§ 53.2.2 - Legge 12 aprile 1943, n. 455.
Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.2 malattie professionali
Data:12/04/1943
Numero:455


Sommario
Art. 1.      L'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del regio decreto 17 agosto 1935 - XIII, n. 1765, è estesa alla silicosi ed [...]
Art. 2.      Per la silicosi e l'asbestosi, ferma l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni concernenti gli infortuni e le altre malattie professionali, valgono le [...]
Art. 3.      Agli effetti della presente legge per silicosi deve intendersi una fibrosi polmonare complicata o non a tubercolosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di [...]
Art. 4.      Agli effetti della presente legge per asbestosi deve intendersi una fibrosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di amianto, si manifesta particolarmente [...]
Art. 5.  [1]
Art. 6.  [2]
Art. 7.  [3]
Art. 8.  [4]
Art. 8 bis.  [6]
Art. 9.      Gli accertamenti diagnostici sulle condizioni morbose contemplate nella presente legge sono, in ogni caso denunciato, di competenza dell'istituto assicuratore e così [...]
Art. 10.  [7]
Art. 11.      Le disposizioni particolari concernenti le misure di prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche individuali e collettive e i termini della loro attuazione a [...]
Art. 12.      Ferme restando nel resto le disposizioni degli art. 4 e 5 del regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, la responsabilità civile del datore di lavoro permane solo [...]
Art. 13.      I datori di lavoro che effettuano le lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge debbono denunciare all'istituto assicuratore, entro un mese [...]
Art. 15.      Non si fa luogo a risarcimento ai sensi della presente legge, salvo le cure mediche, qualora i lavoratori abbiano già ottenuto, con sentenza passata in giudicato od in [...]
Art. 16.  [8]
Art. 17.      Con regio decreto, da emanarsi su proposta del ministro per le comunicazioni di intesa coi ministri per le finanze e per le corporazioni sarà provveduto a rendere [...]


§ 53.2.2 - Legge 12 aprile 1943, n. 455.

Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi

(G.U. 14 giugno 1943, n. 137)

 

 

Disposizioni transitorie e finali

 

  

     Art. 1.

     L'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del regio decreto 17 agosto 1935 - XIII, n. 1765, è estesa alla silicosi ed all'asbestosi, sempre che esse siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste dall'art. 1 del decreto medesimo.

     La tabella predetta può essere modificata o completata con regio decreto promosso dal ministro per le corporazioni di intesa col ministro per l'interno, sentiti i competenti organi corporativi.

 

          Art. 2.

     Per la silicosi e l'asbestosi, ferma l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni concernenti gli infortuni e le altre malattie professionali, valgono le disposizioni particolari contenute nella presente legge.

 

          Art. 3.

     Agli effetti della presente legge per silicosi deve intendersi una fibrosi polmonare complicata o non a tubercolosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di biossido di silicio allo stato libero, si manifesta particolarmente con bronchite ed enfisema e ripercussione sull'apparato circolatorio ed all'esame radiologico con disseminazione diffusa di ombre nodulari miliariformi, confluenti o non.

 

          Art. 4.

     Agli effetti della presente legge per asbestosi deve intendersi una fibrosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di amianto, si manifesta particolarmente con presenza negli alveoli, nei bronchioli e nel connettivo interstiziale di “corpuscoli dell'asbestosi” con tracheo-bronchite ed enfisema, ed all'esame radiologico con velatura del campo polmonare o con striature od intrecci reticolari più o meno intensi, maggiormente diffusi alle basi.

 

          Art. 5. [1]

     I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge, e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti - a cura e spese del datore di lavoro - a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica oppure da enti a ciò autorizzati secondo le modalità che saranno stabilite col regolamento, allo scopo di accertarne l'idoneità fisica alle lavorazioni suddette.

     Detti accertamenti devono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno, ugualmente a cura e spese del datore di lavoro. A seguito di tali accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione secondo le modalità che saranno stabilite col regolamento.

     Per i lavoratori per i quali le disposizioni legislative vigenti prescrivano visite mediche periodiche ad intervalli più brevi di un anno, una di dette visite è sostituita da quella annuale prevista nel comma precedente.

     Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni suindicate i lavoratori che risultino affetti da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonari in fase attiva, anche se iniziale.

     Entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui al secondo comma, il lavoratore può richiedere con istanza motivata all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente un nuovo accertamento avente carattere definitivo da eseguirsi collegialmente con le modalità che saranno stabilite col regolamento.

     Il Collegio è composto da un ispettore medico del lavoro che lo presiede, dal medico rappresentante del lavoratore e da un medico designato dal datore di lavoro.

     Le spese per il funzionamento del Collegio medico di cui al precedente comma, faranno carico ad un fondo all'uopo costituito presso ciascun Ispettorato del lavoro con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 6. [2]

     Indipendentemente dagli accertamenti medici contemplati nel precedente articolo, l'Ispettorato del lavoro competente per territorio può con motivata ordinanza prescrivere visite di controllo sulla salute del lavoratori. Agli effetti del secondo comma dell'articolo precedente le visite di controllo disposte dall'Ispettorato del lavoro valgono come accertamenti periodici. L'onere relativo grava sul datore di lavoro.

