§ 2.1.68 - Legge Regionale 4 marzo 1983, n. 1.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:04/03/1983
Numero:1


Sommario
Art. 1. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, le parole " per un anno" sono sostituite dalle parole " per due anni".
Art. 2. L'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 11 è sostituito dal seguente:
Art. 3. I Comuni e i loro Consorzi possono assumere personale per condurre in amministrazione diretta le utilizzazioni boschive nelle loro proprietà ed in quelle degli enti consorziati, nonchè per eseguire [...]
Art. 4. L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è sostituito dal seguente:
Art. 5. L'articolo 20 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è sostituito dal seguente:
Art. 6. All'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1978, n. 21, è aggiunto il seguente nuovo comma:
Art. 7. Nei confronti del personale femminile assunto in servizio pposteriormente all'entrata in vigore della presente legge non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 24, quarto e quinto [...]
Art. 8.  [2]
Art. 9. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è abrogato.
Art. 10. All'articolo 27 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 118 è aggiunto il seguente nuovo comma:
Art. 11. Il primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 è sostituito dal seguente:
Art. 12. L'articolo 28 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 è sostituito dal seguente:
Art. 13. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 14. I regolamenti organici dei Comuni, nel disciplinare i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi, devono osservare i principi contenuti nel titolo V del TU delle disposizioni concernenti lo statuto [...]
Art. 15. Il primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 16. L'articolo 40 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 è sostituito dal seguente:
Art. 17. Dopo l'art. 42 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 18. Dopo l'articolo 42 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è inserito il seguente nuovo articolo 42 bis:
Art. 19. All'articolo 43 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è aggiunto il seguente nuovo comma:
Art. 20. L'articolo 46 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 è sostituito dal seguente:
Art. 21. Le disposizioni di cui all'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano anche nei confronti dei segretari comunali in servizio presso sedi segretarili della regione.
Art. 22. Per la durata massima di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle vigenti disposizioni possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per la copertura di sedi [...]
Art. 23. I Comuni e i loro Consorzi nei regolamenti organici del personale dipendente debbono compiutamente disciplinare condizioni e modalità per l'uso, da parte di dipendenti comunali e/ o consorziali, del [...]
Art. 24. I corsi già indetti dalle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, ed in via di espletamento alla data di entrata in vigore [...]
Art. 25. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni della presente legge con quelle contenute [...]


§ 2.1.68 - Legge Regionale 4 marzo 1983, n. 1. [1]

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali della regione.

(B.U. 15 marzo 1983, n. 12).

 

Art. 1.

Al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, le parole " per un anno" sono sostituite dalle parole " per due anni".

 

     Art. 2.

L'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 11 è sostituito dal seguente:

"Per specifici settori di attività quali servizi generali, scolastici e socio - assistenziali e/ o in relazione a particolari modalità di espletamento del servizio nell'interesse degli utenti, i Comuni possono prevedere nei propri regolamenti organici, posti di ruolo da ricoprire con assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo definito non inferiore alla metà delle ore settimanali previste per l'incarico a tempo pieno, nei limiti ed alle condizioni che saranno stabiliti dai rispettivi regolamenti organici.  L'orario di lavoro settimanale può essere ulteriormente ridotto a dodici ore nel caso in cui trattasi di personale ausiliario e/ o operaio.

Al rapporto a tempo definito si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale di ruolo a tempo pieno, salva la proporzionale riduzione dello stipendio, della indennità integrativa speciale e delle altre competenze, in rapporto al minore orario di servizio, fatta eccezione per le quote di aggiunta di famiglia che vanno corrisposte per intero, semprechè tale emolumento non venga già corrisposto in relazione ad altro rapporto di lavoro.

I posti di ruolo a tempo definito non possono comunque superare il limite del dieci per cento dei posti complessivi di ruolo previsti in organico, con la possibilità per ogni Comune di avere comunque un posto in organico a tempo definito.

Con tale tipo di rapporto è incompatibile qualsiasi altro rapporto di impiego e di lavoro presso l'ente pubblico o privati nonchè l'esercizio della libera professione.

Al personale assunto ai sensi della lettera b) del precedente articolo 4, è corrisposto un trattamento economico pari a quello corrisposto per la qualifica iniziale al personale di ruolo che svolge funzioni o mansioni analoghe".

 

     Art. 3.

I Comuni e i loro Consorzi possono assumere personale per condurre in amministrazione diretta le utilizzazioni boschive nelle loro proprietà ed in quelle degli enti consorziati, nonchè per eseguire gli interventi e le opere connesse.

L'assunzione di tale personale avviene con contratto di diritto privato, applicando le norme e il trattamento economico previsto dal corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico - agraria e dai relativi contratti integrativi provinciali o aziendali.

 

     Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è sostituito dal seguente:

" La Commissione dura in carica quanto il Consiglio comunale che l'ha nominata e i suoi componenti sono rieleggibili".

 

     Art. 5.

