§ 5.4.19 - Legge Regionale 24 maggio 1992, n. 4.
Interventi in materia di previdenza integrativa.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:24/05/1992
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Obiettivi).
Art. 2.  (Delega di funzioni).
Art. 3.  (Interventi previdenziali).
Art. 3 bis.  (Destinatari delle provvidenze).
Art. 3 ter.  (Assicurazione e contribuzione).
Art. 3 quater.  (Regolamento regionale e Regolamenti provinciali).
Art. 4.  (Rapporti finanziari).
Art. 5.  (Finalità).
Art. 6.  (Commissione regionale per la previdenza sociale).
Art. 7.  (Contribuzione previdenziale).
Art. 8.  (Albi provinciali delle persone casalinghe).
Art. 9.  (Tenuta dell'Albo).
Art. 10.  (Assegno di natalità).
Art. 11.  (Contribuzione).
Art. 12.  (Domanda).
Art. 13.  (Cumulabilità dell'assegno).
Art. 14.  (Integrazione dell'assegno al nucleo familiare e degli assegni familiari).
Art. 15.  (Lavoratori autonomi).
Art. 16.  (Domanda e documentazione).
Art. 17.  (Decorrenza dell'assegno).
Art. 18.  (Assegno di cura).
Art. 19.  (Misura dell'assegno).
Art. 20.  (Documentazione richiesta).
Art. 21.  (Contribuzione).
Art. 22.  (Modalità di concessione ed erogazione).
Art. 23.  (Indennità per degenza ospedaliera dovuta a malattia).
Art. 24.  (Misura dell'indennità di degenza).
Art. 25.  (Documentazione richiesta).
Art. 26.  (Modalità di erogazione).
Art. 27.  (Contribuzione).
Art. 28.  (Indennità per infortuni domestici).
Art. 29.  (Destinatari e misura dell'indennità per infortuni domestici).
Art. 30.  (Contribuzione).
Art. 31.  (Norma finale).
Art. 32.  (Relazione annuale).
Art. 33.  (Norma transitoria).
Art. 34.  (Norma finanziaria).


§ 5.4.19 - Legge Regionale 24 maggio 1992, n. 4. [1]

Interventi in materia di previdenza integrativa.

(B.U. 2 giugno 1982, n. 23 - I S.O.).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

Principi organizzativi e delega di funzioni

 

Art. 1. (Obiettivi).

     1. In attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed anche con riferimento all'articolo 31 della Costituzione, la Regione integra la normativa previdenziale statale, istituendo forme di previdenza in materia di protezione dei lavoratori sia dipendenti che autonomi nei casi di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, maternità e tutela del lavoro casalingo.

 

     Art. 2. (Delega di funzioni).

     1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previdenziali previsti nella stessa sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano che le esercitano o direttamente tramite proprie strutture provinciali, o mediante convenzione con enti previdenziali nazionali o con istituti assicurativi, fatto salvo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

     2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con propri atti legislativi e regolamentari tutto quanto attiene all'esercizio delle funzioni delegate, nonché le modalità di erogazione delle prestazioni previdenziali.

     3. La Regione si sostituisce alle Province autonome nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inattività o di violazione della presente legge.

     4. Per gli atti emanati nell'esercizio di funzioni amministrative delegate con la presente legge è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, alla Giunta provinciale territorialmente competente, la quale decide in via definitiva.

 

     Art. 3. (Interventi previdenziali).

     1. Sono disciplinati dalla presente legge i seguenti interventi previdenziali:

     a) erogazione di assegni «una tantum» di natalità per le madri che non possono fruire dei trattamenti previdenziali previsti per le stesse finalità;

     b) erogazione di un assegno al genitore, a partire dal quarto mese fino al secondo anno di vita del figlio, qualora provveda alla cura dello stesso e non presti continuativamente attività lavorativa subordinata od autonoma [2];

     c) erogazione di un assegno per la famiglia con finalità integrative rispetto all'assegno al nucleo familiare di cui alla legge 13 maggio 1988, n. 153;

     d) erogazione di un'indennità per degenza ospedaliera dovuta a malattia a favore dei lavoratori autonomi, delle collaboratrici domestiche e delle persone casalinghe;

     e) forme di assicurazione per infortuni domestici.

