§ 2.3.72 - L.R. 2 maggio 2013, n. 3.
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bressanone e Varna e modifica delle leggi regionali 30 novembre 1994, n. 3 “Elezione diretta del [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:02/05/2013
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Bressanone e Varna
Art. 2.  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 “Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 [...]
Art. 3.  Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 “Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni” e disposizioni in materia [...]
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1)
Art. 5.  Modifiche all’art. 23 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1


§ 2.3.72 - L.R. 2 maggio 2013, n. 3.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bressanone e Varna e modifica delle leggi regionali 30 novembre 1994, n. 3 “Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1” e successive modificazioni e 5 febbraio 2013, n. 1 “Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni”, nonché disposizioni in materia di trasparenza.

(B.U. 7 maggio 2013, n. 19)

 

Art. 1. Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Bressanone e Varna

1. Le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Bressanone e Varna sono modificate con lo spostamento nella circoscrizione di Varna della p.ed. 998 e della p.f. 562/2 CC Bressanone secondo le risultanze di cui alla allegata documentazione tecnica approvata dai Consigli comunali di Bressanone e Varna, accertato che la modifica territoriale non comporta trasferimento di popolazione residente da un comune all’altro e che si sono verificate le condizioni previste dall’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 “Sull'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni” e successive modificazioni.

2. Con l’entrata in vigore della presente legge si procederà alla rideterminazione dei confini tra i due Comuni di Bressanone e Varna sulla base della allegata documentazione tecnica.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 “Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1" e successive modificazioni

1. All’articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

“e) 3 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 1.000 abitanti e nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti;

f) 2 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 1.000 abitanti.”;

b) nel comma 6, dopo le parole: “In quest’ultimo caso”, sono inserite le parole: “e, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, in entrambi i casi”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 “Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni” e disposizioni in materia di trasparenza

1. Nel comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, le parole: “si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” sono sostituite dalle parole: “si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

2. La Regione, in relazione alla peculiarità del proprio ordinamento adegua la propria legislazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Il predetto adeguamento, esclusi gli aspetti di competenza delle Province autonome, riguarda anche gli enti pubblici a ordinamento regionale, nonché le società in house e aziende della Regione e degli enti pubblici a ordinamento regionale. Fino all’adeguamento, resta ferma l’applicazione della disciplina regionale vigente in materia.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)”, è aggiunto il seguente:

“5-bis. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.”.

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1)

1. Nel comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n. 1 del 2013, l’ultimo periodo è soppresso.

 

     Art. 5. Modifiche all’art. 23 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale n. 1 del 2013, è inserito il seguente:

“2-bis. Per gli enti della provincia di Bolzano, le disposizioni contenute nell’articolo 18, comma 1, lettere d), e) e g) si applicano a decorrere dal primo turno elettorale generale successivo all’entrata in vigore della presente legge.”.

2. La modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2013.