     I risultati delle visite di controllo e quelli delle visite preventive e periodiche di cui all'articolo precedente devono essere portati a conoscenza delle persone e degli enti che saranno indicati nel regolamento con le modalità e i termini ivi stabiliti.

     Il lavoratore qualora non accetti i risultati delle visite di controllo può richiedere un nuovo accertamento nei modi e nei termini di cui al quinto comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 7. [3]

     Le prestazioni assicurative sono dovute:

     a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al venti per cento:

     b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, purché il quadro morboso complessivo sia tale da determinare l'abbandono del lavoro, qualunque sia il grado di inabilità derivante dalla silicosi od asbestosi.

 

          Art. 8. [4]

     La misura della rendita di inabilità da silicosi o da asbestosi può essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in tal caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla silicosi o dall'asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.

     Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

     La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia e dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente [5].

 

          Art. 8 bis. [6]

     Ferme le altre disposizioni dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o per morte conseguenti a silicosi o ad asbestosi, è quella percepita dal lavoratore sia in danaro che in natura, nei dodici mesi precedenti la manifestazione della malattia verificatasi durante il periodo nel quale è stato adibito alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge.

     Qualora la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni predette o durante il periodo di disoccupazione, o di occupazione in lavorazioni non soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, viene presa a base la retribuzione percepita sia in danaro che in natura, alla data della manifestazione, dai lavoratori occupati nella medesima località e nella medesima lavorazione cui era addetto il lavoratore alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse.

     Se, invece, la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni di cui ai precedenti commi, e il lavoratore alla data della manifestazione medesima si trovi occupato in attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, viene presa a base per la liquidazione la retribuzione che sarebbe servita per la determinazione della rendita ove la liquidazione fosse avvenuta alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse. Se però tale retribuzione risulti inferiore a quella percepita dal lavoratore alla data della manifestazione della malattia, viene presa a base quest'ultima retribuzione.

 

          Art. 9.

     Gli accertamenti diagnostici sulle condizioni morbose contemplate nella presente legge sono, in ogni caso denunciato, di competenza dell'istituto assicuratore e così pure le cure, salvo quelle a favore del lavoratore affetto da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi attiva, le quali spettano all'istituto nazionale fascista della previdenza sociale, purché sussistano le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

     Se per l'esecuzione delle cure predette o degli accertamenti diagnostici l'assicurato è obbligato ad astenersi dal lavoro, l'istituto assicuratore gli corrisponde, durante il periodo di astensione, un sussidio giornaliero nella misura corrispondente all'indennità di infortunio per inabilità temporanea assoluta.

     Quando per i motivi sopraindicati l'assicurato sia ricoverato in un istituto di cura, egli ha diritto ad un sussidio giornaliero corrispondente alla indennità di cui all'art. 34 del regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

     Nei casi di cui ai comma precedenti, qualora l'assicurato sia già titolare di una rendita per inabilità, si applica la disposizione dell'art. 35 del regio decreto predetto.

 

          Art. 10. [7]

     Quando l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perché riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilità permanente di qualunque grado purché non superiore all'ottanta per cento, l'Istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno, ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennità che possono spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio.

     Nel caso in cui l'assicurato si occupi in lavorazioni diverse da quelle di cui all'art. 1 della presente legge, tale rendita sarà pari ai due terzi della differenza in meno tra la retribuzione media giornaliera, determinata ai sensi dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, percepita nei trenta giorni precedenti l'abbandono della lavorazione morbigena, e quella, determinata nello stesso modo, percepita per la nuova occupazione.

     Nel caso in cui l'assicurato rimanga temporaneamente disoccupato, la rendita medesima sarà pari ai due terzi della retribuzione media giornaliera, determinata ai sensi del precedente comma, percepita negli ultimi trenta giorni di occupazione nella lavorazione morbigena, ed indipendentemente dalla relativa indennità di disoccupazione.

     Qualora l'assicurato si rioccupi entro l'anno sarà applicato il trattamento previsto nel secondo comma.

     La rendita di passaggio può essere concessa una seconda volta, entro il termine massimo di cinque anni dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura fissati dai precedenti commi, quando anche la successiva lavorazione non compresa fra quelle di cui all'art. 1 della presente legge, risulti dannosa all'assicurato, influendo sull'ulteriore corso della malattia.

     La rendita di passaggio è in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata con le indennità spettanti per la riduzione della capacità lavorativa e rispettivamente con la retribuzione relativa alla nuova occupazione o con la indennità di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.

     La rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del lavoro. Qualora il lavoratore venga sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca del relativo sussidio giornaliero, la rendita di passaggio decorre dal giorno successivo alla data di cessazione del sussidio medesimo.

 

          Art. 11.

     Le disposizioni particolari concernenti le misure di prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche individuali e collettive e i termini della loro attuazione a seconda della natura e delle modalità delle lavorazioni, sono prescritte dai regolamenti speciali.

 

          Art. 12.

     Ferme restando nel resto le disposizioni degli art. 4 e 5 del regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, la responsabilità civile del datore di lavoro permane solo quando la silicosi e l'asbestosi siano insorte o si siano aggravate per la violazione delle norme di prevenzione e di sicurezza da emanarsi ai sensi dell'articolo precedente.