 

     Art. 3 bis. (Destinatari delle provvidenze). [3]

     1. Possono accedere agli interventi previsti dalla presente legge le persone che siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) siano residenti da almeno tre anni nella Regione Trentino-Alto Adige oppure siano coniugate con persona in possesso del medesimo requisito;

     b) abbiano compiuto i diciotto anni di età; l'eventuale iscrizione di minorenni deve essere controfirmata da uno degli esercenti la potestà genitoriale, salvo il caso di cui agli articoli 390 e seguenti del Codice Civile;

     c) non siano iscritte a forme di previdenza obbligatoria per effetto di lavoro autonomo o subordinato e non usufruiscano di analoghe provvidenze a carico di istituti assicurativi o previdenziali, ad eccezione dei richiedenti di cui agli articoli 10, comma 3, 14, 15, 18, comma 3 e 23;

     d) non siano titolari di pensione diretta;

     e) siano in regola con la contribuzione, ove prevista.

 

     Art. 3 ter. (Assicurazione e contribuzione). [4]

     1. Per beneficiare degli interventi di cui all'articolo 3 sono necessari l'adesione alle singole forme assicurative ed il versamento di una contribuzione, ove prevista, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

     2. La contribuzione prevista dal comma 1 deve essere versata nel rispetto dei termini e con le modalità stabilite dalle Province autonome con apposito Regolamento.

     3. E' facoltà del singolo assicurato interrompere in qualsiasi momento il rapporto assicurativo. In tal caso non avrà diritto alla restituzione degli importi versati.

 

     Art. 3 quater. (Regolamento regionale e Regolamenti provinciali). [5]

     1. Per l'attuazione delle norme demandate dalla presente legge ai Regolamenti provinciali, la Regione, al fine di armonizzare la disciplina degli interventi su tutto il territorio regionale, provvederà ad emanare un Regolamento contenente principi e disposizioni ai quali dovranno attenersi i singoli Regolamenti provinciali.

 

     Art. 4. (Rapporti finanziari). [6]

     [1. Al fine di stabilire un raccordo per gli aspetti finanziari relativi alla gestione delegata della presente legge, le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Regione un programma finanziario annuale e triennale concernente gli oneri previsti per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 2.

     2. La Giunta regionale, visto il programma finanziario annuale e triennale di cui al comma 1, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 6, propone annualmente al Consiglio regionale l'ammontare del fondo per l'esercizio delle funzioni delegate alle due Province ai sensi dell'articolo 2.

     3. Con legge di bilancio viene approvato tale stanziamento e alla ripartizione del fondo provvede la Giunta regionale, attribuendolo in ragione delle esigenze alla Provincia autonoma di Trento e alla Provincia autonoma di Bolzano. Il 4 per cento delle somme utilizzate di questo stanziamento rappresenta il rimborso forfettario degli oneri di gestione della presente legge [7].

     4. Ai fini del riscontro del corretto utilizzo vincolato dei fondi regionali, le Province autonome trasmettono alla Regione, entro il mese di aprile, il conto consuntivo della gestione riferito all'anno solare immediatamente precedente.

     5. La liquidazione dei finanziamenti avviene in rate trimestrali.

     6. I finanziamenti non utilizzati nell'anno di riferimento sono considerati come anticipi delle assegnazioni relative all'anno successivo. Eventuali disavanzi di gestione troveranno opportuno ripiano nell'ambito dell'assegnazione finanziaria relativa all'anno successivo [8].]

 

Capo II

Principi per gli interventi previdenziali integrativi

 

     Art. 5. (Finalità).

     1. Avuto riguardo al riconoscimento della funzione della famiglia per la cura e l'educazione dei figli, la Regione riconosce il lavoro casalingo fra le attività che concorrono al benessere ed al progresso della società, fermo restando il compito della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di favorire l'accesso all'occupazione delle donne in condizioni di parità con gli uomini e di promuovere gli interventi ritenuti necessari per rimuovere qualsiasi ostacolo, che di fatto impedisca il pieno esercizio, da parte delle donne, del fondamentale diritto al lavoro [9].

     2. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione integra con la presente legge la normativa statale vigente in materia di previdenza, istituendo in via prioritaria le forme di previdenza volte alla tutela del lavoro casalingo e al sostegno della famiglia nello svolgimento della sua funzione sociale.

 

     Art. 6. (Commissione regionale per la previdenza sociale). [10]

     [1. E' istituita la Commissione regionale per la previdenza sociale.

     2. La Commissione regionale per la previdenza sociale è organo consultivo della Giunta regionale in materia previdenziale ed in particolare per gli adempimenti di cui alla presente legge.

