§ 2.3.47 - L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.
Riforma dell’ordinamento delle autonomie locali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:22/12/2004
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Autonomia della comunità locale - Contenuto dello statuto).
Art. 2.  (Potestà regolamentare).
Art. 3.  (Autonomia dei consigli comunali).
Art. 4.  (Diritti dei consiglieri comunali).
Art. 5.  (Attribuzioni del consiglio comunale).
Art. 6.  (Progetti preliminari di opere pubbliche).
Art. 7.  (Astensione dalle deliberazioni).
Art. 8.  (Associazione di comuni).
Art. 9.  (Unione di comuni).
Art. 10.  (Consorzi obbligatori di funzioni).
Art. 11.  (Attribuzioni del sindaco).
Art. 12.  (Consigli circoscrizionali).
Art. 13.  (Gettoni di presenza).
Art. 14.  (Nuove disposizioni in materia di indennità di carica).
Art. 15.  (Rinvio).
Art. 16.  (Referendum popolare).
Art. 17.  (Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni).
Art. 18.  (Controllo nei confronti di enti diversi dai comuni).
Art. 19.  (Prospetto di conciliazione).
Art. 20.  (Esercizio provvisorio).
Art. 21.  (Tesoreria unica).
Art. 22.  (Scioglimento e sospensione del consiglio comunale).
Art. 23.  (Rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori dei comuni e degli altri enti locali).
Art. 24.  (Giunta comunale).
Art. 25.  (Eleggibili a consiglieri comunali).
Art. 26.  (Durata del mandato e rinnovo dei consigli comunali).
Art. 27.  (Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell’Unione europea).
Art. 28.  (Turni elettorali).
Art. 29.  (Formazione delle candidature nei comuni della regione).
Art. 30.  (Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano).
Art. 31.  (Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano).
Art. 32.  (Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive).
Art. 33.  (Collegamento delle liste in provincia di Bolzano).
Art. 34.  (Modalità di presentazione delle candidature).
Art. 35.  (Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale - Esame ed ammissione delle candidature).
Art. 36.  (Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale).
Art. 37.  (Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Elezione del sindaco e del consiglio comunale).
Art. 38.  (Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti).
Art. 39.  (Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti).
Art. 40.  (Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti).
Art. 41.  (Validità e nullità delle schede e dei voti).
Art. 42.  (Voti di preferenza, nullità e connessione con i voti di lista).
Art. 43.  (Costituzione dell’Ufficio centrale).
Art. 44.  (Documento di ammissione al voto).
Art. 45.  (Aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione).
Art. 46.  (Modifica del limite demografico).
Art. 47.  (Rogito dei contratti).
Art. 48.  (Classificazione delle sedi segretarili).
Art. 49.  (Rapporti di lavoro a tempo determinato).
Art. 50.  (Rapporto di lavoro dei segretari comunali).
Art. 51.  (Nomina a segretario comunale di terza classe).
Art. 52.  (Nomina a segretario generale di seconda classe).
Art. 53.  (Nomina a segretario generale di prima classe).
Art. 54.  (Modifiche delle sedi segretarili  Segreterie delle unioni).
Art. 55.  (Rinvio alla legge provinciale).
Art. 56.  (Disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale).
Art. 57.  (Interventi in materia di forme collaborative intercomunali).
Art. 58.  (Interventi in materia di servizi pubblici locali).
Art. 59.  (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo).
Art. 60.  (Causa di incompatibilità alla carica di sindaco).
Art. 61.  (Norma transitoria in materia di cause di incompatibilità).
Art. 62.  (Adeguamento degli statuti comunali).
Art. 63.  (Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche).
Art. 64.  (Norma transitoria).
Art. 65.  (Sottoscrizione delle liste).
Art. 66.  (Abrogazione di norme).
Art. 67.  (Testi Unici).
Art. 68.  (Entrata in vigore).


§ 2.3.47 - L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

Riforma dell’ordinamento delle autonomie locali.

(B.U. 31 dicembre 2004, n. 55 – straord.).

 

CAPO I

Norme in materia di ordinamento dei comuni

 

Art. 1. (Autonomia della comunità locale - Contenuto dello statuto).

     1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è sostituito dal seguente:

“4. Il comune ha autonomia statutaria, normativa,organizzativa e amministrativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione.”.

     2. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e in particolare specifica le attribuzioni degli organi e definisce la forma di gestione amministrativa nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa. Nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscano al sindaco, agli assessori o all’organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale. Sono in ogni caso riservate al sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione. Lo statuto stabilisce le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze e determina i diritti di iniziativa, controllo e partecipazione dei consiglieri e dei gruppi consiliari. Stabilisce i casi di decadenza dei consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative. Lo statuto fissa inoltre il termine entro il quale il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto definisce altresì i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori. Lo statuto stabilisce altresì le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Lo statuto può prevedere altresì la possibilità di sperimentare forme innovative di partecipazione dei cittadini e di democrazia diretta, promosse ed auto-organizzate da gruppi informali, comitati e associazioni di cittadini. Lo statuto individua inoltre dei sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell’ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza.

1bis. Lo statuto deve stabilire norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e un’adeguata presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

1ter. Lo statuto prevede forme di partecipazione dei giovani minorenni al fine di contribuire ad una politica comunale orientata verso questa età, di stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano.

1quater. Lo statuto può prevedere forme di partecipazione delle persone con oltre sessantacinque anni di età al fine di contribuire ad una politica comunale orientata verso la terza età, di stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano.”.

     3. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole “Dopo l’espletamento del controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale,” sono soppresse e le parole “alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione” sono sostituite dalle parole “alla sua affissione all’albo pretorio del comune”.

     4. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è aggiunta la seguente frase: “L’ufficio della Giunta regionale competente alla raccolta e conservazione degli statuti comunali promuove adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.”.

 

     Art. 2. (Potestà regolamentare).

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. I regolamenti entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

2 ter. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l’applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal comune con proprie disposizioni regolamentari entro i limiti previsti dall’articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.”.

 

     Art. 3. (Autonomia dei consigli comunali).

     1. Nel comma 3ter dell’articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio devono essere presentate personalmente e assunte al protocollo dell’ente nella medesima giornata di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.”.

     2. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è aggiunto il seguente:

“5 bis. I consigli comunali sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni possono fissare le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento del consiglio è disciplinata la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. In ogni caso nei comuni con oltre 15.000 abitanti ogni gruppo consiliare è dotato, su sua richiesta, di un locale adeguato anche comune ad altri gruppi consiliari, nonché delle attrezzature tecnologiche ed informatiche necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.”.

     3. All’articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, dopo le parole “Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento” sono inserite le parole “e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano”; nel medesimo comma le parole “Nei comuni della provincia di Bolzano” sono sostituite dalle parole “Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano”.

 

     Art. 4. (Diritti dei consiglieri comunali).

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo di cui al comma 2 presentate dai consiglieri comunali. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.”.

 

     Art. 5. (Attribuzioni del consiglio comunale).

     1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“2. Esso delibera:

a) lo statuto dell’ente, delle aziende speciali e delle società a prevalente partecipazione del comune, i regolamenti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe, i pareri da rendere nelle predette materie e quelli relativi ai piani di settore della Provincia;

c) i progetti preliminari nei casi fissati dallo statuto comunale;

d) la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e le dotazioni organiche complessive;

e) la costituzione e la modificazione delle forme collaborative intercomunali di cui al Capo IX;

f) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

g) la disciplina generale, l’assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali;

h) la costituzione e la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché la variazione o la dismissione delle quote di partecipazione per lo svolgimento di attività imprenditoriali diverse dalla gestione di servizi pubblici;

i) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote;

j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

k) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni di lavori che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario comunale o di altri funzionari;

m) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati;

n) ed inoltre su quelle materie che al consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 4, sono state espressamente attribuite dallo statuto.”.

     2. Nel comma 2-bis, istituito dal comma 2 dell’articolo 63 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, e nel comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole “lettera n)” sono sostituite dalle parole “lettera m)”.

 

     Art. 6. (Progetti preliminari di opere pubbliche).