     La violazione delle misure di prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche importa a carico del datore di lavoro e del lavoratore, salvo che il fatto costituisca reato più grave, l'applicazione delle pene determinate dalle norme di attuazione.

 

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 13.

     I datori di lavoro che effettuano le lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge debbono denunciare all'istituto assicuratore, entro un mese dall'entrata in vigore di essa, le lavorazioni predette e, ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, comunicare all'istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni da questo richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio supplementare di assicurazione. 

     La presente legge si applica anche ai casi di malattia manifestatisi prima della sua entrata in vigore.

     Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano pendenti giudizi proposti da lavoratori o dai loro superstiti contro datori di lavoro per risarcimento o per liquidazione di danni da silicosi o da asbestosi sofferti da lavoratori adibiti a lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, non potrà essere pronunciata condanna del datore di lavoro fuori dei casi in cui, secondo le disposizioni dell'art. 4 del regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, permane, nonostante l'assicurazione obbligatoria, la responsabilità civile a carico del datore di lavoro.

     Questa disposizione non può essere applicata se il datore di lavoro non prova di aver denunciato all'istituto assicuratore il caso relativo alla controversia pendente.

     In relazione ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della presente legge, che per effetto della disposizione dei comma precedenti non hanno più corso, se il lavoratore è riconosciuto affetto da silicosi o asbestosi, le prestazioni di cui all'art. 7 e seguenti decorrono dal giorno della domanda giudiziale e sono a carico dell'istituto assicuratore.

     Le spese di giudizio sono a carico del datore di lavoro, se il lavoratore è riconosciuto affetto da silicosi o asbestosi ai sensi della presente legge; in caso contrario cono compensate. Il giudice davanti al quale pende il procedimento provvede sulle spese con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo su ricorso della parte interessata e sentita l'altra parte.

 

          Art. 15.

     Non si fa luogo a risarcimento ai sensi della presente legge, salvo le cure mediche, qualora i lavoratori abbiano già ottenuto, con sentenza passata in giudicato od in virtù di transazione, indennizzi in misura non inferiore a quelli in essa previsti.

     Gli indennizzi comunque già percetti sono detratti dalla maggiore indennità da corrispondersi per effetto dell'assicurazione obbligatoria disposta dalla presente legge.

 

          Art. 16. [8]

     Il datore di lavoro che ometta di far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge, agli accertamenti medici prescritti dal precedente art. 5, o adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale, è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 20.000 per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la predetta violazione.

     L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le lire 80.000.

 

          Art. 17.

     Con regio decreto, da emanarsi su proposta del ministro per le comunicazioni di intesa coi ministri per le finanze e per le corporazioni sarà provveduto a rendere applicabili le norme della presente legge, con le modificazioni e gli adattamenti che saranno ritenuti opportuni, al personale dipendente dalle aziende autonome del ministero delle comunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, ed a quello addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione.

 

     Tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione - contro la silicosi e l'asbestosi e del periodo massimo d'indennizzabilità - della cessazione del lavoro [9]

 

MALATTIE

LAVORAZIONI

Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro

Silicosi anche associata a tubercolosi

a) Lavori nelle miniere e cave in sotterraneo e lavori in sotterraneo in genere, lavori nelle miniere e cave a cielo aperto, e lavori di scavo a cielo aperto, in presenza di roccia contenente silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera.

15 anni

 

b) Lavori di frantumazione, macinazione e manipolazione di rocce, materiali ed abrasivi contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera.

15 anni

 

c) Taglio, lavorazione, preparazione, levigatura, smerigliatura, molatura, lucidatura, adattamento in opera, delle rocce e di altri materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera.

15 anni

 

Taglio, levigatura, smerigliatura, molatura, lucidatura, eseguiti con impiego di materiali contenenti silice libera (escluse le operazioni di molatura di utensili, aventi carattere occasionale) o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera.

15 anni

 

d) Produzione di mole e abrasivi in genere, di refrattari, di ceramiche, di cemento e del vetro, limitatamente alle operazioni su materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera.

15 anni

 

e) Lavori nelle industrie siderurgiche, metallurgiche, meccaniche, nei quali si usino o si trattino materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera.

15 anni

 

f) Produzione di laterzi, comprese le cave di argilla, ed altre lavorazioni limitatamente alle aziende nelle quali sia accertata la presenza del rischio silicotigeno.

15 anni

Asbestosi anche associata a tubercolosi.

Estrazione e successive lavorazioni dell'amianto nelle miniere; lavori nelle manifatture e lavori che comportano impiego ed applicazione di amianto e di materiali che lo contengono o che comunque espongono ad inalazione di polvere di amianto.

15 anni

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648.

[5]  Gli originari commi 3 e 4 sono stati sostituiti con l'attuale comma 3 per effetto dell'art. 1 della L. 10 febbraio 1961, n. 51.

[6]  Articolo inserito dall'art. 6 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648.

[7]  Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 20 marzo 1956, n.648.

[8]  Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648.

[9]  Tabella così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648.