§ 5.2.47 – L.R. 1 agosto 1996, n. 3.
Nuova disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:01/08/1996
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Contenuto della legge).
Art. 2.  (Classificazione).
Art. 3.  (Statuti).
Art. 4.  (Consiglio di amministrazione).
Art. 5.  (Incompatibilità e decadenza).
Art. 6.  (Presidente).
Art. 7.  (Vicepresidente).
Art. 8.  (Compensi).
Art. 9.  (Permessi).
Art. 10.  (Revisori dei conti).
Art. 11.  (Pagamento delle rette nelle case di riposo o centri di degenza).
Art. 12.  (Corsi di formazione e di aggiornamento).
Art. 13.  (Studi e ricerche).
Art. 14.  (Convenzioni).
Art. 15.  (Consorzi).
Art. 16.  (Amministrazione transitoria).
Art. 17.  (Fusione delle I.P.A.B.).
Art. 18.  (Modifiche statutarie).
Art. 19.  (Estinzione).
Art. 20.  (Procedimento per l'estinzione).
Art. 21.  (Destinazione del patrimonio e del personale dell'I.P.A.B. estinta).
Art. 22.  (Comitato consultivo regionale per l'ordinamento delle I.P.A.B.).
Art. 23.  (Composizione del Comitato).
Art. 24.  (Nomina e funzionamento del Comitato).
Art. 25.  (Potere di controllo della Giunta provinciale).
Art. 26.  (Atti soggetti al controllo preventivo di legittimità).
Art. 27.  (Trasmissione degli atti).
Art. 28.  (Modalità del controllo preventivo degli atti).
Art. 29.  (Controllo del bilancio e del conto consuntivo).
Art. 30.  (Pubblicazione ed esecutività dei provvedimenti).
Art. 31.  (Opposizioni e reclami).
Art. 32.  (Potere sostitutivo).
Art. 33.  (Potere di inchiesta).
Art. 34.  (Scioglimento e sospensione del Consiglio di
Art. 35.  (Controllo di gestione).
Art. 36.  (Assunzione del personale).
Art. 36 bis. 
Art. 37.  (Rapporti speciali).
Art. 38.  (Rapporti di lavoro a tempo parziale).
Art. 39.  (Volontariato).
Art. 40.  (Omogeneizzazione del trattamento dei dipendenti pubblici).
Art. 41.  (Fondo per gli oneri conseguenti alle aspettative per maternità).
Art. 42.  (Contributo per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina).
Art. 43.  (Disciplina contrattuale).
Art. 44.  (Capitolati d'oneri).
Art. 45.  (Deliberazione a contrarre).
Art. 46.  (Contenuto e durata).
Art. 47.  (Pagamenti e anticipazioni).
Art. 48.  (Revisione prezzi).
Art. 49.  (Cauzione e penale).
Art. 50.  (Efficacia del contratto).
Art. 51.  (Stipulazione).
Art. 52.  (Forme di contrattazione).
Art. 53.  (Licitazione privata).
Art. 54.  (Asta pubblica).
Art. 55.  (Appalto concorso).
Art. 56.  (Trattativa privata).
Art. 57.  (Esclusione dalla contrattazione).
Art. 58.  (Raggruppamenti temporanei di imprese).
Art. 59.  (Accertamento della regolare esecuzione della prestazione).
Art. 60.  (Compensi ai membri delle Commissioni di gara).
Art. 61.  (Alienazione di beni mobili inservibili).
Art. 62.  (Adeguamento dei valori).
Art. 63.  (Normativa applicabile).
Art. 64.  (Servizio di economato, di cassa e di provveditorato).
Art. 65.  (Spese in economia).
Art. 66.  (Finanziamenti di interventi di carattere assistenziale).
Art. 67.  (Depubblicizzazione delle I.P.A.B. minori).
Art. 68.  (Adeguamento degli statuti).
Art. 69.  (Conti consuntivi degli Enti comunali di assistenza (E.C.A.)).
Art. 70.  (Regime transitorio di controllo).
Art. 71.  (Abrogazione di norme).
Art. 72.  (Norma finanziaria).
Art. 73.  (Entrata in vigore).


§ 5.2.47 – L.R. 1 agosto 1996, n. 3. [1]

Nuova disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(B.U. 6 agosto 1996, n. 35 - S.O. n. 1).

 

TITOLO I

Norme generali

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Contenuto della legge).

     1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 5, n. 2 dello Statuto speciale di autonomia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contiene la disciplina ordinamentale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) per tutto quanto si riferisce alla classificazione, agli statuti, agli organi, alle trasformazioni ed estinzioni, ai controlli ed ai contratti.

     2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenterà al Consiglio regionale un disegno di legge ricomprendente le rimanenti disposizioni per completare in modo organico la normativa di carattere ordinamentale sulle I.P.A.B., in particolare in relazione al recepimento dei principi contenuti nella legge 23 ottobre 1992, n. 421.

 

     Art. 2. (Classificazione).

     1. Le I.P.A.B. sono classificate in tre categorie, sulla base dei seguenti criteri:

     a) situazione giuridica patrimoniale;

     b) ambito territoriale dell'attività istituzionale;

     c) caratteristiche dei servizi forniti;

     d) volume del bilancio;

     e) numero dei dipendenti previsti in pianta organica e a rapporto convenzionale.

     2. I punteggi per la classificazione, nonché i requisiti richiesti, sono stabiliti con regolamento di esecuzione della presente legge, il quale tiene conto dei seguenti principi:

     a) la classificazione avviene sulla base di coefficienti numerici da assegnare a ciascuno dei criteri elencati nel comma 1 in rapporto proporzionale alla dimensione qualitativa e quantitativa degli stessi;

     b) per quanto riguarda i servizi forniti, i coefficienti possono essere diversi a seconda del tipo di attività svolta dall'I.P.A.B., con particolare riferimento alla distinzione tra attività residenziali e non residenziali;

     c) sono classificate in II rispettivamente in III categoria le I.P.A.B. cui venga attribuito un punteggio fino a due terzi rispettivamente un terzo di quello minimo occorrente per le I.P.A.B. classificate in I categoria;

     d) gli importi di bilancio relativi ad attività non istituzionali non rilevano ai fini della classificazione.

     3. L'assegnazione alla categoria per la quale le I.P.A.B. hanno i requisiti è disposta dalla Giunta della Provincia autonoma nel cui territorio ha sede l'I.P.A.B. medesima.

     4. La Giunta provinciale provvede ad assegnare alle I.P.A.B. una diversa categoria quando, per qualsiasi motivo, le stesse presentano i requisiti richiesti dal regolamento di esecuzione per tale ultima categoria. L'assegnazione avviene su domanda delle I.P.A.B. interessate o di uno dei comuni nel cui territorio le I.P.A.B. medesime esplicano, ai sensi dello statuto, la propria attività in via principale, ovvero d'ufficio.

     5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il trattamento giuridico ed economico del Direttore amministrativo-Segretario rimane invariato ove si tratti di assegnazione dell'I.P.A.B. ad una categoria inferiore. Qualora all'I.P.A.B. sia al contrario assegnata una categoria più elevata, al Direttore amministrativo-Segretario viene attribuito con effetto immediato il trattamento economico spettante alle corrispondenti figure professionali delle I.P.A.B. assegnate alla medesima categoria. Decorsi tre anni senza variazioni della categoria, il Direttore amministrativo-Segretario può essere inquadrato nella relativa qualifica qualora vincitore di concorso riservato all'uopo bandito.

 

     Art. 3. (Statuti).

     1. Le I.P.A.B. hanno un proprio statuto, le cui disposizioni devono conformarsi alla normativa vigente.

     2. Lo statuto è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. Esso deve contenere:

     a) l'indicazione delle modalità di fondazione e i dati riassuntivi sull'origine dell'I.P.A.B. anche con riferimento al patrimonio;

     b) l'indicazione degli scopi dell'I.P.A.B. dell'ambito di esplicazione dell'attività;

     c) l'indicazione dei mezzi congrui per il raggiungimento degli scopi;

     d) la composizione, i criteri di nomina e la durata in carica degli organi;

     e) le norme generali di amministrazione e le altre eventuali disposizioni relative alla vita dell'I.P.A.B..

     4. Qualora le I.P.A.B. abbiano, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la disponibilità di beni appartenenti ad altri enti, lo statuto deve riportarne l'indicazione in conformità alla lettera c) del comma 3.

     5. I beni delle I.P.A.B. rimangono vincolati agli scopi statutari esercitati dalle I.P.A.B. stesse. Il vincolo può essere estinto o modificato con provvedimento motivato della Giunta provinciale, sentita l'I.P.A.B. interessata.

 

CAPO II

Organi

 

     Art. 4. (Consiglio di amministrazione).

     1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'I.P.A.B.. Ad esso compete deliberare in merito a tutte le determinazioni che l'I.P.A.B. deve assumere, escluse quelle attribuite ad altri organi dalla legge o, in conformità alle leggi, dallo statuto.

     2. Gli statuti delle I.P.A.B. possono disciplinare la partecipazione senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione dei rappresentanti dei destinatari dell'attività assistenziale delle I.P.A.B. medesime, nonché dei loro familiari, nelle occasioni dove sono in trattazione problematiche di carattere generale pertinenti all'impostazione ed organizzazione dei servizi.

     3. Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare in presenza della metà più uno dei componenti, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente Le deliberazioni, salvo che nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, sono approvate a maggioranza dei presenti.

     4. Salva diversa previsione delle tavole di fondazione e salvo il caso in cui è necessario garantire la rappresentanza minima a tutti i comuni interessati direttamente all'attività dell'I.P.A.B., i Consigli di amministrazione delle I.P.A.B. medesime, disciplinati dai rispettivi statuti, sono composti:

     a) da un numero di membri non superiore a nove, per le I.P.A.B. della I categoria;

     b) da un numero di membri non superiore a sette, per le I.P.A.B. della II categoria;

     c) da un numero di membri non superiore a cinque, per le I.P.A.B. della III categoria.

