§ 5.4.22 - Legge Regionale 28 febbraio 1993, n. 3.
Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:28/02/1993
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Obiettivi).
Art. 2.  (Delega delle funzioni amministrative).
Art. 3.  (Rapporti finanziari).
Art. 4.  (Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe).
Art. 5.  (Contribuzione).
Art. 5 bis.  (Rinuncia all'assicurazione regionale).
Art. 6.  (Istituzione dei conti individuali).
Art. 7.  (Decorrenza della pensione regionale).
Art. 7 bis.  (Riscatto).
Art. 7 ter.  (Concorso della Regione).
Art. 8.  (Misura della pensione regionale).
Art. 8 bis.  (Integrazione al trattamento minimo)
Art. 9.  (Mancato compimento del periodo minimo di contribuzione).
Art. 10.  (Fondo pensioni).
Art. 11.  (Norma transitoria).
Art. 12.  (Relazione annuale).
Art. 13.  (Proroga di termini).
Art. 14.  (Norma finanziaria).


§ 5.4.22 - Legge Regionale 28 febbraio 1993, n. 3. [1]

Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe.

(B.U. 2 marzo 1993, n. 10).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

CAPO I

Principi organizzativi e delega di funzioni

 

Art. 1. (Obiettivi).

     1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia e con riferimento all'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente «Interventi in materia di previdenza integrativa», la Regione Trentino-Alto Adige riconosce l'attività casalinga come lavoro a tutti gli effetti, meritevole di adeguata tutela previdenziale.

 

     Art. 2. (Delega delle funzioni amministrative).

     1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previdenziali sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, che le esercitano con le stesse modalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente «Interventi in materia di previdenza integrativa».

     2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con propri atti legislativi e regolamentari, a disciplinare le modalità di erogazione delle prestazioni e quanto altro attiene all'esercizio delle funzioni delegate.

     3. La Giunta regionale si sostituisce alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inattività o di violazione della presente legge.

     4. Per gli atti emanati nell'esercizio di funzioni amministrative delegate con la presente legge è ammesso ricorso entro sessanta giorni alla Giunta provinciale territorialmente competente, la quale decide in via definitiva.

 

     Art. 3. (Rapporti finanziari). [2]

     [1. Al fine di stabilire un raccordo per gli aspetti finanziari relativi alla gestione delegata della presente legge, le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Regione un programma finanziario annuale e triennale concernente gli oneri previsti per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 2.

     2. La Giunta regionale, visto il programma finanziario annuale e triennale di cui al comma 1, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente «Interventi in materia di previdenza integrativa», propone annualmente al Consiglio regionale l'ammontare del fondo per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province autonome ai sensi dell'articolo 2.

     3. Con legge di bilancio viene approvato l'ammontare del fondo e alla ripartizione del medesimo provvede la Giunta regionale secondo quanto previsto dall'articolo 14. Il 4 per cento di questo fondo rappresenta il rimborso forfettario degli oneri di gestione della presente legge [3].

     4. Ai fini del riscontro del corretto utilizzo vincolato dei fondi regionali, le Province autonome trasmettono alla Regione, entro il mese di aprile, il conto consuntivo della gestione riferito all'anno solare immediatamente precedente.

     5. La liquidazione dei finanziamenti avviene in unica rata anticipata.

     6. I finanziamenti non utilizzati nell'anno di riferimento sono restituiti alla Regione. Eventuali disavanzi di gestione troveranno opportuno ripiano nell'ambito della assegnazione finanziaria relativa all'anno successivo.]

 

     Art. 4. (Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe).

     1. A decorrere dal 1 gennaio 1993 è istituita, ad integrazione della legge 5 marzo 1963, n. 389, l'assicurazione regionale volontaria per la corresponsione della pensione a favore delle persone casalinghe, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, salvo quanto previsto al comma 5-bis dell’articolo 8. Per i soggetti iscritti all'apposita Gestione separata di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si prescinde dal requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 3 bis della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 [4].

     2. L'assicurazione medesima è organizzata su base volontaria. L'adesione avviene a domanda della persona interessata.

 

     Art. 5. (Contribuzione).

     1. Le persone iscritte all'assicurazione regionale di cui all'articolo 4 sono tenute a versare una contribuzione determinata annualmente dalla Giunta regionale, tenendo conto dell'importo della contribuzione volontaria del settore servizi domestici. E' facoltà della Giunta regionale determinare una riduzione percentuale della contribuzione a favore degli iscritti il cui reddito familiare non superi determinati limiti che la Giunta stessa fissa annualmente. I termini e le modalità di versamento sono demandati al Regolamento di cui all'articolo 3 quater della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 [5].

