§ 4.5.33 - L.P. 15 marzo 1993, n. 8.
Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:15/03/1993
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Strutture alpinistiche.
Art. 3.  Classificazione delle strutture alpinistiche.
Art. 4.  Comitato per le strutture alpinistiche.
Art. 5.  Compiti del comitato.
Art. 6.  Rifugi alpini.
Art. 7.  Bivacchi.
Art. 8.  Sentieri alpini, sentieri alpini attrezzati e vie ferrate.
Art. 9.  Strutture e dotazioni dei rifugi alpini.
Art. 10.  Costruzione, ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento dei rifugi alpini.
Art. 11.  Attribuzione della qualifica di rifugio alpino.
Art. 12.  Revoca della qualifica di rifugio alpino.
Art. 13.  Autorizzazione all'esercizio di rifugio alpino.
Art. 14.  Contenuto dell'autorizzazione.
Art. 14 bis.  Requisiti igienico sanitari e di sicurezza.
Art. 14 ter.  Deroghe.
Art. 15.  Mutamenti nella titolarità e nella gestione.
Art. 16.  Periodi di esercizio.
Art. 17.  Denuncia delle tariffe.
Art. 18.  Autorizzazione per la costruzione di bivacchi.
Art. 19.  Classificazione.
Art. 20.  Nuove opere.
Art. 21.  Segnaletica.
Art. 22.  Divieto di circolazione.
Art. 23.  Rifugi escursionistici.
Art. 24.  Agevolazioni.
Art. 25.  Misura degli interventi finanziari.
Art. 26.  Programmazione delle agevolazioni.
Art. 27.  Disposizioni per l'istruttoria e per l'ammissione delle domande di agevolazione.
Art. 28.  Concessione, anticipazione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni
Art. 29.  Vincolo di destinazione.
Art. 30.  Revoca.
Art. 30 bis.  Criteri e modalità per l'applicazione della legge.
Art. 30 ter.  Ulteriori interventi a favore dei rifugi alpini.
Art. 31.  Sanzioni amministrative.
Art. 32.  Vigilanza.
Art. 33.  Denominazione.
Art. 34.  Rifugi esistenti.
Art. 35.  Cessazione di efficacia.
Art. 36.  Abrogazione di norme.
Art. 37.  Abrogazione di disposizioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27.
Art. 38.  Disposizioni transitorie.
Art. 39.  Autorizzazione all'esercizio dei rifugi alpini esistenti.
Art. 40.  Rinvio delle autorizzazioni di spesa.
Art. 41.  Copertura degli oneri.
Art. 42.  Variazioni di bilancio.


§ 4.5.33 - L.P. 15 marzo 1993, n. 8.

Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate.

(B.U. 23 marzo 1993, n. 13).

 

CAPO I

Finalità, norme programmatiche e definizioni

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Trento individua e disciplina le strutture alpinistiche al fine di garantirne un equilibrato inserimento nell'ambiente montano nel rispetto della cultura alpinistica.

 

     Art. 2. Strutture alpinistiche.

     1. Al fini della presente legge si considerano strutture alpinistiche:

     a) i rifugi alpini;

     b) i bivacchi;

     c) i sentieri alpini, i sentieri alpini attrezzati e le vie ferrate.

 

     Art. 3. Classificazione delle strutture alpinistiche.

     1. Il servizio competente in materia di turismo, sentito il comitato di cui all'articolo 4, individua e classifica nelle diverse categorie le strutture alpinistiche, d'ufficio o su segnalazione di enti pubblici, associazioni e privati, e le iscrive in appositi elenchi.

 

     Art. 4. Comitato per le strutture alpinistiche.

     1. E' istituito il comitato per le strutture alpinistiche, quale organo consultivo e di proposta.

     2. Il comitato è composto dai seguenti membri:

     a) il dirigente del servizio competente in materia di turismo o un suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) quattro membri designati dalla «S.A.T. - Società degli alpinisti tridentini - sezione del Club alpino italiano»;

     c) due membri designati dall'associazione delle guide alpine più rappresentativa in sede provinciale;

     d) due membri designati dall'associazione gestori di rifugi alpini più rappresentativa in sede provinciale;

     e) un esperto in materia giuridico-amministrativa;

     f) il dirigente del servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio o un suo delegato;

     g) il dirigente del servizio competente in materia di parchi e foreste demaniali o un suo delegato;

     h) i direttori dell'ente «Parco Adamello-Brenta» e dell'ente «Parco Paneveggio-Pale di S. Martino» o loro delegati;

     i) il dirigente del servizio competente in materia di foreste o un suo delegato;

     l) il dirigente del servizio competente in materia di agricoltura di montagna o un suo delegato.

     3. Svolge le funzioni di segretario del comitato un dipendente appartenente al servizio competente in materia di turismo.

     4. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale, dura in carica un quinquennio e i suoi componenti possono essere riconfermati [1].

     5. Le designazioni previste dalle lettere b), c) e d) del comma 2 devono essere comunicate entro un mese dal ricevimento della relativa richiesta.

