§ 2.3.16 - Legge Regionale 6 dicembre 1986, n. 11.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni «Leggi regionali sulla composizione ed [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:06/12/1986
Numero:11


Sommario
Art. 7. 
Art. 29. 
Art. 30. 1. I degenti in ospedali e case di cura ed i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano iscritti nelle liste elettorali del [...]
Art. 31. 1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.
Art. 32. 1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori [...]
Art. 33. 1. Per gli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il Presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la [...]
Art. 34. 1. E' istituita presso la Giunta regionale l'anagrafe degli Amministratori comunali.
Art. 35. 
Art. 38.      1. L'articolo 10 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 3 è abrogato.
Art. 41.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con la legge di bilancio nei limiti previsti dall'articolo 9 ed ai sensi dell'articolo 24 del Testo Unico delle leggi [...]
Art. 42. 


§ 2.3.16 - Legge Regionale 6 dicembre 1986, n. 11.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni «Leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali» ed alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni «Leggi regionali per l'elezione del consiglio regionale».

(B.U. 16 dicembre 1986, n. 56)

 

TITOLO I

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni "Leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali"

 

     Artt. 1. - 6. [1]

 

Art. 7. [2]

 

     Artt. 8. - 28. [3]

 

     Art. 29. [4]

 

     Art. 30.

1. I degenti in ospedali e case di cura ed i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano iscritti nelle liste elettorali del Comune e della circoscrizione, rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e circoscrizionale, dove è sito l'ospedale, la casa di cura o l'istituto di detenzione e purché, nei Comuni della provincia di Bolzano siano in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale in tale provincia in occasione delle elezioni del Consiglio comunale.

2. A tale effetto, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato ed il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura o del direttore dell'istituto di detenzione, comprovante il ricovero o la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura, rispettivamente del direttore dell'istituto di detenzione.

3. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per degenti e detenuti e per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel giorno precedente le elezioni, al Presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prendere nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

4. Gli elettori di cui al presente articolo non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma che, a cura del Presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

 

     Art. 31.

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del Presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

3. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello circoscrizionale, il Presidente prende nota, nella lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

4. Per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, si applicano le disposizioni di cui all'articolo seguente.

 

     Art. 32.

1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un Presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.

3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario di seggio.

4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

5. Il Presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione, facendo apposita annotazione per quegli elettori che, nel caso di due votazioni contemporanee, partecipano soltanto ad una delle due.

7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

8. Alla sostituzione del Presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del Presidente e dei componenti dei seggi normali.

9. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500 la Commissione elettorale mandamentale, su proposta del Sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

 

     Art. 33.

1. Per gli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il Presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

2. Nelle ore fissate, il Presidente della sezione si reca nei luoghi di cura, e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie i voti dei ricoverati, curando che la votazione abbia luogo in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

 

     Art. 34.

1. E' istituita presso la Giunta regionale l'anagrafe degli Amministratori comunali.

2. A tal fine i Sindaci devono comunicare alla Giunta regionale - Ufficio elettorale - entro dieci giorni dall'adozione dei rispettivi provvedimenti deliberativi, la composizione del Consiglio comunale, come risulta dopo la convalida degli eletti, e la composizione della Giunta municipale con l'indicazione, per ognuno dei componenti, della carica ricoperta.

3. I Sindaci devono inoltre restituire la scheda anagrafica di ogni singolo Consigliere comunale, debitamente compilata e completa in ogni sua parte, secondo l'allegato modello E), che viene fornito dalla Giunta regionale in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.

4. I Sindaci devono, infine, comunicare qualsiasi variazione avvenuta nel corso del quinquennio di carica del Consiglio comunale nella composizione del Consiglio stesso ed in quella della Giunta municipale, entro dieci giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti, inviando nel contempo la scheda anagrafica del Consigliere eventualmente subentrato.

5. Copia degli atti di cui ai precedenti commi deve essere inviata anche alla Giunta provinciale competente per territorio.

 

     Art. 35. [5]

     1. La Giunta regionale organizza incontri di aggiornamento per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione con le modalità fissate dalla legge regionale 8 agosto 1983, n. 9, ogni volta che hanno luogo consultazioni per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali. Per le consultazioni che hanno luogo al di fuori del turno elettorale generale, la Giunta regionale può organizzare gli incontri per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione interessati anche in luoghi diversi da quelli previsti dal comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 9. Per la determinazione dei compensi e delle indennità indicati nell’articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 9 si fa riferimento ai compensi stabiliti per il presidente e per gli scrutatori e i segretari degli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni comunali [6].

 

TITOLO II

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni

"Leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale"

 

     Artt. 36. - 37. [7]

 

     Art. 38.

     1. L'articolo 10 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 3 è abrogato.

 

     Artt. 39. - 40. [8]

 

     Art. 41.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con la legge di bilancio nei limiti previsti dall'articolo 9 ed ai sensi dell'articolo 24 del Testo Unico delle leggi regionali concernenti norme sulla contabilità generale della Regione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 1985, n. 2/L.

 

     Art. 42. [9]

 

Allegati

(Omissis)


[1] Modificano la L.R. 6 aprile 1956, n. 5.

[2] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 7 luglio 1978, n. 12.

[3] Modificano la L.R. 6 aprile 1956, n. 5.

[4] Modifica l'art. 17 della L.R. 18 marzo 1980, n. 3.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 45 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[6] Comma così modificato dall'art. 6 della l.r. 22 febbraio 2008, n. 2.

[7] Modificano la L.R. 8 agosto 1983, n. 7.

[8] Modificano la L.R. 8 agosto 1983, n. 7.

[9] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.