§ 2.2.23 - L.P. 16 giugno 2006, n. 3.
Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.2 comprensori - ordinamento e statuti
Data:16/06/2006
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Potestà legislativa e regolamentare
Art. 4.  Potestà amministrativa
Art. 5.  Esercizio delle funzioni amministrative e organizzazione dei servizi pubblici
Art. 6.  Consiglio delle autonomie locali e Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali
Art. 7. (Omissis)
Art. 8.  Funzioni amministrative della Provincia e dei comuni
Art. 9.  Funzioni di governo della Provincia e dei comuni
Art. 10.  Architettura istituzionale per l'esercizio della potestà amministrativa a livello provinciale
Art. 11.  Architettura istituzionale per l'esercizio della potestà amministrativa a livello locale
Art. 12.  Territori
Art. 13.  Servizi pubblici di comuni, comunità e Provincia
Art. 14.  Norme in materia di costituzione e funzionamento delle comunità
Art. 15.  Organi della comunità
Art. 16.  L'assemblea
Art. 17.  Il presidente e l'organo esecutivo
Art. 17 bis.  La conferenza dei sindaci
Art. 18.  Organizzazione, personale e contabilità delle comunità
Art. 19.  Disposizioni speciali per le popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra
Art. 20. (Abrogato
Art. 21.  Disposizioni transitorie
Art. 22.  Principi in materia di autonomia finanziaria delle istituzioni provinciali e locali
Art. 23.  Patto di stabilità provinciale
Art. 24.  Riparto delle risorse finanziarie
Art. 25.  Ricorso all'indebitamento
Art. 25 bis.  Disposizioni in materia di erogazione dei finanziamenti
Art. 25 ter.  Estinzione anticipata delle operazioni di indebitamento da parte degli enti locali
Art. 26.  Regolamenti di esecuzione
Art. 27.  Intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali
Art. 28.  Organizzazione del sistema pubblico della Provincia
Art. 29.  Segreteria generale della Provincia, dipartimenti e avvocatura della Provincia
Art. 30.  Servizi e uffici
Art. 31.  Uffici di gabinetto
Art. 32.  Agenzie
Art. 33.  Enti strumentali
Art. 33 bis.  Analisi dei risultati di gestione delle agenzie e degli enti strumentali
Art. 34.  Trentino riscossioni s.p.a.
Art. 35.  Società per la formazione permanente del personale
Art. 35 bis.  Fondazione trentina A. De Gasperi
Art. 35 ter.  Costituzione della fondazione Museo storico del Trentino
Art. 35 quater.  Fondazione Accademia della montagna del Trentino
Art. 35 quinquies.  Centro studi sulla cooperazione - fondazione don Lorenzo Guetti
Art. 36. (Omissis)
Art. 37. (Omissis)
Art. 38.  Disposizioni finali e transitorie
Art. 39.  Disposizioni di prima applicazione per l'istituzione dell'agenzia provinciale per l'energia
Art. 39 bis.  Agenzia per i servizi
Art. 39 ter.  Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)
Art. 39 quater.  Agenzia per la depurazione
Art. 39 quinquies. (Abrogato
Art. 39 sexies.  Fondazione per le Dolomiti - bene naturale del patrimonio mondiale UNESCO
Art. 39 septies.  Misure per il coordinamento di azioni interregionali di cooperazione territoriale
Art. 40.  Abrogazioni
Art. 41. (Omissis)
Art. 42.  Soppressione e liquidazione dei comprensori e abrogazioni
Art. 43.  Disposizioni finanziarie
Art. 44.  Cessazione di efficacia
Art. 45.  Disposizioni finali


§ 2.2.23 - L.P. 16 giugno 2006, n. 3. [1]

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino

(B.U. 27 giugno 2006, n. 26 - Supplemento n. 3).

 

Capo I

Finalità e principi generali

 

Art. 1. Finalità

1. Questa legge è rivolta ad assicurare alle popolazioni insediate sul territorio della Provincia autonoma di Trento e ai gruppi linguistici nei quali esse si riconoscono, anche mediante un processo di riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali ispirato ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza:

 

a) la salvaguardia e la promozione delle peculiarità culturali, linguistiche, storiche, ambientali ed economiche, anche con riferimento agli emigrati trentini e alle loro comunità all'estero;

 

b) la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale nonché delle autonomie funzionali;

 

c) l'attuazione del principio di sussidiarietà tra i diversi livelli istituzionali, attribuendo il maggior numero possibile di funzioni amministrative ai comuni, enti più vicini agli interessi dei cittadini, anche mediante le forme più appropriate di esercizio associato delle funzioni;

 

d) la partecipazione, nell'ambito delle competenze e nelle forme consentite dalla Costituzione e dallo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, al processo d'integrazione europea e allo sviluppo della cooperazione interregionale, nazionale, internazionale e transfrontaliera, con particolare riferimento all'area dell'arco alpino;

 

e) la garanzia a tutta la popolazione delle medesime opportunità e livelli minimi di servizio, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza;

 

f) la sostenibilità dello sviluppo.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini di questa legge si intende per:

 

a) "agenzia": struttura organizzativa della Provincia istituita con legge provinciale, disciplinata dalla legge e da regolamento e dotata di autonomia amministrativa e contabile per lo svolgimento in amministrazione diretta di servizi pubblici o di attività a carattere tecnico o scientifico riservati al livello provinciale;

 

b) "ambito territoriale": area coincidente con uno o più "territori", da individuare secondo criteri che assicurino la dimensione ottimale per l'organizzazione dei servizi pubblici sotto il profilo della qualità, dell'economicità e della continuità delle prestazioni;

 

c) "compiti e attività": insieme coordinato e omogeneo delle operazioni, anche materiali, dei comportamenti e delle decisioni strumentali all'esercizio della funzione amministrativa;

 

d) "comunità": ente pubblico costituito dai comuni appartenenti al medesimo "territorio" per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai comuni secondo quanto disposto da questa legge;

 

e) "d'interesse locale": qualificazione riferita a funzioni, opere o interventi che per ragioni sociali, storiche, economiche o che per connessione con le caratteristiche, in particolare infrastrutturali o orografiche, del territorio siano da correlare a uno o più comuni o comunità, in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione;

 

f) "enti strumentali": enti pubblici, anche economici, il cui ordinamento è disciplinato dalla legge e da regolamento nonché enti privati quali fondazioni, associazioni e società di capitali disciplinati dal codice civile e istituiti sulla base della legge, per l'organizzazione e la gestione esternalizzata di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché di servizi o attività, anche a carattere tecnico, strumentali alle attività istituzionali;

 

g) "funzioni amministrative": l'insieme dei compiti e delle attività nonché degli atti anche a contenuto provvedimentale - fatto salvo quanto previsto da questa legge in materia di programmazione e di atti d'indirizzo e coordinamento ed esclusi i regolamenti specificatamente disciplinati dall'articolo 3 - ricompresi nella potestà amministrativa che si esplica, mediante atti a contenuto generale o particolare nonché mediante l'organizzazione di attività a tutela di specifici interessi pubblici ovvero di servizi di pubblico interesse per la produzione di prestazioni destinate a persone fisiche o giuridiche, ivi comprese le diverse forme associative e l'intera collettività; la potestà amministrativa si esplica con riferimento ad una materia o aree di materie oggettivamente determinate e con particolare riguardo alle definizioni delle stesse contenute nelle norme di attuazione dello Statuto speciale;

 

h) "funzioni di governo": insieme di poteri e di facoltà che si estrinsecano nell'adozione di atti di carattere generale quali regolamenti, atti d'indirizzo, piani e programmi, nell'individuazione dei pubblici servizi e nella scelta delle loro forme organizzative, dei livelli delle prestazioni e delle tariffe nonché nell'adozione dei bilanci e nella definizione delle politiche tributarie, tariffarie e di spesa, anche con riferimento agli investimenti;

 

i) "funzioni d'indirizzo e coordinamento": insieme di poteri e facoltà riservati alla Provincia e connessi alla funzione d'indirizzo politico-amministrativo e finanziario, finalizzati alla garanzia di livelli minimi di omogeneità e d'integrazione dei contenuti nell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici su tutto il territorio provinciale; questa funzione si estrinseca nell'adozione di atti di carattere generale che definiscono obiettivi, standard e risultati vincolanti per i loro destinatari;

 

j) "servizi pubblici": tutte le attività pubbliche organizzate in modo integrato e unitario per la produzione di uno specifico insieme di prestazioni materiali o immateriali, di natura fisica o economica, a carattere individuale o collettivo;

 

k) "standard o livelli minimi delle prestazioni pubbliche": livelli minimi delle prestazioni pubbliche che, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dallo Stato, sono definiti attraverso parametri qualitativi, quantitativi, temporali, anche con riferimento ai requisiti di accesso; essi sono stabiliti dalla Provincia nell'ambito della funzione d'indirizzo e coordinamento e devono essere assicurati su tutto il territorio provinciale;

 

l) "territorio": la dimensione spaziale di ciascuna comunità, risultante dall'insieme delle circoscrizioni territoriali di competenza di più comuni, individuata sulla base dei criteri di continuità territoriale e di omogeneità culturale, storica, sociale, economica, infrastrutturale e orografica, nonché di adeguatezza rispetto all'esercizio delle funzioni.

 

1 bis. Il richiamo agli enti funzionali della Provincia da parte della legislazione provinciale vigente, fatto salvo quanto specificamente disposto dai rispettivi ordinamenti, si intende riferito agli enti strumentali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 33.

 

     Art. 3. Potestà legislativa e regolamentare

1. La potestà legislativa è esercitata dalla Provincia nelle materie, nei limiti e nei modi stabiliti dalla Costituzione, dallo Statuto speciale, dalle relative norme di attuazione, dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e da questa legge.

 

2. La potestà regolamentare è esercitata dalla Provincia nelle materie per le quali a essa è attribuita la potestà legislativa. I comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Nelle materie di competenza legislativa della Provincia la legge provinciale può attribuire ai comuni ulteriori potestà regolamentari, definendone gli oggetti nonché i principi e i criteri direttivi. Con riguardo alle funzioni, ai compiti e alle attività dei comuni da esercitare in forma associata la potestà regolamentare dei comuni è esercitata dalla comunità nei limiti, nei modi e con le forme previsti dall'articolo 14.

 

3. Nelle materie di interesse per le autonomie locali, la Provincia nell'esercizio della potestà legislativa e regolamentare assicura il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali secondo quanto previsto dalla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali).

 

     Art. 4. Potestà amministrativa

1. Questa legge individua le funzioni amministrative riservate alla Provincia e trasferisce ai comuni le funzioni amministrative, nonché i servizi pubblici a esse eventualmente connessi, che non richiedono l'esercizio unitario a livello provinciale e che non sono incompatibili con le dimensioni dei territori di riferimento. Questa legge disciplina inoltre i casi e le forme per l'esercizio associato delle funzioni amministrative da parte dei comuni mediante la costituzione delle comunità nei territori individuati ai sensi dell'articolo 12, nonché per l'organizzazione e la gestione in forma associata dei servizi pubblici dei comuni negli ambiti territoriali da individuare secondo quanto disposto dall'articolo 13.

 

2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione questa legge definisce inoltre i criteri e i modi attraverso i quali i diversi livelli di governo cooperano e collaborano nell'esercizio delle funzioni di loro competenza.

 

3. La Provincia promuove intese o accordi con lo Stato italiano, con altri stati, con l'Unione europea e con regioni o enti locali, nei casi in cui siano richiesti per assicurare il più efficiente ed efficace esercizio delle funzioni di propria competenza oppure l'unitarietà degli interessi in comune con enti e territori diversi da quelli provinciali e locali. Gli accordi o le intese, definiti nel rispetto dei principi fissati dalle leggi dello Stato e dei vincoli posti dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, sono approvati con legge provinciale quando comportano modificazione della legislazione vigente oppure l'assunzione di oneri non previsti dal bilancio e dalle leggi provinciali.

 

4. La Provincia, i comuni e le comunità attuano il principio di sussidiarietà favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale e nel rispetto delle attribuzioni degli enti ad autonomia funzionale.

 

     Art. 5. Esercizio delle funzioni amministrative e organizzazione dei servizi pubblici

1. Al fine di assicurare alla popolazione insediata nel territorio provinciale, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio e dalle dimensioni del comune di residenza, uguali opportunità di disporre di istituzioni locali in grado di esercitare la potestà amministrativa e la potestà di organizzazione dei servizi pubblici in modo adeguato alle esigenze di sviluppo socio-economico, questa legge disciplina:

 

a) le forme e i modi per assicurare l'effettivo e responsabile svolgimento, sia a livello provinciale che a livello comunale, intercomunale e di comunità, delle funzioni di governo, e in particolare delle funzioni d'indirizzo e di scelta dei livelli minimi essenziali delle prestazioni pubbliche e delle loro forme di garanzia, nonché la definizione dell'entità della compartecipazione dei cittadini, delle famiglie e delle imprese al costo dei servizi e della verifica e valutazione dei risultati dell'azione amministrativa e delle gestioni dei servizi pubblici;

 

b) le forme attraverso le quali è svolta la funzione d'indirizzo e coordinamento, la programmazione di ambito provinciale, la funzione di supporto nei confronti dei comuni e delle comunità nonché di coordinamento tra le funzioni riservate alla Provincia e quelle trasferite ed esercitate dai comuni e dalle comunità;

 

c) le forme e le modalità attraverso le quali la Provincia, i comuni e le comunità esercitano le funzioni e organizzano i servizi assicurandone l'economicità e l'efficacia in tutto il territorio provinciale;

 

d) i rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo, assicurando l'autonomia finanziaria dei comuni e delle comunità.

 

Capo II

Rapporti tra la Provincia e le autonomie locali

 

     Art. 6. Consiglio delle autonomie locali e Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali

1. La partecipazione degli enti locali alla determinazione delle politiche provinciali, sia di natura normativa che d'indirizzo amministrativo, è assicurata dal Consiglio delle autonomie locali e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali secondo quanto disposto dalla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7.

 

2. La Provincia e il Consiglio delle autonomie locali definiscono le intese previste da questa legge nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali secondo quanto disposto dalla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7.

 

          Art. 7.

(Omissis) [2]

 

Capo III

Potestà amministrativa della Provincia e dei comuni

 

     Art. 8. Funzioni amministrative della Provincia e dei comuni

1. Sono riservate alla Provincia, salvo quanto disposto dal comma 2, le funzioni amministrative, che spettino alla Provincia nei limiti di quanto previsto dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, con riferimento alle seguenti materie:

 

a) rapporti della Provincia con gli organi dello Stato italiano, dell'Unione europea, delle regioni e della Provincia autonoma di Bolzano nonché con altri stati;

 

b) cooperazione interregionale e transfrontaliera;

 

c) cooperazione allo sviluppo;

 

d) interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e interventi di competenza della Provincia nei confronti degli immigrati;

 

e) vigilanza e tutela sugli enti locali;

 

f) libri fondiari e catasto;

 

g) camere di commercio;

 

h) tutela dell'ambiente e del paesaggio, demanio idrico e utilizzazione delle acque pubbliche, opere idrauliche;

 

i) parchi, foreste, foreste demaniali, caccia e pesca, corpo forestale, ferme restando in capo ai comuni le competenze in materia di gestione del loro patrimonio agro-silvo-pastorale e di partecipazione agli organi degli enti parco e alla loro gestione;

 

j) grandi reti di trasporto e comunicazione; infrastrutture d'interesse provinciale e sovraprovinciale quali autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie e interporti;

 

k) energia, salvo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige in materia di energia);

 

l) tutela della salute, assicurando comunque l'integrazione con le attività socio-assistenziali;

 

m) previdenza complementare e integrativa;

 

n) tutela del lavoro e professioni;

 

o) istruzione e formazione professionale, esclusa l'assistenza scolastica e l'edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;

 

p) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione;

 

q) interventi di competenza della Provincia in materia di università previsti dalle norme di attuazione e dalle altre normative statali;

 

r) credito regionale;

 

s) commercio con l'estero;

 

t) tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, attività culturali e rete museale d'interesse provinciale;

 

u) elezione degli organi provinciali e referendum provinciali;

 

v) ordinamento contabile, finanziario e tributario della Provincia;

 

w) ordinamento degli uffici e del personale provinciale;

 

x) finanza provinciale e locale, fatte salve le intese previste dallo Statuto speciale, dalle relative norme di attuazione e dalla normativa provinciale e nel rispetto dell'autonomia impositiva dei comuni;

 

y) lavori pubblici della Provincia ed espropriazioni per opere e interventi d'interesse provinciale;

 

z) servizi antincendi, esclusi i corpi dei vigili del fuoco volontari;

 

aa) protezione civile, con riferimento alle attività di previsione dei rischi, nonché opere e interventi d'interesse provinciale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;

 

bb) salvo quanto attribuito ai comuni dalla legge o da accordi istituzionali, le politiche provinciali, gli interventi di livello provinciale nei settori economici, i rapporti a livello provinciale con le associazioni di categoria nonché gli albi e i registri provinciali con riferimento alle seguenti materie: agricoltura, foreste e alpicoltura, ferme restando in capo ai proprietari pubblici e privati le competenze in materia di gestione dei rispettivi patrimoni agro-silvo-pastorali, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;

 

cc) patrimonio e demanio provinciali;

 

dd) motorizzazione civile;

 

ee) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

 

ff) statistica;

 

gg) volontariato sociale per i servizi d'interesse provinciale.

