§ 4.5.44 - L.P. 15 maggio 2002, n. 7.
Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:15/05/2002
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità della disciplina.
Art. 2.  Definizione dell'attività alberghiera.
Art. 3.  Gestione unitaria.
Art. 4.  Dipendenze dell'esercizio alberghiero.
Art. 5.  Tipologie degli esercizi alberghieri.
Art. 6.  Pertinenze degli esercizi alberghieri.
Art. 7.  Classifica alberghiera.
Art. 8.  Requisiti minimi.
Art. 9.  Parametri per la classifica.
Art. 10.  Procedimento per la classifica.
Art. 11.  Diminuzioni temporanee dell'offerta ricettiva.
Art. 12.  Denominazioni.
Art. 13.  Visto di corrispondenza.
Art. 13 bis.  Disposizioni in materia di realizzazione di villaggi alberghieri e di residenze turistico alberghiere.
Art. 14.  Generalità.
Art. 15.  Caratteristiche del marchio di qualità.
Art. 16.  Creazione, modificazione e approvazione del marchio di qualità.
Art. 17.  Sostegno provinciale.
Art. 18.  Riconoscimento dei marchi di prodotto turistico.
Art. 19.  Prezzi dei servizi degli esercizi alberghieri.
Art. 20.  Tabella e lista dei prezzi.
Art. 21.  Cartellino dei prezzi.
Art. 22.  Reclami.
Art. 23.  Elenchi degli esercizi alberghieri e altre pubblicazioni.
Art. 24.  Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti la classifica alberghiera.
Art. 25.  Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti i marchi.
Art. 26.  Sanzioni inerenti i prezzi.
Art. 27.  Recidiva e rivalutazione.
Art. 28.  Vigilanza.
Art. 29.  Disciplina applicabile alle sanzioni amministrative.
Art. 30.  Tipologie degli esercizi extra-alberghieri.
Art. 31.  Esercizi di affittacamere.
Art. 32.  Esercizi rurali.
Art. 33.  Bed and breakfast.
Art. 34.  Case e appartamenti per vacanze.
Art. 35.  Ostelli per la gioventù.
Art. 36.  Case per ferie.
Art. 37.  Utilizzo di immobili diversi.
Art. 38.  Adempimenti amministrativi.
Art. 39.  Rilevazioni statistiche.
Art. 40.  Requisiti minimi.
Art. 41.  Disposizioni concernenti i prezzi.
Art. 42.  Elenco degli esercizi extra-alberghieri.
Art. 43.  Sanzioni.
Art. 44.  Vigilanza.
Art. 45.  Disciplina applicabile alle sanzioni amministrative.
Art. 46.  Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica [...]
Art. 47.  Diminuzione del numero di stelle degli esercizi alberghieri.
Art. 48.  Deroghe urbanistiche.
Art. 49.  Regolamento di esecuzione.
Art. 50.  Disciplina transitoria.
Art. 50 bis.  Esercizi alberghieri non classificati.
Art. 51.  Abrogazioni.
Art. 52.  Disposizione finanziaria.


§ 4.5.44 - L.P. 15 maggio 2002, n. 7.

Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica.

(B.U. 28 maggio 2002, n. 23).

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità della disciplina.

     1. La presente legge disciplina la tipologia e la classifica degli esercizi alberghieri nonché la tipologia e le caratteristiche degli esercizi extra-alberghieri e reca disposizioni volte a favorire la realizzazione di un marchio di qualità e di marchi di prodotto con riferimento all'offerta degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, al fine di promuovere la qualificazione del turismo trentino e di garantire al consumatore l'effettivo rispetto del livello dei servizi offerti.

 

Titolo II

Ricettività alberghiera

 

Capo I

Disciplina della ricettività alberghiera

 

     Art. 2. Definizione dell'attività alberghiera.

     1. Gli esercizi alberghieri sono esercizi ricettivi a gestione unitaria dotati di almeno sette unità abitative e organizzati per prestare al pubblico, verso corrispettivo di un prezzo, servizio di alloggio nelle unità abitative e servizio di prima colazione, nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori.

