§ 5.4.20 - L.R. 25 luglio 1992, n. 7.
Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:25/07/1992
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Delega delle funzioni amministrative).
Art. 3.  (Rapporti finanziari).
Art. 4.  (Finalità).
Art. 5.  (Domanda).
Art. 6.  (Erogazione del contributo).
Art. 6 bis.  (Finalità e beneficiari).
Art. 6 ter.  Intervento a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Art. 7.  (Beneficiari).
Art. 8.  (Misura del contributo).
Art. 9.  (Documentazione richiesta).
Art. 10.  (Erogazione del contributo).
Art. 11.  (Beneficiari).
Art. 12.  (Trattamento ordinario di disoccupazione).
Art. 13.  (Trattamento speciale di disoccupazione).
Art. 14.  (Finalità).
Art. 15.  (Misura del contributo).
Art. 16.  (Domanda).
Art. 17.  (Erogazione del contributo).
Art. 17 bis.  (Regolamenti provinciali).
Art. 18.  (Norma finale).
Art. 19.  (Relazione annuale).
Art. 20.  (Norma finanziaria).


§ 5.4.20 - L.R. 25 luglio 1992, n. 7. [1]

Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

(B.U. 4 agosto 1992, n. 32).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

CAPO I

Principi organizzativi e delega di funzioni

 

Art. 1. (Finalità).

     1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, la Regione Trentino-Alto Adige interviene a sostegno della contribuzione previdenziale delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

 

     Art. 2. (Delega delle funzioni amministrative).

     1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previdenziali sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano che le esercitano con le stesse modalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 concernente «Interventi in materia di previdenza integrativa».

     2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con propri atti legislativi e regolamentari, a disciplinare le modalità di erogazione delle prestazioni e quanto altro attiene all'esercizio delle funzioni delegate.

     3. La Giunta regionale si sostituisce alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inattività o di violazione della presente legge.

     4. Per gli atti emanati nell'esercizio di funzioni amministrative delegate con la presente legge è ammesso ricorso entro sessanta giorni alla Giunta provinciale territorialmente competente, la quale decide in via definitiva.

 

     Art. 3. (Rapporti finanziari). [2]

     [1. Al fine di stabilire un raccordo per gli aspetti finanziari relativi alla gestione delegata della presente legge, le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Regione un programma finanziario annuale e triennale concernente gli oneri previsti per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 2.

     2. La Giunta regionale, visto il programma finanziario annuale e triennale di cui al comma 1, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 concernente «Interventi in materia di previdenza integrativa», propone annualmente al Consiglio regionale l'ammontare del fondo per l'esercizio delle funzioni delegate alle due Province autonome ai sensi dell'articolo 2.

     3. Con legge di bilancio viene approvato l'ammontare del fondo e alla ripartizione del medesimo provvede la Giunta regionale secondo quanto previsto dall'articolo 20. Il 4 per cento di questo fondo rappresenta il rimborso forfettario degli oneri di gestione della presente legge [3].

     4. Ai fini del riscontro del corretto utilizzo vincolato dei fondi regionali, le Province autonome trasmettono alla Regione, entro il mese di aprile, il conto consuntivo della gestione riferito all'anno solare immediatamente precedente.

     5. La liquidazione dei finanziamenti avviene in unica rata anticipata.

     6. I finanziamenti non utilizzati nell'anno di riferimento sono considerati come anticipi delle assegnazioni relative all'anno successivo. Eventuali disavanzi di gestione troveranno opportuno ripiano nell'ambito dell'assegnazione finanziaria relativa all'anno successivo [4].]

 

TITOLO II

Interventi specifici

 

CAPO I

Contributo ai fini della costituzione della pensione di vecchiaia dell'INPS

 

     Art. 4. (Finalità).

     1. Nei confronti delle persone casalinghe, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 bis della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, autorizzate ad effettuare i versamenti volontari nelle gestioni dei lavoratori dipendenti o autonomi, la Regione interviene a decorrere dall'1 gennaio 1992 con un contributo rapportato all'anno non superiore alla misura della contribuzione prevista per il settore servizi domestici. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al presente comma è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda volta ad ottenere il presente contributo [5].

     1 bis. La definizione di persona casalinga è individuata con regolamento regionale, tenuto particolarmente conto della presenza all’interno del nucleo familiare di figli o familiari non autosufficienti [6].

     1 ter. Il contributo di cui al presente articolo spetta solo qualora il nucleo familiare del richiedente si trovi nelle condizioni economiche stabilite con regolamento regionale. [7]

     2. Il contributo previsto dal comma 1 spetta fino al raggiungimento del requisito minimo di contribuzione per ottenere la pensione di vecchiaia [8].

     2-bis. Il contributo di cui al presente articolo non è compatibile con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 [9].