 

2. Nelle materie di cui al comma 1 la legge provinciale può prevedere compiti o attività da attribuire ai comuni; in tal caso la legge specifica anche l'eventuale obbligo di esercizio associato di tali attività o compiti mediante la comunità. Rimangono comunque in capo ai comuni e ai sindaci, salvo diversa espressa previsione di legge, i compiti e le attività già ad essi attribuiti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

 

3. Nelle materie diverse da quelle riservate alla Provincia ai sensi del comma 1 le funzioni amministrative, comprese quelle già attribuite o delegate ai comprensori, sono trasferite ai comuni ed esercitate secondo quanto disposto da quest'articolo. Anche con riferimento a tali materie rimangono comunque in capo ai comuni e ai sindaci i compiti e le attività già loro attribuiti, senza l'obbligo di esercizio in forma associata, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge. Il trasferimento alle comunità delle funzioni attualmente svolte dai comprensori disposto ai sensi di questa legge deve intendersi comunque comprensivo anche dei compiti previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna).

 

3 bis. Per le funzioni già delegate al Comune di Rovereto il trasferimento alla corrispondente comunità avviene sulla base di una convenzione tra i due enti, che disciplina i reciproci rapporti, ivi compreso il trasferimento di personale e dei beni strumentali alle medesime funzioni.

 

4. In sede di prima applicazione del comma 3 sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

 

a) assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;

 

b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;

 

c) edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata;

 

d) urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia nonché delle funzioni di pianificazione urbanistica di livello provinciale, fermo restando quanto previsto dal comma 9, e delle funzioni di vigilanza e tutela compatibili con l'ordinamento dei comuni e con la Costituzione;

 

e) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale;

 

f) programmazione economica locale e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di intervento nei settori economici per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, secondo quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di programma previsti dai commi 9 e 10; programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità montane dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna);

 

g) azioni e attività d'interesse locale nell'ambito delle politiche provinciali, attribuite dalla legge o dagli accordi di programma previsti dal comma 9 nelle materie: agricoltura, foreste e alpicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;

 

h) infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture scolastiche;

 

i) opere e interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;

 

j) servizi pubblici d'interesse locale per quanto non già di competenza dei comuni, fermo restando quanto previsto dal comma 7, e in particolare:

 

1) ciclo dell'acqua, con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

 

2) ciclo dei rifiuti;

 

3) trasporto locale;

 

4) distribuzione dell'energia;

 

j bis) ulteriori funzioni individuate d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; per tali funzioni la Provincia può mettere a disposizione personale provinciale.

 

5. Sono trasferite ai comuni, senza l'obbligo di esercizio associato, le funzioni amministrative relative alle seguenti materie:

 

a) volontariato sociale per i servizi d'interesse locale;

 

b) corpi dei vigili del fuoco volontari, opere e interventi di interesse locale a carattere comunale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;

 

c) espropriazioni per le opere e gli interventi d'interesse comunale.

 

6. Con legge provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, possono essere individuate le funzioni amministrative ulteriori rispetto a quelle dei commi 4 e 5 da trasferire ai comuni, nonché le conseguenti modifiche a quelle riservate alla Provincia in ciascuna materia.

 

7. Previa intesa con l'assemblea della comunità, con decreto del Presidente della Provincia possono essere individuati specifici compiti o attività, rientranti nelle funzioni trasferite ai comuni con l'obbligo di esercizio in forma associata, che possono essere mantenuti in capo ai singoli comuni, nel rispetto del principio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni.

 

8. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali all'unanimità dei suoi componenti, con decreto del Presidente della Provincia possono essere individuati compiti o attività, già dei comuni alla data di entrata in vigore di questa legge, da esercitare obbligatoriamente in forma associata attraverso le comunità, come previsto dall'articolo 11, comma 1. In questi casi il comune può rifiutare l'attribuzione alla gestione associata di tali compiti o attività, purché assicuri l'equivalenza dei costi e la qualità delle prestazioni e non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i costi ovvero ridotta la qualità dei servizi e delle prestazioni per i restanti comuni della comunità.

 

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, in materia di programmazione provinciale, nonché in relazione a quanto disposto dal comma 10, la Provincia, i comuni e le comunità stipulano intese istituzionali e accordi di programma anche di carattere generale per la definizione degli obiettivi, nonché per l'individuazione e la realizzazione - in forma integrata - delle azioni e delle attività di loro competenza. Se le intese istituzionali e gli accordi di programma riguardano le attività economiche è acquisito il parere della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, salvo che ne sia prevista la diretta partecipazione all'accordo; qualora il parere non sia rilasciato entro trenta giorni se ne può prescindere. Alla definizione e sottoscrizione delle intese istituzionali e degli accordi di programma possono partecipare, in relazione alle loro competenze, gli enti strumentali della Provincia e dei comuni, le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

10. La conclusione delle intese e degli accordi di programma previsti dal comma 9 tra la Provincia e le singole comunità è obbligatoria nelle materie relative al governo del territorio, ai servizi pubblici e alle attività economiche. Per tale fine le intese e gli accordi sono definiti prima dell'adozione o dell'adeguamento degli strumenti di programmazione della Provincia e della comunità, e sono sottoscritti entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione di questa legge; decorso inutilmente tale termine la Provincia e le comunità possono procedere all'approvazione degli strumenti di programmazione di loro competenza, tenendo conto delle posizioni emerse. Il regolamento di esecuzione di questa legge individua gli strumenti di programmazione interessati dall'applicazione di questo comma e, per le finalità previste da questo comma, può integrare e modificare le loro procedure di formazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

 

11. Nell'organizzazione delle competenze amministrative concernenti la regolazione e il sostegno alle attività produttive, gli enti previsti dal comma 9 ricorrono in via generale allo sportello unico disciplinato dall'articolo 16 sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), prevedendo inoltre l'integrazione di tutte le strutture che presiedono l'attività diretta alla concessione di aiuti di Stato, di contributi o altre agevolazioni.

 

12. omissis

 

13. I tempi e le modalità per l'effettivo trasferimento delle funzioni previste da quest'articolo, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie da parte della Provincia e dei comprensori sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Il predetto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il trasferimento delle funzioni può avvenire anche gradualmente, in più fasi, per materie organiche o per aree di funzioni omogenee. Dalla data di effettivo passaggio delle funzioni sono trasferiti i rapporti giuridici ad esse corrispondenti.

 

13 bis. Fino all'avvenuto trasferimento alle comunità delle funzioni già attribuite o delegate ai comprensori, questi ultimi sono autorizzati a provvedere ai fabbisogni delle costituende comunità. A tale fine i bilanci di previsione dei comprensori utilizzano, per la programmazione della spesa, le risorse autorizzate ai fini della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori) nonché ai fini della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento).

 

     Art. 9. Funzioni di governo della Provincia e dei comuni

1. Nelle materie, negli ambiti e nei territori di loro competenza i comuni - per il tramite delle comunità, se si tratta di funzioni a queste attribuite per l'esercizio in forma associata - e la Provincia svolgono comunque le seguenti funzioni:

 

a) la programmazione, la pianificazione e l'indirizzo, comprese le politiche di entrata e di spesa;

 

b) la definizione dei livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni pubbliche di ogni tipo che devono essere garantiti su tutto il territorio;

 

c) le politiche tributarie, tariffarie e in generale di bilancio;

 

d) la verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati, anche sotto il profilo dei costi e delle entrate;

 

e) l'esercizio delle potestà pubbliche concernenti atti di regolazione, certificativi, autorizzativi, abilitativi e sanzionatori e i conseguenti rapporti con i cittadini, le famiglie e le imprese.

 

2. Nelle materie trasferite ai comuni, comprese quelle attribuite alle comunità per l'esercizio in forma associata, la Provincia esercita il potere d'indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale, da adottare nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali; se l'intesa non è raggiunta entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta la Provincia può procedere tenendo conto delle posizioni espresse e dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali. Gli atti d'indirizzo e coordinamento, che vincolano i destinatari esclusivamente al conseguimento degli obiettivi o dei risultati in essi stabiliti, definiscono in particolare:

 

a) obiettivi generali di programmazione e pianificazione di carattere provinciale;

 

b) standard o livelli minimi delle prestazioni pubbliche;

 

c) indirizzi e vincoli generali per le politiche tariffarie, tributarie e di bilancio, anche con riferimento all'attuazione dei vincoli comunitari e, in tale ambito, del patto di stabilità;

 

d) indirizzi e vincoli per assicurare la costruzione e il funzionamento di sistemi informativi interoperanti e integrabili;

 

e) modalità per la verifica del raggiungimento dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi fissati, nonché indirizzi per le conseguenti azioni correttive eventualmente necessarie.

 

Capo IV

Modalità di esercizio delle funzioni amministrative

 

     Art. 10. Architettura istituzionale per l'esercizio della potestà amministrativa a livello provinciale

1. Fermi restando i poteri d'indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di controllo del Presidente della Provincia e della Giunta provinciale, la Provincia esercita la potestà amministrativa nelle materie di propria competenza con riferimento alle funzioni riservatele da questa legge nonché a quelle ad essa attribuite dallo Stato, anche sulla base delle norme di attuazione dello Statuto speciale, mediante:

 

a) la segreteria generale, i dipartimenti e l'avvocatura della Provincia e le relative articolazioni, disciplinati dall'articolo 29, posti alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia e della Giunta provinciale;

 

b) gli organi e gli uffici eventualmente previsti dalle intese o dagli accordi stipulati con la Provincia autonoma di Bolzano, le regioni, lo Stato e, nei limiti previsti dall'ordinamento, con gli organi dell'Unione europea e di altri stati, regioni o enti locali appartenenti a un altro stato;

 

c) le agenzie e gli enti pubblici strumentali disciplinati dagli articoli 32 e 33;

 

d) la partecipazione alle conferenze permanenti previste dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e al Comitato delle regioni di cui all'articolo 263 del trattato che istituisce la Comunità europea;

 

e) la partecipazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali.

 

2. Gli strumenti della programmazione finanziaria provinciale sono elaborati secondo i criteri di classificazione previsti dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

 

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 9 e 10, gli strumenti della programmazione provinciale sono definiti e articolati, anche con riguardo alla definizione dei budget di spesa corrente e d'investimento, per aree territoriali coincidenti con i territori delle comunità disciplinate dal capo V nonché, ove rilevante, anche per gli ambiti territoriali ottimali dei servizi.

 

     Art. 11. Architettura istituzionale per l'esercizio della potestà amministrativa a livello locale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, i comuni esercitano la potestà amministrativa nelle materie e con riferimento alle funzioni già loro spettanti in base alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige), e le comunità esercitano la potestà amministrativa per le funzioni e le materie conferite loro da questa legge.

 

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, i comuni esercitano la potestà amministrativa, con riferimento alle funzioni amministrative trasferite ai sensi di questa legge, comprese quelle già attribuite o delegate ai comprensori:

 

a) direttamente, limitatamente al comune di Trento e agli altri comuni tra loro contermini compresi in uno specifico territorio individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2; tali comuni sono tenuti a stipulare tra loro un'apposita convenzione ai fini dell'esercizio associato delle predette funzioni;

 

b) mediante la costituzione della comunità con i comuni ricadenti nel medesimo territorio di riferimento;

 

c) mediante la partecipazione all'attività e all'esercizio delle funzioni attribuite al Consiglio delle autonomie locali.

 

3. I comuni e le comunità, inoltre, esercitano la potestà amministrativa relativa all'organizzazione e alla gestione di pubblici servizi con le forme e le modalità disciplinate dall'articolo 13.

 

4. Le attribuzioni e gli organi della comunità, i rapporti con i comuni che la costituiscono, le modalità per la sua costituzione, l'organizzazione e il funzionamento nonché la disciplina contabile della comunità sono disciplinati dal capo V di questa legge. In tale ambito è disciplinato lo statuto della comunità.

 

     Art. 12. Territori

1. Per la costituzione delle comunità ai fini dell'esercizio in forma associata di funzioni amministrative dei comuni, il territorio provinciale è suddiviso in territori.

 

2. L'individuazione dei territori ai sensi del comma 1 è effettuata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, mediante un'unica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali. La proposta di intesa è trasmessa alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'intesa è resa esecutiva con decreto del Presidente della Provincia da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

3. L'individuazione dei territori è disposta nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 39 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e dal comma 4 di quest'articolo. La conferenza permanente stabilisce criteri e modalità per l'attuazione del comma 5 dell'articolo 39 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, assicurando forme di consultazione dei consigli comunali e, ove occorra, di partecipazione dei cittadini nella definizione della proposta di intesa; i consigli comunali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge possono presentare proposte alla Conferenza permanente.

 

4. Successivamente all'individuazione dei territori ai sensi del comma 2, uno o più comuni possono chiedere alla Provincia di essere aggregati a un altro territorio, purché:

 

a) sia rispettato il principio di continuità territoriale anche nei nuovi territori conseguenti alla modifica;

 

b) la dimensione demografica e l'estensione dei territori risultanti dalla modifica assicurino comunque il rispetto del principio di adeguatezza con particolare riferimento alle caratteristiche orografiche, storico-culturali ed alla sostenibilità economica.

 

5. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 4 può essere altresì avanzata, da non meno dei due terzi dei comuni interessati e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel costituendo territorio, la proposta di costituzione di un nuovo territorio. La volontà dei comuni è espressa dal consiglio comunale o con il referendum promosso nell'ambito di ciascun comune interessato. Nel caso si esprimano sia il consiglio comunale sia la popolazione prevale il risultato del referendum.

 

6. La Provincia assicura, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, i supporti tecnici e la consulenza necessari ai comuni per la formulazione delle proposte di modifica dell'articolazione territoriale.

 

7. Le modifiche dell'articolazione territoriale sono adottate nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, in quanto compatibile. La Giunta provinciale, con regolamento, disciplina i tempi per l'efficacia delle modifiche, le conseguenti misure anche di carattere organizzativo e finanziario e le misure relative all'eventuale trasferimento di beni e personale.

 

     Art. 13. Servizi pubblici di comuni, comunità e Provincia

1. Salvo che nei casi in cui vi provvedono direttamente ai sensi di questa legge, i comuni organizzano i servizi pubblici, con riferimento agli ambiti territoriali ottimali da individuare secondo quanto disposto dal comma 6, mediante:

 

a) la comunità, qualora il relativo territorio coincida con l'ambito territoriale ottimale;

 

b) la stipula di un'apposita convenzione, qualora l'ambito territoriale ottimale comprenda territori di più comunità o l'intero territorio provinciale; alla stipula della convenzione provvede direttamente la comunità.

 

2. Qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta:

 

a) alla comunità, secondo quanto disposto dal relativo statuto, nel caso previsto dal comma 1, lettera a);

 

b) in tutti gli altri casi ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio.

 

2 bis. Sono organi del consorzio di cui al comma 2, lettera b), l'assemblea, il presidente eletto nel suo seno e, se occorre, il revisore dei conti. Le attribuzioni degli organi, le modalità del loro funzionamento, le modalità dell'esercizio delle funzioni sono disciplinate dallo statuto del consorzio. Al consorzio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la comunità in materia di bilancio, contabilità, personale e controllo sugli organi.

 

3. I servizi pubblici d'interesse economico sono organizzati e gestiti, nel rispetto del diritto comunitario, secondo quanto previsto da questa legge e dalla vigente legislazione provinciale in materia.

 

4. I servizi pubblici privi d'interesse economico, oltre che nelle forme previste dal comma 3, sono gestiti:

 

a) direttamente;

 

b) mediante affidamento diretto a enti pubblici strumentali dei comuni o della comunità, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona;

 

c) mediante fondazioni o associazioni costituite o partecipate dagli enti locali nelle quali i componenti espressi dagli enti locali negli organi della fondazione o dell'associazione siano in grado, in relazione all'attività affidata, di determinare gli obiettivi, di orientare l'attività e di controllare i risultati;

 

d) mediante affidamento ad organismi senza fini di lucro preventivamente accreditati a seguito dell'accertamento di requisiti specifici richiesti per lo svolgimento della tipologia di servizio; il sistema di accreditamento e le procedure di scelta del soggetto affidatario assicurano in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione;

 

e) mediante affidamento a soggetti terzi individuati, salvo diverse specifiche disposizioni di legge, sulla base di adeguate procedure concorrenziali.

 

5. Al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni esercitate e dei servizi erogati, mediante specifiche convenzioni sono disciplinate le forme e le modalità di collaborazione tra i comuni, le comunità e la Provincia nonché fra i soggetti gestori dei servizi a livello locale, anche tramite loro forme federative od associate, e provinciale.

