§ 5.2.24 – L.R. 26 agosto 1988, n. 20.
Norme in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:26/08/1988
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Norme applicabili.
Art. 2.  Classificazione.
Art. 3.  Statuto.
Art. 4.  Organi di amministrazione.
Art. 5.  Compatibilità e decadenza.
Art. 6.  Gruppi linguistici.
Art. 7.  Compensi.
Art. 8.  Controlli.
Art. 9.  Registro delle IPAB.
Art. 10.  Regolamento organico.
Art. 11.  Assunzioni.
Art. 12.  Rapporti speciali.
Art. 13.  Volontariato.
Art. 14.  Orario ridotto.
Art. 15.  Gruppi linguistici.
Art. 16.  Bilinguismo.
Art. 17.  Disciplina in base ad accordi.
Art. 18.  Direttore amministrativo-segretario.
Art. 19.  Esercizio finanziario.
Art. 20.  Servizio di tesoreria.
Art. 21.  Contratti.
Art. 22.  Servizio di economato.
Art. 23.  Conto consuntivo.
Art. 24.  Revisori.
Art. 25.  Approvazione del conto consuntivo.
Art. 26.  Estinzione.
Art. 27.  Destinazione del patrimonio e del personale.
Art. 28.  Riforme.
Art. 29.  Indagine conoscitiva.
Art. 30.  Vincolo di destinazione dei beni ECA.
Art. 31.  Prima classificazione IPAB.
Art. 32.  Estensione alla gestione ECA.


§ 5.2.24 – L.R. 26 agosto 1988, n. 20. [1]

Norme in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(B.U. 6 settembre 1988, n. 40).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Norme applicabili.

     1. Le norme della presente legge si applicano alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) aventi sede nella Regione Trentino - Alto Adige. Per quanto nella medesima non previsto, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, nonché i regolamenti emanati per la sua esecuzione.

 

     Art. 2. Classificazione.

     1. Le IPAB aventi sede e operanti nel territorio della regione sono classificate in tre categorie, sulla base dei seguenti criteri:

     a) ambito territoriale dell'attività istituzionale;

     b) caratteristiche dei servizi forniti;

     c) volume del bilancio;

     d) numero dei dipendenti previsti in pianta organica e a rapporto convenzionale.

     2. Le istituzioni sono assegnate alle singole categorie, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti con l'applicazione dei coefficienti numerici stabiliti nella tabella allegata.

     3. L'assegnazione ad una categoria è disposta dalla Giunta della Provincia autonoma nel cui territorio ha sede l'istituzione ed è soggetta a revisione ogni quinquennio.

     4. Si procede altresì a revisione della categoria assegnata in caso di fusione o di altra riforma dell'istituzione, ovvero, su domanda dell'istituzione o del comune in cui essa ha sede, quando, per intervenuta modificazione di uno o più degli elementi di cui al comma 1, debba essere disposta l'assegnazione ad una nuova categoria.

 

          Art. 3. Statuto. [2]

 

     Art. 4. Organi di amministrazione. [3]

 

     Art. 5. Compatibilità e decadenza.

     1. Non possono ricoprire la carica di amministratore di un'IPAB coloro che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di ineleggibilità e incompatibilità per l'elezione degli organi dell'amministrazione comunale secondo la legislazione regionale.

     2. Possono far parte degli organi di amministrazione di un'IPAB gli ecclesiastici e i ministri del culto.

     3. Non possono in ogni caso ricoprire la carica di amministratore di un'IPAB i consiglieri del comune in cui ha sede l'istituzione.

     4. Gli amministratori che si trovino in una delle condizioni previste ai commi precedenti decadono dalla carica, qualora non ne rimuovano la causa entro dieci giorni dalla notifica della nomina da parte della Giunta provinciale.

     5. La decadenza è pronunciata dalla Giunta provinciale su iniziativa dell'amministrazione dell'ente, dell'autorità comunale o d'ufficio.

 

     Art. 6. Gruppi linguistici.

