§ 2.3.37 – L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige".


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:23/10/1998
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1).
Art. 2.  (Disposizioni particolari per i comuni della provincia di Bolzano).
Art. 3.  (Disposizioni in materia di funzionamento del consiglio comunale).
Art. 6.  (Modifica all'articolo 40 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1).
Art. 7.  (Modifica all'articolo 41 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1).
Art. 8.  (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1).
Art. 9.  (Modifica all'articolo 43 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1).
Art. 10.  (Modifica agli articoli 44 e 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1).
Art. 13.  (Abrogazione dell'articolo 53 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1).
Art. 14.  (Norma transitoria).
Art. 15.  (Modifica degli articoli 10, 23 e 24 della legge regionale 1 agosto 1996, n. 3).
Art. 16.  (Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e degli articoli 12, 13, 14 e 56 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1).
Art. 17.  (Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e degli enti locali).
Art. 18.  (Nuove norme sull'ordinamento del personale dei comuni).
Art. 19.  (Disposizioni transitorie e finali in materia di ordinamento finanziario e contabile, ordinamento del personale dei comuni e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 luglio 1993, n. [...]
Art. 20.  (Effetti delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e rimedi relativi).
Art. 21.  (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1998, n. 4, concernente l'indennità ai vigili del fuoco infortunati in servizio).
Art. 22.  (Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni in materia di elezione del Consiglio regionale).
Art. 23.  (Norma finanziaria).


§ 2.3.37 – L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige".

(B.U. 27 ottobre 1998, n. 45 - suppl. n. 2).

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1). [1]

 

     Art. 2. (Disposizioni particolari per i comuni della provincia di Bolzano).

     1. [Si applicano ai comuni della provincia di Bolzano le disposizioni relative alle forme collaborative ad eccezione di quelle contenute negli articoli 39, commi 3, 4, 5 e 6, e 41 ter della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni] [2].

     2. Gli enti già istituiti nella provincia di Bolzano ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974, ove la legge provinciale non preveda diversamente, continuano ad operare anche in luogo delle forme collaborative di cui all'articolo 39 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di funzionamento del consiglio comunale). [3]

 

     Artt. 4. - 5. [4]

 

     Art. 6. (Modifica all'articolo 40 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1). [5]

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 41 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1). [6]

 

     Art. 8. (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1). [7]

 

     Art. 9. (Modifica all'articolo 43 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1). [8]

 

     Art. 10. (Modifica agli articoli 44 e 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1). [9]

 

     Artt. 11. - 12. [10]

 

     Art. 13. (Abrogazione dell'articolo 53 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1).

     1. L'articolo 53 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è abrogato.

 

     Art. 14. (Norma transitoria).

     1. La legge provinciale può disporre la soppressione degli enti già istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste) e disciplinarne la liquidazione ed il trasferimento delle funzioni, del personale e dei beni e dei rapporti giuridici in essere ai comuni, singoli o associati, ovvero alle unioni di comuni costituite.

 

     Art. 15. (Modifica degli articoli 10, 23 e 24 della legge regionale 1 agosto 1996, n. 3). [11]

 

     Art. 16. (Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e degli articoli 12, 13, 14 e 56 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1).

     1. [12].

     2. [13].

     3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, come modificato dall'articolo 63 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è soppressa.

     4. [14].

     5. [15].

     6. [16].

     7. [Ai presidenti dei consigli comunali può essere attribuita un'indennità di carica entro i limiti di quella determinata per gli assessori comunali, escluso il raddoppio, secondo quanto previsto e con le modalità fissate dall'articolo 19 della legge regionale 19 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni] [17].

     8. [18].

 

     Art. 17. (Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e degli enti locali).

     1. L'ordinamento finanziario e contabile dei comuni è stabilito dalle disposizioni del presente articolo, dal suo regolamento d'attuazione, nonché dalla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto applicabile.

     2. L'ordinamento stabilisce per i comuni i principi contabili da applicare alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione.

     3. Le disposizioni del presente articolo riformano il sistema della contabilità dei comuni mediante interventi volti a perseguire l'armonizzazione dei principi stabiliti dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 con quelli stabiliti dalla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Con il regolamento di contabilità ciascun ente applica i principi contabili stabiliti dalla presente legge e dal suo regolamento d'attuazione con modalità organizzative corrispondenti alle proprie caratteristiche, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento al fine di assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema contabile.

     5. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali, della presente legge, delle altre norme vigenti e dello statuto.

     6. I comuni possono stipulare apposite convenzioni per assicurare il servizio finanziario o di ragioneria o qualificazione corrispondente a mezzo di strutture comuni.

     7. I comuni sono tenuti alla approvazione annuale del bilancio di previsione finanziario redatto in termini di sola competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica, come definita al comma 12, non può presentare un disavanzo.

     8. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

     9. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non sono più ammessi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

     10. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico dei comuni e di altre eventuali spese connesse; tutte le spese sono parimenti iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate perciò le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio, salvo le eccezioni previste dal comma 35.

     11. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

     12. Il bilancio di previsione annuale è deliberato in pareggio finanziario complessivo; le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

     13. La determinazione della situazione economica di bilancio prescinde dalle entrate e dalle spese sostenute una tantum, non originate cioè da cause permanenti e perciò non prevedibili in via continuativa.

     14. [Nelle more di approvazione del bilancio di previsione da parte della Giunta provinciale, la gestione viene garantita attraverso l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio già deliberato fino all'avvenuta esecutività del bilancio stesso. I comuni possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese per gli investimenti, delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi] [19].

     15. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti definitivi di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti, limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutui, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente [20].

     16. L'unità elementare del bilancio per l'entrata è la risorsa, mentre per la spesa è l'intervento. Nei servizi per conto di terzi, sia nell'entrata che nella spesa, l'unità elementare è il capitolo, che indica l'oggetto.

     17. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.

     18. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio comunale assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.

     19. Il bilancio annuale di previsione è composto da due parti, relative all'entrata e alla spesa.

     20. L'entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione rispettivamente alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata. I titoli dell'entrata sono:

Titolo I

Entrate tributarie;

Titolo II

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni conferite dalla Regione e dalla Provincia;

Titolo III

Entrate extra tributarie;

Titolo IV

Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitale e da

riscossione di crediti;

Titolo V

Entrate derivanti da accensione di prestiti;

Titolo VI

Entrate da servizi per conto di terzi.

     21. La parte spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. La parte spesa è leggibile anche per programmi, dei quali è effettuata analitica esposizione in apposito quadro di sintesi allegato al bilancio e nella relazione previsionale e programmatica. I titoli della spesa sono:

Titolo I

Spese correnti;

Titolo II

Spese in conto capitale;

Titolo III

Spese per rimborso di prestiti;

Titolo IV

Spese per servizi per conto di terzi.

     22. Il programma costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, di opere da realizzare e di interventi, diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un obiettivo individuato dal documento programmatico approvato dal consiglio comunale. Il programma può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente o estendersi a più funzioni. I servizi rappresentano i reparti organizzativi, composti da persone e mezzi, che gestiscono un complesso di attività, intesi come centro di responsabilità; è loro affidato, nel bilancio annuale di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio. Per interventi si intendono invece i fattori produttivi forniti al servizio per la gestione delle attività espletate dal comune.

     23. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indicano:

     a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso;

     b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

     24. L'avanzo e il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio prima di tutte le entrate e di tutte le spese.

     25. I bilanci di previsione recepiscono le norme della Regione e della Provincia di appartenenza per quanto riguarda le entrate e le spese relative a funzioni delegate. Queste non potranno, comunque, essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione.

     26. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.