 

     Art. 5. (Domanda). [10]

     1. Per ottenere il contributo regionale di cui all'articolo 4, i soggetti interessati devono presentare domanda alla Provincia autonoma territorialmente competente, allegando la documentazione probatoria dell'avvenuto versamento della contribuzione volontaria [11].

     2. Le modalità ed i termini di presentazione della domanda sono demandate al Regolamento provinciale di cui all'articolo 17 bis. [12].

 

     Art. 6. (Erogazione del contributo).

     1. L'erogazione del contributo regionale avviene in via posticipata in unica soluzione per ogni anno solare.

 

Capo I bis [13]

Contributo ai fini della costituzione di una pensione complementare

 

     Art. 6 bis. (Finalità e beneficiari). [14]

     1. Nei confronti delle persone casalinghe, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino- Alto Adige, in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3-bis della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritte ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la Regione interviene a decorrere dal 1° gennaio 2005 con un contributo che, a seconda della condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente da stabilirsi con regolamento regionale, varia dal trenta al cinquanta per cento del versamento volontario effettuato e non può comunque superare i 500 euro annui. Il contributo non può essere erogato per più di dieci anni [15].

     2. Il contributo di cui al comma 1 non spetta qualora la condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente supera i limiti stabiliti con il regolamento regionale di cui al medesimo comma 1.

     3. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al comma 1 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno maturato immediatamente prima la presentazione della domanda.

     4. La definizione di persona casalinga è individuata con regolamento regionale, tenuto particolarmente conto della presenza all’interno del nucleo familiare di figli o familiari non autosufficienti. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda e per l’erogazione del contributo sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento.

     5. I regolamenti regionali di cui al presente articolo sono sottoposti al preventivo parere della competente commissione legislativa consiliare.

     6. Non possono accedere al contributo di cui al presente articolo coloro che sono iscritti all’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 6 ter. Intervento a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni [16]

     1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonchè ai loro familiari coadiuvanti, iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dell'INPS, operanti in aziende zootecniche che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite ai sensi dell'art. 14, comma 2, è concesso annualmente un contributo integrativo dei versamenti effettuati in un fondo pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e successive modificazioni.

     2. Il contributo spetta purchè l'interessato versi nel fondo di cui al comma 1 una somma pari almeno ad € 500,00 e, per quanto riguarda la provincia di Bolzano, purchè l'azienda presenti un punteggio pari almeno a 50 punti di svantaggio secondo quanto stabilito dalla normativa provinciale ai sensi dell'art. 14, comma 2.

     3. Il contributo è pari ad € 500,00 all'anno e spetta per un massimo di dieci anni e comunque non oltre l'anno solare in cui avviene il compimento del quarantesimo anno di età.

     4. Il contributo è integrativo dei versamenti che la persona interessata è tenuta ad effettuare ai sensi del comma 2 e viene erogato secondo le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'art. 4.

     5. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda per beneficiare dell'intervento di cui al presente articolo sono stabiliti da ciascuna provincia autonoma secondo i rispettivi ordinamenti.

 

CAPO II

Contributo sui versamenti previdenziali dei lavoratori stagionali

 

     Art. 7. (Beneficiari).

     1. Ai lavoratori stagionali dei settori turistico ed agro-forestale, nonché a quelli individuati dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, che risultino iscritti nelle liste di collocamento quali disoccupati, che siano cittadini residenti da almeno tre anni nella regione Trentino Alto- Adige, viene corrisposto a decorrere dall'1 gennaio 1992 un contributo regionale annuo sull'importo pagato all'INPS per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali.

     2. Il contributo spetta al lavoratore che nei dodici mesi antecedenti alla data della richiesta abbia effettuato almeno settantotto giornate lavorative alle dipendenze di datori di lavoro operanti nell'ambito del territorio regionale.

 

     Art. 8. (Misura del contributo).

     1. Il contributo è pari al cinquanta per cento dell'importo effettivamente versato all'INPS dal lavoratore stagionale richiedente per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali.

 

     Art. 9. (Documentazione richiesta).

     1. Ai fini della concessione del contributo regionale di cui all'articolo 7, il lavoratore deve presentare alla Provincia autonoma territorialmente competente apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

     a) certificato dal quale risultino la cittadinanza e la residenza;

     b) dichiarazione del datore di lavoro attestante che l'interessato ha prestato lavoro subordinato ed il numero di giornate lavorative effettuate;

     c) copia del documento attestante l'iscrizione alle liste di collocamento, quale disoccupato;

     d) copia della ricevuta del versamento per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali.

     2. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal versamento dell'importo relativo al quarto trimestre dell'anno solare.

 

     Art. 10. (Erogazione del contributo).

     1. L'erogazione del contributo regionale avviene in via posticipata in unica soluzione per ogni anno solare.

 

CAPO III

Interventi della Regione di previdenza nei confronti dei lavoratori frontalieri

 

     Art. 11. (Beneficiari).