     2. Si intendono per unità abitative, sempre che siano dotate dei requisiti previsti dal regolamento di esecuzione:

     a) le camere;

     b) le suite;

     c) gli appartamenti con o senza servizio autonomo di cucina.

     3. La prestazione del servizio di alloggio e di quello di prima colazione nonché, se previsti, dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli altri servizi accessori deve essere fornita all'interno dell'unico immobile costituente l'esercizio alberghiero, salvo quanto disposto per le dipendenze dall'articolo 4 e per i villaggi alberghieri dall'articolo 5, comma 5.

 

     Art. 3. Gestione unitaria.

     1. Si considerano unitarie, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, le gestioni che in alternativa:

     a) facciano capo a un unico soggetto per la fornitura dei servizi di alloggio e di prima colazione, degli eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e di ogni altro servizio accessorio;

     b) prevedano in capo a soggetti diversi dal fornitore del servizio di alloggio la fornitura dei servizi di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande o di altri eventuali servizi accessori rilevanti ai fini della classificazione; in tal caso la gestione del settore separato è affidata mediante apposita convenzione.

     2. I soggetti gestori ai sensi del comma 1, lettera b), dei servizi di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande e degli altri servizi accessori sono tenuti a munirsi delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia per le specifiche attività svolte.

     3. Alle convenzioni per la gestione di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale) e le relative norme di esecuzione. Ulteriori contenuti obbligatori delle convenzioni per la gestione di cui al comma 1, lettera b), possono essere stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

 

     Art. 4. Dipendenze dell'esercizio alberghiero.

     1. Negli esercizi alberghieri costituiti da più immobili, ovvero da più strutture di un unico immobile aventi ingressi separati e autonomi, sono dipendenze gli immobili o le strutture diversi dalla sede, detta "casa madre", nella quale sono ubicati il servizio di ricevimento e almeno sette unità abitative.

     2. L'esercizio alberghiero può disporre di una o più dipendenze, che devono essere dotate di servizio di ricevimento o in alternativa di idoneo sistema di sorveglianza.

     3. I servizi possono essere offerti ai clienti sia nella casa madre che nelle dipendenze.

     4. Alla casa madre e a ciascuna dipendenza è attribuita una propria classifica. Alle dipendenze non può essere attribuito un livello di classifica superiore a quello attribuito alla casa madre. Qualora in relazione ai requisiti posseduti debba essere attribuito alla dipendenza un livello di classifica inferiore a quello posseduto dalla casa madre, l'eventuale differenza tra la casa madre e la dipendenza non può essere superiore ad una stella.

     5. Il regolamento di esecuzione stabilisce il percorso massimo tra la casa madre e le dipendenze e le modalità per la sua misurazione nonché il numero minimo delle unità abitative di cui le dipendenze devono essere dotate.

 

Capo II

Tipologie

 

     Art. 5. Tipologie degli esercizi alberghieri.

     1. Gli esercizi alberghieri si distinguono in:

     a) alberghi;

     b) alberghi garnì;

     c) residenze turistico alberghiere;

     d) villaggi alberghieri.

     2. Sono alberghi gli esercizi alberghieri che forniscono servizio di somministrazione di alimenti e bevande nonché alloggio e prima colazione agli ospiti in unità abitative prive di servizio autonomo di cucina o fornite di detto servizio per una quota massima del 30 per cento dei posti letto.

     3. Sono alberghi garnì gli esercizi individuati al comma 2 qualora non venga fornito agli alloggiati il servizio di somministrazione di alimenti ad eccezione della prima colazione.

     4. Sono residenze turistico alberghiere gli esercizi alberghieri che forniscono alloggio agli ospiti esclusivamente in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina ovvero in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina per una quota minima del 70 per cento dei posti letto. Nel caso in cui tutte le unità abitative siano dotate di servizio autonomo di cucina gli esercizi alberghieri non sono tenuti a fornire il servizio di prima colazione, né di somministrazione di alimenti e bevande; negli altri casi devono essere assicurati tali servizi.