     1. Dopo l’articolo 13 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

“Art. 13-bis. (Progetti preliminari di opere pubbliche).

1. Lo statuto comunale fissa l’importo minimo dei progetti preliminari di opere pubbliche da approvare in consiglio comunale. Tale importo non può essere superiore a 250 mila euro per i comuni fino a 1.000 abitanti, a 500 mila euro per i comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, ad 1 milione di euro per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, a 2 milioni 500 mila euro per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti, a 5 milioni di euro per i comuni oltre i 15.000 abitanti.”.

 

     Art. 7. (Astensione dalle deliberazioni).

     1. La rubrica dell’articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è nel solo testo tedesco sostituita dalla seguente: “Verbot der Teilnahme an der Beschlussfassung”.

     2. Nel primo comma dell’articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 8 dell’articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, dopo la parola “enti” è aggiunta la parola “privati” e le parole “di astenersi” sono soppresse.

     3. Nel comma 1bis dell’articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, istituito dal comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, dopo il termine “proprio” sono inserite le parole “o del coniuge”.

     4. Nel comma 1bis dell’articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, istituito dal comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: “L’obbligo di astensione non sussiste nel caso di variazione, che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, delle norme di attuazione del piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano stesso.”.

     5. Dopo il comma 1bis dell’articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, introdotto dall’articolo 16, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, è aggiunto il seguente:

“1-ter. L’obbligo di astensione di cui ai commi 1 e 1bis non sussiste per i componenti degli organi collegiali che rivestano la qualità di socio della società destinataria degli effetti del provvedimento, a eccezione del socio di società di persone e del socio che nella società di capitali disponga di almeno un quinto dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o di almeno un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa. L’obbligo di astensione non sussiste inoltre peri componenti degli organi collegiali che abbiano, in rappresentanza del comune, un rapporto di amministrazione o vigilanza con enti, associazioni, comitati, società e imprese destinatarie degli effetti del provvedimento. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.”.

     6. Il secondo comma dell’articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“2. Le disposizioni dei commi 1, 1bis e 1ter si applicano anche al segretario e a coloro che hanno titolo alla adozione o alla proposta di atti o all’espressione di pareri in base al vigente ordinamento.”.

 

     Art. 8. (Associazione di comuni).

     1. Nel comma 11 dell’articolo 41ter della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, le parole “, escluso il comma 3 dell’articolo 51” sono sostituite dalle parole “sugli organi”.

 

     Art. 9. (Unione di comuni).

     1. Il comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, è sostituito dal seguente:

“1. Due o più comuni, di norma contermini, appartenenti alla stessa provincia, possono costituire una unione di comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o di servizi attribuiti o delegati alla loro competenza. Nella provincia di Bolzano le unioni possono essere costituite solo da comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.”.

     2. Nel primo periodo del comma 6 dell’articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, le parole “le associazioni rappresentative dei comuni” sono sostituite dalle parole “e sentiti i Consigli dei Comuni, qualora istituiti, o i Consorzi dei Comuni” e dopo il primo periodo è inserito il periodo seguente: “L’intesa si considera raggiunta qualora le Giunte provinciali non facciano pervenire un atto di dissenso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di deliberazione regionale.”.

     3. Nel comma 7 dell’articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Nel caso di fusione entro il decimo anno dei comuni partecipanti all’unione sono erogati per dieci anni contributi in misura corrispondente a quelli massimi erogabili ad una unione in eguali condizioni. Tale contribuzione è prorogata per un periodo pari agli anni in cui l’unione non ha beneficiato del contributo regionale per effetto della fusione anticipata. L’entità del contributo è incrementata di un terzo, da destinare esclusivamente a spese in conto capitale, in corrispondenza degli anni compresi tra la fusione anticipata e la scadenza del primo decennio.”.

 

     Art. 10. (Consorzi obbligatori di funzioni).

     1. Dopo l’articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è aggiunto il seguente:

“Art. 42-bis. (Consorzi obbligatori di funzioni).

1. I consorzi obbligatori di funzioni costituiti fra comuni della regione in base a leggi di settore statali o provinciali continuano ad essere regolati dalle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, nell’ambito delle finalità indicate dalle leggi stesse, salva l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L e nel relativo regolamento di attuazione, intendendosi sostituiti agli organi comunali gli organi individuati nello statuto. L’applicazione degli articoli 10, 13, 14, 15, 22, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 dello stesso decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/L del 1999, e delle norme del regolamento di attuazione riguardanti le stesse materie, è facoltativa in relazione alle dimensioni dell’ente e alla complessità delle funzioni e della struttura organizzativa.

2. La nomina dei rappresentanti dei comuni presso i consorzi è effettuata sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 13 e 15 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

3. Le modifiche agli statuti sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea.”.

 

     Art. 11. (Attribuzioni del sindaco).

     1. Nel comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, come sostituito dall’articolo 64 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, le parole “secondo le disposizioni dettate dalla legge” sono sostituite dalle parole “ed entra in carica dal momento della proclamazione”.

     2. Nel comma 5bis dell’articolo 15 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, introdotto dall’articolo 64 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, la frase “In mancanza, la Giunta provinciale adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 58.” è sostituita dalla frase “In mancanza, la Giunta provinciale adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 57.” e nell’ultimo periodo le parole “dall’articolo 22, nonché” sono sostituite dalle parole “dalla legge,”.

 

     Art. 12. (Consigli circoscrizionali).

     1. Il comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è sostituito dal seguente:

“4. Il sistema di elezione del presidente del consiglio di circoscrizione è stabilito dallo statuto e con regolamento sono disciplinate le modalità per l’elezione.”.

 

     Art. 13. (Gettoni di presenza).

     1. All’articolo 28 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L, come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) nel comma 1 le parole “nella misura massima di lire 25.000” sono sostituite dalle parole “nella misura fissata dallo statuto”;

     b) nel comma 2 tra le parole “alle sedute” e le parole “delle commissioni” sono inserite le parole “della giunta e”.

     2. Nel comma 2 dell’articolo 28quater del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L, introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 4, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

“h-bis) manifestazioni e segni di riconoscenza a favore di dipendenti con attività di servizio pluriennale.”.

 

     Art. 14. (Nuove disposizioni in materia di indennità di carica).

     1. L’articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

“Art. 1. (Indennità di carica).

1. Al sindaco, al presidente del consiglio, ai componenti degli organi esecutivi del comune, delle sue articolazioni, delle forme collaborative di cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, nonché degli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è attribuita un’indennità mensile di carica fissata con le modalità indicate nel comma 3.

2. I consiglieri comunali, circoscrizionali, delle forme collaborative di cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, nonché degli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal comma 3, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

3. La misura dell’indennità di carica e del gettone di presenza è determinata nel rispetto dei seguenti criteri con regolamento della Giunta regionale adottato, entro il 31 dicembre dell’anno precedente il turno elettorale generale, sentita la competente commissione legislativa regionale, d’intesa con le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, le quali acquisiscono il parere del rispettivo Consiglio dei Comuni, ove istituito, ovvero, in sua assenza, del Consorzio dei Comuni:

a) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione,del numero delle frazioni dei comuni, delle particolari funzioni assunte dagli enti, nonché del tempo necessario per l’espletamento del mandato e delle connesse responsabilità;

b) nella provincia di Trento, determinazione dell’indennità di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e in misura:

1) non inferiore al 5 per cento e non superiore al 9 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti;

2) non inferiore al 7 per cento e non superiore al 13 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;

3) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 16 per cento, per i comuni da 501 fino a

2.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla quarta;

4) non inferiore all’11 per cento e non superiore al 22 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;

5) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

6) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;

7) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 27 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

8) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 53 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 30.000 abitanti;

9) non inferiore al 15 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;

10) non inferiore al 17 per cento e non superiore al 67 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

c) nella provincia di Bolzano, determinazione dell’indennità di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e in misura:

1) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 15 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti;

2) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 23 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;

3) non inferiore al 16 per cento e non superiore al 32 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;

4) non inferiore al 17,5 per cento e non superiore al 35 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