     5. Fermo restando il rispetto di diversa previsione delle tavole di fondazione, la composizione dei Consigli di amministrazione delle I.P.A.B. in Provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dalla dichiarazione di appartenenza resa nell'ultimo censimento generale della popolazione, esistenti nel territorio del comune o dei comuni nei quali le I.P.A.B. esercitano in via principale la propria attività, fatta salva l'accessibilità del gruppo linguistico ladino anche in deroga al criterio proporzionale.

     6. Le amministrazioni degli enti pubblici locali e le Province autonome, chiamate a designare componenti dei Consigli di amministrazione delle I.P.A.B., scelgono i propri rappresentanti fra persone aventi competenza o esperienza in materia di servizi sociali, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale. Nel provvedimento di designazione deve essere dato oggettivo riscontro degli elementi in base ai quali è stata accertata la presenza del requisito di specifica competenza o esperienza.

     7. Salva diversa disposizione delle tavole di fondazione o degli statuti, la durata del mandato dei Consigli di amministrazione è fissata in cinque anni.

     8. La costituzione ed il rinnovo dei Consigli di amministrazione, nonché la surroga dei membri cessati per qualsiasi causa, sono disposti con deliberazione della Giunta provinciale. A tal fine la Giunta provinciale richiede, entro i sessanta giorni successivi all'approvazione dello statuto, per gli organi di nuova composizione, ed almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato dell'organo, in caso di rinnovo, agli enti statutariamente competenti i nominativi. Le designazioni devono essere inviate alla Provincia autonoma entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora le designazioni spettino ad organi collegiali e questi non procedano alle stesse almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi Presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo. Decorso tale ultimo termine senza che provengano designazioni la Giunta provinciale provvede direttamente alla nomina dei componenti dei Consigli di amministrazione.

     9. In ogni caso, in occasione del rinnovo, i Consigli di amministrazione non ricostituiti nel termine di cui al comma 8 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della loro scadenza. Nel caso di proroga i Consigli scaduti debbono essere ricostituiti entro tale periodo. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, i Consigli di amministrazione decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli. I titolari della competenza alla ricostituzione e, nei casi previsti dal comma 8, i Presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

     10. Nel provvedimento di nomina della Giunta provinciale è fissato il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il Presidente del Consiglio di amministrazione uscente provvede alla convocazione per l'insediamento del nuovo. Il mandato dell'organo decorre dalla data di insediamento. Nel caso di inosservanza del termine da parte del Presidente dell'organo uscente la Giunta provinciale nomina un Commissario per la fissazione della data di insediamento del nuovo Consiglio. Il Consiglio scaduto rimane comunque in carica fino all'insediamento del nuovo.

     11. Nel caso in cui un componente del Consiglio di amministrazione risulti assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, il Presidente dell'I.P.A.B. provvede a darne segnalazione alla Giunta provinciale, la quale pronuncia la decadenza del componente medesimo e provvede alla sua sostituzione. Il nuovo membro viene individuato, secondo la procedura del comma 6, da parte dello stesso ente che aveva designato il componente decaduto e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione.

     12. Le I.P.A.B. devono comunicare alla Provincia autonoma territorialmente competente e, ai fini del coordinamento, alla Regione i nominativi del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di amministrazione entro otto giorni dall'avvenuta nomina.

     13. Le convocazioni e le modalità di funzionamento delle sedute del Consiglio di amministrazione sono disciplinate con proprio regolamento da ciascuna I.P.A.B..

     14. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte di norma dal Direttore amministrativo-Segretario, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20. Nelle I.P.A.B. che non prevedono in organico la figura del Direttore amministrativo-Segretario, le mansioni di segretario del Consiglio di amministrazione, compresa la redazione dei verbali, sono affidate, anche nell'ipotesi che l'I.P.A.B. si avvalga di personale comunale ai sensi della normativa vigente, ad un funzionario di qualifica non inferiore alla sesta e, nell'impossibilità di avvalersi di tale funzionario, ad un componente del Consiglio medesimo, individuato dallo stesso. Il Direttore amministrativo-Segretario è comunque sostituito nelle funzioni di segretario quando, nei suoi confronti, si verificano le ipotesi di cui al comma 15.

     15. I componenti del Consiglio di amministrazione devono, con esclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 3, astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nelle quali sussista un interesse o che riguardino liti o contabilità propri o del coniuge o di parenti fino al quarto grado o degli affini fino al secondo grado o di società, enti o associazioni dei quali facciano parte. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.

 

     Art. 5. (Incompatibilità e decadenza).

     1. Non possono ricoprire la carica di amministratore di un'I.P.A.B.:

     a) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla Corte d'Appello, ai Tribunali, alle Preture ed al Tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la Provincia di Bolzano, nonché i vicepretori onorari ed i giudici di pace;

     b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari del Governo, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

     c) i funzionari e gli impiegati della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, addetti ad uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi delle I.P.A.B., oppure aventi competenza in materia di I.P.A.B.;

     d) i dipendenti delle rispettive I.P.A.B.;

     e) gli amministratori dei Consorzi tra I.P.A.B. in relazione agli organi delle stesse; i dipendenti dei Consorzi in relazione agli organi dei Consorzi medesimi e delle I.P.A.B. facenti parte degli stessi;

     f) gli amministratori, i dipendenti dell'Unità Sanitaria Locale o delle aziende sanitarie, preposti o addetti ai servizi preordinati alle attività oggetto di convenzione con le I.P.A.B.. Tale preclusione si applica con riferimento alle I.P.A.B. che operano nei comuni il cui territorio costituisce o concorre a costituire il territorio degli enti sanitari menzionati e comunque con le I.P.A.B. convenzionate;

     g) i legali rappresentanti, nonché i dirigenti e i preposti alla direzione delle strutture sanitarie convenzionate con le U.S.L., o comunque con le aziende sanitarie, con riferimento alle I.P.A.B. che operano nei comuni il cui territorio costituisce o concorre a costituire il territorio dei suddetti enti sanitari;

     h) colui che, come titolare o amministratore ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'I.P.A.B., quando il valore superi nell'anno il 5 per cento delle spese del relativo bilancio dell'I.P.A.B. medesima, o l'importo lordo di lire Euro 51.645,69 [2];

     i) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alla lettera h);

     j) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con l'I.P.A.B.;

     k) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato dell'I.P.A.B., è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'I.P.A.B. medesima e non ha ancora estinto il debito;

     l) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'I.P.A.B. è stato legalmente messo in mora;

     m) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante l'I.P.A.B..

     2. Le ipotesi di cui alle lettere j) e m) del comma 1 non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

     3. Non possono in ogni caso ricoprire la carica di amministratore di I.P.A.B.:

     a) coloro che hanno ascendenti o discendenti, o il coniuge, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che ricoprono nella amministrazione dell'I.P.A.B. medesima il posto di Direttore amministrativo-Segretario o che hanno direttamente parte nei servizi di tesoreria;

     b) con riferimento alla stessa I.P.A.B. i fratelli, gli ascendenti e i discendenti, ovvero gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato;

     c) coloro che hanno direttamente parte ai servizi di tesoreria per conto dell'I.P.A.B.;

     d) coloro che hanno riportato condanna per il delitto previsto dall'articolo 416 bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

     e) coloro che hanno riportato condanna per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

     f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera e);

     g) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.

     4. Non possono in ogni caso ricoprire la carica di amministratori di I.P.A.B. i consiglieri comunali eletti in comuni con riferimento al territorio dei quali l'I.P.A.B. esplica in via principale, ai sensi dello statuto, la propria attività, i consiglieri regionali, i parlamentari.

     5. Gli amministratori che vengano a trovarsi in una delle condizioni previste nei commi precedenti decadono dalla carica, qualora non ne rimuovano la causa entro dieci giorni dalla notifica o dalla comunicazione, in via amministrativa, della nomina da parte della Giunta provinciale, ovvero, nell'ipotesi di incompatibilità sopravvenuta, entro dieci giorni da quando se ne è verificata la causa.

     6. La decadenza è pronunciata dalla Giunta provinciale su iniziativa dell'I.P.A.B., o di uno dei comuni di cui al comma 4, ovvero d'ufficio.

 

     Art. 6. (Presidente).

     1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è l'organo che ha la rappresentanza legale dell'I.P.A.B..

     2. Al Presidente spetta:

     a) convocare e presiedere le sedute del Consiglio di amministrazione e stabilire l'ordine del giorno dei lavori;

     b) sovraintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;

     c) svolgere ogni altra attribuzione prevista dallo statuto e dai regolamenti dell'I.P.A.B..

     3. Al Presidente può essere attribuita da parte del Consiglio di amministrazione la potestà di assumere direttamente determinati atti, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 26, comma 1 e dei contratti a trattativa privata di importo superiore a Euro 15.493,71 per le I.P.A.B. della I categoria, Euro 10.329,14 per le I.P.A.B. della II categoria e Euro 7.230,40 per le I.P.A.B. della III categoria. L'individuazione di tali atti, gli indirizzi cui gli stessi devono essere uniformati e le eventuali limitazioni od esclusioni sono indicati nella deliberazione del Consiglio di amministrazione con la quale il Presidente viene incaricato [3].

 

     Art. 7. (Vicepresidente).

     1. Salva diversa disposizione dello statuto, il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di amministrazione e sostituisce il Presidente stesso in caso di assenza o impedimento.

     2. Il Presidente può delegare al Vicepresidente l'adempimento di mansioni di propria competenza.

     3. Le attribuzioni di cui al comma 3 dell'articolo 6 non possono essere esercitate dal Vicepresidente, ai sensi del comma 1. Esse possono essere delegate solo se espressamente previsto nella deliberazione del Consiglio di amministrazione che le individua e nei limiti indicati nella deliberazione stessa.

 

     Art. 8. (Compensi).

     1. Al Presidente dell'I.P.A.B. può essere corrisposta un'indennità di carica onnicomprensiva, fissata dal Consiglio di amministrazione in un importo non superiore al 30 per cento del trattamento economico iniziale spettante al Direttore amministrativo-Segretario dell'I.P.A.B. medesima. Per le I.P.A.B. che non prevedono in organico il Direttore amministrativo- Segretario, l'importo dell'indennità è correlato, entro i limiti medesimi, al trattamento iniziale spettante ad un Direttore amministrativo-Segretario di un'I.P.A.B. di III categoria.