     27. I comuni possono effettuare spese, ad esclusione di quelle economali, solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e vi è l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

     28. Per i lavori, le forniture e le prestazioni cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

     29. Nei casi in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in mancanza di impegno contabile o di attestazione della copertura finanziaria, in assenza dei presupposti di urgenza, eccezionalità ed imprevedibilità o in caso di mancata regolarizzazione dell'ordinazione entro i termini stabiliti, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi del comma 35, lettera f), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura o la prestazione. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibile le singole prestazioni.

     30. Rimane salva la possibilità di effettuare spese a calcolo, cioè spese correnti di carattere variabile concernenti le ordinarie provviste per prestazioni di servizi o di forniture, previa individuazione dei fondi appositi stanziati nel bilancio di previsione annuale, con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità dell'ente.

     31. I comuni rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dalla presente legge.

     32. Con periodicità stabilita dal regolamento interno di contabilità, e comunque almeno una volta all'anno, la giunta comunale relaziona al consiglio sullo stato di attuazione dei programmi. Il consiglio sulla base delle risultanze della relazione adotta, non oltre il 30 novembre, apposita deliberazione con la quale sono previste le misure necessarie per il ripiano degli eventuali debiti di cui al comma 35, nonché a ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza o di quella dei residui. I provvedimenti adottati in attuazione a quanto disposto dal presente comma sono allegati al rendiconto dell'esercizio relativo.

     33. Ai fini indicati dal comma 32 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili.

     34. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo comporta il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Le deliberazioni assunte in violazione al presente comma sono nulle.

     35. Con deliberazione consiliare di cui al comma 32, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, i comuni riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

     a) sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese legali;

     b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 45, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni ed il disavanzo derivi da fatto di gestione oggettivamente non valutabile;

     c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

     d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

     e) fatti e provvedimenti ai quali non abbiano concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'ente;

     f) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 27 e 28, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

     36. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

     37. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma del comma 33 il comune può far ricorso a mutui ai sensi della normativa provinciale in materia. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

     38. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale e fondi di ammortamento.

     39. L'eventuale avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato:

     a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;

     b) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

     c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilanci di cui al comma 31 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;

     d) per il finanziamento di spese di investimento.

     40. In sede di previsione di bilancio o nel corso dell'esercizio con deliberazione può essere applicato l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente. Per tali fondi l'impegno delle spese può avvenire solo al momento dell'effettiva disponibilità ovvero dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente. I fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato possono essere immediatamente attivati.

     41. Approvato il rendiconto dell'anno precedente il consiglio applica immediatamente il disavanzo risultante dal rendiconto medesimo in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione, deliberando le conseguenti variazioni di bilancio.

     42. E' fatto obbligo di provvedere alla copertura del disavanzo con le modalità stabilite dal comma 33.

     43. I comuni iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva il cui ammontare, commisurato alle spese correnti inizialmente previste in bilancio, viene determinato dal regolamento di contabilità; tale fondo può essere variato nel corso dell'esercizio. Non possono essere imputate spese al fondo di riserva.

     44. Il fondo è utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie relative alla gestione corrente di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

     45. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

     46. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio l'organo esecutivo del comune definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

     47. Il P.E.G. può contenere una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

     48. Sono tenuti all'adozione del P.E.G. i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti mentre rimane una facoltà per quelli con popolazione inferiore a detto limite.

     49. La relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio annuale, che copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, ha carattere generale ed illustra le caratteristiche socio-economiche della popolazione e del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Per la parte relativa all'entrata la relazione comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, le loro fonti di finanziamento ed i relativi vincoli; per la parte relativa alla spesa la relazione è redatta per programmi ed eventuali progetti, con espresso riferimento a quelli indicati nei bilanci annuale e pluriennale, le risorse ad essi destinate e le eventuali variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente. La relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

     50. Il bilancio pluriennale allegato al bilancio annuale è redatto in termini di competenza con l'osservanza dei principi generali in tema di bilancio, escluso quello dell'annualità, e copre un periodo non inferiore a tre anni e non superiore alla durata del mandato. Il bilancio pluriennale viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio di previsione e nel corso dell'esercizio ogni qualvolta l'amministrazione ne verifichi l'esigenza. Il regolamento di contabilità del comune può determinare criteri finanziari per la predisposizione di atti di programmazione finalizzati a limitare l'utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relative agli esercizi che ricadono nel mandato amministrativo successivo.

     51. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura delle spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.

     52. Il bilancio pluriennale, per la parte di spesa, è redatto in modo da consentire la lettura per programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione, consolidate e di sviluppo, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli anni considerati. Il bilancio pluriennale fa anche espresso riferimento al documento programmatico approvato dal consiglio comunale.

     53. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa.

     54. I valori monetari contenuti sia nel bilancio pluriennale che nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

     55. Il consiglio comunale provvede all'approvazione del bilancio annuale di previsione e dei suoi allegati di norma entro il 30 novembre ovvero entro altro termine stabilito con l'accordo previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

     56. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

     57. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto delle risultanze fornite dalla relazione dell'organo di revisione [21].

     58. Per i comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti e per quelli i cui rendiconti si chiudano in disavanzo ovvero rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.

     59. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali della Corte dei conti potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

     60. Sono allegati al rendiconto:

     a) la relazione dell'organo esecutivo di cui al comma 83;

     b) la relazione dell'organo di revisione;

     c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

     61. Il rendiconto può essere trasmesso alla Sezione enti locali della Corte dei conti anche attraverso procedure informatiche, con modalità e condizioni da definire in appositi protocolli di comunicazione.

     62. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.

     63. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

     a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

     b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.

     64. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

     65. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

     66. Al conto del bilancio sono annesse le tabelle dei parametri gestionali con andamento almeno triennale le quali dovranno essere altresì allegate al certificato del rendiconto.

     67. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità del comune.

     68. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio rettificati con gli elementi di cui ai commi 71 e 73 al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.

     69. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione dei risultati parziali e di quello finale.

     70. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo; le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.

     71. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:

     a) i risconti passivi ed i ratei attivi;

     b) le variazioni in aumento e in diminuzione delle rimanenze;

     c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;

     d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;

     e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;

     f) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

     72. Costituiscono componenti negativi del conto economico: l'acquisto di materie prime e di beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese per il personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico del comune, gli oneri straordinari compresa la svalutazione dei crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo.

     73. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, dai seguenti elementi:

     a) i costi di esercizi futuri, i ratei passivi ed i risconti attivi;

     b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;

     c) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;

     d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;

     e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa.

     74. Il regolamento di contabilità del singolo ente può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o centri di costo.

     75. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.

     75 bis. La redazione del prospetto di conciliazione è facoltativa nel caso in cui l’ente adotti ai sensi del comma 84 un sistema contabile integrato che consenta di rilevare i fatti di gestione sia sotto l’aspetto finanziario che economico-patrimoniale [22].

     76. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

     77. Il patrimonio dei comuni è costituito dal complesso di beni e di rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione; attraverso la loro rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

     78. I comuni includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

     79. I comuni valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue:

     a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti successivamente sono valutati al costo;

     b) i terreni già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valutati al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni già acquisiti per i quali non sia possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti dall'ente; per i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge si applica il criterio del costo;

     c) i fabbricati già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valutati al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;

     d) i mobili sono valutati al costo;

     e) i crediti sono valutati al valore nominale;

     f) i censi, i livelli e le enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;

     g) le rimanenze, i ratei e i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile;

     h) i debiti sono valutati al loro valore residuo.

     80. I comuni conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti di dubbia esigibilità, fino alla dichiarazione della loro inesigibilità.

     81. Il regolamento di contabilità di ciascun ente può prevedere la compilazione di un conto consolidato per tutte le attività e passività interne ed esterne. Può anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.

     82. I comuni provvedono annualmente all'aggiornamento dei loro inventari. Il regolamento interno stabilisce a tale proposito le categorie dei beni non inventariabili in ragione della loro natura di beni mobili di facile consumo o di modico valore.

