§ 5.2.f - L.R. 11 settembre 1961, n. 8.
Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:11/09/1961
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Nella Regione Trentino-Alto Adige le prestazioni economiche, previste dalle vigenti leggi dello Stato sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, sono estese a tutti i [...]
Art. 2.      1. Le rendite dovute ai sensi dell'articolo 1 ai lavoratori riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi in sede di primo accertamento o di successive revisioni sono calcolate, a decorrere [...]
Art. 3.      1. La rendita, prevista dalle leggi dello Stato a favore dei superstiti, aventi diritto, dei lavoratori deceduti per silicosi od asbestosi, è estesa ai casi contemplati all'articolo 1 della [...]
Art. 4.      1. L'assegno «una tantum» previsto dalle leggi dello Stato a favore dei superstiti, aventi diritto, dei lavoratori deceduti per silicosi e asbestosi, è esteso ai casi contemplati all'art. 1 [...]
Art. 5.      1. Le domande documentate per ottenere le rendite, le revisioni delle rendite e gli assegni previsti dalla presente legge, debbono essere presentate all'Assessorato regionale per la previdenza [...]
Art. 6.      1. Per le visite mediche e gli accertamenti richiesti dalla presente legge e comunque necessari per la concessione della rendita di cui al precedente art. 1, si applicano le disposizioni [...]
Art. 7.      1. All'Assessore regionale per la previdenza sociale e la sanità è demandata la vigilanza sulle disposizioni contenute nei precedenti articoli.
Art. 8.      1. L'esercizio delle funzioni amministrative previste dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge è delegato ai Consorzi provinciali antitubercolari di Trento e di Bolzano.
Art. 9.      1. Per l'esercizio finanziario 1961, la spesa complessiva per l'attuazione della presente legge è fissata in Lire 2 milioni.
Art. 10.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo a [...]


§ 5.2.f - L.R. 11 settembre 1961, n. 8. [1]

Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

(B.U. 19 settembre 1961, n. 39).

 

Art. 1.

     1. Nella Regione Trentino-Alto Adige le prestazioni economiche, previste dalle vigenti leggi dello Stato sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, sono estese a tutti i lavoratori ammalati di silicosi od asbestosi, associata o non a tubercolosi polmonare in fase attiva. Le prestazioni sono dovute solamente nel caso in cui le stesse non possano essere corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni per superamento del termine dei quindici anni di indennizzabilità della malattia.

Al beneficio sono ammessi i lavoratori residenti nella Regione purché, se provenienti dall'estero, siano privi di rendita perché non obbligatoriamente prevista dallo Stato che hanno lasciato o perché, anche se prevista, non in possesso dei requisiti richiesti da tale legislazione, o godano di pensioni o rendite per silicosi od asbestosi in misura inferiore a quella prevista dalla presente legge. In questo caso la Regione se ne assume la differenza[2].

 

     Art. 2.

     1. Le rendite dovute ai sensi dell'articolo 1 ai lavoratori riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi in sede di primo accertamento o di successive revisioni sono calcolate, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2003, sulla base di una retribuzione convenzionale annua pari a euro 17 mila 295. È facoltà della Giunta regionale rideterminare annualmente con propria deliberazione la suddetta retribuzione, tenuto conto del decreto ministeriale con il quale vengono rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'INAIL per il settore dell'industria [3].

     2. Le revisioni vengono effettuate secondo le norme della legislazione statale in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

     3. Per il calcolo della rendita si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegato n. 7 al T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

 

     Art. 3.

     1. La rendita, prevista dalle leggi dello Stato a favore dei superstiti, aventi diritto, dei lavoratori deceduti per silicosi od asbestosi, è estesa ai casi contemplati all'articolo 1 della presente legge.

     2. La misura della rendita a favore dei superstiti, nelle percentuali stabilite per gli aventi diritto della legge statale, è calcolata sul cento per cento della retribuzione prevista al precedente articolo 2.

     3. La rendita è a carico della Regione [4].

 

     Art. 4.

     1. L'assegno «una tantum» previsto dalle leggi dello Stato a favore dei superstiti, aventi diritto, dei lavoratori deceduti per silicosi e asbestosi, è esteso ai casi contemplati all'art. 1 della presente legge.