     5. Sono villaggi alberghieri gli alberghi e le residenze turistico alberghiere, situati in un'unica area delimitata secondo i criteri definiti dal regolamento di esecuzione, che forniscono servizi centralizzati agli ospiti di unità abitative dislocate in più stabili.

     6. In ogni caso il gestore del servizio di alloggio deve avere la disponibilità dei locali in cui è svolto il servizio. In caso di vendita, di locazione o di ogni altra forma di cessione, ivi compresa quella in multiproprietà, delle unità abitative che faccia venir meno nelle medesime la prestazione del servizio di alloggio, la classifica alberghiera è revocata. Per gli esercizi alberghieri previsti dal comma 1, lettere c) e d), resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 bis [1].

     7. Il regolamento di esecuzione individua le dizioni riservate a ciascuna tipologia e stabilisce le modalità per la traduzione e l'utilizzo in lingua estera della dizione italiana riservata a ciascuna tipologia.

 

     Art. 6. Pertinenze degli esercizi alberghieri.

     1. Sono considerate pertinenze degli esercizi alberghieri le aree, non direttamente collegate all'area principale, destinate all'erogazione di servizi accessori nell'immediata prossimità dell'esercizio alberghiero.

 

Capo III

Classifica

 

     Art. 7. Classifica alberghiera.

     1. La classifica consiste nel riconoscimento della denominazione, della specifica tipologia e dei requisiti posseduti da ciascun esercizio alberghiero.

     2. In relazione ai requisiti posseduti, gli esercizi alberghieri sono classificati in cinque livelli, contrassegnati in ordine decrescente da 5, 4, 3, 2 e 1 stella.

     3. Fermo restando il possesso dei requisiti minimi prescritti dall'articolo 8, gli esercizi alberghieri privi dei requisiti previsti per la classifica a una stella sono classificati e possono operare con la dizione, agli stessi riservata, di "locanda". I predetti esercizi per finalità diverse da quelle di cui alla presente legge sono equiparati agli esercizi a una stella. Gli esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui denominazione contenga il termine "locanda", possono continuare a usare tale termine.

     4. Gli esercizi classificati con quattro stelle possono assumere la dizione aggiuntiva "superior" quando sono in possesso degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale come indicati nel regolamento di esecuzione. La dizione aggiuntiva "superior" viene identificata con il segno distintivo "S" posto dopo il numero di stelle attribuito all'esercizio alberghiero.

     5. L'attribuzione di un livello di classifica o della dizione di locanda è obbligatoria, precede ed è presupposto per il rilascio e per il mantenimento della licenza di pubblico esercizio e ha validità a tempo indeterminato.

     6. Ciascun esercizio alberghiero deve utilizzare nella ditta, nell'insegna, nella promozione e nella commercializzazione la tipologia e il livello o la dizione di locanda assegnati in sede di classifica, più gli eventuali marchi. E’ comunque fatta salva la possibilità di non utilizzare in tali sedi alcuna tipologia.

     7. Il segno distintivo di ciascun esercizio alberghiero, contenente la tipologia e il numero delle stelle o la dizione di locanda, deve essere in ogni caso esposto all'esterno e all'interno dell'esercizio rispettivamente in prossimità dell'ingresso principale e nella zona di ricevimento. Il modello e le caratteristiche dei segni distintivi sono stabiliti con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.

     8. Per la classifica degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico annessi ad esercizi alberghieri si applica la normativa specifica prevista per tale tipo di esercizi.

 

     Art. 8. Requisiti minimi.