     83. La giunta comunale predispone una relazione illustrativa da allegare al conto consuntivo che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

     84. I comuni, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze.

     85. Per tutti gli investimenti dei comuni, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso, nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.

     86. I comuni hanno un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

     87. Se richiesto dal comune, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla normativa vigente in materia deve assumere l'esazione delle entrate e il pagamento delle spese, a norma della legge sulla riscossione dei tributi.

     88. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

     89. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 88 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

     90. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al comune e viene gestito dal tesoriere.

     91. L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità.

     92. L'affidamento del servizio viene effettuato sulla base di una convenzione, deliberata dalla giunta comunale, con la quale, in conformità all'apposito capitolato speciale, sono disciplinati gli obblighi dell'istituto, le modalità per lo svolgimento del servizio, nonché le condizioni per la remunerazione delle giacenze e per le anticipazioni di cassa.

     93. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

     94. L'azienda di credito che funge da capofila in caso di gestione associata del servizio dovrà assumersi, anche per conto delle altre, l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione, nonché le relative responsabilità.

     95. I soggetti incaricati del servizio di tesoreria che gestiscono il servizio per conto di più comuni devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.

     96. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al comune: per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

     97. Il tesoriere rende al comune il conto della propria gestione di cassa nei termini previsti del regolamento di contabilità.

     98. Salvo quanto disposto dai provvedimenti provinciali, le norme relative al sistema di tesoreria unica si applicano per quanto concerne gli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige limitatamente a quelli beneficiari di trasferimenti statali con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli enti locali [23].

     99. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché la trasparenza dell'azione amministrativa, i comuni applicano il controllo di gestione, secondo i principi stabiliti dalla presente legge, dal suo regolamento di attuazione, dallo statuto e da proprie norme regolamentari.

     100. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare in modo costante e continuo lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità/qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente ed è svolto con le forme e le modalità stabilite da norme regolamentari dell'ente.

     101. I comuni eleggono, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membriiscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle Province ai sensi del comma 101-bis per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione [24].

     101-bis. Le Province, al fine dell'esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all'articolo 79, comma 3 dello Statuto speciale di autonomia, organizzano, in collaborazione con il competente Ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti di cui al comma 101, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui le Province svolgono funzioni di controllo. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il competente Ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi [25].

     102. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 101 [26].

     103. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dall'esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ed i suoi membri sono rieleggibili continuativamente una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi [27].

     104. Il revisore è revocabile solo per inadempienza, ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto. La cessazione dall'incarico avviene per scadenza del mandato, per volontarie dimissioni o per impossibilità sopravvenuta a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità di ciascun ente, di durata comunque non inferiore a tre mesi.

     105. Per la revisione dei conti dei consorzi, unioni di comuni, aziende speciali e istituzioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

     106. La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune.

     107. Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del comune.

     108. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi del comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti del comune presso cui deve essere nominato l'organo di revisione.

     109. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

     110. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

     a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

     b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati, sulle variazioni di bilancio e sulla proposta di deliberazione di cui al comma 35. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

     c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale,

all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità e degli inventari;

     d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di ciascun comune e comunque non inferiore a venti giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione;

     e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

     f) vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi;

     g) vigilanza, nei comuni della provincia di Bolzano, sull'applicazione delle norme riguardanti la copertura dei posti previsti dai regolamenti organici secondo la consistenza dei gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni e sull'applicazione delle norme concernenti la conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni.

     111. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 110 l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e può partecipare alle sedute dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre sedute dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente o dai regolamenti interni, alle riunioni della giunta comunale. All'organo di revisione sono inoltre trasmesse, da parte del responsabile del servizio finanziario, le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere contenenti impegni di spesa.

     112. L'organo di revisione, con il consenso dell'amministrazione, può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità e con oneri a proprio carico, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui al comma 101.

     113. [Le disposizioni previste dai commi 101, 102, 103 e 104 non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina] [28].

 

     Art. 18. (Nuove norme sull'ordinamento del personale dei comuni).

     1. Le disposizioni contenute nel presente articolo costituiscono parte integrante del processo di riforma dei comuni, in coerenza con i principi introdotti dalla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 al fine di:

     a) accrescere l'efficienza del sistema organizzativo comunale;

     b) assicurare l'economicità, la speditezza, la trasparenza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, anche mediante la ridefinizione dei rapporti tra direzione politica e direzione amministrativa;

     c) integrare gradualmente la disciplina del rapporto di lavoro del personale comunale con quella del lavoro privato.

     2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti l'organizzazione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, tenuto conto nell'individuazione degli stessi organi di quanto eventualmente previsto nello statuto comunale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi [29].

     3. Sono regolate con legge ovvero, sulla base di norme di legge, con regolamenti o atti amministrativi del comune, le seguenti materie:

     a) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

     b) gli organi, gli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

     c) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

     d) i ruoli e le dotazioni organiche, nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica e profilo professionale sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     e) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

     f) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

     4. Nelle materie disciplinate dalla legge regionale, i contratti collettivi possono introdurre una diversa disciplina solo ove ciò sia espressamente consentito dalla legge stessa o qualora si tratti di materia riservata alla contrattazione ai sensi del comma 6-bis [30].

     5. La giunta, sulla base del documento programmatico approvato dal consiglio comunale fissa gli obiettivi politico-amministrativi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

     6. I rapporti di lavoro del personale dei comuni sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dalla presente legge per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.

     6-bis. È riservata alla contrattazione collettiva provinciale la determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro[31].

     7. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato contrattualmente.

     8. I contratti individuali di lavoro si uniformano alle disposizioni dei contratti collettivi di cui ai commi da 67 a 95.

     9. L'accesso all'impiego avviene:

     a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta secondo quanto stabilito dal regolamento organico del personale dipendente. Nella scelta del sistema di concorso il regolamento organico tiene conto dei particolari requisiti di studio e professionali previsti per i diversi profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali;

     b) per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, anche mediante prova selettiva seguendo apposita graduatoria pubblica, formata sulla base della valutazione di soli titoli e, se previsto nel bando, della valutazione della situazione familiare e dello stato di disoccupazione del candidato. In alternativa, il regolamento organico può prevedere l'assunzione all'impiego mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro;

     c) mediante l'utilizzo dell'istituto della mobilità del personale del pubblico impiego. I comuni rendono pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altro ente [32];

     d) qualora ne sussista l'interesse per l'amministrazione, mediante inquadramento del personale comandato dopo almeno un anno di servizio presso il comune, con il consenso del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza;

     d-bis) qualora ne sussista l'interesse per l'amministrazione, mediante la riammissione in servizio di personale cessato, sulla base della disciplina regolamentare fissata dall'ente [33].

     10. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

     11. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 9 viene reclutato il personale a tempo parziale.

     12. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi di servizi pubblici, il regolamento organico può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato.

     13. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni previste dalle leggi statali per l'assunzione degli appartenenti alle categorie protette.

     14. Le graduatorie dei concorsi pubblici o interni hanno validità triennale dalla data di approvazione ai fini della copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti in organico, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione dei concorsi medesimi.

     15. Possono accedere agli impieghi dei comuni, salvo eventuali requisiti di carattere tecnico riferiti alla natura dei posti, coloro i quali posseggono i seguenti requisiti generali:

     a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

     b) idoneità fisica all'impiego;

     c) attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, limitatamente ai concorsi da espletarsi nei comuni del territorio della provincia di Bolzano.

     16. La partecipazione ai concorsi non è soggetta a limiti d'età, salvo deroghe dettate dai regolamenti organici connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

     17. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

     18. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

     19. Il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     20. L'ammissione ai concorsi pubblici, a quelli interni ed alle pubbliche selezioni è subordinata al possesso da parte dei candidati dei requisiti culturali previsti per l'accesso ai profili professionali di riferimento, così come indicati nei regolamenti organici.

