184”.

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 14/1976 è aggiunto il seguente:

“2-bis. L’intervento non è previsto per i soggetti già titolari di pensione i quali, successivamente alla data di liquidazione del trattamento pensionistico, hanno prestato attività lavorativa all’estero.”.

     3. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 14/1976, come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 1986, n. 6, le parole “il 55° anno di età” sono sostituite dalle parole “il sessantesimo anno di età”.

     4. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14/1976, come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 6/1986, le parole “per ogni anno di età inferiore al 55°” sono sostituite dalle parole “per ogni anno di età inferiore al sessantesimo”.

     5. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 14/1976, come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 6/1986, le parole “lire 50.000.000” sono sostituite dalle parole “euro 41 mila 300”.

     6. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 14/1976, come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 6/1986, le parole “lire 50.000.000” sono sostituite dalle parole “euro 41 mila 300”.

     7. L’articolo 5 della legge regionale 14/1976, come sostituito dall’articolo 10 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 3, è sostituito dal seguente:

“Art. 5. (Presentazione della domanda).

1. Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge, gli/le interessati/e devono presentare domanda alla Provincia autonoma territorialmente competente entro i termini e secondo le modalità dalla stessa definiti con apposito regolamento.”.

     8. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere annuo di euro 450 mila.

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 concernente “Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale giuridicamente riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804”).

     1. Nel titolo della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 le parole “giuridicamente riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804”, sono sostituite dalle parole “costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152”.

     2. All’articolo 1, comma 1 della legge regionale 15/1957, le parole “giuridicamente riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804”, sono sostituite dalle parole “costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152”.

     3. L’articolo 2 della legge regionale 15/1957 è sostituito dal seguente:

“Art. 2.

1. L’assegnazione dei contributi è fatta ai/alle rappresentanti delle sedi provinciali degli Enti di cui all’articolo 1 sulla base di criteri e disposizioni stabiliti con regolamento regionale.”.

     4. All’articolo 3, comma 1 della legge regionale 15/1957 le parole “all’Assessorato della previdenza e assistenza sociale e della sanità” sono sostituite dalle parole “agli uffici provinciali territorialmente competenti”.

     5. All’articolo 3, comma 2 della legge regionale 15/1957, le parole “nel D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804” sono sostituite dalle parole “nella legge 30 marzo 2001, n. 152”.

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 concernente “Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” e successive modificazioni ed integrazioni).

     1. All’articolo 4, comma 1 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, come modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, tra le parole “Nei confronti delle persone” e “che siano in possesso dei requisiti” sono inserite le parole “casalinghe, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige,”.

     2. All’articolo 4, comma 1 della legge regionale 7/1992, come modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 6/1998, la lettera “a),” e le parole “e di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e)” sono soppresse.

     3. All’articolo 4, comma 1 della legge regionale 7/1992, come modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 6/1998, è aggiunto il seguente periodo: “In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al presente comma è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda volta ad ottenere il presente contributo.”.

     4. All’articolo 4 della legge regionale 7/1992, come modificato dall’articolo 6, comma 1 della legge regionale 6/1998, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. La definizione di persona casalinga è individuata con regolamento regionale, tenuto particolarmente conto della presenza all’interno del nucleo familiare di figli o familiari non autosufficienti.

1-ter. Il contributo di cui al presente articolo spetta solo qualora il richiedente si trovi nelle condizioni economiche stabilite con regolamento regionale.”.

     5. All’articolo 4, comma 2 della legge regionale 7/1992, come modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 6/1998, le parole “di anzianità o” sono soppresse.

     6. Dopo il Capo I della legge regionale 7/1992, come modificato dall’articolo 6, comma 1 della legge regionale 6/1998 è aggiunto il seguente:

“Capo I-bis

(Contributo ai fini della costituzione di una pensione complementare)

Art. 6-bis. (Finalità e beneficiari).

1. Nei confronti delle persone casalinghe, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino- Alto Adige, in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3-bis della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritte ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, la Regione interviene a decorrere dal 1° gennaio 2005 con un contributo che, a seconda della condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente da stabilirsi con regolamento regionale, varia dal trenta al cinquanta per cento del versamento volontario effettuato e non può comunque superare i 500 euro annui. Il contributo non può essere erogato per più di dieci anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 non spetta qualora la condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente supera i limiti stabiliti con il regolamento regionale di cui al medesimo comma 1.

3. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al comma 1 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno maturato immediatamente prima la presentazione della domanda.

4. La definizione di persona casalinga è individuata con regolamento regionale, tenuto particolarmente conto della presenza all’interno del nucleo familiare di figli o familiari non autosufficienti. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda e per l’erogazione del contributo sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento.