     3. La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale ed è costituita da:

     a) Assessore regionale cui è affidata la materia della previdenza sociale, con funzioni di Presidente;

     b) Dirigente la Ripartizione competente per materia - componente;

     c) Dirigente la Ragioneria - componente;

     d) un rappresentante dell'I.N.P.S. - componente;

     e) un rappresentante dell'I.N.A.I.L. - componente;

     f) un rappresentante della Provincia autonoma di Trento - componente;

     g) un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano - componente;

     h) due rappresentanti delle associazioni operanti, almeno a livello provinciale, per finalità rientranti nella sfera della politica familiare, scelte dalla Giunta regionale fra le associazioni maggiormente rappresentative;

     i) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti a livello regionale;

     l) un rappresentante della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna della Provincia autonoma di Trento;

     m) un rappresentante della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna della Provincia autonoma di Bolzano.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario regionale.

     3 bis. Per ognuno dei componenti la Commissione, i rispettivi enti ed organizzazioni designano un componente supplente che sostituisca il componente effettivo nelle sedute a cui quest'ultimo sia impossibilitato a partecipare [11].

     4. In caso di inadempimento del Presidente, le funzioni di Presidente sono esercitate dal rappresentante di una delle due Province autonome che appartenga a gruppo linguistico diverso da quello del Presidente.

     5. La Commissione può avvalersi di esperti e richiedere pareri e relazioni su problemi di sua competenza.

     6. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella Regione quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la rappresentanza del gruppo linguistico ladino [12].

     7. I componenti della Commissione rimangono in carica per la durata della legislatura.]

 

     Art. 7. (Contribuzione previdenziale). [13]

     1. La contribuzione annuale per l'adesione alle singole forme assicurative è fissata nelle seguenti misure:

     a) da lire 50.000 a lire 1.500.000 per l'assegno di natalità;

     b) da lire 100.000 a lire 3.000.000 per l'assegno di cura;

     c) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'indennità per degenza ospedaliera;

     d) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'indennità per infortuni domestici.

     2. La misura minima della contribuzione di cui al comma 1 viene aumentata fino all'ammontare massimo di cui allo stesso comma 1, a seconda della condizione economica del nucleo familiare valutata considerando la situazione patrimoniale e reddituale dello stesso. Per nucleo familiare si intende quello di cui al comma 4 dell'articolo 14.

     3. La determinazione delle diverse entità della misura della contribuzione di cui al comma 1, la determinazione delle singole componenti del reddito, l'individuazione di altre idonee procedure che consentano di stabilire la capacità contributiva, nonché le modalità di versamento della contribuzione sono demandate ad apposito Regolamento provinciale tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 3 quater.

     4. E' facoltà della Giunta regionale adeguare l'importo della contribuzione in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

 

     Art. 8. (Albi provinciali delle persone casalinghe). [14]

     [1. E' istituito per ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano l'Albo provinciale delle persone casalinghe.

     2. L'iscrizione all'Albo è volontaria. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le persone che:

     a) [15];

     b) abbiano compiuto l'età di diciotto anni;

     c) siano sprovviste di copertura assicurativa per altra attività lavorativa in corso o di trattamento pensionistico diretto;

     d) siano residenti da almeno tre anni nella Regione Trentino-Alto Adige oppure siano coniugate con persona ivi residente da almeno tre anni [16];

     e) svolgano in modo diretto all'interno del proprio nucleo familiare l'attività inerente all'organizzazione e all'andamento della vita familiare, la cura e la educazione dei figli o comunque dei minori eventualmente presenti nel nucleo, o la cura ed il sostegno dei membri della famiglia [17].

     2 bis. In deroga alla lettera c) del comma 2, l'iscrizione all'Albo provinciale delle persone casalinghe è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa per non più di settantadue giornate nell'anno solare [18].]

 

     Art. 9. (Tenuta dell'Albo). [19]

     [1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà dettata, a cura delle Giunte provinciali rispettivamente di Trento e di Bolzano, la ulteriore disciplina degli Albi provinciali delle persone casalinghe.

     2. Dell'esistenza degli Albi e delle modalità di iscrizione agli stessi sarà data opportuna informazione alla popolazione.

     3. Qualora la persona iscritta all'Albo cessi di svolgere lavoro casalingo o inizi altra attività lavorativa con diritto a copertura assicurativa, la stessa deve darne immediata comunicazione agli Uffici provinciali competenti. In tal caso ed in tutti quelli in cui l'Amministrazione provinciale, a seguito di opportune e specifiche verifiche al riguardo, venga a conoscenza della cessazione delle condizioni per il mantenimento dell'iscrizione, si procede alla cancellazione dall'Albo. Gli effetti della cancellazione si producono dalla data dell'evento che ha determinato il venir meno delle condizioni per il diritto all'iscrizione. Rimane salva, in ogni caso, la possibilità di una successiva reiscrizione.]