     21. Il bando di concorso o l'avviso per la formazione di graduatoria pubblica per l'assunzione di personale deve indicare:

     a) il numero dei posti messi a concorso o a selezione;

     b) i documenti prescritti;

     c) i termini di presentazione della domanda di ammissione;

     d) il programma delle prove d'esame e il contenuto dell'eventuale prova pratica; nel caso di graduatoria pubblica, il contenuto della prova selettiva;

     e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.

     22. I comuni, i loro consorzi e le aziende da essi dipendenti sono tenuti a pubblicare, almeno per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione tutti i bandi di concorso e gli avvisi di formazione di graduatorie pubbliche.

     23. La composizione delle commissioni giudicatrici per i concorsi pubblici, per la formazione delle graduatorie pubbliche e per le prove selettive, deve essere predeterminata nel numero dei componenti e nelle qualifiche che questi dovranno rivestire.

     24. Le commissioni sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso, fra i quali si considerano anche i funzionari della Regione e della Provincia autonoma territorialmente competente. Non possono farne parte componenti degli organi politici, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti.

     25. Per i comuni della provincia di Bolzano, la composizione delle commissioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva comunque l'accessibilità per il gruppo linguistico ladino. I componenti delle commissioni devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche.

     26. Sono disciplinati dal regolamento organico:

     a) le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e delle prove selettive;

     b) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici;

     c) i criteri generali preordinati alla valutazione dei titoli.

     27. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

     28. I comuni possono stipulare apposite convenzioni con altre amministrazioni o con le associazioni rappresentative dei comuni, per disciplinare l'effettuazione di concorsi unici per il reclutamento del rispettivo personale.

     29. L'organo preposto alla gestione individuato dall'ente approva la graduatoria di merito dei candidati e il risultato delle prove selettive e nomina vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi statali per l'assunzione degli appartenenti alle categorie protette o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti, titoli di precedenza e preferenza [34].

     30. La nomina è comunicata all'interessato con indicazione della data in cui deve assumere servizio, che è comunque prorogata per il tempo previsto contrattualmente per le dimissioni dall'impiego ricoperto, per un periodo comunque non superiore ai tre mesi. Il vincitore di concorso sottoscrive entro tale data il contratto individuale di cui è trasmessa copia.

     31. Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

     32. Il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, si costituisce all'atto della sottoscrizione del contratto individuale contestualmente all'ammissione in servizio.

     33. Il contratto di lavoro individuale è redatto in forma scritta ed in esso sono in ogni caso indicati:

     a) tipologia del rapporto di lavoro;

     b) data di inizio del rapporto di lavoro;

     c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

     d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;

     e) durata del periodo di prova;

     f) termine finale del contratto di lavoro a tempo determinato;

     g) contratti collettivi vigenti;

     h) nel caso di assunzione a tempo parziale nel contratto individuale deve essere indicato il monte ore assegnato, nonché la sua articolazione.

     34. L'annullamento del provvedimento di nomina comporta la risoluzione del contratto e la decadenza dall'impiego [35].

     35. Il contratto individuale prevede l'effettuazione di un periodo di prova. La durata del periodo di prova è determinata dai contratti collettivi.

     36. Il periodo di prova è valutato dal dirigente della struttura competente in materia di gestione del personale, previo parere del responsabile della struttura presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa, entro il termine di scadenza del periodo di prova.

     37. [Nei comuni privi di figure dirigenziali, il periodo di prova è valutato dalla giunta, previo parere del segretario comunale] [36].

     38. I comuni possono prevedere nei regolamenti organici la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale secondo i criteri ed i limiti indicati dai contratti collettivi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni. In ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità o sanzione [37].

     39. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie del livello di appartenenza, nelle quali rientra lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

     40. Su richiesta del responsabile della struttura di appartenenza, il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti del livello immediatamente superiore, ovvero, occasionalmente, compiti o mansioni immediatamente inferiori, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.

     41. Per obiettive esigenze di servizio il dipendente può essere adibito a mansioni immediatamente superiori nei casi di:

     a) vacanza di posto in organico della struttura organizzativa, per un periodo non superiore a sei mesi dal verificarsi della vacanza;

     b) sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie.

     42. La temporanea assegnazione di funzioni superiori viene disposta secondo i criteri, le procedure e le modalità stabilite nel regolamento organico.

     43. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire carenze di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni deve essere avviata la procedura per la copertura del posto vacante.

     44. [Il dipendente a cui vengono assegnate mansioni superiori ha diritto, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'incarico, al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime] [38].

     45. In deroga all'articolo 2103 del codice civile, l'esercizio di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.

     46. La tipologia, l'entità delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché il procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dalla legge regionale, sono disciplinati dai contratti collettivi [39].

     47. La sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi provinciali di lavoro è subordinata alla conformità delle disposizioni in materia disciplinare a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, e alla previsione dell'equipollenza fra l'affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito internet dell'ente [40].

     48. Al personale comunale si applica l'articolo 7, commi 1, 2, 3, 5 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

     49. I provvedimenti disciplinarisono adottati dall'organo preposto alla gestione individuato dall'ente. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti i provvedimenti disciplinari possono essere adottati anche da un organo tecnico collegiale individuato dall'ente [41].

     50. Ciascuna amministrazione comunale, nel proprio regolamento organico, individua la struttura competente per i procedimenti disciplinari. Tale struttura, su segnalazione del responsabile del settore in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare, formula la propria proposta e trasmette gli atti all'organo preposto alla gestione individuato dall'ente che decide sull'irrogazione della sanzione. Nelle amministrazioni dove per le ridotte dimensioni organizzative non sia possibile individuare una specifica struttura competente per i procedimenti disciplinari, la competenza è demandata al segretario comunale [42].

     51. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce il mandato.

     52. Nei contratti collettivi viene disciplinata la sospensione obbligatoria e facoltativa dal servizio in caso di procedimento disciplinare [43].

     52-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 46, i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale sono disciplinati dall'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 55-ter il procedimento disciplinare viene riaperto d'ufficio [44].

     53. I procedimenti disciplinari pendenti restano disciplinati dalla normativa vigente al momento della loro attivazione.

     54. [Ove il contratto collettivo non preveda procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnare la stessa dinanzi al collegio arbitrale dell'amministrazione in cui lavora] [45].

     55. [Il collegio arbitrale, che ha durata quinquennale, si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un dirigente provinciale, regionale o di altra pubblica amministrazione di provata esperienza ed indipendenza, designato concordemente dai rappresentanti dell'amministrazione e dai rappresentanti dei dipendenti. In caso di mancato accordo fra le parti, decide entro trenta giorni il difensore civico provinciale o, qualora previsto, comunale. Ciascuna amministrazione comunale stabilisce nel proprio ordinamento organico, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione dei rappresentanti dell'amministrazione e dei rappresentanti dei dipendenti] [46].

     56. [Più amministrazioni possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli la composizione, le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi] [47].

     57. I regolamenti organici dei comuni, nel disciplinare i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi devono osservare i seguenti principi e criteri:

     a) non è consentito l'esercizio del commercio, dell'industria e della professione o l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati o di enti pubblici o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, fatte salve le nomine disposte

dall'amministrazione comunale;

     b) è vietato esercitare attività che possono dar luogo a conflitti di interesse o possono pregiudicare il corretto adempimento dei compiti d'ufficio;

     c) è consentita, senza alcuna autorizzazione, l'assunzione di cariche in associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;

     c-bis) è consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attività agricola [48];

     d) è consentito, previa autorizzazione, assumere incarichi in associazioni, comitati, enti senza scopo di lucro, nonché presso altre amministrazioni locali, consorziali, intercomunali o comprensoriali, sempreché tali incarichi siano svolti al di fuori dell'orario di lavoro. È consentito, previa autorizzazione ed escluso l'utilizzo delle strutture e dei mezzi dell'ente, esercitare saltuariamente al di fuori dell'orario di lavoro attività lucrative; l'autorizzazione è revocata qualora l'attività esercitata influisca sulla regolarità del servizio [49];

     d-bis) non è consentito conferire incarichi a personale collocato in pensione di anzianità nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio, salvo incarichi nel periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto, di durata complessiva non superiore a sei mesi, per indifferibili esigenze di servizio al personale cessato che ha già svolto la medesima attività, qualora tale competenza non sia immediatamente reperibile né all'interno né all'esterno dell'amministrazione [50].

