§ 5.4.39 - L.R. 16 luglio 2003, n. 4.
Disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione dell’anno 2003 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:16/07/2003
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Partecipazioni azionarie).
Art. 2.  (Previdenza ed assicurazioni sociali).
Art. 3.  (Giudici di pace).
Art. 4.  (Personale in servizio presso la Corte dei conti).
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza integrativa).
Art. 6.  (Copertura finanziaria).
Art. 7.  (Entrata in vigore).


§ 5.4.39 - L.R. 16 luglio 2003, n. 4.

Disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione dell’anno 2003 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).

(B.U. 22 luglio 2003, n. 29).

 

Art. 1. (Partecipazioni azionarie).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società “Trento Fiere Spa”, con sede in Trento fino alla concorrenza dell’importo di euro 292.000,00.

 

     Art. 2. (Previdenza ed assicurazioni sociali).

     1. Le finalità di cui all’articolo 66 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3 sono rifinanziate per l’anno 2003 con una somma di euro 25.823.000,00.

     2. Alla copertura della nuova spesa derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 670 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell’anno 2003 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

 

     Art. 3. (Giudici di pace).

     1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione di corsi di formazione per il personale amministrativo dei giudici di pace e all’attribuzione di incarichi finalizzati alla consulenza ed assistenza del medesimo personale, nonché per provvedere agli adempimenti relativi alla istituzione e all’attività dei centri di mediazione previsti dall’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 274 sono istituiti nel bilancio appositi capitoli nello stato di previsione della spesa.

     2. Con legge di bilancio potranno essere altresì istituiti nuovi capitoli al fine di far fronte ai compiti attribuiti alla Regione dalla normativa statale in materia di giudici di pace e organizzazione amministrativa della giustizia.

 

     Art. 4. (Personale in servizio presso la Corte dei conti).

     1. Cessa, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale in servizio presso gli uffici della Corte dei conti situati nel territorio della Regione, la corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni, attribuita ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1952, n. 38.

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza integrativa).

     1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera k) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, e al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera r) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, le parole “possano far valere almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva.”, sono sostituite dalle parole “possano far valere almeno tre mesi di anzianità assicurativa e contributiva.”.

     2. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera r) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, è sostituito dal seguente:

     “2. L’assegno di cui al comma 1 è altresì concesso in caso di adozione o affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, purché il bambino, alla data di adozione o affidamento, non abbia superato il dodicesimo anno di età e il richiedente abbia aderito prima dell’emanazione del provvedimento di adozione o affidamento preadottivo. L’assegno è concesso a decorrere dall’inizio del quarto mese successivo alla data del provvedimento di adozione o affidamento preadottivo fino alla fine del secondo anno dopo l’adozione o l’affidamento preadottivo.”.

     3. Al comma 8 dell’articolo 18 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera r) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, è aggiunto il seguente periodo: “In caso di mancato versamento, nei termini previsti dai regolamenti provinciali, della contribuzione dovuta per gli anni successivi al primo, limitatamente all’assegno di cura, l’omissione può essere sanata purché il versamento sia effettuato entro tre mesi dalla scadenza non rispettata, maggiorato di una penalità pari al 50 per cento della contribuzione dovuta”.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge [1].

     5. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono valutati complessivamente in euro 5.000.000,00 in ragione d’anno. All’onere di euro 2.085.000,00 si farà fronte, per l’esercizio finanziario 2003, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario in corso. All’onere relativo agli anni successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti previsti dall’articolo 14 della legge regionale 10 maggio 1991, n. 10, recante “Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione”.

 

     Art. 6. (Copertura finanziaria).

     1. Alla copertura delle nuove spese derivanti dall’articolo 1 della presente legge si provvede mediante utilizzo di pari importo dell’avanzo degli esercizi finanziari precedenti.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1.