 

TITOLO II

INTERVENTI SPECIFICI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA

 

Capo I

Assegno di natalità

 

     Art. 10. (Assegno di natalità). [20]

     1. Alle donne che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 bis e in regola con quanto previsto dall'articolo 3 ter, è concesso, in occasione della nascita di figli, un assegno di natalità pari a lire 4.370.000, purché le richiedenti, alla data dell'evento, possano far valere almeno tre mesi di anzianità assicurativa e contributiva [21].

     2. L'assegno di cui al comma 1 è altresì concesso in caso di adozione o di affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni.

     3. Per le addette ai servizi domestici e familiari, l'assegno di natalità viene concesso per la differenza fra il trattamento di maternità spettante per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro e l'importo previsto dal comma 1.

     4. La domanda per ottenere l'assegno di natalità deve essere presentata entro un anno dalla nascita del bambino o dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

     5. L'assegno sarà erogato in unica soluzione entro e non oltre tre mesi dalla presentazione della domanda, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento provinciale.

     6. In caso di decesso della madre l'assegno può essere concesso al padre esercente la potestà genitoriale o, in sua assenza, al tutore designato dal giudice tutelare.

     7. E' facoltà della Giunta regionale adeguare l'importo di cui al comma 1 in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

 

     Art. 11. (Contribuzione). [22]

     [1. Entro novanta giorni dal compimento del ventunesimo anno di età le donne interessate all'intervento previdenziale sono tenute a comunicare la propria adesione alla Provincia autonoma territorialmente competente, sottoscrivendo un impegno a versare annualmente il contributo previsto ai sensi dell'articolo 7, fino al compimento del quarantatreesimo anno di età. Le donne che hanno già superato il ventunesimo anno alla data di entrata in vigore della presente legge versano in contributo per gli anni residui.

     2. L'adesione può essere comunicata dalle interessate anche antecedentemente al ventunesimo anno di età, al fine di acquisire le prestazioni previste dalla presente legge per il relativo periodo, versando i contributi ai sensi dell'articolo 7. L'eventuale adesione di minorenni deve essere controfirmata da uno dei genitori o dal tutore.

     3. L'assegno non sarà erogato qualora all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 12 la richiedente non abbia ancora comunicato l'adesione, oppure risulti la mancata contribuzione.

     4. In via eccezionale, qualora il periodo complessivo di mancato adempimento alle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non superi i tre anni e dietro apposita domanda, l'interessata può regolarizzare la propria posizione versando i contributi arretrati maggiorati dell'interesse legale e di una penalità pari al 50 per cento del contributo stesso.

     5. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto per il periodo coperto da rapporto di lavoro dipendente o da attività lavorativa autonoma con contribuzione ai fini della maternità, nonché per i periodi comunque coperti da contribuzione per lo stesso titolo. Per dette persone non opera inoltre il limite di età del ventunesimo anno. L'obbligo di contribuzione decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di cessazione della prestazione lavorativa.

     6. Qualora la donna a favore della quale sono stati erogati uno o più assegni non ottemperi all'obbligo del versamento contributivo fino al compimento del quarantatreesimo anno d'età, gli assegni stessi saranno revocati procedendo al recupero forzoso di tali somme.]

 

     Art. 12. (Domanda). [23]

     [1. L'assegno sarà erogato in unica soluzione entro e non oltre tre mesi dalla data della domanda, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta provinciale territorialmente competente.

     2. In caso di decesso della madre entro il termine di cui al comma 1, l'assegno può essere richiesto dal padre esercente la patria potestà o, in sua assenza, dal tutore designato dal giudice tutelare.]

 

     Art. 13. (Cumulabilità dell'assegno).

     1. L'assegno è cumulabile con interventi di tipo assistenziale spettanti alla madre od al nucleo familiare in seguito alla nascita di figli od in seguito ad intervenuta adozione.

 

Capo II

Estensione dell'assegno al nucleo familiare di cui alla L. 13 maggio 1988, n. 153

 

     Art. 14. (Integrazione dell'assegno al nucleo familiare e degli assegni familiari). [24]

     1. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 bis, nonché ai lavoratori dipendenti, ai pensionati ed ai disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 bis, è corrisposta una integrazione dell'assegno al nucleo familiare per i figli ed equiparati a carico oltre il secondo, salvo quanto stabilito dai commi 5 e 6.

     2. L'individuazione dei figli ed equiparati a carico viene effettuata con riferimento alla normativa sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. L'importo dell'integrazione è quello di cui alle allegate tabelle A), B) e C) tenuto conto della consistenza del nucleo familiare e del reddito dello stesso.

     4. Per nucleo familiare si intende quello di cui al decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1988, n. 153. Rientrano nel nucleo familiare anche i figli ed equiparati a carico di cui al comma 2 ed i genitori non coniugati, ma di fatto conviventi. Per l'individuazione del reddito si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.