     58. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, viene autorizzato dall'organo preposto alla gestione individuato dall'ente all'esercizio di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione, sempreché l'ente non offra, entro un congruo termine, un impiego a tempo pieno. Per quanto non previsto si continuano ad applicare le norme statali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi. È consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attività agricola [51].

     59. I comuni e le I.P.A.B. possono autorizzare il proprio personale a prestare la propria collaborazione anche in orario d'ufficio alle associazioni provinciali rappresentative dei comuni e delle I.P.A.B., che provvedono alla retribuzione dell'attività svolta in alternativa alle amministrazioni.

     60. In caso si svolgimento di attività senza aver ottenuto l'autorizzazione prescritta o in violazione dei relativi limiti, viene inflitta una sanzione disciplinare che, in caso di recidiva o in casi particolarmente gravi, comporta il licenziamento.

     61. Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Sono altresì comunicati, in relazione a tali conferimenti di incarichi in ragione d'anno, sia i compensi corrisposti sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico.

     61-bis. I compensi percepiti complessivamente per gli incarichi e le attività autorizzati ai sensi del comma 57, lettera d), compresi gli incarichi per la revisione economico-finanziaria, non possono superare annualmente l'importo lordo di euro 20.000,00. Il dipendente dichiara nella richiesta di autorizzazione il rispetto del suddetto limite [52].

     61-ter. Il limite previsto dal comma 61-bis si applica agli incarichi e alle attività autorizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge [53].

     62. L'articolazione dell'orario di servizio, nonché l'orario di apertura al pubblico sono stabiliti con provvedimento del sindaco sentita la giunta comunale che tiene conto dell'esigenza di armonizzare l'orario di servizio con quello delle altre amministrazioni pubbliche e del lavoro privato e con la domanda dell'utenza.

     63. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio.

     64. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

     a) garantisce la presenza di ambedue i sessi nelle commissioni di concorso;

     b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza al settore interessato al corso medesimo;

     c) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica.

     65. I comuni che non ritengono di provvedere singolarmente alla costituzione di un comitato possono provvedere alla costituzione di un comitato per le pari opportunità di livello sovracomunale per il tramite delle loro associazioni rappresentative. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina l'attività.

     66. L'estinzione del rapporto di lavoro avviene:

     a) per dimissioni volontarie. Il dipendente può recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nei tempi e nei modi stabiliti dai contratti collettivi. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a corrispondere all'amministrazione un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del dipendente;

     b) per licenziamento dovuto a giusta causa, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile o dovuto a giustificato motivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

     c) allo scadere dei due anni dal collocamento in disponibilità. Il dipendente è collocato in disponibilità per riduzione di ruoli organici conseguentemente alla soppressione di uffici, qualora non si possa far luogo alla utilizzazione presso altro ente pubblico. Il dipendente in disponibilità è esonerato dal prestare servizio e gode del trattamento economico in godimento, escluse le indennità che presuppongono presenza in servizio, per un periodo non superiore a due anni;

     d) per collocamento a riposo d'ufficio, a seguito del raggiungimento dei limiti di età, secondo le norme previste per i dipendenti civili dello Stato;

     e) a conclusione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dai contratti collettivi;

     f) per decadenza dovuta a:

     1) perdita del godimento dei diritti civili e politici;

     2) perdita dei requisiti in materia di cittadinanza italiana richiesti per il posto ricoperto;

     3) conseguimento dell'impiego mediante produzione di documenti falsi;

     4) annullamento della deliberazione di nomina;

     g) per dispensa dovuta ad accertata inabilità fisica.

     67. La contrattazione collettiva è provinciale e decentrata e regola la determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali [54].

     68. Le organizzazioni rappresentative dei comuni e delle I.P.A.B. delle province di Trento e Bolzano possono avvalersi per la contrattazione, ove la legge provinciale lo preveda, dell'Agenzia provinciale per la contrattazione. In assenza di Agenzia, l'accordo viene stipulato fra le organizzazioni rappresentative dei comuni e delle I.P.A.B. delle province di Trento e Bolzano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala provinciale dei dipendenti dei comuni e delle I.P.A.B.. A tale fine le associazioni dei comuni e rispettivamente delle I.P.A.B. nominano una delegazione costituita da non più di tre esperti tenendo conto della disposizione prevista dal comma 73.

     69. E' istituita un'autonoma area di contrattazione per i segretari comunali e per il personale con qualifica dirigenziale.

     70. I contratti collettivi intercompartimentali sono stipulati, per la parte sindacale, dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale e, per la Provincia di Bolzano, anche dall'associazione sindacale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

     71. I contratti collettivi di comparto e di area sono stipulati per la parte sindacale dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale, nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano provinciale nell'ambito del comparto e dell'area interessata.

     72. I contratti collettivi di comparto devono rispettare gli accordi quadro intercompartimentali di livello provinciale.

     73. Le organizzazioni rappresentative dei comuni e rispettivamente delle I.P.A.B., ove si avvalgano dell'Agenzia provinciale, nominano non più di due membri che integrano i componenti dell'Agenzia di cui al comma 68 e forniscono all'Agenzia le direttive per la contrattazione. I componenti designati sono scelti fra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e gestione del personale. Non possono far parte dell'Agenzia coloro che rivestono cariche pubbliche elettive o incarichi nei sindacati dei lavoratori.

     74. Le organizzazioni dei comuni e delle I.P.A.B., i comuni e le I.P.A.B. sono autorizzati a mettere a disposizione dell'Agenzia proprio personale a supporto dell'attività della medesima. Al sostenimento dei costi dell'Agenzia provvedono, per la parte di competenza dei comuni e delle I.P.A.B., le rispettive associazioni.

     75. Le verifiche dei contenuti dei contratti, con riferimento alle compatibilità economico-finanziarie a ciò destinate ed alle direttive di cui al comma 73, sono effettuate prima della firma degli accordi, da un comitato di settore nominato rispettivamente dalle organizzazioni rappresentative dei comuni e delle I.P.A.B. contestualmente alla definizione delle direttive all'Agenzia.

     76. Per le finalità di cui al comma 75 l'Agenzia, entro cinque giorni dalla conclusione della trattativa trasmette alle delegazioni il testo concordato, corredato di appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto.

     77. Le delegazioni ed i comitati di settore, verificata la conformità del testo concordato a quanto previsto dai commi 72 e 73, si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento del testo stesso. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata.

     78. Ai contratti collettivi è demandata l'individuazione degli ambiti di contrattazione decentrata rimessa alla trattativa delle parti [55].

     79. I contratti si attuano entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 77 con delibera giuntale di presa d'atto.

     80. I contratti collettivi hanno durata triennale sia per la parte normativa sia per quella economica, salva la diversa durata stabilita dalla contrattazione collettiva provinciale [56].

     81. La disciplina legislativa del rapporto di lavoro conserva efficacia fino all'entrata in vigore del secondo contratto collettivo, salva diversa disposizione contrattuale.

     82. Sono considerate maggiormente rappresentative del personale le organizzazioni dei lavoratori a cui risulti iscritto almeno il 5 per cento del totale dei dipendenti che hanno rilasciato la propria delega alle organizzazioni sindacali con riferimento a ciascuna area di contrattazione.

     83. La delegazione sindacale è composta da un massimo di due rappresentanti per ogni organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa tra il personale delle singole aree.