     2. In caso di versamenti effettuati in ritardo rispetto ai termini previsti dal Regolamento di cui al comma 1, ma comunque entro tre mesi dagli stessi, è dovuta una somma aggiuntiva a titolo di sanzione. E' demandata al Regolamento di cui all'articolo 3 quater della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, la graduazione di tale somma, che comunque non potrà superare il 50 per cento del contributo dovuto. Il mancato versamento entro il termine di cui sopra è considerato rinuncia, ai sensi dell'articolo 5 bis [6].

     2 bis. Alle persone iscritte che si siano dedicate all'assistenza di familiari non autosufficienti o all'educazione dei propri figli minori fino all'età di quindici anni, senza esercitare altra attività lavorativa retribuita, è accreditata, a domanda, una contribuzione figurativa pari ad un anno per ogni figlio e un anno per ogni due anni di assistenza a familiari non autosufficienti [7].

     2 ter. L'accredito di cui al comma 2 bis non può comunque superare i tre anni complessivi [8].

 

     Art. 5 bis. (Rinuncia all'assicurazione regionale). [9]

     1. E' facoltà degli interessati rinunciare in ogni momento all'adesione all'assicurazione. In tale caso avranno diritto alla restituzione di una somma pari all'80 per cento degli importi versati.

 

     Art. 6. (Istituzione dei conti individuali). [10]

 

     Art. 7. (Decorrenza della pensione regionale). [11]

     1. La pensione regionale spetta agli assicurati che:

     a) abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

     b) possano far valere almeno quindici anni di anzianità assicurativa;

     c) possano far valere almeno quindici anni di contribuzione.

     1 bis. Gli anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui al comma 1, ivi compresi gli anni valutati ai sensi dell’articolo 7-bis e quelli figurativi spettanti ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 5, non possono superare i diciotto [12].

 

          Art. 7 bis. (Riscatto). [13]

     1. Ai fini del raggiungimento del requisito di cui all'articolo 7, lettere b) e c), possono, a domanda, essere valutati gli anni di contribuzione presso altre casse o fondi di previdenza obbligatoria, fino ad un massimo di cinque anni, purché gli stessi non abbiano dato luogo a pensione. L'accredito avverrà al momento del pensionamento, previo versamento da parte dell'iscritto di una quota derivante dalla riserva matematica calcolata secondo i principi di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 7 ter. (Concorso della Regione). [14]

     1. A favore dei soggetti che abbiano effettuato il riscatto di cui all'articolo 7 bis, la Regione può intervenire con un contributo. Con propria deliberazione la Giunta regionale individua l'importo di tale contributo che, comunque, non potrà essere superiore a quello previsto per i prosecutori volontari di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7.

 

     Art. 8. (Misura della pensione regionale).

     1. Al perfezionamento dei requisiti di cui all'articolo 7, è corrisposta, in tredici mensilità, una pensione di vecchiaia, a domanda, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile.

     2. L'ammontare della pensione mensile è determinato moltiplicando la retribuzione pensionabile settimanale per il numero di settimane di anzianità contributiva, computate in numero di 52 per anno e per il coefficiente 0,00153846. La retribuzione pensionabile settimanale è determinata dividendo il contributo settimanale per 0,074751. Il contributo settimanale è calcolato dividendo l'importo della contribuzione in vigore nell'anno precedente a quello di decorrenza della pensione per 52. La pensione è corrisposta in rate bimestrali [15].

     3. [La rendita è integrata al trattamento minimo INPS con le stesse norme e modalità previste dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni ed integrazioni] [16].

     4. La pensione regionale di vecchiaia, che non riveste i caratteri della reversibilità, è soggetta alla disciplina della perequazione automatica, secondo le disposizioni vigenti.

     5. In caso di decesso della persona iscritta all'assicurazione regionale prima del termine di maturazione del diritto a pensione, spetta al coniuge superstite o, in assenza di questo, ai discendenti in linea retta, una somma una tantum pari all'importo dei contributi versati, rivalutati in misura pari agli aumenti percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuti dal mese di versamento di ciascuna contribuzione al mese del decesso [17].

