§ 6.1.146 - L.R. 6 dicembre 2005, n. 9.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge fiinanziaria)


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:06/12/2005
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Trasferimenti)
Art. 2.  (Modifica dell’articolo 3 e abrogazione dell’articolo 4 del Testo unificato delle leggi regionali in materia di “Iniziative per la promozione dell’integrazione europea e disposizioni per lo [...]
Art. 3.  (Modifica del comma 1 dell’articolo 7 del Testo unificato delle leggi regionali in materia di “Iniziative per la promozione dell’integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari [...]
Art. 4.  (Attività promozionale dell’amministrazione regionale sui mezzi di comunicazione di massa)
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 concernente “Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, [...]
Art. 6.  (Nuove disposizioni in materia di indennità di carica degli amministratori degli enti locali)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.146 - L.R. 6 dicembre 2005, n. 9.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge fiinanziaria)

(B.U. 7 dicembre 2005, n. 49 bis).

 

Art. 1. (Trasferimenti)

     1. Su richiesta delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le assegnazioni di fondi relativi alle funzioni delegate possono essere trasferite anche a favore di Enti, organismi cui le Province hanno demandato l’espletamento dei relativi interventi.

 

     Art. 2. (Modifica dell’articolo 3 e abrogazione dell’articolo 4 del Testo unificato delle leggi regionali in materia di “Iniziative per la promozione dell’integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale”)

     1. L’articolo 3 del Testo unificato delle leggi regionali in materia di “Iniziative per la promozione dell’integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale”, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1997, n. 8/L, è sostituito dal seguente:

      “Art. 3.

     1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale entro il 31 marzo una relazione consuntiva sull’attività di integrazione europea svolta nell’anno antecedente, facendo riferimento al relativo programma annuale.”.

     2. L’articolo 4 del citato Testo unificato è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifica del comma 1 dell’articolo 7 del Testo unificato delle leggi regionali in materia di “Iniziative per la promozione dell’integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale”)

     1. Il comma 1 dell’articolo 7 del Testo unificato delle leggi regionali in materia di “Iniziative per la promozione dell’integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale”, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1997, n. 8/L, è sostituito dal seguente:

      “1. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere erogati anticipi nella misura massima del 90 per cento del finanziamento concesso.”.

 

     Art. 4. (Attività promozionale dell’amministrazione regionale sui mezzi di comunicazione di massa)

     1. Con riferimento all’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le somme che l’amministrazione regionale destina, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 40 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione europea e per almeno il 40 per cento a favore dei giornali, quotidiani e periodici.

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 concernente “Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”)

     1. All’articolo 4, comma 1-ter della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, introdotto dall’articolo 9, comma 4 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, le parole “il richiedente” sono sostituite dalle parole “il nucleo familiare del richiedente”.

 

     Art. 6. (Nuove disposizioni in materia di indennità di carica degli amministratori degli enti locali)

     1. Nel comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 le parole “per le singole fasce” sono sostituite dalle parole “per i sindaci e gli assessori”.

     2. Nel comma 3, lettera b), dell’articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, dopo le parole “dovuto a variazioni di popolazione” sono aggiunte le parole “o di classe segretarile”.

     3. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 è inserito il seguente comma:

      “3 bis. Nella determinazione dell’onere complessivo di spesa a carico dei bilanci comunali per l’esercizio finanziario 2004 si considerano, al solo fine di quantificare il limite di spesa per la fissazione della misura delle indennità di carica da effettuarsi con il regolamento regionale, i contratti collettivi per i segretari comunali stipulati dopo il 1° dicembre 2004 e con decorrenza per la parte economica anteriore a tale data. In questo caso le indennità stabilite dai consigli comunali sono figurativamente aggiornate sulla base dei nuovi stipendi dei segretari comunali, ferma restando la percentuale stabilita dai consigli comunali stessi. Nella determinazione dell’onere complessivo di spesa si computano inoltre le indennità di carica:

     a) nella misura media determinata in relazione alle singole fasce di comuni nel caso di amministratori comunali che nell’anno 2004 non abbiano per rinuncia percepito alcuna indennità o abbiano percepito un’indennità inferiore alla misura media stessa;

     b) in misura maggiorata per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 e ai 50.000 abitanti, qualora i sindaci e rispettivamente i vicesindaci e gli assessori non abbiano nell’anno 2004 percepito il raddoppio per rinuncia o per mancanza delle condizioni previste dall’articolo 27-bis del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L.”.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.