     84. La rappresentatività e la composizione delle delegazioni sindacali possono essere ridisciplinate con contratto collettivo [57].

     85. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale è definito dai contratti collettivi in modo da non prevedere aumenti retributivi in conseguenza di automatismi.

     86. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, i trattamenti economici accessori collegati alla produttività individuale e alla produttività collettiva, tenuto conto dell'apporto di ciascun dipendente, nonché all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.

     87. [Secondo quanto previsto dai contratti collettivi, i dirigenti o, in caso di mancanza dei dirigenti, il segretario sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti accessori, in base alle direttive fissate dagli organi comunali] [58].

     88. I comuni garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo.

     89. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto definiscono consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di contrattazione previste dai commi 70 e 71, sostituisce la clausola in questione con effetto dalla vigenza del contratto.

     90. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate.

     91. Al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato fra le organizzazioni rappresentative dei comuni e delle I.P.A.B. delle province di Trento e di Bolzano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, su scala provinciale, dei segretari comunali, dei dirigenti e dei dipendenti dei comuni e delle I.P.A.B..

     92. I limiti di cui al comma 91 devono essere determinati tenendo conto della consistenza numerica del personale dei comuni nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri.

     93. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le organizzazioni sindacali aventi titolo si provvede in proporzione alla rappresentatività delle medesime.

     94. L'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali viene effettuata dalle associazioni rappresentative dei comuni. A tale fine le amministrazioni comunali inviano entro il 31 ottobre di ogni anno una certificazione del numero delle deleghe rilasciate da propri dipendenti a favore di ciascuna delle organizzazioni sindacali, all'associazione rappresentativa dei comuni ed alle organizzazioni sindacali le quali nei successivi trenta giorni possono effettuare eventuali osservazioni. L'associazione rappresentativa dei comuni, sulla base delle comunicazioni, osservazioni ed eventuali verifiche certifica entro il 31 dicembre il numero degli iscritti a ciascuna organizzazione sindacale.

     95. Contestualmente alla definizione in sede contrattuale della nuova normativa contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali del personale dipendente comunale.

     96. Ciascun comune individua nel regolamento organico le posizioni alle quali sono collegate funzioni dirigenziali, nel rispetto dei principi sull'ordinamento degli uffici contenuto nello statuto, e comunque sulla base della rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione.

     97. Tali posizioni sono attribuite con incarico a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, ai sensi delle disposizioni seguenti.

     98. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo [59].

     99. L'individuazione degli atti che ai sensi del comma 1 sono devoluti alla competenza dei dirigenti è effettuata con deliberazioni della giunta [60].

     100. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalla struttura alla quale sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano alla giunta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

     100-bis. Spettano ai dirigenti, in base ai criteri fissati dall'ente, l'individuazione degli obiettivi, dei progetti e delle altre attività incentivabili, nonché la valutazione dei risultati collettivi e individuali conseguiti dal personale dipendente. I dirigenti dispongono in ordine alla valutazione del personale assegnato e attribuiscono, per quanto di competenza, i trattamenti economici accessori compresi i compensi di produttività, nel rispetto dei contratti collettivi, inclusi eventualmente quelli decentrati, nonché dei criteri e delle procedure stabilite dall'ente. Assumono la responsabilità in ordine alla verifica della produttività del personale. Sono responsabili dell'esecuzione di quanto previsto dalle disposizioni regionali e dagli atti consiliari in materia di trasparenza [61].

     100-ter. La valutazione del personale dipendente e gli adempimenti di cui al comma 100-bis sono requisito essenziale al fine della valutazione dei dirigenti e conseguentemente la mancata attivazione delle relative procedure comporta la non erogazione della retribuzione di risultato fino al completamento delle stesse [62].

     100-quater. I dirigenti sono responsabili per la mancata segnalazione dei comportamenti di rilievo disciplinare del personale assegnato alle proprie strutture, per l'omessa vigilanza sulla produttività e sull'efficienza della propria struttura, nonché per le violazioni degli obblighi previsti dal codice di comportamento e dalle norme in materia di incompatibilità. In tali casi la retribuzione di risultato spettante può non essere integralmente corrisposta in proporzione alla gravità delle inadempienze [63].

     101. Nei comuni privi di figure dirigenziali, le disposizioni contenute nei commi precedenti, si riferiscono al segretario comunale. In tali comuni il regolamento organico del personale può prevedere l'attribuzione di alcune delle funzioni di cui al comma 96 a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta. Nei comuni ove è prevista la dirigenza, il regolamento organico definisce rapporti tra i predetti incarichi direttivi e quelli attribuiti a dipendenti con qualifica o abilitazione dirigenziale [64].

     101-bis. I titolari di incarichi dirigenziali o di direzione, limitatamente in questo ultimo caso a quelli che svolgono tali incarichi nei comuni privi di figure dirigenziali, possono per periodi di tempo determinato e per specifiche e comprovate ragioni di servizio delegare ai dipendenti del rispettivo servizio che ricoprano le posizioni funzionali più elevate alcuni atti rientranti nella propria competenza [65].

     102. I comuni con più di 10.000 abitanti possono dotarsi di figure dirigenziali. La qualifica dirigenziale è unica.

     103. Le qualifiche dirigenziali sono attribuite mediante concorso pubblico. Possono essere assegnate per concorso interno non più della metà, per difetto, delle qualifiche messe a concorso. Nel caso di unica qualifica messa a concorso si procede mediante concorso pubblico.

     [104. I comuni con più di 10.000 abitanti istituiscono un apposito albo ai quali sono iscritti coloro che hanno conseguito la qualifica dirigenziale.] [66]

     [105. Possono essere abilitati alle funzioni dirigenziali in seguito ad apposito corso-concorso i dipendenti delle qualifiche non dirigenziali più elevate e comunque non inferiori alla VII. Il numero dei partecipanti al corso-concorso deve essere almeno doppio rispetto al numero delle abilitazioni da conferire. Per la partecipazione al corso-concorso sono necessari il diploma di laurea e un'anzianità minima di cinque anni nella qualifica di appartenenza.] [67]

     [106. I comuni possono accordarsi fra di loro o con altre amministrazioni per organizzare congiuntamente un corso-concorso abilitante alle funzioni dirigenziali. In tal caso l'abilitazione ha efficacia per tutte le amministrazioni che partecipano all'accordo.] [68]

     107. All'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali consegue l'attribuzione di un'indennità individuata dalla contrattazione a livello provinciale.

     108. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato, con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di procedure concorsuali [69].

     109. Nei comuni sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

     110. I nuclei di cui al comma 109 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, i comuni possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

     111. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti ai massimi livelli e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In caso di necessità i comuni possono accordarsi per stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

     112. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione.

     113. All'istituzione dei nuclei di cui al comma 109 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° luglio 1999. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

     114. Il regolamento previsto dall'articolo 21 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati con soggetti esterni all'ente contratti a tempo determinato per gli incarichi dirigenziali e di direzione previsti nella dotazione organica. Tali contratti, in misura non superiore rispettivamente al 20 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e al 10 per cento del totale delladotazione organica degli incarichi di direzione, e comunque rispettivamente per almeno una unità, sono stipulati con persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato con soggetti esterni all'ente per la copertura di incarichi di direzione previsti nella dotazione organica. Tali contratti, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento della dotazione organica dell'ente, e comunque per almeno una unità, sono stipulati con persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore alla normale scadenza del mandato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni e sono rinnovabili. In caso di elezioni anticipate rispetto alla normale scadenza del mandato, il sindaco rinnovato procede alla verifica dell'operato dei dirigenti di cui al presente comma, con facoltà di revocare gli incarichi a fronte di una valutazione negativa, nel rispetto del principio del giusto procedimento. Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali. Il trattamento economico può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dal presente comma è arrotondato all'unità inferiore se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore se esso è uguale o superiore a cinque [70].