 

6. I servizi contemplati da quest'articolo, di norma, sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati mediante intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali. In particolare, sono comunque organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali i seguenti servizi:

 

a) ciclo dell'acqua;

 

b) ciclo dei rifiuti;

 

c) infrastrutture riguardanti i territori di più comunità;

 

d) trasporto pubblico locale;

 

e) distribuzione dell'energia.

 

6 bis. La Giunta provinciale promuove l'intesa per la definizione degli ambiti ottimali previsti dal comma 6 entro tre mesi dalla data d'individuazione dei territori ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

 

6 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 6 il servizio pubblico di acquedotto può essere gestito in un contesto territoriale inferiore rispetto all'ambito territoriale ottimale, a condizione che sia garantito il rispetto di parametri individuati con deliberazione della Giunta provinciale previo parere del Consiglio delle autonomie locali. Questi parametri possono consistere in criteri qualitativi, tecnici ed economici.

 

7. Nell'ambito dell'intesa prevista dal comma 6 possono essere individuati, inoltre, attività e compiti da riservare ai singoli comuni o alle comunità, nel caso di ambiti riguardanti più territori, assicurandone l'integrazione nella gestione complessiva del servizio.

 

7 bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 7, la fase del servizio idrico integrato corrispondente alla depurazione è gestita in un ambito unico di livello provinciale; la convenzione per la costituzione dell'autorità competente per l'ambito unico ai sensi del comma 2, lettera b), assicura l'integrazione della fase di depurazione con quelle di fognatura e di acquedotto; alla predetta autorità è comunque riservata, anche mediante l'adozione di specifici piani, la determinazione delle linee strategiche dell'approvvigionamento idrico e delle relative infrastrutture.

 

8. L'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni (ITEA s.p.a.), previsto dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa"), continua a operare a favore dei comuni e delle comunità. Fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione della legge provinciale predetta, i programmi e i finanziamenti destinati all'ITEA s.p.a. sono adottati dalla Provincia previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

 

9. Le norme di quest'articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi pubblici della Provincia.

 

Capo V

Istituzione delle comunità

 

     Art. 14. Norme in materia di costituzione e funzionamento delle comunità

1. Per lo svolgimento delle funzioni dei comuni da esercitare in forma associata ai sensi di questa legge sono costituite le comunità.

 

2. Le comunità sono enti pubblici locali a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

 

3. Le comunità sono disciplinate da questa legge e dallo statuto approvato da non meno di due terzi dei comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo. I consigli comunali si pronunciano approvando o respingendo uno specifico schema di statuto proposto a maggioranza di almeno due terzi da un apposito collegio formato dalla generalità dei sindaci dei comuni di ciascun territorio ed elaborato anche avvalendosi delle strutture provinciali competenti per materia. Nel caso in cui non siano raggiunte le predette maggioranze si procede entro i successivi trenta giorni alla rielaborazione di una nuova proposta di statuto che tenga conto delle osservazioni eventualmente presentate. I predetti collegi dei sindaci sono convocati dal presidente del Consiglio delle autonomie locali.

 

4. Lo statuto della comunità, approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, nel rispetto di quanto previsto da questa legge prevede:

 

a) le attribuzioni degli organi della comunità, riservando comunque all'assemblea la deliberazione degli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi comprese le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi, dei bilanci e dei rendiconti della gestione, l'approvazione dei regolamenti, compresi quelli di organizzazione e di disciplina dello svolgimento delle funzioni attribuite alla comunità, la scelta dei modelli organizzativi e della forma giuridica dei servizi, la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie, l'approvazione delle carte dei servizi e delle relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati e dei livelli di servizio deliberati, l'approvazione di atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.500.000 euro nonché l'approvazione dei programmi e dei piani di sviluppo economico e sociale;

 

b) le modalità di funzionamento degli organi della comunità nonché i casi per i quali è richiesta una maggioranza qualificata per l'approvazione di determinate deliberazioni;

 

c) che le deliberazioni assembleari di seguito indicate debbano essere approvate, quale condizione della loro efficacia, dalla metà più uno dei consigli dei comuni facenti parte del territorio di riferimento e che rappresentino la maggioranza della popolazione di quel territorio:

 

1) criteri e indirizzi per la definizione delle politiche generali, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio nonché alla pianificazione del territorio e dello sviluppo socio-economico;

 

2) atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti, nonché indirizzi generali per le conseguenti azioni eventualmente necessarie;

 

d) che le decisioni dei consigli comunali previste alla lettera c) debbano essere adottate entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla richiesta, decorso il quale le deliberazioni dell'assemblea si intendono approvate;

 

e) le modalità, ulteriori rispetto a quelle previste dalla lettera c), per assicurare il coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della comunità e quelle dei comuni che ne fanno parte;

 

f) le funzioni e i compiti o le attività già di competenza dei comuni attribuite alla comunità per la gestione associata, nonché le eventuali attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, possono essere mantenute in capo ai singoli comuni, purché sia rispettato il criterio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni e non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i costi ovvero ridotta la qualità dei servizi e delle prestazioni per i restanti comuni della comunità;

 

g) la facoltà della comunità di organizzare i servizi pubblici afferenti alle funzioni ad essa attribuite anche mediante la stipula di un'apposita convenzione con altre comunità, anche in casi diversi da quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera b);

 

h) i rapporti economici e giuridici tra la comunità e i comuni che la costituiscono, prevedendo in ogni caso la diretta devoluzione alla comunità delle somme spettanti ai comuni ai sensi del capo VI per il finanziamento delle funzioni trasferite ed esercitate in forma associata.

 

4 bis. Dopo la prima approvazione lo statuto della comunità è modificato con le seguenti modalità. L'assemblea della comunità a maggioranza dei due terzi, d'intesa con la conferenza dei sindaci a maggioranza dei due terzi, delibera la proposta di modifica. La predetta proposta è approvata da non meno dei due terzi dei comuni del territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo territorio. La modifica è pubblicata nell'albo della comunità ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

 

5. Lo statuto prevede specifici organismi e specifiche azioni per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna.

 

6. Lo statuto prevede:

 

a) le forme della partecipazione popolare, del referendum, il ricorso a consultazioni e iniziative popolari riferite a temi di rilevanza sovracomunale, nonché la possibilità di sperimentare forme innovative di partecipazione dei cittadini e di democrazia diretta, promosse da comitati, associazioni e gruppi di cittadini, anche mediante il confronto a più voci; può altresì disciplinare gli istituti del decentramento con funzione consultiva e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;

 

b) le modalità per l'attuazione delle misure organizzative e normative necessarie affinché sia eliminata ogni forma di discriminazione e siano rimossi gli ostacoli che si frappongono alla piena e paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale, nonché di elaborare proposte ispirate al criterio del riequilibrio della rappresentanza e di valorizzazione della differenza di genere;

 

c) le modalità per l'attivazione di sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di sussidiarietà e di adeguatezza.

 

6 bis. La Provincia cura la raccolta degli statuti delle comunità e la periodica pubblicazione degli stessi nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

6 ter. Nel caso in cui gli statuti, compreso quello di cui all'articolo 19, prevedano potestà impositiva in materia di tasse e contributi afferenti ai servizi pubblici trasferiti dai comuni, la stessa è esercitata entro i limiti consentiti dalla vigente normativa statale e provinciale.

 

7. Per quanto non previsto da questa legge si applicano alla comunità le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni. Ove la comunità, d'intesa con tutti o parte dei comuni del relativo territorio, intenda applicare quanto previsto dall'articolo 59 bis della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali) si considerano le sedi dei comuni appartenenti alla comunità nonché l'attuale sede segretarile del comprensorio.

 

8. I comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), provvedono all'esercizio delle funzioni svolte dalla comunità in base a questa legge in forma associata, mediante la convenzione prevista dalla predetta disposizione.

 

     Art. 15. Organi della comunità

1. Sono organi della comunità:

 

a) l'assemblea;

 

b) l'organo esecutivo;

 

c) il presidente;

 

c bis) la conferenza dei sindaci.

 

     Art. 16. L'assemblea

1. L'assemblea è composta dal presidente e:

 

a) per i due quinti dei componenti, da un consigliere nominato da ciascun comune del territorio;

 

b) per i tre quinti, arrotondati all'unità superiore, da componenti eletti a suffragio universale diretto e segreto contestualmente al presidente.

 

2. Il presidente e i tre quinti dei componenti sono eletti a suffragio universale diretto sulla base di una o più liste aventi a riferimento tutto il territorio della comunità. Le elezioni si svolgono contemporaneamente al turno elettorale generale per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali.

 

3. Le liste, aventi a riferimento tutto il territorio della comunità, sono formate da un numero di candidati compreso tra il numero dei comuni del territorio e il doppio dei comuni medesimi. Al fine di promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all'unità superiore. Per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del coniuge.

 

4. Le elezioni sono indette dal Presidente della Provincia con proprio decreto.

 

5. Non è ammessa la candidatura a componente dell'assemblea ai sensi del comma 1, lettera b), da parte dei candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale o di coloro che ricoprano già tali cariche in base ad elezioni effettuate fuori dal turno elettorale generale. Il componente dell'assemblea eletto ai sensi del comma 1, lettera b), successivamente nominato assessore esterno in uno dei comuni membri della comunità, decade dalla carica nell'assemblea.

 

6. Per l'elezione del presidente e dei componenti si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano le elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

 

7. I rappresentanti dei comuni nell'assemblea sono nominati da ciascun comune del territorio entro trenta giorni dalla data dell'ultima proclamazione a consigliere comunale nel turno elettorale generale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. La nomina del proprio rappresentante da parte di ciascun comune è effettuata, nelle prime due votazioni, con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il consiglio comunale. In terza votazione, da tenersi non prima di otto giorni dalla data della seconda votazione, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

 

8. I componenti eletti ai sensi del comma 7 possono essere consiglieri comunali o esterni in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per i consiglieri comunali. Si applicano inoltre le cause di incompatibilità previste ai sensi del comma 6 per i componenti dell'assemblea eletti a suffragio universale diretto.

 

9. I componenti dell'assemblea durano in carica cinque anni e comunque fino all'elezione dei nuovi componenti di cui al comma 1, lettera b).

 

10. Con l'elezione dei componenti di cui al comma 1, lettera b), l'assemblea si intende validamente costituita; nei successivi trenta giorni, salvo il caso in cui non siano già stati nominati tutti i componenti in rappresentanza dei comuni, l'assemblea provvede esclusivamente agli atti di ordinaria amministrazione e agli atti urgenti. Decorso tale termine l'assemblea assume pienezza di funzioni, anche se non sono ancora nominati tutti i componenti in rappresentanza dei comuni.

 

11. Nel caso di scioglimento del consiglio comunale, il componente dell'assemblea dallo stesso nominato rimane in carica fino all'elezione del nuovo rappresentante da parte del consiglio comunale subentrante.

 

12. La prima seduta dell'assemblea è convocata dal presidente entro trenta giorni dalla scadenza della data di nomina prevista al comma 7.

 

13. Le modalità per l'attuazione di quest'articolo e per lo svolgimento del procedimento per l'elezione dei componenti dell'assemblea possono essere definite con deliberazione della Giunta provinciale sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol ed il Consiglio delle autonomie locali.

 

     Art. 17. Il presidente e l'organo esecutivo

1. Il presidente è il legale rappresentante della comunità e presiede l'assemblea e l'organo esecutivo. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

 

2. L'organo esecutivo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 14 bis, è composto dal presidente e da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti nominati dal presidente medesimo, scelti anche all'esterno dell'assemblea.

 

3. Nelle comunità con più di ventuno comuni, il numero massimo dei componenti dell'organo esecutivo è elevato a sette.

 

4. Non possono essere nominati assessori esterni in numero superiore ad un terzo dei componenti complessivi dell'organo esecutivo.

 

5. La carica di assessore di comunità è incompatibile con quella di assessore comunale o di sindaco. L'assessore di comunità decade dalla carica nel caso in cui non rimuova l'incompatibilità entro dieci giorni dal suo verificarsi.

 

6. I presidenti delle comunità sono membri di diritto del Consiglio delle autonomie locali.

 

7. Dopo la scadenza dell'assemblea, l'organo esecutivo resta in carica fino alla proclamazione del nuovo presidente, provvedendo solo agli affari di ordinaria amministrazione; fino alla nomina dei componenti dell'organo esecutivo il nuovo presidente adotta gli atti di competenza dell'organo esecutivo che abbiano carattere di urgenza e indifferibilità.

 

     Art. 17 bis. La conferenza dei sindaci

1. La conferenza dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni che fanno parte del territorio della comunità. La prima seduta della conferenza è convocata dal sindaco più anziano di età entro trenta giorni dalla costituzione dell'assemblea e si tiene nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 16, comma 7. Entro i successivi trenta giorni la conferenza elegge il presidente.

 

2. La conferenza dei sindaci esprime un parere sugli atti dell'assemblea concernenti:

 

a) le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi;

 

b) la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;

 

c) gli atti di programmazione e pianificazione, i programmi e i piani di sviluppo economico e sociale;

 

d) gli indirizzi generali sull'organizzazione della comunità.

 

3. La conferenza dei sindaci, previa richiesta dell'assemblea, può formulare proposte e osservazioni sugli altri atti della comunità.

 

4. I pareri della conferenza dei sindaci sono espressi a maggioranza dei componenti entro venti giorni dalla richiesta o nel diverso termine indicato dall'assemblea.

 

     Art. 18. Organizzazione, personale e contabilità delle comunità

1. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro di settore, la disciplina dell'organizzazione e del personale della comunità è dettata da regolamenti, nel rispetto dello statuto della comunità e delle vigenti leggi provinciali e regionali.

 

2. Con regolamento sono definiti i principi che informano la disciplina della contabilità e dei bilanci delle comunità. Fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano, ove compatibili, le norme regionali e provinciali relative alla contabilità dei comuni nonché quelle previste dagli statuti e dai regolamenti della comunità, fatto salvo per le norme relative alla contabilità economica che fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano esclusivamente alle comunità con comuni di dimensioni demografiche superiori ai cinquemila abitanti.

 

     Art. 19. Disposizioni speciali per le popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra

1. Nel territorio coincidente con quello dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich, dove è insediata la popolazione di lingua ladina, è costituito il Comun general de Fascia secondo le disposizioni previste da questa legge per le comunità, ad eccezione di quanto disposto da quest'articolo.

 

2. Il territorio indicato nel comma 1 non è modificabile.

 

3. Lo statuto del Comun general de Fascia è deliberato da tutti i comuni indicati nel comma 1 ed è approvato, senza modificazioni, con legge provinciale.

 

4. Lo statuto del Comun general de Fascia:

 

a) individua gli organi e ne disciplina le attribuzioni, nonché le modalità di formazione o elezione e di funzionamento, comprese le modalità di formazione dei provvedimenti , assicurando comunque la partecipazione dei comuni all'attività di governo. L'elezione diretta di uno o più organi eventualmente prevista dallo statuto deve garantire il voto personale, uguale, libero e segreto, disponendo misure per conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi;

 

b) disciplina i rapporti tra il Comun general de Fascia, i comuni indicati nel comma 1 e l'Istituto culturale ladino;

 

c) individua le funzioni, i compiti e le attività che i comuni indicati nel comma 1 attribuiscono al Comun general de Fascia;

 

d) disciplina le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai provvedimenti amministrativi assicurando l'utilizzo della lingua ladina accanto a quella italiana, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento);

 

e) definisce gli indirizzi e i criteri generali per l'attuazione delle finalità di valorizzazione e tutela della popolazione ladina nell'ambito delle competenze spettanti al Comun general de Fascia;

 

f) definisce gli indirizzi per l'organizzazione dell'attività delle strutture interne, degli enti strumentali e per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

 

5. Oltre a quanto previsto da questa legge per le comunità, al Comun general de Fascia sono trasferite le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

 

a) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare locale, con riguardo alle funzioni, ai compiti, alle attività e alle categorie di beni espressamente individuate con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Comun general de Fascia;

 

b) usi e costumi locali e istituzioni culturali aventi carattere locale; manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali;

 

c) tutela, promozione e conservazione della lingua ladina; le funzioni di autorità linguistica ai sensi dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, sono attribuite dal Comun general de Fascia all'Istituto culturale ladino;

 

d) toponomastica;

 

e) volontariato sociale per i servizi d'interesse locale;

 

f) corpi dei vigili del fuoco volontari e opere e interventi relativi alla gestione dell'emergenza d'interesse comunale;

 

g) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale, nonché per le opere e gli interventi d'interesse comunale.

 

6. Con legge provinciale, previa intesa tra la Provincia e il Comun general de Fascia, sono espressamente individuate le funzioni amministrative da trasferire al Comun general, ulteriori rispetto a quelle già previste dai commi da 2 a 6 dell'articolo 8 e dal comma 5 di quest'articolo. Tra le predette funzioni possono essere incluse anche quelle relative all'Istituto culturale ladino.