     1. Salva la diversa previsione delle tavole di fondazione, la composizione degli organi di amministrazione delle IPAB della provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel territorio in cui l'istituzione esplica, a sensi dello statuto, la propria attività secondo i criteri di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49.

 

          Art. 7. Compensi. [4]

 

     Art. 8. Controlli. [5]

 

     Art. 9. Registro delle IPAB.

     1. Presso l'ufficio competente per materia di ciascuna Provincia autonoma è tenuto il registro delle IPAB.

     2. Nel registro sono inseriti e mantenuti aggiornati i seguenti dati relativi ad ogni istituzione:

     a) la denominazione;

     b) la sede;

     c) le finalità e la concreta attività svolta;

     d) la composizione degli organi di amministrazione;

     e) gli estremi dei provvedimenti di erezione e di approvazione dello statuto.

     3. La Regione, ai fini della tenuta del registro, trasmette alle Province autonome di Trento e di Bolzano copia dei provvedimenti di approvazione degli statuti e delle modificazioni ad essi apportate.

     4. Ai fini del coordinamento, le Province autonome comunicano alla Regione i provvedimenti adottati in ordine alla vita giuridica delle istituzioni.

 

 

TITOLO II [6]

PERSONALE

 

     Art. 10. Regolamento organico.

     1. Le IPAB, che hanno personale proprio, ne disciplinano l'ordinamento mediante speciale regolamento.

     2. Con il regolamento è determinata la pianta organica del personale. in essa è previsto un unico ruolo del personale, distinto in qualifiche funzionali determinate sulla base del contenuto e della complessità delle prestazioni, del grado di professionalità e d'autonomia operativa richiesto e delle connesse responsabilità.

     3. Il regolamento, in armonia con la presente legge e con i principi contenuti nella legislazione regionale relativa allo stato giuridico e trattamento economico dei dipendenti dei comuni e nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 17, disciplina le modalità e le procedure per l'assunzione del personale dipendente, l'orario di lavoro, i diritti, le attribuzioni, i doveri, le responsabilità, il trattamento economico, le sanzioni per le infrazioni, il procedimento disciplinare e la cessazione del rapporto.

 

     Art. 11. Assunzioni. [7]

 

     Art. 12. Rapporti speciali. [8]

 

     Art. 13. Volontariato. [9]

 

     Art. 14. Orario ridotto. [10]

 

     Art. 15. Gruppi linguistici.

     1. Salva diversa disposizione delle tavole di fondazione, i posti previsti nelle piante organiche delle IPAB della provincia di Bolzano sono coperti nel rispetto della proporzionale linguistica quale è rappresentata nel consiglio di amministrazione.

     2. A tal fine i concorsi e le altre procedure di assunzione sono effettuate con riserva di posti a favore di ciascuno dei gruppi.

     3. Nei concorsi previsti dal comma precedente, i posti riservati ad un gruppo che non siano assegnati per mancanza di concorrenti idonei, sono coperti da aspiranti dell'altro gruppo secondo l'ordine della graduatoria.

 

     Art. 16. Bilinguismo.

     1. L'assunzione in servizio presso la IPAB della provincia di Bolzano è subordinata alla conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca adeguata alle esigenze del servizio.

     2. Si applicano, ai fini dell'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche.

 

     Art. 17. Disciplina in base ad accordi.

     1. Sono disciplinati in base ad accordo sindacale stipulato su base provinciale fra le organizzazioni rappresentative delle IPAB delle province di Trento e di Bolzano e le organizzazioni sindacali dei dipendenti maggiormente rappresentative a livello provinciale:

     a) il trattamento economico iniziale e la sua progressione;

     b) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali e alle mansioni;

     c) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, nonché i procedimenti di rispetto;

     d) il trattamento per lavoro straordinario, le ferie ed il trattamento di missione;

     e) l'attuazione delle garanzie e delle libertà sindacali, nel limite delle leggi vigenti;

     f) gli aspetti organizzativi ed attuativi della formazione e dell'aggiornamento professionale;

     g) l'igiene e la sicurezza del lavoro.