     6. Il comitato è nominato ed è validamente costituito anche nel caso in cui non siano pervenute le designazioni predette, purché venga raggiunta la maggioranza dei componenti e ferma restando la possibilità della successiva integrazione.

     7. In relazione alle materie trattate possono partecipare alle sedute del comitato, su invito del presidente e senza diritto di voto, altri esperti.

     8. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     9. Ai componenti del comitato, al segretario, nonché agli esperti di cui al comma 7, sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 concernente «Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento», come modificata da ultimo con l'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 concernente «Disposizioni generali sul funzionamento della struttura provinciale - modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente `Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento', e altre disposizioni in materia di personale», fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40 della medesima legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

 

     Art. 5. Compiti del comitato.

     1. Spetta al comitato:

     a) esprimere i pareri previsti dalla presente legge;

     b) proporre iniziative per la tutela e la valorizzazione delle strutture alpinistiche;

     c) esprimere pareri in materia di strutture alpinistiche su richiesta della Giunta provinciale o dell'assessore provinciale competente in materia di turismo.

 

     Art. 6. Rifugi alpini.

     1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive, idonee ad offrire ospitalità e ristoro, che siano ubicate in luoghi tali da costituire utili basi di appoggio per l'attività alpinistica e in zone isolate di montagna non accessibili in nessun periodo dell'anno con strade aperte al traffico ordinario o con linee funiviarie in servizio pubblico ad eccezione degli impianti scioviari.

 

     Art. 7. Bivacchi.

     1. I bivacchi sono strutture di uso pubblico, ubicate in luoghi isolati di montagna, non gestite né custodite, appositamente allestite con quanto essenziale ai fini del riparo di fortuna degli alpinisti.

 

     Art. 8. Sentieri alpini, sentieri alpini attrezzati e vie ferrate.

     1. Ai fini della presente legge sono:

     a) sentieri alpini i percorsi pedonali che consentono un agevole movimento in zone di montagna e conducono a rifugi alpini, bivacchi e località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale;

     b) sentieri alpini attrezzati i percorsi pedonali che consentono il movimento in zone di montagna, la cui percorribilità è parzialmente agevolata mediante idonee opere;

     c) vie ferrate gli itinerari di interesse alpinistico

che si svolgono totalmente o prevalentemente in zone rocciose o comunque impervie, la cui percorribilità è consentita dalla installazione di attrezzature fisse.

 

CAPO II

Rifugi alpini e bivacchi

 

     Art. 9. Strutture e dotazioni dei rifugi alpini.

     1. I rifugi alpini devono possedere strutture e dotazioni idonee per il ricovero e il pernottamento, nonché quelle igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

     2. I rifugi alpini devono essere sufficientemente attrezzati con distinti locali per la sosta e il ristoro e per il pernottamento. Devono inoltre disporre:

     a) di servizio cucina;

     b) di spazio attrezzato utile per il consumo di alimenti e bevande;

     c) di spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposti;

     d) di servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati, per quanto tecnicamente realizzabile, alle capacità ricettive;

     e) di impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue, per quanto tecnicamente realizzabile;

     f) di posto telefonico pubblico o, nel caso di impossibile allacciamento, di apparecchiature radio-telefoniche o similari, tali comunque da permettere dei collegamenti con la più vicina stazione di soccorso alpino-speleologico (CN.S.A.S.) e/o della protezione civile provinciale;

     g) della dotazione necessaria per il soccorso e la medicazione;

     h) di una piazzola per l'atterraggio degli elicotteri, situata nelle immediate vicinanze del rifugio;

     i) di idoneo impianto di produzione di energia elettrica.

     3. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto ed accessibile dall'esterno.

     4. Ulteriori dotazioni per i rifugi alpini possono essere stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

     5. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione modalità e tariffe agevolate per l'uso dell'elicottero allo scopo di rifornire i rifugi alpini di quanto necessario al loro funzionamento.

 

     Art. 10. Costruzione, ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento dei rifugi alpini.

     1. Il rilascio, da parte del sindaco, della concessione per la costruzione di nuovi rifugi alpini, ovvero per la trasformazione o l'adattamento di immobili esistenti al fine dell'attribuzione della qualifica di rifugio alpino, è subordinato all'autorizzazione dell'assessore provinciale competente in materia di turismo, sentito il comitato di cui all'articolo 4.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere altresì richiesta per l'ampliamento, l'ammodernamento la ristrutturazione dei rifugi alpini esistenti.

     3. Sono fatte salve le altre autorizzazioni di competenza provinciale.

     4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, verificata la presenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 6 e 9, tenuto conto dell'opportunità dell'opera ai fini delle esigenze dell'alpinismo, nonché della vicinanza di centri abitati o di altri rifugi alpini.

     5. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione la documentazione da allegare alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

 

     Art. 11. Attribuzione della qualifica di rifugio alpino.

     1. Al termine dei lavori di costruzione, trasformazione o adattamento di cui al comma 1 dell'articolo 10, l'assessore provinciale competente in materia di turismo attribuisce, su richiesta del proprietario, la qualifica di rifugio alpino previo accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 9.