     2. Al Vicepresidente dell'I.P.A.B. può essere corrisposta un'indennità di carica onnicomprensiva determinata dal Consiglio di amministrazione in una quota non superiore al 30 per cento dell'indennità spettante al Presidente.

     3. A tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compresi il Presidente ed il Vicepresidente, può essere corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza stabilito dal Consiglio di amministrazione in misura non superiore a Euro 28. La somma può essere modificata, nei limiti fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale, ogni tre anni, in misura non superiore, comunque, all'aumento del costo della vita accertato nel medesimo periodo [4].

     4. Al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione compete inoltre l'indennità di missione nei casi e secondo le modalità previste per gli amministratori comunali.

     5. L'I.P.A.B. rimborsa, a richiesta del Presidente o dei componenti del Consiglio di amministrazione, e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, le spese legali e peritali, sempre che non coperte da apposita garanzia assicurativa, stipulata dall'I.P.A.B., nonché le spese di giustizia sostenute dai medesimi per la propria difesa in giudizi penali o civili, di conto o di responsabilità amministrativa per fatti o cause connessi all'adempimento del loro mandato. Il rimborso non è dovuto se l'amministratore è stato condannato nel giudizio penale o se è risultato soccombente nel giudizio civile per azioni od omissioni commesse con dolo o colpa grave o se non è stato prosciolto nei giudizi di conto o di responsabilità amministrativa.

     6. Il Consiglio di amministrazione può concedere anticipi sulle spese di cui al comma 5, in misura non superiore a quelle risultanti dalle richieste dei difensori e dei periti, a condizione che gli interessati si impegnino a restituire gli anticipi stessi in caso di condanna o di soccombenza.

     7. Il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un massimo di due difensori, qualora non coperte da apposita garanzia assicurativa. Il rimborso delle spese sostenute per consulenti tecnici di parte è limitato, per ogni ramo o disciplina afferente l'oggetto della perizia o consulenza tecnica d'ufficio, alle spese sostenute per un numero di consulenti non superiore a quello dei consulenti tecnici di ufficio o periti nominati dal giudice.

     8. Il rimborso delle spese legali può aver luogo anche allorquando l'amministratore abbia usufruito dell'amnistia intervenuta prima dell'esaurito accertamento giurisdizionale del reato.

     9. A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, ivi comprese le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, nonché a copertura delle spese legali, il Consiglio di amministrazione provvede a stipulare apposite polizze assicurative presso primarie Compagnie di assicurazioni.

 

     Art. 9. (Permessi).

     1. I componenti del Consiglio di amministrazione delle I.P.A.B. che siano lavoratori dipendenti hanno diritto per ogni seduta a permessi retribuiti non superiori a mezza giornata.

     2. I Presidenti delle I.P.A.B. hanno altresì diritto a permessi retribuiti per l'espletamento delle loro funzioni in misura non superiore a:

     a) dieci ore settimanali per le I.P.A.B. della I categoria;

     b) cinque ore settimanali per le I.P.A.B. della II categoria;

     c) tre ore settimanali per le I.P.A.B. della III categoria.

     3. I permessi di cui al comma 2 possono, per motivate esigenze, essere rapportati complessivamente a mese nel limite massimo di quaranta ore per le I.P.A.B. della I categoria, venti ore per le I.P.A.B. della II categoria e dodici ore per le I.P.A.B. della III categoria.

     4. L'onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, di cui ai commi precedenti, è a carico dell'I.P.A.B. di cui sono amministratori. L'I.P.A.B., su richiesta, è tenuta a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza.

 

     Art. 10. (Revisori dei conti).

     1. Nelle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) della I categoria il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. stessa [5].

     2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

     3. I revisori durano in carica tre anni e continuano a svolgere le loro funzioni fino a quando non siano stati nominati i nuovi revisori; non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per due sole volte. Non possono contemporaneamente superare il numero massimo complessivo di dieci incarichi e comunque non più di cinque incarichi con riferimento alle I.P.A.B. della II categoria e non più di due incarichi con riferimento alle I.P.A.B. della I categoria [6].

     4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'I.P.A.B. e possono partecipare, senza diritto di intervento se non su richiesta, alle sedute del Consiglio di amministrazione, delle quali viene loro trasmessa la convocazione.

     5. Il Collegio dei revisori, in conformità alla legge ed allo statuto, collabora con il Consiglio di amministrazione, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'I.P.A.B. ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la deliberazione del conto consuntivo.

     6. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità nella gestione.

     7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'I.P.A.B., ne riferiscono immediatamente al Consiglio di amministrazione.

     8. Nelle I.P.A.B. di II e III categoria la revisione economico- finanziaria è affidata ad un solo revisore nominato dall'I.P.A.B. medesima, scelto tra gli iscritti nel registro di cui al comma 2 [7].

     9. Il compenso per i revisori è stabilito nella deliberazione di nomina in misura non superiore a quella che viene determinata sul piano generale, per ogni categoria in cui le I.P.A.B. sono classificate, con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative su scala provinciale delle I.P.A.B. [8].

     10. La deliberazione che fissa il compenso ai revisori deve tener conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e dell'entità del bilancio dell'I.P.A.B..

     11. Nei comuni della Provincia di Bolzano la composizione del Collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento generale della popolazione.

     12. In caso di dimissioni, di morte, di rinuncia alla carica per qualsiasi altra causa, i membri cessati vengono sostituiti con altri che rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti sostituiti.

     13. Valgono per i revisori le norme di incompatibilità stabilite dalla presente legge per gli amministratori delle I.P.A.B., nonché le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'I.P.A.B. e da coloro che hanno ricoperto quest'ultimo incarico nel triennio precedente alla nomina, dai membri della Giunta provinciale quale organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'I.P.A.B. presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'I.P.A.B..

 

CAPO III

Disposizioni varie

 

     Art. 11. (Pagamento delle rette nelle case di riposo o centri di degenza). [9]

     1. In caso di ricovero in case di riposo o in centri di degenza, l'eventuale pagamento totale o parziale della retta per tutto il periodo del ricovero stesso, spetta al comune in cui l'interessato ha acquistato il domicilio di soccorso al momento del ricovero.

     2. Il comune ha facoltà di richiedere la relativa rivalsa in base alla normativa vigente.

 

     Art. 12. (Corsi di formazione e di aggiornamento).

     1. Con riferimento agli argomenti interessanti l'aspetto ordinamentale delle I.P.A.B., la Giunta regionale è autorizzata a collaborare, anche sotto il profilo finanziario, a corsi di aggiornamento per amministratori, Direttori amministrativi-Segretari ed in genere dipendenti delle I.P.A.B. organizzati in via primaria, sulla base dei programmi delle rispettive Province autonome, dalle Associazioni rappresentative delle I.P.A.B. stesse o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

     2. L'Amministrazione regionale si adopera in particolare affinché un congruo numero delle iniziative suddette siano indirizzate al volontariato, in funzione dell'attività da questo svolta nell'ambito delle I.P.A.B.

     3. La Giunta regionale provvede al finanziamento dei corsi di cui ai precedenti commi sulla base di un programma di massima annuale, in conformità al quale vengono valutate e graduate le domande a tal fine presentate.

     4. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad assumere oneri per la diffusione presso i destinatari dell'attività delle I.P.A.B., tramite le stesse e gli altri enti e centri organizzati ad essi destinati, di strumenti informativi, di carattere generale o specifico, ivi compresi periodici e quotidiani.

 

     Art. 13. (Studi e ricerche).

     1. L'Amministrazione regionale è tenuta a porre in essere, anche mediante convenzioni con Università, Istituti specializzati ed esperti singoli o associati, adeguati mezzi di studio e ricerca finalizzati tra l'altro alla rilevazione delle dinamiche delle aspettative sociali nel settore assistenziale e previdenziale, con particolare riferimento all'attività delle I.P.A.B..

 

CAPO IV

Modalità associative delle I.P.A.B.

 

     Art. 14. (Convenzioni).

     1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, le I.P.A.B. possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

     2. Le convenzioni devono stabilire l'oggetto e la durata delle forme di collaborazione, le modalità di consultazione delle I.P.A.B. contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

     3. Le I.P.A.B. possono altresì stipulare con gli enti pubblici e con soggetti privati non aventi finalità di lucro operanti nel settore assistenziale o educativo, in funzione delle competenze statutarie delle I.P.A.B. stesse, convenzioni disciplinanti forme di collaborazione finalizzate, nel rispetto delle reciproche competenze, ad un ottimale utilizzo delle risorse disponibili.

 

     Art. 15. (Consorzi).

     1. Le I.P.A.B. per la gestione associata di uno o più servizi possono costituire un Consorzio, la cui approvazione è demandata alla Giunta provinciale competente.

     2. A tal fine i Consigli di amministrazione, o comunque gli organi competenti a deliberare le modifiche statutarie, approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 14, unitamente allo statuto del Consorzio.

     3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione alle I.P.A.B. aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.

     4. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti delle I.P.A.B. associate, nella persona del Presidente o di un suo delegato, ciascuno con rilevanza pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

     5. L'Assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

     6. Tra le stesse I.P.A.B. non può essere costituito più di un Consorzio.

     7. La composizione degli organi collegiali dei Consorzi costituiti in Provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento generale della popolazione, esistenti nel territorio dei comuni nei quali le I.P.A.B. consorziate esercitano in via principale la propria attività, fatta salva l'accessibilità del gruppo linguistico ladino anche in deroga al criterio proporzionale.

     8. I posti dei ruoli organici del personale dei Consorzi costituiti in Provincia di Bolzano sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi esistenti nel territorio dei comuni nei quali operano le I.P.A.B. consorziate, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento generale della popolazione.

 

     Art. 16. (Amministrazione transitoria).

     1. Le I.P.A.B. della III categoria possono, in presenza di motivata e temporanea sospensione dell'attività, essere transitoriamente amministrate dagli organi di un'altra I.P.A.B..