 

7. Spetta al Comun general de Fascia la stipula delle intese istituzionali e degli accordi di programma di cui all'articolo 8, comma 9, per quanto riguarda il relativo territorio.

 

8. Spetta al Comun general de Fascia, inoltre, la definizione di accordi e intese con altri enti pubblici anche territoriali o privati per il perseguimento delle proprie finalità. Se tali intese o accordi coinvolgono enti pubblici o privati appartenenti a un altro Stato e non costituiscano attività di mero rilievo internazionale, alla loro definizione provvede, su proposta del Comun general de Fascia, la Provincia, nel rispetto di quanto previsto in materia dall'ordinamento.

 

9. Spetta al Comun general de Fascia esprimere:

 

a) pareri obbligatori sui disegni di legge d'iniziativa della Giunta provinciale che recano disposizioni riguardanti specificatamente la popolazione ladina;

 

b) l'intesa sui provvedimenti di carattere generale, convenzioni, accordi o loro parti che riguardino specificatamente la comunità ladina;

 

c) proposte alla Giunta provinciale di schemi di provvedimenti di carattere generale oppure di progetti di legge provinciale nelle materie ad esso attribuite;

 

d) l'intesa sulla determinazione della quota prevista dall'articolo 24, comma 4, a favore della popolazione ladina.

 

10. Il Comun general de Fascia partecipa all'organizzazione delle scuole situate nelle località ladine e alla definizione della relativa offerta formativa secondo quanto previsto nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale.

 

11. Nella definizione dell'accordo di programma tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento previsto dall'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento), è inserita una specifica sezione concernente i progetti e le attività finalizzate alla tutela e alla promozione delle minoranze linguistiche, i cui contenuti sono definiti sentito il Comun general de Fascia.

 

12. Gli statuti delle comunità nel cui territorio sono compresi i territori dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna contengono specifiche disposizioni per assicurare la tutela e la promozione della popolazione mochena e di quella cimbra, nel rispetto dei principi desumibili da quest'articolo. Le predette disposizioni devono essere approvate dai comuni sopraelencati, per le parti che si riferiscono alla loro popolazione.

 

13. Con le modalità previste dall'articolo 8, commi 6 e 7, possono essere trasferite specifiche funzioni, compiti o attività ai comuni o alla comunità individuati nel comma 12 ai fini di promozione e tutela delle popolazioni germanofone.

 

14. Spetta ai comuni indicati dal comma 12 esprimere, con riferimento rispettivamente alla popolazione mochena e a quella cimbra, i pareri, le intese e le proposte di cui al comma 9, per le parti riguardanti specificatamente le loro popolazioni.

 

14 bis. Gli statuti delle comunità nel cui territorio sono compresi i comuni individuati al comma 12 possono prevedere che l'organo esecutivo, in aggiunta ai membri di cui al comma 2 dell'articolo 17, sia composto da un ulteriore componente in rappresentanza delle minoranze mochena e cimbra.

 

          Art. 20.

(Abrogato)

 

     Art. 21. Disposizioni transitorie

1. Salvo quanto disposto dal comma 2, i comuni provvedono alla costituzione della comunità e all'approvazione del relativo statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge.

 

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge il comune di Trento e gli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), provvedono alla definizione e alla stipulazione della convenzione prevista dalla medesima disposizione.

 

3. Se, entro un anno dalla data di individuazione dei territori ai sensi dell'articolo 12, comma 2, i comuni interessati non provvedono secondo quanto disposto dai commi 1 e 2, la Giunta provinciale, previo invito a provvedere entro un congruo termine perentorio, nomina un commissario per i comuni inadempienti, con il compito di adottare lo statuto della comunità oppure, per il comune di Trento e per gli altri comuni del medesimo territorio, di stipulare la convenzione prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera a).

 

4. Il collegio dei sindaci dei comuni del territorio della comunità può richiedere l'indizione delle elezioni degli organi della comunità, se lo statuto è stato approvato da non meno di due terzi dei comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo.

 

5. Fino alla elezione delle assemblee delle comunità ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge provinciale 27 novembre 2009, n. 15, per la elezione o la nomina degli organi della comunità trova applicazione quanto previsto da questa legge nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla predetta legge provinciale n. 15 del 2009; in tal caso non si applica la causa di ineleggibilità prevista dall'articolo 17, comma 4, anche se lo statuto della comunità dispone diversamente.

 

Capo VI

Disciplina della finanza locale

 

     Art. 22. Principi in materia di autonomia finanziaria delle istituzioni provinciali e locali

1. Le risorse finanziarie di cui la Provincia dispone ai sensi dello Statuto speciale sono utilizzate dalla Provincia, dai comuni e dalle comunità per lo svolgimento delle funzioni a essi spettanti, comprese quelle esercitate o attribuite in base a questa legge.

 

2. Ai comuni e alle comunità è assegnata una quota del gettito dei tributi devoluti alla Provincia ai sensi dello Statuto speciale, in forma di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali nonché di contributi e di trasferimenti a carico del bilancio provinciale, secondo quanto disposto dall'articolo 24.

 

3. L'autonomia finanziaria dei comuni è garantita, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto speciale, dai tributi propri, dalle addizionali a essi spettanti nonché dai proventi delle tariffe e dalle altre entrate proprie.

 

4. Le comunità dispongono delle risorse finanziarie assegnate dalla Provincia e dai comuni, dei proventi delle tariffe per i servizi offerti agli utenti e dei corrispettivi per i servizi prodotti nell'interesse dei comuni.

 

5. In prima applicazione di questa legge e in relazione al trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 8, l'entità delle compartecipazioni e dei trasferimenti a carico del bilancio provinciale garantisce l'invarianza della spesa complessiva.

 

6. Le modalità di verifica del rispetto del limite di cui al comma 5 sono stabilite da specifico accordo approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali. Tale accordo può essere contenuto nell'intesa di cui all'articolo 27.

 

     Art. 23. Patto di stabilità provinciale

1. La Provincia, i comuni e le comunità concorrono con la Regione e con lo Stato, secondo il principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva derivanti dall'ordinamento comunitario nonché degli obiettivi di perequazione e di solidarietà con gli altri territori della Repubblica e dell'Unione europea.

 

2. Per il perseguimento delle finalità del comma 1, nell'ambito dell'intesa prevista dall'articolo 27 sono definiti i vincoli, gli obblighi e gli obiettivi da assegnare ai comuni e alle comunità per il raggiungimento e il rispetto dei vincoli, degli obblighi e degli obiettivi previsti dal patto di stabilità per il riequilibrio della finanza pubblica. I vincoli, gli obblighi e gli obiettivi assegnati ai comuni e alle comunità si riferiscono alla dinamica del saldo finanziario e al ricorso al debito.

 

3. Il coordinamento della finanza pubblica è garantito mediante la definizione:

 

a) di obiettivi comuni di politica tributaria, di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, delle prestazioni pubbliche e dell'efficienza economica;

 

b) di strumenti e procedure volti ad assicurare la trasparenza della spesa pubblica e della tassazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione e dei ruoli istituzionali di Provincia, comuni e comunità;

 

c) di strumenti per la corretta misurazione della capacità fiscale.

 

     Art. 24. Riparto delle risorse finanziarie

1. Per il finanziamento della loro spesa corrente spetta ai comuni una quota del gettito dell'imposta sul reddito personale, definita in relazione alle basi imponibili o al gettito locale; tale quota è determinata in modo da garantire almeno la piena copertura del costo standardizzato delle funzioni nei comuni con più elevata capacità fiscale, definita in termini di gettito standardizzato.

 

2. Per i fini del comma 1, inoltre, spettano ai comuni con minore capacità fiscale le quote di un fondo perequativo finalizzato al riequilibrio della capacità fiscale locale e al finanziamento dei livelli standardizzati delle prestazioni pubbliche. Per la parte di fondo perequativo non destinata al finanziamento dei livelli standard di spesa la perequazione della capacità fiscale pro capite ponderata è portata a non meno del 90 per cento del valore medio provinciale dei gettiti standardizzati. Il riparto del fondo perequativo in favore dei comuni tiene conto della spesa storica.

 

3. Previa decisione assunta dai consigli comunali che rappresentino almeno il 90 per cento dei comuni di riferimento, le singole comunità possono proporre alla Provincia che la somma delle quote di fondo perequativo spettanti ai comuni facenti parte della comunità sulla base del riparto definito in attuazione di questa legge sia ripartito tra i comuni medesimi con criteri diversi da quelli previsti dall'intesa disciplinata dall'articolo 27. La Giunta provinciale può disporre il riparto conformemente alla proposta, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

 

4. Una quota del fondo perequativo previsto dal comma 2 è riservata agli interventi in favore delle popolazioni ladine, mochene e cimbre per le finalità previste dallo Statuto speciale.

 

5. Per il finanziamento della loro spesa corrente spetta alle comunità un trasferimento a carico del bilancio provinciale che, tenuto conto delle funzioni svolte, dei proventi per i servizi a favore dei comuni, dei trasferimenti a carico dei comuni e della devoluzione di quote del gettito di tributi erariali spettanti alla Provincia, garantisca la copertura dei livelli standardizzati delle connesse prestazioni, nel rispetto del vincolo dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 22.

 

6. La Provincia assegna alle comunità quote del gettito di tributi erariali spettanti alla Provincia, destinate al finanziamento dei piani di sviluppo dei territori di competenza e degli interventi nei settori economici in attuazione delle competenze previste dall'articolo 8, commi 4, lettera f), e 10. I criteri di ripartizione delle risorse e l'entità delle quote del gettito di tributi da trasferire alle singole comunità sono definiti d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

 

7. Per il finanziamento delle spese d'investimento è istituito un fondo per il concorso al finanziamento delle spese d'investimento dei comuni e delle comunità, ripartito in una quota destinata al mantenimento delle infrastrutture esistenti e in una quota destinata al miglioramento e all'incremento di tali infrastrutture; tale ultima quota può essere assegnata in forma di contributi di durata pluriennale.

 

7 bis. Sulla base di criteri e modalità previste nell'intesa annuale in materia di finanza locale, in luogo dell'erogazione di risorse ai sensi del comma 7, la Provincia può realizzare direttamente gli interventi degli enti locali, avvalendosi della Patrimonio del Trentino s.p.a., previa convenzione con gli enti interessati.

 

8. Al fine di garantire a tutta la popolazione le medesime opportunità e livelli minimi di servizio, inoltre, è istituito un fondo per il concorso al finanziamento delle spese d'investimento che sono considerate rilevanti dalla programmazione e dagli atti d'indirizzo provinciali e dalla programmazione socio-economica dello sviluppo delle comunità e correlate al miglioramento e all'incremento delle infrastrutture; quote di tale fondo possono essere destinate al finanziamento di opere e interventi d'interesse di una o più comunità, nonché al finanziamento di opere d'interesse specifico di singoli enti locali.

 

9. I criteri di riparto dei fondi previsti dai commi 7 e 8 devono essere idonei a promuovere il riequilibrio delle dotazioni e delle opportunità tra i territori; se possibile il riparto tiene conto della redditività sociale attesa dai progetti d'investimento.

 

10. Per lo svolgimento delle funzioni previste da questo capo la Provincia si avvale di un comitato tecnico-consultivo composto da componenti scelti, nel limite massimo di quattro, anche tra persone esterne alla Provincia, esperti in materia di finanza locale, di programmazione economica e in materie finanziarie e contabili. Ai componenti esterni del comitato compete il trattamento economico previsto dall'articolo 50, commi quarto e quinto, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento). Il comitato è integrato con un componente esperto nelle predette materie, designato dal Consiglio delle autonomie locali senza oneri per la Provincia

 

     Art. 25. Ricorso all'indebitamento

1. I limiti per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti e organismi strumentali, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, nonché le modalità per l'accesso di tali soggetti ai diversi strumenti finanziari d'indebitamento sono definiti dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

 

2. Per il ricorso all'indebitamento e per le operazioni di valorizzazione patrimoniale da parte dei soggetti indicati nel comma 1, si applica, in quanto compatibile, la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7. Il ricorso all'indebitamento è consentito esclusivamente per finanziare le tipologie d'investimento previste dai regolamenti di cui all'articolo 26.

 

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare nuove operazioni d'indebitamento qualora l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti al netto di una quota del 50 per cento dei contributi in conto annualità, non superi il limite fissato dai regolamenti di cui all'articolo 26 e comunque non risulti superiore al 25 per cento delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il ricorso a nuovo indebitamento, con esclusione delle somme una tantum e dei contributi in annualità.

 

4. I comuni possono rilasciare garanzia fidejussoria a favore di aziende da essi dipendenti, delle comunità o di altre forme associative e collaborative, delle società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 13, esclusivamente per operazioni d'indebitamento destinate alla realizzazione d'investimenti. La garanzia fidejussoria può essere rilasciata anche a favore di soggetti diversi da quelli sopra individuati, per l'assunzione di operazioni d'indebitamento secondo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 26. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuati congiuntamente da più soggetti, l'ente capofila può rilasciare garanzia fidejussoria riferita all'insieme delle operazioni, secondo modalità e criteri previsti dai citati regolamenti. Gli interessi annuali relativi alle operazioni d'indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite previsto al comma 3.

 

4 bis. I contratti di mutuo stipulati dai soggetti di cui al comma 1 devono essere stipulati in forma pubblica salvo quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti s.p.a., con l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, con l'Istituto per il credito sportivo, con i consorzi dei comuni istituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) e con la Cassa del Trentino s.p.a.

 

5. Con i regolamenti previsti dall'articolo 26 sono definite, in particolare:

 

a) le tipologie d'investimento da finanziare con il ricorso all'indebitamento;

 

b) le condizioni e i limiti per il ricorso all'indebitamento, la forma dei contratti, i criteri per la determinazione del tasso d'interesse massimo, delle rate di ammortamento e della durata dell'indebitamento;

 

c) gli strumenti finanziari utilizzati per il ricorso all'indebitamento e per le operazioni di valorizzazione del patrimonio;

 

d) le forme di garanzia per il pagamento delle rate di ammortamento delle operazioni d'indebitamento;

 

e) le modalità, i criteri, le condizioni, i vincoli per il rilascio della garanzia fidejussoria;

 

f) le modalità di trasmissione dei flussi di informazioni e dei dati necessari al monitoraggio dell'indebitamento.

 

     Art. 25 bis. Disposizioni in materia di erogazione dei finanziamenti

1. Nell'ambito dell'esercizio della competenza provinciale in materia di finanza locale, ai fini del contenimento dell'indebitamento degli enti locali, dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dalla Provincia ai comuni, e per promuovere la razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007 i trasferimenti per attività d'investimento previsti a qualunque titolo dalla normativa vigente in favore degli enti locali e che siano espressamente individuati dall'intesa di cui al comma 2 sono erogati per conto della Provincia da Cassa del Trentino s.p.a.

 

2. Le modalità di attuazione di quest'articolo sono definite dalla Provincia d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

 

3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quest'articolo individuate con regolamento, adottato previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

 

4. Per i finanziamenti agli enti locali già concessi ed erogati anche parzialmente il 1° gennaio 2007, o per i quali gli enti locali abbiano già sottoscritto un contratto di mutuo, continuano ad applicarsi le previgenti modalità di finanziamento.

 

     Art. 25 ter. Estinzione anticipata delle operazioni di indebitamento da parte degli enti locali

1. Per assicurare un migliore assetto della finanza pubblica locale e i conseguenti vantaggi per il sistema finanziario provinciale, la Provincia promuove l'estinzione anticipata delle operazioni di indebitamento da parte degli enti locali. A tal fine la Provincia è autorizzata ad assumersi, in tutto o in parte, gli oneri relativi a indennizzi e altre spese derivanti dalle predette operazioni.

 

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo.

 

     Art. 26. Regolamenti di esecuzione

1. Con regolamenti di esecuzione approvati, anche in tempi diversi, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione di questo capo.

 

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione continua ad applicarsi la legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale). Ciascun regolamento evidenzia le disposizioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, e delle altre leggi provinciali incompatibili con questo capo abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

 

     Art. 27. Intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali

1. L'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da trasferire ai comuni e alle comunità ai sensi dell'articolo 22 per l'esercizio delle funzioni di loro competenza è definito mediante intesa con il Consiglio delle autonomie locali. L'intesa, di norma, ha durata pluriennale, coincidente con il periodo di validità del bilancio pluriennale della Provincia.

 

2. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali sono definite, inoltre:

 

a) le modalità di attuazione del patto di stabilità interno e del coordinamento della finanza locale;

 

b) la ripartizione delle risorse per il finanziamento della spesa tra i diversi fondi previsti dall'articolo 24;

 

c) i criteri e le modalità del riparto dei fondi tra i singoli comuni e le singole comunità in attuazione dei criteri definiti dai regolamenti di esecuzione;

 

d) i limiti del ricorso all'indebitamento e le modalità di accesso ai diversi strumenti finanziari che costituiscono indebitamento, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1;

 

e) le linee generali d'indirizzo per definire modelli tariffari omogenei e componenti di spesa e di entrata per la valutazione economica dei servizi; i modelli tariffari degli enti locali devono comunque ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi resi.

