§ 2.1.120 - Legge Regionale 5 marzo 1993, n. 4.
Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:05/03/1993
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Disciplina di legge).
Art. 3.  (Disciplina in base ad accordi sindacali).
Art. 4.  (Contenuto degli accordi).
Art. 5.  (Efficacia temporale degli accordi).
Art. 6.  (Ruolo unico del personale).
Art. 7.  (Assunzione del personale).
Art. 8.  (Rapporti di lavoro a tempo parziale).
Art. 9.  (Contratti di lavoro di diritto privato).
Art. 10.  (Commissioni giudicatrici di concorso).
Art. 11.  (Valutazione dei titoli).
Art. 12.  (Diario delle prove di esame).
Art. 13.  (Esclusione dai concorsi).
Art. 14.  (Requisiti per l'accesso all'impiego comunale).
Art. 15.  (Bando di concorso).
Art. 16.  (Conoscenza delle lingue non materne).
Art. 17.  (Gruppi linguistici).
Art. 18.  (Requisiti culturali).
Art. 19.  (Mobilità verticale).
Art. 20.  (Periodo di prova).
Art. 21.  (Promessa solenne e giuramento).
Art. 22.  (Regolamento organico).
Art. 23.  (Commissione di disciplina).
Art. 24.  (Sanzioni disciplinari).
Art. 25.  (Sospensione cautelare).
Art. 26.  (Destituzione di diritto).
Art. 27.  (Nota di demerito).
Art. 28.  (Lavoro straordinario).
Art. 29.  (Copertura previdenziale ed assistenziale).
Art. 30.  (Aspettativa).
Art. 31.  (Cessazione dal rapporto di impiego).
Art. 32.  (Riammissione in servizio).
Art. 33.  (Effetti della cessazione dal servizio).
Art. 34.  (Equo indennizzo).
Art. 35.  (Assegnazione per motivi di salute ad altro profilo professionale).
Art. 36.  (Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali).
Art. 37.  (Incompatibilità di impieghi).
Art. 38.  (Uso dell'automezzo di proprietà per ragioni di servizio).
Art. 39.  (Compiti dei Comuni nel settore della formazione e aggiornamento del personale).
Art. 40.  (Segretario comunale).
Art. 41.  (Vicesegretario comunale).
Art. 42.  (Classificazione delle sedi segretarili).
Art. 43.  (Riqualificazione delle sedi segretarili).
Art. 44.  (Corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale).
Art. 45.  (Ammissione partecipanti).
Art. 46.  (Articolazione del corso abilitante).
Art. 47.  (Esame di abilitazione).
Art. 48.  (Commissione giudicatrice del corso abilitante).
Art. 49.  (Concorso unico provinciale per la copertura delle sedi segretarili di quarta classe).
Art. 50.  (Composizione commissione concorso unico provinciale per sedi di quarta classe).
Art. 51.  (Periodo di prova).
Art. 52.  (Nomina a segretario comunale di terza classe).
Art. 53.  (Nomina a segretario generale di seconda classe).
Art. 54.  (Estensione dell'accesso ai concorsi per sedi segretarili).
Art. 55.  (Nomina a segretario generale di prima classe).
Art. 56.  (Commissione giudicatrice di concorsi per sedi segretarili).
Art. 57.  (Indizione del bando di concorso).
Art. 58.  (Diritti di rogito).
Art. 59.  (Modifiche delle sedi segretarili).
Art. 59 bis.  (Segreterie delle unioni).
Art. 59 ter.  (Collocamento in disponibilità dei segretari comunali per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale)
Art. 60.  (Supplenza e reggenza di sedi segretarili).
Art. 61.  (Graduatoria incarichi di reggenza e di supplenza).
Art. 62.  (Composizione della commissione).
Art. 63.  (Uso delle lingue materna e non materna in sede concorsuale).
Art. 64.  (Applicazione di norme).
Art. 65.  (Aspettativa per il personale femminile).
Art. 66.  (Tutela delle persone handicappate).
Art. 67.  (Qualifica di segretario comunale capo).
Art. 68.  (Indennità di bilinguismo e di alloggio per i segretari comunali della provincia di Bolzano).
Art. 69.  (Revisione delle sedi segretarili consorziali).
Art. 70.  (Proroga della validità delle graduatorie).
Art. 71.  (Deroga).
Art. 72.  (Disposizioni transitorie per la contrattazione).
Art. 73.  (Norma transitoria sulle materie oggetto di contrattazione).
Art. 74.  (Abrogazione di norme).
Art. 75.  (Norma finanziaria).


§ 2.1.120 - Legge Regionale 5 marzo 1993, n. 4. [1]

Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali.

(B.U. 9 marzo 1993, n. 11 - S.O. n. 1).

 

Titolo I

Disposizioni generali sullo stato giuridico ed economico del personale

dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La presente legge stabilisce i principi generali sullo stato giuridico ed economico del personale dipendente dai Comuni e loro Consorzi e dei segretari comunali.

     2. I Comuni adottano i regolamenti organici del proprio personale nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge e dagli accordi sindacali stipulati ai sensi degli articoli 3, 4 e 5.

 

     Art. 2. (Disciplina di legge).

     1. Sono regolate in ogni caso con legge, ovvero, sulla base della legge, con atto normativo o amministrativo del Comune competente, secondo quanto previsto dallo Statuto speciale di autonomia e dall'ordinamento dei Comuni, sentite le organizzazioni sindacali, le seguenti materie:

     a) gli organi, le strutture, le modalità di preposizione alle medesime, i principi fondamentali di organizzazione delle strutture e le relative attribuzioni;

     b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

     c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

     d) i criteri per la formazione professionale, l'aggiornamento ed il perfezionamento;

     e) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

     f) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari.

 

     Art. 3. (Disciplina in base ad accordi sindacali).

     1. Nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dall'articolo 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

     a) il regime retributivo e i trattamenti accessori ed integrativi, compresi quelli di missione e trasferimento;

     b) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'articolo 2, lettera a);

     c) l'identificazione delle qualifiche funzionali, dei profili professionali e delle relative declaratorie mansionistiche;

     d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività delle strutture;

     e) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione ed i procedimenti di rispetto;

     f) il lavoro straordinario, i congedi, le aspettative ed i permessi;

     g) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale, l'aggiornamento ed il perfezionamento;

     h) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale e delle libertà sindacali nei limiti fissati dalle leggi dello Stato;

     i) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale.

     2. Gli accordi sindacali di cui al comma 1 sono stipulati fra le organizzazioni rappresentative dei Comuni delle province di Trento e di Bolzano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, su scala provinciale, dei segretari comunali e dei dipendenti dei Comuni.

     3. Con successivo regolamento verranno individuate le procedure della contrattazione, nonchè la composizione delle singole delegazioni partecipanti alla contrattazione medesima.

     4. Al fine di pervenire all'omogeneizzazione delle posizioni giuridiche ed economiche del personale dipendente dalla Regione, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai Comuni, gli accordi sindacali di cui ai commi 1 e 2 devono rispettare gli accordi e le intese raggiunte negli accordi intercompartimentali di livello regionale e provinciale, in particolare per quanto riguarda le aspettative, i congedi ed i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternità, le ferie, il regime retributivo di attività per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilità, i trattamenti di missione e di trasferimento.

     5. I Comuni provvedono a recepire le norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi intercompartimentale e compartimentale entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto contenente l'accordo intercompartimentale, rispettivamente dalla verifica dei contenuti dell'accordo compartimentale di cui al comma 6.

     6. Le verifiche dei contenuti degli accordi sindacali sono effettuate preventivamente alla firma degli accordi medesimi da una delegazione delle parti contraenti, congiuntamente ad una delegazione designata dalla Giunta provinciale territorialmente competente, con riferimento agli accordi intercompartimentali di settore ed alle compatibilità economico-finanziarie degli accordi medesimi, in riferimento alle disponibilità finanziarie a ciò destinate.

 

     Art. 4. (Contenuto degli accordi).

     1. Con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3 sono dettate norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione ed il componimento dei conflitti di lavoro.

     2. E' fatto divieto ai Comuni e loro Consorzi di applicare trattamenti economico-normativi integrativi degli accordi, ancorché non comportanti oneri aggiuntivi.

     3. Le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 3 debbono aver adottato, come condizione per la partecipazione alle procedure ivi previste, codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero, secondo i principi e le disposizioni fissati dalla legge 12 giugno 1990, n. 146. I codici di autoregolamentazione devono essere allegati agli accordi di cui all'articolo 3.

 

     Art. 5. (Efficacia temporale degli accordi).

     1. Gli accordi stipulati ai sensi della presente legge hanno durata triennale.

     2. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove discipline, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi, salvo diversa decorrenza stabilita dagli accordi medesimi.

 

     Art. 6. (Ruolo unico del personale).

     1. I Comuni istituiscono nel proprio regolamento organico il ruolo unico del personale dipendente, suddiviso in qualifiche funzionali, articolate in profili professionali.

 

     Art. 7. (Assunzione del personale).