 

     Art. 12. Revoca della qualifica di rifugio alpino.

     1. La qualifica di rifugio alpino è revocata dall'assessore provinciale competente in materia di turismo qualora sia venuta a mancare una delle condizioni di cui all'articolo 6 o sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 9. In tale ultimo caso la revoca è disposta a seguito di diffida del dirigente del servizio competente in materia di turismo, qualora non siano effettuate le opere di adeguamento entro il termine prescritto nella diffida stessa.

     2. La revoca ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento e produce la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio prevista dall'articolo 13.

 

     Art. 13. Autorizzazione all'esercizio di rifugio alpino.

     1. L'esercizio di rifugio alpino è subordinato ad autorizzazione dell'assessore provinciale competente in materia di turismo, che viene rilasciata quando il richiedente:

     a) sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

     b) abbia la proprietà o il godimento del rifugio.

     2. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, il richiedente deve presentare domanda al servizio competente in materia di turismo, allegando la documentazione individuata dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. Nella domanda deve essere comunque indicato il nominativo del gestore, che può essere il richiedente medesimo o persona diversa.

     3. Il gestore deve essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera a) [2].

     4. L'autorizzazione all'esercizio comprende, oltre all'attività propriamente ricettiva, anche l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di ogni genere e grado, inclusi i superalcoolici, nonché l'attività di commercio al dettaglio di articoli per turisti [3].

     5. L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e mantiene la propria validità fino ad eventuale revoca.

     6. L'autorizzazione all'esercizio è revocata a seguito del venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 1 o, nel caso in cui la gestione sia assunta dal titolare, a seguito del venir meno del requisito di cui al comma 3.

     7. L'autorizzazione va esposta al pubblico.

 

     Art. 14. Contenuto dell'autorizzazione.

     1. Nell'autorizzazione di cui all'articolo 13 devono essere specificati i seguenti elementi:

     a) generalità del titolare;

     b) generalità del gestore;

     c) numero di letti e cuccette;

     d) [4].

 

     Art. 14 bis. Requisiti igienico sanitari e di sicurezza. [5]

     1. Con regolamento di esecuzione della presente legge sono stabiliti i requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi

all'approvvigionamento idrico-potabile, nonché i requisiti di sicurezza di cui i rifugi alpini ed escursionisti devono disporre ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio.

     1 bis. Le disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1 sono direttamente applicate dai comuni per i procedimenti di propria competenza, in attesa che le stesse siano recepite dai regolamenti comunali edilizi e di igiene [6].

 

          Art. 14 ter. Deroghe. [7]

     1. In relazione alla dislocazione, alla morfologia dei luoghi e all'economicità degli interventi la Giunta provinciale può disporre per i rifugi alpini deroghe, anche per periodi limitati, alle strutture ed alle dotazioni di cui all'articolo 9, comma 2, e ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dal regolamento di cui all'articolo 14 bis, sentite le strutture provinciali o l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente o l'azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo le rispettive competenze, con la previsione se del caso delle prescrizioni e delle limitazioni di servizio che si rendessero necessarie.

 

     Art. 15. Mutamenti nella titolarità e nella gestione.

     1. Nel caso di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante può continuare l'esercizio del rifugio alpino.

     2. A tal fine il subentrante deve presentare al servizio competente in materia di turismo domanda di aggiornamento dell'autorizzazione stessa indicando il nominativo del gestore ed allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui l'interessato dichiari di possedere i requisiti di cui all'articolo 13, comma 1.

     3. L'assessore competente in materia di turismo provvede, nei successivi sessanta giorni, all'aggiornamento dell'autorizzazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti dichiarati [8].

     4. [9].

     5. Ogni qualvolta ci sia una variazione nella persona del gestore, il titolare deve inoltrare domanda al servizio competente in materia di turismo per ottenere l'aggiornamento dell'autorizzazione come previsto dai commi 2 e 3.

     6. Nel caso in cui venga a mancare il gestore, il titolare, qualora non intenda proseguire direttamente la gestione, deve designare, entro quindici giorni, un nuovo gestore. Fino al momento della designazione, l'esercizio può essere proseguito da persona incaricata dal titolare anche se non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13.

 

     Art. 16. Periodi di esercizio.

     1. Il rifugio alpino deve essere tenuto aperto per un periodo minimo che va dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno.

     1 bis. Il dirigente del servizio competente in materia di turismo può autorizzare i rifugi alpini collocati ad alta quota a derogare al periodo minimo di apertura di cui al comma 1 previa richiesta motivata da parte del gestore [10].

     2. Il gestore deve comunicare al servizio competente in materia di turismo, nella denuncia di cui all'articolo 17, comma 1, anche il periodo di apertura previsto per il relativo anno.

     3. E' fatto altresì obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione del periodo di apertura dichiarato ai sensi del comma 2.

     4. L'autorizzazione all'esercizio è revocata, sentito il comitato di cui all'articolo 4, previa diffida del dirigente del servizio competente in materia di turismo, nel caso di reiterate violazioni all'obbligo previsto dal comma 1.