 

3. All'attuazione di quanto previsto dall'intesa disciplinata da quest'articolo provvede la Giunta provinciale con propria deliberazione.

 

Capo VII

Disciplina dell'organizzazione del sistema pubblico della Provincia

 

Sezione I

Organizzazione e articolazione del sistema pubblico della Provincia

 

     Art. 28. Organizzazione del sistema pubblico della Provincia

1. L'organizzazione della Provincia è costituita da:

 

a) segreteria generale della Provincia;

 

b) dipartimenti;

 

c) avvocatura della Provincia;

 

d) agenzie.

 

2. Fanno parte del sistema pubblico della Provincia gli enti pubblici strumentali provinciali e le società controllate dalla Provincia.

 

3. Le agenzie costituiscono articolazioni dei dipartimenti e possono essere, a loro volta, articolate in uffici salvo che la legge ne preveda espressamente l'articolazione anche in servizi o strutture a essi equiparate; in tal caso la direzione dell'agenzia è equiparata alla direzione di dipartimento.

 

4. Negli enti pubblici strumentali provinciali, inoltre, il regolamento di esecuzione di questa legge può prevedere una direzione generale equiparata a dipartimento.

 

     Art. 29. Segreteria generale della Provincia, dipartimenti e avvocatura della Provincia

1. La segreteria generale della Provincia, i dipartimenti e l'avvocatura della Provincia sono posti alle dirette dipendenze del Presidente o degli assessori in ragione delle loro attribuzioni.

 

2. La segreteria generale della Provincia assicura il supporto al Presidente e alla Giunta provinciale per il coordinamento generale dell'iniziativa legislativa e dell'azione amministrativa della Provincia in modo da assicurarne l'unitarietà e fornisce i supporti richiesti dal Presidente e dalla Giunta per definire gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare. La segreteria generale, inoltre, assicura il coordinamento dei dipartimenti per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica di progetti e iniziative che interessino materie rientranti nelle competenze di più strutture di primo livello. Alla segreteria generale della Provincia è preposto il segretario generale della Provincia, che opera alle dirette dipendenze del presidente. La segreteria generale della Provincia si articola in servizi e uffici.

 

3. I dipartimenti, articolati in servizi e uffici, costituiscono le strutture di primo livello dell'organizzazione provinciale per il complessivo esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Provincia. I dipartimenti, cui sono preposti dirigenti con incarico di dirigente generale, sono i seguenti:

 

a) affari e relazioni istituzionali;

 

b) affari finanziari;

 

c) agricoltura e alimentazione;

 

d) beni e attività culturali;

 

e) industria, artigianato e miniere;

 

f) istruzione;

 

g) lavori pubblici, trasporti e reti;

 

h) organizzazione, personale e affari generali;

 

i) politiche sanitarie;

 

j) politiche sociali e del lavoro;

 

k) programmazione, ricerca e innovazione;

 

l) protezione civile e tutela del territorio;

 

m) risorse forestali e montane;

 

n) turismo, commercio e promozione dei prodotti trentini;

 

o) urbanistica e ambiente.

 

4. Le attribuzioni dei dipartimenti e della segreteria generale della Provincia sono disciplinate con atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale. Anche tenendo conto del progressivo trasferimento di funzioni ai comuni, con i medesimi atti organizzativi possono essere disposte, inoltre, modifiche della denominazione e delle attribuzioni dei dipartimenti previsti dal comma 3, l'accorpamento degli stessi nonché la modifica dei dipartimenti di riferimento delle agenzie previste dall'articolo 32.

 

5. L'avvocatura della Provincia cura l'attività concernente le cause e i ricorsi in ogni sede giurisdizionale e assicura l'assistenza legale, anche in relazione a controversie che possono dar luogo a contenzioso, per la Provincia e per gli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a), individuati dalla Giunta provinciale. All'avvocatura della Provincia è preposto un dirigente con incarico di dirigente generale, in possesso del titolo di avvocato.

 

6. Alla segreteria generale della Provincia, ai dipartimenti e all'avvocatura della Provincia sono attribuiti i compiti di programmazione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali nonché i compiti d'indirizzo, di coordinamento e di controllo delle strutture organizzative in cui si articolano. Per le materie non attribuite ai servizi le predette strutture provvedono alla gestione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali ad esse assegnate dalla Giunta provinciale.

 

7. Gli atti organizzativi previsti dal comma 4 stabiliscono il numero massimo dei servizi e degli uffici.

 

     Art. 30. Servizi e uffici

1. I servizi costituiscono le strutture di secondo livello della Provincia. I servizi sono individuati da atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale, che ne definiscono la denominazione e le competenze nell'ambito delle attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti presso cui sono incardinati. Ai servizi sono attribuiti compiti omogenei di carattere continuativo o per la realizzazione di specifici obiettivi nell'ambito delle competenze attribuite alla segreteria generale della Provincia e ai dipartimenti. I servizi curano, in particolare, la gestione delle risorse organizzative, finanziarie e strumentali assegnate dalla Giunta provinciale per l'esercizio delle loro competenze nonché per il perseguimento degli obiettivi definiti nel programma di gestione. I servizi possono articolarsi in uffici; a ciascun servizio è preposto personale con la qualifica di dirigente.

 

2. Gli uffici costituiscono le strutture di terzo livello della Provincia. Gli uffici sono individuati da deliberazioni della Giunta provinciale che ne definiscono la denominazione e le competenze, nell'ambito della segreteria generale della Provincia, dei dipartimenti e dei servizi. Gli uffici sono individuati sulla base di criteri di omogeneità funzionale per la gestione di specifici settori nell'ambito delle competenze delle strutture di cui costituiscono l'articolazione, anche per assicurare adeguato supporto tecnico o specialistico tra cui, in particolare, la gestione del contenzioso del lavoro e dei compiti di cui al primo comma dell'articolo 417 bis del codice di procedura civile. A ciascun ufficio è preposto personale con qualifica di direttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).

 

3. L'avvocatura della Provincia può articolarsi in uffici. All'avvocatura è assegnato personale in possesso del titolo di avvocato per assicurare, in particolare, la trattazione del contenzioso anche direttamente patrocinato avanti i competenti organi giurisdizionali; al predetto personale spetta una specifica indennità omnicomprensiva definita dalla contrattazione collettiva in relazione allo svolgimento dell'attività di assistenza legale. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può prevedere l'effettuazione della pratica forense presso l'avvocatura della Provincia nel rispetto della legislazione statale in materia.

 

     Art. 31. Uffici di gabinetto

1. Sono istituiti gli uffici di gabinetto per il supporto delle attività proprie del presidente e degli assessori.

 

2. L'incarico di responsabile dell'ufficio di gabinetto è attribuito con deliberazione della Giunta provinciale a personale interno o esterno alla Provincia.

 

3. Qualora i responsabili degli uffici di gabinetto non siano alle dipendenze a tempo indeterminato di enti pubblici, essi sono assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato. Il loro trattamento giuridico ed economico è stabilito nel contratto individuale.

 

4. Con le modalità di cui al comma 3 possono essere assunte, oltre al responsabile, due unità di personale per l'ufficio di gabinetto del Presidente.

 

5. La durata degli incarichi e dei contratti disciplinati da quest'articolo coincide con la durata in carica del presidente e degli assessori.

 

     Art. 32. Agenzie

1. Per lo svolgimento di attività di servizio pubblico oppure di supporto tecnico o scientifico che necessitano di un elevato grado di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile la Provincia si avvale delle agenzie individuate dall'allegato A, quali organi alle dirette dipendenze della Provincia. La trasformazione o soppressione delle agenzie previste nell'allegato A e l'istituzione di nuove agenzie sono disposte con legge provinciale. L'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente istituita con legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, rimane disciplinata dalla predetta legge provinciale per quanto riguarda i profili previsti dal comma 4, lettere a), d), e) e f).

 

2. L'ordinamento delle agenzie provinciali è disciplinato da questa legge e da atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale.

 

3. Le attività e i compiti di ciascuna agenzia sono previsti dalle leggi istitutive. La Giunta provinciale, con l'atto organizzativo previsto dal comma 2, può prevedere l'integrazione delle attività e compiti, secondo un criterio di omogeneità.

 

4. Gli atti organizzativi disciplinano in particolare, per ciascuna agenzia:

 

a) gli organi, il loro funzionamento e le loro attribuzioni;

 

b) la struttura dell'organizzazione e il funzionamento delle strutture operative;

 

c) le modalità per l'utilizzo del personale e dei beni anche immobili e delle relative attrezzature della Provincia, nonché la facoltà di assunzione diretta di personale e di acquisizione di beni e di altre risorse organizzative, nel rispetto delle leggi vigenti nelle singole materie e dei contratti collettivi di lavoro;

 

d) gli strumenti di programmazione dell'attività, compresi i bilanci, nell'ambito degli atti di programmazione e d'indirizzo nonché delle direttive adottati dalla Giunta provinciale in base alle leggi che disciplinano le specifiche materie;

 

e) gli strumenti di verifica dei risultati dell'attività rispetto agli obiettivi prefissati anche sotto il profilo finanziario, compresi i conti consuntivi;

 

f) i poteri di direttiva, d'indirizzo, sostitutivi e di controllo della Giunta provinciale, anche individuando gli atti soggetti all'approvazione della Giunta; in tal caso sono previsti termini perentori non superiori a trenta giorni, decorsi i quali gli atti si considerano approvati; nell'esercizio dei poteri sostitutivi e di controllo è assicurato il contraddittorio con gli organi dell'agenzia prima dell'assunzione di provvedimenti negativi, di annullamento o di sostituzione;

 

g) i rapporti organizzativi e funzionali, nonché quelli giuridici ed economici tra la Provincia e l'agenzia, nonché le modalità e le forme per assicurare il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'agenzia con quelli del dipartimento di riferimento;

 

h) la stipula di un contratto di servizio o l'approvazione di un programma di attività di durata corrispondente alla legislatura, aggiornabile annualmente, che prevede obiettivi, standard di servizio, prestazioni, risorse da acquisire da terzi e dal bilancio provinciale mediante tariffe da applicare e prestazioni erogate oppure mediante finanziamenti ricorrenti o una tantum, modalità di verifica e valutazione dei risultati.

 

5. In relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività dell'agenzia l'atto organizzativo può prevedere, inoltre:

 

a) la costituzione di un consiglio di amministrazione, al quale compete l'approvazione dei programmi, dei bilanci e dei conti consuntivi, nonché dei regolamenti interni di organizzazione; la facoltà o l'obbligo dell'agenzia di dotarsi di organismi consultivi tecnico-scientifici; alla Giunta provinciale o al consiglio di amministrazione, inoltre, compete la nomina del presidente e, se occorre, del vicepresidente;

 

b) le modalità per assicurare la partecipazione ai processi decisionali e di verifica dei risultati da parte di specifiche categorie di utenti o di operatori economici o sociali o professionali nonché di istituzioni pubbliche o private;

 

c) la facoltà dell'agenzia di avvalersi di personale individuato direttamente sulla base del curriculum professionale, dal quale risulti il possesso di elevata professionalità, competenza ed esperienza scientifica o tecnica o amministrativa, mediante contratti di lavoro a tempo determinato; in tali casi sono comunque previsti i limiti numerici e di durata dei contratti.

 

6. Fra gli organi dell'agenzia sono previsti, comunque:

 

a) il dirigente, nominato dalla Giunta provinciale, al quale competono tutti i poteri di amministrazione dell'agenzia, salvo quanto espressamente riservato al consiglio di amministrazione se istituito; in ogni caso è fatta salva la facoltà dei dirigenti dell'agenzia di delegare compiti e atti secondo quanto disposto dagli articoli 16 e 17 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento); il dirigente dell'agenzia è equiparato a dirigente di servizio, salva diversa previsione della legge istitutiva; al dirigente dell'agenzia, ancorché dotato della rappresentanza legale di essa, si applica l'articolo 16, comma 1, lettera g), della legge sul personale della Provincia;

 

b) i revisori dei conti, nominati dalla Giunta provinciale, anche come collegio formato da non più di tre componenti effettivi e tre supplenti; il revisore unico o il presidente, nel caso di collegio, sono scelti fra i soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili;

 

c) omissis

 

7. Salvo quanto previsto da quest'articolo, la disciplina del personale, dei contratti e della contabilità dell'agenzia è quella della normativa provinciale vigente in materia e dai contratti collettivi di lavoro dei comparti di riferimento. Il regolamento di esecuzione può prevedere specifiche norme in relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività e dei compiti attribuiti all'agenzia, nel rispetto dei principi desumibili dalla normativa provinciale in materia di personale.

 

8. Gli atti organizzativi prevedono le disposizioni transitorie per la costituzione, la trasformazione, la fusione o la soppressione delle agenzie provinciali, anche con riferimento alle relative modalità e all'utilizzazione del personale dipendente.

 

8 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti gli strumenti e le modalità per la programmazione degli interventi demandati alla competenza dell'agenzia.

 

9. Laddove questa legge prevede nuove agenzie o nuovi enti pubblici o privati oppure la trasformazione della loro forma giuridica, questi diventano operanti nei tempi e nei modi previsti dall'atto organizzativo che li disciplina. Fino a tale data continuano a operare le strutture e gli enti esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge, e continuano ad osservarsi le norme legislative e regolamentari vigenti.

 

9 bis. La Giunta provinciale può disporre annualmente che, in presenza di volumi finanziari poco significativi, alle spese di funzionamento dell'agenzia si provvede a carico diretto del bilancio provinciale, con le modalità previste per le strutture organizzative ordinarie. In tal caso l'agenzia non adotta i documenti contabili previsti dal comma 4, lettera d), e non è attivo l'organo di cui al comma 6, lettera b).

 

9 ter. I dipendenti provinciali vincitori di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dell'incarico di dirigente degli enti strumentali della Provincia, al termine del periodo di aspettativa, in caso di rientro, sono inquadrati nella qualifica di dirigente ed iscritti nell'albo dei dirigenti della Provincia.

 

9 quater. La Giunta provinciale approva criteri per determinare i compensi e i rimborsi spese spettanti ai componenti, o loro delegati, degli organi delle agenzie della Provincia e degli enti strumentali previsti nell'articolo 33, comma 1, lettere a) e b). Per i componenti esterni i compensi non possono comunque superare i limiti previsti nell'articolo 58, comma 6, della legge sul personale della Provincia. Per i componenti che siano dipendenti della Provincia o degli enti strumentali si applica l'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

 

     Art. 33. Enti strumentali

1. Nel rispetto del diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, per l'esercizio di funzioni e per l'organizzazione e per la gestione di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività istituzionali, salvo che ricorra alla concessione di servizi a soggetti terzi da individuare a mezzo di gara, la Provincia si avvale, sulla base di contratto di servizio che precisa, in particolare, le funzioni, i servizi, le attività e i compiti affidati, dei seguenti soggetti esterni, indicati dall'allegato A di questa legge:

 

a) enti pubblici;

 

b) fondazioni o associazioni;

 

c) società di capitali.

 

2. L'ordinamento degli enti di cui al comma 1, lettera a), è disciplinato, in quanto compatibili, dalle disposizioni previste per le agenzie dall'articolo 32, commi da 4 a 9, e dai regolamenti di esecuzione di questa legge; a tali enti sono comunque riconosciute personalità giuridica e autonomia organizzativa. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, che individuano anche le disposizioni incompatibili con il nuovo ordinamento degli enti abrogate dalla medesima data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

 

2 bis. Le procedure per l'assunzione di personale per i soggetti esterni alla Provincia di cui al comma 1, lettere b) e c), sono rese pubbliche sui siti internet dei relativi soggetti con un periodo di preavviso non inferiore a venti giorni.

 

3. L'istituzione di nuovi enti pubblici diversi da quelli previsti dall'allegato A nonché la loro trasformazione, fusione o scioglimento sono disposti con legge provinciale.

 

4. La partecipazione della Provincia in fondazioni o in associazioni e la promozione della loro costituzione sono autorizzate con legge provinciale. La legge definisce le condizioni e i vincoli, compresi gli eventuali contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo, in base ai quali il Presidente è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari per la costituzione. La legge non è richiesta per autorizzare l'adesione o la partecipazione alle attività di fondazioni, di associazioni e di altri soggetti privati senza fini di lucro nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

 

a) un apporto finanziario annuo per la Provincia non superiore a 50.000 euro;

 

b) l'esclusione per la Provincia di una posizione dominante o della qualità di socio fondatore;

 

c) la garanzia di una posizione paritaria con gli altri aderenti in relazione agli impegni finanziari, comunque denominati.

 

5. L'acquisizione, anche mediante conferimento di beni mobili e immobili, o l'alienazione di partecipazioni della Provincia in società di capitali è autorizzata con legge provinciale. La Giunta provinciale è comunque autorizzata ad acquistare, a sottoscrivere e ad alienare azioni o quote di società di capitali, anche in assenza di specifiche disposizioni di legge, qualora tale acquisto, sottoscrizione o alienazione di azioni o quote non comporti per la Provincia:

 

a) l'acquisizione o la perdita della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società;

 

b) l'acquisizione o la perdita dell'esercizio di almeno un quinto dei voti, o di un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa, nell'assemblea ordinaria della società.