     115. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale. Il regolamento può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. Ai collaboratori assunti con contratto a tempo determinato si applicano i contratti collettivi a livello provinciale [71].

     116. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione incaricato di compiti dirigenziali o direttivi presso altra amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto, salvo i casi in cui per l’assunzione di determinati incarichi dirigenziali leggi speciali prevedano l’obbligo per gli enti pubblici di concedere l’aspettativa [72].

     117. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico, o dalla data in cui la vacanza si verifica la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

     118. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il sindaco può nominare un direttore generale che sovrintenda alla gestione dell'ente. Egli provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza secondo le direttive impartite dal sindaco. Il sindaco conferisce al direttore generale, oltre alle competenze proprie dei dirigenti di cui al comma 98, le funzioni di sovraintendenza, di coordinamento, di direzione dei dirigenti, degli uffici e dei servizi che risultano necessarie per l'assolvimento dei compiti assegnatigli. Rimangono in ogni caso riservate al segretario comunale le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione degli organi collegiali dell'ente, la funzione di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico e in ordine alla trasparenza e al diritto di accesso agli atti amministrativi, la funzione rogatoria degli atti di cui l'ente è parte, nonché la direzione degli uffici deputati a supportarlo nello svolgimento di tali funzioni.

     119. Il direttore generale è nominato dal sindaco che lo sceglie tra il segretario dell'ente, un dirigente di ruolo ovvero un dirigente assunto con contratto a tempo determinato. La durata dell'incarico non può essere superiore a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il relativo trattamento economico è fissato dalla giunta comunale su proposta del sindaco con riferimento ai contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali e può essere integrato da una indennità ad personam.

     120. Ai dirigenti comunali si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 95 che non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente articolo.

     121. [A decorrere dal 1° gennaio 1998, i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 concernente "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali e successive modificazioni", riscossi dai comuni della Regione Trentino-Alto Adige, sono versati, nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo, all'Amministrazione regionale, al fine di alimentare un fondo specifico destinato a finanziare, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento dei segretari comunali, la formazione e l'aggiornamento professionale dei segretari comunali] [73].

     122. Le amministrazioni comunali possono stipulare polizze assicurative per il personale contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, nonché contro qualsiasi altro rischio connesso alle mansioni, ivi comprese le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

 

     Art. 19. (Disposizioni transitorie e finali in materia di ordinamento finanziario e contabile, ordinamento del personale dei comuni e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 luglio 1993, n. 13).

     1. I comuni adeguano i regolamenti ai principi e alle disposizioni recate dall'articolo 17 e dal regolamento di attuazione entro il termine fissato dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 11.

     2. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale approva:

     a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;

     b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;

     c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;

     d) i modelli relativi al conto del tesoriere;

     e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi compresa la tabella dei parametri gestionali;

     f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;

     g) i modelli relativi al conto del patrimonio;

     h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili;

     i) lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica.

     3. I comuni provvedono al completamento degli inventari e alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il termine fissato dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 11.

     4. I comuni provvedono, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni e, con deliberazione dei rispettivi organi consiliari, provvedono al relativo riconoscimento.

     5. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza del comune, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 4.

     6. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa, tra quelli individuati dall'articolo 17, comma 33, ed impegna in bilancio i fondi necessari.

     7. Sono disciplinate, in ogni caso, con regolamento regionale le seguenti materie: le attribuzioni del servizio finanziario dell'ente, le competenze degli organi in materia di bilanci, le fasi dell'entrata e della spesa, l'esercizio delle attività connesse alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, le regole operative connesse alla rilevazione e dimostrazione del risultato di gestione, le norme di applicazione dei principi in materia di rendiconto della gestione, di tesoreria e di controllo di gestione, di ricorso all'indebitamento nonché la disciplina dell'attività di revisione economico-finanziaria.

     8. Le norme dell'articolo 17, del regolamento di attuazione, nonché della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili, si applicano alle forme collaborative intercomunali previste dal Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni ed agli enti già istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

     9. Sono abrogate le disposizioni previste dai seguenti articoli contenuti nelle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni nonché le relative disposizioni regolamentari:

     a) articolo 33, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Equilibrio nella gestione del bilancio) e 34, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Divieto di effettuare spese);

     b) articolo 13, comma 5, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Attribuzioni del consiglio comunale) nella parte in cui prevede il limite massimo di due volte all'anno;

     c) articolo 13, comma 2, lettera i), legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;

     d) articolo 28, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Deliberazione a contrattare e relative procedure);

     e) articolo 1, legge regionale 18 marzo 1980, n. 3 (Bilancio pluriennale);

     f) articolo 2, legge regionale 18 marzo 1980, n. 3 (Struttura del bilancio pluriennale);

     g) articolo 3, legge regionale 18 marzo 1980, n. 3 (Entrate del bilancio pluriennale);

     h) articolo 4, legge regionale 18 marzo 1980, n. 3 (Spese del bilancio pluriennale);

     i) articolo 69, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29; articolo 47, legge regionale 31 marzo 1971, n. 6; articolo 9, legge regionale 18 marzo 1980, n. 3 (Fondi di riserva);

     j) articolo 67, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29; articolo 6, legge regionale 30 agosto 1979, n. 4 (Spese del comune);

     k) articolo 70, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 (Riscossione delle entrate);

     l) articolo 71, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 (Pagamento delle spese);

     m) articolo 72, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29; articolo 49, legge regionale 31 marzo 1971, n. 6 (Investimenti provvisori e riserve);

     n) articolo 74, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 (Servizio di economato);

     o) articolo 75, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 (Rendiconto);

     p) articolo 76, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 (Avanzo e disavanzo);

     q) articolo 27, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Beni comunali);

     r) articolo 29, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Accensione di mutui);

     s) articolo 10, legge regionale 18 marzo 1980, n. 3 (Divieto di assunzione di nuovi mutui);

     t) articolo 30, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Piano finanziario);

     u) articolo 32, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e articolo 67, legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 (Presentazione del bilancio e relative procedure);

     v) articolo 35, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e articolo 68, legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 (Revisori dei conti), eccettuato i commi 13 e 14;

     w) articolo 31, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e articolo 66, legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 (Bilancio e programmazione finanziaria);

     x) articolo 37, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Tesoreria comunale);

     y) articolo 80, legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 (Applicazione della contabilità economica ai comuni).

     10. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme contenute nell'articolo 17 con le norme contenute nel Capo VII della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

     11. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a definire i tempi di applicazione del nuovo sistema di contabilità dei comuni previsto dall'articolo 17 e dal relativo regolamento di esecuzione.

     12. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni dell'articolo 65 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4.

     13. Le aspettative in corso, concesse al personale femminile in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 e della disciplina prevista dall'articolo 65 della legge regionale 4 marzo 1993, n. 4, cessano a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

     14. Entro tale data il personale interessato dovrà optare per il rientro in servizio o per il mantenimento del collocamento in aspettativa non retribuita, fino al raggiungimento del diritto a pensione, con oneri contributivi previdenziali a totale carico del dipendente stesso.

     15. La contribuzione previdenziale viene anticipata dal comune con obbligo di rivalsa nei confronti del personale medesimo.

     16. La riammissione in servizio può essere effettuata anche in soprannumero.

     17. Nei confronti del personale riammesso in servizio, ai fini della determinazione dell'indennità di fine servizio, si considera esclusivamente l'anzianità maturata a decorrere dalla data di riammissione.

     18. I comuni recepiscono nei regolamenti organici del personale dipendente i principi contenuti negli articoli 20, 21, 22 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e possono prevedere particolari procedure per l'assunzione di soggetti portatori di handicap o in situazioni di disagio sociale attraverso tirocini guidati sulla base delle disposizioni legislative in materia emanate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

     19. I comuni individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

     20. Nelle materie in cui le disposizioni contenute nell'articolo 18 rinviano per la rispettiva disciplina a fonti normative diverse dalla legge o ad accordi collettivi, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni fino all'entrata in vigore della relativa disciplina.