     5. Nel caso di cessazione temporanea o definitiva dell'esercizio del rifugio alpino deve essere data tempestiva comunicazione al servizio competente in materia di turismo e al sindaco competente per territorio.

     5 bis. Durante il periodo di apertura il gestore del rifugio alpino deve assicurare a tutti gli escursionisti un pernottamento di fortuna anche nel caso in cui i posti letto o le cuccette siano interamente occupati [11].

 

     Art. 17. Denuncia delle tariffe.

     1. Il gestore è tenuto a denunciare al servizio competente in materia di turismo, su apposito modello predisposto dal servizio stesso, i prezzi massimi, comprensivi di IVA, del pernottamento e delle altre prestazioni fornite. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, fissa modalità e termini per la presentazione della denuncia.

     2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle ultime tariffe regolarmente denunciate o, qualora non sia mai stata presentata regolare denuncia, la sospensione

dell'autorizzazione all'esercizio di rifugio alpino.

     3. E' fatto obbligo di tenere esposta in luogo ben visibile una tabella, secondo il modello determinato dalla Giunta provinciale, riportante i prezzi del pernottamento, dei cibi e delle bevande, nonché delle altre prestazioni.

 

     Art. 18. Autorizzazione per la costruzione di bivacchi.

     1. L'assessore provinciale competente in materia di turismo, sentito il comitato di cui all'articolo 4, rilascia l'autorizzazione per la costruzione o la ristrutturazione di bivacchi.

     2. Il rilascio della concessione per la costruzione o la ristrutturazione di bivacchi è subordinato all'autorizzazione di cui al comma 1.

     3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata, tenuto conto dell'opportunità dell'opera ai fini delle esigenze dell'alpinismo, solo a soggetti che diano garanzia di assicurare il controllo e la manutenzione dell'opera realizzata.

     4. Sono fatte salve le altre autorizzazioni di competenza provinciale e comunale.

 

CAPO III

Sentieri alpini, sentieri alpini attrezzati e vie ferrate

 

     Art. 19. Classificazione.

     1. I sentieri alpini, i sentieri alpini attrezzati e le vie ferrate di rilevante interesse alpinistico, sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3, sentito il comitato di cui all'articolo 4.

     2. Le opere di cui al comma 1, in relazione alle quali non vi siano soggetti impegnati a provvedere al controllo e alla manutenzione, non possono essere iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3.

     3. Qualora le strutture di cui al comma 1 siano ubicate all'interno dei parchi naturali, l'iscrizione è subordinata al parere favorevole del servizio competente in materia di parchi.

 

     Art. 20. Nuove opere.

     1. Ferme restando le norme in materia urbanistica e di tutela del paesaggio, la realizzazione di nuovi sentieri alpini, sentieri alpini attrezzati e vie ferrate è subordinata all'autorizzazione dell'assessore provinciale competente in materia di turismo, sentito il comitato di cui all'articolo 4.

     2. L'autorizzazione può essere rilasciata, tenuto conto dell'opportunità dell'opera ai fini delle esigenze dell'alpinismo e dell'escursionismo, solo ad enti ed associazioni che diano garanzia di assicurare il controllo e la manutenzione dell'opera realizzata.

 

     Art. 21. Segnaletica.

     1. La segnaletica dei percorsi di cui all'articolo 8 deve conformarsi alle tipologie ed alle caratteristiche tecniche che saranno definite con deliberazione della Giunta provinciale su proposta della S.A.T. e sentito il comitato di cui all'articolo 4.

 

     Art. 22. Divieto di circolazione. [12]

     1. Fermo restando il divieto di circolazione per i veicoli a motore stabilito dall'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), sui sentieri alpini iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 e sugli altri sentieri di montagna è vietata la circolazione anche con l'ausilio di altri mezzi meccanici. Per ridurre l'impatto estetico-paesaggistico il divieto è segnalato nelle zone di accesso ai sentieri alpini, anche non coincidenti con il sentiero, se possibile raggruppando per più sentieri la segnalazione del divieto.

     2. Il divieto di circolazione non si applica alle tratte dei sentieri che coincidono con strade forestali ovvero con percorsi aventi le caratteristiche tecniche stabilite dalla Giunta provinciale prendendo come parametro la pendenza e la larghezza media. La Giunta provinciale stabilisce altresì le modalità con le quali il servizio provinciale competente in materia di turismo può autorizzare la circolazione dei mezzi meccanici non motorizzati per la realizzazione di manifestazioni turistiche o agonistiche o a seguito di richieste motivate inoltrate dai comuni territorialmente competenti.

     3. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza di questo articolo sono affidate al personale incaricato dei servizi di polizia locale, a quello dei servizi di polizia forestale - anche appartenente ai comuni, ai loro consorzi o ad altri enti pubblici - e al personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi.

 

CAPO IV

Rifugi escursionistici

 

     Art. 23. Rifugi escursionistici.