 

CAPO V

Trasformazioni ed estinzioni di I.P.A.B.

 

     Art. 17. (Fusione delle I.P.A.B.).

     1. In relazione alla più razionale ed efficiente gestione dei servizi prestati ed ai fini del coordinamento dei servizi medesimi, due o più I.P.A.B. possono essere fuse in una unica I.P.A.B..

     2. Il provvedimento di fusione è adottato dalla Giunta provinciale secondo la procedura stabilita nei successivi commi.

     3. L'iniziativa di fusione è assunta dal Consiglio di amministrazione, o comunque dall'organo competente a deliberare le modifiche statutarie di una delle I.P.A.B.. La proposta deve essere corredata del parere delle altre I.P.A.B. interessate.

     4. Devono inoltre esprimere il proprio parere in merito i Consigli dei comuni nel cui territorio le I.P.A.B. esplicano, a norma di statuto, la loro attività in via principale ed il Comitato di cui all'articolo 22.

     5. Qualora i pareri di cui al comma 4 non vengano espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, gli organi interpellati si considerano assenzienti. Detto termine è prorogabile di non oltre trenta giorni ove siano state manifestate esigenze istruttorie.

     6. In presenza di rilevanti e motivati interessi generali, l'iniziativa di fusione, secondo la procedura prevista dal presente articolo, può essere assunta dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 18. (Modifiche statutarie).

     1. Le finalità istituzionali delle I.P.A.B., in presenza di situazioni che ne rendano necessario ed opportuno l'aggiornamento, possono essere modificate, rimanendo per quanto possibile aderenti alle volontà fondazionali.

     2. Le modifiche di cui al comma 1 e le altre modifiche degli statuti sono deliberate dal competente organo dell'I.P.A.B..

     3. L'approvazione delle modifiche statutarie da parte della Giunta regionale avviene previo parere dei comuni nei quali l'I.P.A.B. esplica in via principale, ai sensi dello statuto, la propria attività e del Comitato di cui all'articolo 22.

     4. Qualora i pareri di cui al comma 3 non vengano espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, gli organi interpellati si considerano assenzienti. Detto termine è prorogabile di non oltre trenta giorni ove siano state manifestate esigenze istruttorie.

     5. Le modalità e la procedura per l'approvazione sono stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

 

     Art. 19. (Estinzione).

     1. Le I.P.A.B. sono estinte:

     a) quando sono rimaste totalmente prive di patrimonio;

     b) quando per la perdurante inattività, l'assoluta esiguità del patrimonio o per l'impossibilità oggettivamente dimostrata di funzionare non possono essere trasformate nei fini od utilmente fuse con altre I.P.A.B..

 

     Art. 20. (Procedimento per l'estinzione).

     1. L'estinzione è disposta dalla Giunta della Provincia autonoma territorialmente competente, su istanza di uno dei consigli comunali nel cui territorio l'I.P.A.B. esplicava, in via principale, ai sensi dello statuto, la propria attività, o, se del caso, del Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. medesima, ovvero d'ufficio.

     2. L'estinzione è deliberata sentito il parere dei consigli comunali previsti al comma 1, escluso quello che ha eventualmente assunto l'iniziativa per l'estinzione, nonché il parere del Comitato di cui all'articolo 22, il quale si esprime anche sulla destinazione del patrimonio residuo.

     3. Qualora i pareri di cui al comma 2 non vengano espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, gli organi interpellati si considerano assenzienti. Detto termine è prorogabile di non oltre trenta giorni ove siano state manifestate esigenze istruttorie.

     4. La deliberazione della Giunta provinciale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 21. (Destinazione del patrimonio e del personale dell'I.P.A.B. estinta).

     1. Nell'ipotesi in cui l'I.P.A.B. estinta abbia un patrimonio residuo e personale dipendente, essi sono trasferiti, tenuto conto per quanto possibile delle volontà fondazionali, ad una I.P.A.B. avente sede ed operante in uno dei comuni nel territorio dei quali si esplicava in via principale, ai sensi dello statuto, l'attività estinta, ovvero ad uno o più dei comuni medesimi.

     2. Il provvedimento della Giunta provinciale con cui è disposta l'estinzione individua l'ente destinatario di cui al comma 1.

     3. Il patrimonio trasferito al comune mantiene comunque il vincolo di destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali. Il provvedimento della Giunta provinciale relativo al trasferimento dispone anche in ordine al vincolo.

     4. Il vincolo sugli immobili è reso pubblico mediante annotazione nel Libro fondiario, all'atto dell'iscrizione del trasferimento.

     5. La Giunta provinciale, su motivata richiesta del comune, può disporre l'estinzione o la modificazione del vincolo.

 

CAPO VI

Comitato consultivo regionale

 

     Art. 22. (Comitato consultivo regionale per l'ordinamento delle I.P.A.B.).

     1. E' istituito il Comitato consultivo regionale per l'ordinamento delle I.P.A.B..

     2. Il Comitato è organo consultivo dell'amministrazione per tutte le problematiche che concernono le I.P.A.B. dal punto di vista ordinamentale.

     3. Il Comitato esprime il proprio parere nei casi in cui la presente o altre leggi della Regione e delle Province autonome lo richiedano, nonché nell'eventualità che una legge dello Stato preveda obbligatoriamente il parere di organi consultivi dello Stato in materia di ordinamento delle I.P.A.B..

 

     Art. 23. (Composizione del Comitato).

     1. Il Comitato di cui all'articolo 22 è composto nel modo seguente:

     a) tre docenti universitari di materie giuridiche, indicati dalla Giunta regionale in base all'esperienza professionale ed alle specifiche conoscenze acquisite nelle materie trattate dal Comitato;

     b) tre esperti in materia di assistenza e beneficenza designati rispettivamente dalla Regione e dalle Province autonome;

     c) tre dirigenti o funzionari in rappresentanza della Regione e delle Province autonome;

     d) tre esperti di nomina delle Associazioni maggiormente rappresentative delle I.P.A.B. a livello provinciale [10].

     2. Funge da segretario un funzionario dell'Amministrazione regionale di qualifica funzionale non inferiore alla settima addetto al settore dell'ordinamento delle I.P.A.B..

     3. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento generale della popolazione.

 

     Art. 24. (Nomina e funzionamento del Comitato).

     1. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura regionale e rimane in carica per la durata della stessa.

     2. Con la medesima deliberazione sono nominati il Presidente ed il Vicepresidente del Comitato. Quest'ultimo sostituisce il primo in caso di assenza o impedimento.

     3. La seduta di insediamento del Comitato si tiene entro la data fissata nella deliberazione di nomina e nelle sedute successive il Comitato è convocato dal Presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente [11].

     4. Fino alla nomina del nuovo Comitato continua a svolgere le sue funzioni quello in carica.

 

TITOLO II

Controlli

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

     Art. 25. (Potere di controllo della Giunta provinciale).

     1. La Giunta provinciale esercita il controllo sulle I.P.A.B. secondo le norme del presente Titolo, in attuazione dell'articolo 54, punto 5) dello Statuto d'autonomia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

     2. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo si applicano le disposizioni regionali relative al controllo sugli atti dei comuni.

 

     Art. 26. (Atti soggetti al controllo preventivo di legittimità).

     1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità:

     a) i bilanci e le loro variazioni, nonché i conti consuntivi;

     b) i regolamenti;

     c) le deliberazioni concernenti le tariffe dei servizi prestati e in particolare quelle relative alle rette di ospitalità, le quali devono tenere conto delle direttive provinciali in materia [12].

     2. Sono inoltre soggetti al controllo preventivo di legittimità i provvedimenti che gli organi delle I.P.A.B. intendano, di propria iniziativa, sottoporre alla Giunta provinciale. Di ciò verrà fatta menzione nel relativo provvedimento.

     3. Sono altresì soggette al controllo preventivo, nei limiti delle illegittimità denunciate da almeno un terzo, arrotondato per eccesso, dei componenti dei Consigli di amministrazione delle I.P.A.B., le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione nelle seguenti materie:

     a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;

     b) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

     4. Per l'attivazione del controllo di cui al comma 3 deve essere presentata al Presidente, entro il termine di scadenza della pubblicazione della deliberazione, ai fini della trasmissione all'organo di tutela, richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate.

     5. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni precedenti.

 

CAPO II

Procedura del controllo

 

     Art. 27. (Trasmissione degli atti).

     1. Gli atti soggetti a controllo devono essere fatti pervenire in duplice copia, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, all'Ufficio della Provincia autonoma territorialmente competente preposto alla vigilanza sugli enti locali.

     2. Qualora la Giunta provinciale venga a conoscenza di una deliberazione non trasmessa nel termine di cui al comma 1, ne richiede l'invio ed accerta la responsabilità. In questo caso, salve le sanzioni a carico dei responsabili a norma di legge, i termini per il controllo decorrono dalla data di ricevimento dell'atto.

 

     Art. 28. (Modalità del controllo preventivo degli atti).

     1. Le deliberazioni indicate nell'articolo 26 diventano esecutive se nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle stesse la Giunta provinciale non ne abbia pronunciato l'annullamento, dandone entro il medesimo termine comunicazione all'I.P.A.B.. Per i bilanci preventivi, i conti consuntivi ed i provvedimenti di approvazione delle dotazioni organiche del personale il termine è di quaranta giorni [13].

     2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti, nonché alle norme statutarie dell'I.P.A.B..

     3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate.

     4. Il termine è sospeso per una sola volta se prima della sua scadenza il Presidente della Giunta provinciale o l'Assessore competente per materia chiede all'I.P.A.B. chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti. Le deliberazioni decadono, qualora l'I.P.A.B. non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta di elementi integrativi di giudizio.

     5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine, se la Giunta provinciale dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

 

     Art. 29. (Controllo del bilancio e del conto consuntivo).

     1. Il decorso del termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo determina l'esecutività delle relative deliberazioni ai sensi del comma 1 dell'articolo 28.

     2. La Giunta provinciale può indicare all'I.P.A.B. le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

     3. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 2 o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte della Giunta provinciale, questa provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

     4. Nell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

     5. Entro un mese da quando è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del rendiconto ai sensi della normativa vigente copia dello stesso deve essere depositato presso la competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.