5. I regolamenti regionali di cui al presente articolo sono sottoposti al preventivo parere della competente commissione legislativa consiliare.

6. Non possono accedere al contributo di cui al presente articolo coloro che sono iscritti all’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

     7. Il contributo di cui al comma 6 non è cumulabile con gli altri interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e con gli altri interventi previsti dalla presente legge [22].

     8. Per le finalità previste dal comma 6 e dall’articolo 4 della legge regionale 7/1992, come modificato dal presente articolo, è previsto un onere annuo non superiore ad euro un milione.

 

     Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 concernente “Istituzione dell’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe” e successive modificazioni ed integrazioni).

     1. All’articolo 7 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, come sostituito dall’articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Gli anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui al comma 1, ivi compresi gli anni valutati ai sensi dell’articolo 7-bis e quelli figurativi spettanti ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 5, non possono superare i diciotto.”.

 

     Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 concernente “Indennità regionale a favore dei disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa” e successive modificazioni ed integrazioni).

     1. All’articolo 1, comma 1 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, come modificato dall’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, le parole “lavoratori disoccupati, residenti nella regione Trentino-Alto Adige” sono sostituite dalle parole “lavoratori disoccupati, residenti e domiciliati nella regione Trentino-Alto Adige”.

     2. All’articolo 1, comma 1 della legge regionale 19/1993, come modificato dall’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6/1998, le parole “e i richiedenti risultino regolarmente iscritti nelle liste di collocamento” sono soppresse.

     3. All’articolo 1 della legge regionale 19/1993, come modificato dall’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6/1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Il lavoratore, alla data del licenziamento, deve essere stato titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre mesi con la medesima azienda.

1-ter. I lavoratori di cui al comma 1 devono essere immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorative, formative, di inserimento lavorativo e di ogni altra attività individuata dai servizi competenti secondo le disposizioni provinciali.

1-quater. La perdita dello stato di disoccupazione, a causa del mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1-ter, comporta la perdita dell’indennità di mobilità.”.

     4. All’articolo 7, comma 6 della legge regionale 19/1993 il primo periodo è sostituito dal seguente: “I finanziamenti non utilizzati nell’anno di riferimento sono considerati come anticipi delle assegnazioni relative all’anno successivo.”.

     5. L’articolo 8 della legge regionale 19/1993 è sostituito dal seguente:

“Art. 8. (Regolamenti di esecuzione).

1. Ciascuna Provincia autonoma disciplina con proprio regolamento le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dell’indennità regionale. Con apposito regolamento regionale è stabilito quanto altro è necessario per l’esecuzione della presente legge.”.

 

     Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 recante “Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale”).

     1. Nell’articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, dopo le parole “sindacati di rilievo regionale,” vengono inserite le seguenti: “ovvero uno o più Fondi istituiti o promossi dalla Regione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243,”.

     2. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 3/1997, viene inserito il seguente:

“Art. 1-bis. (Fondi pensione istituiti o promossi dalla Regione).

1. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige può, ai sensi e per gli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243, istituire o promuovere uno o più Fondi pensione, tramite le proprie strutture pubbliche o a partecipazione pubblica istituite ai sensi della presente legge, il cui funzionamento viene disciplinato con regolamento regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia.

2. Agli statuti dei Fondi così istituiti e promossi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 4. I Fondi possono avvalersi delle strutture ed organismi costituiti dalla Regione per assicurare ai Fondi su base territoriale regionale supporto amministrativo e contabile e promuovere al contempo la collaborazione ed il coordinamento tra tutti i Fondi istituiti o promossi ai sensi della presente legge, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui alla seconda parte dell’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 6) della legge 243/2004. Le modalità di tale avvalimento e il conseguente diritto per gli/le iscritti/ e ai Fondi stessi di accedere alle provvidenze regionali in materia di previdenza complementare, sono disciplinate con regolamento regionale. I Fondi possono dotarsi, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 10) della legge 243/2004, di linee di investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR).

3. Salvo che per esigenze di mantenimento di eventuali garanzie finanziarie, tali Fondi pensione non dovranno in alcun modo ostacolare la libera circolazione dei/delle lavoratori/trici dipendenti nell’ambito del sistema della previdenza complementare.