     2. L'assegno «una tantum» a favore dei superstiti è corrisposto con le norme e nelle misure previste dall'articolo 27 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni.

     3. L'assegno è a carico della Regione [5].

 

     Art. 5.

     1. Le domande documentate per ottenere le rendite, le revisioni delle rendite e gli assegni previsti dalla presente legge, debbono essere presentate all'Assessorato regionale per la previdenza sociale e la sanità, che provvederà alla loro istruttoria e definizione ed alla gestione del relativo servizio secondo le norme previste dalle leggi dello Stato e della Regione, istituendo, ove occorra, apposita gestione.

     2. L'Assessore regionale per la previdenza sociale e la sanità può avvalersi, a tale fine, dei servizi delle sedi provinciali dell'I.N.A.I.L. di Trento e di Bolzano, stipulando apposita convenzione con l'Istituto assicuratore.

 

     Art. 6.

     1. Per le visite mediche e gli accertamenti richiesti dalla presente legge e comunque necessari per la concessione della rendita di cui al precedente art. 1, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione della legge 12 aprile 1943, n. 455 e sue successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169 e nel regolamento di esecuzione della presente legge.

 

     Art. 7.

     1. All'Assessore regionale per la previdenza sociale e la sanità è demandata la vigilanza sulle disposizioni contenute nei precedenti articoli.

     2. In caso di accertato inadempimento nell'esecuzione delle visite mediche, queste saranno fatte eseguire a cura dell'Amministrazione regionale, con spese a carico del datore di lavoro inadempiente, salva ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato.

 

     Art. 8.

     1. L'esercizio delle funzioni amministrative previste dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge è delegato ai Consorzi provinciali antitubercolari di Trento e di Bolzano.

     2. La Giunta regionale impartisce le direttive alle quali i Consorzi antitubercolari devono attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate.

     3. La Giunta regionale può sostituirsi agli organi degli enti delegati in caso di persistente inerzia, di violazione delle norme concernenti la delega o di violazione delle direttive regionali.

     4. Fino a tanto che non siano costituiti nella Regione gli organi di giustizia amministrativa, contro gli atti del Consorzi antitubercolari emanati in applicazione della delega, è ammesso ricorso alla Giunta regionale che decide in via definitiva nei termini e con le modalità previste dall'art. 5 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

     5. Le domande previste dall'art. 5 della presente legge devono essere presentate ai Consorzi provinciali antitubercolari di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive competenze.

     6. Nella stipulazione della convenzione prevista dal secondo comma dell'art. 5 sarà data facoltà ai Consorzi provinciali antitubercolari di avvalersi dei servizi delle sedi provinciali dell'I.N.A.I.L.

     7. L'erogazione delle rendite e degli assegni previsti dalla presente legge è disposta dai Presidenti dei Consorzi provinciali antitubercolari nell'ambito delle rispettive competenze entro il limite di apposito stanziamento inscritto nel bilancio regionale. Il riscontro contabile dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate è compiuto dagli uffici di Ragioneria della Regione, a sensi delle norme vigenti. Copia dei provvedimenti è trasmessa dagli uffici di Ragioneria, entro cinque giorni dall'emissione, al Presidente della Giunta regionale.

     8. Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle norme della presente legge od alle direttive impartite, trasmette, entro cinque giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo ed all'ente delegato.

     9. Il riscontro dei provvedimenti emanati dal Consorzio provinciale antitubercolare di Bolzano viene effettuato a Bolzano a mezzo di un ufficio staccato della Ragioneria regionale.

 

     Art. 9.

     1. Per l'esercizio finanziario 1961, la spesa complessiva per l'attuazione della presente legge è fissata in Lire 2 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo inscritto al cap. 53 del bilancio per l'esercizio finanziario 1961.

 

     Art. 10.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] L'art. 13 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1, abroga le disposizioni della presente legge incompatibili con la stessa L.R. 1/2004, con la decorrenza ivi stabilita.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1965, n. 14 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 luglio 1973, n. 7 con effetto dal 1° gennaio 1973.

[3] Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 12 maggio 1978, n. 8, dall'art. 1 della L.R. 28 ottobre 1995, n. 11 a decorrere dal 1° gennaio 1995 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 10 novembre 1965, n. 14.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 10 novembre 1965, n. 14