 

CAPO III

Pubblicazione

 

     Art. 30. (Pubblicazione ed esecutività dei provvedimenti).

     1. I provvedimenti assunti dagli organi delle I.P.A.B. sono pubblicati, entro sette giorni dall'adozione, mediante affissione all'albo, presso la sede dell'I.P.A.B., per otto giorni consecutivi. L'albo deve essere facilmente accessibile al pubblico.

     2. In applicazione dell'articolo 27 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, sono esclusi dalla pubblicazione, in ragione della loro riservatezza, i provvedimenti che riguardano interventi economici a favore di persone in stato di bisogno. Di tali atti, che sono immediatamente esecutivi, deve essere esposto all'albo un elenco semestrale.

     3. Le I.P.A.B. della III categoria che, per giustificati motivi, non possono predisporre un adeguato albo sono autorizzate dalla Giunta provinciale ad avvalersi di apposito spazio dell'albo del comune nel quale esse hanno la sede legale.

     4. I provvedimenti non soggetti al controllo di legittimità divengono esecutivi il giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo di pubblicazione.

     5. Nei casi di urgenza i provvedimenti possono essere dichiarati immediatamente esecutivi, a seguito di apposita affermazione contenuta negli stessi e sempre che siano stati approvati, se si tratta di deliberazioni del Consiglio di amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

 

     Art. 31. (Opposizioni e reclami).

     1. Salve le azioni giudiziarie previste dalla legge statale, ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione, presentare reclamo alla Giunta provinciale avverso le deliberazioni soggette a controllo della stessa ai sensi dell'articolo 26, comma 1.

     2. Ogni cittadino può altresì, nel termine di cui al comma 1, presentare opposizione al Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. avverso tutte le altre deliberazioni. L'opposizione non sospende l'esecutività degli atti.

     3. Le opposizioni sono esaminate dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. nella prima seduta successiva alla data in cui le opposizioni stesse sono state presentate e comunque non oltre trenta giorni da tale data.

     4. Il Presidente dell'I.P.A.B. dà comunicazione motivata al richiedente, entro quindici giorni dall'esame del Consiglio di amministrazione, dell'esito dell'opposizione.

     5. I reclami presentati alla Giunta provinciale entro il termine di cui al comma 1 sono esaminati congiuntamente alla deliberazione cui si riferiscono.

     6. Il Presidente della Giunta provinciale, o l'Assessore competente per materia, entro il termine di quindici giorni dall'esame, dà comunicazione motivata, a chi ha presentato reclamo, dell'esito dello stesso.

     7. Ai fini previsti dai commi precedenti devono essere garantite tutte le modalità di accesso e di informazione stabilite dalla legge.

 

CAPO IV

Controllo sugli Organi

 

     Art. 32. (Potere sostitutivo).

     1. Qualora le I.P.A.B., sebbene invitate a provvedere entro un termine congruo e comunque non superiore a trenta giorni, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge o quando non siano in grado di adottarli a causa dell'obbligo di astensione dei componenti del Consiglio di amministrazione, la Giunta provinciale provvede a mezzo di un Commissario.

     2. Le spese per il Commissario sono a carico dell'I.P.A.B. interessata.

 

     Art. 33. (Potere di inchiesta).

     1. La Giunta provinciale può in ogni tempo effettuare verifiche sulla gestione amministrativa dell'I.P.A.B., ai fini del coordinamento delle attività e della omogeneità nella gestione.

     2. La Giunta provinciale può inoltre, ai medesimi fini di cui al comma 1, disporre indagini ed inchieste nei confronti delle I.P.A.B..

 

     Art. 34. (Scioglimento e sospensione del Consiglio di

amministrazione).

     1. I Consigli di amministrazione delle I.P.A.B. vengono sciolti con deliberazione della Giunta provinciale nei casi in cui:

     a) compiano atti contrari alla Costituzione o gravi persistenti violazioni di legge;

     b) non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri, oppure per mancata approvazione del bilancio entro il termine massimo del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio, prorogabile per eccezionali circostanze di non oltre sessanta giorni.

     2. Con la deliberazione di scioglimento la Giunta provinciale provvede alla nomina di un Commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con la deliberazione stessa.

     3. Il rinnovo del Consiglio di amministrazione, nelle ipotesi di scioglimento, deve avvenire secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 4.

     4. La deliberazione di scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. e di nomina del Commissario è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     5. Nel caso contemplato alla lettera a) del comma 1 ed in attesa della deliberazione di scioglimento, la Giunta provinciale, per motivi di grave ed urgente necessità, può sospendere per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, i Consigli di amministrazione delle I.P.A.B. e nominare un Commissario per la provvisoria amministrazione delle stesse.

     6. Nelle I.P.A.B. della Provincia di Bolzano il Commissario di cui ai commi 2 e 5 deve appartenere al gruppo linguistico maggioritario, quale risulta dalle dichiarazioni rese nell'ultimo censimento generale della popolazione, con riferimento al territorio nel quale l'I.P.A.B. esplica, a norma di statuto, la propria attività in via principale.

 

CAPO V

Verifica dell'efficienza

 

     Art. 35. (Controllo di gestione).

     1. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno della gestione, nonché controlli sulla qualità delle prestazioni assistenziali fornite.

     2. Il controllo di gestione è finalizzato alla verifica della efficienza e della economicità della gestione, anche in relazione agli obiettivi prefissati negli atti di programmazione eventualmente approvati dalle I.P.A.B. o dalle Province autonome.

     3. Qualora la Provincia autonoma emani in materia direttive indirizzate a tutte le I.P.A.B. circa le modalità di svolgimento del controllo di gestione, per quanto attiene alle fasi di programmazione, di bilancio e di realizzazione degli obiettivi, il controllo dovrà avvenire in conformità alle direttive medesime.

     4. La programmazione provinciale di settore può prevedere modalità di unificazione e di comparazione dei controlli di gestione effettuati dalle I.P.A.B., mediante la predisposizione di idonei criteri omogenei di svolgimento.

     5. I controlli sulla qualità delle prestazioni assistenziali fornite possono essere esercitati dal Consiglio di amministrazione anche secondo modalità che prevedano sondaggi od altre forme di coinvolgimento degli utenti.

 

TITOLO III

Personale

 

CAPO I

Tipi di rapporti

 

     Art. 36. (Assunzione del personale).

     1. L'assunzione del personale avviene:

     a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli integrato da prova pratica, per titoli ed esami, per corso-concorso secondo quanto stabilito dal regolamento organico del personale dipendente. Nella scelta del sistema di concorso il regolamento organico tiene conto dei particolari requisiti di studio e professionali previsti per i diversi profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali;

     b) mediante contratto a termine con orario a tempo pieno o parziale per fronteggiare esigenze eccezionali o straordinarie, anche con riferimento a professionalità specifiche, o per assicurare la continuità del servizio. Il contratto non può avere durata superiore ad un anno ed è rinnovabile fino al limite complessivo di due anni. Tale limite biennale può essere derogato solo nel caso di assunzioni a fini sostitutori di personale collocato in aspettativa per mandato politico o sindacale, nonché di personale femminile assente dal servizio per gravidanza o puerperio. Qualora si tratti di personale destinato a svolgere mansioni impiegatizie le assunzioni a contratto non possono superare il limite del 20 per cento dei posti del ruolo organico del personale impiegatizio, eccettuato il caso di cui al precedente periodo;

     c) mediante l'utilizzo dell'istituto della mobilità del personale del pubblico impiego;

     d) mediante graduatoria pubblica esterna ed interna, effettuata secondo le modalità previste dal regolamento organico predisposto dall'I.P.A.B. o a seguito della pubblica selezione per i profili professionali che richiedono solo il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

     2. Le graduatorie dei concorsi pubblici hanno validità triennale dalla data di approvazione delle graduatorie ai fini della copertura dei posti resisi nel frattempo vacanti. I concorsi per la copertura dei posti che si renderanno vacanti entro una data certa possono essere banditi con sei mesi di anticipo rispetto alla data stessa.

     3. Sono fatte salve le particolari normative di settore concernenti il personale delle I.P.A.B. che gestiscono scuole di qualsiasi ordine e grado.

     4. Le I.P.A.B. possono prevedere nel regolamento che non oltre il 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti in organico vacanti, riferiti ai singoli profili professionali, siano riservati a favore dei dipendenti già in servizio.

     5. La copertura dei posti di cui al comma 4 avviene mediante riserva nei concorsi pubblici di un numero di posti non superiore alla metà di quello messo a concorso. La riserva di posti è disposta a favore di dipendenti inquadrati nella qualifica funzionale immediatamente inferiore da almeno quattro anni ed in possesso dei requisiti culturali richiesti per l'accesso alla qualifica messa a concorso.

     6. Il Presidente dell'I.P.A.B. è autorizzato ad assumere, con proprio provvedimento immediatamente esecutivo, sulla base di obiettivi criteri di scelta o di rotazione prefissati con regolamento, personale supplente in sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per infermità per periodi superiori ad un mese, nonché per effetto delle disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, salvo la disposizione dell'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20. L'assunzione del personale supplente è disposta per il periodo corrispondente all'assenza del dipendente da sostituire. Al personale supplente è corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per le qualifiche funzionali di appartenenza del personale sostituito, oltre all'indennità integrativa speciale ed alle altre competenze accessorie.

 

     Art. 36 bis. [14]

     1. Il Regolamento organico può stabilire i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

 

     Art. 37. (Rapporti speciali).

     1. Con riferimento alle esigenze complessive di funzionalità dei servizi forniti, l'I.P.A.B. può avvalersi di personale religioso, sulla base di specifiche convenzioni con i rispettivi ordini ed organizzazioni confessionali.

     2. L'I.P.A.B. può avvalersi di personale medico o tecnico-sanitario, di cui sia necessaria l'opera, che può essere utilizzato sulla base di specifica convenzione, ovvero assunto, in via subordinata, mediante contratto nel rispetto della normativa vigente.

