§ 2.3.30 – L.R. 30 novembre 1994, n. 3.
Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:30/11/1994
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Consiglio comunale).
Art. 2.  (Giunta comunale).
Art. 3.  (Sindaco).
Art. 4.  (Cause di non candidabilità alla carica di sindaco).
Art. 5.  (Eleggibilità alla carica di sindaco).
Art. 6.  (Cause di ineleggibilità alla carica di sindaco).
Art. 7.  (Casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore).
Art. 8.  (Durata del mandato ed elezione del sindaco).
Art. 9.  (Mozione di sfiducia).
Art. 10.  (Durata del mandato e rinnovo dei consigli comunali).
Art. 11.  (Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale).
Art. 12.  (Ineleggibilità a consigliere comunale).
Art. 13.  (Incompatibilità di cariche).
Art. 14.  (Effetti delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e rimedi relativi).
Art. 15.  (Turni elettorali).
Art. 16.  (Sistema elettorale).
Art. 17.  (Formazione delle candidature nei comuni della regione).
Art. 18.  (Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento).
Art. 19.  (Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano)
Art. 20.  (Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano)
Art. 20 bis.  (Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive).
Art. 21.  (Modalità di presentazione delle candidature).
Art. 22.  (Commissione o sottocommissione elettorale circondariale - Esame ed ammissione delle candidature).
Art. 23.  (Pubblicazione del manifesto delle candidature).
Art. 24.  (Stampa delle schede).
Art. 25.  (Sospensione delle elezioni per insufficienza del numero dei candidati).
Art. 26.  (Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale).
Art. 27.  (comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale).
Art. 28.  (Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Elezione del sindaco)
Art. 29.  (Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Modalità per l'espressione del voto per l'elezione del consiglio comunale)
Art. 30.  (Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Elezione del sindaco e del consiglio comunale)
Art. 31.  (Modalità di svolgimento del secondo turno di votazione).
Art. 32.  (Comuni a sezione unica - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti).
Art. 33.  (Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti).
Art. 34.  (Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti).
Art. 35.  (Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti)
Art. 36.  (Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti)
Art. 37.  (Validità delle elezioni - Quorum dei votanti e quorum dei voti validi).
Art. 38.  (Protezione di contrassegni tradizionali).
Art. 39.  (Modalità di espressione del voto).
Art. 40.  (Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto).
Art. 41.  (Validità e nullità delle schede e dei voti).
Art. 42.  (Voti di preferenza, nullità e connessione con voti di lista).
Art. 43.  (Composizione dell'ufficio elettorale di sezione).
Art. 44.  (Albo dei presidenti di seggio).
Art. 45.  (Nomina dei presidenti di seggio).
Art. 46.  (Nomina degli scrutatori e del segretario dell'ufficio elettorale di sezione).
Art. 47.  (Casi di ineleggibilità alla carica di presidente, di scrutatore e di segretario di seggio elettorale).
Art. 48.  (Compensi ai componenti gli uffici elettorali).
Art. 49.  (Rimborso spese per nomina presidenti di seggio).
Art. 50.  (Costituzione dell'ufficio centrale).
Art. 51.  (Locali e materiale per l'ufficio elettorale).
Art. 52.  (Ufficio elettorale - Operazioni preliminari).
Art. 53.  (Spoglio delle schede).
Art. 54.  (Verbale dell'ufficio centrale).
Art. 55.  (Propaganda elettorale).
Art. 56.  (Annullamento elezioni - Nomina commissario e rinnovo elezioni).
Art. 57.  (Convalida degli eletti).
Art. 58.  (Vacanza del seggio - Surrogazione - Sospensione dalla carica).
Art. 59.  (Anagrafe degli amministratori comunali).
Art. 60.  (Consiglio comunale).
Art. 61.  (Giunta comunale).
Art. 62.  (Mozione di sfiducia - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco).
Art. 63.  (Attribuzioni del consiglio comunale).
Art. 64.  (Attribuzioni del sindaco).
Art. 65.  (Consigli circoscrizionali).
Art. 66.  (Bilancio e programmazione finanziaria).
Art. 67.  (Presentazione del bilancio di previsione e gestione provvisoria).
Art. 68.  (Revisori dei conti).
Art. 69.  (Revisore dei conti dei consorzi e unione di comuni).
Art. 70.  (Consorzi).
Art. 71.  (Mozione di sfiducia costruttiva).
Art. 72.  (Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità).
Art. 73.  (Modalità del controllo preventivo di legittimità degli atti).
Art. 74.  (Tipologia dei provvedimenti di controllo).
Art. 75.  (Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni).
Art. 76.  (Scioglimento e sospensione del consiglio comunale).
Art. 77.  (Elezioni degli organi delle amministrazioni comunali - Prima applicazione).
Art. 78.  (Proroghe di termini).
Art. 79.  (Oneri finanziari della Regione).
Art. 80.  (Applicazione della contabilità economica ai comuni).
Art. 81.  (Adeguamento degli statuti comunali).
Art. 82.  (Abrogazione di norme).
Art. 83.  (Testo unico).
Art. 84.  (Entrata in vigore).


§ 2.3.30 – L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

(B.U. 1 dicembre 1994, n. 54).

 

TITOLO I

Elezione diretta del sindaco e modifica

del sistema di elezione dei consigli comunali

 

Art. 1. (Consiglio comunale).

     1. Il consiglio comunale nei comuni della provincia di Trento è composto da:

a) 40 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;

b) 32 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

c) 22 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

d) 18 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

e) 15 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

f) 12 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato [1].

     1-bis. Il consiglio comunale nei comuni della provincia di Bolzano è composto da:

a) 45 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;

b) 36 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

c) 27 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

d) 18 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

e) 15 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

f) 12 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato [2].

     2. Il sindaco è compreso nel numero dei componenti il consiglio comunale.

     3. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il consiglio è presieduto dal sindaco. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, lo statuto deve prevedere che il consiglio sia presieduto dal presidente eletto dall'assemblea [3].

     4. La prima seduta è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età con esclusione del sindaco neo-eletto. Qualora il consigliere anziano sia assente od impedito a presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che segue in ordine di età.

     5. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale territorialmente competente.

     6. La popolazione è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione con riferimento alla data della elezione.

 

     Art. 2. (Giunta comunale).

     1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a:

a) 7 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;

b) 6 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

c) 5 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

d) 4 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

e) 3 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 1.000 abitanti e nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti;

f) 2 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 1.000 abitanti [4].

     2. Lo statuto può prevedere la nomina o l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, purché in numero non superiore alla metà dei componenti la giunta. In tal caso gli assessori non facenti parte del consiglio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio; devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal sindaco [5].

     2 bis. Le dimissioni dalla carica di assessore sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. La sostituzione dell’assessore, cessato per qualsiasi causa, deve avvenire rispettivamente entro trenta giorni per i comuni della provincia di Trento ed entro il termine previsto dall’articolo 58, comma 1, lettera b), numero 1bis.1.), della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni per i comuni della provincia di Bolzano. Fino alla sostituzione, la giunta continua ad operare purché il numero degli assessori cessati dalla carica non sia superiore alla metà dei suoi componenti senza computare il sindaco [6].

     2-ter. Gli assessori, compresi quelli nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e assessore [7].

     3. Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione [8].

     4. Nei comuni della provincia di Bolzano, la giunta comunale è eletta dal consiglio comunale su proposta del sindaco da presentarsi nella prima seduta successiva alla elezione e secondo le modalità stabilite nello statuto. Il vicesindaco è scelto dal sindaco fra gli assessori, secondo le disposizioni contenute nello statuto. Nel caso in cui nello statuto sia prevista la nomina di assessori non facenti parte del consiglio, il loro numero non può superare la metà di quello spettante a ciascun gruppo linguistico. Su proposta del sindaco il consiglio comunale può revocare uno o più assessori [9].

     5. Nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano dove nel consiglio comunale sono presenti più gruppi linguistici, il vicesindaco deve appartenere al gruppo linguistico maggiore per consistenza escluso quello cui appartiene il sindaco.

     6. Nei comuni della provincia di Bolzano il numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nella giunta viene determinato includendo nel computo il sindaco e avuto riguardo alla consistenza dei gruppi linguistici presenti in consiglio comunale, accertata al momento della convalida del consiglio neoeletto. Ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere comunque rappresentato nella giunta se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo medesimo, anche se tale situazione si verifica nel corso del mandato. In quest’ultimo caso e, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, in entrambi i casi, anche in deroga ai limiti fissati dal comma 1 o dallo statuto, il consiglio comunale deve provvedere a nominare un assessore appartenente al gruppo linguistico che ha diritto di essere rappresentato nella giunta, scegliendolo tra i consiglieri comunali [10].