5) non inferiore al 18 per cento e non superiore al 36 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;

6) non inferiore al 19,5 per cento e non superiore al 39 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

7) non inferiore al 30 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 15.000 abitanti;

8) non inferiore al 35 per cento e non superiore al 70 per cento, per i comuni da 15.001 fino a 17.500 abitanti;

9) non inferiore al 38 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni da 17.501 fino a 30.000 abitanti;

10) non inferiore al 40 per cento e non superiore all’80 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;

11) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

d) determinazione dell’indennità di carica del vicesindaco in rapporto all’indennità di carica del sindaco e in misura:

1) non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento, per i comuni fino a 50.000 abitanti;

2) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) determinazione dell’indennità di carica degli assessori in rapporto all’indennità di carica del sindaco e in misura:

1) non superiore al 30 per cento nei comuni fino a 2.000 abitanti;

2) non superiore al 50 per cento nei comuni con più di 2.000 abitanti;

f) determinazione delle indennità di carica per il sindaco, il vicesindaco e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti nella misura massima esclusivamente nell’ipotesi di incarico svolto a tempo pieno;

g) determinazione dell’indennità di carica dei presidenti e dei componenti degli organi esecutivi delle forme collaborative di cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni nella misura prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli partecipanti;

h) determinazione dell’indennità di carica dei presidenti dei consigli comunali in misura non superiore a quella prevista per i rispettivi assessori comunali;

i) determinazione del gettone di presenza in misura non inferiore a quanto stabilito per i comuni di classe demografica immediatamente superiore dal decreto ministeriale di cui al comma 8 dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti la misura del gettone di presenza non può essere inferiore a quella prevista dal medesimo decreto per i comuni della classe demografica più elevata;

j) definizione del limite di cumulabilità delle indennità relative alle cariche contemporaneamente rivestite.

4. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di carica non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

5. Le indennità di carica sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati o rappresentanze presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

6. Le indennità di carica sono aggiornate annualmente con decreto del Presidente della Regione in relazione all’incremento dell’indennità di carica dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.”.

     2. Quanto disposto dal comma 1 trova applicazione a partire dal primo turno elettorale generale che si svolgerà nella regione dopo l’entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione il regolamento della Giunta regionale è adottato entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     3. Il limite di spesa per la corresponsione delle indennità di carica non può superare in prima applicazione, per i sindaci e gli assessori, l’onere complessivo di spesa a carico dei bilanci comunali con riferimento all’esercizio finanziario 2004, per analogo intervento di spesa, eccettuati i seguenti casi:

     a) l’onere derivante dalla corresponsione dell’indennità di carica agli assessori dei comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;

     b) eventuali oneri conseguenti al passaggio di comuni da una fascia all’altra dovuto a variazioni di popolazione o di classe segretarile;

     c) oneri collegati all’aumento annuale dell’indice ISTAT. [1]

     3 bis. Nella determinazione dell’onere complessivo di spesa a carico dei bilanci comunali per l’esercizio finanziario 2004 si considerano, al solo fine di quantificare il limite di spesa per la fissazione della misura delle indennità di carica da effettuarsi con il regolamento regionale, i contratti collettivi per i segretari comunali stipulati dopo il 1° dicembre 2004 e con decorrenza per la parte economica anteriore a tale data. In questo caso le indennità stabilite dai consigli comunali sono figurativamente aggiornate sulla base dei nuovi stipendi dei segretari comunali, ferma restando la percentuale stabilita dai consigli comunali stessi. Nella determinazione dell’onere complessivo di spesa si computano inoltre le indennità di carica:

     a) nella misura media determinata in relazione alle singole fasce di comuni nel caso di amministratori comunali che nell’anno 2004 non abbiano per rinuncia percepito alcuna indennità o abbiano percepito un’indennità inferiore alla misura media stessa;

     b) in misura maggiorata per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 e ai 50.000 abitanti, qualora i sindaci e rispettivamente i vicesindaci e gli assessori non abbiano nell’anno 2004 percepito il raddoppio per rinuncia o per mancanza delle condizioni previste dall’articolo 27-bis del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L. [2]

     4. Fino all’entrata in vigore del regolamento della Giunta regionale previsto dal comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, rimangono efficaci le disposizioni in materia di indennità di carica e di gettone di presenza vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge come modificate dall’articolo 13.

     5. La misura del gettone di presenza rimane quella fissata dallo statuto comunale al momento dell’entrata in vigore della presente legge se di importo superiore a quello stabilito dal regolamento della Giunta regionale.

     6. Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 4 e successive modificazioni, l’articolo 28bis del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 gennaio 1984, n. 6/L, istituito dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 4, gli articoli 12 e 41ter, commi 8, 9 e 10, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni e l’articolo 16, comma 7, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, sono abrogati.

     7. Nel comma 10 dell’articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, le parole “dai commi 8, 9, 10 e” sono sostituite dalle parole “dal comma”.

 

     Art. 15. (Rinvio).

     1. Nell’articolo 28quinquies del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 gennaio 1984, n. 6/L, istituito dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 4, l’espressione “nella legge 27 dicembre 1985, n. 816” è sostituita dalla seguente “nel Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni”.

 

     Art. 16. (Referendum popolare).

     1. L’articolo 50 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 50. (Referendum popolare).

1. Gli statuti comunali prevedono il ricorso al referendum popolare riguardante materie di competenza comunale.

2. Il consiglio comunale approva, entro il termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie previste dalla presente legge, le modalità del procedimento del referendum, della consultazione e dell’iniziativa popolare. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del consiglio comunale; tale numero non può comunque essere inferiore a 40. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto non può superare il 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata.

3. Le sottoscrizioni previste dal comma 2 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

4. Nello statuto comunale può essere previsto che ai referendum, consultazioni e iniziative popolari abbiano diritto di voto anche i cittadini del comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali del rispettivo comune.”.

 

     Art. 17. (Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni).

     1. All’articolo 54 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni di competenza della giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari.”;

     b) nel comma 2, le parole “non soggette al controllo preventivo di legittimità” sono soppresse;

     c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni. Le modalità, i termini e le procedure di risposta all’opposizione sono disciplinati con regolamento.”.

 

     Art. 18. (Controllo nei confronti di enti diversi dai comuni).

     1. L’articolo 54bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, introdotto dall’articolo 75 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è sostituito dal seguente:

“Art. 54-bis. (Controllo nei confronti di enti diversi dai comuni).

1. Alle unioni di comuni e ai consorzi obbligatori di funzioni si applicano le norme sul controllo degli organi dettate per i comuni.”.

 

     Art. 19. (Prospetto di conciliazione).

     1. Nell’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, dopo il comma 75, è aggiunto il seguente:

“75 bis. La redazione del prospetto di conciliazione è facoltativa nel caso in cui l’ente adotti ai sensi del comma 84 un sistema contabile integrato che consenta di rilevare i fatti di gestione sia sotto l’aspetto finanziario che economico-patrimoniale.”.

 

     Art. 20. (Esercizio provvisorio).

     1. Nel comma 15 dell’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, le parole “Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione” sono sostituite dalle parole “Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti”.

 

     Art. 21. (Tesoreria unica).

     1. Il comma 98 dell’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, è sostituito dal seguente:

“98. Salvo quanto disposto dai provvedimenti provinciali, le norme relative al sistema di tesoreria unica si applicano per quanto concerne gli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige limitatamente a quelli beneficiari di trasferimenti statali con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli enti locali.”.

 

     Art. 22. (Scioglimento e sospensione del consiglio comunale).

     1. Al comma 1, lettera b), dell’articolo 58 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i numeri 1) e 1bis) sono sostituiti dai seguenti:

“1) approvazione della mozione di sfiducia ai sensi dell’articolo 62 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 o dimissioni del sindaco e di tutti i componenti della giunta;

1bis) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco;

1bis.1.) per i soli comuni della provincia di Bolzano, mancata elezione della giunta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, mancata sostituzione della giunta dimissionaria entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o mancata sostituzione dell’assessore entro novanta giorni dalla data di cessazione per qualsiasi causa dalle funzioni;”.