 

6. Le operazioni di acquisto e di sottoscrizione di azioni o di quote di società di capitali previste dal comma 5 possono essere effettuate anche mediante conferimento di beni mobili o immobili, nonché di crediti anche derivanti da finanziamenti concessi dalla Provincia alle medesime società.

 

7. L'autorizzazione con legge provinciale non è richiesta qualora le azioni o quote di società possedute dalla Provincia vengano alienate o conferite a società nelle quali la Provincia medesima detiene almeno la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria nonché qualora la Provincia acquisti dalle predette società azioni o quote di società da esse possedute. Nei soli casi di alienazione o di conferimento, la Giunta provinciale può disporre nei confronti della società cessionaria o conferitaria limiti al trasferimento delle predette azioni o quote di società attraverso specifiche direttive, emanate ai sensi dell'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Fermo restando il solo limite previsto dalla lettera a) del comma 5, non è richiesta l'autorizzazione legislativa per l'alienazione o l'acquisto di azioni o di quote di società di capitali nei confronti dei soggetti che la legge provinciale individua quali partecipanti alla società.

 

7 bis. Anche in deroga al comma 5, la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate. I predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell'ordinamento comunitario e dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

7 ter. Nel caso di società costituite o partecipate dalla Provincia insieme ad altri enti pubblici si può applicare l'articolo 13, comma 2, lettera b), in quanto compatibile, anche al di fuori dei casi previsti dal medesimo articolo 13.

 

7 quater. Nei casi in cui i comuni, le comunità o altri enti locali partecipino ai soggetti di cui al comma 1, ovvero acquisiscano comunque la facoltà di designazione o nomina di componenti degli organi degli enti medesimi, possono designare ovvero nominare loro amministratori o consiglieri o componenti l'organo assembleare di un ente locale; il Consiglio delle autonomie locali può designare ovvero nominare amministratori o consiglieri o componenti l'organo assembleare di un ente locale negli organi dei soggetti di cui al comma 1.

 

8. La Giunta provinciale dà notizia al Consiglio provinciale delle operazioni compiute ai sensi dei commi 5 e 7 entro quindici giorni dalla definizione dell'operazione, indicando tutti gli elementi utili per l'esercizio della funzione di controllo da parte del Consiglio provinciale.

 

9. Le operazioni previste ai commi 5 e 7 realizzate mediante il conferimento di crediti e di beni mobili o immobili sono contabilizzate nelle partite di giro del bilancio della Provincia.

 

9 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, alle società di capitali di cui al comma 1, lettera c), o a società da queste partecipate, può essere disposto, nel rispetto del diritto comunitario, l'affidamento di compiti, attività e servizi, ivi incluso il diritto a riscuotere, senza obbligo di riversamento, entrate di competenza della Provincia, anche ove ciò non sia previsto nella relativa norma istitutiva. Con la medesima deliberazione sono disposti, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30, comma 1, le conseguenti modificazioni di carattere organizzativo. Possono essere attribuiti alle medesime società anche le funzioni relative alla concessione di aiuti, contributi, trasferimenti e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore di soggetti pubblici e privati; in tal caso è comunque consentita agli interessati la proposizione di un ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla decisione. Restano ferme le competenze spettanti per legge a soggetti diversi.

 

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo alle società partecipate dalla Provincia.

 

10 bis. Le società di capitale indicate dall'allegato A che svolgono attività d'interesse degli enti locali possono utilizzare personale dei comuni, delle loro forme associative o dei comprensori in posizione di comando.

 

10 ter. omissis

 

11. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9, nonché l'articolo 5 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, il comma 4 dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativi alle partecipazioni provinciali.

 

     Art. 33 bis. Analisi dei risultati di gestione delle agenzie e degli enti strumentali

1. La Giunta provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale in tempo utile per la discussione del bilancio di previsione della Provincia:

 

a) i bilanci delle agenzie, degli enti pubblici strumentali e delle fondazioni della Provincia, nonché delle società controllate dalla stessa;

 

b) il conto consolidato del settore pubblico provinciale riferito all'anno precedente, comprendente la Provincia, le agenzie e gli enti pubblici strumentali della Provincia stessa;

 

c) un quadro consolidato dei dati economico-finanziari, riferiti all'anno precedente, delle società controllate dalla Provincia;

 

d) una relazione con gli elementi di sintesi dei principali risultati gestionali ed economico-finanziari conseguiti nell'anno precedente dai soggetti indicati dalla lettera a);

 

e) un quadro previsionale degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento degli enti indicati dalla lettera a) inerenti il periodo cui si riferisce il bilancio provinciale.

 

2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti in ordine ai dati e alle informazioni previste dal comma 1.

 

Sezione II

Costituzione di organismi

 

     Art. 34. Trentino riscossioni s.p.a.

1. La Provincia, a seguito di quanto previsto dall'articolo 3 (Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata a costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dall'articolo 10, comma 7, lettere c) o d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici), denominata "Trentino riscossioni s.p.a.", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2, possono affidare sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente, le attività:

 

a) di accertamento, di liquidazione e di riscossione spontanea delle entrate;

 

b) di riscossione coattiva delle entrate ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

 

c) di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale.

 

1 bis. La Provincia, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2 possono affidare alla società tutte le attività connesse o complementari a quelle previste dal comma 1, ivi compresa la gestione delle violazioni amministrative.

 

1 ter. Nell'ambito della gestione delle violazioni amministrative al codice della strada, la società può essere delegata ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico (PRA), a quella del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contenente le informazioni sui veicoli e sui relativi proprietari, nonché all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'espletamento del servizio affidato dall'ente titolare della relativa funzione e nel pieno rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine la società provvede direttamente alla stipula dei contratti con i titolari o i gestori delle banche dati.

 

2. Lo statuto della società prevede che alla stessa possano partecipare anche gli enti ad ordinamento provinciale e regionale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b). Il medesimo statuto può prevedere che alla stessa possano partecipare anche società a capitale interamente pubblico nonché, alle condizioni previste dallo statuto e nel rispetto del diritto comunitario, altri enti pubblici e la società costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

 

3. omissis

 

3 bis. I rapporti tra la Provincia e la società sono regolati da un contratto di servizio che disciplina le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività previste dai commi 1, 2 e 3, per l'assegnazione di finanziamenti e contributi, per la messa a disposizione di beni e attrezzature a carico del bilancio provinciale nonché per la definizione dei conseguenti rapporti finanziari. Il contratto di servizio può prevedere che la Provincia possa svolgere attività di supporto amministrativo o tecnico a favore della società e individua il personale svolgente funzioni oggetto di affidamento alla società che, fermo restando il mantenimento dell'inquadramento nel ruolo provinciale, viene messo a disposizione della società medesima; il medesimo contratto può individuare altresì altro personale da mettere a disposizione della società ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

 

     Art. 35. Società per la formazione permanente del personale

1. Per la realizzazione di programmi di attività di formazione rivolta ai dipendenti della Provincia, dei rispettivi enti funzionali, delle società o consorzi dalla stessa controllati, anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale, nonché per altre attività formative e di divulgazione, la Provincia è autorizzata a partecipare fino all'importo di 350.000 euro ad una società di capitali consortile i cui soci siano enti pubblici, consorzi o società cooperative formati esclusivamente da enti pubblici.

 

2. La società svolge in particolare le seguenti attività:

 

a) attua iniziative di progettazione, gestione, valutazione e certificazione di attività formative, anche di carattere tecnico o addestrativo, per il personale della Provincia, degli enti dipendenti dalla stessa, delle società o consorzi dalla stessa controllati;

 

b) realizza iniziative formative finalizzate alla preparazione degli aspiranti ai concorsi o ad altre forme di assunzione previste dagli ordinamenti degli enti, società o consorzi interessati di cui alla lettera a);

 

c) promuove forme di collaborazione e di coordinamento fra i diversi soggetti della formazione e dell'aggiornamento, che le consentano di rapportarsi a realtà analoghe a livello nazionale e internazionale anche attraverso la creazione di accordi; in tale ambito promuove, altresì, specifiche intese e accordi di programma con il Consorzio dei comuni trentini;

 

d) attua i programmi di attività definiti dagli enti soci, anche congiuntamente, sulla base di accordi quadro o d'indirizzo concordati tra i medesimi.

 

3. La partecipazione della Provincia alla società è autorizzata alla condizione che la partecipazione medesima avvenga in misura non inferiore al 51 per cento del capitale sociale. Entro sei mesi dall'acquisto delle quote, la Provincia promuove le modificazioni statutarie volte a prevedere:

 

a) la partecipazione della Provincia in misura non inferiore al 51 per cento del capitale sociale, anche in caso di aumento dello stesso;

 

b) la nomina da parte della Provincia della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile;

 

c) l'eventuale concorso dei soci al sostegno delle attività, di specifici progetti e del funzionamento della società attraverso contributi annuali o con la messa a disposizione gratuita di beni, sedi, attrezzature e servizi anche tecnologici o informatici.

 

3 bis. La Provincia, inoltre, è autorizzata a concedere alla società finanziamenti per attività di alta formazione relativa ad assi strategici del programma di sviluppo provinciale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

 

4. Nel caso in cui la Provincia partecipi alla costituzione della società, le previsioni di cui al comma 3 devono essere contenute nell'atto costitutivo e nello statuto.

 

     Art. 35 bis. Fondazione trentina A. De Gasperi

1. La Provincia è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione denominata "Fondazione trentina A. De Gasperi", avente lo scopo di valorizzare il patrimonio storico e politico costituito dalla figura di Alcide De Gasperi, in relazione anche alle fondamenta dell'autonomia del Trentino - Alto Adige e delle istituzioni europee. La fondazione provvede ad assicurare, tra l'altro, le migliori condizioni di utilizzazione e di fruizione pubblica del "Museo casa De Gasperi", finalizzato allo studio e alla divulgazione dell'opera dello statista trentino.

 

2. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione la proprietà della porzione della casa natale di Alcide De Gasperi, nel comune di Pieve Tesino, nonché la somma di 100.000 euro. La Provincia concorre inoltre alle spese per l'attività della fondazione, nei limiti di quanto stanziato in bilancio.

 

3. Il Presidente della Provincia, nel rispetto di questa legge, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario per la costituzione della fondazione, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto costitutivo, a condizione che lo statuto della fondazione preveda:

 

a) il diritto della Provincia di nominare nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti una rappresentanza adeguata alla dotazione patrimoniale e finanziaria conferita;

 

b) nel collegio dei revisori, un componente designato dalle minoranze del Consiglio provinciale;

 

c) l'adozione del programma pluriennale delle attività e degli aggiornamenti annuali;

 

d) la presentazione alla Provincia di una relazione annuale sull'attività svolta;

 

e) la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili conferiti nel caso di scioglimento della fondazione;

 

f) le modalità per l'affidamento di compiti e progetti da parte della Provincia, in relazione alla valorizzazione del patrimonio storico e politico costituito dalla figura di Alcide De Gasperi.

 

     Art. 35 ter. Costituzione della fondazione Museo storico del Trentino

1. La Provincia promuove la costituzione della fondazione denominata "Museo storico del Trentino", per la realizzazione e l'organizzazione di attività di esposizione permanenti e temporanee di tema storico, nonché per la valorizzazione della storia della città di Trento, del Trentino e dell'area regionale corrispondente al Tirolo storico, attraverso attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione. Alla fondazione partecipano in qualità di soci fondatori, oltre alla Provincia, il comune di Trento e l'associazione "Museo storico in Trento". Alla fondazione possono inoltre partecipare in qualità di soci fondatori o di soci aderenti il comune di Rovereto, l'associazione "Museo storico italiano della guerra di Rovereto" nonché altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

 

2. Il fondo di dotazione della fondazione è costituito dai beni immobili e mobili e da dotazioni finanziarie conferiti dai soci fondatori individuati nel comma 1, nonché dagli altri soggetti che in tempi successivi aderiranno alla fondazione.

 

3. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione i beni mobili e immobili attualmente concessi in comodato dalla Provincia all'associazione "Museo storico in Trento" e ulteriori beni eventualmente necessari per l'attività della fondazione, nonché la somma di 150.000 euro. Inoltre la Provincia può concorrere alle spese per l'attività della fondazione.

 

4. Il Presidente della Provincia, nel rispetto di questa legge, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario per la costituzione della fondazione, compresa la sottoscrizione dell'atto costitutivo, a condizione che lo statuto della fondazione preveda:

 

a) il consiglio d'amministrazione, il presidente, il direttore, il collegio dei revisori dei conti e il comitato d'indirizzo - che svolge anche compiti di supporto e consulenza tecnica e scientifica - quali organi della fondazione;

 

b) la presenza nel comitato d'indirizzo della fondazione di rappresentanti di enti, istituti o associazioni di studio e ricerca storica di consolidata tradizione presenti sul territorio del Trentino, per garantire e valorizzare il pluralismo della ricerca storica;

 

c) il diritto della Provincia di nominare nel consiglio d'amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti una rappresentanza adeguata alla dotazione patrimoniale e finanziaria conferita;

 

d) nel collegio dei revisori, un componente designato dalle minoranze del Consiglio provinciale;

 

e) l'adozione del programma pluriennale delle attività e degli aggiornamenti annuali;

 

f) la presentazione alla Provincia della relazione annuale sull'attività svolta;

 

g) la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili conferiti nel caso di scioglimento della fondazione;

 

h) le modalità per lo svolgimento di compiti e la realizzazione di progetti affidati dalla Provincia per il recupero e la valorizzazione della memoria e della storia del Trentino.

 

     Art. 35 quater. Fondazione Accademia della montagna del Trentino

1. La Provincia promuove la costituzione della fondazione denominata "Accademia della montagna del Trentino", che persegue gli obiettivi della salvaguardia e della valorizzazione della montagna e della valenza storica, culturale, socio-economica e sportiva delle attività alpinistiche, sciistiche ed escursionistiche, in particolare attraverso:

 

a) la promozione del coordinamento dei programmi e delle attività dei soggetti che concorrono alla promozione e allo sviluppo di attività in ambiente montano;

 

b) la valorizzazione del ruolo dei soggetti che operano nel settore della montagna, anche attraverso la promozione delle tradizioni e delle risorse legate al turismo, alla qualità ambientale, all'economia compatibile con l'ecosistema;

 

c) la realizzazione delle attività educative e dei percorsi formativi qualificati indirizzati alle figure professionali specificamente legate al mondo della montagna, anche al fine della crescita della qualità dell'offerta turistica del Trentino;

 

d) l'organizzazione di corsi di formazione professionale, anche rivolti all'abilitazione professionale, di specializzazione e di formazione permanente secondo quanto previsto dall'articolo 36 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e la formazione e l'aggiornamento di coloro che hanno superato il secondo ciclo di istruzione, anche attraverso l'attivazione di percorsi di alta formazione professionale previsti dall'articolo 67 della medesima legge provinciale n. 5 del 2006;

 

e) la promozione di attività mirate a favorire l'utilizzo da parte dei cittadini, e in particolare dei giovani, delle strutture alpinistiche provinciali come definite dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate);

 

f) la promozione di progetti a valenza interregionale ed internazionale anche tramite l'accesso a fondi e programmi europei.

 

2. Per la costituzione della fondazione la Provincia promuove il coinvolgimento dei soggetti che, a livello provinciale, operano nell'ambito delle attività economiche, professionali, formative e culturali della montagna ed in particolare la Società degli alpinisti tridentini (SAT), il collegio provinciale delle guide alpine, il collegio provinciale dei maestri di sci e le rispettive associazioni, l'associazione dei gestori di rifugio del Trentino, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e l'Università degli studi di Trento, nonché di altri soggetti che condividono le finalità di cui al comma 1.

 

3. Il fondo di dotazione della fondazione è costituito da beni mobili ed immobili, compresi quelli di proprietà della Provincia autonoma di Trento che la stessa ritiene di conferire, e da dotazioni finanziarie conferite dai soci fondatori nonché dagli altri soggetti che in tempi successivi aderiscono alla fondazione. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione una somma di 80.000 euro. La Provincia può concorrere alle spese per l'attività della fondazione nei limiti di quanto stanziato in bilancio per tali finalità.

 

4. La Provincia può stipulare accordi di programma per la programmazione e lo svolgimento delle attività che faranno riferimento alla struttura di proprietà provinciale al passo del Tonale, denominata "Scuola provinciale per addetti agli sport della montagna", e per la realizzazione di obiettivi e di interventi di interesse comune ritenuti prioritari nell'ambito della ricerca d'interesse generale. Questi accordi stabiliscono gli obiettivi e i temi generali dell'attività da svolgere, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia e le modalità per valutare congiuntamente i risultati.

