§ 2.3.70 - L.R. 25 maggio 2012, n. 2.
Modifiche all'ordinamento del personale delle amministrazioni comunali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:25/05/2012
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.
Art. 2.  Misurazione e valutazione delle prestazioni.
Art. 3.  Attività di revisione interna.
Art. 4.  Trasparenza.
Art. 5.  Progressioni.
Art. 6.  Gruppi linguistici.
Art. 7.  Effetti della cessazione dal servizio.
Art. 8.  Piani per la parità.
Art. 9.  Acquisizione di dati statistici delle amministrazioni locali.
Art. 10.  Assunzioni.
Art. 11.  Conciliazione delle esigenze familiari con quelle professionali.
Art. 12.  Classificazione delle sedi segretarili delle comunità istituite in provincia di Trento.
Art. 13.  Indizione del bando di concorso.
Art. 14.  Nomina a segretario generale di seconda classe.
Art. 15.  Supplenza e reggenza delle sedi segretarili.
Art. 16.  Graduatoria degli incarichi di reggenza e supplenza.
Art. 17.  Convenzioni temporanee per la supplenza delle sedi segretariali.
Art. 18.  Certificati anagrafici in forma digitale. Soppressione dei diritti di segreteria.
Art. 19.  Adeguamento dei regolamenti e degli atti comunali.
Art. 20.  Norma transitoria.
Art. 21.  Norma interpretativa dell'articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4.
Art. 22.  Abrogazione di norme.
Art. 23.  Testo unico.
Art. 24.  Entrata in vigore.


§ 2.3.70 - L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

Modifiche all'ordinamento del personale delle amministrazioni comunali.

(B.U. 5 giugno 2012, n. 23 - S.O. n. 2)

 

CAPO I

Principi di valorizzazione della trasparenza, del merito e della produttività del lavoro pubblico locale.

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.

1. All'articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti l'organizzazione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, tenuto conto nell'individuazione degli stessi organi di quanto eventualmente previsto nello statuto comunale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nelle materie disciplinate dalla legge regionale, i contratti collettivi possono introdurre una diversa disciplina solo ove ciò sia espressamente consentito dalla legge stessa o qualora si tratti di materia riservata alla contrattazione ai sensi del comma 6-bis.";

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. È riservata alla contrattazione collettiva provinciale la determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro.";

d) nel comma 9 alla lettera c) è aggiunto il seguente periodo:

". I comuni rendono pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altro ente";

e) nel comma 9 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) qualora ne sussista l'interesse per l'amministrazione, mediante la riammissione in servizio di personale cessato, sulla base della disciplina regolamentare fissata dall'ente.";

f) nel comma 29 le parole "La giunta comunale" sono sostituite dalle parole "L'organo preposto alla gestione individuato dall'ente";

g) nel comma 34 le parole "della deliberazione" sono sostituite dalle parole "del provvedimento";

h) nel comma 46 le parole "salvo quanto previsto dai commi 54, 55 e 56" sono sostituite dalle parole "salvo quanto previsto dalla legge regionale, ";

i) il comma 47 è sostituito dal seguente:

"47. La sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi provinciali di lavoro è subordinata alla conformità delle disposizioni in materia disciplinare a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, e alla previsione dell'equipollenza fra l'affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito internet dell'ente.";

l) nel comma 49 le parole ", eccettuati quelli verbali, sono adottati con deliberazione dalla giunta comunale. I provvedimenti disciplinari verbali vengono adottati dal responsabile della struttura di assegnazione." sono sostituite dalle parole "sono adottati dall'organo preposto alla gestione individuato dall'ente. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti i provvedimenti disciplinari possono essere adottati anche da un organo tecnico collegiale individuato dall'ente.";

m) nel comma 50, le parole "alla giunta" sono sostituite dalle seguenti:

"all'organo preposto alla gestione individuato dall'ente che decide sull'irrogazione della sanzione. Nelle amministrazioni dove per le ridotte dimensioni organizzative non sia possibile individuare una specifica struttura competente per i procedimenti disciplinari, la competenza è demandata al segretario comunale.";

n) nel comma 52, le parole ", di procedimento penale in corso e di indagini preliminari penali" sono soppresse;

o) dopo il comma 52 è aggiunto il seguente:

"52-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 46, i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale sono disciplinati dall'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 55-ter il procedimento disciplinare viene riaperto d'ufficio.";

p) nel comma 57 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) è consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attività agricola;";

q) nel comma 57 nella lettera d) è aggiunto in fine il seguente periodo:

"È consentito, previa autorizzazione ed escluso l'utilizzo delle strutture e dei mezzi dell'ente, esercitare saltuariamente al di fuori dell'orario di lavoro attività lucrative; l'autorizzazione è revocata qualora l'attività esercitata influisca sulla regolarità del servizio;";

r) nel comma 57 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) non è consentito conferire incarichi a personale collocato in pensione di anzianità nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio, salvo incarichi nel periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto, di durata complessiva non superiore a sei mesi, per indifferibili esigenze di servizio al personale cessato che ha già svolto la medesima attività, qualora tale competenza non sia immediatamente reperibile né all'interno né all'esterno dell'amministrazione.";

s) il comma 58 è sostituito dal seguente:

"58. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, viene autorizzato dall'organo preposto alla gestione individuato dall'ente all'esercizio di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione, sempreché l'ente non offra, entro un congruo termine, un impiego a tempo pieno. Per quanto non previsto si continuano ad applicare le norme statali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi. È consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attività agricola.";

t) dopo il comma 61 sono aggiunti i seguenti:

"61-bis. I compensi percepiti complessivamente per gli incarichi e le attività autorizzati ai sensi del comma 57, lettera d), compresi gli incarichi per la revisione economico-finanziaria, non possono superare annualmente l'importo lordo di euro 20.000,00. Il dipendente dichiara nella richiesta di autorizzazione il rispetto del suddetto limite.

61-ter. Il limite previsto dal comma 61-bis si applica agli incarichi e alle attività autorizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.";

u) il comma 67 è sostituito dal seguente:

"67. La contrattazione collettiva è provinciale e decentrata e regola la determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali.";

v) nel comma 78 le parole "così come individuate dal comma 8 dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni" sono soppresse;

z) il comma 80 è sostituito dal seguente:

"80. I contratti collettivi hanno durata triennale sia per la parte normativa sia per quella economica, salva la diversa durata stabilita dalla contrattazione collettiva provinciale.";

aa) il comma 84 è sostituito dal seguente:

"84. La rappresentatività e la composizione delle delegazioni sindacali possono essere ridisciplinate con contratto collettivo.";

bb) dopo il comma 100 sono aggiunti i seguenti:

"100-bis. Spettano ai dirigenti, in base ai criteri fissati dall'ente, l'individuazione degli obiettivi, dei progetti e delle altre attività incentivabili, nonché la valutazione dei risultati collettivi e individuali conseguiti dal personale dipendente. I dirigenti dispongono in ordine alla valutazione del personale assegnato e attribuiscono, per quanto di competenza, i trattamenti economici accessori compresi i compensi di produttività, nel rispetto dei contratti collettivi, inclusi eventualmente quelli decentrati, nonché dei criteri e delle procedure stabilite dall'ente. Assumono la responsabilità in ordine alla verifica della produttività del personale. Sono responsabili dell'esecuzione di quanto previsto dalle disposizioni regionali e dagli atti consiliari in materia di trasparenza.

100-ter. La valutazione del personale dipendente e gli adempimenti di cui al comma 100-bis sono requisito essenziale al fine della valutazione dei dirigenti e conseguentemente la mancata attivazione delle relative procedure comporta la non erogazione della retribuzione di risultato fino al completamento delle stesse.

100-quater. I dirigenti sono responsabili per la mancata segnalazione dei comportamenti di rilievo disciplinare del personale assegnato alle proprie strutture, per l'omessa vigilanza sulla produttività e sull'efficienza della propria struttura, nonché per le violazioni degli obblighi previsti dal codice di comportamento e dalle norme in materia di incompatibilità. In tali casi la retribuzione di risultato spettante può non essere integralmente corrisposta in proporzione alla gravità delle inadempienze.";

cc) nel comma 101 è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Nei comuni ove è prevista la dirigenza, il regolamento organico definisce rapporti tra i predetti incarichi direttivi e quelli attribuiti a dipendenti con qualifica o abilitazione dirigenziale.";

dd) dopo il comma 101 è aggiunto in fine il seguente:

"101-bis. I titolari di incarichi dirigenziali o di direzione, limitatamente in questo ultimo caso a quelli che svolgono tali incarichi nei comuni privi di figure dirigenziali, possono per periodi di tempo determinato e per specifiche e comprovate ragioni di servizio delegare ai dipendenti del rispettivo servizio che ricoprano le posizioni funzionali più elevate alcuni atti rientranti nella propria competenza.";

ee) nel comma 108, le parole "dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" sono sostituite dalle parole "dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

ff) il comma 114 è sostituito dal seguente:

"114. Il regolamento previsto dall'articolo 21 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati con soggetti esterni all'ente contratti a tempo determinato per gli incarichi dirigenziali e di direzione previsti nella dotazione organica. Tali contratti, in misura non superiore rispettivamente al 20 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e al 10 per cento del totale delladotazione organica degli incarichi di direzione, e comunque rispettivamente per almeno una unità, sono stipulati con persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato con soggetti esterni all'ente per la copertura di incarichi di direzione previsti nella dotazione organica. Tali contratti, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento della dotazione organica dell'ente, e comunque per almeno una unità, sono stipulati con persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore alla normale scadenza del mandato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni e sono rinnovabili. In caso di elezioni anticipate rispetto alla normale scadenza del mandato, il sindaco rinnovato procede alla verifica dell'operato dei dirigenti di cui al presente comma, con facoltà di revocare gli incarichi a fronte di una valutazione negativa, nel rispetto del principio del giusto procedimento. Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali. Il trattamento economico può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dal presente comma è arrotondato all'unità inferiore se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore se esso è uguale o superiore a cinque.";

gg) nel comma 115 è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Ai collaboratori assunti con contratto a tempo determinato si applicano i contratti collettivi a livello provinciale.";

hh) nel comma 116 dopo le parole "compiti dirigenziali" sono aggiunte le parole "o direttivi".

 

     Art. 2. Misurazione e valutazione delle prestazioni.

1. Al fine di promuovere il merito e il miglioramento delle prestazioni, con regolamento il comune prevede adeguate procedure per la misurazione e valutazione dei risultati dell'organizzazione e dei responsabili delle strutture, anche mediante forme di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza e del miglioramento della qualità dei servizi, nonché di eventuale confronto delle prestazioni omogenee con quelle di altre pubbliche amministrazioni.

 

     Art. 3. Attività di revisione interna.

1. Per l'applicazione del controllo di gestione di cui all'articolo 17 commi 99 e 100 della legge regionale n. 10 del 1998 e per garantire la legittimità e la regolarità degli atti, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità di procedure ed attività e la loro rispondenza agli strumenti di pianificazione, lo statuto comunale può prevedere di affidare al Consorzio dei Comuni della rispettiva provincia servizio di supporto, di controllo e di revisione dell'attività amministrativa.

2. Il servizio è regolato da apposita convenzione, che definisce oggetti, tempi e modalità dell'attività di supporto e revisione, individuando modi e strumenti idonei per l'accesso alle informazioni e la conseguente trasmissione di pareri, rapporti e relazioni.

 

     Art. 4. Trasparenza.

1. I comuni con apposito atto consiliare, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano i dati e le informazioni da rendere pubblici, attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso, concernenti l'attività delle strutture e del personale dipendente, i risultati delle forme di verifica della soddisfazione dei cittadini e degli utenti, ogni aspetto dell'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, i dati relativi alla retribuzione risultante dalla contrattazione collettiva del segretario comunale e dei dipendenti con incarico dirigenziale e alle assenze del personale.

2. I dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico rendono conoscibile il proprio nominativo secondo le modalità stabilite dall'ente.

 

     Art. 5. Progressioni.

1. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, è sostituito dai seguenti:

"4. L'ente, nell'ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno di personale, garantisce il rispetto dei princìpi stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione, prevedendo che l'accesso ai nuovi posti sia riservato in misura non inferiore al 50 per cento all'ingresso dall'esterno.

4-bis. Nei comuni della provincia di Trento le progressioni economiche all'interno della stessa categoria, da effettuarsi mediante le procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva, tengono conto della valutazione e del merito.

4-ter. Nei comuni della provincia di Bolzano le progressioni professionali all'interno della stessa qualifica funzionale sono disciplinate dalla contrattazione collettiva, la quale tiene conto della valutazione e del merito.".

 

     Art. 6. Gruppi linguistici.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 4 del 1993 è sostituito dai seguenti:

"1. I candidati ai concorsi per la copertura di posti nei comuni della provincia di Bolzano allegano, in busta chiusa, alla domanda di ammissione il certificato di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico rilasciato in base alle disposizioni in materia.

1-bis. I candidati hanno facoltà di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo quanto indicato nella domanda di ammissione.".

 

     Art. 7. Effetti della cessazione dal servizio.

1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 4 del 1993 è sostituito dal seguente:

"2. In materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare, ai dipendenti dei comuni si applicano le disposizioni previste per i dipendenti della rispettiva provincia.".

 

CAPO II

Disposizioni sulla parificazione fra donne e uomini negli enti locali.

 

     Art. 8. Piani per la parità.

1. Gli enti locali con popolazione superiore ai 30.000 abitanti elaborano dei piani per la promozione della parità fra i generi, definiti piani per la parità.