     1. L'assunzione del personale avviene:

     a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli integrato da prova pratica, per titoli ed esami, per corso-concorso, secondo quanto stabilito dal regolamento organico del personale dipendente, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 20, commi 1 e 2 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Nella scelta del sistema di concorso il regolamento organico tiene conto dei particolari requisiti di studio e professionali previsti per i diversi profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali;

     b) mediante contratto a termine con orario a tempo pieno e parziale, per fronteggiare esigenze eccezionali o straordinarie, anche con riferimento a professionalità specifiche o per assicurare la continuità del servizio. Il contratto non può avere durata superiore ad un anno ed è rinnovabile fino al limite complessivo di due anni. Tale limite biennale può essere derogato solo nel caso di assunzioni a fini sostitutori di personale collocato in aspettativa per mandato politico, sindacale o ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora si tratti di personale destinato a svolgere mansioni impiegatizie, le assunzioni a contratto non possono superare il limite del 20 per cento dei posti del ruolo organico del personale impiegatizio, eccettuato il caso di cui al precedente periodo;

     c) mediante l'utilizzo dell'istituto della mobilità del personale del pubblico impiego;

     d) mediante graduatoria pubblica, esterna ed interna, o per pubblica selezione per i profili professionali che richiedono solo il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

     2. Le graduatorie dei concorsi pubblici o interni hanno validità triennale dalla data di approvazione delle graduatorie, ai fini della copertura dei posti in organico resisi nel frattempo vacanti. I concorsi per la copertura dei posti che si renderanno vacanti entro una data certa possono essere banditi con nove mesi di anticipo rispetto alla data stessa.

 

     Art. 8. (Rapporti di lavoro a tempo parziale).

     1. I Comuni possono prevedere nei regolamenti organici la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale, secondo i criteri ed i limiti indicati nel presente articolo.

     2. Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, salvo quanto disposto dal presente articolo, tutte le disposizioni previste per il personale comunale con rapporto a tempo pieno, ivi comprese quelle relative all'accesso, alla progressione, ai diritti, ai doveri, alle incompatibilità ed al divieto di cumulo di impieghi.

     3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali, nonchè ai dipendenti preposti alle strutture organizzative o alle loro articolazioni.

     4. I posti di organico a tempo pieno possono essere trasformati in rapporti di lavoro a tempo parziale nel limite massimo del 20 per cento dei posti complessivi del ruolo unico comunale, con la possibilità per ogni Comune di avere in organico comunque un posto a tempo parziale.

     5. Nell'intesa che ad ogni posto a tempo pieno corrispondono due posti a tempo parziale, il numero dei rapporti a tempo parziale non può, in alcun caso, superare il doppio del numero dei posti a tempo pieno trasformati, per ciascun settore d'attività, qualifica funzionale e profilo professionale.

     6. Alla determinazione del contingente di posti trasformabili per rapporti di lavoro a tempo parziale di ciascun settore d'attività, qualifica funzionale e profilo professionale si provvede d'intesa con le organizzazioni sindacali del personale.

     7. L'orario settimanale di lavoro del personale con rapporto a tempo parziale è pari al 50 per cento dell'orario di lavoro previsto per il personale a tempo pieno. Per eccezionali e motivate esigenze di servizio può derogarsi al limite predetto, in una misura percentuale non superiore al 20 per cento in più o in meno dell'orario come sopra indicato.

     8. Il personale con rapporto a tempo parziale non può eseguire prestazioni di lavoro straordinario, ne può fruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzioni di orario di lavoro.

     9. Il personale con rapporto a tempo parziale fruisce del congedo ordinario alle stesse condizioni e nei limiti previsti per il personale della medesima posizione funzionale che lavora a tempo pieno.

     10. Il trattamento economico del personale con rapporto a tempo parziale è rapportato all'orario di servizio, ivi comprese tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno di corrispondente posizione funzionale e di pari anzianità, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. Al personale con rapporto a tempo parziale spettano, tuttavia, per intero, gli assegni per il nucleo familiare in quanto dovuti in base alle norme vigenti.

     11. I posti destinati al personale con rapporto a tempo parziale sono coperti nel rispetto delle normative concorsuali previste per l'assunzione di personale a tempo pieno della medesima posizione funzionale. Il 20 per cento dei posti è riservato a persone portatrici di handicap. La durata del periodo di prova è di centottanta giorni.

     12. Fermo restando che le assunzioni a tempo parziale non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto in rapporto a tempo pieno, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale possono chiedere, dopo aver conseguito la nomina in ruolo, la trasformazione del rapporto, rispettivamente, a tempo parziale ed a tempo pieno, purché nelle relative dotazioni organiche della medesima qualifica funzionale e dello stesso profilo professionale esista disponibilità di posti.

     13. La trasformazione del rapporto a tempo parziale o a tempo pieno può essere disposta, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione, solo dopo che siano trascorsi due anni dall'assunzione in servizio o dalla precedente trasformazione. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal 1 gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta.

     14. Hanno titolo di preferenza alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale i dipendenti con figli minori in età prescolare, ovvero con figli portatori di handicap, ovvero con genitori bisognosi di assistenza. Hanno altresì titolo di preferenza alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale i dipendenti che abbiano superato i sessanta anni di età, ovvero compiuto trentacinque anni di effettivo servizio, nonché i dipendenti che siano portatori di handicap o che abbiano figli o coniuge bisognosi di assistenza, nonché i dipendenti appartenenti alle categorie protette.

     15. Per tutto quanto attiene al trattamento di quiescenza e di previdenza, trova applicazione la disciplina in materia contenuta nella normativa statale.

     16. I posti di ruolo a tempo definito, già istituiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 10 maggio 1983, n. 3/L e previsti nelle piante organiche alla data di entrata in vigore della presente legge, non concorrono alla determinazione dei contingenti di posti da poter trasformare da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 4, ma sono conteggiati nei posti complessivi del ruolo unico comunale.

 

     Art. 9. (Contratti di lavoro di diritto privato).

     1. I Comuni ed i loro Consorzi possono assumere personale per condurre in amministrazione diretta le utilizzazioni boschive e le esecuzioni di lavori agricoli stagionali nella loro proprietà, nonché per eseguire gli interventi e le opere connesse.

     2. L'assunzione di tale personale avviene con contratto di diritto privato, applicando le norme e il trattamento economico previsto dal corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria ed ai lavori agricoli stagionali e dai relativi contratti integrativi provinciali o aziendali.

 

     Art. 10. (Commissioni giudicatrici di concorso).

     1. La composizione delle commissioni giudicatrici per i concorsi pubblici, per le prove selettive e per la formazione delle graduatorie concorsuali, deve essere predeterminata nel numero dei componenti e nelle qualifiche che questi dovranno rivestire, garantendo una adeguata rappresentanza sindacale.

     2. La maggioranza dei membri delle commissioni giudicatrici medesime deve essere formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso.

     3. Per i Comuni della provincia di Bolzano, la composizione delle commissioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

 

     Art. 11. (Valutazione dei titoli).

     1. Nei concorsi pubblici, in quelli interni e nelle pubbliche selezioni, la commissione giudicatrice applica i criteri preordinati alla valutazione dei titoli, sulla base delle disposizioni regolamentari emanate in materia dalla Giunta regionale. La commissione deve poi stabilire i punteggi da assegnare per le singole prove di esame.

     2. La valutazione dei titoli deve comunque precedere l'espletamento delle prove di esame.

 

     Art. 12. (Diario delle prove di esame).

     1. Il diario delle prove scritte, delle prove pratiche e della prova orale deve essere comunicato a ciascun candidato almeno quindici giorni prima della loro effettuazione.

 

     Art. 13. (Esclusione dai concorsi).

     1. L'esclusione dai pubblici concorsi, da quelli interni e dalle pubbliche selezioni, è disposta solo per difetto dei requisiti soggettivi e con provvedimento motivato.

 

     Art. 14. (Requisiti per l'accesso all'impiego comunale).

     1. Possono accedere agli impieghi dei Comuni, salvo eventuali requisiti di carattere tecnico riferiti alla natura dei posti, coloro i quali posseggono i seguenti requisiti generali:

     a) cittadinanza italiana;

     b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quarantacinque, salve le diverse prescrizioni di legge. Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati di ruolo dello Stato e degli altri enti pubblici. In ogni caso il limite massimo di età non si osserva nelle assunzioni di personale con contratto a termine e di personale proveniente da enti, associazioni ed organizzazioni che di fatto hanno svolto un servizio di interesse pubblico, che in seguito a disposizioni di legge o regolamentari è assunto direttamente dai Comuni;

     c) idoneità fisica all'impiego;

     d) i requisiti culturali per l'accesso a ciascun profilo professionale stabiliti dall'articolo 18.

     2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo, coloro che siano stati dispensati dall'impiego da una pubblica amministrazione e coloro che si trovano in posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi.

     3. I requisiti, prescritti dai rispettivi regolamenti comunali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

     4. Il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

 

     Art. 15. (Bando di concorso).

     1. Il bando di concorso o l'avviso di pubblica selezione per l'assunzione del personale deve indicare:

     a) il numero dei posti messi a concorso o a selezione;

     b) i documenti prescritti;

     c) i termini di presentazione della domanda di ammissione;

     d) il programma degli esami scritti e di quelli orali e dell'eventuale prova pratica;

     e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.

     2. I Comuni, i loro Consorzi e le Aziende da essi dipendenti sono tenuti a pubblicare, almeno per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione tutti i bandi di concorso e gli avvisi di pubbliche selezioni per l'assunzione del personale.

 

     Art. 16. (Conoscenza delle lingue non materne).

