§ 2.2.24 - L.P. 27 novembre 2009, n. 15.
Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.2 comprensori - ordinamento e statuti
Data:27/11/2009
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Modificazione dell’articolo 15 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)
Art. 2.  Sostituzione dell’articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006
Art. 3.  Sostituzione dell’articolo 17 della legge provinciale n. 3 del 2006
Art. 4.  Inserimento dell’articolo 17 bis nella legge provinciale n. 3 del 2006
Art. 5.  Modificazioni dell’articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006
Art. 6.  Modificazioni dell’articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006
Art. 7.  Modificazioni dell’articolo 42 della legge provinciale n. 3 del 2006
Art. 8.  Modificazioni dell’articolo 45 della legge provinciale n. 3 del 2006
Art. 9.  Abrogazioni
Art. 10.  Disposizioni transitorie e finali


§ 2.2.24 - L.P. 27 novembre 2009, n. 15.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)

(B.U. 9 dicembre 2009, n. 50)

 

Capo I

Organi della comunità e loro elezione o nomina

 

Art. 1. Modificazione dell’articolo 15 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserita la seguente:

"c bis) la conferenza dei sindaci."

 

     Art. 2. Sostituzione dell’articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L’articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

L’assemblea

1. L’assemblea è composta dal presidente e:

a) per i due quinti dei componenti, da un consigliere nominato da ciascun comune del territorio;

b) per i tre quinti, arrotondati all’unità superiore, da componenti eletti a suffragio universale diretto e segreto contestualmente al presidente.

2. Il presidente e i tre quinti dei componenti sono eletti a suffragio universale diretto sulla base di una o più liste aventi a riferimento tutto il territorio della comunità. Le elezioni si svolgono contemporaneamente al turno elettorale generale per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali.

3. Le liste, aventi a riferimento tutto il territorio della comunità, sono formate da un numero di candidati compreso tra il numero dei comuni del territorio e il doppio dei comuni medesimi. Al fine di promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all’unità superiore. Per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del coniuge.

4. Le elezioni sono indette dal Presidente della Provincia con proprio decreto.

5. Non è ammessa la candidatura a componente dell’assemblea ai sensi del comma 1, lettera b), da parte dei candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale o di coloro che ricoprano già tali cariche in base ad elezioni effettuate fuori dal turno elettorale generale. Il componente dell’assemblea eletto ai sensi del comma 1, lettera b), successivamente nominato assessore esterno in uno dei comuni membri della comunità, decade dalla carica nell’assemblea.

6. Per l’elezione del presidente e dei componenti si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano le elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

7. I rappresentanti dei comuni nell’assemblea sono nominati da ciascun comune del territorio entro trenta giorni dalla data dell’ultima proclamazione a consigliere comunale nel turno elettorale generale per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. La nomina del proprio rappresentante da parte di ciascun comune è effettuata, nelle prime due votazioni, con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il consiglio comunale. In terza votazione, da tenersi non prima di otto giorni dalla data della seconda votazione, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

8. I componenti eletti ai sensi del comma 7 possono essere consiglieri comunali o esterni in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per i consiglieri comunali.

9. I componenti dell’assemblea durano in carica cinque anni e comunque fino all’elezione dei nuovi componenti di cui al comma 1, lettera b).

10. Con l’elezione dei componenti di cui al comma 1, lettera b), l’assemblea si intende validamente costituita; nei successivi trenta giorni, salvo il caso in cui non siano già stati nominati tutti i componenti in rappresentanza dei comuni, l’assemblea provvede esclusivamente agli atti di ordinaria amministrazione e agli atti urgenti. Decorso tale termine l’assemblea assume pienezza di funzioni, anche se non sono ancora nominati tutti i componenti in rappresentanza dei comuni.

11. Nel caso di scioglimento del consiglio comunale, il componente dell’assemblea dallo stesso nominato rimane in carica fino all’elezione del nuovo rappresentante da parte del consiglio comunale subentrante.

12. La prima seduta dell’assemblea è convocata dal presidente entro trenta giorni dalla scadenza della data di nomina prevista al comma 7.

13. Le modalità per l’attuazione di quest’articolo e per lo svolgimento del procedimento per l’elezione dei componenti dell’assemblea possono essere definite con deliberazione della Giunta provinciale sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol ed il Consiglio delle autonomie locali."

 

     Art. 3. Sostituzione dell’articolo 17 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L’articolo 17 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

Il presidente e l’organo esecutivo

1. Il presidente è il legale rappresentante della comunità e presiede l’assemblea e l’organo esecutivo. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

2. L’organo esecutivo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 14 bis, è composto dal presidente e da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti nominati dal presidente medesimo, scelti anche all’esterno dell’assemblea.

3. Nelle comunità con più di ventuno comuni, il numero massimo dei componenti dell’organo esecutivo è elevato a sette.

4. Non possono essere nominati assessori esterni in numero superiore ad un terzo dei componenti complessivi dell’organo esecutivo.

5. La carica di assessore di comunità è incompatibile con quella di assessore comunale o di sindaco. L’assessore di comunità decade dalla carica nel caso in cui non rimuova l’incompatibilità entro dieci giorni dal suo verificarsi.

6. I presidenti delle comunità sono membri di diritto del Consiglio delle autonomie locali.

7. Dopo la scadenza dell’assemblea, l’organo esecutivo resta in carica fino alla proclamazione del nuovo presidente, provvedendo solo agli affari di ordinaria amministrazione; fino alla nomina dei componenti dell’organo esecutivo il nuovo presidente adotta gli atti di competenza dell’organo esecutivo che abbiano carattere di urgenza e indifferibilità."