     5. Per i figli ed equiparati disabili, l'assegno viene concesso prescindendo dal limite di età e dalla composizione del nucleo.

     6. Nel caso di nucleo familiare in cui sia presente un solo genitore, l'assegno è corrisposto a partire dal secondo figlio.

     7. L'assegno di cui al presente articolo spetta ad un solo richiedente per nucleo, previa presentazione di domanda, con le modalità stabilite dal Regolamento della Provincia territorialmente competente. La decorrenza dell'assegno è stabilita al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

     8. In caso di decesso del richiedente l'assegno di cui al presente articolo, il coniuge superstite ha diritto all'assegno medesimo, a titolo proprio, senza soluzione di continuità, per tutti gli importi non ancora erogati al richiedente deceduto.

     9. E' facoltà della Giunta regionale modificare periodicamente le tabelle di cui al comma 3, tenendo conto delle variazioni dei limiti di reddito e degli importi degli assegni di cui alla legge 13 maggio 1988, n. 153.

 

     Art. 15. (Lavoratori autonomi). [25]

     1. Ai commercianti, agli artigiani e ai coltivatori diretti, regolarmente iscritti alle rispettive gestioni speciali INPS ed in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 bis, è corrisposto lo stesso importo di cui all'articolo 14 con le stesse modalità ed alle stesse condizioni.

 

     Art. 16. (Domanda e documentazione). [26]

     [1. L'assegno previsto dall'articolo 14 viene erogato a domanda, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale territorialmente competente.]

 

     Art. 17. (Decorrenza dell'assegno). [27]

     [1. L'attribuzione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

     2. La misura dell'assegno potrà essere annualmente rideterminata dalla Giunta regionale, tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.]

 

Capo III

Assegno di cura

 

     Art. 18. (Assegno di cura). [28]

     1. Alle persone che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 bis ed in regola con quanto previsto dall'articolo 3 ter, è concesso, per la cura del proprio figlio, a partire dal quarto mese fino al compimento del secondo anno di vita del bambino, un assegno di cura pari a lire 350.000 mensili, purché le persone richiedenti, all'atto della nascita del figlio, possano far valere almeno tre mesi di anzianità assicurativa e contributiva [29].

     2. L’assegno di cui al comma 1 è altresì concesso in caso di adozione o affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, purché il bambino, alla data di adozione o affidamento, non abbia superato il dodicesimo anno di età e il richiedente abbia aderito prima dell’emanazione del provvedimento di adozione o affidamento preadottivo. L’assegno è concesso a decorrere dall’inizio del quarto mese successivo alla data del provvedimento di adozione o affidamento preadottivo fino alla fine del secondo anno dopo l’adozione o l’affidamento preadottivo [30].

     3. L'assegno di cura spetta anche per i periodi nei quali la persona lavoratrice si trova in aspettativa non retribuita, senza assegni e senza copertura a fini previdenziali.

     4. In caso di decesso di uno dei genitori prima del compimento del secondo anno di vita del figlio o affidato, o di accertata impossibilità dello stesso di occuparsi direttamente del minore, l'assegno è corrisposto al coniuge o ad altro familiare che provveda alla cura del bambino.

     5. In deroga a quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 bis, l'assegno di cura è altresì corrisposto in misura intera ai richiedenti appartenenti ai nuclei familiari nei quali sia presente un solo genitore, nonché ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che operino in aziende in condizioni particolarmente sfavorite sul territorio regionale e anche a coloro che esercitano attività lavorativa autonoma o subordinata per un periodo complessivo non superiore a settantadue giornate, rispettivamente nel primo e nel secondo anno di vita del bambino. Oltre tale termine, nei mesi in cui venga effettuata attività lavorativa, l'importo dell'assegno è diminuito per ogni giornata di lavoro, di una quota pari al dieci per cento.

     6. La domanda per ottenere l'assegno di cui al presente articolo deve essere presentata entro un anno dalla nascita del bambino o dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

     7. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine previsto al comma 6, l'assegno di cura decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda e viene corrisposto per il periodo residuo fino al compimento del secondo anno di vita del bambino.

     8. La regolarità assicurativa e quella contributiva di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 bis, deve sussistere per tutto il periodo di corresponsione dell'assegno. In caso di mancato versamento, nei termini previsti dai regolamenti provinciali, della contribuzione dovuta per gli anni successivi al primo, limitatamente all’assegno di cura, l’omissione può essere sanata purché il versamento sia effettuato entro tre mesi dalla scadenza non rispettata, maggiorato di una penalità pari al 50 per cento della contribuzione dovuta [31].