     7. Lo statuto può prevedere l'attribuzione di funzioni particolari a singoli consiglieri.

 

     Art. 3. (Sindaco).

     1. Nei comuni della regione, il sindaco è eletto con suffragio universale diretto dagli elettori del comune.

 

     Art. 4. (Cause di non candidabilità alla carica di sindaco).

     1. Per quanto riguarda le cause di non candidabilità alla carica di sindaco, si applicano le norme contenute nell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

 

     Art. 5. (Eleggibilità alla carica di sindaco).

     1. Nei comuni della provincia di Trento, sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

     2. Nei comuni della provincia di Bolzano, sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale [11].

     3. Non è rieleggibile alla carica di sindaco chi abbia espletato il mandato per tre volte consecutive se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della medesima carica. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi [12].

     4. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. (Cause di ineleggibilità alla carica di sindaco).

     1. E' ineleggibile alla carica di sindaco:

     a) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità previsti dall'articolo 12;

     b) chi essendovi tenuto non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

     c) il ministro di un culto;

     d) chi ha il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che ricoprano nell'Amministrazione del comune il posto di segretario comunale [13];

     e) chi sia stato condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi e chi sia stato condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.

     1 bis. [Le cause di ineleggibilità di cui alla lettera d) non trovano applicazione qualora il valore dell'appalto o della concessione di servizi comunali non superi nell'anno l'importo lordo di lire 500 milioni] [14].

 

     Art. 7. (Casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore).

     1. Non possono far parte della stessa giunta comunale i fratelli, il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, gli ascendenti, i discendenti, ovvero gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato [15].

     1-bis. Non può ricoprire la carica di sindaco o di assessore chi riveste la carica di presidente, direttore generale o vicedirettore generale di istituti di credito aventi la sede o filiali nel comune [16].

     2. Non può ricoprire la carica di sindaco o di assessore colui che riveste la carica di presidente o di membro del consiglio di amministrazione di società cooperative o di consorzi di cooperative che gestiscono direttamente il servizio di tesoreria o di esattoria per conto del comune .

     2 bis. Nei comuni della provincia di Trento non possono ricoprire la carica di sindaco o di assessore i segretari comunali e i segretari delle comunità che svolgono servizio nella medesima provincia. Nei comuni della provincia di Bolzano non possono ricoprire la carica di sindaco o di assessore i segretari comunali e i segretari delle comunità comprensoriali che svolgono servizio nella medesima provincia. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa [17].

     2-ter. Non può ricoprire la carica di sindaco chi ha il coniuge, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che siano concessionari della riscossione dei tributi, tesorieri, appaltatori o concessionari di servizi comunali o in qualunque modo di fideiussori, qualora il valore dell'appalto o della concessione superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44 [18].

     3. [Nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 13.000 abitanti la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale] [19].

     3 bis. [Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale, salvo diversa disciplina prevista nello statuto comunale] [20].

     4. [Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti] [21].

     5. Colui che ha ricoperto la carica di assessore per tre mandati consecutivi non può essere rieletto o nominato alla carica medesima se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della carica. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi [22].

 

     Art. 8. (Durata del mandato ed elezione del sindaco).

     1. Il sindaco resta in carica cinque anni.

     2. Si procede alla elezione del sindaco ogni volta che si deve provvedere al rinnovo, per qualsiasi causa, del consiglio comunale.

     3. Nei comuni della regione, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o dall'assessore anziano in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica del vicesindaco.

     4. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

     5. Le dimissioni presentate dal sindaco sono irrevocabili.

 

     Art. 9. (Mozione di sfiducia).

     1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le loro dimissioni.

     2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Trento e da almeno un quarto dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Bolzano. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

 

     Art. 10. (Durata del mandato e rinnovo dei consigli comunali).

     1. I consigli comunali restano in carica cinque anni.

     2. I consigli comunali restano in carica sino all'elezione dei nuovi limitandosi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti [23].

     3. Oltre a quanto previsto dagli articoli 8, comma 3, e 9 si procede al rinnovo integrale del consiglio comunale:

     a) quando, in seguito ad una modificazione territoriale, si è verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del comune;

     b) quando il consiglio comunale ha perduto la metà dei propri componenti e questi non sono stati sostituiti a norma dell'articolo 58;

     c) quando la modifica del territorio dà luogo a variazioni nel numero dei consiglieri assegnati al comune.

     4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 3 le elezioni si effettuano entro novanta giorni dal compimento delle operazioni prescritte dall'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni. Tale termine può essere prorogato al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

     5. Alla proroga provvede il Presidente della Giunta regionale sentito il Presidente della Giunta provinciale competente per territorio.

     6. Nei comuni della provincia di Bolzano, le funzioni della giunta sono esercitate dal sindaco fino alla elezione della giunta che deve avvenire entro i termini previsti dall’articolo 58, comma 1, lettera b), numero 1bis.1.) della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 [24].

 

     Art. 11. (Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale).

     1. Per quanto riguarda le cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale, si applicano le norme contenute nell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

 

     Art. 12. (Ineleggibilità a consigliere comunale).

     1. Non sono eleggibili a consigliere comunale:

     a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

     b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla Corte d'Appello, ai Tribunali, alle Preture ed al Tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la Provincia di Bolzano nonché i vicepretori onorari, i giudici conciliatori ed i giudici di pace;

     c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza nonché gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

     d) i funzionari e gli impiegati dello Stato, che hanno compiti di vigilanza sui Comuni nonché quelli delle Province di Trento e Bolzano preposti ad uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune;

     e) i dipendenti dei rispettivi comuni;

     f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune, di unioni di comuni o di istituzione di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;

     g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento del comune [25];

     h) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al Servizio sanitario provinciale;

     i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con il Servizio sanitario provinciale aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, per i comuni della provincia di Bolzano, o della comunità, per i comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il comune [26];

     l) i consiglieri comunali in carica in altro comune.

     2. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

     3. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera l) del comma 1 non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

     4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

     5. Per cessazione delle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

     6. Le strutture convenzionate di cui alla lettera i) del comma 1 sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 13. (Incompatibilità di cariche).

     1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, le lettere e), f), g) sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     2. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     3. Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 le parole «di altro comune» sono soppresse.

 

     Art. 14. (Effetti delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e rimedi relativi).

     1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere comunale.

     2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad esso, importano la decadenza dalla carica di cui al comma 1.

     3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità, sono applicabili i rimedi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 [27].

     4. La cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

 

     Art. 15. (Turni elettorali).

     1. Le elezioni del sindaco e dei consigli comunali di tutti i comuni della regione si svolgono in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno dell'anno di scadenza del mandato.

     2. Le elezioni dei consigli comunali e del sindaco che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 1° marzo, ovvero in una domenica compresa tra il 1° novembre ed il 15 dicembre, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 1° settembre.

     2 bis. Il turno elettorale autunnale non ha luogo nell’anno in cui sono indette le elezioni del rispettivo Consiglio provinciale. In tal caso le elezioni si svolgono in una domenica compresa tra il 1° febbraio e il 31 marzo dell’anno successivo [28].

     3. Il consiglio comunale ed il sindaco rinnovati per cause diverse dalla normale scadenza del mandato, restano in carica limitatamente al rimanente periodo del quinquennio previsto per la generalità dei consigli comunali della regione. Qualora tale rinnovo avvenga nel corso dell'anno immediatamente precedente quello di svolgimento del turno elettorale generale, il sindaco ed il consiglio comunale restano in carica fino alla scadenza del successivo turno elettorale generale previsto per i comuni della regione.

 

     Art. 16. (Sistema elettorale).

     1. Nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco.

     2. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione dei consiglieri comunali è effettuata su base proporzionale.

     3. Nei comuni della provincia di Bolzano, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione dei consiglieri comunali è effettuata a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. E' data facoltà di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti.