 

     Art. 4. Inserimento dell’articolo 17 bis nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l’articolo 17 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 17 bis

La conferenza dei sindaci

1. La conferenza dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni che fanno parte del territorio della comunità. La prima seduta della conferenza è convocata dal sindaco più anziano di età entro trenta giorni dalla costituzione dell’assemblea e si tiene nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall’articolo 16, comma 7. Entro i successivi trenta giorni la conferenza elegge il presidente.

2. La conferenza dei sindaci esprime un parere sugli atti dell’assemblea concernenti:

a) le linee strategiche per l’organizzazione dei servizi;

b) la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;

c) gli atti di programmazione e pianificazione, i programmi e i piani di sviluppo economico e sociale;

d) gli indirizzi generali sull’organizzazione della comunità.

3. La conferenza dei sindaci, previa richiesta dell’assemblea, può formulare proposte e osservazioni sugli altri atti della comunità.

4. I pareri della conferenza dei sindaci sono espressi a maggioranza dei componenti entro venti giorni dalla richiesta o nel diverso termine indicato dall’assemblea."

 

Capo II

Ulteriori modificazioni della legge provinciale n. 3 del 2006

 

     Art. 5. Modificazioni dell’articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. All’articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 3 è inserito il seguente periodo: "Il trasferimento alle comunità delle funzioni attualmente svolte dai comprensori disposto ai sensi di questa legge deve intendersi comunque comprensivo anche dei compiti previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna).";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Per le funzioni già delegate al comune di Rovereto il trasferimento alla corrispondente comunità avviene sulla base di una convenzione tra i due enti, che disciplina i reciproci rapporti, ivi compreso il trasferimento di personale e dei beni strumentali alle medesime funzioni.";

c) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13 bis. Fino all’avvenuto trasferimento alle comunità delle funzioni già attribuite o delegate ai comprensori, questi ultimi sono autorizzati a provvedere ai fabbisogni delle costituende comunità. A tale fine i bilanci di previsione dei comprensori utilizzano, per la programmazione della spesa, le risorse autorizzate ai fini della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori) nonché ai fini della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento)."

 

     Art. 6. Modificazioni dell’articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. All’articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6 bis. La Provincia cura la raccolta degli statuti delle comunità e la periodica pubblicazione degli stessi nel Bollettino ufficiale della Regione.";

b) nel comma 7 dopo le parole: "e degli altri enti locali" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le unioni dei comuni. Ove la comunità, d’intesa con tutti o parte dei comuni del relativo territorio, intenda applicare quanto previsto dall’articolo 59 bis della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali) si considerano le sedi dei comuni appartenenti alla comunità nonché l’attuale sede segretarile del comprensorio".

 

     Art. 7. Modificazioni dell’articolo 42 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. All’articolo 42 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 03 è inserito il seguente periodo: "Ai fabbisogni organizzativi, strumentali e finanziari della comunità costituita nel territorio "Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna", fino al trasferimento delle funzioni, provvedono i comuni del territorio sulla base di convenzione con la stessa.";

b) dopo il comma 03 è inserito il seguente:

"04. Con decreto del Presidente della Provincia sono individuati gli atti fondamentali che le comunità devono adottare preliminarmente al trasferimento di funzioni previsto dall’articolo 8.";

c) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:

"4 bis. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 18, comma 2, le comunità mantengono lo schema di bilancio in essere ed applicano le regole contabili già applicabili al comprensorio. Le funzioni di revisione economico-finanziaria previste dall’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n.

1 "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige"), sono svolte dall’organo di revisione contabile già nominato dal comprensorio fino alla soppressione dello stesso; il rendiconto dell’ente soppresso è approvato dall’assemblea della comunità entro tre mesi dalla data di soppressione del comprensorio. Il compenso corrisposto ai componenti dell’organo di revisione per le attività di questo comma è determinato con deliberazione della Giunta provinciale e i relativi oneri sono assunti dalla comunità."

 

     Art. 8. Modificazioni dell’articolo 45 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. All’articolo 45 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo del comma 2 è inserito il seguente: "L’allegato A è modificato con deliberazione della Giunta provinciale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione a seguito dell’istituzione, della soppressione o della modificazione delle agenzie e degli enti strumentali introdotte dalla legislazione provinciale.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Le competenze già attribuite dalla normativa provinciale ad una specifica struttura si intendono demandate alla struttura alla quale l’atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale, adottato ai sensi dell’articolo 29, comma 4, dell’articolo 30, comma 1, o il regolamento dell’articolo 32, ha attribuito le medesime competenze."

 

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 9. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 20 della legge provinciale n. 3 del 2006;

b) il comma 4 dell’articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

 

     Art. 10. Disposizioni transitorie e finali

1. Le prime elezioni dell’assemblea ai sensi del capo I di questa legge si svolgono nel mese di ottobre 2010, anche nel caso in cui gli statuti delle comunità dispongano diversamente.

2. Le assemblee costituite prima di tale data sono rinnovate secondo quanto disposto da questa legge. In prima applicazione:

a) alla carica di presidente e di componente dell’assemblea non possono essere eletti i sindaci;

b) la carica di presidente e di componente dell’assemblea eletto direttamente è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

3. Gli organi delle comunità in carica alla data di entrata in vigore di questa legge rimangono in carica fino al loro rinnovo ai sensi del comma 1.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, le disposizioni dalla stessa recate prevalgono sulle norme con esse incompatibili contenute negli statuti delle comunità.