     2. L'accordo sindacale può prevedere che al direttore amministrativo- segretario delle istituzioni classificate nella prima categoria, sulla base di un punteggio almeno doppio rispetto a quello minimo previsto per la medesima categoria, sia riservato un livello funzionale-retributivo di inquadramento differenziato.

 

     Art. 18. Direttore amministrativo-segretario.

     1. Il direttore amministrativo-segretario è il dipendente di grado più elevato dell'istituzione, salvo che la particolare attività e l'organizzazione previste dallo statuto non richiedano la presenza di figure professionali specifiche.

     2. Fatte salve altre funzioni attribuitegli dalla legge, dalla statuto e dal regolamento organico, egli assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione, ne redige e sottoscrive i verbali, autentica e rilascia copia degli atti dell'istituzione, esprime parere sulla legittimità delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione.

     3. L'assunzione del direttore amministrativo-segretario è effettuata attraverso pubblico concorso, salvo che l'istituzione non si avvalga di personale comunale ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

     4. Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea in discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali o statistiche. Sono altresì ammessi i dipendenti di ruolo della stessa o di altre istituzioni, i quali si trovino nella condizione di cui al comma 5 dell'articolo 11. Per l'ammissione al concorso nelle IPAB di seconda e terza categoria della provincia di Bolzano, in ragione delle esigenze connesse con il bilinguismo, è richiesto il requisito della scuola media superiore.

     5. Le modalità e i requisiti per l'assunzione delle figure professionali specifiche previste al comma 1 sono disciplinati dal regolamento organico di cui all'articolo 10, in conformità ai principi del presente articolo.

 

 

TITOLO III

CONTABILITA'

 

     Art. 19. Esercizio finanziario.

     1. L'esercizio finanziario delle IPAB inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     2. L'esercizio finanziario delle istituzioni che in ragione della loro specifica attività sono tenute ad approvare bilanci con differenti scadenze, è uniformato a tali scadenze.

     3. Le IPAB redigono annualmente un bilancio di previsione e un conto consuntivo.

     4. Il bilancio preventivo è redatto in termini di competenza sulla base di un modello approvato con deliberazione della Giunta regionale. In esso può essere previsto l'utilizzo di codici meccanografici ai fini dell'identificazione di capitolo di entrata e di spesa [11].

     5. La gestione finanziaria è unica; sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

     6. In relazione a differenziate funzioni delle IPAB, possono essere previsti nei bilanci specifici conti di gestione o appositi prospetti dimostrativi come allegati al bilancio.

 

     Art. 20. Servizio di tesoreria.

     1. Le IPAB appartenenti alla prima e alla seconda categoria hanno un servizio di tesoreria proprio.

     2. Si applicano a tale riguardo le disposizioni previste dagli articoli 96 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 61L, come integrato con la legge regionale 13 febbraio 1986, n. 1.

     3. Il servizio di tesoreria delle IPAB appartenenti alla terza categoria è affidato di regola al tesoriere comunale, salvo che la Giunta provinciale non ne autorizzi l'affidamento ad un tesoriere speciale, con l'applicazione delle norme di cui al comma 2 [12].

 

          Art. 21. Contratti. [13]

 

     Art. 22. Servizio di economato. [14]

 

     Art. 23. Conto consuntivo.

     1. Il conto consuntivo delle IPAB è redatto sulla base di un modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 24. Revisori. [15]

 

     Art. 25. Approvazione del conto consuntivo.

     1. Il conto del tesoriere, completato a cura degli uffici dell'istituzione con l'indicazione dei residui attivi e passivi e con lo stato dei capitali, è sottoposto all'esame dei revisori entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio al quale si riferisce.

     2. Il collegio effettua l'esame entro i successivi trenta giorni.

     3. Decorso tale termine, il conto consuntivo viene comunque deliberato dal consiglio di amministrazione dell'istituzione.

     4. Decorsi sette mesi dalla chiusura dell'esercizio senza I' approvazione del conto, vi provvede la Giunta provinciale mediante commissario speciale.