     1. Per essere assunti in servizio nei Comuni della provincia di Bolzano è necessario avere la conoscenza delle lingue italiana e tedesca; tale conoscenza viene accertata mediante il superamento dell'esame previsto dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni. Dette norme si applicano anche per la dichiarazione di appartenenza ai gruppi linguistici. Per la nomina a impiegato dei Comuni ove si parla ladino, è necessaria anche la conoscenza della lingua ladina.

     2. La conoscenza della lingua e cultura ladina, accertata da apposita commissione nominata dal Sovrintendente scolastico per la Provincia di Trento, costituisce titolo di precedenza per l'assunzione negli organici dei Comuni ladini della Valle di Fassa.

 

     Art. 17. (Gruppi linguistici).

     1. I candidati ai concorsi per la copertura di posti nei comuni della provincia di Bolzano allegano, in busta chiusa, alla domanda di ammissione il certificato di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico rilasciato in base alle disposizioni in materia [2].

     1-bis. I candidati hanno facoltà di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo quanto indicato nella domanda di ammissione [3].

 

     Art. 18. (Requisiti culturali).

     1. L'ammissione ai concorsi pubblici, a quelli interni ed alle pubbliche selezioni è subordinata al possesso da parte dei candidati dei requisiti culturali previsti per l'accesso ai profili professionali di riferimento, così come indicati nei regolamenti organici di cui all'articolo 22.

 

     Art. 19. (Mobilità verticale).

     1. Salvo i profili professionali per l'accesso ai quali sono richieste specifiche professionalità, nei singoli profili professionali è indicata la anzianità di servizio necessaria per la mobilità verticale.

     2. La mobilità verticale avviene nell'ambito delle procedure concorsuali o selettive previste dal regolamento organico, sostituendosi il titolo di studio richiesto con una specifica anzianità indicata nel profilo cui si accede.

     3. In difetto del titolo di studio, l'anzianità richiesta per l'ammissione alle procedure concorsuali o selettive ai sensi del comma 2 non può essere inferiore a quattro anni di effettivo servizio nella qualifica funzionale di appartenenza, salvo il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso al profilo professionale di appartenenza.

     4. L'ente, nell'ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno di personale, garantisce il rispetto dei princìpi stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione, prevedendo che l'accesso ai nuovi posti sia riservato in misura non inferiore al 50 per cento all'ingresso dall'esterno [4].

     4-bis. Nei comuni della provincia di Trento le progressioni economiche all'interno della stessa categoria, da effettuarsi mediante le procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva, tengono conto della valutazione e del merito [5].

     4-ter. Nei comuni della provincia di Bolzano le progressioni professionali all'interno della stessa qualifica funzionale sono disciplinate dalla contrattazione collettiva, la quale tiene conto della valutazione e del merito [6].

 

     Art. 20. (Periodo di prova).

     1. La durata del periodo di prova è fissata in centottanta giorni di servizio effettivo ed è prorogabile, in caso di giudizio sfavorevole espresso prima della scadenza, di altri centottanta giorni con deliberazione motivata della Giunta comunale.

     2. Entro trenta giorni dall'intervenuto compimento del periodo di prova originario o prorogato, la Giunta comunale, in presenza di giudizio favorevole, conferma la nomina. In caso di ulteriore giudizio sfavorevole, la Giunta comunale dispone, entro lo stesso termine, la risoluzione del rapporto d'impiego.

     3. Il dipendente consegue comunque la nomina definitiva, qualora non sia intervenuto il provvedimento di conferma o di risoluzione entro il termine di cui al comma 2.

     4. Il periodo di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

 

     Art. 21. (Promessa solenne e giuramento).

     1. Il personale assunto in prova deve prestare al capo dell'Amministrazione la promessa solenne e il personale che abbia conseguito la nomina in ruolo, il giuramento.

 

     Art. 22. (Regolamento organico).

     1. Il regolamento organico dei Comuni deve prevedere norme relative ai diritti e doveri dei dipendenti ed in particolare:

     a) obbligo di residenza;

     b) comportamento in servizio;

     c) segreto d'ufficio;

     d) orario di servizio;

     e) doveri e limiti dei doveri verso i superiori;

     f) responsabilità verso l'Amministrazione e verso terzi.

     2. La Giunta comunale può, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento del servizio, consentire deroga all'obbligo di cui al punto a) del comma 1.

 

     Art. 23. (Commissione di disciplina).

     1. I regolamenti organici dei Comuni devono disciplinare la composizione della commissione di disciplina, adeguandosi ai criteri fissati nei commi seguenti.

     2. La commissione di disciplina è costituita con deliberazione della Giunta comunale e dura in carica un biennio.

     3. Essa è composta di tre membri di cui il Sindaco o suo delegato in qualità di presidente, dal segretario comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni biennio dal personale del Comune, secondo le modalità fissate dal regolamento organico.

     4. Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi il segretario comunale, la commissione di disciplina sarà integrata da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative dei segretari comunali in sostituzione del segretario comunale assoggettato al procedimento.

     5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

     6. Un dipendente comunale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta svolge le funzioni di segretario della commissione.

     7. Per ciascuno dei membri permanenti della commissione è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare.

     8. Qualora durante il biennio il presidente o taluno dei membri permanenti della commissione od il segretario vengano a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del biennio.

     9. Nessuno può far parte della commissione per più di quattro anni consecutivi.

 

     Art. 24. (Sanzioni disciplinari).

     1. Il personale che violi i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

     a) censura;

     b) riduzione dello stipendio;

     c) sospensione dalla qualifica;

     d) destituzione.

     2. Tutti i provvedimenti disciplinari, eccettuata la censura, sono adottati con deliberazione motivata della Giunta comunale, dopo aver sentito il parere della commissione di disciplina.

     3. Per le sanzioni disciplinari ed il procedimento innanzi alla commissione di disciplina, si applicano le disposizioni contenute nel Titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     4. Il regolamento organico deve indicare per ogni sanzione le cause che ne determinano l'applicazione e gli effetti che ne derivano.

     5. In ogni fase del procedimento disciplinare il dipendente deferito ha diritto alla difesa mediante persona di propria fiducia.

 

     Art. 25. (Sospensione cautelare).

     1. Il dipendente sottoposto a procedimento penale può essere sospeso dal servizio con deliberazione della Giunta comunale.

     2. Qualora sia stato emesso mandato od ordine di cattura, ovvero sia stato convalidato il fermo o l'arresto, il dipendente deve immediatamente essere sospeso dal servizio con provvedimento del Sindaco.

     3. Si applicano al personale dipendente dai Comuni ed ai segretari comunali le particolari disposizioni in materia di sospensione e decadenza dal servizio di cui all'articolo 15, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituiti dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

     4. Quando la gravità dei fatti lo richieda, la Giunta comunale può ordinare la sospensione del dipendente dal servizio anche prima che sia iniziato od esaurito il procedimento disciplinare, per il periodo massimo di centottanta giorni. Il dipendente deve essere riammesso in servizio ed ha diritto alla corresponsione degli assegni non percepiti, qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro quaranta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione.

     5. Il regolamento comunale deve disciplinare gli effetti della revoca della sospensione cautelare.

 

     Art. 26. (Destituzione di diritto).

     1. Il dipendente comunale non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale.

     2. La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine, la sospensione cautelare è revocata di diritto.

 

     Art. 27. (Nota di demerito).

     1. Nel caso in cui l'attività prestata dal dipendente comunale sia stata di scarso rendimento, senza valida giustificazione, il segretario comunale ha l'obbligo di presentare alla Giunta comunale apposita relazione motivata, accompagnata dalle controdeduzioni dell'interessato.

     2. Detta relazione deve essere notificata al dipendente entro il mese di gennaio successivo all'anno considerato e le controdeduzioni devono pervenire al segretario comunale entro il successivo mese di febbraio.

     3. La Giunta comunale può deliberare a carico del dipendente interessato una nota di demerito, che produrrà gli stessi effetti di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

     Art. 28. (Lavoro straordinario).

     1. Quando esigenze eccezionali ed indifferibili dell'Amministrazione lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare servizio, anche in ore non comprese nell'orario normale, con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.

     2. Il personale può chiedere, in alternativa alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, il recupero delle ore lavorate in eccedenza al normale orario di servizio, secondo modalità stabilite dagli accordi di cui all'articolo 3.

     3. I Comuni, per poter ricorrere al lavoro straordinario, devono introdurre strumenti o procedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata della presentazione di lavoro.

 

     Art. 29. (Copertura previdenziale ed assistenziale).

     1. Tutto il personale comunale, compreso quello assunto con contratto a termine, è regolarmente iscritto ai fini assistenziali e previdenziali agli Istituti che forniscono dette prestazioni, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.

 

     Art. 30. (Aspettativa).

     1. Il dipendente comunale è collocato in aspettativa d'ufficio per infermità e per servizio militare e, a domanda, nel rispetto delle specifiche normative di settore, per mandato politico, mandato sindacale e per scopi umanitari.

     2. Il dipendente comunale può altresì essere collocato in aspettativa per i seguenti motivi:

     a) motivi di famiglia o personali;

     b) motivi di studio.

 

     Art. 31. (Cessazione dal rapporto di impiego).