     9. E' facoltà della Giunta regionale adeguare l'importo di cui al comma 1 in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

 

     Art. 19. (Misura dell'assegno). [32]

     [1. L'importo mensile dell'assegno è determinato in lire 300 mila.

     2. L'assegno viene erogato dal quarto mese fino al compimento del primo anno di vita del bambino e non è cumulabile con altri eventuali interventi analoghi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale.

     3. L'entità dell'assegno di cui al comma 1 potrà essere rideterminata dalla Giunta regionale tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.]

 

     Art. 20. (Documentazione richiesta). [33]

     [1. L'assegno di cui all'articolo 18 è corrisposto a domanda da presentarsi alla Provincia autonoma territorialmente competente entro l'anno di vita del bambino, secondo le modalità indicate dalla rispettiva Giunta provinciale.]

 

     Art. 21. (Contribuzione). [34]

     [1. Entro novanta giorni dal compimento del ventunesimo anno d'età, le persone interessate all'intervento previdenziale sono tenute a comunicare la propria adesione alla Provincia autonoma territorialmente competente, sottoscrivendo un impegno a versare annualmente il contributo previsto ai sensi dell'articolo 7, fino al compimento del quarantatreesimo anno d'età.

     Le persone interessate che hanno già superato il ventunesimo anno alla data di entrata in vigore della presente legge versano il contributo per gli anni residui.

     2. L'adesione può essere comunicata dagli interessati anche antecedentemente al ventunesimo anno di età, al fine di acquisire le prestazioni previste dalla presente legge per il relativo periodo, versando i contributi ai sensi dell'articolo 7. L'eventuale adesione di minorenni deve essere controfirmata da uno dei genitori o dal tutore.

     3. Coloro che prestano attività lavorativa saltuaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 sono tenuti, al fine di beneficiare dell'assegno di cura, a versare i contributi previsti dall'articolo 7. Si applicano altresì le norme di cui all'articolo 11, commi 3, 4, 5 e 6.]

 

     Art. 22. (Modalità di concessione ed erogazione). [35]

     1. L'assegno di cui all'articolo 18 viene concesso entro i termini e con le modalità stabilite dai Regolamenti provinciali, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 3 quater.

 

Capo IV

Indennità per degenza ospedaliera dovuta a malattia

 

     Art. 23. (Indennità per degenza ospedaliera dovuta a malattia). [36]

     1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti negli elenchi del Servizio contributi agricoli unificati, agli artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti alle gestioni speciali, alle collaboratrici domestiche iscritte all'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, nonché ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 bis ed in regola con quanto previsto dall'articolo 3 ter, che non abbiano superato i sessantacinque anni di età, è concessa una indennità giornaliera pari a lire 50.000 per degenza ospedaliera dovuta a malattia, a partire dal quarto giorno per un periodo massimo di sei mesi nell'anno solare, con esclusione dei giorni festivi.

     2. La domanda per ottenere l'indennità per degenza ospedaliera deve essere presentata, in base alle modalità stabilite dal Regolamento provinciale, entro novanta giorni dalla dimissione. In caso di decesso, l'indennità è concessa al coniuge o ad altro familiare convivente.

     3. L'indennità viene erogata in unica soluzione. Per degenze superiori a trenta giorni la liquidazione dell'indennità può avvenire, a domanda, in più rate posticipate.

     4. Se la degenza, per scopi terapeutici o per motivi inerenti all'organizzazione ospedaliera, subisce delle brevi interruzioni, i tre giorni di cui al comma 1 vengono detratti una sola volta.

     5. La contribuzione di cui all'articolo 3 ter deve essere versata entro i termini e con le modalità stabilite da apposito Regolamento provinciale.

     6. E' facoltà della Giunta regionale adeguare l'importo dell'indennità di cui al comma 1 in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

 

     Art. 24. (Misura dell'indennità di degenza). [37]

     [1. La misura dell'indennità di degenza è determinata in lire 37 mila giornaliere.

     2. L'indennità sarà annualmente rideterminata con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.

     3. L'indennità giornaliera viene erogata per un periodo massimo di sei mesi nell'anno solare, con esclusione delle giornate festive.]

 

     Art. 25. (Documentazione richiesta). [38]

     [1. L'indennità di cui all'articolo 23 viene erogata dalla Provincia autonoma competente su domanda, da presentarsi entro 90 giorni dalla dimissione o dal decesso, secondo le modalità stabilite dalla rispettiva Giunta provinciale.]