     3. Per la gestione di attività diverse dal perseguimento dei fini istituzionali e peraltro strumentali ad essi, l'I.P.A.B. può assumere personale con contratto di diritto privato secondo le norme che regolano le specifiche attività, salvo la disposizione dell'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20.

     4. L'I.P.A.B. può stipulare contratti d'opera, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, con artigiani che prestano le loro attività in settori che, pur non rientrando nelle finalità istituzionali dell'ente, si presentano necessarie all'organizzazione complessiva dello stesso.

 

     Art. 38. (Rapporti di lavoro a tempo parziale). [15]

 

     Art. 39. (Volontariato).

     1. Le I.P.A.B., per il conseguimento delle finalità di utilità sociale stabilite dai loro statuti ed in considerazione dell'assenza di scopo di lucro propria della loro natura giuridica, si avvalgono in maniera ordinaria della collaborazione di personale volontario.

     2. L'impiego dei volontari può riguardare sia lo svolgimento diretto delle attività rientranti nelle finalità statutarie dell'I.P.A.B. sia l'esecuzione dei conseguenti adempimenti di carattere amministrativo, nonché ogni altra eventuale iniziativa indirizzata alla valorizzazione del patrimonio ed all'ampliamento del campo di intervento dell'I.P.A.B. medesima.

     3. I rapporti tra le I.P.A.B. e le organizzazioni in cui si articola il volontariato sono disciplinati in conformità a quanto stabilito dalle leggi delle Province autonome in cui le I.P.A.B. stesse hanno la sede legale. In particolare dovranno essere stipulate apposite convenzioni a norma dell'articolo 6 della legge provinciale di Trento 13 febbraio 1992, n. 8 e dell'articolo 6 della legge provinciale di Bolzano 1 luglio 1993, n. 11.

     4. In conformità a quanto previsto dalle leggi provinciali di cui al comma 3, le I.P.A.B. possono rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute nella prestazione della loro attività, nonché mettere a loro disposizione le strutture indispensabili allo svolgimento dell'attività medesima.

     5. Le I.P.A.B. che si avvalgono in misura rilevante dell'opera di personale volontario predispongono adeguati strumenti regolamentari ed amministrativi intesi a consentire il coinvolgimento dei volontari nella formulazione dei programmi e nell'organizzazione delle modalità di intervento dell'I.P.A.B..

     6. Le I.P.A.B. sono autorizzate a rimborsare alle organizzazioni in cui il volontariato si articola, in misura parziale o totale in relazione all'opera qualitativamente e quantitativamente prestata dal volontariato medesimo, i premi delle assicurazioni che, a norma di legge, le organizzazioni stesse devono stipulare per i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.

 

CAPO II

Disciplina di alcune indennità

 

     Art. 40. (Omogeneizzazione del trattamento dei dipendenti pubblici).

     1. Al fine dell'omogeneizzazione delle posizioni giuridiche ed economiche del personale delle I.P.A.B. con quello della Regione, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni, l'articolo 33, comma 2 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 trova applicazione, con la medesima decorrenza, anche nei confronti dei dipendenti delle I.P.A.B..

 

     Art. 41. (Fondo per gli oneri conseguenti alle aspettative per maternità).

     1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono costituire un fondo destinato al finanziamento delle I.P.A.B. per la copertura totale o parziale degli oneri che le stesse devono sostenere a seguito del collocamento in aspettativa del proprio personale a norma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.

 

     Art. 42. (Contributo per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina).

     1. Per i maggiori oneri derivanti alle I.P.A.B. delle località ladine delle Province di Trento e di Bolzano dalla attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1933, n. 592 ed all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 sull'uso della lingua ladina nei rapporti con i cittadini di lingua ladina a dette I.P.A.B. è concesso da parte dell'Amministrazione regionale un contributo annuale rapportato ai servizi svolti, al numero degli assistiti ed all'entità del bilancio.

 

TITOLO IV

Contratti

 

CAPO I

Contratti

 

     Art. 43. (Disciplina contrattuale).

     1. La formazione e la stipulazione dei contratti delle I.P.A.B. ha luogo secondo le disposizioni dalle stesse approvate con apposito regolamento, in conformità ai principi stabiliti nel presente Capo, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria e di altre leggi speciali in materia.

     2. Per l'esecuzione di lavori e di opere le I.P.A.B. si attengono alle normative in materia rispettivamente dettate dalla Provincia autonoma nella quale hanno sede, ferma restando l'applicazione delle norme del presente Capo per quanto in esse non diversamente disposto.

 

     Art. 44. (Capitolati d'oneri).

     1. I capitolati generali, contenenti le condizioni e le clausole da applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratto, sono approvati dal Consiglio di amministrazione in forma di regolamento.

     2. I capitolati speciali, riguardanti singoli contratti ovvero una ristretta categoria di essi, sono approvati dal Consiglio di amministrazione, ove ritenuto opportuno, contestualmente alla deliberazione di cui all'articolo 45.

 

     Art. 45. (Deliberazione a contrarre).

     1. I contratti devono essere preceduti da apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione nella quale sono indicati:

     a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

     b) l'oggetto del contratto;

     c) le modalità di individuazione del contraente e gli eventuali criteri di aggiudicazione;

     d) le principali clausole e condizioni contrattuali;

     e) l'impegno di spesa massima ed il capitolo di bilancio al quale va imputata.

 

     Art. 46. (Contenuto e durata).

     1. I contratti devono avere termini e durata certi. In particolare non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovazione, salvo diversa motivata determinazione contenuta nella deliberazione di cui all'articolo 45.

     2. I contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i nove anni, salvo diversa motivata determinazione ai sensi del comma 1.

     3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più contratti allo scopo di eludere la disciplina della presente legge.

     4. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica le variazioni nelle prestazioni dedotte in contratto, intervenute per circostanze obiettive, vincolano i contraenti entro il limite di un quinto del valore originario. Oltre detto limite, le parti possono recedere dal contratto e restano obbligate per le sole prestazioni a cui sono rispettivamente tenute alla data del recesso.

 

     Art. 47. (Pagamenti e anticipazioni).

     1. Il contratto può prevedere che il pagamento abbia luogo in unica soluzione ad avvenuta esecuzione della prestazione ovvero ratealmente in ragione delle parti delle prestazioni via via eseguite.

     2. Sul prezzo contrattuale non possono essere corrisposti anticipazioni o acconti, nè interessi o provvigioni sulle somme che la controparte della I.P.A.B. fosse tenuta ad anticipare per l'esecuzione del contratto, fatti salvi i casi previsti dal regolamento di attuazione o dai capitolati d'oneri.

     3. Nei casi di corresponsione di acconti a norma del comma 2, potrà essere richiesta idonea cauzione in misura almeno pari all'importo anticipato maggiorato del 10 per cento.

     4. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti la prestazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

 

     Art. 48. (Revisione prezzi).

     1. I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili, salvo che per i beni e servizi i cui prezzi siano determinati per legge o per atto amministrativo.

     2. E' ammessa la revisione prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

     3. In tali casi, la revisione è disposta con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 49. (Cauzione e penale).

     1. Per la stipulazione dei contratti di cui al presente Capo non è richiesta la prestazione di cauzione provvisoria.

     2. Con la deliberazione di cui all'articolo 45, il Consiglio di amministrazione può imporre la prestazione di idonea cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di contratti ad esecuzione continuata o periodica, tenuto conto della natura, dell'oggetto e del valore del singolo contratto. I capitolati generali o speciali possono prevedere analoga garanzia per determinati tipi o categorie di contratti.

     3. Dalla cauzione sono comunque esonerati gli enti pubblici e le loro aziende.

     4. Il regolamento di cui all'articolo 43, comma 1, disciplina le modalità per la costituzione, lo svincolo e la restituzione della cauzione; in caso di inadempimento, negligenza o ritardo nell'esecuzione del contratto il Consiglio di amministrazione delibera l'incameramento della cauzione a titolo di penale, secondo la procedura di cui al regolamento medesimo.

     5. La cauzione, ove prevista, può essere prestata tramite fideiussione bancaria o assicurativa.

     6. Nei capitolati generali e speciali ovvero nella deliberazione di cui all'articolo 45 può essere stabilito, a carico della controparte che si renda inadempiente o responsabile di negligenze o ritardi, il pagamento di una penale.

 

     Art. 50. (Efficacia del contratto).

     1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo all'I.P.A.B. all'atto della stipulazione definitiva ovvero al momento dell'aggiudicazione, ove questa tenga luogo di contratto. Fino a tale momento, la deliberazione a contrarre e gli altri atti del procedimento possono essere revocati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, per motivate ragioni di interesse pubblico.

 

     Art. 51. (Stipulazione).

     1. Salvo che nella deliberazione a contrarre sia disposto che l'aggiudicazione tiene luogo a tutti gli effetti dell'atto contrattuale, il contratto è stipulato dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da un suo delegato.

     2. Allorquando, in relazione alla natura del contratto e sempre che si tratti di contratti di fornitura di beni o servizi ovvero di appalto di lavori od opere, sia richiesta pubblicità e autenticità, si fa luogo alla stipulazione in forma pubblica amministrativa, secondo quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 43.

     3. La stipulazione può avvenire in forma di scrittura privata anche mediante sottoscrizione autenticata o sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte ovvero scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

 

     Art. 52. (Forme di contrattazione).

     1. Alla scelta del contraente si fa luogo, di regola, tramite licitazione privata con le modalità di cui all'articolo 53 ovvero mediante asta pubblica, trattativa privata o appalto concorso nei casi espressamente previsti dalle disposizioni che seguono.

     2. L'asta pubblica costituisce il sistema ordinario di scelta del contraente nell'ipotesi di contratti comportanti entrate per l'I.P.A.B., salvo che nella deliberazione di cui all'articolo 45 il Consiglio di amministrazione per motivate ragioni non ritenga di adottare altro procedimento previsto dalla presente legge.

     3. Il ricorso all'asta pubblica è, altresì, ammesso in ogni altro caso in cui il Consiglio di amministrazione, con la stessa deliberazione indicata al comma 2, ne ravvisi l'opportunità e la convenienza.