     1. La cessazione del servizio avviene:

     a) per dimissioni volontarie. Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto ed hanno effetto soltanto dalla data della loro accettazione. L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio;

     b) per collocamento in disponibilità. Il dipendente è collocato in disponibilità per riduzione di ruoli organici conseguentemente alla soppressione di uffici, qualora non si possa far luogo ad altra utilizzazione anche presso altro ente pubblico. Il dipendente in disponibilità è esonerato dal prestare servizio e gode del trattamento economico per un periodo non superiore a due anni;

     c) per collocamento a riposo d'ufficio, a seguito del raggiungimento di limiti d'età, secondo le norme previste per i dipendenti civili dello Stato;

     d) per destituzione, a seguito di procedimento disciplinare;

     e) per decadenza dovuta a perdita di cittadinanza italiana, mancata riassunzione del servizio senza giustificato motivo entro il termine prefissato, conseguimento dell'impiego mediante produzione di documenti falsi;

     f) per dispensa dovuta ad accertata inabilità fisica, incapacità professionale e insufficiente rendimento.

 

     Art. 32. (Riammissione in servizio). [7]

     [1. La riammissione in servizio è disciplinata dalle norme previste per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.]

 

     Art. 33. (Effetti della cessazione dal servizio).

     1. I regolamenti comunali devono disciplinare, sulla base dei principi fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge, le modalità e gli effetti economici di ciascuna specie di cessazione dal servizio.

     2. In materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare, ai dipendenti dei comuni si applicano le disposizioni previste per i dipendenti della rispettiva provincia [8].

 

     Art. 34. (Equo indennizzo).

     1. I Comuni devono prevedere nel regolamento organico la possibilità di riconoscimento dell'infermità derivante da causa di servizio, nonché la concessione di un equo indennizzo per la perdita parziale della capacità lavorativa.

     2. La misura dell'equo indennizzo è determinata secondo le norme vigenti per il personale dello Stato.

 

     Art. 35. (Assegnazione per motivi di salute ad altro profilo professionale).

     1. L'assegnazione per inidoneità fisica ad altro profilo professionale nell'ambito della stessa qualifica funzionale o ad un profilo professionale rientrante in una qualifica funzionale inferiore a quella d'appartenenza può essere richiesta dal dipendente interessato, il quale deve allegare alla domanda un certificato medico comprovante la causa ed il carattere permanente dell'inidoneità. Il Comune sottopone il dipendente ad opportuno accertamento sanitario da parte di medici od istituti a ciò indicati e scelti dal Comune medesimo. L'accertamento sanitario dovrà altresì attestare che il dipendente è impiegabile in altro profilo professionale della qualifica funzionale di appartenenza o che è idoneo all'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale della qualifica funzionale inferiore cui sarà eventualmente assegnato.

     2. L'assegnazione di cui al comma 1 può essere disposta anche d'ufficio, nell'interesse del servizio, fermo restando il previsto accertamento sanitario; in tale caso il dipendente può farsi assistere da un proprio medico di fiducia.

     3. L'assegnazione ad altro profilo professionale nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza od a profilo professionale rientrante in qualifica funzionale inferiore è disposta con deliberazione della Giunta comunale. La scelta del nuovo profilo professionale viene operata sentito il dipendente interessato.

     4. Il dipendente che, ai sensi del presente articolo, venga trasferito ad un profilo professionale di qualifica funzionale inferiore a quella d'appartenenza, conserva il trattamento economico in godimento; l'anzianità maturata dallo stesso fino al giorno precedente alla data di decorrenza del trasferimento, viene mantenuta ai fini dell'attribuzione della successiva progressione economica. Ai fini dell'eventuale partecipazione a concorsi pubblici ed interni, viene valutato, a favore del dipendente interessato, anche il servizio effettivamente prestato nella qualifica funzionale di provenienza.

 

     Art. 36. (Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali). [9]

     1. Il Comune rimborsa, a richiesta del personale dipendente, comandato, incaricato o temporaneo, e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, le spese legali e peritali, nonché le spese di giustizia, sostenute dal medesimo per la propria difesa in giudizi penali o civili, nei quali sia rimasto coinvolto per fatti o cause di servizio, durante il rapporto di dipendenza, di incarico o di comando, salvo i casi di condanna per azioni od omissioni commesse con dolo o colpa grave.

     2. I rimborsi delle spese di cui al comma 1 sono estesi anche in favore del personale che sia stato prosciolto nei giudizi di conto o di responsabilità amministrativa.

     3. La Giunta comunale può concedere anticipi sulle spese di cui ai commi 1 e 2, in misura non superiore a quella risultante dalle richieste dei difensori e dei periti, a condizione che il personale si impegni a restituire gli anticipi in caso di condanna ed autorizzi l'amministrazione a dedurre i relativi importi dagli emolumenti ad esso spettanti, nei limiti di legge.

     4. Il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un massimo di due difensori. Il rimborso delle spese sostenute per consulenti tecnici di parte è limitato, per ogni ramo o disciplina afferente l'oggetto della perizia o consulenza tecnica d'ufficio, alle spese sostenute per un numero di consulenti non superiore a quello dei consulenti tecnici d'ufficio o periti nominati dal giudice.

     5. Il rimborso delle spese legali può avere luogo anche allorquando il dipendente abbia usufruito dell'amnistia intervenuta prima dell'esaurito accertamento giurisdizionale del reato.

     6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si estendono agli amministratori dei comuni, nonché al personale e agli amministratori degli altri enti locali, comprese le istituzioni e le aziende create dagli stessi, nonché le unioni. La medesima disciplina si applica inoltre ai componenti degli organi collegiali, anche di natura tecnica, dei comuni e degli altri enti locali, ad eccezione dei casi in cui la partecipazione agli organi stessi costituisca attività professionale o prestazione occasionale remunerata sulla base di tariffe o in misura maggiorata rispetto agli ordinari gettoni di presenza [10].

 

     Art. 37. (Incompatibilità di impieghi).

     1. I regolamenti organici dei Comuni, nel disciplinare i casi di incompatibilità e i casi di cumulo di impieghi, devono osservare i principi contenuti nelle leggi che disciplinano analoghe materie per i dipendenti civili dello Stato.

 

     Art. 38. (Uso dell'automezzo di proprietà per ragioni di servizio).

     1. I Comuni e i loro Consorzi, nei regolamenti organici del personale dipendente, debbono compiutamente disciplinare condizioni e modalità per l'uso, da parte di dipendenti comunali o consorziali, dell'automezzo di proprietà per necessità di servizio.

 

     Art. 39. (Compiti dei Comuni nel settore della formazione e aggiornamento del personale).

     1. I Comuni, singoli o associati, o le loro Associazioni rappresentative a livello provinciale, concorrono alla formazione e aggiornamento professionale dei segretari comunali e del personale dipendente, nell'ambito degli accordi di livello provinciale di cui all'articolo 3.

 

Titolo II

Disposizioni generali sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali

 

     Art. 40. (Segretario comunale).

     1. Nella Regione Trentino-Alto Adige i segretari comunali sono dipendenti dei Comuni [11].

     2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale e ne redige i relativi verbali, apponendovi la propria firma. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'articolo 22 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, è il capo del personale, coordina e dirige le strutture organizzative dell'ente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e ai relativi atti esecutivi. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti nei quali l’ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell’interesse dell’ente [12].

 

     Art. 41. (Vicesegretario comunale).

     1. I Comuni di classe non inferiore alla terza possono istituire nella pianta organica il posto di vicesegretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o reggere la sede segretarile in caso di vacanza della medesima.

     2. Al vicesegretario è di norma attribuita la direzione di una delle strutture organizzative del Comune.

     3. Per la nomina a vicesegretario è richiesto il possesso del certificato di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, conseguito a norma delle leggi statali o della presente legge, nonché, nel solo caso di vicesegreterie di prima classe, un'anzianità di servizio non inferiore ad anni tre, maturata nell'esercizio di funzioni direttive o dirigenziali negli enti pubblici [13].

 

     Art. 42. (Classificazione delle sedi segretarili).

     1. I comuni della regione, singoli o associati, istituiscono nei propri ruoli organici il posto di segretario comunale, secondo quanto stabilito nella Tabella A) allegata alla presente legge [14].

     2. [I Consorzi di norma non potranno essere costituiti da più di due Comuni; la sede segretarile sarà necessariamente consorziale, qualora la popolazione del Comune non superi i cinquecento abitanti e lo consentano le condizioni geografiche dei luoghi. In caso di mancato accordo fra le parti, dispone la Giunta provinciale territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 54, punto 5 dello Statuto speciale di autonomia] [15].

     3. Per i comuni convenzionati la classe è determinata in base alla popolazione complessiva dei comuni associati. La qualifica del segretario è collegata alla classe della convenzione solo per la durata di quest’ultima [16].

 

     Art. 43. (Riqualificazione delle sedi segretarili).

     1. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento della popolazione, ciascun Comune dovrà procedere alla eventuale revisione della classificazione della sede segretarile.

     2. Decorsi cinque anni da una revisione senza che sia stato effettuato il censimento, il Consiglio comunale procede, ai fini di cui al comma 1, alla eventuale revisione della sede segretarile, in base al decreto che il Presidente della Giunta regionale emette, sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto ha riferimento ai dati statistici.

     3. L'articolo 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 trova applicazione anche nei confronti dei Comuni della Regione, sostituendo il decreto del Ministro per l'Interno con il decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Giunta provinciale territorialmente competente.