     2. Il comma 3 dell’articolo 58 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1bis)della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario che esercita le funzioni di sindaco, giunta e consiglio.”.

     3. Nel comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 la parola “regione” è sostituita dalle parole “della provincia di Trento”.

     4. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale, salvo diversa disciplina prevista nello statuto comunale.”.

 

     Art. 23. (Rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori dei comuni e degli altri enti locali).

     1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 è sostituito dal seguente:

“6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si estendono agli amministratori dei comuni, nonché al personale e agli amministratori degli altri enti locali, comprese le istituzioni e le aziende create dagli stessi, nonché le unioni. La medesima disciplina si applica inoltre ai componenti degli organi collegiali, anche di natura tecnica, dei comuni e degli altri enti locali, ad eccezione dei casi in cui la partecipazione agli organi stessi costituisca attività professionale o prestazione occasionale remunerata sulla base di tariffe o in misura maggiorata rispetto agli ordinari gettoni di presenza.”.

     2. L’articolo 7 della legge regionale 30 agosto 1979, n. 4, come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1983, n. 16 è soppresso.

 

CAPO II

Norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali

 

     Art. 24. (Giunta comunale).

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le dimissioni dalla carica di assessore sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. La sostituzione dell’assessore, cessato per qualsiasi causa, deve avvenire rispettivamente entro trenta giorni per i comuni della provincia di Trento ed entro il termine previsto dall’articolo 58, comma 1, lettera b), numero 1bis.1.), della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni per i comuni della provincia di Bolzano. Fino alla sostituzione, la giunta continua ad operare purché il numero degli assessori cessati dalla carica non sia superiore alla metà dei suoi componenti senza computare il sindaco.”.

     2. Nella prima frase del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, tra le parole “su proposta del sindaco” e le parole “e secondo le modalità stabilite nello statuto”, sono inserite le parole “da presentarsi nella prima seduta successiva alla elezione”.

     3. Il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è sostituito dal seguente:

“6. Nei comuni della provincia di Bolzano il numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nella giunta viene determinato includendo nel computo il sindaco e avuto riguardo alla consistenza dei gruppi linguistici presenti in consiglio comunale, accertata al momento della convalida del consiglio neoeletto. Ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere comunque rappresentato nella giunta se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo medesimo, anche se tale situazione si verifica nel corso del mandato. In quest’ultimo caso, anche in deroga ai limiti fissati dal comma 1 o dallo statuto, il consiglio comunale deve provvedere a nominare un assessore appartenente al gruppo linguistico che ha diritto di essere rappresentato nella giunta, scegliendolo tra i consiglieri comunali.”.

 

     Art. 25. (Eleggibili a consiglieri comunali).

     1. L’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 7. (Eleggibili a consiglieri comunali).

1. Nelle province di Trento e Bolzano sono eleggibili a consiglieri comunali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.”.

 

     Art. 26. (Durata del mandato e rinnovo dei consigli comunali).

     1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è sostituito dal seguente:

“2. I consigli comunali restano in carica sino all'elezione dei nuovi limitandosi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti.”.

     2. Il comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è sostituito dal seguente:

“6. Nei comuni della provincia di Bolzano, le funzioni della giunta sono esercitate dal sindaco fino alla elezione della giunta che deve avvenire entro i termini previsti dall’articolo 58, comma 1, lettera b), numero 1bis.1.) della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.”.

 

     Art. 27. (Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell’Unione europea).

     1. I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea e residenti nei comuni della regione Trentino-Alto Adige esercitano il diritto di elettorato attivo e di eleggibilità secondo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza) e nel rispetto dei requisiti residenziali previsti dagli articoli 16 e 17 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

 

     Art. 28. (Turni elettorali).

     1. Il comma 2bis dell’articolo 15 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, introdotto dall’articolo 19, comma 38, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, è sostituito dal seguente:

“2 bis. Il turno elettorale autunnale non ha luogo nell’anno in cui sono indette le elezioni del rispettivo Consiglio provinciale. In tal caso le elezioni si svolgono in una domenica compresa tra il 1° febbraio e il 31 marzo dell’anno successivo.”.

 

     Art. 29. (Formazione delle candidature nei comuni della regione).

     1. L’articolo 17 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 17. (Formazione delle candidature nei comuni della regione).

1. Nei comuni della regione, le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono indicare il nominativo del candidato alla carica di sindaco e devono essere sottoscritte da almeno:

a) 200 elettori, nei comuni con più di 40.000 abitanti;

b) 175 elettori, nei comuni con più di 20.000 abitanti;

c) 100 elettori, nei comuni con più di 10.000 abitanti;

d) 60 elettori, nei comuni con più di 5.000 abitanti;

e) 30 elettori, nei comuni con più di 2.000 abitanti;

f) 20 elettori, nei comuni fino a 2.000 abitanti.

2. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel comma 1.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature alla carica di sindaco.

4. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 15.000 abitanti, possono essere presentate liste di candidati alla sola carica di consigliere comunale.

5. La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione.

6. I presentatori devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del comune con diritto al voto per l’elezione del consiglio comunale e la loro firma è autenticata anche cumulativamente in un solo atto dai soggetti e secondo le modalità stabilite dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

7. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

8. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.”.

 

     Art. 30. (Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano).

     1. Nel comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, la parola “depositati” è sostituita dalla parola “presentati” e le parole “, da affiggere all’albo pretorio” sono soppresse.

     2. Nel comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, le parole “da eleggere” sono soppresse.

 

     Art. 31. (Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano).

     1. Nel comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, le parole “deve essere depositato anche il programma amministrativo da affiggere anch’esso all’albo pretorio” sono sostituite dalle parole “deve essere presentato anche il programma amministrativo”.

     2. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è abrogato.

     3. Nei commi 4 e 5 dell'articolo 20 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, le parole “da eleggere” sono soppresse.

 

     Art. 32. (Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive).

     1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è aggiunto il seguente:

“Art. 20 bis. (Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive).

1. Al fine di promuovere condizioni per la parità di accesso alle cariche elettive, le liste dei candidati devono essere formate da rappresentanti di ambo i generi.

2. In ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero massimo di candidati spettanti alla

medesima lista con eventuale arrotondamento all’unità superiore.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 18, comma 4, 19, comma 4, e 20, comma 6, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito.

4. In sede di esame ed ammissione delle liste dei candidati, la competente Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale verifica la quota dei rappresentanti di ogni genere iscritti nelle liste dei candidati. In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 1, ricusa la lista. In caso di superamento della quota di cui al comma 2, riduce la lista al numero massimo ammesso di candidati del medesimo genere, stralciando gli ultimi nomi del genere eccedente i due terzi.”.

 

     Art. 33. (Collegamento delle liste in provincia di Bolzano).

     1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 è sostituito dal seguente:

“2. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, possono essere effettuate esclusivamente tra liste che appoggiano il medesimo candidato alla carica di sindaco.”.

 

     Art. 34. (Modalità di presentazione delle candidature).

     1. Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, il periodo “. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme anche i giudici di pace ed i segretari giudiziari.” è sostituito dalle parole “e successive modificazioni.”.

     2. Nel comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, le parole “o dai giudici di pace o dai segretari giudiziari” sono sostituite dalle parole “e successive modificazioni”.

     3. Nell’articolo 21, comma 4, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Le liste e gli allegati devono essere presentati nelle ore d’ufficio nel periodo compreso tra il trentasettesimo giorno e le ore 12 del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, domenica esclusa.”.

     4. Nel comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, la parola “trentunesimo” è sostituita con “trentatreesimo”.

 

     Art. 35. (Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale - Esame ed ammissione delle candidature).

     1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, le parole “entro il giorno successivo” sono sostituite dalle parole “entro il terzo giorno successivo”.

     2. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 alla lettera a) è anteposta la seguente:

“0a) effettua gli adempimenti previsti dall’articolo 20bis, comma 4 e ricusa le liste qualora, per effetto della riduzione, il numero dei candidati sia inferiore al numero minimo richiesto per la loro ammissione.”.

     3. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, le parole “le candidature alla carica di sindaco e” sono soppresse.