     4. Gli elettori di un comune concorrono tutti ugualmente alla elezione di ogni consigliere e del sindaco. Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

 

     Art. 17. (Formazione delle candidature nei comuni della regione). [29]

     1. Nei comuni della regione, le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono indicare il nominativo del candidato alla carica di sindaco e devono essere sottoscritte da almeno:

     a) 200 elettori, nei comuni con più di 40.000 abitanti;

     b) 175 elettori, nei comuni con più di 20.000 abitanti;

     c) 100 elettori, nei comuni con più di 10.000 abitanti;

     d) 60 elettori, nei comuni con più di 5.000 abitanti;

     e) 30 elettori, nei comuni con più di 2.000 abitanti;

     f) 20 elettori, nei comuni fino a 2.000 abitanti.

     2. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel comma 1.

     3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature alla carica di sindaco.

     4. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 15.000 abitanti, possono essere presentate liste di candidati alla sola carica di consigliere comunale.

     5. La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione.

     6. I presentatori devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del comune con diritto al voto per l’elezione del consiglio comunale e la loro firma è autenticata anche cumulativamente in un solo atto dai soggetti e secondo le modalità stabilite dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

     7. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

     8. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

 

     Art. 18. (Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento).

     1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, con la lista dei candidati al consiglio comunale e con il programma amministrativo, deve essere anche presentato, presso l'ufficio del segretario comunale competente, il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco [30].

     2. Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore al numero dei componenti del consiglio da eleggere, né inferiore a tre quarti. Qualora il numero dei candidati da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta, esso è arrotondato all'unità superiore.

     3. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati.

     4. I candidati, contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente l'indicazione del soprannome o del nome volgare.

     5. Nessuno può presentarsi come candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale di cui all'articolo 15, comma 1, chi già riveste la carica di sindaco in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

     6. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere comunale in più di una lista nello stesso comune, né può presentarsi come candidato in più di un comune. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale di cui all'articolo 15, comma 1, chi già riveste la carica di consigliere in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

 

     Art. 19. (Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano) [31].

     1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, presso l'ufficio del segretario comunale competente, deve essere presentata la lista dei candidati al consiglio comunale, con la specifica indicazione dei candidati che non abbiano accettato la candidatura anche per la carica di sindaco [32].

     2. Nessuna lista può comprendere un numero di candidati inferiore a tre né superiore al numero dei componenti del consiglio, aumentato della metà. Qualora il numero dei consiglieri da eleggere sia dispari, il numero massimo dei candidati è arrotondato all'unità superiore [33].

     3. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti del numero massimo di candidati di cui una lista può essere formata.

     4. I candidati, contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, ed eventualmente del soprannome, del nome volgare o del nome del maso, luogo e data di nascita e gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione.

     5. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere comunale in più di una lista nello stesso comune né può presentarsi come candidato in più di un comune. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale di cui all'articolo 15, comma 1, chi già riveste la carica di consigliere in un comune, non può presentarsi come candidato in altri comuni.

 

     Art. 20. (Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano) [34].

     1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. Con la presentazione della candidatura alla carica di sindaco deve essere presentato anche il programma amministrativo. Nel caso in cui più liste convergano su uno stesso candidato alla carica di sindaco, tali liste devono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate [35].

     2. [Nei comuni della provincia di Bolzano, i collegamenti eventualmente effettuati ai sensi e per i fini di cui all'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, devono corrispondere a quelli previsti dal comma 1] [36].

     3. Ogni lista di candidati per il consiglio comunale deve essere collegata con un candidato alla carica di sindaco.

     4. Per i comuni della provincia di Trento, nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore al numero dei componenti del consiglio, né inferiore a tre quarti, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei consiglieri assegnati [37].

     5. Per i comuni della provincia di Bolzano, nessuna lista può comprendere un numero di candidati inferiore a tre né superiore al numero dei componenti del consiglio, aumentato della metà. Qualora il numero dei consiglieri sia dispari, il numero massimo dei candidati è arrotondato all'unità superiore. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti del numero massimo di candidati di cui una lista può essere formata [38].

     6. I candidati, contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente del soprannome o del nome volgare e, nella provincia di Bolzano, con l'indicazione del gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione.

     7. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale di cui all'articolo 15, comma 1, chi già riveste la carica di sindaco in un comune, non può presentarsi come candidato in altri comuni.

     8. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere comunale in più di una lista nello stesso comune né può presentarsi come candidato in più di un comune. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale di cui all'articolo 15, comma 1, chi già riveste la carica di consigliere in un comune, non può presentarsi come candidato in altri comuni.

 

          Art. 20 bis. (Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive). [39]

     1. Al fine di promuovere condizioni per la parità di accesso alle cariche elettive, le liste dei candidati devono essere formate da rappresentanti di ambo i generi.

     2. In ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero massimo di candidati spettanti alla

medesima lista con eventuale arrotondamento all’unità superiore.

     3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 18, comma 4, 19, comma 4, e 20, comma 6, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito.

     4. In sede di esame ed ammissione delle liste dei candidati, la competente Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale verifica la quota dei rappresentanti di ogni genere iscritti nelle liste dei candidati. In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 1, ricusa la lista. In caso di superamento della quota di cui al comma 2, riduce la lista al numero massimo ammesso di candidati del medesimo genere, stralciando gli ultimi nomi del genere eccedente i due terzi.

 

     Art. 21. (Modalità di presentazione delle candidature).

     1. Con la candidatura alla carica di sindaco e con le liste dei candidati a consigliere comunale, devono essere presentati:

     a) tre esemplari del contrassegno a colori, anche figurato, contenuto in un cerchio di cm 10 di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di cm 2 di diametro. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, le candidature alla carica di sindaco devono essere accompagnate dai contrassegni di tutte le liste ad esse collegate [40];

     b) il certificato, rilasciato per ogni candidato dal sindaco competente, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali [41];

     c) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. Qualora il candidato si trovi all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta alla Autorità diplomatica o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni. Nei comuni della provincia di Bolzano, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere accompagnata dal certificato di appartenenza o di aggregazione ad un gruppo linguistico rilasciato ai sensi dell’articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, oppure, per coloro che non hanno reso la dichiarazione di cui all’articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenere una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico ai fini ed agli effetti del mandato elettorale. Tale dichiarazione, ovvero quanto indicato nel certificato, è irrevocabile per la durata della consiliatura. Inoltre, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'eventuale espressa rinuncia alla candidatura alla carica di sindaco; nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, deve contenere l'indicazione della lista o delle liste collegate. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, ciascun candidato alla carica di sindaco deve indicare quale, tra le liste ad esso collegate, deve essere considerata lista di riferimento ai fini dell'assegnazione dei seggi per il consiglio comunale [42];

     d) copia del programma amministrativo; per la provincia di Bolzano solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti [43];

     e) l'indicazione di uno o due delegati i quali abbiano la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale nonché di effettuare, per i comuni della provincia di Bolzano, le dichiarazioni di collegamento della lista ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5;

     f) nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano con le liste dei candidati devono essere presentate le dichiarazioni di collegamento con un candidato alla carica di sindaco; le stesse devono essere convergenti con l'analoga dichiarazione rilasciata dal candidato medesimo [44].

     2. Le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 possono essere presentate alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale entro le ore 9 del giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

     3. Le designazioni e le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni [45].

     4. Le liste e gli allegati devono essere presentati nelle ore d’ufficio nel periodo compreso tra il trentasettesimo giorno e le ore 12 del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, domenica esclusa. Le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la Giunta provinciale devono essere presentate da persona munita di delega, rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del raggruppamento politico che ha depositato il contrassegno, con la contestuale attestazione del Presidente della Giunta provinciale dalla quale risulti che i predetti dirigenti sono autorizzati a rilasciare le deleghe per la presentazione delle liste medesime [46].

     5. Il segretario comunale o il dipendente comunale da lui delegato rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno, l'ora e il numero progressivo della presentazione e provvede a rimetterli, nel pomeriggio del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale competente per territorio [47].

 

     Art. 22. (Commissione o sottocommissione elettorale circondariale - Esame ed ammissione delle candidature).

