§ 6.1.158 - L.R. 19 settembre 2008, n. 8.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:19/09/2008
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “Istituzione dell’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone [...]
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale [...]
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 3 concernente “Modifiche alle leggi regionali in materia di pacchetto famiglia e previdenza sociale”)
Art. 4.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.158 - L.R. 19 settembre 2008, n. 8.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)

(B.U. 30 settembre 2008, n. 40)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “Istituzione dell’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe”)

All’articolo 8 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

“5-bis. Nel caso in cui la persona iscritta o pensionata risulti titolare di pensione diretta derivante da contribuzione obbligatoria, può rinunciare all’assicurazione regionale ai sensi dell’articolo 5-bis, ovvero optare per la riduzione della pensione regionale di un importo pari all’ammontare dell’altra pensione. In tale ultima ipotesi non è prevista la facoltà di riscatto di cui all’articolo 7-bis.”.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale”)

1. All’articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Agli appalti conferiti dal Centro pensioni complementari regionali si applicano, in quanto compatibili con la natura dell’organismo di diritto pubblico, le norme richiamate dall’articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 concernente “Disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).”.

2. All’articolo 5 della legge regionale 3/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. La Regione può affidare in convenzione la riscossione dei contributi destinati ai Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale, ovvero ai fondi pensione da essa gestiti, istituiti o promossi, all’Agenzia delle Entrate che vi provvede mediante il sistema dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché alle Province Autonome che possono provvedere anche tramite i propri organismi o soggetti idonei. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione del presente comma, in particolare per l’attribuzione delle entrate a ciascun fondo e per la corresponsione dei rimborsi e delle somme spettanti ai soggetti incaricati dell’attività di riscossione.”.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 3 concernente “Modifiche alle leggi regionali in materia di pacchetto famiglia e previdenza sociale”)

1. All’articolo 5, comma 1 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3, le parole “di cui agli articoli 1, 2 e 4” sono sostitite dalle parole “di cui agli articoli 2 e 4” con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2008.

 

     Art. 4. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3, la disposizione di cui all’articolo 1 si applica alle pensioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1.

2. Il/La Presidente della Regione è autorizzato/a a coordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni contenute nella presente legge con quelle contenute nelle leggi regionali 28 febbraio 1993, n. 3, 21 settembre 2005, n. 7 e 27 febbraio 1997, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.