     5. La deliberazione dell'organo di amministrazione concernente l'approvazione del conto, è soggetta al controllo di legittimità.

 

 

TITOLO IV

ESTINZIONE E MODIFICAZIONI ISTITUZIONALI

 

          Art. 26. Estinzione. [16]

 

     Art. 27. Destinazione del patrimonio e del personale. [17]

 

     Art. 28. Riforme. [18]

 

 

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 29. Indagine conoscitiva.

     1. La Regione, d'intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano, svolge un'indagine conoscitiva sulle IPAB al fine di definire la posizione giuridica, di verificare la conformità dell'attività svolta alla volontà fondazionale e alle norme statutaria; promuove, ove necessario, l'approvazione degli statuti o la loro revisione.

     2. La Giunta regionale provvede in tale contesto a dichiarare in sede amministrativa, se un'istituzione o altro ente morale abbia la natura ed i caratteri di IPAB, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

     3. Il provvedimento di cui al comma precedente è adottato previo parere del comitato consultivo di cui alla legge regionale 29 maggio 1962, n. 9.

 

     Art. 30. Vincolo di destinazione dei beni ECA.

     1. La destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali, prevista per i beni degli enti comunali di assistenza trasferiti ai comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, è annotata nei libri fondiari con la formula «vincolo di destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2».

     2. La richiesta di annotazione è rivolta al competente ufficio del libro fondiario da parte del comune destinatario dei beni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In difetto provvede la Giunta provinciale.

     3. La Giunta provinciale, su richiesta motivata del comune, può disporre l'estinzione o la modificazione del vincolo.

 

     Art. 31. Prima classificazione IPAB.

     1. Nella prima applicazione della presente legge, la Giunta provinciale provvede alla classificazione delle IPAB, secondo quanto disposto nell'articolo 2, entro nove mesi dall'entrata in vigore.

 

     Art. 32. Estensione alla gestione ECA.

     1. Le norme della presente legge si applicano anche alle gestioni degli enti comunali di assistenza, prorogate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2.

     2. Il servizio di tesoreria degli ECA è espletato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 20, comma 3 [19].

 

 

ALLEGATO

COEFFICIENTI PER LA CLASSIFICAZIONE

 

     1. Ambito territoriale.

     L'ambito territoriale è rappresentato dall'area geografica, rapportata alla popolazione, nella quale si trovano i soggetti nei confronti dei quali l'ente esplica la propria attività istituzionale secondo quanto stabilito dalle norme statutarie.

     Punteggio:

     - ambito territoriale con meno di 5.000 ab. punti 5

     - ambito territoriale fino a 10.000 ab. punti 10

     - ambito territoriale fino a 30.000 ab. punti 15

     - capoluogo o ambito territoriale superiore a

     30.000 ab. punti 20

 

     2. Caratteristiche dei servizi

     Le caratteristiche dei servizi forniti attengono alla tipologia, alla qualità e al contenuto delle prestazioni assistenziali, istituzionalmente assicurate dall'IPAB.

     Punteggio:

     - ospitalità totale, per autosufficienti (case rip. - convitti   - convalesc. ric. hand. lievi) punti 1x p. 1

     - ospitalità parziale per autosuff. (asili - assist. diurna) punti 0,50 x p. 1

     - ospitalità totale per non autosuff.(case rip. ist. hand. gravi ecc.) punti 1,70 x p. 1

     - ospitalità parziale non autosuff. punti 0,85 x p. 1 - servizi extraresidenziali di assistenza domiciliare punti 0,30

     - servizi di centro diurno (mensa - pasti a dom. - ecc.) punti 0,05

     I coefficienti relativi ai servizi extraresidenziali di assistenza domiciliare e di centro diurno sono valutati per soggetto in ragione di anno e sono attribuiti in base alla media dei punteggi dell'ultimo quinquennio.

 

     3. Volume di bilancio

     Per il volume di bilancio si fa riferimento all'importo globale annuo delle spese correnti.

     Gli importi sottoriportati si intendono annualmente modificati in relazione alla variazione degli indici di modificazione del costo della vita quale risulta dai dati ISTAT.