     4. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, sono aggiunte le parole: “o che, in caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale, rivestono già la carica di sindaco o di consigliere in altro comune”.

     5. Nell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, la lettera g) è soppressa.

     6. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è sostituita dalla seguente:

“i) ricusa le liste che non presentano candidature alla carica di sindaco o non hanno dichiarato di collegarsi ad altra candidatura ai sensi dell'articolo 20, ad eccezione delle liste presentate nei comuni fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano;”.

     7. Nel comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, le parole “corrispondano a quelli effettuati ai sensi e per i fini di cui all'articolo 20, comma 1,” sono sostituite dalle parole “siano effettuati esclusivamente tra liste che appoggiano il medesimo candidato alla carica di sindaco,”.

     8. Nel comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, le parole “entro il giorno

successivo” sono sostituite dalle parole “entro il terzo giorno successivo”.

     9. Nel comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, le parole “entro le ore 9 del secondo giorno successivo” sono sostituite dalle parole “entro le ore 9 del quarto giorno successivo”.

 

     Art. 36. (Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale).

     1. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è sostituito dal seguente:

“2. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate. Qualora l'elettore tracci un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso per la lista votata e per il candidato alla carica di sindaco. Il voto espresso per una lista vale anche come voto a favore del candidato alla carica di sindaco collegato. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di sindaco ed un voto per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, infine, di esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale della lista prescelta, scrivendone il cognome e se necessario il nome ed il cognome nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione fra più candidati, ed all'occorrenza data e luogo di nascita.”.

     2. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, sono soppresse le parole: “è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale,”.

     3. Il comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è sostituito dal seguente:

“6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro le ore 12 dell’ottavo giorno antecedente lo svolgimento del secondo turno di votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste o gruppi di liste rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. L’ulteriore collegamento con una lista che per il primo turno di votazione era collegata con altre liste, ha validità solo se effettuato nei confronti di tutte le liste del gruppo. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.”.

     4. Al comma 9 dell’articolo 27 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, sono soppresse le parole: “, purché tali liste abbiano ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi per il consiglio comunale”.

 

     Art. 37. (Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Elezione del sindaco e del consiglio comunale).

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso. L'indicazione di voto apposta solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco costituisce un voto valido per il candidato sindaco votato e per la lista collegata. In caso di collegamento con un gruppo di liste, i voti attribuiti al solo candidato sindaco sono ripartiti tra tutte le liste del gruppo in proporzione ai voti validi ottenuti da ciascuna lista, con arrotondamento all’unità superiore in caso di cifra decimale superiore a 50.”.

 

     Art. 38. (Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti).

     1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b-bis) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni del comune, dal candidato alla carica di sindaco collegato;”.

     2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è sostituita dalla seguente:

“f) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del consiglio, la cifra elettorale di ogni lista o gruppo di liste collegate, come determinata alla lettera b-bis), e sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale ed, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti;”.

     3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è sostituita dalla seguente:

“g) verifica se, detratto il seggio assegnato al candidato eletto sindaco, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio; qualora non lo abbiano conseguito viene assegnato, oltre al seggio del sindaco, il 60 per cento dei seggi. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco sono comunque assegnati non più del 70 per cento dei seggi, oltre al seggio del sindaco. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi della lettera f);”.

     4. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, tra le parole “cifra elettorale di ciascuna di esse,” e le parole “che corrisponde ai voti” sono inserite le parole “come determinata alla lettera c)”.

 

     Art. 39. (Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti).

     1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è sostituita dalla seguente:

“f) effettua l'assegnazione dei seggi per ciascuna lista ed a tal fine divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei seggi del consiglio, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;”.

     2. Nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, dopo le parole “A parità di quozienti,” sono inserite le parole “nelle cifre intere,”.

     3. Nell’articolo 35, comma 1, lettera h), della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è aggiunta in fine la frase: “Al candidato eletto sindaco spetta il primo seggio assegnato alla lista di appartenenza.”.

 

     Art. 40. (Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti).

     1. All’articolo 36 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella lettera h) del comma 1 sono aggiunte in fine le parole: “Ai candidati alla carica di sindaco risultati non eletti spetta il primo seggio assegnato alla lista di riferimento indicata all’atto dell’accettazione della candidatura, qualora la lista, o la coalizione di liste che sostengono il candidato sindaco, abbia diritto ad almeno due seggi; nel caso di coalizione di liste, la lista di riferimento del candidato sindaco deve aver ottenuto almeno uno dei due seggi della coalizione.”;

     b) nella lettera c) del comma 3 il secondo periodo è soppresso.

 

     Art. 41. (Validità e nullità delle schede e dei voti).

     1. Nell’articolo 41, comma 3, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella lettera b) è aggiunto il seguente periodo “se l’elettore ha segnato più contrassegni appartenenti a liste del medesimo collegamento, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati;”;

     b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c-bis) nelle quali l'elettore abbia espresso al contempo un voto per un candidato alla carica di sindaco ed un voto per una delle liste ad esso non collegate.”.

 

     Art. 42. (Voti di preferenza, nullità e connessione con i voti di lista).

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 42 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Sono peraltro efficaci le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello posto a fianco della lista votata, purché si riferiscano a candidati della lista votata.”.

 

     Art. 43. (Costituzione dell’Ufficio centrale).

     1. Nel comma 6 dell’articolo 48 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, la parola “venticinque” è sostituita dalla parola “quindici”.

     2. Nel comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, la parola “venticinque” è sostituita dalla parola “quindici”.

     3. Nel terzo comma dell’articolo 60 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, la cifra “25” è sostituita dalla parola “quindici”.

     4. Nel primo comma dell’articolo 63 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come sostituito dall’articolo 43 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, la parola “venticinque” è sostituita dalla parola “quindici”.

 

     Art. 44. (Documento di ammissione al voto).

     1. L’articolo 24 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 24. (Documento di ammissione al voto).

1. Quando leggi regionali aventi ad oggetto l’elezione diretta del sindaco o l’elezione dei consigli comunali fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione delle consultazioni ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende al documento di ammissione al voto previsto dalle leggi dello Stato.

2. Gli elettori residenti all’estero sono informati della indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati tramite l’Ufficio elettorale della Regione.”.

 

     Art. 45. (Aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione).

     1. L’articolo 35 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 35. (Aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione).

1. La Giunta regionale organizza incontri di aggiornamento per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione con le modalità fissate dalla legge regionale 8 agosto 1983, n. 9, ogni volta che hanno luogo consultazioni per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali. Per le consultazioni che hanno luogo al di fuori del turno elettorale generale, la Giunta regionale può organizzare gli incontri per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione interessati anche in luoghi diversi da quelli previsti dal comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 9.”.

 

     Art. 46. (Modifica del limite demografico).

     1. Negli articoli 19, rubrica e comma 1, 20, rubrica e comma 1, 21, comma 1, lettere a), c), d), f), 22, commi 3 e 6, 23, commi 3 e 4, 24, commi 4 e 5, 28, rubrica e comma 1, 29, rubrica e comma 1, 30, rubrica e comma 1, 32, comma 1, lettera b), 35, rubrica e alinea del comma 1, 36, rubrica e alinea del comma 1, 37, commi 2 e 3 e 42, comma 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni, nell’articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, nonché nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 dell’Allegato C e nelle tabelle 1 e 2 dell’Allegato D la cifra “13.000” è sostituita dalla cifra “15.000”.

 

CAPO III

Norme transitorie sull’ordinamento dei segretari comunali della regione

 

     Art. 47. (Rogito dei contratti).

     1. All’articolo 40, comma 2, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 le parole “e gli atti nei quali il comune è parte contraente” sono sostituite dalle parole “nei quali l’ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell’interesse dell’ente”.

 

     Art. 48. (Classificazione delle sedi segretarili).

     1. Nel comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 le parole “o Consorzio di Comuni” sono soppresse.

     2. Il comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 è abrogato.

     3. Il comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 è sostituito dal seguente:

“3. Per i comuni convenzionati la classe è determinata in base alla popolazione complessiva dei comuni associati. La qualifica del segretario è collegata alla classe della convenzione solo per la durata di quest’ultima.”.