 

5. Il Presidente della Provincia è autorizzato ad assumente gli accordi e a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo, a condizione che lo statuto della fondazione preveda:

 

a) la presenza di un comitato scientifico i cui componenti siano scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza;

 

b) il diritto della Provincia di nominare nel consiglio d'amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti una rappresentanza adeguata alla dotazione patrimoniale e finanziaria conferita;

 

c) la presentazione alla Provincia della relazione annuale sull'attività svolta;

 

d) la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili conferiti nel caso di scioglimento della fondazione.

 

     Art. 35 quinquies. Centro studi sulla cooperazione - fondazione don Lorenzo Guetti

1. La Provincia è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione denominata "Centro studi sulla cooperazione - fondazione don Lorenzo Guetti", allo scopo di valorizzare il patrimonio storico, politico, socio-culturale e imprenditoriale costituito dalla figura di don Lorenzo Guetti. La fondazione promuove e realizza iniziative di carattere culturale e di ricerca, formative, sociali volte in modo particolare a promuovere e a divulgare la conoscenza del modello cooperativo e l'opera di don Lorenzo Guetti, anche in una dimensione internazionale.

 

2. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione la somma di 50.000 euro. Inoltre può concorrere alle spese per l'attività della fondazione, nei limiti di quanto stanziato in bilancio, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

 

3. Il Presidente della Provincia è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario per costituire la fondazione, a condizione che lo statuto della fondazione preveda:

 

a) il diritto della Provincia di nominare nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti una rappresentanza adeguata alla dotazione patrimoniale e finanziaria conferita;

 

b) la presenza di un comitato scientifico i cui componenti siano scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza;

 

c) l'adozione di un programma pluriennale delle attività, aggiornato annualmente;

 

d) la presentazione alla Provincia e al Consiglio provinciale di una relazione annuale sull'attività svolta;

 

e) la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili eventualmente conferiti nel caso di scioglimento della fondazione.

 

Sezione III

Disposizioni finali e transitorie e abrogazioni

 

     Art. 36.

(Omissis) [3]

 

     Art. 37.

(Omissis) [4]

 

     Art. 38. Disposizioni finali e transitorie

1. omissis

 

2. omissis

 

3. omissis

 

4. La Giunta provinciale, con regolamento, disciplina gli organi collegiali, di amministrazione attiva, consultiva o di controllo indispensabili, ridefinendone, ove necessario, compiti e composizione, ancorché previsti con legge. Conseguentemente gli organi dei quali non viene disposto il mantenimento, compresi quelli istituiti con legge, sono soppressi a decorrere dalla data individuata dal regolamento, che abroga le relative disposizioni.

 

5. omissis

 

6. A seguito dell'abrogazione degli articoli 9 e 36 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, disposta dall'articolo 40 di questa legge, le unità di personale già assunte in applicazione del predetto articolo 36, operanti nell'ambito delle segreterie del presidente e degli assessori già previste dall'articolo 9 della citata legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, svolgono i compiti previsti dall'articolo 31 fermi restando i limiti dallo stesso previsti.

 

     Art. 39. Disposizioni di prima applicazione per l'istituzione dell'agenzia provinciale per l'energia

1. In relazione alla nuova organizzazione delle strutture della Provincia da definire secondo le modalità previste da questo capo è istituita l'agenzia provinciale per l'energia.

 

2. L'agenzia provinciale per l'energia può essere articolata in servizi nel numero massimo di due e svolge le seguenti funzioni e attività:

 

a) consulenza e supporto tecnico e amministrativo alla Giunta provinciale in materia di energia e di pianificazione energetica;

 

b) promozione di iniziative di coordinamento delle imprese che erogano servizi energetici di interesse pubblico e a favore degli utenti;

 

c) raccolta e analisi dei dati e delle informazioni a supporto della pianificazione energetica a livello locale e per la valutazione dell'organizzazione e dello stato dei servizi erogati sul territorio;

 

d) gestione dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale e di quella acquisita ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235;

 

e) attuazione della normativa provinciale di incentivazione nel settore energetico e in particolare per il risparmio e l'efficienza energetica negli usi finali;

 

f) rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di competenza della Provincia previste dalla normativa statale e provinciale in materia di energia, nonché vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti titolari delle stesse;

 

g) promozione del risparmio e dell'efficienza energetica negli usi finali, anche attraverso la ricerca, la sperimentazione, la realizzazione o il finanziamento di progetti e interventi presso le utenze pubbliche individuate nel piano di cessione dell'energia previsto dall'articolo 21 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4;

 

g bis) finanziamenti a favore di enti locali per la realizzazione di progetti e piani finalizzati al completamento delle infrastrutture del sistema elettrico provinciale e al risanamento delle infrastrutture stesse per esigenze di carattere urbanistico e paesaggistico, secondo modalità definite dalla Giunta provinciale;

 

g ter) finanziamenti a favore di enti locali per apporti al capitale o ai fondi di dotazione dei soggetti da essi partecipati, destinati alla realizzazione di iniziative di completamento della rete provinciale di gas naturale, secondo modalità definite dalla Giunta provinciale.

 

2 bis. I soggetti che esercitano attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di energia sul territorio provinciale, a richiesta dell'Agenzia provinciale per l'energia, devono fornire le informazioni e i documenti per l'esercizio dei compiti istituzionali dell'agenzia, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali e del segreto industriale.

 

3. Il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 nel prevedere la soppressione dell'azienda speciale provinciale per l'energia (ASPE) di cui alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, dispone il trasferimento all'agenzia dei rapporti giuridici in essere di ASPE e, in tale ambito, il trasferimento del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dell'azienda nel ruolo unico del personale della Provincia nel rispetto del trattamento giuridico-economico acquisito; per il personale a tempo determinato la Provincia subentra fino alla scadenza del contratto di lavoro. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le equiparazioni per l'inquadramento del suddetto personale. Le partecipazioni azionarie di ASPE sono acquisite al patrimonio della Provincia.

 

4. In prima applicazione di questa legge, il regolamento di definizione dell'organizzazione dell'agenzia provinciale per l'energia istituita da quest'articolo, adottato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, è deliberato dalla Giunta provinciale nella medesima seduta in cui sono deliberati i regolamenti di organizzazione previsti dagli articoli 29 e 30. Il regolamento previsto dall'articolo 30 non può prevedere strutture per l'esercizio di attività e compiti attribuiti all'agenzia provinciale per l'energia.

 

     Art. 39 bis. Agenzia per i servizi

1. Per favorire l'economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali degli enti appartenenti al sistema pubblico provinciale e degli enti locali, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, è istituita l'agenzia per i servizi. L'intesa può prevedere che le funzioni dell'agenzia siano attivate in tempi diversi. Resta ferma la possibilità per l'agenzia di svolgere specifici compiti e attività di carattere operativo, mediante appalto di servizi.

 

2. L'agenzia svolge le seguenti attività e compiti:

 

a) acquisizione di servizi e di forniture, anche nelle forme previste dall'articolo 39 bis, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento);

 

b) a seguito di procedure per la scelta del contraente, aggiudicazione di lavori e di opere e affidamento di incarichi di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

 

c) assistenza e consulenza ai candidati e agli offerenti per l'aggiudicazione di un contratto pubblico, relativamente alle informazioni sulle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, sugli obblighi fiscali, sulla tutela dell'ambiente, sulle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro e su tutte le altre norme da rispettare nell'esecuzione del contratto;

 

c bis) assistenza e consulenza a favore delle amministrazioni aggiudicatrici in materia di esecuzione di contratti di lavori pubblici, anche a mezzo di idoneo organismo individuato ai sensi dell'articolo 32, comma 5, lettera a);

 

d) effettuazione delle procedure per l'assunzione del personale con rapporto di lavoro subordinato e svolgimento delle attività amministrative e gestionali connesse al rapporto di lavoro, fermi restando i poteri datoriali in capo ai soggetti indicati nel comma 3.

 

2 bis. L'agenzia opera come centrale di committenza relativamente alle attività e ai compiti previsti dal comma 2, lettere a) e b).

 

3. L'agenzia svolge i propri servizi a favore:

 

a) della Provincia e degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a);

 

b) degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c) - escluse le funzioni previste dal comma 2, lettera d) - per il personale assunto con contratto di diritto privato;

 

c) dei comuni e delle comunità, previa convenzione;

 

d) delle aziende pubbliche di servizi alla persona, previa convenzione;

 

e) degli organismi di diritto pubblico a cui è applicabile la normativa provinciale sui lavori pubblici, previa convenzione.

 

3 bis. I soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 si avvalgono dell'agenzia secondo tempi e modalità individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

 

4. L'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia, che può essere articolata in servizi in relazione all'entità del personale assegnato e alla complessità delle funzioni svolte, sono disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 32. Il regolamento, nel caso previsto dal comma 3, lettera c), assicura un'adeguata rappresentanza degli enti locali nel consiglio di amministrazione e prevede la presenza di un componente designato dal Consiglio delle autonomie locali. Inoltre prevede la riorganizzazione delle strutture provinciali competenti per le materie attribuite all'agenzia.

 

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione e la messa a disposizione della Provincia di personale degli enti strumentali indicati nell'allegato A e, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, criteri e modalità per la definizione delle convenzioni previste dal comma 3, lettera c). Nelle medesime convenzioni può essere prevista la messa a disposizione dell'agenzia di personale dipendente delle comunità, degli enti locali, delle aziende pubbliche di servizi alla persona nonché degli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini.

 

6. Per favorire un più ampio coinvolgimento degli enti locali nella realizzazione delle finalità indicate dal comma 1, in alternativa alla costituzione dell'agenzia la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può promuovere la costituzione di un consorzio di diritto pubblico per lo svolgimento delle attività previste da questo articolo, con le modalità indicate nei commi 2, 3 e 5. Al consorzio si applica l'articolo 13, comma 2, lettera b), e comma 2 bis. Lo statuto del consorzio deve prevedere la possibilità della successiva partecipazione al consorzio degli enti locali che lo richiedono.

 

7. Se si opta per la costituzione del consorzio dopo la costituzione dell'agenzia, con regolamento sono definite la data e le modalità di soppressione dell'agenzia, i tempi e le modalità per il subentro del consorzio nei rapporti giuridici.

 

8. La Provincia è autorizzata ad assegnare all'agenzia o al consorzio le somme per le spese di funzionamento, avvalendosi di quote di stanziamento destinate al funzionamento dell'amministrazione provinciale. La Provincia, inoltre, può mettere a disposizione gratuita del consorzio beni, sedi, attrezzature e servizi anche tecnologici e informatici. In sede di primo avvio dell'agenzia la Provincia può sostenere direttamente, a carico del bilancio provinciale, le spese per il funzionamento dell'agenzia.

     Art. 39 ter. Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)

1. Per rendere più efficace l'attività di concessione ed erogazione di aiuti, contributi e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore degli imprenditori e degli altri soggetti operanti in tutti i settori economici, a eccezione di quello agricolo, è istituita, ai sensi dell'articolo 32, l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE).

 

2. L'APIAE può essere articolata in servizi nel numero massimo di due e svolge le seguenti funzioni e attività:

 

a) la concessione e l'erogazione di aiuti, di contributi e di agevolazioni finanziarie comunque denominate previste dalla normativa provinciale, nonché le connesse attività di verifica e controllo;

 

b) la cura dei rapporti con i consorzi di garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento e con gli enti creditizi di cui all'articolo 15 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), cui possono essere affidate le funzioni individuate dalla lettera a) di quest'articolo, ai sensi del medesimo articolo 15;

 

c) l'attuazione di ogni altro intervento che le è affidato dalla Giunta provinciale in via straordinaria, entro tre anni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, per l'attuazione di politiche economiche e finanziarie anticongiunturali a favore dei settori economici, a eccezione di quello agricolo.

 

3. Nell'agenzia non è istituito l'organo collegiale previsto dall'articolo 32, comma 6, lettera c).

 

4. L'agenzia è resa operativa con la deliberazione assunta ai sensi dell'articolo 29, comma 4. Con questa deliberazione sono soppresse due strutture di secondo livello nei dipartimenti competenti nelle materie indicate nel comma 1. In relazione a quanto stabilito dagli articoli 29, comma 4, e 30, comma 1, alle strutture provinciali di primo e di secondo livello non possono essere attribuiti compiti già affidati all'APIAE da quest'articolo.

 

5. La Provincia può assegnare somme all'agenzia per il suo funzionamento.

 

     Art. 39 quater. Agenzia per la depurazione

1. Anche per realizzare le migliori condizioni per l'effettivo trasferimento alle comunità delle funzioni in materia di servizio idrico integrato da gestire nell'ambito unico provinciale previsto dall'articolo 13, comma 7 bis, è istituita l'agenzia provinciale per il servizio idrico, per l'espletamento dei compiti e delle attività relativi alla depurazione delle acque reflue.

 

2. L'agenzia svolge i compiti e le attività connesse con la depurazione delle acque reflue, compresi il supporto tecnico alla Giunta provinciale per la pianificazione del servizio e la programmazione delle relative opere, per la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle strutture e delle infrastrutture funzionali al servizio nonché degli impianti di pretrattamento e di trattamento dei rifiuti speciali presso i depuratori, previsti dall'articolo 95, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

 

2 bis. Nei tempi e con le modalità individuati con atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, all'agenzia possono essere inoltre demandati compiti e attività inerenti:

 

a) la gestione delle competenze in materia di rifiuti, compresi quelli speciali e pericolosi, non attribuite ad altre strutture provinciali;

 

b) gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alla costruzione, alla sistemazione, alla manutenzione e alla bonifica degli impianti di raccolta, nonché quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti di competenza provinciale;

 

c) la cura degli aspetti tecnici e istruttori per la bonifica e il ripristino ambientale delle aree individuate dalla Giunta provinciale; l'adozione dei conseguenti provvedimenti avviene secondo le indicazioni della Giunta provinciale.

 

3. L'agenzia è disciplinata con l'atto organizzativo previsto all'articolo 32 e può essere articolata in non più di due servizi in relazione all'entità del personale assegnato e alla complessità delle funzioni svolte.

 

4. Nell'agenzia non è istituito l'organo collegiale previsto dall'articolo 32, comma 6, lettera c).

 

5. A seguito del trasferimento ai comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, delle funzioni svolte dall'agenzia, il decreto previsto dall'articolo 8, comma 13, può prevedere il trasferimento dell'agenzia ai comuni; in tal caso, fino a diversa scelta relativa all'organizzazione della funzione, l'ordinamento dell'agenzia può essere disciplinato dai comuni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 e da quest'articolo, in quanto compatibili.

 

6. La Provincia può assegnare somme all'agenzia per il suo funzionamento. Tra le entrate dell'agenzia sono comunque ricompresi i proventi per tariffe e canoni già spettanti alla Provincia ai sensi del vigente ordinamento nelle materie attribuite all'agenzia stessa; detti proventi spettano all'agenzia anche se relativi a rapporti giuridici sorti prima della costituzione dell'agenzia.

 

     Art. 39 quinquies.

(Abrogato)

 

     Art. 39 sexies. Fondazione per le Dolomiti - bene naturale del patrimonio mondiale UNESCO

1. La Provincia è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione legata al riconoscimento delle Dolomiti quale bene naturale del patrimonio mondiale dell'UNESCO, assieme alle province di Belluno, di Bolzano, di Pordenone e di Udine. La fondazione ha lo scopo di contribuire a uno sviluppo conservativo e durevole dei beni naturali. Lo statuto della fondazione dev'essere compatibile con le competenze spettanti alla Provincia in base allo Statuto speciale.

 

2. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione i beni mobili e immobili eventualmente necessari per la sua attività, nonché una somma non superiore a 150.000 euro, e può concorrere alle spese per l'attività della fondazione.

 

     Art. 39 septies. Misure per il coordinamento di azioni interregionali di cooperazione territoriale

01. Per coordinare azioni comuni di carattere interregionale e rafforzare la coesione economica e sociale con la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo, la Provincia può costituire un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), e nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008). Per l’attuazione degli obiettivi e dei compiti affidatigli, il GECT può avvalersi della struttura di coordinamento prevista dal comma 1 e del personale messo a disposizione dalla Provincia.

 

1. Nel rispetto dell'ordinamento statale la Provincia può partecipare alla costituzione di una struttura assieme alla Provincia autonoma di Bolzano e al Land Tirolo, anche con sede fuori dal proprio territorio, per coordinare le azioni comuni di carattere interregionale per la cooperazione territoriale, comprese quelle derivanti dagli impegni assunti dalla Provincia in occasione delle sedute congiunte delle assemblee legislative della Provincia di Trento, della Provincia di Bolzano e del Tirolo. Una convenzione regola i rapporti organizzativi e finanziari tra gli enti per assicurare il funzionamento della struttura di coordinamento.

 

2. Per i fini del comma 1 la Provincia assegna un incarico di coordinamento, per la durata della legislatura, a proprio personale o a una persona esterna all'amministrazione, assunta con contratto a tempo determinato per la durata dell'incarico, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego in Provincia. In caso di assunzione a tempo determinato il contratto individuale di lavoro stabilisce i contenuti e le modalità di svolgimento dell'incarico, nonché il trattamento economico spettante. Per la scadenza dell'incarico si applica l'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia. La Giunta provinciale individua la struttura organizzativa di riferimento dell'incarico.