     1. Gli interventi previsti dal presente Capo si applicano nei confronti dei lavoratori frontalieri italiani e lavoratori italiani occupati con contratto di lavoro stagionale in Svizzera e residenti nella Regione Trentino Alto-Adige fino a quando la relativa materia del trattamento ordinario e speciale di disoccupazione non sarà regolata diversamente con legge dello Stato.

 

     Art. 12. (Trattamento ordinario di disoccupazione).

     1. In caso di esclusione della prestazione del trattamento ordinario di disoccupazione in base all'articolo 3 della legge 25 luglio 1975, n. 402, la relativa prestazione viene erogata a carico della Regione nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Per le cause di risoluzione o costituzione del rapporto di lavoro diverse da quelle previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 25 luglio 1975, n. 402, il relativo trattamento ordinario di disoccupazione viene erogato a carico della Regione.

 

     Art. 13. (Trattamento speciale di disoccupazione).

     1. Per il periodo 1 ottobre 1977 - 30 giugno 1987 il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228, viene erogato a carico della Regione qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 7 bis del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

 

CAPO IV

Intervento a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

 

     Art. 14. (Finalità).

     1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali, operanti in aziende che si trovino in condizioni particolarmente sfavorite, è concesso, a decorrere dall'1 gennaio 1992, un contributo regionale annuo sulla contribuzione previdenziale che gli stessi sono tenuti a versare ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 per l'assicurazione Invalidità- Vecchiaia-Superstiti (IVS).

     2. Ai fini della presente legge, le condizioni particolarmente sfavorite di singole aziende o di zone specifiche del territorio sono quelle emergenti dalla regolamentazione emanata in materia rispettivamente dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

 

     Art. 15. (Misura del contributo). [17]

     1. Il contributo è pari al 50 per cento dell’importo versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per le aziende della provincia di Bolzano che presentano un punteggio superiore a 75 punti di svantaggio, secondo quanto definito in base all’articolo 14, comma 2, l’ammontare del contributo è determinato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione fino al 70 per cento. Per le aziende della provincia di Trento che operano ad un’altitudine superiore ai 900 m s.l.m., secondo quanto definito in base all’articolo 14, comma 2, l’ammontare del contributo è determinato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione fino al 70 per cento.

 

     Art. 16. (Domanda). [18]

     1. Per ottenere il contributo di cui all'articolo 14, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni interessati sono tenuti a presentare domanda alla Provincia autonoma territorialmente competente, entro tre mesi dalla scadenza dell'ultima rata della contribuzione previdenziale obbligatoria dell'anno di competenza, allegando la documentazione probatoria dell'avvenuto versamento [19].

 

     Art. 17. (Erogazione del contributo).

     1. L'erogazione del contributo regionale avviene in unica soluzione posticipata, per ogni anno solare.

 

     Art. 17 bis. (Regolamenti provinciali). [20]

     1. Per l'attuazione delle norme demandate dalla presente legge ai Regolamenti provinciali, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 3 quater della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4.

 

          Art. 18. (Norma finale).

     1. Gli interventi previsti dalla presente legge saranno attuati fino a quando, con legge dello Stato, non saranno istituite analoghe provvidenze.

     2. La misura dei contributi di cui agli articoli 4 e 8 potrà essere rideterminata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione legislativa competente, a seguito dell'eventuale variazione degli importi contributivi stabiliti dagli Enti previdenziali nazionali di riferimento.

 

     Art. 19. (Relazione annuale).

     1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento della spesa della presente legge.

 

     Art. 20. (Norma finanziaria). [21]

 


[1] L'art. 13 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1, abroga le disposizioni della presente legge incompatibili con la stessa L.R. 1/2004, con la decorrenza ivi stabilita.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[4] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[5] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6, dall’art. 9 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1, dall'art. 2 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 8 luglio 2013, n. 4.

[6] Comma inserito dall’art. 9 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1.

[7] Comma inserito dall’art. 9 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1 e così modificato dall’art. 5 della L.R. 6 dicembre 2005, n. 9.

[8] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6 (vedi altresì il comma 2, art. 6 della stessa L.R. n. 6/1998), dall’art. 9 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 8 luglio 2013, n. 4.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 settembre 2010, n. 2 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 luglio 2013, n. 4.

[10] Per una proroga del termine di cui al presente articolo, nel suo testo previgente, vedi l'art. 5 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[11] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[12] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 1993, n. 10, e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[13] Il Capo I bis, art. 6 bis, è stato inserito dall’art. 9 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1.

[14] Il Capo I bis, art. 6 bis, è stato inserito dall’art. 9 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

[16] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 8 luglio 2013, n. 4.

[17] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6, già modificato dall’art. 3 della L.R. 15 dicembre 2016, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2017, n. 11.

[18] Per una proroga del termine di cui al presente articolo, vedi l'art. 5 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[19] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

[20] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[21] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.