§ 2.3.c - L.R. 7 maggio 1976, n. 4.
Norme sull'indennità di carica in favore degli amministratori comunali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:07/05/1976
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Indennità di carica
Art. 2.  Gettoni di presenza
Art. 3.  Rimborso spese
Art. 3 bis.  Rimborso delle spese di viaggio
Art. 4. 1. Gli effetti economici previsti dalla presente legge decorrono dal 1 gennaio 1975


§ 2.3.c - L.R. 7 maggio 1976, n. 4. [1]

Norme sull'indennità di carica in favore degli amministratori comunali.

(B.U. 11 maggio 1976, n. 20).

 

Art. 1. Indennità di carica

1. Al sindaco, al presidente del consiglio, ai componenti degli organi esecutivi del comune, delle forme collaborative di cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, nonché degli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è attribuita un’indennità mensile di carica fissata con le modalità indicate nel comma 3.

2. I consiglieri comunali, delle forme collaborative di cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, nonché degli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal comma 3, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli. I presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli di importo pari a tre volte quello stabilito per i consiglieri comunali.

3. La misura dell’indennità di carica e del gettone di presenza è determinata nel rispetto dei seguenti criteri con regolamento della Giunta regionale adottato, entro il 31 dicembre dell’anno precedente il turno elettorale generale, sentita la competente commissione legislativa regionale, d’intesa con le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, le quali acquisiscono il parere del rispettivo Consiglio dei Comuni, ove istituito, ovvero, in sua assenza, del Consorzio dei Comuni:

a) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, del numero delle frazioni dei comuni, delle particolari funzioni assunte dagli enti, nonché del tempo necessario per l’espletamento del mandato e delle connesse responsabilità;

b) nella provincia di Trento, determinazione dell’indennità di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e in misura:

1) non inferiore al 5 per cento e non superiore al 9 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti;

2) non inferiore al 7 per cento e non superiore al 13 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;

3) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 16 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla quarta;

4) non inferiore all’11 per cento e non superiore al 22 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;

5) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

6) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;

7) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 27 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

8) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 53 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 30.000 abitanti;

9) non inferiore al 15 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;

10) non inferiore al 17 per cento e non superiore al 67 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

c) nella provincia di Bolzano, determinazione dell’indennità di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e in misura:

1) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 15 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti;

2) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 23 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;

3) non inferiore al 16 per cento e non superiore al 32 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;

4) non inferiore al 17,5 per cento e non superiore al 35 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

5) non inferiore al 18 per cento e non superiore al 36 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;

6) non inferiore al 19,5 per cento e non superiore al 39 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

7) non inferiore al 30 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 15.000 abitanti;

8) non inferiore al 35 per cento e non superiore al 70 per cento, per i comuni da 15.001 fino a 17.500 abitanti;

9) non inferiore al 38 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni da 17.501 fino a 30.000 abitanti;

10) non inferiore al 40 per cento e non superiore all’80 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;

11) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

d) determinazione dell’indennità di carica del vicesindaco in rapporto all’indennità di carica del sindaco e in misura:

1) non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento, per i comuni fino a 50.000 abitanti;

2) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) determinazione dell’indennità di carica degli assessori in rapporto all’indennità di carica del sindaco e in misura:

1) non superiore al 30 per cento nei comuni fino a 2.000 abitanti;

2) non superiore al 50 per cento nei comuni con più di 2.000 abitanti;

f) determinazione delle indennità di carica per il sindaco, il vicesindaco e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti nella misura massima esclusivamente nell’ipotesi di incarico svolto a tempo pieno;

g) determinazione dell’indennità di carica dei presidenti e dei componenti degli organi esecutivi delle forme collaborative di cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni nella misura prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli partecipanti;

h) determinazione dell’indennità di carica dei presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in misura non superiore al 50 per cento di quella prevista per i rispettivi assessori comunali;

i) determinazione del gettone di presenza in misura non inferiore a quanto stabilito per i comuni di classe demografica immediatamente superiore dal decreto ministeriale di cui al comma 8 dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti la misura del gettone di presenza non può essere inferiore a quella prevista dal medesimo decreto per i comuni della classe demografica più elevata;

j) (Abrogata);

3-bis. È vietato il cumulo di indennità e il cumulo di indennità e gettoni di presenza comunque percepiti per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti indicati nel comma 1.

Per tali cariche è consentito il cumulo dei soli gettoni di presenza.

4. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di carica non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

4-bis. Gli enti indicati nel comma 1 possono determinare la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari e alle commissioni previste per legge o regolamento in una misura non superiore al 50 per cento di quella spettante ai componenti dei rispettivi consigli.

5. (Abrogato)

6. (Abrogato)

 

     Art. 2. Gettoni di presenza

1. Ai Consiglieri comunali che non godono dell'indennità mensile di carica è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale e per non più di una seduta al giorno, nella misura massima di lire 25.000.

2. La stessa indennità è corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

3. I Consigli comunali possono determinare la concessione di un gettone di presenza anche per le sedute delle commissioni comunali previste per legge o regolamento, in una misura non superiore a quella già disposta per i componenti dei rispettivi Consigli e alle medesime condizioni.

4. Le indennità di presenza, di cui ai precedenti commi, non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

 

     Art. 3. Rimborso spese

1. Saranno rimborsate le spese forzose sostenute dagli amministratori comunali e dai Consiglieri per l'esecuzione dei compiti inerenti al proprio mandato.

 

     Art. 3 bis. Rimborso delle spese di viaggio

1. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che in ragione del loro mandato si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, o del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute nella misura e nei limiti previsti per il segretario comunale del rispettivo ente o nelle misura e nei limiti comunque non superiori a questi, disposti con propria disciplina regolamentare.

2. La liquidazione del rimborso della spesa è effettuata dal responsabile della struttura competente, su richiesta dell’interessato corredata dell’autorizzazione, della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi esecutivi e assembleari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

 

     Art. 4.

1. Gli effetti economici previsti dalla presente legge decorrono dal 1 gennaio 1975.


[1] Testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, l.r. 14 dicembre 2010, n. 4 e dalla L.R. 5 febbraio 2013, n. 1. Vedi D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L.