 

     Art. 26. (Modalità di erogazione). [39]

     [1. L'indennità nella misura prevista dall'articolo 24, viene erogata in unica soluzione. Per degenze superiori a trenta giorni la liquidazione dell'indennità può avvenire, a domanda, in più rate anticipate.

     2. In caso di decesso, la domanda può essere presentata dal coniuge o da altro familiare convivente, secondo le modalità previste dall'articolo 25.]

 

     Art. 27. (Contribuzione). [40]

     [1. Le persone che intendono beneficiare dell'indennità di degenza devono versare alla Provincia autonoma competente un contributo annuo ai sensi dell'articolo 7. La contribuzione effettuata entro il 30 aprile 1993 di ogni anno dà diritto alla prestazione per l'anno successivo [41].

     2. In fase di prima applicazione, ai fini della copertura per l'anno in corso, il contributo va versato entro il 30 aprile 1993 [42].

     3. L'entità del contributo di cui al comma 1 sarà annualmente rideterminata dalla Giunta regionale, tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.]

 

Capo V

Indennizzo per infortuni domestici

 

     Art. 28. (Indennità per infortuni domestici). [43]

     1. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 bis ed in regola con quanto previsto dall'articolo 3 ter, è corrisposta, in caso di infortuni domestici o avvenuti al di fuori delle mura domestiche, purché riconducibili ad adempimenti relativi alla cura e alla gestione del nucleo familiare, un'indennità giornaliera, pari a lire 50.000, per inabilità temporanea assoluta derivante dagli infortuni medesimi.

     2. L'indennità è corrisposta a partire dal quarto giorno per un periodo massimo di sei mesi nell'anno solare.

     3. L'indennità non è cumulabile con altre prestazioni o trattamenti previdenziali analoghi.

     4. La domanda di concessione dell'indennità deve essere presentata, secondo le modalità stabilite dal Regolamento provinciale, entro trenta giorni dalla data dell'infortunio.

     5. La contribuzione di cui all'articolo 3 ter deve essere versata entro i termini e con le modalità stabilite da apposito Regolamento provinciale.

     6. E' facoltà della Giunta regionale adeguare l'importo dell'indennità di cui al comma 1 in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

 

     Art. 29. (Destinatari e misura dell'indennità per infortuni domestici). [44]

     [1. Possono fruire della provvidenza di cui all'articolo 28 le persone casalinghe, iscritte all'Albo di cui all'articolo 8, che siano cittadine italiane e risiedano in un comune della Regione da almeno tre anni o siano coniugate con persona in possesso dei medesimi requisiti.

     2. La misura dell'indennità è stabilita in lire 37 mila giornaliere e sarà rideterminata annualmente dalla Giunta regionale.

     3. L'indennità giornaliera non spetta per i primi quattro giorni di inabilità e viene erogata fino ad un massimo di sei mesi nell'anno solare, con esclusione delle giornate festive.

     4. L'erogazione avviene a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data dell'infortunio e da certificarsi successivamente fino alla guarigione clinica accertata [45].]

 

     Art. 30. (Contribuzione). [46]

     [1. Le persone casalinghe interessate a beneficiare della provvidenza di cui al presente capo devono versare annualmente alla Provincia autonoma competente un contributo ai sensi dell'articolo 7. La contribuzione effettuata entro il 31 dicembre dà diritto alla prestazione per l'anno successivo.

     2. In fase di prima applicazione, ai fini della copertura per l'anno in corso, il contributo va versato entro il 30 aprile 1993 [47].

     3. L'entità del contributo di cui al comma 1 sarà annualmente rideterminata dalla Giunta regionale tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.]

 

Capo VI

Disposizioni finali e transitorie

 

          Art. 31. (Norma finale).

     1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati fino a quando con legge dello Stato non saranno stabilite analoghe provvidenze.

 

     Art. 32. (Relazione annuale).

     1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione di attuazione e sull'andamento della spesa della presente legge.

 

     Art. 33. (Norma transitoria).

     1. In fase di prima applicazione ed in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, le prestazioni previste dagli articoli 10, 14, 18, 23 e 28 sono concesse per tutti gli eventi verificatisi nell'anno 1992, su domanda da presentarsi alla Provincia autonoma territorialmente competente entro il 30 aprile 1993. La relativa documentazione sarà prodotta secondo le modalità previste dalle Province autonome per i singoli interventi [48].

     2. Le persone che intendono beneficiare delle provvidenze di cui al comma 1 devono versare le contribuzioni previste per le singole prestazioni richieste, ai sensi dell'articolo 7. Tale contribuzione è valida per tutto l'anno in corso.