 

     Art. 53. (Licitazione privata).

     1. Con la licitazione privata si fa luogo ad una gara fra più ditte all'uopo invitate, scelte dal Consiglio di amministrazione fra quelle in possesso dei requisiti tecnico-economici e di affidabilità previsti dall'avviso di gara.

     2. Nella deliberazione di cui all'articolo 45 il Consiglio di amministrazione può indicare l'elenco delle ditte che in ogni caso verranno invitate alla gara.

     3. Della licitazione privata è data preventiva notizia mediante pubblicazione dell'avviso di gara all'albo dell'I.P.A.B. per un periodo di quindici giorni.

     4. Per importi superiori a Euro 285.342, deve essere dato preventivo avviso della licitazione privata da pubblicarsi su almeno due quotidiani aventi particolare diffusione nella provincia ove ha sede l'I.P.A.B., ovvero con ulteriori modalità da determinarsi nella deliberazione a contrarre di cui all'articolo 45 [16].

     5. L'avviso di gara deve indicare:

     a) l'ente proponente, gli estremi della deliberazione a contrarre, l'oggetto del contratto, il valore della prestazione ovvero l'importo base, nonché il termine per l'adempimento della prestazione stessa;

     b) l'entità e le modalità di costituzione della cauzione, ove prevista;

     c) i requisiti di capacità tecnico-economica e di affidabilità prescritti, nonché la relativa documentazione da allegarsi alla richiesta di invito;

     d) l'eventuale possibilità di partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti temporanei di imprese;

     e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nonché i criteri e le modalità di presentazione delle offerte;

     f) il termine e le modalità per la presentazione delle richieste di invito, nonché il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale si deve procedere agli inviti.

     6. La richiesta di invito non vincola l'amministrazione.

     7. Pervenute le richieste, l'amministrazione provvede entro il termine di cui al comma 5, lettera f), ad invitare alla gara per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento le ditte eventualmente individuate ai sensi del comma 2, nonché le ditte ritenute idonee che abbiano presentato richiesta di partecipazione.

     8. La lettera di invito, da inviarsi almeno venti giorni prima della data fissata per la gara, deve contenere:

     a) l'espresso riferimento all'avviso di gara ed ai singoli elementi in esso indicati;

     b) la data, l'ora e il luogo fissati per lo svolgimento della gara, nonché il termine entro il quale devono pervenire le offerte;

     c) l'eventuale ulteriore documentazione da presentare unitamente all'offerta.

     9. L'offerta non è presa in considerazione se condizionata, generica o mancante di alcuni degli elementi di cui al comma 8 anche se integrata dal riferimento ad altri atti o documenti.

     10. La presentazione dell'offerta equivale a proposta irrevocabile da parte dell'offerente fino alla conclusione della procedura di gara, mentre non vincola l'amministrazione; nel caso di presentazione di più offerte da parte della stessa ditta, viene presa in considerazione unicamente l'ultima pervenuta.

     11. Nel caso di discordanza fra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, si ritiene prevalente quest'ultimo.

     12. La deliberazione di cui all'articolo 45 o l'avviso di gara possono anche prevedere l'invio alle ditte prescelte di uno schema di contratto con l'invito a restituirlo, previa sottoscrizione, con l'indicazione del prezzo offerto.

     13. All'aggiudicazione si fa luogo, di regola, secondo il criterio del prezzo più basso. Nella deliberazione a contrarre o nell'avviso di gara è indicato uno dei seguenti criteri:

     a) offerte segrete da confrontarsi col prezzo base di asta indicato dall'amministrazione nel caso siano ammesse soltanto offerte in ribasso;

     b) offerte segrete da confrontarsi con la media delle offerte comprese entro i limiti indicati dall'amministrazione mediante scheda segreta;

     c) offerte segrete da confrontarsi con la media delle offerte contenenti maggiori ribassi;

     d) offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile dalla apposita Commissione tecnica di non più di cinque membri costituita con deliberazione del Consiglio di amministrazione, in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura delle prestazioni, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara, nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

     14. Ove si tratti di contratti dai quali deriva un'entrata, l'aggiudicazione ha luogo di norma sulla base del criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base.

     15. Le modalità di svolgimento delle gare sono disciplinate dal regolamento dell'I.P.A.B. avente ad oggetto le procedure contrattuali.

 

     Art. 54. (Asta pubblica).

     1. Nel caso di asta pubblica si fa luogo ad una gara fra tutte le persone o ditte in possesso dei requisiti prescritti, le quali presentino offerta in regola con le disposizioni del bando.

     2. Il procedimento di gara e l'aggiudicazione sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 9, 10 e 11 dell'articolo 53, in quanto compatibili, nonché da apposite disposizioni del regolamento sulle procedure contrattuali.

     3. L'aggiudicazione è disposta in favore del concorrente che ha formulato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione. Qualora nel bando relativo a contratti attivi sia indicato il prezzo base sono ammesse solo offerte in aumento, rispettivamente in diminuzione nel caso di contratti passivi.

 

     Art. 55. (Appalto concorso).

     1. Si fa luogo ad appalto concorso allorquando, per ragioni indicate nella deliberazione a contrarre, appaia opportuno avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecnico- scientifiche da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo o della proposta di vendita in vista della determinazione dell'oggetto e del contenuto contrattuale, ovvero allorché siano richiesti particolari mezzi di esecuzione.

     2. In tali casi, con la deliberazione è approvato il progetto o la proposta di massima al quale fa rinvio l'avviso di gara.

     3. Il procedimento di gara, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, è disciplinato dalle disposizioni della presente legge relative alla licitazione privata, se compatibili.

     4. Le persone o ditte prescelte, in base ai loro requisiti di capacità e affidabilità, tra quelle che hanno richiesto di partecipare alla gara secondo le modalità previste nell'avviso, nonché le altre che sono state eventualmente individuate dall'amministrazione, sono invitate a presentare la propria offerta contenente il progetto definitivo, le condizioni di esecuzione e i prezzi nei termini e nelle forme stabilite dalla stessa lettera di invito.

     5. L'aggiudicazione è disposta dal Consiglio di amministrazione in base all'esame comparativo delle offerte presentate, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici, sentito il parere di apposita Commissione tecnica di non più di cinque membri costituita con deliberazione del Consiglio di amministrazione medesimo.

     6. Ove nessuna delle offerte risulti rispondente alle esigenze dell'I.P.A.B., il Consiglio di amministrazione può motivatamente disporre la rinnovazione della procedura con l'eventuale adozione di nuove ed ulteriori prescrizioni.

     7. Nel bando di concorso può essere previsto un rimborso forfettario delle spese sostenute per i progetti risultanti non vincitori.

     8. All'aggiudicazione deve seguire la stipulazione, nelle forme di cui all'articolo 51.

 

     Art. 56. (Trattativa privata).

     1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto con la persona o la ditta ritenuti idonei previo eventuale confronto concorrenziale.

     2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:

     a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;

     b) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

     c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;

     d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico;

     e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;

     f) nei casi di cui all'articolo 53, comma 14, quando la vendita è connessa con l'acquisto di beni da disporsi a trattativa privata;

     g) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nella deliberazione a contrarre, non consenta di far luogo a pubblica gara;

     h) allorquando il valore del contratto, fermo restando il divieto di cui all'articolo 46, comma 3, non superi:

     - Euro 85.602 per le I.P.A.B. della I categoria,

     - Euro 57.068 per le I.P.A.B. della II categoria,

     - Euro 39.947 per le I.P.A.B. della III categoria [17];

     i) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione nella deliberazione a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara.

     3. La deliberazione a contrarre deve contenere espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata.

     4. Ove ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b) ed e) del comma 2, nonché in quella di cui alla lettera h) se l'importo contrattuale non eccede Euro 28.534 per le I.P.A.B. della I categoria, Euro 17.120 per le I.P.A.B. della II categoria e Euro 11.413 per le I.P.A.B. della III categoria, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei [18].

     5. All'infuori dei casi previsti dal comma 4, salvo diversa motivata determinazione nella deliberazione di cui all'articolo 45, si fa luogo ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle in possesso dei requisiti necessari sulla base delle modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione.

 

     Art. 57. (Esclusione dalla contrattazione).

     1. Sono escluse da ogni forma di contrattazione con le I.P.A.B. le persone o ditte che nell'esecuzione di precedenti contratti stipulati con le stesse I.P.A.B. ovvero con altre amministrazioni pubbliche, si siano rese inadempienti o colpevoli di gravi negligenze e che non siano in grado di dimostrare l'insussistenza delle situazioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

     2. Le ditte escluse possono essere riammesse a contrarre allorquando il Consiglio di amministrazione ritenga, sulla base di circostanze sopravvenute, che esse siano nuovamente in grado di assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

 

     Art. 58. (Raggruppamenti temporanei di imprese).

     1. Sono ammessi a presentare offerte in pubbliche gare ovvero a partecipare a trattative private raggruppamenti temporanei di imprese appositamente costituiti, compatibilmente con la natura e l'oggetto del contratto.

     2. Nel caso di pubbliche gare o di trattative private con il metodo del confronto concorrenziale, le imprese raggruppate presentano offerta congiunta sottoscritta da ciascuna di esse e contenente la specifica indicazione delle parti delle complessive prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese.

     3. L'offerta congiunta ai sensi del comma 2 ovvero la stipulazione del contratto a trattativa privata diretta comportano la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti dell'I.P.A.B..

     4. All'atto della presentazione dell'offerta, le imprese raggruppate devono produrre mandato speciale unitario con rappresentanza ad una di esse, indicata quale impresa capogruppo, in forma di atto pubblico. Il mandato è irrevocabile, salvo che per giusta causa, senza effetto peraltro nei confronti dell'amministrazione.

     5. Il mandatario ha nei riguardi dell'I.P.A.B. la rappresentanza anche processuale per tutte le operazioni e atti inerenti ai contratti fino alla completa estinzione del rapporto, ferma restando la facoltà dell'I.P.A.B. di far valere direttamente la responsabilità delle singole imprese raggruppate.