     1. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale, entro il terzo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature [48]:

     0a) effettua gli adempimenti previsti dall’articolo 20bis, comma 4 e ricusa le liste qualora, per effetto della riduzione, il numero dei candidati sia inferiore al numero minimo richiesto per la loro ammissione [49];

     a) verifica che le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminandole se non lo sono [50];

     b) ricusa le candidature alla carica di sindaco e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale nel caso sia accertata la sussistenza a loro carico di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni o qualora, in riferimento agli stessi, manchi ovvero sia incompleta la dichiarazione di accettazione prescritta dall'articolo 21, integrata per i comuni della provincia di Bolzano dal certificato o dalla dichiarazione di appartenenza o di aggregazione ad un gruppo linguistico. Ricusa altresì le candidature alla carica di sindaco e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale qualora manchi il certificato di iscrizione nelle liste elettorali [51];

     c) ricusa i contrassegni presentati da parte di chi non ha titolo, che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici, ovvero che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti in Consiglio provinciale, possano trarre in errore l'elettore; ricusa altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la Presidenza della Giunta provinciale o con quelli presentati in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi; in tali casi la commissione o sottocommissione assegna un termine non superiore a ventiquattro ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;

     d) accerta che le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la Giunta provinciale siano state presentate da persone munite di delega rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o gruppo politico che ha depositato il contrassegno, con la prescritta attestazione del Presidente della Giunta provinciale, ricusando quelle liste per le quali manca tale requisito;

     e) cancella i nomi dei candidati già compresi in liste presentate in precedenza o che, in caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale, rivestono già la carica di sindaco o di consigliere in altro comune [52];

     f) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

     g) [riduce al numero massimo consentito le liste formate da rappresentanti di un solo sesso cancellando gli ultimi nomi] [53];

     h) ricusa le candidature alla carica di sindaco che non contengano l'indicazione della lista o delle liste collegate oppure l'indicazione delle liste di riferimento ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c);

     i) ricusa le liste che non presentano candidature alla carica di sindaco o non hanno dichiarato di collegarsi ad altra candidatura ai sensi dell'articolo 20, ad eccezione delle liste presentate nei comuni fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano [54];

     l) cancella dalla lista dei candidati alla carica di consigliere comunale il nominativo del candidato alla carica di sindaco eventualmente compreso nella lista medesima.

     2. La ricusazione della candidatura alla carica di sindaco comporta la ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste ad essa collegate. La ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste collegate ad una candidatura alla carica di sindaco, comporta la ricusazione della candidatura medesima.

     3. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale verifica se le dichiarazioni di collegamento presentate ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 siano reciproche ed esclude dal gruppo di liste collegate quelle che manchino di tale requisito. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, verifica inoltre che i collegamenti eventualmente effettuati ai sensi e per i fini di cui all'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 siano effettuati esclusivamente tra liste che appoggiano il medesimo candidato alla carica di sindaco, escludendo quelle che manchino di tale requisito [55].

     4. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro il terzo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, delle contestazioni fatte dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale e delle modificazioni da questa apportate alla lista [56].

     5. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale si riconvoca entro le ore 9 del quarto giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti al fine di sanare mere irregolarità o errori materiali contenuti nella documentazione di cui all'articolo 21 ed accettare nuovi contrassegni; seduta stante delibera sulle modificazioni eseguite [57].

     6. Dopo l'approvazione definitiva di tutte le candidature di ogni singolo comune, la commissione o sottocommissione elettorale circondariale stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati per il consiglio comunale. Con riferimento ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il sorteggio è effettuato fra le liste per il consiglio comunale. Con riferimento ai comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il sorteggio avviene separatamente per le candidature alla carica di sindaco e per le liste dei candidati a consigliere comunale [58].

     7. Alle operazioni di sorteggio possono partecipare, qualora lo richiedano, i delegati delle liste presentate.

     8 . L' ordine delle liste dei candidati per il consiglio comunale è stabilito mediante un sorteggio numerico a prescindere dall'ordine delle candidature alla carica di sindaco.

     9. Le decisioni della commissione o sottocommissione elettorale circondariale sono definitive e vengono comunicate per conoscenza anche al Commissario del Governo.

 

     Art. 23. (Pubblicazione del manifesto delle candidature).

     1. Le decisioni di cui all'articolo 22 devono essere immediatamente comunicate all'ufficio elettorale della Regione per la preparazione del manifesto di cui all'articolo 51, comma 1, lettera d).

     2. Per i comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 3.000 abitanti, il manifesto deve contenere il contrassegno di lista con a fianco il cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato alla carica di sindaco; a seguire, in senso verticale il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di consigliere comunale.

     3. Per i comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per i comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 15.000 abitanti il manifesto delle candidature alla carica di sindaco deve contenere il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato nonché i contrassegni delle liste collegate. Il manifesto delle candidature per il consiglio comunale deve contenere i contrassegni di lista, il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato nonché l'indicazione del nominativo del candidato alla carica di sindaco cui ogni lista è collegata. Per i comuni della provincia di Bolzano devono inoltre essere indicati il gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione di ciascun candidato ed i collegamenti di lista di cui all'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 [59].

     4. Per i comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 15.000 abitanti il manifesto deve contenere il contrassegno di lista, il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale; a seguire, il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla sola carica di consigliere. Devono inoltre essere indicati il gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione di ciascun candidato ed i collegamenti di lista di cui all'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 [60].

     5. I manifesti di cui ai commi precedenti sono tempestivamente trasmessi in congruo numero al sindaco che dovrà curarne l'affissione all'albo ed in altri luoghi pubblici non oltre l'ottavo giorno antecedente quello di votazione.

 

     Art. 24. (Stampa delle schede).

     1. L'ufficio elettorale della Regione provvede alla stampa delle schede sulla base delle decisioni di cui all'articolo 22. La stampa delle schede è accompagnata dalle speciali misure di sicurezza disposte in occasione delle elezioni politiche per l'analogo servizio.

     2. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, le schede elettorali riportano a fianco del contrassegno il nominativo del relativo candidato alla carica di sindaco in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale. Le schede avranno le caratteristiche di cui all'allegato A.

     3. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, le schede elettorali riportano il nominativo del candidato alla carica di sindaco con a fianco i contrassegni della lista o delle liste collegate ammesse per l'elezione del consiglio comunale e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza, secondo le caratteristiche di cui all'allegato B. I nominativi dei candidati alla carica di sindaco sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale; i contrassegni della lista o delle liste collegate sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

     4. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, le schede per l'elezione del sindaco riportano lo spazio per l'espressione del voto, secondo le caratteristiche di cui all'allegato C. Le schede per l'elezione del consiglio comunale riportano i contrassegni di lista in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale, e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza, secondo le caratteristiche di cui all' allegato C [61].

     5. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, le schede elettorali riportano i nominativi dei candidati alla carica di sindaco con a fianco i contrassegni della lista o delle liste collegate ammesse per l'elezione del consiglio comunale e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza, secondo le caratteristiche di cui all'allegato D [62].

     6. Le schede per il secondo turno di votazione sono quelle di cui all'allegato E per i comuni della provincia di Trento ed all'allegato F per i comuni della provincia di Bolzano.

 

     Art. 25. (Sospensione delle elezioni per insufficienza del numero dei candidati).

     1. Le elezioni non hanno luogo qualora non sia presentata nessuna candidatura alla carica di sindaco. Nei comuni della provincia di Bolzano, le elezioni non hanno luogo altresì quando il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate ed ammesse non sia superiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere nel comune.

     2. Nei casi previsti dal comma 1 il presidente della commissione o sottocommissione elettorale circondariale ne dà immediatamente notizia al Presidente della Giunta regionale al quale, inoltre, rimette subito copia del relativo verbale.

     3. Il Presidente della Giunta regionale dà notizia agli elettori dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante avviso da pubblicarsi a cura del sindaco entro cinque giorni dalla decisione della commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

     4. Le elezioni seguiranno entro novanta giorni dalla data del decreto di sospensione, nel giorno che sarà stabilito dal Presidente della Giunta regionale con le modalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni. Tale termine può essere prorogato al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dall'articolo 15.

 

     Art. 26. (Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale).

     1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

     2. Ciascun elettore vota per un candidato alla carica di sindaco, segnando con la matita copiativa il relativo contrassegno. Può altresì esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome e se necessario il cognome e il nome nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati ed all'occorrenza data e luogo di nascita.

     3. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età.

     4. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

     5. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. I restanti seggi sono attribuiti proporzionalmente tra le altre liste. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 33.

     6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante ad ogni lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della relativa lista.

 

     Art. 27. (comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale).

     1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, la votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco, i contrassegni delle liste collegate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, ed a fianco di ciascun contrassegno lo spazio per esprimere il voto di preferenza per il consiglio comunale.