     Punteggi:

     ogni 10.000.000 lire per spese correnti (con arrotondamento al punto inf.) punti 1

     4. Numero dei dipendenti.

     Per il numero dei dipendenti si fa riferimento ai dipendenti di ruolo, a quelli assunti in base a convenzione e a quelli con rapporto a orario ridotto.

     Punteggi:

     - per ogni dipendente punti 4

     Nota: per i rapporti a orario ridotto si applica un punteggio corrispondente al rapporto fra orario a tempo pieno e orario ridotto.

     PUNTEGGI PER LA CLASSIFICAZIONE

     1. Sono assegnate:

     - alla prima categoria le istituzioni che conseguono, in base ai coefficienti di cui alla tabella non meno di punti 500;

     - alla seconda categoria non meno di punti 220;

     - alla terza categoria meno di punti 220.

     2. Sono in ogni caso assegnate alla seconda categoria, rispettivamente alla terza categoria, le istituzioni che, relativamente al volume di bilancio, conseguono un punteggio inferiore a 80 e 40 punti.

     3. Per le istituzioni che svolgono attività assistenziale senza ospitalità o comunque non abbiano un numero definito di soggetti destinatari dell'attività, l'assegnazione avviene senza l'applicazione dei coefficienti relativi alle «caratteristiche dei servizi».

     4. I punteggi per l'assegnazione alle categorie sono di conseguenza ridotti a:

     - prima categoria non meno di 250;

     - seconda categoria non meno di 120;

 

     4. Numero dei dipendenti

     Per il numero dei dipendenti si fa riferimento ai dipendenti di ruolo, a quelli assunti in base a convenzione e a quelli con rapporto a orario ridotto.

Punteggi:

     - per ogni dipendente punti 4

     Nota: per i rapporti a orario ridotto si applica un punteggio corrispondente al rapporto fra orario a tempo pieno e orario ridotto.

     PUNTEGGI PER LA CLASSIFICAZIONE

     1. Sono assegnate:

     - alla prima categoria le istituzioni che conseguono, in base ai coefficienti di cui alla tabella non meno di punti 500;

     - alla seconda categoria non meno di punti 220;

     - alla terza categoria meno di punti 220.

     2. Sono in ogni caso assegnate alla seconda categoria, rispettivamente alla terza categoria, le istituzioni che, relativamente al volume di bilancio, conseguono un punteggio inferiore a 80 e 40 punti.

     3. Per le istituzioni che svolgono attività assistenziale senza ospitalità o comunque non abbiano un numero definito di soggetti destinatari dell'attività, l'assegnazione avviene senza l'applicazione dei coefficienti relativi alle «caratteristiche dei servizi».

     4. I punteggi per l'assegnazione alle categorie

sono di conseguenza ridotti a:

     - prima categoria non meno di 250;

     - seconda categoria non meno di 120;


[1] Legge abrogata dall’art. 60 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall'art. 71 della L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall'art. 71 della L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall'art. 71 della L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall'art. 71 della L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

[6] Titolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, salvo gli articoli 15, 16 e 18.

[7] Articolo abrogato dall'art. 71 della L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

[8] Articolo abrogato dall'art. 71 della L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

[9] Articolo abrogato dall'art. 71 della L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

[10] Articolo abrogato dall'art. 71 della L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

[11] Modelli approvati Del.G.R. 28 settembre 1989, n. 1578 e 1579 (B.U. 24 ottobre 1989, n. 46, S.O. n. 1).

[12] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 febbraio 1991, n. 4.

[13] Articolo abrogato dall'art. 71 della L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

[14] Articolo abrogato dall'art. 71 della L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

[15] Articolo abrogato dall'art. 71 della L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

[16] Articolo abrogato dall'art. 71 della L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

[17] Articolo abrogato dall'art. 71 della L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

[18] Articolo abrogato dall'art. 71 della L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

[19] Articolo così integrato dall'art. 2 della L.R. 18 febbraio 1991, n. 4.