     6. Il mandato non dà luogo all'insorgere di un nuovo soggetto giuridico distinto dalle singole imprese, le quali conservano la propria autonomia organizzativa e gestionale anche per quanto attiene agli adempimenti fiscali e contributivi, salva diversa pattuizione fra le parti.

     7. Tutte le imprese raggruppate devono possedere i requisiti previsti dalla presente legge, dal regolamento di attuazione, dalla deliberazione a contrarre e dal bando o avviso di gara.

     8. In caso di fallimento dell'impresa capogruppo, nonché, ove si tratti di impresa individuale, di morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare, l'I.P.A.B. può proseguire il rapporto costituendo quale capogruppo altra impresa raggruppata nelle forme e agli effetti di cui ai precedenti commi. Ove gli stessi eventi riguardino una delle imprese mandanti, la capogruppo può indicare altra impresa subentrante, in possesso dei requisiti di cui al comma 7 ovvero provvedere all'esecuzione direttamente o tramite le rimanenti imprese mandanti.

 

     Art. 59. (Accertamento della regolare esecuzione della prestazione).

     1. La liquidazione del corrispettivo pattuito per le forniture deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione delle stesse.

     2. L'accertamento di cui al comma 1 si esegue mediante attestazione rilasciata da chi, nell'organizzazione dell'I.P.A.B., è responsabile del settore.

     3. Ove il contratto abbia ad oggetto prestazioni di particolare contenuto tecnico, la deliberazione a contrarre può prevedere la nomina di apposita Commissione di collaudo, di tre componenti, scelti anche fra il personale dipendente, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative in relazione all'oggetto e alla natura della prestazione.

     4. La Commissione provvede al collaudo nel termine di sessanta giorni dalla nomina, secondo le modalità determinate dal regolamento di attuazione.

 

     Art. 60. (Compensi ai membri delle Commissioni di gara).

     1. Il regolamento di cui all'articolo 43 determina i compensi da corrispondere ai componenti le Commissioni previste dalle procedure di scelta dei contraenti e di accertamento di regolare esecuzione della prestazione.

 

     Art. 61. (Alienazione di beni mobili inservibili).

     1. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati dal Consiglio di amministrazione mediante asta pubblica sulla base del valore determinato in sede di dichiarazione di fuori uso, salvo che eccezionali circostanze non facciano ritenere più adeguata l'alienazione a trattativa privata limitatamente a beni il cui valore non sia superiore a Euro 28.534 [19].

     2. Ove si tratti di beni che debbono essere sostituiti con altri aventi la stessa destinazione, può anche procedersi a permuta a trattativa privata con ditta idonea e sempre sulla base del valore determinato ai sensi del comma 1.

     3. Qualora i beni siano dichiarati fuori uso, ma non risultino completamente inutilizzabili, possono altresì essere ceduti a trattativa privata ad enti pubblici ovvero a cooperative, associazioni o enti privati senza fini di lucro, aventi sede nella provincia.

 

     Art. 62. (Adeguamento dei valori).

     1. Con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, gli importi di cui al presente Capo possono essere adeguati sulla base degli indici relativi alle variazioni del costo della vita calcolati dall'ISTAT.

 

     Art. 63. (Normativa applicabile).

     1. Per tutto quanto non disposto nel presente Capo e nei regolamenti contrattuali delle I.P.A.B. previsti dallo stesso, si applicano alle I.P.A.B., in ragione della rispettiva appartenenza, le disposizioni dettate per la formazione e la stipulazione dei contratti delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

CAPO II

Economato e servizi in economia

 

     Art. 64. (Servizio di economato, di cassa e di provveditorato).

     1. Le I.P.A.B. della I e II categoria, al fine di provvedere alle minute spese occorrenti per la ordinaria gestione degli uffici e della attività dell'ente, istituiscono il servizio di economato, disciplinato con regolamento dell'I.P.A.B. medesima in conformità ai criteri di carattere generale e nei limiti dettati nel regolamento di attuazione. Le I.P.A.B. della III categoria possono istituire, ove ne ravvisino l'opportunità, il servizio medesimo.

     2. Con il proprio regolamento di cui al comma 1, le I.P.A.B. possono istituire, con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, il servizio di cassa per la riscossione di proventi e di altre entrate per i quali non appare agevole o conveniente avvalersi del tesoriere.

 

     Art. 65. (Spese in economia).

     1. Possono essere effettuate in economia le seguenti spese:

     a) manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti;

     b) riparazioni e manutenzioni di veicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;

     c) acquisto, manutenzione e riparazioni di mobili, utensili, strumenti e materiale tecnico occorrente per il funzionamento dell'I.P.A.B.;

     d) provviste di generi correnti necessari per il normale funzionamento dell'I.P.A.B.;

     e) piccoli impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri sistemi di telecomunicazione;

     f) abbonamenti a riviste e periodici ed acquisti di libri;

     g) trasporti, spedizioni e facchinaggio;

     h) pulizia, disinfezione straordinaria locali;

     i) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;

     j) spese di rappresentanza.

     2. Per ciascuna specie di spesa il Consiglio di amministrazione stabilisce con apposita deliberazione il limite di somma relativo a ciascun acquisto o atto di spesa. Tale limite non potrà essere superiore a Euro 10.329,14 per le I.P.A.B. della I categoria, Euro 7.746,85 per le I.P.A.B. della II categoria e Euro 5.164,57 per le I.P.A.B. della III categoria o comunque al minor importo stanziato nel relativo capitolo di bilancio [20].

     3. L'effettuazione delle spese di cui al presente articolo è disposta in conformità a quanto stabilito dall'apposito regolamento di attuazione.

 

     Art. 66. (Finanziamenti di interventi di carattere assistenziale).

     1. Per il finanziamento di opere ed interventi per la realizzazione, l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'arredamento di immobili di proprietà delle I.P.A.B., dei Comuni e delle Comunità comprensoriali destinati all'esercizio di attività assistenziale, la Regione iscrive nel bilancio a decorrere dall'esercizio 1996 al 2000, uno stanziamento da ripartirsi in parti uguali tra le Province di Trento e di Bolzano, sulla base di programmi predisposti dalle rispettive Giunte provinciali. Alla fine di ogni anno le Giunte provinciali provvedono a documentare alla Giunta regionale l'utilizzo dei relativi fondi in conformità ai programmi predetti.

     2. Per l'attuazione delle opere ed interventi ad esecuzione ripartita su più anni, gli enti beneficiari di cui al comma precedente sono autorizzati ad assumere impegni di spesa per l'intero importo del finanziamento assentito e ad iscrivere nel bilancio di previsione annuale le quote previste nei programmi provinciali.

     3. In considerazione di quanto disposto al comma 1, tra I.P.A.B., Comuni, Consorzi di comuni, Comunità comprensoriali ed altre istituzioni anche di carattere privato operanti nel settore, potranno essere stipulate convenzioni a norma degli articoli 14 e 15 nelle quali venga prevista la realizzazione di opere e l'ampliamento e la ristrutturazione di immobili aventi destinazione assistenziale, nonché la gestione degli stessi.

 

     Art. 67. (Depubblicizzazione delle I.P.A.B. minori).

     1. Fermo restando quanto disposto nell'articolo 29 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20 e nel relativo regolamento di esecuzione, le I.P.A.B. per le quali, in considerazione dell'entità del bilancio, si presenti eccessivamente gravoso l'onere derivante dall'applicazione delle norme di contabilità pubblica e che abbiano modo di continuare l'attività mediante la prevalente opera del volontariato, possono essere depubblicizzate a condizione che siano state fondate da privati.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle I.P.A.B. che abbiano presentato negli ultimi due anni un bilancio di previsione di parte ordinaria superiore a Euro 103.291,38 [21].

     3. Il provvedimento di depubblicizzazione è assunto dalla Giunta regionale su domanda dell'I.P.A.B. interessata, previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste al comma 1.

 

TITOLO V

Disposizioni finali

 

     Art. 68. (Adeguamento degli statuti).

     1. Gli organi di amministrazione delle I.P.A.B. devono deliberare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche indispensabili per adeguare gli statuti delle I.P.A.B. medesime alle disposizioni nella stessa contenute.

 

     Art. 69. (Conti consuntivi degli Enti comunali di assistenza (E.C.A.)).

     1. L'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1993 comporta, in deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione in sanatoria a tutti gli effetti dei rendiconti pregressi non ancora approvati dagli E.C.A..

 

     Art. 70. (Regime transitorio di controllo).

     1. In attesa del recepimento dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al decreto legislativo 77/1995, il controllo di legittimità della Giunta provinciale sui provvedimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera f) viene esercitato nei termini di cui all'articolo 28, comma 1, secondo periodo.

 

     Art. 71. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 24, 26, 27 e 28 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20 ed ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

 

     Art. 72. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità di cui agli articoli 12, 13 e 42 è previsto un onere annuo di lire 800 milioni a decorrere dal 1996.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 66 è previsto un onere di lire 5.000 milioni.

     3. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 5.800 milioni, gravante sull'esercizio 1996, si provvede per lire 800 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio e per lire 5.000 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto nel capitolo n. 2300 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio.

     4. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

 

     Art. 73. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Legge abrogata dall’art. 60 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7.

[2] Lettera così modificata dalla D.G.R: 26 novembre 2001, n. 1689.

[3] Comma così modificato dalla D.G.R: 26 novembre 2001, n. 1689.

[4] Comma così modificato dalla D.G.R: 26 novembre 2001, n. 1689.

[5] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[6] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 21 dicembre 2004, n. 5.

[7] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[8] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 15 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[11] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[12] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[13] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[15] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[16] Comma così modificato dalla D.G.R: 26 novembre 2001, n. 1689.

[17] Lettera così modificata dalla D.G.R: 26 novembre 2001, n. 1689.

[18] Comma così modificato dalla D.G.R: 26 novembre 2001, n. 1689.

[19] Comma così modificato dalla D.G.R: 26 novembre 2001, n. 1689.

[20] Comma così modificato dalla D.G.R: 26 novembre 2001, n. 1689.

[21] Comma così modificato dalla D.G.R: 26 novembre 2001, n. 1689.