     5-bis. Nel caso in cui la persona iscritta o pensionata risulti titolare di pensione diretta derivante da contribuzione obbligatoria, può rinunciare all’assicurazione regionale ai sensi dell’articolo 5-bis, ovvero optare per la riduzione della pensione regionale di un importo pari all’ammontare dell’altra pensione. In tale ultima ipotesi non è prevista la facoltà di riscatto di cui all’articolo 7-bis [18].

 

     Art. 8 bis. (Integrazione al trattamento minimo) [19]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, qualora sussistano i requisiti di cui al comma 2, è riconosciuta alle persone titolari della pensione regionale un’integrazione fino al raggiungimento di un importo pari al trattamento minimo INPS vigente per l’anno 2008, aumentato annualmente del tasso di perequazione previsto per ciascun anno successivo al 2008.

     2. L’integrazione di cui al comma 1 spetta alle persone che posseggano:

a) nel caso siano non coniugate, ovvero coniugate ma legalmente ed effettivamente separate, redditi propri assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo pari o inferiore a 26 volte l’importo mensile di cui al comma 1;

b) nel caso siano coniugate, non legalmente ed effettivamente separate, redditi propri per un importo pari o inferiore a quello di cui alla lettera a) e redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o inferiore a 52 volte l’importo mensile di cui al comma 1.

     3. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e delle relative pertinenze, nonché le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l’importo della pensione da integrare.

     4. Qualora il reddito, come determinato ai commi 2 e 3, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l’integrazione è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.

     5. L’importo mensile erogato alla data di cessazione del diritto all’integrazione viene conservato fino al suo superamento per effetto dell’applicazione delle disposizioni riguardanti la perequazione automatica all’importo mensile determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 2.

     6. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati ogni anno l’importo di cui al comma 1 e i limiti di reddito di cui al comma 2.

     7. L’integrazione alla pensione regionale non è cumulabile con l’integrazione al trattamento minimo INPS di cui il titolare della pensione regionale beneficia per un’altra pensione indiretta.

 

     Art. 9. (Mancato compimento del periodo minimo di contribuzione).

     1. I contributi che non risultano utili ai fini del compimento del periodo minimo previsto dall'articolo 7 vengono incamerati nel fondo di cui all'articolo 10.

 

     Art. 10. (Fondo pensioni).

     1. I contributi versati dalle persone casalinghe per l'assicurazione regionale e gli importi messi a disposizione ai medesimi fini dalla Regione costituiscono un apposito fondo pensioni necessario per gli interventi previsti.

 

     Art. 11. (Norma transitoria).

     1. In fase di prima applicazione, le persone casalinghe nate fra il 1 gennaio 1932 ed il 31 dicembre 1942 possono iscriversi all'assicurazione regionale versando, annualmente fino al sessantacinquestimo anno d'età, un contributo pari a quello previsto dall'articolo 5, moltiplicato per quindici e diviso per il numero degli anni di contribuzione mancanti.

 

     Art. 12. (Relazione annuale).

     1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento della spesa della presente legge.

 

     Art. 13. (Proroga di termini).

     1. (Omissis) [20].

     2. Il termine di scadenza del 31 dicembre 1992 stabilito per l'adesione e la contribuzione, a valere per l'anno 1993, per gli interventi assicurativi previsti dalla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 è prorogato al 30 aprile 1993. I suddetti adempimenti devono comunque essere effettuati anteriormente al verificarsi degli eventi che danno titolo agli interventi medesimi.

     3. (Omissis) [21].

 

     Art. 14. (Norma finanziaria). [22]

 

 


[1] L'art. 13 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1, abroga le disposizioni della presente legge incompatibili con la stessa L.R. 1/2004, con la decorrenza ivi stabilita.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[4] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

[5] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 1993, n. 10, successivamente modificato dall'art. 10 della L.R. 27 novembre 1993, n. 19, e da ultimo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[6] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 1993, n. 10, successivamente modificato dall'art. 10 della L.R. 27 novembre 1993, n. 19, e da ultimo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[8] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[9] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[10] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Per una riduzione del requisito dell'anzianità assicurativa di cui al presente articolo, vedi il comma 2, art. 7 della stessa L.R. n. 6/1998.

[12] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1.

[13] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[14] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[15] Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

[16] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

[17] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[18] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 settembre 2008, n. 8.

[19] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

[20] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 19 ottobre 1992, n. 8.

[21] Sostituisce l'art. 33 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[22] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.