L'articolo 20 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è sostituito dal seguente:

" I Comuni possono introdurre sistemi di valutazione del personale sulla base di criteri oggettivi da definire in sede provinciale nel corso della contrattazione di cui all'articolo 28 della presente legge".

 

     Art. 6.

All'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1978, n. 21, è aggiunto il seguente nuovo comma:

" Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano per il personale assunto con contratto di diritto privato".

 

     Art. 7.

Nei confronti del personale femminile assunto in servizio pposteriormente all'entrata in vigore della presente legge non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 24, quarto e quinto comma, della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11.

 

     Art. 8. [2]

Dopo l'articolo 24 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è inserito il seguente articolo 24 bis:

" I Comuni nei loro regolamenti organici possono prevedere che il personale femminile o i vedovi con prole, in aggiunta ai periodi di astensione dal servizio obbligatoria e facoltativa prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, possono a domanda, essere collocati in aspettativa, senza assegni, per una durata minima di un anno e massima di due anni per ogni singolo figlio, da usufruire entro il quinto anno di età del medesimo.

L'aspettativa di cui al primo comma può essere usufruita fino al raggiungimento dei limiti minimi di servizio previsti per il diritto a pensione CPDEL.

Il periodo trascorso nella aspettativa predetta non è utile ai fini sia della progressione giuridica ed economica di carriera, sia dell'indennità di buona uscita e di previdenza, mentre viene utilmente computata ai fini del relativo trattamento di pensione.

Durante l'aspettativa di cui ai commi precedenti, gli oneri di pensione e di assistenza, da computarsi in relazione alla retribuzione pensionabile spettante al personale interessato all'atto del collocamento in aspettativa o derivante da successivi aumenti di carattere generale, sono a carico dell'Amministrazione comunale, inclusa la quota contributiva di pertinenza del personale medesimo.

Per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'aspettativa di cui al presente articolo riduce nella misura usufruita il periodo di aspettativa già previsto dai regolamenti organici comunali a norma dell'articolo 24, quarto e quinto comma, della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11.

Nei confronti del personale assunto con contratto a tempo determinato per la temporanea sostituzione del personale che fruisce dell'aspettativa prevista dal primo comma del presente articolo, non trova applicazione il limite previsto dall'articolo 4, lettera b) della presente legge ed il contratto di lavoro ha la durata del periodo di aspettativa medesima, allo scadere del quale il rapporto di lavoro si intende a tutti gli effetti risolto".

 

     Art. 9.

L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è abrogato.

 

     Art. 10.

All'articolo 27 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 118 è aggiunto il seguente nuovo comma:

" I regolamenti organici disciplinano l'istituto dell'equo indennizzo secondo la normativa in materia vigente per il personale dipendente dalle Province di Trento e rispettivamente di Bolzano".

 

     Art. 11.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 è sostituito dal seguente:

" I regolamenti comunali stabiliscono l'orario di lavoro del personale dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio e nel rispetto degli accordi stipulati, a livello provinciale, dalle organizzazioni rappresentative dei Comuni delle Province di Trento e di Bolzano con le organizzazioni sindacali provinciali del personale dei Comuni.

L'orario settimanale di lavoro fissato dagli accordi di cui al comma precedente non può essere inferiore a quello minimo fissato per il personale della rispettiva Provincia, da specifica disposizione di legge, nè comunque inferiore a 36 ore".

 

     Art. 12.

L'articolo 28 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 è sostituito dal seguente:

" A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti comunali di cui all'articolo 1 della presente legge, dovranno tra l'altro disciplinare, secondo gli accordi sindacali provinciali, le seguenti materie concernenti i dipendenti ed i segretari comunali:

- il trattamento economico iniziale e la sua progresssione, tenendo conto che lo stipendio iniziale del segretario comunale deve essere più elevato di qualsiasi altro stipendio iniziale del personale dipendente dal Comune;

- l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

- il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi e le aspettative, nonchè i trattamenti di missione;

- l'attuazione delle garanzie e delle libertà sindacali nei limiti fissati dalle leggi dello Stato;

- i criteri per l'attuazione della mobilità del personale;

- gli aspetti organizzativi ed attuativi della formazione e dell'aggiornamento professionale;

- l'igiene e la sicurezza del lavoro, al fine della salvaguardia della salute nell'ambiente di lavoro.

Nelle materie disciplinate sulla base di accordi sindacali valgono i principi dell'efficienza amministrativa e della perequazione dei trattamenti economici e della omogeneità delle posizioni giuridiche di tutti i dipendenti degli enti locali operanti in regione.

 

     Art. 13.

Dopo l'articolo 28 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è aggiunto il seguente articolo:

" Gli accordi sindacali di cui al precedente articolo 28, sono stipulati fra le organizzazioni rappresentative dei Comuni delle province di Trento e di Bolzano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, su scala provinciale, dei segretari comunali e dei dipendenti dei Comuni".

 

     Art. 14.