     21. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con l'articolo 18, ed in particolare la legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, eccettuati il Titolo II e gli articoli 13, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 33, comma 2, 36, 39, 58, 67, 68, 69 e 75. Rimane in vigore l'articolo 8 della legge regionale 4 marzo 1983, n. 1.

     22. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, le parole "e seconda" sono soppresse.

     23. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme contenute nell'articolo 18 e articolo 19, commi da 12 a 23, con le norme contenute nella legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 non abrogate ai sensi del comma 21.

     24. [74].

     25. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, nella lettera b) la cifra "100" è per due volte sostituita con la cifra "500" e le parole "il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o" sono per due volte soppresse.

     [26. Le disposizioni contenute nell'articolo 18, ad eccezione dei commi da 96 a 120, esclusi i richiami a norme specifiche dei comuni, si applicano anche al personale delle I.P.A.B. sino a quando non sarà per lo stesso emanata una specifica normativa.] [75]

     [27. Ai fini di cui al comma 26, i riferimenti ai comuni, alle giunte comunali ed ai segretari comunali, dirigenti e figure direttive vanno rispettivamente applicati alle I.P.A.B., ai Consigli di amministrazione ed ai direttori amministrativi - segretari.] [76]

     [28. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con l'articolo 18 ed in particolare il Titolo II della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20, salvo gli articoli 15, 16 e 18 della stessa, nonché l'articolo 38 della legge regionale 1 agosto 1996, n. 3. Restano comunque in vigore gli articoli 9, 36, 37, 39, 40, 41 e 42 della legge regionale 1 agosto 1996, n. 3.] [77]

     [29. Al fine di supportare l'attività svolta dalle Associazioni rappresentative a livello provinciale delle I.P.A.B., anche per quanto si riferisce alla formazione e all'aggiornamento del personale delle stesse secondo un programma organico e coordinato, la Regione eroga alle Associazioni medesime, a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, un finanziamento annuo da ripartire in parti uguali per ciascun ambito provinciale. All'onere di cui al presente comma, valutato complessivamente, per l'esercizio 1998, in lire 400 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 recante norme in materia di bilancio sulla contabilità generale della Regione.] [78]

     30. Le disposizioni contenute nell'articolo 18 si applicano anche al personale dipendente dalle forme associative e collaborative fra comuni previste dal Capo X della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

     31. - 32. [79].

     33. - 34. [80].

     35. [81].

     36. [82].

     [37. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare le norme contenute nella presente legge, concernenti le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con le norme contenute nella legge regionale 26 agosto 1988, n. 20 e nella legge regionale 1 agosto 1996, n. 3.] [83]

     38. [84].

     39. [85].

     40. [86].

     41. [87].

     42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano anche agli utilizzi del fondo in essere per operazioni di finanziamento il cui contratto sia stato stipulato precedentemente all'entrata in vigore della presente legge. In tal caso la Regione accredita o addebita al fondo, a disposizione degli istituti di credito, le somme eventualmente necessarie per garantire agli istituti di credito stessi un rendimento dell'operazione di finanziamento equivalente a quello antecedente l'applicazione delle nuove disposizioni. Ai fini del presente comma la Giunta regionale è autorizzata a determinare, d'intesa con gli istituti di credito interessati, i criteri per la definizione delle somme da accreditare o addebitare al fondo, l'entità delle medesime e le modalità di regolazione, tenuto conto delle condizioni di onerosità dei mezzi finanziari impiegati nelle singole operazioni di finanziamento e delle condizioni a tali operazioni applicate. Le disposizioni di cui alle leggi regionali 9 febbraio 1991, n. 3 e 28 novembre 1993, n. 21 si applicano anche agli Istituti eventualmente subentranti al Credito Fondiario Trentino-Alto Adige o Mediocredito - Trentino-Alto Adige S.p.A..

     43. [88].

 

     Art. 20. (Effetti delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e rimedi relativi). [89]

 

     Art. 21. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1998, n. 4, concernente l'indennità ai vigili del fuoco infortunati in servizio).

     1. - 2. [90].

     3. L'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1998, n. 4 è abrogato.

 

     Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni in materia di elezione del Consiglio regionale). [91]

 

     Art. 23. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri relativi all'applicazione dell'articolo 22, che ammontano a lire 600 milioni per l'esercizio 1998 si farà fronte con i fondi già stanziati sul capitolo 1500 per l'esercizio finanziario in corso.

     2. Per gli esercizi successivi, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti dell'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.


[1] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

[2] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 15 dicembre 2015, n. 27.

[3] Modifica gli artt. 7 e 58 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

[4] Sostituiscono gli artt. 16 e 39 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

[5] Modifica il comma 1 e inserisce il comma 2 bis nell'art. 40 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

[6] Sostituisce con gli attuali artt. 41, 41 bis e 41 ter l'originario art. 41 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

[7] Sostituisce l'art. 42 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

[8] Modifica i commi 1, 3, 4 e 6 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

[9] Sostituisce con gli attuali artt. 44, 45 e 45 bis gli originari artt. 44 e 45 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

[10] Sostituiscono gli artt. 51 e 52 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

[11] Modifica l'art. 10, commi 1, 8 e 9, l'art. 23, comma 1 e l'art. 24, comma 3 della L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

[12] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 33 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

[13] Modifica il comma 2, art. 13, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

[14] Sostituisce la lettera f), comma 2, art. 13, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

[15] Inserisce il comma 01 nell'art. 14 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

[16] Sostituisce l'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

[17] Comma abrogato dall’art. 14 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[18] Sostituisce il comma 1, art. 33, della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29.

[19] Comma abrogato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[20] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[21] Comma così modificato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[22] Comma aggiunto dall’art. 19 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[23] Comma così sostituito dall’art. 21 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[24] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[25] Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[26] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[27] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[28] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[29] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[30] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[31] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[32] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[33] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[34] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[35] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[36] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[37] Comma così modificato dall’art. 49 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[38] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[39] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[40] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[41] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[42] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[43] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[44] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[45] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[46] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[47] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[48] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[49] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[50] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[51] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[52] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[53] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[54] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[55] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[56] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[57] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[58] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[59] Comma così modificato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[60] Comma così modificato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[61] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[62] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[63] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[64] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[65] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[66] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 2007, n. 2.

[67] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 2007, n. 2.

[68] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 2007, n. 2.

[69] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[70] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 20. Il testo previgente recava: "114. Il regolamento previsto dall'articolo 21 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 20 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti, in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle venti unità, sono stipulati solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale."

[71] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[72] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 20.

[73] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 26 aprile 2010, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[74] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 6 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[75] Comma abrogato dall’art. 60 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7.

[76] Comma abrogato dall’art. 60 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7.

[77] Comma abrogato dall’art. 60 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7.

[78] Comma abrogato dall’art. 60 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7.

[79] Modificano gli artt. 1 e 6 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13.

[80] Modificano gli artt. 26 e 28 della L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

[81] Aggiunge l'art. 36 bis alla L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

[82] Sostituisce l'art. 11 della L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

[83] Comma abrogato dall’art. 60 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7.

[84] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 15 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[85] Aggiunge il comma 3 all'art. 51 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29.

[86] Modifica la L.R. 9 febbraio 1991, n. 3.

[87] Modifica gli artt. 1, 2 e 3 della L.R. 28 novembre 1993, n. 21.

[88] Modifica gli artt. 1 e 3 della L.R. 28 novembre 1993, n. 20.

[89] Sostituisce il comma 3, art. 14, della L. 30 novembre 1994, n. 3.

[90] Modificano gli artt. 1 e 2 della L.R. 22 febbraio 1998, n. 4.

[91] Modifica gli artt. 33 bis e 46, sostituisce l'art. 33 e inserisce l'art. 46 bis nella L.R. 8 agosto 1983, n. 7.