     4. In caso di riqualificazione della sede segretarile ai sensi del comma 3, il segretario titolare è confermato nella sede, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla sede segretarile riqualificata.

     5. In mancanza dei requisiti di cui al comma 4, il segretario comunale conserva transitoriamente la titolarità della sede per un periodo non superiore ad anni tre.

     6. In tale ipotesi, al segretario comunale è attribuito provvisoriamente il trattamento economico proprio della sede riqualificata.

     7. Nel caso in cui, entro il termine indicato nel comma 5, il segretario non ottenga la nomina, a seguito di superamento della prevista procedura concorsuale presso la stessa o altra sede segretarile o attraverso le procedure della mobilità fra Comuni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), viene collocato in disponibilità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 59.

 

     Art. 44. (Corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale).

     1. Le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della Regione, organizzano di norma ogni biennio, direttamente o a mezzo di istituzioni scientifiche o culturali che dispongano di adeguate strutture e diano garanzia di espletarli in maniera soddisfacente, distinti corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale, ai quali possono partecipare i cittadini italiani in possesso di una laurea nelle classi delle lauree specialistiche in giurisprudenza, scienze dell’economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze economico-aziendali, teoria e tecnica della formazione e dell’informazione giuridica ovvero di un diploma di laurea equiparato alle stesse classi delle lauree specialistiche. Le Giunte provinciali costituiscono una commissione che sovraintende alla organizzazione e allo svolgimento del corso abilitante [17].

     2. Spetta alla commissione stabilire il programma didattico del corso, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 46, sentite le proposte dei docenti.

     3. L'onere relativo è a carico della Regione.

     4. Prima dell'inizio dei corsi, le Province inviano, per l'approvazione, alla Giunta regionale i relativi preventivi di spesa. Al rimborso della spesa effettivamente sostenuta dalle Province sarà provveduto dietro presentazione di idonea documentazione.

 

     Art. 45. (Ammissione partecipanti).

     1. Spetta alle Giunte provinciali stabilire il numero massimo dei candidati da ammettere al corso di cui all'articolo 44.

     2. Ai partecipanti al corso di preparazione può essere corrisposto un assegno di studio il cui ammontare viene stabilito, per delega della Regione, dalla Giunta provinciale competente, a condizione che gli stessi abbiano frequentato almeno l'85 per cento delle ore complessive di insegnamento teorico-pratico, su cui si articola il corso, e superato con esito favorevole il periodo di esperimento pratico di cui all'articolo 46, comma 3.

 

     Art. 46. (Articolazione del corso abilitante).

     1. Lo svolgimento del corso dovrà prevedere almeno quattrocentocinquanta ore di insegnamento teorico-pratico nelle materie individuate con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta [18].

     2. Le ore di insegnamento pratico di cui al comma 1, non devono comunque essere inferiori al 30 per cento delle ore complessive su cui si articola il corso.

     3. I partecipanti al corso dovranno effettuare un periodo di esperimento pratico della durata di tre mesi in un Comune della provincia, scelto dalla Giunta provinciale, possibilmente di gradimento degli interessati.

 

     Art. 47. (Esame di abilitazione).

     1. L’esame finale che conclude il corso teorico-pratico consta di una prova scritta e di una prova orale nelle materie indicate nel decreto previsto dall’articolo 46, comma 1, e di una prova pratica consistente nella redazione di un atto amministrativo [19].

     2. Il superamento dell'esame abilita alle funzioni di segretario comunale.

     3. Una apposita commissione provvede alla valutazione dei candidati.

     4. Ciascun commissario ha a disposizione in sede di valutazione, trenta punti per ciascuna prova.

     5. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte la media di 21/30 e non meno di 18/30 in una delle due prove.

     6. La prova orale si intende superata se il candidato ha conseguito la votazione di almeno 21/30.

     7. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi parziali riportati nelle tre prove.

     8. Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

     9. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della Provincia autonoma.

     10. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 48. (Commissione giudicatrice del corso abilitante).

     1. La commissione esaminatrice prevista dall'articolo 47 è composta:

     a) da un Magistrato, quale Presidente;

     b) da tre docenti di materie amministrative del corso abilitante, di cui all'articolo 44;

     c) da un segretario comunale di Comune di terza classe o classe superiore, scelto dalla Giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria.

     2. Un funzionario della Provincia, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, esercita le funzioni di segretario della commissione.

     3. La nomina della commissione viene fatta dalla Giunta provinciale.

     4. La composizione della commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

 

     Art. 49. (Concorso unico provinciale per la copertura delle sedi segretarili di quarta classe). [20]

 

     Art. 50. (Composizione commissione concorso unico provinciale per sedi di quarta classe). [21]

 

     Art. 51. (Periodo di prova).

     1. Ogni segretario espleta una sola volta in tutta la sua carriera il periodo di prova.

     2. Per la disciplina del periodo di prova trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 20.

     3. Al segretario comunale di nuova nomina, che abbia prestato servizio di ruolo presso un altro Comune, deve essere riconosciuto ad ogni effetto sia il periodo di prova che l'anzianità acquisita nelle funzioni di segretario comunale.

 

     Art. 52. (Nomina a segretario comunale di terza classe).

     1. La nomina a segretario comunale di terza classe è deliberata dal consiglio comunale, in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale, come risulta dall’allegata Tabella C), al quale possono partecipare i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di terza classe ed i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di quarta classe con almeno tre anni di servizio effettivo nella qualifica, nonché coloro che alla data del bando di concorso abbiano prestato servizio effettivo in qualità di segretario comunale per almeno tre anni presso sedi segretarili di terza classe o per almeno cinque anni presso sedi segretarili di quarta classe e siano in possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 47. Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati nè da provvedimenti disciplinari, nè da note di demerito [22].

     2. Possono partecipare ai concorsi per titoli ed esami per sedi segretarili di terza classe, anche i vicesegretari di prima, seconda e terza classe, che siano in possesso del certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, rilasciato dai competenti organi statali o dalle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, a norma della presente legge. Ai fini dell'ammissione ai concorsi, i vicesegretari sono equiparati ai segretari comunali dei ruoli statali o comunali in servizio presso sedi segretarili di classe immediatamente inferiore a quella della sede presso cui prestano servizio i vicesegretari medesimi.

     3. Ai fini del conseguimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti, sono interamente valutabili i servizi prestati in qualità di incaricato delle funzioni di segretario comunale presso sedi di terza e quarta classe.

     4. Nel caso in cui il concorso sia andato deserto, possono essere ammessi al successivo nuovo concorso i segretari comunali già in servizio di ruolo, anche se non in possesso della prescritta anzianità, nonché i dipendenti di ruolo di enti locali in possesso di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, che alla data del bando abbiano un'anzianità di servizio di almeno tre anni e sei mesi in una qualifica funzionale non inferiore alla settima [23].

 

     Art. 53. (Nomina a segretario generale di seconda classe).

     1. La nomina a segretario generale di seconda classe è disposta dal consiglio comunale in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, al quale possono partecipare i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di seconda classe, i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di terza classe con almeno tre anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica, i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di quarta classe con almeno sette anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica, i vicesegretari generali in servizio di ruolo presso sedi di prima e di seconda classe con almeno due anni e rispettivamente quattro anni di servizio di ruolo nella qualifica, nonché i capi di ripartizione o di strutture equiparate in servizio di ruolo in comuni di prima e di seconda classe della regione che abbiano svolto l'incarico direttivo o dirigenziale per almeno tre anni e rispettivamente sei anni e che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all'articolo 47. Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati né da provvedimenti disciplinari né da note di demerito [24].

     1-bis. Nei casi in cui nessuno abbia presentato domanda di partecipazione al concorso, nessuno abbia partecipato al concorso o nessuno abbia superato il concorso, possono essere ammessi al successivo nuovo concorso coloro che sono in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale con almeno due anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale. A tal fine sono interamente valutabili i servizi prestati in qualità di incaricato delle funzioni di segretario comunale presso sedi di terza e quarta classe [25].

     2. Le prove d'esame consistono in una prova scritta, concernente l'illustrazione e la redazione di un provvedimento amministrativo comunale e in una prova orale, concernente la risoluzione di problemi pratici di amministrazione comunale.

 

     Art. 54. (Estensione dell'accesso ai concorsi per sedi segretarili).

     1. La partecipazione ai concorsi pubblici per le varie sedi segretarili, ad eccezione di quelle di prima classe, è estesa anche ai segretari di Consorzi fra Comuni per la gestione di funzioni o servizi di loro competenza o dell'Ente di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, sempreché l'ingresso in carriera per il posto occupato dai segretari medesimi sia per legge subordinato al possesso del certificato di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

     2. In tal caso, l'anzianità di servizio presso l'Ente di provenienza è equiparata a quella prestata presso sedi segretarili di quarta classe.

 

     Art. 55. (Nomina a segretario generale di prima classe).

     1. La nomina a segretario generale di prima classe è disposta dal consiglio comunale in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami al quale possono partecipare, oltre ai segretari generali di prima classe dei ruoli comunale e statale, i segretari di comuni di seconda classe i quali alla data del bando di concorso abbiano prestato in tale qualifica almeno tre anni di servizio effettivo nei ruoli comunale o statale, nonché i vicesegretari generali di sedi di prima e di seconda classe con almeno cinque anni e rispettivamente otto anni di servizio di ruolo nella qualifica, nonché i capi ripartizione o strutture equiparate di comuni di prima e seconda classe della regione con almeno cinque e rispettivamente otto anni di servizio nella qualifica che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all’articolo 47. Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati nè da provvedimenti disciplinari, nè da note di demerito [26].