     1. Possono assumere la qualifica di rifugio escursionistico gli immobili che alla data di entrata in vigore della presente legge sono qualificati come rifugi alpini ai sensi della legge regionale 24 giugno 1957, n. 14, e che risultano situati in zone accessibili con strada aperta al traffico ordinario, anche se per limitati periodi dell'anno.

     2. I rifugi escursionistici devono possedere le strutture e le dotazioni previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) d), e), f), g) ed i), fatto salvo quanto disposto dal presente articolo.

     3. Nei rifugi escursionistici le camere destinate agli ospiti devono avere una superficie minima di metri quadrati 8 per le camere ad un letto base, con un incremento di superficie di metri quadrati 3 per ogni letto base in più. E' consentito sovrapporre ad ogni letto base un altro letto. La frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è arrotondata all'unità.

     4. Qualora non tutte le camere del rifugio escursionistico siano servite di proprio bagno, dotato almeno di vaso con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente elettrica, il rifugio stesso deve disporre almeno di una stanza da bagno completa ad uso comune, in ogni piano.

     5. Nei rifugi escursionistici i locali destinati alla sosta e ristoro devono disporre di almeno un servizio igienico in comune.

     6. Ai rifugi escursionistici, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai rifugi alpini anche per quanto riguarda la materia delle agevolazioni.

 

CAPO V

Interventi a favore delle strutture alpinistiche

 

     Art. 24. Agevolazioni. [13]

     1. La Provincia può concedere agevolazioni per investimenti fissi, anche mediante locazione finanziaria con riscatto finale, ai proprietari di rifugi alpini o a coloro che ne hanno la disponibilità, nonché ai proprietari di rifugi escursionistici che non esercitano attività imprenditoriale [14].

     2. Ai soggetti titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 la Provincia, inoltre, può concedere agevolazioni per la costruzione di nuovi bivacchi e per la ristrutturazione, per il mantenimento in efficienza e per la straordinaria manutenzione dei bivacchi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3.

     3. La Provincia, inoltre, può concedere agevolazioni per la realizzazione di iniziative informative, editoriali e divulgative intese a valorizzare il patrimonio alpinistico provinciale promosse dalla SAT, dal CAI e dall'associazione più rappresentativa a livello provinciale delle guide alpine e dei gestori di rifugi alpini.

     4. Agli enti, alle associazioni e ai privati che s'impegnano a provvedere al controllo e alla manutenzione di sentieri alpini, di sentieri alpini attrezzati e di vie ferrate, la Provincia può concedere:

     a) agevolazioni per gli interventi di straordinaria manutenzione;

     b) finanziamenti per la realizzazione di attività di controllo e manutenzione.

 

     Art. 25. Misura degli interventi finanziari. [15]

     1. La concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 24 è disposta secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale tenuto conto, ai fini della definizione dei livelli agevolativi, di parametri rappresentativi della redditività, della frequentazione delle strutture e dell'importanza della collocazione nella rete del patrimonio alpinistico provinciale, con riferimento ai seguenti soggetti e misure:

     a) per le iniziative previste dall'articolo 24, comma 1, realizzate dalla SAT, dagli enti locali, dall'associazione delle guide alpine più rappresentativa a livello provinciale e da enti o associazioni a carattere nazionale che abbiano il fine di promuovere l'alpinismo, la conoscenza, la valorizzazione e la tutela della montagna, contributi in conto capitale in misura non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile all'80 per cento per i rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica;

     b) per le iniziative previste dall'articolo 24, comma 1, che riguardano l'utilizzo di fonti alternative di energia o di altri impianti o tecnologie ad alta valenza ambientale, realizzate da soggetti diversi da quelli indicati dalla lettera a), contributi in conto capitale in misura non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile all'80 per cento per i rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica [16];

     c) per le iniziative previste dall'articolo 24, comma 1, nei casi diversi da quelli delle lettere a) e b), contributi in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile [17];

     d) ai soggetti e per le iniziative previsti dall'articolo 24, comma 2, contributi in conto capitale fino al limite dell'intera spesa ritenuta ammissibile;

     e) ai soggetti e per le iniziative previsti dall'articolo 24, comma 3, contributi in conto capitale in misura non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

     f) ai soggetti previsti dall'articolo 24, comma 4, contributi in conto capitale fino al limite del valore complessivo dell'intervento, determinato anche su base parametrica [18].

     1 bis. Per gli interventi previsti dal comma 1, lettere a) e d), attuati con il concorso del volontariato può essere assunto come riferimento, anziché la spesa ritenuta ammissibile, il valore complessivo dell'intervento [19].

     2. Le agevolazioni disposte ai sensi di questa legge non sono cumulabili tra loro e con quelle previste da altre leggi provinciali, regionali o statali.

 

     Art. 26. Programmazione delle agevolazioni. [20]

 

     Art. 27. Disposizioni per l'istruttoria e per l'ammissione delle domande di agevolazione. [21]

     1. Alle domande di agevolazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 12, 13 - commi 1, 2, 3 e 4 - e 14 - commi 1, 2 e 4 - della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio) [22].