4. Salva diversa esplicita volontà espressa dal/dalla lavoratore/trice, sia i/le datori/trici di lavoro di dipendenti che hanno la residenza nel territorio regionale o che nel territorio stesso espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale, sia i/le datori/trici di lavoro le cui aziende operano prevalentemente sul territorio regionale, destinano ai fondi pensione così istituiti o promossi il trattamento di fine rapporto prima che si determini l’effetto di destinazione residuale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 7) della legge 243/2004. Gli/Le stessi/e datori/trici di lavoro hanno facoltà di destinare ai fondi pensione così istituiti o promossi il TFR dei/delle propri/e lavoratori/trici, qualora, per qualsiasi motivo, i fondi pensione a carattere regionale o infraregionale di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 221 non venissero pienamente equiparati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge 243/2004, ai fondi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche. È consentito altresì ai/alle lavoratori/trici dipendenti, i/le quali, cessando l’attività lavorativa presso un/una datore/trice di lavoro siano alla ricerca di una nuova occupazione, di trasferire ai predetti Fondi pensione in tutto o in parte il TFR maturato non ancora trasferito in altre forme o Fondi pensione.

5. Salvo diverse previsioni degli accordi collettivi, nei confronti dei/delle lavoratori/trici, che al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge 243/2004 già conferiscono una parte del TFR ad un fondo pensione e non esercitano l’opzione sul mantenimento in azienda o conferimento ad una forma di previdenza complementare della parte residua, in caso di dispiegarsi del conferimento tacito del loro TFR ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge 243/2004, i/le datori/trici di lavoro destinano tale quota residua alla forma cui tali lavoratori/trici sono già iscritti/e.

6. Onde permettere una scelta consapevole e responsabile sul proprio futuro previdenziale, in conformità dell’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1) della legge 243/2004, ai/alle titolari del TFR devoluto nei Fondi pensione di cui al presente articolo, è offerta, in forma personalizzata, da parte di consulenti appositamente formati ed ai quali può essere richiesta l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 se le questioni vertono in materia finanziaria, una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei Fondi di previdenza complementare a cui è ammessa l’adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui far confluire tutti i contributi destinabili alla previdenza complementare. In funzione dell’elaborazione del programma di formazione dei/delle consulenti, dell’informazione da fornire ai/alle lavoratori/ trici dipendenti, nonché delle iniziative di promozione, la Regione si avvale del supporto delle strutture ed organismi di cui al comma 2.”.

 

     Art. 13. (Disposizioni transitorie e finali).

     1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2, 4 e 4-bis è autorizzata la spesa annua complessiva di euro 6 milioni 100 mila [23].

     2. Gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 4 e 4-bis sono attuati in coerenza con le politiche sociali, della famiglia e del lavoro di ciascuna Provincia autonoma, tramite le risorse alle stesse Province attribuite ai sensi del comma 1. A tal fine ed in considerazione della diversificazione delle esigenze avvertite a livello territoriale provinciale, anche in relazione alle diverse dinamiche dei mercati del lavoro locali, con regolamento regionale, emanato d’intesa con le Province interessate, sono determinati gli interventi di cui al comma 1 da attivare in ciascuna provincia al fine di rispondere alle esigenze individuate come prioritarie in essa [24].

     3. Le funzioni amministrative concernenti l’applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 9, sono delegate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Province autonome di Trento e di Bolzano [25].

     4. La Giunta regionale tenuto conto dei fabbisogni finanziari indicati dalle Province autonome provvede a ripartire i fondi previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 9 assegnando le risorse alle Province. Con i provvedimenti di assegnazione dei finanziamenti sono stabilite le modalità di erogazione degli stessi [26].

     5. Con deliberazione della Giunta regionale gli importi di cui agli articoli 1, 2, 3, ivi comprese le tabelle A), B) e C) ed escluso il comma 5, nonché agli articoli 4, 4-bis e 9, comma 6 possono essere adeguati in misura non superiore alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati [27].

     6. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 si applicano solo per la copertura previdenziale di periodi successivi al 1° gennaio 2005.

     7. Ai fini della valutazione dell’impatto delle politiche attuate le Province autonome trasmettono alla Regione, entro il mese di aprile, i dati relativi agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 4-bis realizzati nell'anno solare immediatamente precedente. I finanziamenti non utilizzati nell’anno di riferimento sono considerati come anticipi delle assegnazioni relative all’anno successivo [28].

     8. Le disposizioni di cui all’articolo 7 si applicano alle domande di contributo presentate alla Provincia autonoma territorialmente competente successivamente al 1° gennaio 2005.

     9. Le disposizioni di cui all’articolo 9 si applicano ai versamenti volontari effettuati per gli anni successivi al 2004.

     10. Le disposizioni di cui all’articolo 10 si applicano a tutti coloro che risultano iscritti all’assicurazione volontaria di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

     11. Le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 4 si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2005.