     3. Per il primo anno di vigenza della presente legge, i contributi sono così determinati:

     a) da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per essere assistiti con il minimo vitale garantito dall'ente pubblico è dovuto un contributo fisso di lire 10 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che è fissato in lire 100 mila;

     b) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare avente un reddito rientrante nei limiti massimi previsti per la concessione del minimo vitale, aumentati del 30 per cento, è dovuto un contributo di lire 15 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che è fissato in lire 150 mila;

     c) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito maggiore di quello di cui alla fascia precedente, ma non superiore a lire 11 milioni pro capite, è dovuto un contributo di lire 36 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che è fissato in lire 200 mila;

     d) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito pro capite superiore a lire 11 milioni ma non superiore a lire 16 milioni è dovuto un contributo di lire 100 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che è fissato in lire 400 mila;

     e) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito pro capite superiore a lire 16 milioni ma non superiore a lire 24 milioni è dovuto un contributo di lire 120 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che è fissato in lire 400 mila;

     f) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito pro capite superiore a lire 24 milioni è dovuto un contributo di lire 700 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che è fissato in lire 1 milione 500 mila.

     Tali contributi, con riferimento all'anno in corso, saranno versati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 34. (Norma finanziaria). [49]


[1] L'art. 13 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1, abroga le disposizioni della presente legge incompatibili con la stessa L.R. 1/2004, con la decorrenza ivi stabilita.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[6] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[10] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

[11] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[14] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

[15] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[16] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[17] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[18] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[19] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Per un aumento dell’importo di cui al presente articolo, vedi la Del. G.R. dicembre 2001, n. 1735.

[21] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 16 luglio 2003, n. 4.

[22] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Vedi però il comma 7, art. 2 della stessa L.R. n. 6/1998. Per una proroga del termine per la presentazione della domanda di cui al presente articolo, vedi l'art. 5 della L.R. n. 6/1998.

[23] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Vedi però il comma 7, art. 2 della stessa L.R. n. 6/1998.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[26] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Vedi però il comma 7, art. 2 della stessa L.R. n. 6/1998.

[27] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Vedi però il comma 7, art. 2 della stessa L.R. n. 6/1998.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Per un aumento dell’importo di cui al presente articolo, vedi la Del. G.R. dicembre 2001, n. 1735.

[29] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 16 luglio 2003, n. 4.

[30] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 16 luglio 2003, n. 4.

[31] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 16 luglio 2003, n. 4.

[32] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Vedi però il comma 7, art. 2 della stessa L.R. n. 6/1998.

[33] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Vedi però il comma 7, art. 2 della stessa L.R. n. 6/1998. Per una proroga del termine per la presentazione della domanda di cui al presente articolo, vedi l'art. 5 della L.R. n. 6/1998.

[34] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Vedi però il comma 7, art. 2 della stessa L.R. n. 6/1998. Per una proroga del termine per la presentazione della domanda di cui al presente articolo, vedi l'art. 5 della L.R. n. 6/1998.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Per un aumento dell’importo di cui al presente articolo, vedi la Del. G.R. dicembre 2001, n. 1735.

[37] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Vedi però il comma 7, art. 2 della stessa L.R. n. 6/1998.

[38] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Vedi però il comma 7, art. 2 della stessa L.R. n. 6/1998. Per una proroga del termine per la presentazione della domanda di cui al presente articolo, vedi l'art. 5 della L.R. n. 6/1998.

[39] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Vedi però il comma 7, art. 2 della stessa L.R. n. 6/1998.

[40] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Vedi però il comma 7, art. 2 della stessa L.R. n. 6/1998.

[41] Termine prorogato dall'art. 13 della L.R. 28 febbraio 1993, n. 3.

[42] Termine prorogato dall'art. 1 della L.R. 19 ottobre 1992, n. 8 e dell'art. 13 della L.R. 28 febbraio 1993, n. 3.

[43] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Per un aumento dell’importo di cui al presente articolo, vedi la Del. G.R. dicembre 2001, n. 1735.

[44] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Vedi però il comma 7, art. 2 della stessa L.R. n. 6/1998. Per una proroga del termine per la presentazione della domanda di cui al presente articolo, vedi l'art. 5 della L.R. n. 6/1998.

[45] Termine prorogato dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 1993, n. 10.

[46] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6. Vedi però il comma 7, art. 2 della stessa L.R. n. 6/1998.

[47] Termine prorogato dall'art. 1 della L.R. 19 ottobre 1992, n. 8 e dell'art. 13 della L.R. 28 febbraio 1993, n. 3.

[48] Termine prorogato dall'art. 1 della L.R. 19 ottobre 1992, n. 8 e dell'art. 13 della L.R. 28 febbraio 1993, n. 3.

[49] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 19 luglio 1998, n. 6.