§ 41.7.143 - D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:29/04/1982
Numero:327


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 84, sono sostituiti [...]
Art. 2.      Il terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunto il seguente comma:
Art. 4.      Il terzo ed il quarto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 5.      L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      Il primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      Il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      All'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunta la seguente frase:
Art. 9.      Il secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dai seguenti:
Art. 10.      Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 11.      All'art. 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, viene aggiunta la seguente frase:
Art. 12.      All'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunto il seguente comma:
Art. 13.      Al primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono eliminate le parole "con qualifica non inferiore a direttore di sezione".
Art. 14.      La seconda frase del primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituita dalla seguente:
Art. 15.      Il secondo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:
Art. 16.      Il riferimento alle carriere dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici, recato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si intende [...]
Art. 17.      All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 570, sono eliminate le parole "di ruolo".
Art. 18.      Il terzo ed il quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 19.      Ai fini del rapporto di consistenza tra i gruppi linguistici nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, il dipendente viene considerato del gruppo linguistico quale risulta all'atto [...]
Art. 20.      Le tabelle 14 e 16 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificate dalle tabelle 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, [...]
Art. 21.      In attesa dell'emanazione della legge istitutiva dei ruoli dei commissariati del Governo e fermo quanto disposto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, [...]
Art. 22.      Fino a quando, ai fini dei concorsi, non saranno applicabili le norme previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, i concorsi per i ruoli locali relativi al personale cui si applicano le [...]


§ 41.7.143 - D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia di Bolzano.

(G.U. 10 giugno 1982, n. 158)

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 84, sono sostituiti dai seguenti commi:

     "Il requisito di cui al comma precedente è richiesto altresì per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia.

     Lo stesso requisito è richiesto per il personale degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento, limitatamente ai contingenti determinati, d'intesa con i presidenti della giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della giunta provinciale di Bolzano nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per i magistrati amministrativi e per gli avvocati dello Stato, dal Ministro di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, dal commissario del Governo per la provincia di Trento per il restante personale statale e dai presidenti degli enti pubblici interessati, per il personale da questi dipendente".

 

          Art. 2.

     Il terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

     "Un impiegato appartenente alla quarta, quinta o sesta qualifica funzionale dell'amministrazione dello Stato o dell'amministrazione provinciale di Bolzano svolge le funzioni di segretario".

 

          Art. 3.

     All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunto il seguente comma:

     "La conoscenza della lingua ladina viene accertata con un colloquio da una commissione composta da due membri appartenenti al gruppo ladino nominati, d'intesa con la provincia, con decreto del commissario del Governo".

 

          Art. 4.

     Il terzo ed il quarto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituiti dai seguenti:

     "Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioè:

     1) licenza di scuola elementare;

     2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

     3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

     4) diploma di laurea.

     Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, può sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di età e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di età.

     Gli attestati hanno validità di sei anni.

     La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio".

 

          Art. 5.

     L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

     "L'esame per l'accertamento della conoscenza delle due lingue consiste nelle seguenti prove:

     1) per l'attestato di conoscenza delle due lingue riferito al titolo di studio di cui al n. 1) del precedente articolo, una traduzione orale e una conversazione di difficoltà equivalente nelle due lingue;

     2) per gli altri tre attestati, due prove scritte e una orale graduate in rapporto ai tre diversi titoli di studio.

     Le prove scritte consistono in traduzioni scritte di testi originali di difficoltà equivalente delle due lingue nell'altra lingua. Per esse il candidato può consultare un dizionario della lingua italiana ed uno della lingua tedesca. La prova orale consiste in una conversazione di difficoltà equivalente nelle due lingue.

     D'intesa tra commissario del Governo e provincia verranno periodicamente concordati i criteri per la valutazione della conoscenza delle due lingue onde assicurare il buon andamento del servizio e corrispondere sempre meglio alle esigenze delle popolazioni, nonchè le modalità per consentire l'effettuazione delle prove di esame da parte dei ciechi, sordomuti e altre categorie di invalidi.

     Tali criteri e modalità devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione".

 

          Art. 6.

     Il primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

     "Con decreto del commissario del Governo, previe intese con la provincia, vengono annualmente stabilite la sede e le date delle prove di esame ripartite su almeno due sessioni annuali".

 

          Art. 7.

     Il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

     "I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione nonchè per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione".

 

          Art. 8.

     All'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunta la seguente frase:

     "Detto personale, qualora consegua qualifiche funzionali o categorie per l'accesso alle quali sia prescritto un titolo di studio superiore, è utilizzato nei posti di cui al comma successivo fin tanto che detti posti non vengano coperti con personale dei ruoli locali e ha diritto comunque di essere utilizzato, anche successivamente, negli uffici statali siti nella provincia Bolzano".

 

          Art. 9.

     Il secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dai seguenti:

     "I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi o si rendono vacanti dopo tale data sono coperti attraverso concorsi pubblici ai posti dei profili professionali delle qualifiche funzionali o delle categorie per le quali è ammesso l'accesso dall'esterno. Ad essi può partecipare anche il personale di cui al primo comma, con qualifica immediatamente inferiore, avente i requisiti previsti dalle norme del rispettivo stato giuridico purchè in possesso dell'attestato di bilinguismo prescritto per la qualifica cui aspira.