     2. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate. Qualora l'elettore tracci un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso per la lista votata e per il candidato alla carica di sindaco. Il voto espresso per una lista vale anche come voto a favore del candidato alla carica di sindaco collegato. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di sindaco ed un voto per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, infine, di esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale della lista prescelta, scrivendone il cognome e se necessario il nome ed il cognome nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione fra più candidati, ed all'occorrenza data e luogo di nascita [63].

     3. E' proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

     4. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età [64].

     5. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 4 partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente della commissione o della sottocommissione elettorale circondariale.

     6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro le ore 12 dell’ottavo giorno antecedente lo svolgimento del secondo turno di votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste o gruppi di liste rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. L’ulteriore collegamento con una lista che per il primo turno di votazione era collegata con altre liste, ha validità solo se effettuato nei confronti di tutte le liste del gruppo. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate [65].

     7. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

     8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

     9. I seggi assegnati al consiglio sono attribuiti alle liste in proporzione ai voti conseguiti nel primo turno elettorale assicurando il 60 per cento dei seggi alla lista o alle liste collegate nell'unico o nel secondo turno con il sindaco eletto. L' attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 34 [66].

 

     Art. 28. (Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Elezione del sindaco) [67].

     1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, la votazione per l'elezione del sindaco avviene su schede apposite [68].

     2. Ciascun elettore vota per uno dei candidati alla carica di sindaco, scrivendo con la matita copiativa il cognome e, se necessario, il cognome ed il nome nella apposita riga stampata sulla scheda.

     3. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti si procede ad un secondo turno elettorale, da svolgersi la seconda domenica successiva a quella del primo, fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra più candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato appartenente alla lista per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

     4. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 3, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente della commissione o della sottocommissione elettorale circondariale.

     5. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

     6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato della lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

 

     Art. 29. (Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Modalità per l'espressione del voto per l'elezione del consiglio comunale) [69].

     1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene [70].

     2. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

     3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista votata.

     4. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a quattro.

     5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno il cognome, se necessario il cognome ed il nome, dei candidati prescelti, compresi nella lista votata.

     6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, ed all'occorrenza data e luogo di nascita, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

     7. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 35.

 

     Art. 30. (Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Elezione del sindaco e del consiglio comunale) [71].

     1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, la votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene su scheda unica. La scheda riporta il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco, i contrassegni delle liste collegate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, ed, a fianco di ciascun contrassegno, lo spazio per esprimere il voto di preferenza per il consiglio comunale [72].

     2. Ciascun elettore vota per un candidato alla carica di sindaco, tracciando con la matita copiativa un segno accanto ad uno dei contrassegni delle liste ad esso collegate. Può altresì esprimere quattro voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nelle liste collegate al candidato alla carica di sindaco votato, scrivendone il cognome e, se necessario, il cognome ed il nome nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, ed all'occorrenza data e luogo di nascita, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

     2 bis. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso. L'indicazione di voto apposta solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco costituisce un voto valido per il candidato sindaco votato e per la lista collegata. In caso di collegamento con un gruppo di liste, i voti attribuiti al solo candidato sindaco sono ripartiti tra tutte le liste del gruppo in proporzione ai voti validi ottenuti da ciascuna lista, con arrotondamento all’unità superiore in caso di cifra decimale superiore a 50 [73].

     3. E' proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

     4. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 3, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, partecipa al ballottaggio il candidato sindaco più anziano di età.

     5. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 4 partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente della commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

     6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. L'ulteriore collegamento con un gruppo di liste collegate ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 deve essere effettuato nei confronti di tutte le liste facenti parte del gruppo. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

     7. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

     8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

     9. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo 36.

 

     Art. 31. (Modalità di svolgimento del secondo turno di votazione).

     1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.

     2. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.

     3. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti di cui all'articolo 24 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28 e modificato dall'articolo 14 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, ed all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come sostituito dall'articolo 21 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11.

 

     Art. 32. (Comuni a sezione unica - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti).

     1. Nei comuni a sezione unica, il presidente, ultimate le operazioni di scrutinio, procede:

     a) nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, immediatamente alla proclamazione a sindaco del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e quindi all'attribuzione dei seggi alle liste ed alla proclamazione degli eletti consiglieri, con le modalità di cui all'articolo 33;

     b) nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, immediatamente alla proclamazione a sindaco del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e quindi all'attribuzione dei seggi alle liste ed alla proclamazione degli eletti consiglieri, con le modalità di cui all'articolo 35 [74].

     2. Qualora nessun candidato risulti eletto sindaco, il presidente sospende le operazioni e si procede ad un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 26, comma 3, 28, comma 3, e 31.

     3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione il presidente provvede al completamento delle operazioni di cui al comma 1.

     4. Concluse le operazioni di scrutinio relative al primo od al secondo turno di votazione, il presidente provvede alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 69, 70 e 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale e al comune, alla loro consegna al sindaco del comune o suo delegato, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale avanzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

 

     Art. 33. (Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti).

     1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

     a) sentiti i membri dell'ufficio, procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni;

     b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;

     c) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

     d) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

     e) assegna alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti i due terzi dei seggi, fra i quali deve essere considerato quello relativo al sindaco, salvo quanto disposto dall'articolo 37. Qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50, si arrotonda all'unità superiore. Il restante terzo dei seggi è attribuito proporzionalmente tra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente delle cifre intere e decimali il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

     f) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto e detratto dal numero di seggi attribuiti alla lista di maggioranza quello assegnato a] candidato proclamato eletto sindaco, i candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera c) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista; il primo seggi spettante ad ogni lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

     2. Nel caso in cui i candidati alla carica di sindaco più votati ottengano lo stesso numero di voti validi, si procede ad un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 26, comma 3, e 31. Il presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

     3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:

     a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;

     b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, che è costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età;

     c) procede alla assegnazione dei seggi alle liste ed alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere, compiendo le operazioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.

     4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 57 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

     5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato ai sensi degli articoli 69 e 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale ed al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

 

     Art. 34. (Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti).

     1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

     a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente fa raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate, in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni;

     b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;

     b-bis) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni del comune, dal candidato alla carica di sindaco collegato [75];

     c) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune;

     d) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

     e) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;

     f) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del consiglio, la cifra elettorale di ogni lista o gruppo di liste collegate, come determinata alla lettera b-bis), e sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale ed, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti [76];

     g) verifica se, detratto il seggio assegnato al candidato eletto sindaco, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio; qualora non lo abbiano conseguito viene assegnato, oltre al seggio del sindaco, il 60 per cento dei seggi, con eventuale arrotondamento all'unità superiore. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco sono comunque assegnati non più del 70 per cento dei seggi, oltre al seggio del sindaco. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi della lettera f) [77];

     h) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata alla lettera c) che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti ad ogni lista [78];

     i) proclama eletti consiglieri comunali, in primo luogo, i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera d) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

     2. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si effettua un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 27, comma 4, e 31. Il presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età.

     3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:

     a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;

     b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età;

     c) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti, ed alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, compiendo le operazioni di cui alle lettere f), g), h) ed i) del comma 1.

     4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 57 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

     5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 69 e 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale ed al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato a termini dell'articolo 72 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

 

     Art. 35. (Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti) [79].

     1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni [80]:

     a) sentiti i membri dell'ufficio, procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni;

     b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;

     c) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente; per il candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale la cifra individuale, ai fini della proclamazione a consigliere, è quella a lui più favorevole;

     d) proclama eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

     e) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune;

     f) effettua l'assegnazione dei seggi per ciascuna lista ed a tal fine divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei seggi del consiglio, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista [81];

     g) attribuisce i seggi non potuti assegnare perché non è stato raggiunto il quoziente elettorale, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ... fino alla concorrenza dei seggi non attribuiti, le somme dei resti dei singoli gruppi di liste collegate ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 ed i resti delle liste non collegate, sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, tenendo conto che alle liste le quali non hanno conseguito il quoziente elettorale non potrà essere attribuito più di un seggio a ciascuna. Attribuisce a ciascun gruppo di liste collegate ed alle liste non collegate tanti ulteriori seggi quante volte il gruppo di liste o le liste non collegate risultano compresi nella graduatoria dei più alti quozienti. A parità di quozienti, nelle cifre intere, il seggio va attribuito al gruppo di liste o alla lista che ha la maggiore cifra di voti residui e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. All'interno dei singoli gruppi di liste collegate, i seggi sono attribuiti in ordine decrescente alle liste che hanno riportato il maggior numero di voti residui nella prima assegnazione. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la graduatoria delle cifre elettorali [82];

     h) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera c) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista. Al candidato eletto sindaco spetta il primo seggio assegnato alla lista di appartenenza [83].