 

     Art. 40. Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 3 e 6 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 62 e i commi 1 e 2 dell'articolo 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il comma 3 dell'articolo 19 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, il comma 7 dell'articolo 4 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, nonché l'articolo 9 (Soppressione di organi collegiali) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

 

2. Dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 29, o dalla diversa data da esso stabilita, sono o restano abrogati i seguenti articoli della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12: 4, 5 - ad esclusione del comma 7 -, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 23, 32, 33, 36, 44, 47 - ad esclusione del quinto comma -, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 79, 80, 81, 95, 123, 126, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 141 bis, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 171 bis, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 202.

 

3. Dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 30, o dalla diversa data da esso stabilita, sono abrogati gli allegati A e C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, nonché l'articolo 7 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6.

 

Capo VIII

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie e abrogazioni

 

     Art. 41.

(Omissis) [5]

 

     Art. 42. Soppressione e liquidazione dei comprensori e abrogazioni

01. A seguito della costituzione di tutti gli organi della comunità il Presidente della Provincia, con decreto, dispone che dalla data stabilita dal decreto medesimo tali organi sostituiscano i corrispondenti organi comprensoriali, previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento), nell'esercizio delle loro competenze. A decorrere da questa data gli organi comprensoriali decadono. La sostituzione ha effetto fino alla soppressione del comprensorio ai sensi del comma 1, soppressione che deve comunque intervenire non oltre il tempo necessario per l'adozione da parte dell'assemblea degli atti fondamentali della comunità. Questo comma si applica solo quando l'ambito territoriale della comunità coincide con quello del comprensorio in via di soppressione.

 

02. Ad avvenuta costituzione, con l'insediamento di tutti i suoi organi, della prima comunità rientrante nell'ambito del territorio del comprensorio della Valle dell'Adige la Giunta provinciale nomina un commissario per il comprensorio. Gli organi del comprensorio decadono a decorrere dalla data della nomina del commissario, che svolge tutte le funzioni in precedenza attribuite ad essi.

 

03. Se i comprensori Alta Valsugana e della Vallagarina sono soppressi prima della costituzione della Comunità Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna, le funzioni e i servizi svolti attualmente dai comprensori sono svolte dalle comunità costituite in favore del Comune di Folgaria e, rispettivamente, dei comuni di Luserna e di Lavarone. I rapporti tra i comuni e le comunità sono regolati mediante convenzione. Ai fabbisogni organizzativi, strumentali e finanziari della comunità costituita nel territorio "altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna", fino al trasferimento delle funzioni, provvedono i comuni del territorio sulla base di convenzione con la stessa.

 

04. Con decreto del Presidente della Provincia sono individuati gli atti fondamentali che le comunità devono adottare preliminarmente al trasferimento di funzioni previsto dall'articolo 8.

 

1. I comprensori continuano a svolgere le loro funzioni fino alla data di trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 13; da tale data i comprensori sono soppressi.

 

2. Il Comun general de Fascia e le comunità il cui ambito territoriale coincida interamente con quello di un comprensorio subentrano nella titolarità di ogni rapporto giuridico già facente capo al comprensorio di riferimento, compresi i rapporti con il personale e la titolarità dei beni, con decorrenza dalla data di trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 13.

 

3. Nel caso in cui l'ambito territoriale della comunità o dei comuni che stipulano la convenzione prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera a), non coincida interamente con quello di un comprensorio, al trasferimento del personale, dei beni mobili, dei beni immobili e di ogni altro rapporto giuridico ripartibile si provvede, con la decorrenza prevista dal comma 1, secondo un piano di riparto adottato dalla Giunta provinciale e concordato con le comunità interessate e con i comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a). Se l'accordo non è raggiunto entro il decimo giorno antecedente la data di trasferimento delle funzioni prevista dall'articolo 8, comma 13, la Giunta provinciale provvede prescindendone.

 

4. Nei casi previsti dal comma 3, la Giunta provinciale nomina, entro la data di trasferimento delle funzioni prevista dall'articolo 8, comma 13, i commissari liquidatori per la definizione dei rapporti giuridici eventualmente non trasferibili, in quanto non ripartibili. Ai commissari liquidatori spettano le indennità di carica e i rimborsi spese previsti dal provvedimento di nomina. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare ai commissari le somme necessarie per il pagamento delle passività, al netto delle attività; le somme riscosse e quelle assegnate per tale finalità sono versate su un apposito conto corrente, acceso presso il tesoriere della Provincia, intestato alla Provincia e sul quale i commissari liquidatori sono autorizzati a riscuotere i crediti e a disporre i pagamenti, rimanendo comunque esclusa la possibilità di prelievi in contanti. Entro trenta giorni dalla data fissata dalla Giunta provinciale per terminare la liquidazione i commissari liquidatori presentano alla Giunta il rendiconto. La Provincia subentra nei rapporti attivi e passivi che residuano dalla liquidazione.

 

4 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 18, comma 2, le comunità mantengono lo schema di bilancio in essere ed applicano le regole contabili già applicabili al comprensorio. Le funzioni di revisione economico-finanziaria previste dall'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige"), sono svolte dall'organo di revisione contabile già nominato dal comprensorio fino alla soppressione dello stesso; il rendiconto dell'ente soppresso è approvato dall'assemblea della comunità entro tre mesi dalla data di soppressione del comprensorio. Il compenso corrisposto ai componenti dell'organo di revisione per le attività di questo comma è determinato con deliberazione della Giunta provinciale e i relativi oneri sono assunti dalla comunità.

 

4 ter. Per le comunità i cui organi siano eletti antecedentemente al primo turno elettorale generale per le elezioni dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore di questa legge, ai fini del trasferimento delle funzioni previsto dall'articolo 8, comma 13, l'assemblea può approvare gli atti fondamentali anche prescindendo da quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, lettera c).

 

5. Con la decorrenza fissata nel decreto previsto dall'articolo 8, comma 13, sono abrogate:

 

a) la legge provinciale 20 febbraio 1973, n. 10 (Concorso straordinario sulla spesa di impianto, funzionamento, organizzazione e personale dei comprensori costituiti);

 

b) la legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62 (Disciplina dei comprensori nel quadro degli interventi per lo sviluppo della montagna);

 

c) la legge provinciale 6 settembre 1974, n. 8 (Norme per favorire l'attuazione immediata di iniziative da parte dei comprensori);

 

d) la legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 3 (Concorsi sulle spese di funzionamento, organizzazione e personale dei comprensori);

 

e) la legge provinciale 3 settembre 1976, n. 34 (Ulteriori norme concernenti l'attività dei comprensori);

 

f) la legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori);

 

g) l'articolo 12 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40 (Provvedimenti per la ristrutturazione dei servizi socio-sanitari a livello comprensoriale);

 

h) gli articoli 98 (Fondo per il finanziamento delle spese correnti dei comprensori), 99 e 100 (Programmi comprensoriali) della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;

 

i) la legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento);

 

j) l'articolo 28 della legge provinciale 1 settembre 1981, n. 19;

 

k) il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29;

 

l) i commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;

 

m) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 (Misure volte al contenimento delle assunzioni di personale dei comprensori) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;

 

n) l'articolo 34 (Indennità di carica per gli amministratori comprensoriali) della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

 

o) l'articolo 25 (Misure volte al contenimento delle assunzioni di personale dei comprensori) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

 

p) gli articoli 8 (Indennità di carica degli amministratori comprensoriali), 10, commi 1, 2, 3 e 5, e 11 (Disposizioni in materia di piani di opere pubbliche relativi ad interventi dei comprensori) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

 

q) l'articolo 56 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

 

r) l'articolo 35 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

 

s) l'articolo 11 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;

 

t) l'articolo 22 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

 

     Art. 43. Disposizioni finanziarie

01. In attesa dei regolamenti di esecuzione previsti dall'articolo 26, i finanziamenti destinati alle comunità istituite sono stanziati sui fondi previsti dagli articoli 2 e 5 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori). Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono fissati criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse e per la determinazione della loro entità. Tale deliberazione può disporre che le risorse inerenti i fabbisogni della comunità costituita nel territorio "Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna" siano assegnate ad uno dei comuni del corrispondente territorio.

 

01 bis. Fatta salva la possibilità di utilizzare i fondi previsti dall'articolo 3, comma 3 bis 1, e dall'articolo 5, comma 2 bis, della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, fino alla soppressione dei comprensori il finanziamento delle loro funzioni, anche delegate dalla Provincia, è determinato in base a criteri, fissati con la deliberazione prevista dal comma 01, che tengono conto:

 

a) della spesa sostenuta nel 2009;

 

b) di elementi oggettivi di uniformità delle prestazioni sul territorio e di standardizzazione dei costi unitari.

 

01 ter. Per assicurare il finanziamento, sia di parte corrente che in conto capitale, delle funzioni trasferite alle comunità la Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), è autorizzata a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico nonché a quelli previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa riferiti alle funzioni trasferite. L'elenco dei capitoli tra i quali possono essere operate le variazioni compensative previste da questo comma sono riportati in apposito allegato al documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio.

 

02. Per le elezioni dell'assemblea delle comunità effettuate fino al 31 dicembre 2010, i relativi oneri sono a carico del bilancio provinciale. Per la ripartizione degli oneri derivanti dall'elezione delle assemblee di comunità successive a tale data si applicano, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 1/L (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), intendendosi sostituita alla Regione la Provincia autonoma di Trento.

 

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 24, comma 10, relativi ai compensi da corrispondere al comitato tecnico-consultivo, si fa fronte con la riduzione degli oneri conseguente alla soppressione del comitato per la finanza locale istituito dall'articolo 26 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36.

 

2. Per i fini di cui all'articolo 34 è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 120.000 euro e alla copertura della medesima si provvede mediante l'utilizzo per l'anno 2006 di una somma di pari importo degli stanziamenti autorizzati nel bilancio 2006-2008 per il fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 85.20.210).

 

3. Alle spese di cui al comma 1 dell'articolo 35 si fa fronte con i fondi stanziati sull'unità previsionale di base 85.10.210 "fondo per nuove leggi - spese in conto capitale". Alle spese di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 35 si fa fronte con i fondi stanziati sull'unità previsionale di base 85.10.110 (fondo per nuove leggi - spese correnti).

 

4. Agli oneri derivanti dall'articolo 42, comma 4, relativi al subentro della Provincia nei rapporti passivi conseguenti alla liquidazione dei comprensori nonché ai compensi da corrispondere ai commissari liquidatori, si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori), unità previsionali di base 20.10.110 e 20.10.210.

 

5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a quest'articolo, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 44. Cessazione di efficacia

1. Dalla data di entrata in vigore di questa legge cessano di avere efficacia nel territorio della provincia di Trento gli articoli 41 e 41 ter della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1. Cessa inoltre di avere efficacia, per i servizi privi di interesse economico e per quelli individuati dal regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, quanto previsto dall'articolo 44, commi 5, 6, 8, 9, 10, 12 e 18, della predetta legge regionale.

 

     Art. 45. Disposizioni finali

1. Nell'ipotesi in cui i comuni di un medesimo territorio siano costituiti o si costituiscano in unione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, all'unione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di questa legge sulle comunità.

 

2. Le disposizioni di questa legge possono essere modificate o integrate unicamente mediante interventi testuali. L'allegato A è modificato con deliberazione della Giunta provinciale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione a seguito dell'istituzione, della soppressione o della modificazione delle agenzie e degli enti strumentali introdotte dalla legislazione provinciale.

 

2 bis. Le competenze già attribuite dalla normativa provinciale ad una specifica struttura si intendono demandate alla struttura alla quale l'atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale, adottato ai sensi dell'articolo 29, comma 4, dell'articolo 30, comma 1, o il regolamento dell'articolo 32, ha attribuito le medesime competenze.

 

Allegato A

Agenzie ed enti strumentali della Provincia (articoli 32 e 33)

 

 

AGENZIE ED ENTI STRUMENTALI

SETTORE D'INTERVENTO/ATTIVITÀ E SERVIZI

AGENZIE

art. 32

ENTI

art. 33, comma 1,

lettera a)

FONDAZIONI E SOCIETÀ

art. 33, comma 1, lettere b) e c)

1. SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

 

 

 

a) Statistica

1. Istituto di statistica della Provincia di Trento

 

 

b) Informazione e telematica

 

 

1. Informatica trentina s.p.a.

c) Attività di valorizzazione del patrimonio provinciale

 

 

1. Patrimonio del Trentino s.p.a.

d) Accertamento, riscossione e liquidazione delle entrate, pagamenti di aiuti

 

 

1. Trentino riscossioni s.p.a.

e) Attività di formazione e di gestione del personale

1. Agenzia per i servizi

 

1. Società per la formazione permanente del personale

2. SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

 

 

 

a) Attività di autorizzazione, controllo, erogazione e contabilizzazione delle misure di sostegno previste dalla politica agricola della Comunità europea, in qualità di organismo pagatore

1. Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)

 

 

b) Attività di promozione delle imprese e delle attività economiche

1. Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)

 

1. Trentino sviluppo s.p.a. - già Agenzia per lo sviluppo s.p.a.

c) Attività di promozione turistica

1. Agenzia provinciale per i mondiali di sci nordico Fiemme 2013

 

1. Trentino s.p.a.

d) Attività di promozione fieristica di livello provinciale

 

 

1. Trentino fiere s.p.a.

2. Garda trentino s.p.a.

3. Valsugana fiere s.p.a.

e) Attività di supporto tecnico e finanziario al sistema economico

 

 

1. Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento (Tecnofin s.p.a.)

f) Attività nel settore energetico

1. Agenzia provinciale per l'energia

 

 

3. TUTELA DELLA SALUTE

 

 

 

a) Servizio sanitario provinciale

 

1. Azienda provinciale per i servizi sanitari

 

4. ASSISTENZA

 

 

 

a) Attività di erogazione di sussidi economici a sostegno del reddito

1. Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa

 

 

b) Attività di gestione del patrimonio immobiliare di edilizia pubblica e di reperimento alloggi

 

 

1. ITEA s.p.a. - già ITEA

5. MERCATO DEL LAVORO

 

 

 

a) Servizio pubblico per l'accesso nel mercato del lavoro e il mantenimento del lavoro

1. Agenzia del lavoro

 

 

6. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

 

 

a) Servizio pubblico per la formazione e l'istruzione

1. Agenzia per l'alta formazione professionale

1. Istituzioni scolastiche e formative

 

b) Attività di ricerca e formazione permanente del personale docente

1. Centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante

1. Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativi (IPRASE)

 

c) Attività di supporto e di assistenza allo studio universitario

 

1. Opera universitaria

 

7. RICERCA SCIENTIFICA

 

 

 

a) Attività di ricerca scientifica

 

 

1. Fondazione Kessler - già Istituto trentino di cultura

2. Fondazione Mach - già Istituto agrario provinciale di S. Michele e Centro di ecologia alpina

b) Progetto speciale per le nuove tecnologie mediche

1. Agenzia per la protonterapia

 

 

8. BENI E ATTIVITA' CULTURALI

 

 

 

a) Attività di conservazione e di valorizzazione di beni culturali; ricerca storica; attività culturali

 

1. Museo delle scienze

2. Museo degli usi e costumi della gente trentina

3. Museo d'arte moderna e contemporanea

4. Museo "Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali"

5. Centro servizi culturali S. Chiara

1. Fondazione Museo storico del Trentino

2. Fondazione trentina A. De Gasperi

9. TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

 

 

 

a) Attività di tutela e promozione delle minoranze linguistiche

 

1. Istituto culturale ladino

2. Istituto mocheno

3. Istituto cimbro

 

10. VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE

 

 

 

a) Gestione dei parchi demaniali provinciali

 

1. Parco dello Stelvio

2. Parco Adamello - Brenta

3. Parco Paneveggio - Pale di San Martino

 

b) Salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente

1. Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

2. Agenzia per la depurazione

 

1. Fondazione Accademia della montagna del Trentino

2. Fondazione per le Dolomiti - bene naturale del patrimonio mondiale UNESCO

c) Attività di prevenzione e pronto soccorso calamità e servizi antincendi

1. Servizio antincendi e protezione civile/cassa provinciale antincendi

 

 

11. TRASPORTI

 

 

 

a) Servizio pubblico di trasporto provinciale

 

 

1. Trentino trasporti s.p.a.

2. Aeroporto Gianni Caproni s.p.a.

b) Infrastrutture strategiche di trasporto

 

 

1. Interbrennero s.p.a.

 


[1] Testo coordinato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla L.P. 19 luglio 2011, n. 10.

[2] Modifica gli artt 6, 8, 9 e 10 della L.P. 15 giugno 2005, n. 7.

[3] Modifica la L.P. 3 aprile 1997, n. 7, la L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e la L.P. 27 agosto 1982, n. 20.

[4] Modifica l'art. 88 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

[5] Modifica l'art. 10 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6 e l'art. 26 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.