     2. [Nelle domande di agevolazione per iniziative relative ai rifugi alpini ed escursionistici presentate da soggetti diversi dal proprietario dev'essere comprovata la disponibilità dell'immobile e deve risultare l'assenso del proprietario all'effettuazione dell'iniziativa e al mantenimento del vincolo di destinazione di cui all'articolo 29] [23].

     3. Possono essere ammessi ad agevolazione anche i superi di spesa relativi ad iniziative ammesse alle agevolazioni previste da questa legge.

 

     Art. 28. Concessione, anticipazione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni [24].

     1. [Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse dalla Giunta provinciale con propria deliberazione] [25].

     2. [Con la medesima deliberazione vengono stabiliti i termini per l'ultimazione delle iniziative. Relativamente alle iniziative previste dall'articolo 24 la Giunta provinciale è tuttavia autorizzata a concedere una sola proroga degli stessi per un periodo non superiore a due anni, su motivata richiesta da presentare entro il termine previsto per l'ultimazione delle iniziative] [26].

     3. [27].

     4. Le agevolazioni sono proporzionalmente ridotte nel caso in cui la spesa accertata risulti di importo inferiore a quella ammessa.

     4 bis. La Giunta provinciale può concedere, con decorrenza dall'avvenuto avvio delle iniziative, anticipi fino ad un massimo del 50 per cento sui contributi in conto capitale e fino a quattro semestralità da erogare con le modalità di cui al comma 5 sui contributi annui costanti. La concessione dei predetti contributi è subordinata, salvo che per gli enti pubblici e per i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 4, alla presentazione di idonee garanzie da parte dei soggetti beneficiari [28].

     5. I contributi annui costanti sono erogati, fatto salvo quanto previsto al comma 3, in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalla scadenza relativa al semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

     6. [In caso di accensione di mutui i contributi di cui al comma 5 possono essere corrisposti, a richiesta del beneficiario, direttamente all'istituto mutuante] [29].

     7. Limitatamente alle agevolazioni previste dall'articolo 25, comma 1, nel caso di trasferimento del rifugio alpino a causa di morte o per atto tra vivi le agevolazioni medesime sono concesse, ai subentranti. Nei medesimi casi le agevolazioni già concesse continuano ad essere erogate agli eredi e, qualora ne venga fatta richiesta e venga prodotto a tal fine l'assenso del beneficiario o dei suoi eredi, ai subentranti per atto tra vivi.

 

     Art. 29. Vincolo di destinazione.

     1. Gli immobili ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 24 sono vincolati alla destinazione di rifugio alpino o di bivacco per un periodo di quindici anni, con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori o di effettuazione degli acquisti.

     2. I vincoli di cui al comma 1 sono costituiti mediante dichiarazione del beneficiario, impegnativa per sé e subentranti, del mantenimento degli immobili o delle strutture alla destinazione di rifugio alpino o di bivacco. Qualora il beneficiario sia soggetto diverso dal proprietario, la dichiarazione va resa anche da quest'ultimo.

     3. La Giunta provinciale può autorizzare con propria deliberazione la rimozione del vincolo alla destinazione di rifugio alpino qualora sia comprovata la non convenienza economico-produttiva del rifugio alpino medesimo, previa restituzione delle agevolazioni percepite maggiorate degli interessi al saggio legale. Con lo stesso provvedimento sono revocate le agevolazioni non ancora erogate.

     4. La Giunta provinciale può altresì autorizzare con propria deliberazione la rimozione del vincolo di cui al comma 1 riferito alla destinazione di bivacco, da accordarsi in presenza di eventi del tutto particolari ed imprevisti.

     5. [Le somme restituite ai sensi del comma 3 e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della Provincia] [30].

 

     Art. 30. Revoca.

     1. In caso di mutamento di destinazione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 29, commi 3 e 4, le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme erogate maggiorate di un tasso di interesse pari a quello dovuto al tesoriere sulle scoperture di cassa della Provincia e vigente nel periodo di disponibilità da parte del beneficiario delle somme percepite.

     2. Le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme eventualmente erogate in via anticipata, maggiorate degli interessi al saggio legale, qualora le iniziative non siano ultimate entro i termini fissati nelle deliberazioni di concessione, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 28, comma 2.

     3. Le agevolazioni relative alle locazioni finanziarie sono revocate in caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione a far data dalla semestralità successiva a quella di risoluzione del contratto.

     4. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento» e le somme recuperate e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

          Art. 30 bis. Criteri e modalità per l'applicazione della legge. [31]

     1. La Giunta provinciale, sentite le associazioni più rappresentative a livello provinciale dei proprietari e dei gestori di rifugi alpini, stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione di questo capo e in particolare determina:

     a) i criteri di classificazione delle strutture alpinistiche per i fini dell'articolo 25, comma 1;

     b) gli investimenti e le spese ammissibili per tipologia d'iniziativa;

     c) la graduazione degli aiuti con le eventuali priorità, le soglie e le misure d'intervento;

     d) il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento, e le modalità per la loro riconsiderazione;

     e) i casi in cui l'istruttoria per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni avviene con procedura automatica o con procedura valutativa;

     f) i livelli di significatività degli interventi nonché i limiti massimi di spesa ammissibile;

     g) le modalità e i limiti per il riconoscimento degli interventi attuati con il concorso del volontariato."