     1. Gli esercizi alberghieri, a pena di diniego o di revoca della classifica, devono assicurare in ogni caso i seguenti requisiti minimi:

     a) pulizia giornaliera delle unità abitative;

     b) cambio settimanale della biancheria;

     c) servizio di chiamata ventiquattro ore su ventiquattro;

     d) lavandino con acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative;

     e) almeno un bagno completo a uso comune nell'esercizio e in ciascuna dipendenza, in luogo funzionale alle unità abitative, salvo che ciascuna delle unità abitative disponga del bagno completo;

     f) almeno un apparecchio telefonico a uso comune;

     g) sale comuni per una superficie complessiva di almeno un metro quadrato per posto letto;

     h) servizi igienici distinti per sesso per i locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande.

     2. Il regolamento di esecuzione specifica i requisiti minimi di cui al comma 1 e individua gli ulteriori requisiti necessari.

 

     Art. 9. Parametri per la classifica.

     1. Il regolamento di esecuzione individua i parametri strutturali e funzionali per la classifica e prevede ulteriori parametri in relazione al numero delle stelle. In relazione all'assetto urbanistico del territorio provinciale il regolamento di esecuzione può altresì prevedere i casi in cui è possibile derogare ai predetti parametri.

     2. Il conseguimento e il mantenimento della classifica relativa agli esercizi alberghieri sono subordinati in ogni caso alla circostanza che il numero di addetti sia idoneo in relazione alla potenzialità ricettiva dell'esercizio e al suo livello di classifica, tenuto conto in particolare dei servizi offerti agli ospiti alloggiati e dei servizi offerti ai non alloggiati. Il regolamento di esecuzione determina le soglie minime e i criteri di applicazione del presente comma.

 

     Art. 10. Procedimento per la classifica.

     1. Il gestore dell'esercizio alberghiero presenta al servizio provinciale competente in materia di turismo, anche per il tramite del comune sul cui territorio è situato l'esercizio alberghiero, una dichiarazione concernente l'autoclassifica dell'esercizio debitamente compilata e contenente l'indicazione della denominazione dell'esercizio, degli elementi necessari per la classifica, del livello di classifica, della tipologia da assegnare all'esercizio. Tale dichiarazione va presentata per i nuovi esercizi e per segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classifica anche se non comportino mutamenti nel livello di classifica o nella tipologia.

     2. La dichiarazione di autoclassifica deve essere presentata da un unico soggetto anche nel caso delle gestioni unitarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

     3. La dichiarazione di autoclassifica diviene efficace trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione ovvero prima di detto termine a seguito di apposita comunicazione in senso favorevole da parte del servizio provinciale competente in materia di turismo, salvo che il dirigente del medesimo servizio, sentiti gli interessati, entro il predetto termine, avendo riscontrato incoerenza fra i requisiti denunciati e quelli risultanti dalla documentazione allegata o in atti od anche fra requisiti denunciati e livello e tipologia autoattribuiti, non provveda direttamente a classificare l'esercizio, rideterminando il livello o ridefinendo la tipologia autoattribuita ovvero non emani provvedimento di diniego della classifica in caso di mancanza dei requisiti minimi prescritti.

     4. Avverso il provvedimento negativo o di rideterminazione della classifica è ammesso ricorso alla Giunta provinciale che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

     5. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione gli elementi della dichiarazione di autoclassifica, le modalità di presentazione della medesima nonché la documentazione da allegare alla dichiarazione, specificando quella indispensabile ai fini dell'efficacia della stessa.

     6. La classifica quale risulta dalla dichiarazione di autoclassifica o dal provvedimento di classifica è modificata o revocata d'ufficio dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, secondo quanto previsto dal comma 3, qualora venga accertata in qualunque momento l'intervenuta variazione di elementi di classifica o l'insussistenza di requisiti dichiarati che comportino mutamenti nel livello di classifica o nella tipologia attribuita o che comportino la non classificabilità dell'esercizio.

     7. Le dichiarazioni di autoclassifica ovvero i provvedimenti di classifica o di revoca o modifica della classifica sono trasmessi dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo al comune in cui ha sede l'esercizio entro trenta giorni rispettivamente dalla loro assunzione di efficacia o dalla loro adozione, unitamente alla relativa documentazione.