2. I piani per la parità sono predisposti per un periodo di cinque anni e sono verificati periodicamente.

3. Nei piani per la parità è stabilito con quali tempi e con quali misure in materia di organizzazione, di organico, di formazione e di aggiornamento, nonché in quali strutture devono essere diminuiti e gradualmente rimossi l'eventuale sottorappresentazione di un genere ed eventuali svantaggi per il genere sottorappresentato.

4. Se è prevista una riduzione dei posti in organico, i piani di parità prevedono che la quota del genere sottorappresentato, con riferimento alle qualifiche funzionali e alle posizioni dirigenziali, resti almeno uguale.

5. In sede di prima applicazione i piani per la parità sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. Acquisizione di dati statistici delle amministrazioni locali.

1. Gli enti locali individuati dall'articolo 8 pubblicano sul loro sito internet ogni anno, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali, i dati statistici sulla proporzione fra i due generi per ognuna delle seguenti categorie:

a) per servizi ovvero per analoghe unità organizzative;

b) per tipo di rapporto lavorativo;

c) per qualifica funzionale o categoria;

d) per funzioni;

e) per tempo pieno e parziale, distinguendo fra le diverse forme;

f) per classi di stipendio, tenendo conto di premi di produttività, indennità e aumenti individuali di stipendio;

g) per monte salari per uomini e donne;

h) per età;

i) per grado di istruzione delle/dei dipendenti;

l) per stato di famiglia, nonché numero ed età delle figlie e dei figli delle/dei dipendenti.

2. Sono inoltre pubblicati i dati sul numero di donne e di uomini che rispetto all'ultima pubblicazione:

a) svolgono funzioni di livello apicale;

b) hanno partecipato a iniziative di formazione e aggiornamento;

c) hanno ottenuto premi di produttività, indennità o aumenti individuali di stipendio;

d) hanno cambiato servizio, ufficio o unità organizzativa.

 

     Art. 10. Assunzioni.

1. Nel caso di pari merito nelle graduatorie dei concorsi e delle selezioni, la preferenza nell'assunzione o nell'avanzamento è data, dopo aver rispettato i titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente, al genere meno rappresentato nella specifica figura professionale o qualifica.

2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale concesso per esigenze familiari hanno precedenza nella copertura dei posti vacanti a tempo pieno della medesima qualifica o categoria.

 

     Art. 11. Conciliazione delle esigenze familiari con quelle professionali.

1. Gli enti locali adottano modalità organizzative e articolazioni dell'orario di lavoro dirette a conciliare le esigenze familiari con quelle professionali, anche a favore di dipendenti con incarichi dirigenziali.

2. I piani di parità prevedono azioni positive per garantire la conciliazione delle esigenze di cui al comma 1.

 

CAPO III

Disposizioni in materia di segretari comunali.

 

     Art. 12. Classificazione delle sedi segretarili delle comunità istituite in provincia di Trento.

1. Le comunità previste dalla legge provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3 istituiscono la propria sede segretarile. La classe di appartenenza, ai soli fini giuridici, è determinata secondo quanto stabilito nella tabella A allegata alla legge regionale n. 4 del 1993. Nella determinazione del trattamento economico dei segretari delle comunità la contrattazione collettiva tiene conto dellefunzioni trasferite e della loro complessità.

2. Le comunità possono stipulare una convenzione per la copertura della propria sede segretarile con un comune appartenente al rispettivo territorio, a condizione che il segretario comunale sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla classe segretarile della comunità. Nel caso di convenzione, la classe segretarile è determinata sulla base della popolazione della comunità e la qualifica è collegata alla durata della convenzione stessa. Ai segretari comunali la cui sede è convenzionata con quella delle comunità di cui al comma 1 spetta il trattamento economico aggiuntivo determinato dai contratti collettivi.

3. Le convenzioni già stipulate tra le comunità e i comuni alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa qualora il segretario non sia in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

4. Per l'accesso alle sedi segretarili delle comunità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regionali in materia di concorsi per le sedi segretarili comunali di classe corrispondente. Il servizio prestato presso le sedi segretarili delle comunità di cui al comma 1 è equiparato a quello presso le sedi segretarili comunali di classe corrispondente.

 

     Art. 13. Indizione del bando di concorso.

1. Il comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale n. 4 del 1993 è sostituito dal seguente:

"1. I comuni possono bandire il concorso per la copertura della sede segretarile nove mesi prima che si verifichi la vacanza della sede. I comuni avviano le procedure per la copertura della sede entro il termine di novanta giorni dalla vacanza della sede e provvedono a concluderle entro il termine perentorio di un anno.".