 

     Art. 30 ter. Ulteriori interventi a favore dei rifugi alpini. [32]

     1. In relazione alla funzione di pubblico interesse per il presidio della sicurezza in quota, la Provincia realizza in favore dei rifugi alpini gli interventi per lo sviluppo della banda larga previsti dall'articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

 

CAPO VI

Sanzioni e vigilanza

 

     Art. 31. Sanzioni amministrative.

     1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni:

     a) la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 in caso di esercizio di rifugio alpino senza l'autorizzazione di cui all'articolo 13;

     b) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000 in caso di violazione degli obblighi di apertura previsti dall'articolo 16;

     c) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 in caso di applicazione di tariffe superiori a quelle denunciate ai sensi dell'articolo 17 e in caso di inottemperanza all'obbligo di esposizione della tabella di cui all'articolo 17, comma 3;

     d) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 in caso di diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi o sulle attrezzature dei rifugi alpini;

     e) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 in caso di costruzione, ristrutturazione e allestimento di bivacchi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 18;

     f) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 in caso di realizzazione di nuovi sentieri alpini, sentieri attrezzati e vie ferrate senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20;

     g) la sanzione amministrativa da 30 a 90 euro in caso di violazione del divieto previsto dall'articolo 22. [33]

     2. In caso di recidiva, le sanzioni previste dal comma 1 sono raddoppiate; in caso di recidiva reiterata per le violazioni di cui alle lettere b), c) e d) l'assessore competente in materia di turismo può revocare l'autorizzazione all'esercizio del rifugio alpino.

     3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si osservano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     4. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del servizio competente in materia di turismo.

     5. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

     6. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale non esclude l'applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge.

 

     Art. 32. Vigilanza.

     1. Ferme restando le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e quelle delle autorità sanitarie, la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dal servizio competente in materia di turismo. A tal fine sono incaricati dipendenti addetti al servizio medesimo, espressamente individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

     2. Ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni essi hanno libero accesso e libera circolazione sugli impianti di risalita.

     3. Le Giunta provinciale provvede a dotare i dipendenti di cui al comma 1 dell'attrezzatura tecnica necessaria all'espletamento delle loro funzioni.

 

CAPO VII

Norme transitorie e finali

 

     Art. 33. Denominazione.

     1. Possono denominarsi rifugi solo le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge.

     2. Il proprietario ha l'obbligo di indicare nella denominazione se si tratti di rifugio alpino o di rifugio escursionistico.

 

     Art. 34. Rifugi esistenti.

     1. I proprietari di immobili qualificati rifugi alpini ai sensi della legge regionale 24 giugno 1957, n. 14, sono tenuti a comunicare, entro novanta giorni dalla richiesta del servizio competente in materia di turismo, gli elementi necessari per la verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 6 e 9. Nel caso in cui tale verifica risulti positiva, gli immobili suddetti, con provvedimento dell'assessore competente in materia di turismo, sono qualificati rifugi alpini ai sensi della presente legge.

     2. Per gli immobili di cui al comma 1, le condizioni di cui all'articolo 6 si intendono soddisfatte anche se questi sono ubicati in zona accessibile con impianti di risalita in servizio pubblico.

     3. Per gli immobili risultati sprovvisti di uno o più requisiti di cui all'articolo 9, l'assessore competente in materia di turismo stabilisce un termine, eventualmente prorogabile per giustificati motivi, entro il quale dovranno essere realizzati gli interventi richiesti. Agli immobili che trascorso tale termine non siano stati adeguati ai requisiti di cui sopra, è revocata la qualifica di rifugio alpino.

     4. Per gli immobili per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, si procede, con provvedimento dell'assessore competente in materia di turismo, all'attribuzione della qualifica di rifugio escursionistico, fatta salva la possibilità di richiedere la licenza di albergo, la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande o di rinuncia esplicita alla qualifica. Qualora la domanda di licenza venga presentata entro i centottanta giorni successivi alla verifica di cui al comma 1, per il rilascio della licenza stessa non si applicano le eventuali discipline programmatorie e ai fini

dell'attribuzione della classificazione alberghiera i rifugi interessati vengono considerati come esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni. In mancanza dei requisiti previsti dalla citata legge provinciale per la classificazione alberghiera, gli stessi sono in ogni caso classificati albergo con una stella.

 

     Art. 35. Cessazione di efficacia.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 36, nel territorio della provincia di Trento cessano di trovare applicazione:

     a) la legge regionale 14 agosto 1956, n. 9: «Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale»;

     b) la legge regionale 24 giugno 1957, n. 14: «Norme sulla disciplina dei rifugi alpini».

 

     Art. 36. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogati:

     a) la legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 7: «Provvidenze a favore del patrimonio alpinisti co provinciale»;

     b) l'articolo 14, concernente «Provvidenze per il patrimonio alpinistico» della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26;

     c) [34];

     d) l'ultimo comma dell'articolo 18 della legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 41.