 

     Art. 56. (Commissione giudicatrice di concorsi per sedi segretarili).

     1. La commissione giudicatrice dei concorsi comunali per la nomina a segretario generale di prima e seconda classe e di segretario comunale di terza classe è nominata dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consorziale ed è composta:

     a) dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, quale Presidente;

     b) da un docente universitario di discipline giuridiche o da un esperto in materie giuridico-amministrative;

     c) da un funzionario appartenente alla carriera dirigenziale od a qualifica funzionale non inferiore alla nona della Regione o della Provincia autonoma territorialmente competente;

     d) da due segretari comunali di qualifica almeno pari a quella della sede messa a concorso, scelti su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali della categoria.

     2. Funge da segretario della commissione un funzionario appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla settima, dipendente dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente.

     3. La composizione della commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

 

     Art. 57. (Indizione del bando di concorso).

     1. I comuni possono bandire il concorso per la copertura della sede segretarile nove mesi prima che si verifichi la vacanza della sede. I comuni avviano le procedure per la copertura della sede entro il termine di novanta giorni dalla vacanza della sede e provvedono a concluderle entro il termine perentorio di un anno [27].

 

     Art. 58. (Diritti di rogito).

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 4, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano anche nei confronti dei segretari comunali in servizio presso sedi segretarili della regione.

 

     Art. 59. (Modifiche delle sedi segretarili). [28]

     1. Nel caso di fusioni di più comuni con la conseguente soppressione di posti di segretario comunale, è inquadrato come titolare della nuova sede il segretario di qualifica più elevata conseguita in via definitiva. In caso di uguale qualifica le funzioni di segretario sono temporaneamente assegnate al segretario con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica, fino all’espletamento di apposito concorso, al quale sono ammessi i segretari dell’ente inquadrati nella suddetta qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari ad esaurimento. In caso di convenzione con altro comune per il servizio di segreteria, le funzioni segretariali presso il comune convenzionato possono essere affidate anche a uno dei vicesegretari.

     2. In caso di gestione associata della segreteria comunale, è inquadrato come titolare, fermo restando quanto previsto dall’articolo 42, comma 3, il segretario di qualifica più elevata conseguita in via definitiva. In caso di uguale qualifica le funzioni di segretario sono temporaneamente assegnate al segretario con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica, fino all’espletamento di apposita selezione, secondo le procedure stabilite nella convenzione, a cui sono ammessi i segretari della gestione associata inquadrati nella suddetta qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari ad esaurimento. La copertura delle sedi segretarili coinvolte nella gestione associata avviene nel rispetto dei limiti definiti dalla normatia) va provinciale. In caso di nuova copertura di una sede segretarile si procede alla individuazione del titolare in base a quanto previsto dal presente comma. La convenzione prevede la ripartizione tra il segretario, il vicesegretario, limitatamente ai comuni dove questo è inquadrato come dirigente, e i vicesegretari a esaurimento delle funzioni segretarili nei comuni associati. Salvo che la legge provinciale sui limiti delle assunzioni non rechi una diversa disciplina, in caso di vacanza del posto di segretario comunale in comuni di classe prima o seconda coinvolti nella gestione associata, alla copertura dello stesso posto si provvede con la mobilità o concorso pubblico, secondo quanto eventualmente previsto dalla legge provinciale.

     3. In caso di scioglimento della convenzione per la gestione associata della segreteria comunale, ai segretari e ai vicesegretari comunali in servizio già titolari di sede segretarile sono riassegnate, nei rispettivi comuni, le funzioni di titolare di sede segretarile.

     4. I segretari in servizio di ruolo nei comuni interessati da processi di gestione associata mediante convenzione e i vicesegretari di cui al comma 1 conservano, se più favorevole, il trattamento giuridico e provvisoriamente quello economico in godimento, con esclusione dell’indennità di convenzione, fino alla ridefinizione dello stesso nei contratti collettivi. I segretari comunali titolari della sede segretarile in esito a processi di fusione non mantengono l’indennità di convenzione eventualmente percepita prima dell’istituzione del nuovo comune. I vicesegretari di cui al presente articolo conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario. Ai fini di tale nomina, della mobilità e della partecipazione ai concorsi il servizio svolto dai vicesegretari è equiparato, se tale equiparazione risulta più favorevole, a quello prestato in qualità di segretario comunale presso il comune d'origine.

     5. I segretari non inquadrati come titolari possono rinunciare al posto di vicesegretario entro i1 termine perentorio di novanta giorni dall'inquadramento del titolare, previo assenso della giunta comunale o, in caso di gestione associata, dell'organo individuato dalla convenzione. In tal caso essi sono collocati in disponibilità per il periodo massimo di due anni decorrenti dalla scadenza del termine di preavviso. I soggetti in disponibilità sono esonerati dal servizio, conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario e possono partecipare alle procedure di mobilità e concorsuali delle sedi segretariali vacanti. Durante la disponibilità spetta al segretario il trattamento economico base e la misura minima delle indennità che presuppongono l'effettivo svolgimento di funzioni, salvo quanto disposto dalla contrattazione collettiva. I relativi oneri sono a carico del nuovo comune, in caso di fusione, o dei comuni associati secondo quanto stabilito in convenzione. Al termine della disponibilità il rapporto di lavoro si risolve automaticamente.

 

     Art. 59 bis. (Segreterie delle unioni). [29]

     1. Qualora i comuni che costituiscono un’unione mantengano in tutto o in parte le preesistenti sedi segretarili comunali, viene costituita presso l’unione una segreteria collegiale alla quale sono funzionalmente assegnati i segretari dei comuni riuniti. I segretari sono assunti dai singoli comuni e conservano l’inquadramento acquisito presso il comune di appartenenza.

     2. I comuni che aderiscono all’unione possono sopprimere tutte le sedi segretarili sostituendole con un’unica sede istituita presso l’unione. Ai soli fini della classificazione si applicano gli articoli 42, comma 1, e 43 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4. Per la nomina del titolare si applicano le disposizioni sulla fusione previste dall’articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4. L’unione può istituire uno o più posti di vicesegretario. I segretari perdenti posto possono chiedere di essere inquadrati come vicesegretari dell’unione, conservando provvisoriamente il trattamento economico acquisito fino alla ridefinizione dello stesso nei contratti collettivi.

     3. I segretari e i vicesegretari, assegnati all’unione ai sensi dei commi 1 e 2, svolgono la loro attività a favore dell’unione e dei comuni riuniti, sulla base degli incarichi di direzione attribuiti dal presidente dell’unione. Per i servizi non trasferiti all’unione gli incarichi di direzione delle strutture comunali sono affidati dai sindaci dei comuni interessati, previa consultazione con il presidente dell’unione. Gli incarichi relativi a servizi non trasferiti possono essere affidati anche a segretari incardinati presso altri comuni dell’unione. La contrattazione collettiva individua le indennità collegate all’effettivo svolgimento delle funzioni direttive. Il presidente dell’unione ripartisce tra i segretari, i vicesegretari e i dipendenti in possesso dell’abilitazione all’esercizio delle funzioni segretarili le funzioni di assistenza agli organi dell’unione e dei comuni e il rogito dei contratti e degli atti nei quali i comuni o l’unione sono parte contraente.

 

     Art. 59 ter. (Collocamento in disponibilità dei segretari comunali per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale) [30]

1. Qualora sia insorta una situazione di oggettiva incompatibilità ambientale tra il segretario comunale e il Sindaco da cui egli dipende funzionalmente, il Consiglio comunale può deliberare il collocamento in disponibilità del segretario stesso. A tal fine, l’incompatibilità ambientale deve essere comprovata dalla sussistenza di ripetute disfunzioni nell’azione amministrativa comunale o nell’organizzazione del lavoro che siano riconducibili al comportamento del segretario comunale.

2. L’adozione dell’atto di collocamento in disponibilità di cui al comma 1, deve essere preceduta dalla richiesta motivata del Sindaco, rivolta alla commissione di cui al comma 3, di accertamento della situazione di incompatibilità ambientale. L’invio della richiesta deve essere comunicato al segretario comunale.

3. La Giunta provinciale istituisce una commissione di tre membri incaricata di accertare le situazioni di oggettiva incompatibilità ambientale tra i segretari comunali e i Sindaci. Due componenti della commissione, con esperienza di gestione del personale, sono proposti in modo vincolante, rispettivamente, dal Consiglio delle autonomie o dei Comuni istituito dalla Provincia autonoma e congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei segretari comunali su base provinciale. Qualora la proposta non venga formulata entro trenta giorni dalla richiesta della Giunta provinciale, la Giunta stessa ha facoltà di procedere comunque alla nomina. Il terzo componente, che presiede la commissione, è proposto in modo vincolante di comune accordo tra il Consiglio delle autonomie o dei Comuni istituito dalla Provincia autonoma e congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei segretari comunali su base provinciale. Egli deve necessariamente appartenere ad una delle seguenti categorie: difensore civico o chi ha svolto in precedenza tale funzione, magistrati, anche in quiescenza, professori o ricercatori universitari di ruolo, componente fisso della commissione di conciliazione presso l’ufficio servizio lavoro della Provincia autonoma. In caso di disaccordo, la Giunta provinciale formula al Presidente del Tribunale ordinario, rispettivamente, di Trento o di Bolzano, una domanda d’indicazione del presidente della commissione. La Giunta provinciale disciplina la durata in carica della commissione, le indennità dei suoi componenti, nonché l’organizzazione interna e le procedure da seguire nello svolgimento dei lavori. Alla copertura delle spese per il funzionamento della commissione e per le indennità dei suoi componenti si provvede mediante il fondo per la gestione dei segretari in disponibilità.