 

     Art. 11. Diminuzioni temporanee dell'offerta ricettiva.

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, il gestore dell'esercizio alberghiero non è tenuto a presentare la dichiarazione di modifica dell'autoclassifica qualora l'offerta ricettiva sia inferiore per quantità o qualità a quella normalmente disponibile per circostanze eccezionali o per ragioni legate a temporanee difficoltà di organizzazione gestionale ovvero all'esecuzione di opere di ristrutturazione.

     2. Nei casi di cui al comma 1, la continuazione dell'attività senza necessità di modifiche alla classifica è subordinata al previo assenso del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, ferme restando le norme in materia di pubblici esercizi.

     3. Il regolamento di esecuzione individua i casi in cui l'attività ricettiva può essere continuata senza modifiche alla classificazione, i termini e le modalità per la richiesta e per il rilascio del provvedimento di assenso di cui al comma 2.

 

     Art. 12. Denominazioni.

     1. Le denominazioni degli esercizi alberghieri non devono generare confusione con quelle di altri esercizi alberghieri presenti nel territorio di uno stesso ambito turistico come definito dalla legge provinciale in materia di organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento, ovvero, per gli esercizi ubicati fuori dai predetti ambiti turistici, con le denominazioni di altri esercizi alberghieri presenti nel territorio di uno stesso comune.

     2. Le denominazioni dei locali ove si svolge il servizio di somministrazione di alimenti e bevande o gli altri servizi accessori annessi all'esercizio alberghiero determinanti ai fini della classificazione, qualora diverse dalla denominazione dell'esercizio nel suo complesso, non devono generare confusione con quelle di altre imprese che esercitano il medesimo tipo di attività nel territorio dello stesso comune.

     3. Sono fatte salve le denominazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13. Visto di corrispondenza.

     1. Al fine di garantire il possesso dei requisiti necessari la realizzazione degli interventi edilizi riferiti a strutture con destinazione alberghiera soggetti a concessione ai sensi dell'articolo 82 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, nonché le opere soggette ad autorizzazione, ovvero a presentazione di denuncia di inizio attività di cui all'articolo 83, comma 1, lettere d), h), l) e m), della legge provinciale n. 22 del 1991, come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è subordinata alla presentazione, ai sensi dell'articolo 88, comma 4, lettera f), della medesima legge provinciale, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, al comune in cui ha sede l'esercizio alberghiero del visto di corrispondenza del progetto alla tipologia e ai requisiti minimi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione.

     2. Il visto di corrispondenza di cui al comma 1 è rilasciato all'interessato dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo secondo la procedura prevista dal regolamento di esecuzione.

     3. Nel caso di richieste di autorizzazione edilizia ovvero presentazione di denunce di inizio attività per opere interne di cui all'articolo 83, comma 1, lettera p), della legge provinciale n. 22 del 1991, riferite a strutture con destinazione alberghiera, in luogo del visto di corrispondenza l'interessato presenta al comune una dichiarazione del progettista che attesti la conformità delle opere da realizzare alla presente legge e al relativo regolamento di esecuzione. In ogni caso copia dell'autorizzazione o della denuncia e degli allegati sono immediatamente trasmessi dal comune al servizio provinciale competente in materia di turismo.

 

     Art. 13 bis. Disposizioni in materia di realizzazione di villaggi alberghieri e di residenze turistico alberghiere. [2]

     1. Nel caso di realizzazione di villaggi alberghieri e di residenze turistico alberghiere previste dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 5, la proprietà di tali strutture non può essere frazionata per tutto il periodo di permanenza del vincolo urbanistico di destinazione alberghiera dell'area interessata. Il vincolo di non frazionabilità è annotato nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario.

 

Titolo III

Marchio di qualità e marchi di prodotto

 

     Art. 14. Generalità.