 

     Art. 49. (Rapporti di lavoro a tempo determinato).

     1. Nell’articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 al comma 38 dopo le parole “contratti collettivi di lavoro” sono aggiunte le parole: “, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni. In ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità o sanzione”.

 

     Art. 50. (Rapporto di lavoro dei segretari comunali).

     1. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali è regolato secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 6, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.

     2. Rimangono applicabili ai segretari le cause di risoluzione del rapporto di lavoro previste dall’articolo 18, comma 66, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e dai contratti collettivi.

 

     Art. 51. (Nomina a segretario comunale di terza classe).

     1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 52 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 è sostituito

dal seguente: “La nomina a segretario comunale di terza classe è deliberata dal consiglio comunale, in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale, come risulta dall’allegata Tabella C), al quale possono partecipare i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di terza classe ed i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di quarta classe con almeno tre anni di servizio effettivo nella qualifica, nonché coloro che alla data del bando di concorso abbiano prestato servizio effettivo in qualità di segretario comunale per almeno tre anni presso sedi segretarili di terza classe o per almeno cinque anni presso sedi segretarili di quarta classe e siano in possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 47.”.

     2. Al comma 4 dell’articolo 52 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 sono soppresse le parole “di tre anni e sei mesi”.

 

     Art. 52. (Nomina a segretario generale di seconda classe).

     1. La prima frase del comma 1 dell’articolo 53 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 è sostituita dalla seguente: “La nomina a segretario generale di seconda classe è disposta dal consiglio comunale in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami al quale possono partecipare, oltre ai segretari generali di seconda classe dei ruoli comunale e statale, i segretari di comuni di terza classe, che alla data del bando di concorso abbiano prestato nella qualifica almeno tre anni di servizio effettivo di ruolo, i segretari di comuni di quarta classe, che alla data del bando di concorso abbiano prestato nella qualifica sette anni di servizio effettivo di ruolo, i vicesegretari generali di sedi di prima e di seconda classe con almeno tre anni e rispettivamente sei anni di servizio di ruolo nella qualifica, nonché i capi di ripartizione o di strutture equiparate di comuni di prima e di seconda classe della regione con almeno tre anni e rispettivamente sei anni di servizio nella qualifica che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all’articolo 47.”.

 

     Art. 53. (Nomina a segretario generale di prima classe).

     1. La prima frase del comma 1 dell’articolo 55 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 è sostituita dalla seguente: “La nomina a segretario generale di prima classe è disposta dal consiglio comunale in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami al quale possono partecipare, oltre ai segretari generali di prima classe dei ruoli comunale e statale, i segretari di comuni di seconda classe i quali alla data del bando di concorso abbiano prestato in tale qualifica almeno tre anni di servizio effettivo nei ruoli comunale o statale, nonché i vicesegretari generali di sedi di prima e di seconda classe con almeno cinque anni e rispettivamente otto anni di servizio di ruolo nella qualifica, nonché i capi ripartizione o strutture equiparate di comuni di prima e seconda classe della regione con almeno cinque e rispettivamente otto anni di servizio nella qualifica che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all’articolo 47.”.

 

     Art. 54. (Modifiche delle sedi segretarili  Segreterie delle unioni).

     1. L’articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 è sostituito dai seguenti:

“Art. 59. (Modifiche delle sedi segretarili).

1. Nel caso di fusione di più comuni con la conseguente soppressione di posti di segretario comunale, è inquadrato come titolare della nuova sede il segretario di qualifica più elevata o, in caso di uguale qualifica, con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica. I segretari perdenti posto possono chiedere entro il termine perentorio di tre mesi dall'inquadramento del titolare di essere inquadrati come vicesegretari, conservando provvisoriamente il trattamento economico acquisito fino alla ridefinizione dello stesso nei contratti collettivi. Qualora tale richiesta non venga formulata entro il termine, i segretari perdenti posto sono collocati in disponibilità per il periodo massimo di due anni decorrente dall'inquadramento del titolare. I soggetti in disponibilità sono esonerati dal servizio e conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario. Durante la disponibilità spetta a carico del nuovo comune il trattamento economico base e la misura minima delle indennità che presuppongono l'effettivo svolgimento di funzioni, salvo quanto diversamente disposto dalla contrattazione collettiva. Al termine della disponibilità il rapporto di lavoro si risolve automaticamente.

2. Qualora siano costituite convenzioni di segreteria con soppressione di posti di segretario comunale, è inquadrato come titolare della sede in convenzione il segretario di qualifica più elevata o, in caso di uguale qualifica, di maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica. I segretari perdenti posto sono collocati in disponibilità con il trattamento previsto dal comma 1. I relativi oneri economici sono ripartiti tra i comuni associati, secondo quanto previsto in convenzione.

3. In caso di scioglimento di una convenzione di segreteria il segretario titolare è assunto da uno dei comuni associati. Qualora i comuni non raggiungano un accordo sull'assunzione del segretario, la decisione è assunta dalla Provincia competente sentiti i comuni e l'interessato.

Art. 59 bis. (Segreterie delle unioni).

1. Qualora i comuni che costituiscono un’unione mantengano in tutto o in parte le preesistenti sedi segretarili comunali, viene costituita presso l’unione una segreteria collegiale alla quale sono funzionalmente assegnati i segretari dei comuni riuniti. I segretari sono assunti dai singoli comuni e conservano l’inquadramento acquisito presso il comune di appartenenza.

2. I comuni che aderiscono all’unione possono sopprimere tutte le sedi segretarili sostituendole con un’unica sede istituita presso l’unione. Ai soli fini della classificazione si applicano gli articoli 42, comma 1, e 43 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4. Per la nomina del titolare si applicano le disposizioni sulla fusione previste dall’articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4. L’unione può istituire uno o più posti di vicesegretario. I segretari perdenti posto possono chiedere di essere inquadrati come vicesegretari dell’unione, conservando provvisoriamente il trattamento economico acquisito fino alla ridefinizione dello stesso nei contratti collettivi.

3. I segretari e i vicesegretari, assegnati all’unione ai sensi dei commi 1 e 2, svolgono la loro attività a favore dell’unione e dei comuni riuniti, sulla base degli incarichi di direzione attribuiti dal presidente dell’unione. Per i servizi non trasferiti all’unione gli incarichi di direzione delle strutture comunali sono affidati dai sindaci dei comuni interessati, previa consultazione con il presidente dell’unione. Gli incarichi relativi a servizi non trasferiti possono essere affidati anche a segretari incardinati presso altri comuni dell’unione. La contrattazione collettiva individua le indennità collegate all’effettivo svolgimento delle funzioni direttive. Il presidente dell’unione ripartisce tra i segretari, i vicesegretari e i dipendenti in possesso dell’abilitazione all’esercizio delle funzioni segretarili le funzioni di assistenza agli organi dell’unione e dei comuni e il rogito dei contratti e degli atti nei quali i comuni o l’unione sono parte contraente.”.

 

CAPO IV

Norme transitorie e finali

 

     Art. 55. (Rinvio alla legge provinciale). [3]

     1. Le Province Autonome disciplinano l’ordinamento del personale dei comuni nel rispetto dell’autonomia organizzativa dei comuni e dei seguenti principi generali:

     a) l’economicità, la trasparenza, l’imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, perseguendo l’efficienza del sistema organizzativo comunale;

     b) la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione nei comuni dotati di figure dirigenziali.

     2. Le Province Autonome regolano, prevedendo in particolare la disciplina dell’abilitazione alle funzioni segretarili e dirigenziali, i requisiti professionali necessari e le modalità per il suo conseguimento; i requisiti per l’accesso alle qualifiche dirigenziali, per l’affidamento degli incarichi, nonché per l’esercizio delle funzioni di segretario anche in relazione all’eventuale classificazione dei comuni per classi correlate alla dimensione della popolazione e alle caratteristiche socioeconomiche del territorio.