4. La commissione valuta la sussistenza dello stato di oggettiva incompatibilità ambientale tra il segretario comunale e il Sindaco, senza entrare nel merito della sussistenza o meno di eventuali inadempimenti che possano dar luogo a responsabilità disciplinare, ai sensi e secondo le procedure previste dalla normativa legale e contrattuale vigente, che non è oggetto di disciplina da parte del presente articolo.

5. Il Sindaco deve allegare alla richiesta di cui al comma 2 una relazione relativa ai fatti e ai comportamenti che comprovano la sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale. Per l’accertamento delle situazioni di oggettiva incompatibilità ambientale la commissione sente il segretario comunale e, se lo ritiene opportuno, il Sindaco o altri soggetti e può accedere senza formalità e senza oneri agli atti del Comune. La commissione può disporre l’audizione di amministratori, dipendenti e revisori dei conti e promuovere ispezioni e altre indagini, nel rispetto della riservatezza dei cittadini coinvolti nei procedimenti amministrativi analizzati nel corso dell’istruttoria. In ogni caso la commissione conclude l’istruttoria entro quaranta giorni dalla prima seduta convocata per l’apertura del procedimento e trasmette il suo giudizio non oltre quindici giorni dalla conclusione dell’istruttoria stessa ai sensi dei commi 6 e 7.

6. Qualora accerti l’insussistenza dell’og¬gettiva incompatibilità, la commissione formula un giudizio negativo che impedisce l’adozione dell’atto di collocamento in disponibilità. Il giudizio motivato di insussistenza dell’oggettiva incompatibilità viene trasmesso al segretario comunale e al Sindaco che prende atto dell’impossibilità di procedere al collocamento in disponibilità del segretario comunale.

7. Quando risulti accertata l’oggettiva incompatibilità ambientale, la commissione trasmette il giudizio motivato di sussistenza dell’incompatibilità stessa al Presidente del Consiglio comunale e al segretario comunale. Il Presidente convoca e riunisce il Consiglio per la valutazione del collocamento in disponibilità del segretario entro quarantacinque giorni dal ricevimento del giudizio della commissione. In base a questo giudizio, il Consiglio comunale può con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati disporre il collocamento in disponibilità del segretario comunale, informandolo del provvedimento. L’atto del Consiglio comunale fissa il termine di decorrenza della disponibilità non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del segretario della comunicazione di collocamento in disponibilità. Gli atti adottati in seguito all’accertamento della sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale non possono dar luogo a responsabilità amministrativa.

8. Il collocamento in disponibilità del segretario comunale deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della sua comunicazione. L’impugnazione ha luogo in via giudiziale o, in alternativa, con domanda di arbitrato rituale qualora ai sensi dell’articolo 806 del Codice di procedura civile la contrattazione collettiva abbia previsto che le controversie relative al collocamento in disponibilità per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale possano o debbano essere devolute a un collegio arbitrale. In tal caso il contratto collettivo disciplina l’introduzione e lo svolgimento del giudizio arbitrale.

9. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del collocamento in disponibilità per incompatibilità ambientale, il Comune reintegra il segretario comunale nella sede segretarile, invitandolo, entro quindici giorni dal deposito della decisione o del lodo arbitrale, a riprendere servizio. Al segretario comunale è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, entro quindici giorni dall’invito a riprendere servizio, in sostituzione della reintegrazione nella sede segretarile, un’indennità risarcitoria d’importo pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Con l’adempimento dell’obbligo di pagamento dell’indennità, corrisposta su richiesta del segretario, si produce l’estinzione del rapporto di lavoro. Qualora il segretario comunale entro quindici giorni dal ricevimento dell’invito del Comune non abbia ripreso servizio oppure non abbia richiesto l’indennità alternativa alla reintegrazione, il rapporto di lavoro è risolto di diritto.

10. Dalla data di collocamento in disponibilità, il segretario viene inserito in un elenco speciale tenuto dalla Provincia autonoma. A tale data la sede segretarile del Comune si considera priva di titolare a tutti gli effetti. Durante la permanenza nell’elenco speciale il segretario comunale mantiene il rapporto di lavoro con il Comune e l’intero trattamento economico base per sei mesi, con esclusione delle indennità che presuppongono l’effettivo svolgimento delle funzioni. Nei successivi sei mesi il trattamento economico è ridotto alla metà. I contratti collettivi possono individuare le voci che compongono il trattamento retributivo del segretario comunale collocato in disponibilità. Da tali emolumenti sono detratti i compensi percepiti dal segretario comunale stesso per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 12. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese le restanti obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro con il Comune.

11. Il segretario comunale rimane inserito nell’elenco di cui al comma 10 per un periodo massimo di un anno. Qualora non sia intervenuta la revoca dell’atto di collocamento in disponibilità, il rapporto di lavoro del segretario comunale si intende definitivamente risolto alla data di scadenza del periodo massimo di un anno.

12. Il Presidente della Provincia in cui si trova il Comune dal quale dipende il segretario comunale collocato in disponibilità, può conferire al segretario stesso incarichi presso la Provincia autonoma secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale. I compiti assegnati devono salvaguardare la professionalità acquisita e svolgersi entro esigibili limiti territoriali di distanza dal luogo di residenza del segretario comunale. Il segretario stesso viene cancellato d’ufficio dall’elenco qualora rifiuti, senza legittimo motivo, di svolgere tali incarichi.

13. In provincia di Bolzano, il presente articolo si applica anche ai vicesegretari comunali, nonché ai segretari delle Comunità comprensoriali dovendosi in tale ultimo caso considerare il Sindaco e il Consiglio comunale come sostituiti, rispettivamente, dal Presidente e dal Consiglio della Comunità comprensoriale.

14. La procedura di cui al presente articolo è preceduta da un tentativo obbligatorio di conciliazione, da svolgersi secondo quanto previsto dai contratti collettivi provinciali di lavoro, che dovranno prevedere una durata massima di trenta giorni dall’avvio quale termine per definire un accordo fra le parti. Il tentativo di conciliazione è finalizzato a ricomporre le controversie ovvero a concordare il trasferimento in mobilità del segretario presso altro ente con la stessa qualifica professionale o con altra qualifica di grado equivalente. A quest’ultimo fine il tentativo di conciliazione prevederà la consultazione della Regione, della Provincia e dell’ente rappresentativo delle amministrazioni locali competenti per territorio.

 

     Art. 60. (Supplenza e reggenza di sedi segretarili).

     1. Per assicurare la regolarità del servizio in caso di assenza o di impedimento temporaneo del segretario comunale, sempre che il Comune non sia dotato di vicesegretario comunale, il Presidente della Giunta provinciale territorialmente competente dispone, su richiesta scritta del Sindaco del Comune interessato da presentarsi di norma almeno otto giorni prima del verificarsi dell'assenza, che il servizio di segreteria sia svolto, in supplenza del titolare, da un segretario di un Comune viciniore, o da un segretario comunale collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 59. Nel caso in cui il servizio debba essere ricoperto dal segretario di un Comune viciniore, deve essere sentito il Sindaco di questo Comune, il quale si esprime entro le ventiquattro ore successive; decorso tale termine, il presidente della giunta provinciale può comunque disporre la sostituzione [31].

     2. Analogamente si procede in caso di vacanza della sede segretarile, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali.

     3. I regolamenti comunali fissano il compenso spettante al segretario comunale reggente o supplente, sulla base degli accordi sindacali di cui all'articolo 3.

     4. L'onere di spesa per la reggenza o la supplenza è a carico del Comune o del Consorzio presso cui vengono prestati i servizi di reggenza o di supplenza.

 

     Art. 61. (Graduatoria incarichi di reggenza e di supplenza).

     1. Quando, provvedendovi a termini dell'articolo 60, possa essere compromessa la regolarità del servizio segretarile, gli incarichi di reggenza o di supplenza presso i comuni possono essere conferiti dal presidente della giunta provinciale territorialmente competente a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e di Bolzano a norma di quanto disposto dall'articolo 47, secondo l'ordine di apposita graduatoria provinciale [32].

     2. La graduatoria è formata ogni anno da apposita commissione sulla base dei seguenti criteri:

a) votazione di laurea;

b) votazione risultante dal certificato di idoneità, di cui all'articolo 47, comma 7;

c) altri titoli di studio;

d) titoli di servizio [33].

     3. Le istanze per l'inserimento nelle graduatorie provinciali debbono essere prodotte alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano entro il termine che verrà fissato nell'apposito bando, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 62. (Composizione della commissione).

     1. La commissione provinciale di cui all'articolo 61 è nominata dalla Giunta provinciale ed è così composta:

     a) dall'Assessore provinciale per gli enti locali o suo delegato, in qualità di presidente;

     b) da due funzionari addetti all'Assessorato provinciale per gli Enti locali;

     c) da un Sindaco, scelto su una terna proposta dalle organizzazioni rappresentative dei Comuni della provincia;

     d) da un segretario comunale, scelto su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali provinciali della categoria.