I regolamenti organici dei Comuni, nel disciplinare i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi, devono osservare i principi contenuti nel titolo V del TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

" Le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della Regione, organizzano, ogni biennio, direttamente o a mezzo di istituzioni scientifiche o culturali che dispongono di adeguate strutture e diano garanzie di espletarli in maniera soddisfacente, distinti corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale, ai quali possono partecipare i cittadini italiani residenti nella regione, che siano in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e statistiche. Le Giunte provinciali possono costituire una Commissione, che sovraintende alla organizzazione e allo svolgimento del corso abilitante".

 

     Art. 16.

L'articolo 40 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 è sostituito dal seguente:

" L'esame finale, che conclude il corso teorico - pratico, consta di una prova teorica e di una pratica, consistente nella redazione di un atto amministrativo e di una prova orale nelle materie indicate all'allegata Tabella B.

Il superamento dell'esame abilita alle funzioni di segretario comunale.

Una apposita Commissione esaminatrice provvede alla valutazione dei candidati.

Ciascun commissario ha a disposizione, in sede di valutazione, dieci punti per ciascuna prova.

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta almeno sei punti.

La prova orale si intende superata se il candidato ha conseguito la votazione di almeno sette punti.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi parziali riportati nelle tre prove.

Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso all'albo della Provincia autonoma.

La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione".

 

     Art. 17.

Dopo l'art. 42 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 è aggiunto il seguente articolo:

" La Commissione esaminatrice prevista dall'articolo 40 della presente legge, si compone:

1) da un Magistrato, civile o amministrativo, quale presidente;

2) da tre docenti di materie amministrative del corso abilitante, di cui all'articolo 38 della presente legge;

3) da un segretario comunale di Comune di III classe o classe superiore, scelto dalla Giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Un funzionario della Provincia, con qualifica funzionale non inferiore al VII livello, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

La nomina della Commissione viene fatta dalla Giunta provinciale.

La composizione della Commissione per la Provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in quel Consiglio provinciale".

 

     Art. 18.

Dopo l'articolo 42 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è inserito il seguente nuovo articolo 42 bis:

" I Comuni ed i Consorzi segretarili possono bandire il concorso per la copertura della sede segretarile sei mesi prima che si verifichi la vacanza della sede; una volta verificatasi la vacanza della sede, i Comuni ed i Consorzi segretarili debbono provvedere a bandire il relativo concorso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni del segretario comunale, già in servizio".

 

     Art. 19.

All'articolo 43 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è aggiunto il seguente nuovo comma:

" Possono partecipare ai concorsi per titoli ed esami per sedi segretarili di III classe, anche i vicesegretari generali di I e II classe, che siano in possesso del certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, rilasciato dai competenti organi statali o dalle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano a norma dell'articolo 37 della presente legge. Ai fini della ammissione ai concorsi, i vicesegretari generali sono equiparati ai segretari comunali dei ruoli statali o comunali in servizio presso sedi segretarili di IV classe".

 

     Art. 20.

L'articolo 46 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 è sostituito dal seguente:

" La Commissione giudicatrice dei concorsi comunali per la nomina a segretario generale di I e II classe e di segretario comunale di III e IV classe è nominata dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consorziale ed è composta:

1) dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, quale Presidente;

2) da un professore ordinario di diritto amministrativo o di materie affini o da un esperto in materia amministrativa;

3) da un funzionario della ex carriera direttiva o da un funzionario della carriera dirigenziale della Provincia, alla quale appartiene il Comune o Consorzio che ha bandito il concorso;

4) da due segretari comunali scelti su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali della categoria, alla quale appartiene il Comune o il Consorzio che ha bandito il concorso.

Funge da segretario della Commissione un funzionario della ex carriera direttiva, dipendente dalla Regione o dalla Provincia, alla quale appartiene il Comune o il Consorzio che ha bandito il concorso".

 

     Art. 21.

Le disposizioni di cui all'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano anche nei confronti dei segretari comunali in servizio presso sedi segretarili della regione.

 

     Art. 22.

Per la durata massima di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle vigenti disposizioni possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per la copertura di sedi segretarili di classe IV anche coloro i quali abbiano frequentato con profitto i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale già organizzati dalle Giunte provinciali sulla base delle precedenti disposizioni di legge in materia, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino essere incaricati delle funzioni di segretario comunale ed abbiano maturato in tale posizione una anziantià minima di servizio di almeno sei mesi.

 

     Art. 23.

I Comuni e i loro Consorzi nei regolamenti organici del personale dipendente debbono compiutamente disciplinare condizioni e modalità per l'uso, da parte di dipendenti comunali e/ o consorziali, del proprio automezzo per necessità di servizio.

 

     Art. 24.

I corsi già indetti dalle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, ed in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono qualificati abilitanti, purchè vengano conclusi da esami secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

 

NORMA FINALE

 

     Art. 25.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni della presente legge con quelle contenute nelle leggi regionale 11 dicembre 1975, n. 11, 7 luglio 1978, n. 11 e 15 novembre 1978, n. 21.


[1] Abrogata dall'art. 74 della L.R. 5 marzo 1993, n. 4, ad eccezione dell'art. 8.

[2] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.