     2. Nel caso in cui i candidati alla carica di sindaco più votati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 28, comma 3, e 31. Il presidente dell'ufficio centrale sospende la proclamazione degli eletti consiglieri comunali e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. In caso di parità di voti tra più candidati è ammesso al ballottaggio il candidato appartenente alla lista per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

     3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:

     a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;

     b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune, e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato appartenente alla lista per l'elezione del consiglio che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, viene eletto il più anziano di età;

     c) proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale ai sensi della lettera h) del comma 1; al candidato alla carica di sindaco non risultato eletto nel secondo turno di votazione spetta il primo seggio assegnato alla lista di appartenenza .

     4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 57 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

     5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 69 e 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale ed al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato a termini dell'articolo 72 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

 

     Art. 36. (Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti) [84].

     1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni [85]:

     a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni;

     b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;

     c) determina la cifra elettorale di ogni lista che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune;

     d) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

     e) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;

     f) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed a tal fine divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;

     g) attribuisce i seggi non potuti assegnare perché non è stato raggiunto il quoziente elettorale, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ... fino alla concorrenza dei seggi non attribuiti, le somme dei resti dei singoli gruppi di liste collegate ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 ed i resti delle liste non collegate, sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, tenendo conto che alle liste le quali non hanno conseguito il quoziente elettorale non potrà essere attribuito più di un seggio a ciascuna. Attribuisce a ciascun gruppo di liste collegate ed alle liste non collegate tanti ulteriori seggi quante volte il gruppo di liste o le liste non collegate risultano compresi nella graduatoria dei più alti quozienti. A parità di quozienti, il seggio va attribuito al gruppo di liste o alla lista che ha la maggiore cifra di voti residui e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. All'interno dei singoli gruppi di liste collegate, i seggi sono attribuiti in ordine decrescente alle liste che hanno riportato il maggior numero di voti residui nella prima assegnazione. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la graduatoria delle cifre elettorali;

     h) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, detratto il seggio assegnato al candidato eletto sindaco in conformità a quanto da lui stesso dichiarato all'atto dell'accettazione della candidatura, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera d) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista. Ai candidati alla carica di sindaco risultati non eletti spetta il primo seggio assegnato alla lista di riferimento indicata all’atto dell’accettazione della candidatura, qualora la lista, o la coalizione di liste che sostengono il candidato sindaco, abbia diritto ad almeno due seggi; nel caso di coalizione di liste, la lista di riferimento del candidato sindaco deve aver ottenuto almeno uno dei due seggi della coalizione [86].

     2. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si effettua un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 30, comma 4, e 31. Il presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età.

     3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:

     a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;

     b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune, e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, viene eletto il più anziano di età;

     c) procede all'assegnazione dei seggi alle liste ed alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, compiendo le operazioni di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 [87].

     4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 57 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

     5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 69 e 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale ed al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato a termini dell'articolo 72 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

 

     Art. 37. (Validità delle elezioni - Quorum dei votanti e quorum dei voti validi).

     1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco con la collegata lista di candidati per il consiglio comunale, si intendono eletti sindaco e candidati compresi nella lista, purché il candidato alla carica di sindaco abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

     2. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, ove sia stata ammessa e votata una sola lista di candidati per il consiglio comunale, si intendono eletti i candidati alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere compresi nella lista, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune [88].

     3. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco, anche se collegata a più liste di candidati per il consiglio comunale, il sindaco si intende eletto purché abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune [89].

     4. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui ai commi 1, 2 e 3, l'elezione è nulla; è parimenti nulla l'elezione nel caso in cui più della metà dei seggi assegnati al comune rimanga vacante.

 

     Art. 38. (Protezione di contrassegni tradizionali).

     1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 1978, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 39. (Modalità di espressione del voto).

     1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.

     2. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente del seggio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto. Il presidente fa prendere nota di tale fatto nel verbale.

     3. I non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione .

     4. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito; del suo nome e cognome è preso atto nel verbale.

     5. I certificati medici eventualmente esibiti sono allegati al verbale e sono validi soltanto se rilasciati dai funzionari medici designati dai competenti organi preposti alla gestione della Sanità; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

     6. Tali certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore. I certificati devono essere rilasciati in carta libera, immediatamente e gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

     7. In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i non vedenti possono esibire la tessera di iscrizione all'Unione Italiana Ciechi.

 

     Art. 40. (Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto).

     1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto in modo da facilitare agli elettori portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale.

     2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le strutture sanitarie pubbliche, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento di cui all'articolo 39 e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

     3. Si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1991 n. 15.

 

     Art. 41. (Validità e nullità delle schede e dei voti).

     1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni volta che se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

     2. Sono nulle le schede:

     a) che non siano quelle prescritte dall'articolo 51 o che, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portino il bollo richiesto dall'articolo 47 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni;

     b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni.

     3. Sono nulli i voti contenuti in schede:

     a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

     b) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto di lista per più contrassegni se l’elettore ha segnato più contrassegni appartenenti a liste del medesimo collegamento, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati [90];

     c) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto per più candidati alla carica di sindaco.

     c-bis) nelle quali l'elettore abbia espresso al contempo un voto per un candidato alla carica di sindaco ed un voto per una delle liste ad esso non collegate [91].

     4. Le schede indicate ai commi 2 e 3 sono vidimate con la firma del presidente e di almeno due scrutatori e vengono allegate al verbale delle operazioni.

 

     Art. 42. (Voti di preferenza, nullità e connessione con voti di lista).

     1. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito dagli articoli 26, 27, 29 e 30, sono inefficaci.

     2. Sono inefficaci, inoltre, tutti i voti di preferenza se espressi per candidati appartenenti a una lista diversa da quella votata o se espressi per il candidato alla carica di sindaco. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, sono peraltro efficaci i voti di preferenza espressi per i candidati alla carica di sindaco [92].

     3. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia stato designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

     4. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso preferenze a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

     4 bis. Sono peraltro efficaci le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello posto a fianco della lista votata, purché si riferiscano a candidati della lista votata [93].

 

     Art. 43. (Composizione dell'ufficio elettorale di sezione).

     1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

 

     Art. 44. (Albo dei presidenti di seggio).

     1. Nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso l'ufficio elettorale della Regione sono iscritti i nominativi degli elettori in possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 2. Gli interessati, entro il mese di ottobre di ogni anno, devono presentare domanda scritta al sindaco del comune di residenza, indicando data e luogo di nascita, titolo di studio, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per ogni comune l'albo deve contenere un numero di nominativi almeno doppio rispetto al numero dei seggi elettorali.

     2. Possono svolgere le funzioni di presidente di seggio i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione che:

     a) hanno diritto di voto in occasione delle elezioni regionali;

     b) sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di II grado;

     c) non appartengono ad una delle categorie indicate nell'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni;

     d) per la provincia di Bolzano, sono in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;

     e) per i comuni ladini della provincia di Bolzano, hanno inoltre un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327;

     f) per i comuni ladini della provincia di Trento, hanno un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

     3. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, comunica all'ufficio elettorale della Regione i nominativi delle persone di cui si propone la cancellazione dall'albo, specificandone i motivi. Devono in ogni caso essere cancellati dall'albo:

     a) coloro che non hanno più i requisiti stabiliti dalla legge;

     b) coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le hanno svolte senza giustificato motivo;

     c) coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo, anche non definitiva;

     d) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni;

     e) coloro che si sono resi responsabili di gravi inadempienze, sulla base della segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione.

     4. Per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1, il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, comunica all'ufficio elettorale della Regione, entro il mese di febbraio di ogni anno, i nominativi dei cittadini elettori del comune che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che hanno formulato domanda scritta per l'incarico di presidente di seggio elettorale, specificando per ciascuno il cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per i comuni della provincia di Bolzano, la comunicazione del sindaco dovrà indicare anche il possesso degli attestati di cui alla lettera d) ed eventualmente alla lettera e) del comma 2. Per i comuni ladini della provincia di Trento, la comunicazione del sindaco dovrà indicare anche il possesso dell'attestato di cui alla lettera f) del comma 2.