     12. Nelle leggi regionali in materia di previdenza integrativa per variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati si intende la media della variazione dell’indice stesso rilevato nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

     13. A decorrere dal 1° giugno 2005 è preclusa la possibilità di aderire alle forme assicurative previste agli articoli 10, 18, 23 e 28 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli articoli 10, 13, 18, 22, 23 e 28 continuano ad applicarsi limitatamente agli eventi che si sono verificati entro la scadenza dell’anno assicurativo in essere alla data del 31 maggio 2005. Con il 1° luglio 2005 cessano di avere applicazione gli articoli 14 e 15 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni di cui all’articolo 3 si applicano con riferimento agli assegni regionali al nucleo familiare spettanti a decorrere dal 1° luglio 2005. Con l’entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione il Capo II della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e cessa la possibilità di aderire all’assicurazione volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, già sospesa ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1.

     14. Il/La Presidente della Regione è autorizzato/a a coordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni contenute nella presente legge con quelle contenute nelle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8, 2 gennaio 1976, n. 1, 9 dicembre 1976, n. 14, 9 agosto 1957, n. 15, 25 luglio 1992, n. 7, 27 novembre 1993, n. 19 e 27 febbraio 1997, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

     15. I soggetti che alla data del 31 dicembre 2004 risultino debitori nei confronti dell’Amministrazione regionale di somme indebitamente percepite ai sensi delle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8, 11 novembre 1971, n. 42 e 2 gennaio 1976, n. 1 e che alla data di entrata in vigore della presente legge stanno restituendo ratealmente gli importi dovuti, possono, a domanda da presentarsi entro il 30 giugno 2005, restituire in unica soluzione l’indebito residuo. In tale caso le somme non ancora versate all’Amministrazione regionale verranno scontate del 20 per cento e dovranno essere versate entro un mese dalla data di comunicazione dell’autorizzazione ad effettuare il versamento.

 

     Art. 14. (Norma finanziaria).

     1. Alla copertura degli oneri per complessivi euro 59 milioni 150 mila, di cui euro 1.874.900,00 per arretrati, a carico dell’esercizio finanziario 2005 derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 si provvede per euro 58 milioni 550 mila con i fondi del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2005 a disposizione sul capitolo 670 della spesa e per euro 600 mila con lo stanziamento del capitolo 1985 della spesa che presenta sufficiente disponibilità.

     2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti previsti dall’articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.

 

     Art. 15. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

TABELLA A) [29]

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI (IN CUI NON SONO PRESENTI FIGLI ED EQUIPARATI DISABILI)

Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli

 

 

* In presenza di altri figli maggiorenni

 

 

TABELLA B) [30]

NUCLEI FAMILIARI CON UN UNICO GENITORE (IN CUI NON SONO PRESENTI FIGLI ED EQUIPARATI DISABILI)

Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli

 

 

* In presenza di altri figli maggiorenni

 

 

TABELLA C) [31]

NUCLEI FAMILIARI IN CUI SONO PRESENTI FIGLI O EQUIPARATI DISABILI

Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli

 

 

* In presenza di altri figli maggiorenni


[1] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 27 settembre 2010, n. 2.

[2] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2013, n. 4.

[3] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 27 settembre 2010, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2013, n. 4.

[4] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2013, n. 4.

[5] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 8.

[6] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

[7] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2013, n. 4.

[8] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3, dall'art. 2 della L.R. 27 settembre 2010, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2013, n. 4.

[9] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2013, n. 4.

[10] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2013, n. 4.

[11] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 8.

[12] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

[13] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 settembre 2010, n. 2.

[14] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3, già modificato dall'art. 3 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 8, sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2013, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 12 settembre 2013, n. 6.

[15] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

[16] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 8, dall'art. 14 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2013, n. 4.

[17] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 18 giugno 2012, n. 3.

[18] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 dicembre 2010, n. 4, già modificato dall'art. 6 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2013, n. 4.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 2 della della L.R. 8 luglio 2013, n. 4.

[20] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3 e soppresso dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2013, n. 4.

[21] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 11 dicembre 2009, n. 9.

[22] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

[23] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 15 luglio 2009, n. 5, dall'art. 6 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2013, n. 4.

[24] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 15 luglio 2009, n. 5.

[25] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 15 luglio 2009, n. 5.

[26] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 15 luglio 2009, n. 5.

[27] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 15 luglio 2009, n. 5.

[28] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 15 luglio 2009, n. 5.

[29] Tabella già sostituita dall'art. 4 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3 e così ulteriormente sostituita dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2013, n. 4.

[30] Tabella già sostituita dall'art. 4 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3 e così ulteriormente sostituita dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2013, n. 4.

[31] Tabella già sostituita dall'art. 4 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3 e così ulteriormente sostituita dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2013, n. 4.