     2. Un funzionario della Provincia eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

     3. Per la validità delle adunanze della commissione è necessaria la presenza di almeno quattro membri, compreso il presidente.

     4. La composizione della commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

 

     Art. 63. (Uso delle lingue materna e non materna in sede concorsuale).

     1. Nella domanda per la partecipazione all'esame di idoneità alle funzioni di segretario per la provincia di Bolzano, il candidato deve specificare in quale delle due lingue, italiana o tedesca, intenda sostenere le prove d'esame.

 

     Art. 64. (Applicazione di norme).

     1. Si applicano ai segretari comunali le norme del Titolo I che non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente titolo.

 

Titolo III

Norme transitorie e finali

 

     Art. 65. (Aspettativa per il personale femminile). [34]

     1. [I Comuni che, anteriormente alla data del 30 marzo 1983, avevano recepito nei loro regolamenti organici le particolari disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, continuano ad applicarle esclusivamente nei confronti del personale che risultava già in servizio alla suddetta data].

 

     Art. 66. (Tutela delle persone handicappate).

     1. I Comuni recepiscono nei regolamenti organici del personale dipendente di cui all'articolo 22 i principi contenuti negli articoli 20, 21, 22 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione speciale e i diritti delle persone handicappate».

 

     Art. 67. (Qualifica di segretario comunale capo).

     1. Le disposizioni relative alla qualifica di segretario comunale capo, contenute negli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, si applicano anche ai segretari comunali in servizio presso sedi segretarili della Regione e la qualifica di segretario capo è attribuita con deliberazione del Consiglio comunale o dell'Assemblea consorziale, fatte salve le limitazioni di carriera previste dagli articoli 66 e 67 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 10 maggio 1983, n. 3/L.

 

     Art. 68. (Indennità di bilinguismo e di alloggio per i segretari comunali della provincia di Bolzano).

     1. I segretari comunali della provincia di Bolzano, i quali, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, godevano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 aprile 1925, n. 667, dell'uso gratuito di un alloggio o del suo corrispettivo e dell'indennità di bilinguismo, mantengono tali benefici ad personam. L'indennità di bilinguismo è riassorbibile con i miglioramenti economici di carattere generale.

     2. Mantengono inoltre il beneficio dell'indennità di bilinguismo ad personam i segretari comunali che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, avevano superato gli esami scritti, a condizione che abbiano sostenuto gli esami orali con esito favorevole. Tale indennità è riassorbibile a termini del comma 1.

     3. La misura del corrispettivo dell'uso gratuito dell'alloggio di cui al comma 1, non può essere superiore, anche a seguito dei nuovi trattamenti economici fissati ai sensi dell'articolo 3, ad un quinto dello stipendio base iniziale previsto per il posto di segretario generale di seconda classe.

 

     Art. 69. (Revisione delle sedi segretarili consorziali).

     1. I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di ordinamento dei Comuni, provvedono alla revisione dei Consorzi segretarili esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, trasformandoli in convenzioni od in sedi singole.

 

     Art. 70. (Proroga della validità delle graduatorie).

     1. Le graduatorie dei concorsi pubblici o interni già scadute al 31 dicembre 1991 o in scadenza entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate alla data del 31 dicembre 1992.

 

     Art. 71. (Deroga).

     1. Ai corsi abilitanti, di cui all'articolo 44, già banditi o in fase di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 10 maggio 1983, n. 3/L.

 

     Art. 72. (Disposizioni transitorie per la contrattazione).

     1. Sino alla emanazione del regolamento previsto dal comma 3 dell'articolo 3, per le procedure di contrattazione, nonché per la composizione delle delegazioni partecipanti alla contrattazione medesima, si applicano le specifiche disposizioni di settore fissate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per gli accordi sindacali riguardanti il personale dipendente dalle Province medesime.

 

     Art. 73. (Norma transitoria sulle materie oggetto di contrattazione).

     1. Le norme contenute nella presente legge e disciplinanti materie oggetto di contrattazione per effetto della stessa perdono efficacia con l'entrata in vigore delle norme di recepimento degli accordi sindacali di cui all'articolo 3.

 

     Art. 74. (Abrogazione di norme).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme contenute nelle leggi regionali 11 dicembre 1975, n. 11, 15 novembre 1978, n. 21, 4 marzo 1983, n. 1, eccettuato l'articolo 8, nel Titolo II della legge regionale 14 agosto 1986, n. 4, e nelle leggi regionali 3 giugno 1988, n. 11, 18 agosto 1989, n. 3 e 28 luglio 1990, n. 9.

 

     Art. 75. (Norma finanziaria).

     1. Alla copertura della spesa per l'organizzazione dei corsi abilitanti di cui all'articolo 44, prevista in lire 160 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'esercizio 1992, con le disponibilità finanziarie derivanti dalla cessazione dell'onere conseguente all'abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale del 10 maggio 1983, n. 3/L, di cui all'articolo 74.

     2. A partire dall'esercizio 1993, lo stanziamento sarà fissato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, concernente «Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione».

 

 

Tabella A) (Art. 42)

     Classifica dei Comuni o dei Consorzi di Comuni agli effetti della qualifica da attribuire ai segretari

 

Con popolazione oltre 65.000 abitanti

Comuni di prima classe

Segretario generale di prima classe

 

Con popolazione da 10.000 a 65.000 abitanti

Comuni di seconda classe

Segretario generale di seconda classe

 

Con popolazione da 2.000 a 10.000 abitanti

Comuni di terza classe

Segretario comunale di terza classe

 

Con popolazione non superiore a 2.000 abitanti

Comuni di quarta classe

Segretario comunale di quarta classe

 

 

Tabella B) (Artt. 46 e 47)

     Materie di insegnamento del corso abilitante

 

01. Diritto costituzionale;

02. Diritto amministrativo;

03. Principi di diritto civile;

04. Principi di diritto penale (Libro I; Libro II: Titoli II e VII); 05. Principi di economia politica;

06. Diritto del lavoro e legislazione sociale;

07. Ragioneria e finanza locale;

08. Ordinamento regionale, con particolare riguardo all'ordinamento del Trentino-Alto Adige;

09. Tecnica amministrativa;

10. Leggi e regolamenti speciali, ivi compresa la normativa catastale e tavolare;

11. Elementi di statistica;

12. Esercitazioni pratiche;

13. Elementi dell'ordinamento urbanistico in vigore nelle Province di Trento e di Bolzano.

 

 

Tabella C) (Art. 52)

     Programma delle prove di esame per il concorso per sedi di terza classe

 

01. Legislazione amministrativa concernente l'attività degli Enti locali; 02. Ragioneria e finanza locale;

03. Diritto costituzionale ed amministrativo;

04. Nozioni di diritto civile;

05. Diritto penale: (Codice penale: Libro I; Libro II: Titoli II e VII); 06. Legislazione sociale;

07. Elementi di contabilità generale dello Stato;

08. Elementi dell'ordinamento urbanistico in vigore nelle Province di Trento e Bolzano;

09. Ordinamento regionale con particolare riguardo all'ordinamento del Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 10. Nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica).

 

     La prova scritta potrà riguardare le sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3; la prova pratica consisterà nella redazione di un atto amministrativo; la prova orale potrà riguardare tutto il programma.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, eccettuati il Titolo II e gli articoli 13, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 33, comma 2, 36, 39, 58, 67, 68, 69 e 75.

[2] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 6 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[3] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 6 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[4] L'originario comma 4 è stato così sostituito dagli attuali commi 4, 4 bis e 4 ter per effetto dell'art. 5 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[5] L'originario comma 4 è stato così sostituito dagli attuali commi 4, 4 bis e 4 ter per effetto dell'art. 5 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[6] L'originario comma 4 è stato così sostituito dagli attuali commi 4, 4 bis e 4 ter per effetto dell'art. 5 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[7] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[8] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[9] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 4 della L.R. 4 dicembre 2007, n. 4, l'art. 9 della L.R. 15 luglio 2009, n. 5 e l'art. 21 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[10] Comma così sostituito dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[11] Comma così modificato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[12] Comma così modificato dall’art. 47 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[13] Comma già modificato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e così ulteriormente modificato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[14] Comma già modificato dall’art. 48 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 .

[15] Comma abrogato dall’art. 48 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[16] Comma così sostituito dall’art. 48 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[17] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 aprile 2010, n. 1.

[18] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 2010, n. 1.

[19] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 26 aprile 2010, n. 1.

[20] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1997, n. 2.

[21] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1997, n. 2.

[22] Comma così modificato dall’art. 51 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[23] Comma così modificato dall’art. 51 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[24] Comma modificato dall’art. 52 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e così sostituito dall'art. 14 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[25] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 settembre 2016, n. 8.

[26] Comma così modificato dall’art. 53 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[27] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[28] L’originario articolo 59 è stato sostituito dagli attuali articoli 59 e 59 bis dall’art. 54 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. Il presente articolo è stato così modificato, da ultimo, dall'art. 2 della L.R. 15 giugno 2017, n. 5.

[29] L’originario articolo 59 è stato sostituito dagli attuali articoli 59 e 59 bis dall’art. 54 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[30] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2010, n. 1.

[31] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[32] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[33] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[34] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. 10/1998.