     2. In deroga a quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 35, nel 1993 possono essere concessi alla S.A.T. i contributi previsti dalla legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 7 e dall'articolo 14 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26. Continuano ad applicarsi le norme di cui al comma 1 e all'articolo 35 per gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti nel periodo di vigenza delle predette norme.

 

     Art. 37. Abrogazione di disposizioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27.

     1. Nella legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 concernente «Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera», sono abrogati:

     a) le parole «e di rifugi alpini» all'articolo 3, comma 1, lettera d) e all'articolo 5, comma 1, lettera a);

     b) le parole «e rifugi alpini» all'articolo 5, comma 1, lettera b);

     c) le parole «e dei rifugi alpini» all'articolo 5, comma 1, lettera c);

     d) le parole «e a rifugi alpini» all'articolo 5, comma 1, lettera e);

     e) le parole «o di rifugio alpino» all'articolo 5, comma 1, lettera g), all'articolo 8, comma 4, all'articolo 11, comma 1 e all'articolo 11, comma 2, primo e penultimo periodo;

     f) le parole «e ai rifugi alpini» all'articolo 5, comma 1, lettera h);

     g) il comma 3 dell'articolo 5;

     h) le parole «o dei rifugi alpini» all'articolo 6, comma 1, lettera b).

 

     Art. 38. Disposizioni transitorie.

     1. Le norme di cui agli articoli 35, 36 e 37 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per il pagamento delle spese impegnate ai sensi delle predette norme, nonché per la concessione di nuove agevolazioni relative a domande di contributo presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale ultimo caso gli interessati possono tuttavia richiedere, con apposita domanda da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che le domande stesse siano ammesse alle agevolazioni previste dalla presente legge.

     2. Nella prima applicazione della presente legge le domande relative alla concessione delle agevolazioni sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge e sono esaminate unitamente a quelle per le quali sia stata presentata domanda ai sensi del comma 1, per l'ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge.

     3. Fino all'integrazione della deliberazione prevista dall'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, le domande di agevolazioni di cui al comma 2 sono accompagnate dalla documentazione stabilita agli effetti delle agevolazioni recate dalla medesima legge.

 

     Art. 39. Autorizzazione all'esercizio dei rifugi alpini esistenti.

     1. I titolari di rifugi alpini esistenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 14, sono tenuti a chiedere una nuova autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 13 della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

     2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 14 restano valide fino al rilascio della nuova autorizzazione e comunque per la durata massima di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     2 bis. Ai titolari di rifugi alpini o escursionistici esistenti è rilasciata autorizzazione provvisoria valida fino al 31 dicembre 1996, prescindendo dall'indicazione nella stessa dell'elemento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 14, sempre che sia assicurata l'attività recettiva o di somministrazione di alimenti e bevande durante il periodo necessario per l'adattamento degli immobili ai requisiti richiesti dall'articolo 9 [35].

 

CAPO VIII

Norme finanziarie

 

     Art. 40. Rinvio delle autorizzazioni di spesa.

     1. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 24 e 25.

 

     Art. 41. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 10.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli 4, comma 9 e 32, comma 3, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive», indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4 concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995».

     2. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 10.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli 4, comma 9, e 32, comma 3, a carico dell'esercizio finanziano 1994, si provvede mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1993-1995 di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4.

     3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 42. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all'articolo 41 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 2 del medesimo articolo 41.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[2] Comma così sostituito dall’art. 49 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[3] Comma così modificato dall’art. 44 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[4] Lettera abrogata dall’art. 44 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[5] Articolo inserito dall'art. 32 della L.P. 8 settembre 1997, n, 13.

[6] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[7] Articolo inserito dall'art. 25 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[8] Comma così modificato dall’art. 49 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[9] Comma abrogato dall’art. 49 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[10] Comma inserito dall’art. 44 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[11] Comma aggiunto dall’art. 44 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[12] Articolo già sostituito dall’art. 44 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall’art. 16 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 44 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[14] Comma così sostituito dall'art. 39 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[15] Articolo così sostituito dall’art. 44 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 39 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 39 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 39 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[19] Comma inserito dall'art. 39 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[20] Articolo abrogato dall’art. 44 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[21] Articolo così sostituito dall’art. 44 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[22] Comma così modificato dall'art. 39 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[23] Comma abrogato dall'art. 39 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[24] Rubrica così sostituita dall'art. 63 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[25] Comma abrogato dall'art. 39 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[26] Comma abrogato dall'art. 39 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[27] Comma abrogato dall’art. 44 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[28] Comma inserito dall'art. 63 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1

[29] Comma abrogato dall'art. 39 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[30] Comma abrogato dall'art. 39 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[31] Articolo inserito dall'art. 39 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[32] Articolo inserito dall'art. 39 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[33] Lettera così modificata dall’art. della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[34] Lettera abrogata dall’art. 51 della L.P. 15 maggio 2002, n. 7.

[35] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.P. 12 settembre 1994, n. 35.