     Le riserve previste a favore del personale in servizio nei pubblici concorsi, nonchè per gli accertamenti professionali, sono ridotte secondo l'effettiva consistenza del personale in sevizio nei ruoli locali in possesso dei prescritti requisiti".

 

          Art. 10.

     Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituiti dai seguenti:

     "Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano è delegato a bandire con decreto i concorsi ai gradi iniziali dei ruoli locali, nonchè i concorsi interni. Le relative prove di esame hanno luogo a Bolzano.

     Possono essere banditi concorsi unici per posti vacanti nello stesso profilo professionale di più amministrazioni ovvero in profili professionali diversi, per l'accesso ai quali sia richiesto lo stesso titolo di studio.

     Al fine di consentire la programmazione dell'orientamento della formazione e dell'addestramento professionale e linguistico del cittadini residenti nella provincia di Bolzano, il commissario del Governo determina d'intesa con la provincia, per i concorsi pubblici esterni, il numero dei posti da mettere a concorso, nonchè i tempi dei concorsi stessi.

     In tutti i casi in cui il presente decreto prevede l'intesa tra il commissario del Governo e la provincia di Bolzano, questa è rappresentata da tre membri del consiglio provinciale eletti dal consiglio stesso".

 

          Art. 11.

     All'art. 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, viene aggiunta la seguente frase:

     "Tale termine può essere derogato per il personale dirigente".

 

          Art. 12.

     All'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunto il seguente comma:

     "Ai fini della partecipazione agli esami di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca e ai concorsi previsti dal presente decreto, il cittadino non residente in provincia di Bolzano, rende la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici della provincia stessa dinanzi al segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15".

 

          Art. 13.

     Al primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono eliminate le parole "con qualifica non inferiore a direttore di sezione".

 

          Art. 14.

     La seconda frase del primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituita dalla seguente:

     "Analogamente si procede ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101, per le dotazioni organiche del personale delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni e Azienda di stato per i servizi telefonici ivi contemplato".

 

          Art. 15.

     Il secondo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

     "Nel periodo iniziale di formazione dei ruoli locali possono essere eletti a componenti del consiglio di amministrazione anche appartenenti al personale di cui al primo comma dell'art. 9".

 

          Art. 16.

     Il riferimento alle carriere dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici, recato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si intende fatto ai gruppi di qualifiche funzionali o di categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, ai sensi delle leggi 11 luglio 1980, n. 312, 6 febbraio 1979, n. 42, e 3 aprile 1979, n. 101.

 

          Art. 17.

     All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 570, sono eliminate le parole "di ruolo".

     All'art. 11, primo comma, dello stesso decreto, sono eliminati i punti numeri 3) e 4).

 

          Art. 18.

     Il terzo ed il quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, sono sostituiti dai seguenti:

     "I predetti commissari del Governo, per la parte di rispettiva competenza, danno immediata comunicazione alla regione e alla provincia di Bolzano delle notizie di cui ai precedenti commi.

     Gli stessi commissari del Governo, la regione e la provincia di Bolzano possono chiedere agli organi competenti della pubblica amministrazione notizie concernenti provvedimenti connessi con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, nonchè, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di promuovere l'adozione dei provvedimenti previsti dalle citate norme e la sospensione o la revoca di quelli ritenuti in contrasto con le medesime".

 

          Art. 19.

     Ai fini del rapporto di consistenza tra i gruppi linguistici nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, il dipendente viene considerato del gruppo linguistico quale risulta all'atto dell'assunzione.

 

          Art. 20.

     Le tabelle 14 e 16 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificate dalle tabelle 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, la tabella 15 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, concernenti le piante organiche dei ruoli del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono sostituite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.

     La tabella 5, concernente la pianta organica dei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, come modificata dalla tabella 5 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 83, è sostituita dalla tabella 4 allegata al presente decreto.

     La tabella 21, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, già sostituita dalla tabella 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 83, concernente la pianta organica dei ruoli del personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è sostituita dalla tabella 5 allegata al presente decreto.

 

          Art. 21.

     In attesa dell'emanazione della legge istitutiva dei ruoli dei commissariati del Governo e fermo quanto disposto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, sono istituiti i ruoli del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, di cui all'allegata tabella 6. La copertura dei relativi posti comporta la corrispondente riduzione dei ruoli dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

     Fatto salvo il disposto del secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, al contingente stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 1974, a termini del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1973, per il commissariato del Governo per la provincia di Bolzano si applica il principio del terzo comma dello stesso art. 89: nel limite del citato contingente può essere comandato, presso il predetto commissario del Governo, personale in servizio negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano.

 

          Art. 22.

     Fino a quando, ai fini dei concorsi, non saranno applicabili le norme previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, i concorsi per i ruoli locali relativi al personale cui si applicano le disposizioni della stessa legge sono disciplinati dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)