 

     Art. 14. Nomina a segretario generale di seconda classe.

1. Il comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale n. 4 del 1993 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1. La nomina a segretario generale di seconda classe è disposta dal consiglio comunale in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, al quale possono partecipare i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di seconda classe, i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di terza classe con almeno tre anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica, i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di quarta classe con almeno sette anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica, i vicesegretari generali in servizio di ruolo presso sedi di prima e di seconda classe con almeno due anni e rispettivamente quattro anni di servizio di ruolo nella qualifica, nonché i capi di ripartizione o di strutture equiparate in servizio di ruolo in comuni di prima e di seconda classe della regione che abbiano svolto l'incarico direttivo o dirigenziale per almeno tre anni e rispettivamente sei anni e che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all'articolo 47. Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati né da provvedimenti disciplinari né da note di demerito.".

 

     Art. 15. Supplenza e reggenza delle sedi segretarili.

1. Nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale n. 4 del 1993 le parole "il parere si intende comunque favorevole" sono sostituite dalle parole "il presidente della giunta provinciale può comunque disporre la sostituzione".

 

     Art. 16. Graduatoria degli incarichi di reggenza e supplenza.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 61 della legge regionale n. 4 del 1993 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Quando, provvedendovi a termini dell'articolo 60, possa essere compromessa la regolarità del servizio segretarile, gli incarichi di reggenza o di supplenza presso i comuni possono essere conferiti dal presidente della giunta provinciale territorialmente competente a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e di Bolzano a norma di quanto disposto dall'articolo 47, secondo l'ordine di apposita graduatoria provinciale.

2. La graduatoria è formata ogni anno da apposita commissione sulla base dei seguenti criteri:

a) votazione di laurea;

b) votazione risultante dal certificato di idoneità, di cui all'articolo 47, comma 7;

c) altri titoli di studio;

d) titoli di servizio.".

 

     Art. 17. Convenzioni temporanee per la supplenza delle sedi segretariali.

1. In caso di assenza temporanea del titolare della sede segretarile, il comune in alternativa alle modalità di supplenza previste dagli articoli 60 e 61 della legge regionale n. 4 del 1993, può stipulare una convenzione temporanea, limitatamente al periodo di assenza del titolare, con altro comune, applicando le disposizioni previste dall'articolo 42, comma 3, della legge regionale n. 4 del 1993 e successive modificazioni.

 

     Art. 18. Certificati anagrafici in forma digitale. Soppressione dei diritti di segreteria.

1. I comuni che rilasciano i certificati anagrafici in forma digitale possono, limitatamente a tali certificati, sopprimere i diritti di segreteria previsti dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 anche per la quota del 10 per cento destinata alla rispettiva Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 26 aprile 2010, n. 1.

 

CAPO IV

Norme transitorie e finali.

 

     Art. 19. Adeguamento dei regolamenti e degli atti comunali.

1. Ove nelle disposizioni precedenti non sia già stabilito un termine diverso, i comuni adeguano i propri regolamenti e atti alle disposizioni recate dalla presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della medesima.

 

     Art. 20. Norma transitoria.

1. La nuova disciplina recata dall'articolo 1, comma 1, lettere ff) e hh) si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge. Fino al rinnovo continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 18 commi 114 e 116 della legge regionale n. 10 del 1998 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 21. Norma interpretativa dell'articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4.

1. Il rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia nei casi indicati dall'articolo 36, commi 1 e 2 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 va inteso nel senso di riconoscere il rimborso delle spese legali, peritali e di giudizio, anche in caso di compensazione di tali spese o di liquidazione delle medesime in misura inferiore a quelle eventualmente dovute.

 

     Art. 22. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 2 limitatamente alle parole "non abbiano superato i 45 anni, salvo le eccezioni di legge, i quali";

b) l'articolo 18, commi 37, 44, 54, 55, 56, 87 della legge regionale n. 10 del 1998;

c) l'articolo 32 della legge regionale n. 4 del 1993;

d) l'articolo 8 della legge regionale 4 marzo 1983, n. 1.

 

     Art. 23. Testo unico.

1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di personale contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 5 marzo 1983, n. 1, 5 marzo 1993, n. 4, 27 febbraio 1997, n. 2, 23 ottobre 1998, n. 10, 16 luglio 2004, n. 1, 22 dicembre 2004, n. 7, 20 marzo 2007, n. 2, 4 dicembre 2007, n. 4, 15 luglio 2009, n. 5, 26 aprile 2010, n. 1, 14 dicembre 2010, n. 4 e 14 dicembre 2011, n. 8.

 

     Art. 24. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.