     3. La Provincia Autonoma di Bolzano disciplina con propria legge la materia relativa ai segretari e ai dirigenti dei comuni e di altri enti locali, nel rispetto dei seguenti principi:

     a) le modalità per garantire la continuità di esercizio delle funzioni segretarili;

     b) la facoltà dei comuni di assicurare l’esercizio delle funzioni segretarili, attribuendole ad un dipendente in possesso di abilitazione, secondo quanto disposto dalla legge provinciale in attuazione del comma 2, in relazione alla specificità delle funzioni da esercitare ed alla rilevanza dell’ente in riferimento alla popolazione ed alle caratteristiche socioeconomiche dello stesso;

     c) la durata, il rinnovo e l’eventuale revoca anticipata degli incarichi dirigenziali, nonché la disciplina generale della valutazione delle prestazioni dei segretari e del personale con incarico dirigenziale;

     d) i criteri per la mobilità fra i comuni e con gli altri enti ad ordinamento regionale o provinciale; la previsione di forme di utilizzazione provvisoria per i segretari senza incarico; la disciplina transitoria e le garanzie per i segretari in servizio, facendo salvi i diritti e le posizioni acquisiti dai segretari già inquadrati nei ruoli comunali alla data di entrata in vigore della legge provinciale;

     e) la possibilità di assumere dirigenti con contratti a tempo determinato.

     4. La Provincia Autonoma di Trento disciplina con propria legge la materia relativa ai segretari e ai dirigenti dei comuni e di altri enti locali, nel rispetto dei seguenti principi:

     a) l’obbligatorietà del segretario comunale quale funzionario più elevato in grado in ciascun comune ovvero nei comuni capofila di convenzioni;

     b) l’istituzione e il dimensionamento dell’albo provinciale dei segretari comunali articolato in fasce professionali corrispondenti alle classi segretarili;

     c) la previsione di accesso all’albo subordinato al possesso dell’abilitazione all’esercizio delle funzioni segretarili ottenuta a seguito del superamento di adeguate procedure concorsuali;

     d) la previsione di un organismo, nel quale sia garantita la rappresentanza paritetica di sindaci e di segretari comunali, per la definizione dei criteri generali della gestione dell’albo provinciale dei segretari comunali e della formazione dei segretari comunali;

     e) la garanzia ai segretari in servizio di ruolo all’entrata in vigore della legge provinciale del diritto all’iscrizione all’albo provinciale secondo la fascia professionale corrispondente alla classe segretarile del comune di appartenenza;

     f) la previsione di procedure concorsuali per il passaggio da una fascia professionale a quelle superiori;

     g) la previsione che, in ciascun comune ovvero nei comuni capofila di convenzioni, la nomina obbligatoria del segretario comunale nonché la sua revoca per le cause previste dalle leggi spetta al consiglio comunale su proposta del sindaco che lo sceglie tra i soggetti iscritti nell’albo provinciale;

     h) la durata quinquennale dell’incarico di segretario comunale o comunque pari alla durata in carica del consiglio comunale che ha conferito l’incarico nonché la rinnovabilità dell’incarico medesimo;

     i) la previsione di forme di utilizzazione, compatibili con la professionalità acquisita, per i segretari senza incarico e la disciplina della mobilità per i segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarico;

     j) la disciplina generale della valutazione delle prestazioni dei segretari salvo quanto spettante alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro;

     k) la disciplina transitoria e le garanzie per i segretari in servizio, facendo salvi i diritti e le posizioni acquisiti dai segretari già inquadrati nei ruoli comunali alla data di entrata in vigore della legge provinciale, fermo restando quanto disposto da questo comma;

     l) le modalità per garantire la continuità di esercizio delle funzioni segretarili in caso di vacanza, assenza o impedimento del titolare;

     m) i criteri per la mobilità fra i comuni e con gli altri enti ad ordinamento regionale o provinciale e i rispettivi enti funzionali;

     n) la durata, il rinnovo e l’eventuale revoca anticipata degli incarichi, nonché la disciplina generale della valutazione delle prestazioni del personale con incarico dirigenziale;

     o) la possibilità di assumere dirigenti con contratti a tempo determinato.

     5. Con decorrenza dal 1° gennaio 2006 sono conferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative in materia di segretari comunali e degli altri enti locali. La Regione stabilisce annualmente con la legge di bilancio l’entità dei finanziamenti da trasferire alle Province medesime per far fronte agli oneri connessi con l’esercizio delle funzioni conferite.

     6. Le leggi provinciali individuano le norme delle leggi e dei regolamenti regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.

 

     Art. 56. (Disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale).

     1. L’armonizzazione dei bilanci e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in coerenza con la finanza locale e con le politiche di finanza provinciale, sono disciplinati con leggi provinciali.

     2. Ai fini dell’armonizzazione e del coordinamento di cui al comma 1, nel rispetto dell’autonomia organizzativa gestionale dell’ente, il sistema contabile degli enti locali si basa su una contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e su principi atti a:

     a) garantire unitarietà e uniformità del sistema, anche consentendo per gli enti di piccole dimensioni eventuali forme semplificate della contabilità;

     b) assicurare una corretta e uniforme rappresentazione dei risultati.

     3. Nel rispetto dell’autonomia comunale la legge provinciale può prevedere le modalità per prevenire e superare eventuali situazioni di dissesto finanziario e individuare forme di controllo interno degli enti locali, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell’impiego delle risorse.

     4. Le leggi provinciali individuano le norme delle leggi e dei regolamenti regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.

 

     Art. 57. (Interventi in materia di forme collaborative intercomunali).

     1. All’articolo 39, comma 1, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole “dagli articoli40, 41, 41bis, 41ter, 42 e 43.” sono sostituite dalle parole “dalla legge provinciale.”.

     2. Nei commi 3 e 4 dell’articolo 39 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole: “con popolazione inferiore a quella indicata dalla medesima legge” sono soppresse.

     3. La legge provinciale può prevedere l’elezione diretta del presidente e dell’assemblea delle forme collaborative intercomunali, anche limitata a una parte dei componenti l’assemblea stessa. In questo ultimo caso la legge provinciale prevede che la restante parte dell’assemblea sia costituita da rappresentanti dei comuni associati [4].

     3-bis. Nel caso in cui la legge provinciale preveda l’elezione diretta ai sensi del comma 3, si applicano il regime delle ineleggibilità e incompatibilità, nonché il sistema elettorale previsti per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento [5].

     3-ter. Nel caso previsto dal comma 3-bis, la legge provinciale stabilisce altresì l’incompatibilità tra la carica di assessore di comunità e quella di assessore comunale e sindaco, nonché tra la carica di componente dell’assemblea e assessore esterno in un comune. La legge provinciale prevede inoltre l’inammissibilità della candidatura a componente dell’assemblea di una comunità, per la parte eletta a suffragio universale, da parte dei candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale o di coloro che ricoprano già tali cariche in base ad elezioni effettuate fuori dal turno elettorale generale [6].

     4. La legge provinciale che disciplina l’elezione diretta degli organi rappresentativi delle forme collaborative intercomunali può prevedere norme di coordinamento con le disposizioni regionali in materia di elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali al fine di consentire la contestualità delle elezioni; le modalità attuative e organizzative sono adottate dalla Giunta provinciale previa intesa con la Regione.

     5. Le leggi provinciali individuano le disposizioni regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.

     6. Per favorire le forme di collaborazione intercomunali è istituito un fondo regionale da ripartire annualmente in parti uguali fra le Province di Trento e di Bolzano. Il fondo deve comunque assicurare il finanziamento degli impegni già assunti dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 3.

     7. La legge provinciale può definire le modalità per la delega dell’esercizio di funzioni comunali da parte dei comuni ai consorzi previsti dall’articolo 42bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

 

     Art. 58. (Interventi in materia di servizi pubblici locali).

     1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

     2. Le leggi provinciali individuano le disposizioni regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.

 

     Art. 59. (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” non trova applicazione con riguardo agli enti locali e ai soggetti che gestiscono direttamente o in concessione servizi pubblici locali. Per i predetti enti e soggetti, la disciplina prevista dalla predetta legge regionale è sostituita dalla corrispondente disciplina in materia recata dalla normativa della Provincia territorialmente interessata.