     5. Entro il quarantesimo giorno precedente quello della votazione, l'elenco aggiornato e completo degli iscritti all'albo è trasmesso alla Cancelleria della Corte d'Appello di Trento a cura dell'ufficio elettorale della Regione.

 

     Art. 45. (Nomina dei presidenti di seggio).

     1. Il Presidente della Corte d'Appello nomina i presidenti di seggio elettorale, scegliendoli fra le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 44 e fra i magistrati, gli avvocati ed i procuratori dell'Avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa. La scelta nell'ambito dell'albo è fatta preferibilmente fra i funzionari e gli impiegati civili dello Stato, della Regione, delle Province e dei comuni. L'enumerazione di queste categorie non implica l'ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel comune.

     2. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i comuni di residenza ai quali è inviato l'elenco degli elettori interessati perché vengano esclusi dalla nomina a scrutatore.

     3. In caso di impedimento del presidente di seggio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco od un suo delegato, scelto tra gli elettori del comune.

 

     Art. 46. (Nomina degli scrutatori e del segretario dell'ufficio elettorale di sezione).

     1. Gli scrutatori sono individuati tra i nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori istituito con la legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni.

     2. Per la nomina degli scrutatori si applicano i termini e le modalità di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni.

     3. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di I grado.

 

     Art. 47. (Casi di ineleggibilità alla carica di presidente, di scrutatore e di segretario di seggio elettorale).

     1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 48. (Compensi ai componenti gli uffici elettorali). [94]

     1. Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione spetta un compenso complessivo di lire 215 mila. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello spettante ai funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente. Ai funzionari pubblici con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

     2. Agli scrutatori e al segretario spetta un compenso complessivo di lire 171 mila.

     3. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale spetta un compenso complessivo, indipendentemente dal numero delle consultazioni che hanno luogo nel medesimo giorno, rispettivamente di lire 128 mila e di lire 87 mila.

     4. Il trattamento di missione non è dovuto, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento medesimo, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

     5. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono autorizzate all'uso del proprio mezzo, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

     6. Ai componenti dell'ufficio elettorale della prima sezione, esclusi quelli della sezione unica del comune e quelli della prima sezione del comune con più di quindici sezioni, è inoltre corrisposto un compenso aggiuntivo pari a lire 80 mila per il presidente ed a lire 60 mila per gli scrutatori ed il segretario [95].

     7. Ai componenti dell'ufficio centrale di cui all'articolo 50, oltre al trattamento di missione a norma dei precedenti commi, spetta un compenso giornaliero di lire 80 mila per il presidente e di lire 60 mila per i componenti, compreso il segretario .

     8. Se contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consigli o comunale si svolgono altre elezioni o votazioni, il compenso fisso di cui al comma 1 è maggiorato di lire 66 mila e quello di cui al comma 2 è maggiorato di lire 44 mila.

     9. I compensi di cui ai precedenti commi costituiscono ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

     10. A decorrere dal mese di marzo del primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le misure dei compensi di cui ai commi precedenti sono rideterminate annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire.

     11. La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale.

 

     Art. 49. (Rimborso spese per nomina presidenti di seggio).

     1. Il comma 2 dell'articolo 31 bis della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 4, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 50. (Costituzione dell'ufficio centrale).

     1. Nei comuni aventi fino a quindici sezioni l'ufficio elettorale della prima sezione del comune costituisce l'ufficio centrale [96].

     2. Negli altri comuni l'ufficio centrale è presieduto dal Presidente del Tribunale o da altro magistrato delegato dal Presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal Presidente del Tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

     3. Il Presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

 

     Art. 51. (Locali e materiale per l'ufficio elettorale).

     1. Il sindaco provvede affinché, dalle ore 16 in poi del giorno precedente quello di votazione, il presidente dell'ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione prenda in carico il seguente materiale:

     a) il plico sigillato contenente il bollo di sezione;

     b) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale;

     c) un estratto delle liste di cui alla lettera b), da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;

     d) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

     e) i verbali di nomina degli scrutatori;

     f) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale ed eventualmente le designazioni pervenute al comune entro le ore 16 del sabato precedente la votazione;

     g) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta regionale, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute. Il pacco potrà essere aperto solo dopo la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 6 del giorno di votazione;

     h) i verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione e le tabelle di scrutinio;

     i) le urne occorrenti per la votazione;

     l) sei matite copiative per l'espressione del voto;

     m) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;

     n) una copia del testo di legge e una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;

     o) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

     2. Le schede sono fornite a cura dell'ufficio elettorale della Regione con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti negli allegati A, B, C, D, E ed F. Le schede, di tipo unico e di identico colore, sono stampate in lingua italiana ed in lingua italiana e ladina per i comuni della provincia di Trento; in lingua italiana e tedesca ed in lingua italiana, tedesca e ladina per i comuni della provincia di Bolzano. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali di sezione in plico sigillato già piegate.

     3. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva per la provincia, sono quelli in uso per le elezioni del Consiglio regionale e sono forniti a cura della Regione. Per la provincia di Bolzano, i bolli di sezione devono essere bilingui. Nei comuni delle località ladine della provincia di Bolzano e nei comuni ladini della provincia di Trento i bolli di sezione devono essere trilingui, rispettivamente bilingui.

 

     Art. 52. (Ufficio elettorale - Operazioni preliminari).

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 53. (Spoglio delle schede).

     1. Al comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

 

     Art. 54. (Verbale dell'ufficio centrale).

     1. Nell'articolo 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come modificato dall'articolo 49 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, dall'articolo 13 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15 e dall'articolo 21 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 6, le intestazioni dei numeri 1) e 3) e tutto il numero 2) sono soppressi.

     2. Nel suddetto articolo 71, le lettere «m, n, o, p» diventano le lettere «h, i, l, m».

     3. Nel sopraindicato articolo 71 dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 55. (Propaganda elettorale).

     1. Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della predetta legge, integrate dalle disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni.

 

     Art. 56. (Annullamento elezioni - Nomina commissario e rinnovo elezioni).

     1. Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento della elezione del sindaco e/o del consiglio comunale, la Giunta provinciale provvede all'amministrazione del comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il sindaco e/o il consiglio comunale non siano riconfermati con decisione del Consiglio di Stato, oppure sino a quando il sindaco e il consiglio comunale non vengano rinnovati con altra elezione.

     2. Le elezioni saranno rinnovate entro novanta giorni dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva. Tale termine può essere prorogato al solo fine di far coincidere l'elezione con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

     3. Analogamente si procede quando le elezioni non possono svolgersi per mancanza di candidature oppure perché si è verificata l'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 25 oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'articolo 37.

 

     Art. 57. (Convalida degli eletti).

     1. Nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il consiglio comunale provvede alla convalida del sindaco esaminando le condizioni degli eletti a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7. La convalida del sindaco deve aver luogo prima della convalida dei consiglieri comunali. La convalida degli eletti alla carica di consigliere è effettuata dal consiglio comunale esaminando le condizioni degli eletti a norma degli articoli 11 e 12 della presente legge nonché degli articoli 17 e 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni e dell'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11.

     2. Nel caso in cui l'ineleggibilità del sindaco sia dichiarata con deliberazione esecutiva del consiglio comunale, oppure sia pronunciata con decisione del Consiglio di Stato si procede a nuova elezione entro novanta giorni dalla data in cui sono state assunte la deliberazione o la decisione. Nell'intervallo di tempo tra la decisione di ineleggibilità e l'insediamento del nuovo eletto, la Giunta provinciale provvede alla nomina di un commissario.

     3. Qualora i consigli comunali non si pronuncino nelle prime sedute, provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale.

 

     Art. 58. (Vacanza del seggio - Surrogazione - Sospensione dalla carica).

     1. Il seggio di consigliere comunale che durante il mandato rimanga vacante, per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. In caso di parità di voti è eletto il maggiore di età.

     2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

 

     Art. 59. (Anagrafe degli amministratori comunali).

     1. La scheda anagrafica del consigliere comunale, riprodotta nel modello E) allegato all'articolo 34 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, è sostituita dalla scheda riprodotta nell'allegato G.

 

TITOLO II

Modificazioni alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1

 

     Art. 60. (Consiglio comunale).

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, sono inseriti i seguenti:

     (Omissis).

     2. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, dopo le parole «Il sindaco» sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

 

     Art. 61. (Giunta comunale).

     1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, entro i limiti fissati dall'articolo 2.

