§ 2.3.15 - Legge Regionale 14 agosto 1986, n. 4.
Modifiche alle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.G.R. 19 gennaio [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:14/08/1986
Numero:4


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.  Decorrenza delle indennità e gettoni.
Art. 5.      (Omissis)


§ 2.3.15 - Legge Regionale 14 agosto 1986, n. 4.

Modifiche alle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L concernenti l'indennità di carica agli amministratori comunali e nuove norme riguardanti i segretari comunali dei comuni della regione.

(B.U. 26 agosto 1986, n. 36).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4. Decorrenza delle indennità e gettoni.

     1. Le nuove misure delle indennità e dei gettoni di presenza previsti dalla presente legge decorrono dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

 

          Art. 5.

     (Omissis) [4]

 

 

TITOLO II

 

(Omissis) [5]

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 14 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. Aggiungeva l'art. 27 bis al D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L.

[2] Articolo abrogato dall’art. 14 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. Sostituiva l'art. 28 del D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L.

[3] Aggiunge gli articoli 28 bis, 28 ter, 28 quater e 28 quinquies al D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L.

[4] Modifica l'art. 52 del D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L.

[5] Titolo abrogato dall'art. 74 della L.R. 5 marzo 1993, n. 4.