     2. Nel comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole “e dei decreti previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241,” sono soppresse.

     3. Nel comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole “ed ai principi stabiliti dalla legge regionale sul procedimento amministrativo di cui al comma 2 dell’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241” sono sostituite dalle seguenti: “ed ai principi stabiliti dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.”.

 

     Art. 60. (Causa di incompatibilità alla carica di sindaco).

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è inserito il seguente:

“2 bis. Non può ricoprire la carica di sindaco il segretario comunale, limitatamente ai comuni che ricadono nel territorio dell’ente istituito ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 o della forma collaborativa prevista dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, nel quale è compreso il comune ove egli presta servizio. La causa di incompatibilità non ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa.”.

 

     Art. 61. (Norma transitoria in materia di cause di incompatibilità).

     1. La nuova causa di incompatibilità alla carica di sindaco recata dall’articolo 60 si applica a decorrere dal primo procedimento per l’elezione degli organi comunali successivo all’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 62. (Adeguamento degli statuti comunali).

     1. I comuni adeguano il proprio statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Fino all’adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla presente legge continuano ad applicarsi, nelle materie riservate all’autonomia statutaria e regolamentare del comune, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima.

 

     Art. 63. (Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche).

     1. Al fine dell’eventuale introduzione in tutti i comuni della regione di sistemi elettronici per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, negli uffici elettorali di sezione che saranno individuati con decreto del Presidente della Regione sono sperimentate operazioni di voto e di scrutinio mediante l’uso di apparecchiature elettroniche.

     2. Le scelte relative alla definizione dell’esperimento sono fatte in coordinamento con le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantirne la compatibilità con gli orientamenti e le soluzioni tecnologiche e infrastrutturali adottate dalle medesime.

     3. L’esperimento di votazione e scrutinio di cui al comma 1 si svolge nelle stesse giornate delle operazioni di votazione e scrutinio disciplinate dalla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni e dalla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

     4. Alla sperimentazione possono partecipare gli elettori dopo aver espresso il voto ai sensi delle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5 e 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

     5. Lo scrutinio mediante l’uso di apparecchiature elettroniche è effettuato al termine delle operazioni attribuite a ciascun ufficio elettorale di sezione dalle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5 e 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

     6. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, sono stabilite le modalità di svolgimento dell’esperimento di cui al comma 1.

     7. Tutte le spese inerenti e conseguenti le sperimentazioni sono a carico della Regione.

     8. Alla copertura degli oneri derivanti dall’esperimento di voto e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche si provvede con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti dell’articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

 

     Art. 64. (Norma transitoria).

     1. In pendenza della procedura di infrazione 4929/01 ex articolo 226 del Trattato di Roma, ai fini delle elezioni dei consigli e dei sindaci dei comuni della provincia di Bolzano da indirsi nell’anno 2005, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere accompagnata dal certificato di appartenenza o di aggregazione ad un gruppo linguistico rilasciato ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure, per coloro che non l’hanno resa, contenere una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico ai fini ed agli effetti del mandato elettorale. Tale dichiarazione è irrevocabile per la durata della legislatura.

 

     Art. 65. (Sottoscrizione delle liste).

     1. Per la presentazione di liste da parte di partiti o raggruppamenti politici che, con il medesimo contrassegno, hanno presentato candidature e hanno ottenuto un seggio nelle ultime elezioni del rispettivo Consiglio provinciale o della Camera dei deputati non sono richieste sottoscrizioni. La dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta dai soggetti individuati e con le modalità previste per il deposito dei contrassegni tradizionali [7].

     2. La sottoscrizione prevista dal comma 1 deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità indicati all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”.

     3. La Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale in sede di esame delle candidature ai sensi del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, verifica che la lista sia sottoscritta secondo quanto previsto dal comma 1 dichiarandola invalida se non lo sia.

 

     Art. 66. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) articolo 33, terzo, quarto e quinto comma, della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, come sostituito dall’articolo 24 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6 e successive modificazioni;

     b) articolo 64, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29;

     c) articolo 51, comma 3, della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, introdotto dall’articolo 19, comma 39, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, limitatamente alle parole “avvalendosi anche dell’ufficio di cui al comma 7 dell’articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, ed”;

     d) articolo 7, comma 3 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 11;

     e) articolo 22, commi da 3 a 12, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;

     f) articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, limitatamente alle parole “: iscritti in apposito albo regionale articolato e gestito a livello provinciale”;

     g) articoli 51, 52 e 52bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni;

     h) articolo 2, comma 3, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, limitatamente alle parole “unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo”;

     i) articolo 18, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, limitatamente alle parole “, da affiggere all’albo pretorio”;

     j) articolo 7, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, limitatamente alle parole “ed improrogabili”;

     k) articolo 7, comma 3bis, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, introdotto con l’articolo 60 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3;

     l) articolo 15, comma 1ter, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, introdotto con l’articolo 64 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, limitatamente alle parole “unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo”;

     m) articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole “e forme di assistenza tecnica e amministrativa” e comma 3 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;

     n) articolo 57, comma 1, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, limitatamente alle parole “o statuto” e alle parole “o di eseguire impegni già validamente assunti,”;

     o) articolo 40, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, limitatamente alle parole “, iscritti in apposito albo regionale, articolato e gestito a livello provinciale”;

     p) articolo 40, comma 2, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, limitatamente alle parole “per l’invio agli organi di controllo e provvede”;

     q) articolo 17, comma 14, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10;

     r) articolo 17, comma 57, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, limitatamente al secondo periodo;

     s) articolo 18, comma 98, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, limitatamente alle parole “in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 22 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1”;

     t) articolo 18, comma 99, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, limitatamente alle parole “, nel rispetto dei principi fissati nello statuto e nel regolamento di cui all’articolo 21 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1”.

     2. I controlli sugli atti degli enti locali si considerano comunque cessati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”.

     3. Le abrogazioni si intendono riferite agli articoli indicati e a tutte le successive modificazioni.

 

     Art. 67. (Testi Unici).

     1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di Testo Unico le norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, 19 settembre 1963, n. 28, 14 agosto 1967, n. 15, 13 luglio 1970, n. 11, 10 agosto 1974, n. 6, 12 maggio 1978, n. 7, 18 marzo 1980, n. 3, 6 dicembre 1986, n. 11, 7 luglio 1988, n. 12, 26 febbraio 1990, n. 4, 30 novembre 1994, n. 3 e 23 ottobre 1998, n. 10.

     2. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di Testo Unico le norme in materia di ordinamento dei comuni contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 21 ottobre 1963, n. 29, 31 marzo 1971, n. 6, 7 maggio 1976, n. 4, 30 agosto 1979, n. 4, 18 marzo 1980, n. 3, 20 agosto 1981, n.7, 28 agosto 1983, n. 10, 16 novembre 1983, n. 16, 14 agosto 1986, n. 4, 4 gennaio 1993, n. 1, 30 novembre 1994, n. 3 e 23 ottobre 1998, n. 10.

     3. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di Testo Unico le norme in materia di personale contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 5 marzo 1983, n. 1, 5 marzo 1993, n. 4, 27 febbraio 1997, n. 2, 23 ottobre 1998, n. 10 e 16 luglio 2004, n. 1.

     4. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di Testo Unico le norme in materia di contabilità contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 4 gennaio 1993, n. 1, 30 novembre 1994, n. 3 e 23 ottobre 1998, n. 10.

     5. Nel testo tedesco della presente legge, nonché nei testi delle leggi che vengono con essa modificate, il termine “Assessor” viene sostituito con il termine “Gemeindereferent”.

 

     Art. 68. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2005, n. 9.

[2] Comma inserito dall’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2005, n. 9.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo 2006, n. 132, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

[4] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi 3, 3 bis e 3 ter per effetto dell'art. 5 della L.R. 11 dicembre 2009, n. 9.

[5] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi 3, 3 bis e 3 ter per effetto dell'art. 5 della L.R. 11 dicembre 2009, n. 9.

[6] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi 3, 3 bis e 3 ter per effetto dell'art. 5 della L.R. 11 dicembre 2009, n. 9.

[7] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.