 

     Art. 62. (Mozione di sfiducia - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco).

     1. L'articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis)

     (Omissis).

 

     Art. 63. (Attribuzioni del consiglio comunale).

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 64. (Attribuzioni del sindaco).

     1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

     2. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 le parole: «Qualora il consiglio non deliberi» sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

     3. Dopo il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 65. (Consigli circoscrizionali).

     1. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 66. (Bilancio e programmazione finanziaria).

     1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole «20 novembre» sono sostituite dalla parole «30 novembre».

     2. Il comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 67. (Presentazione del bilancio di previsione e gestione provvisoria).

     1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 68. (Revisori dei conti).

     1. Nel comma 8 dell'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 la cifra «3.000» è sostituita dalla cifra «5.000».

 

     Art. 69. (Revisore dei conti dei consorzi e unione di comuni).

     1. L'articolo 36 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 70. (Consorzi).

     1. Dopo il comma 4 dell'articolo 41 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 71. (Mozione di sfiducia costruttiva).

     1. Dopo l'articolo 45 della legge regionale gennaio 1993, n. 1 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 72. (Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità).

     1. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole «, che comportino nuovi oneri finanziari per l'amministrazione» sono abrogate.

     2. Al comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole «un quarto dei consiglieri» sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

     3. Al comma 4 dell'articolo 51 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole «un quarto dei consiglieri» sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

 

     Art. 73. (Modalità del controllo preventivo di legittimità degli atti).

     1. Al comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 sono soppresse le parole «e dell'eccesso di potere».

     2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 sono aggiunte le seguenti parole:

     (Omissis).

 

     Art. 74. (Tipologia dei provvedimenti di controllo).

     1. Dopo l'articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 75. (Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni).

     1. Dopo l'articolo 54 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 76. (Scioglimento e sospensione del consiglio comunale).

     1. Il punto 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

TITOLO III

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 77. (Elezioni degli organi delle amministrazioni comunali - Prima applicazione).

     1. Indipendentemente dalla data del loro insediamento, le elezioni di tutti i consigli comunali e la prima elezione diretta del sindaco hanno luogo in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno 1995.

     2. Le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono rette dal commissario straordinario, hanno luogo nel periodo di cui al comma 1, anche nel caso in cui il decreto di indizione dei comizi elettorali sia già stato emanato.

 

     Art. 78. (Proroghe di termini).

     1. In attesa della definizione di nuove norme in materia di contabilità dei comuni, i termini per la presentazione ed approvazione dei bilanci di previsione di cui agli articoli 31 e 32 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, sono prorogati di novanta giorni.

 

     Art. 79. (Oneri finanziari della Regione).

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti dell'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

 

     Art. 80. (Applicazione della contabilità economica ai comuni).

     1. L'applicazione della contabilità economica ai bilanci dei comuni, prevista dall'articolo 31 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, avviene in forma graduale e progressiva a partire dal 1° gennaio 1996, secondo le modalità fissate dal regolamento di cui al comma 8 del succitato articolo 31 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

 

     Art. 81. (Adeguamento degli statuti comunali).

     1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di effetto.

     2. In caso di mancato adeguamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

 

     Art. 82. (Abrogazione di norme).

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni legislative con essa incompatibili ed in particolare: gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 46, 51, 52, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83 e 87 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni; l'articolo 28 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28 e successive modificazioni; l'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 12 e successive modificazioni; l'articolo 42 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e successive modificazioni e l'articolo 20 ter, introdotto dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11.

     2. Gli articoli 9 e 10 della legge regionale gennaio 1993, n. 1, sono abrogati.

     3. L'articolo 48, comma 4, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 non deroga al disposto dell'articolo 62, comma 3, ultima proposizione della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

 

     Art. 83. (Testo unico).

     1. Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme contenute nei Titoli I e III della presente legge con le norme contenute nel testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 3/L e con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 dicembre 1988, n. 45/L e nella legge regionale 26 febbraio 1990, n. 4.

     2. ll Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme contenute nei Titoli II e III della presente legge con le norme contenute nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 ottobre 1993, n. 19/L.

 

     Art. 84. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[3] Comma già modificato dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[4] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 2 maggio 2013, n. 3.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[6] Comma aggiunto dall’art. 24 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[7] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[8] Comma così modificato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[9] Comma così modificato dall’art. 24 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[10] Comma sostituito dall’art. 24 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 2 maggio 2013, n. 3.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 marzo 2015, n. 3.

[12] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[13] Lettera sostituita dall'art. 6 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 5 febbraio 2018, n. 1.

[14] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[15] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 5 febbraio 2018, n. 1.

[16] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[17] Comma inserito dall’art. 60 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[18] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[19] Comma modificato dall’art. 22 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[20] Comma inserito dall’art. 22 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[21] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[22] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi la L.R. 18 gennaio 1996, n. 2.

[23] Comma così sostituito dall’art. 26 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[24] Comma così sostituito dall’art. 26 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[25] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[26] Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 17 maggio 2011, n. 4.

[27] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[28] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e così sostituito dall’art. 28 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[29] Articolo così sostituito dall’art. 29 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[30] Comma così modificato dall’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[31] Rubrica così modificata dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[32] Comma già modificato dagli artt. 30 e 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2008, n. 2.

[33] Comma così modificato dall’art. 30 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[34] Rubrica così modificata dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[35] Comma così modificato dagli artt. 31 e 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[36] Comma abrogato dall’art. 31 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[37] Comma così modificato dall’art. 31 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[38] Comma così modificato dall’art. 31 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[39] Articolo aggiunto dall’art. 32 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[40] Lettera così modificata dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[41] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 10 marzo 2015, n. 3.

[42] Lettera già modificata dagli artt. 34 e 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 della L.R. 22 febbraio 2008, n. 2.

[43] Lettera così modificata dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[44] Lettera così modificata dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[45] Comma così modificato dall’art. 34 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[46] Comma così modificato dall’art. 34 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[47] Comma così modificato dall’art. 34 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[48] Alinea così modificato dall’art. 35 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[49] Lettera anteposta dall’art. 35 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[50] Lettera così modificata dall’art. 35 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[51] Lettera già modificata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2008, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 della L.R. 10 marzo 2015, n. 3.

[52] Lettera così modificata dall’art. 35 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[53] Lettera soppressa dall’art. 35 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[54] Lettera così sostituita dall’art. 35 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[55] Comma così modificato dagli artt. 35 e 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[56] Comma così modificato dall’art. 35 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[57] Comma così modificato dall’art. 35 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[58] Comma così modificato dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[59] Comma così modificato dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[60] Comma così modificato dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[61] Comma così modificato dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[62] Comma così modificato dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[63] Comma così sostituito dall’art. 36 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[64] Comma così modificato dall’art. 36 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[65] Comma così sostituito dall’art. 36 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[66] Comma così modificato dall’art. 36 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[67] Rubrica così modificata dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[68] Comma così modificato dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[69] Rubrica così modificata dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[70] Comma così modificato dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[71] Rubrica così modificata dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[72] Comma così modificato dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[73] Comma aggiunto dall’art. 37 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[74] Lettera così modificata dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[75] Lettera aggiunta dall’art. 38 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[76] Lettera così sostituita dall’art. 38 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[77] Lettera sostituita dall’art. 38 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e così modificata dall'art. 11 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[78] Lettera così modificata dall’art. 38 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[79] Rubrica così modificata dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[80] Alinea così modificato dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[81] Lettera così sostituita dall’art. 39 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[82] Lettera così modificata dall’art. 39 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[83] Lettera così modificata dall’art. 39 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[84] Rubrica così modificata dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[85] Alinea così modificato dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[86] Lettera così modificata dall’art. 40 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[87] Lettera così modificata dall’art. 40 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[88] Comma così modificato dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[89] Comma così modificato dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[90] Lettera così modificata dall’art. 41 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[91] Lettera aggiunta dall’art. 41 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[92] Comma così modificato dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[93] Comma aggiunto dall’art. 42 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[94] Per una rideterminazione dei compensi di cui al presente articolo, vedi il D.P.G.R. 4 aprile 2001, n. 81/A, il D.P.G.R. 20 marzo 2002, n. 146/A e il D.P.G.R. 24 marzo 2003, n. 188/A, il D.P.G.R. 30 marzo 2007, n. 17/A.

[95] Comma così modificato dall’art. 43 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[96] Comma così modificato dall’art. 43 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.