     1. Il marchio di qualità costituisce lo strumento per la valutazione della qualità dell'offerta, con riferimento agli aspetti gestionali relativi alla conduzione, all'ospitalità e alla professionalità degli imprenditori e dei collaboratori, nonché agli altri elementi di valorizzazione dell'offerta non previsti nei criteri di classifica.

     2. I marchi di prodotto turistico sono finalizzati alla specializzazione dell'offerta verso prodotti specifici e riferiti a esigenze ben caratterizzate della domanda.

 

Capo I

Marchio di qualità

 

     Art. 15. Caratteristiche del marchio di qualità.

     1. Il marchio di qualità dell'offerta alberghiera ed extra-alberghiera della provincia di Trento è rivolto a garantire, sulla base della cultura dell'ospitalità trentina, il livello qualitativo dell'offerta e il suo sviluppo, orientando anche la scelta del consumatore.

 

     Art. 16. Creazione, modificazione e approvazione del marchio di qualità.

     1. La Provincia promuove le condizioni necessarie alla definizione, alla affermazione e alla corretta gestione del marchio di qualità.

     2. La Giunta provinciale riconosce un solo marchio, a condizione che esso sia costituito congiuntamente dalle associazioni degli operatori alberghieri ed extra-alberghieri più rappresentative a livello provinciale mediante l'istituzione di un unico soggetto gestore del marchio. In caso di reiterate violazioni della presente legge da parte del soggetto gestore del marchio la Provincia, previa diffida, revoca il proprio riconoscimento.

     3. Il soggetto gestore del marchio procede alla definizione del marchio e del relativo disciplinare e ne chiede il riconoscimento al dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.

     4. Il regolamento di esecuzione disciplina le procedure di definizione e modifica del marchio e le modalità per la sua gestione nonché il procedimento per il riconoscimento e per la revoca del riconoscimento del marchio di qualità, sentite le associazioni degli operatori alberghieri ed extra-alberghieri più rappresentative a livello provinciale.

 

     Art. 17. Sostegno provinciale.

     1. La Provincia è autorizzata a concedere al soggetto gestore del marchio di qualità contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese sostenute per la definizione e la diffusione del marchio di qualità e per le relative modifiche.

     2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse dalla Provincia, sulla base di criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione e previa valutazione della congruità tecnico-amministrativa delle spese sostenute. Con la medesima deliberazione sono altresì stabilite le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo e di rendicontazione delle spese sostenute.

     3. La Provincia è autorizzata a mettere a disposizione dell'ente gestore locali e attrezzature in relazione alle attività connesse alla gestione del marchio di qualità.

 

Capo II

Marchi di prodotto turistico

 

     Art. 18. Riconoscimento dei marchi di prodotto turistico.

     1. La Giunta provinciale riconosce i marchi di prodotto che presentano valenza strategica o per i quali si prevede una significativa diffusione. In particolare possono essere riconosciuti dalla Giunta provinciale:

     a) marchi provinciali o sub-provinciali che associano esercizi alberghieri o extra-alberghieri operanti nel territorio provinciale in numero non inferiore a quello stabilito dal regolamento di esecuzione;

     b) marchi interregionali o internazionali che associano operatori alberghieri o extra-alberghieri situati nel territorio provinciale a operatori di aree turistiche limitrofe o aventi caratteristiche analoghe, e che comprendono complessivamente un numero di esercizi alberghieri o extra-alberghieri situati in territorio provinciale non inferiore a quello stabilito dal regolamento di esecuzione.

     2. I soggetti appartenenti all'organizzazione turistica provinciale come disciplinata dalla legislazione provinciale in materia concorrono all'attività di informazione e promozione dei marchi di prodotto riconosciuti ai sensi del presente articolo.

     3. Il regolamento di esecuzione prevede la disciplina e il procedimento per il riconoscimento e per la revoca del riconoscimento dei marchi di prodotto turistico.

 

Titolo IV

Prezzi e pubblicità

 

     Art. 19. Prezzi dei servizi degli esercizi alberghieri.

     1. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche) i prezzi delle prestazioni fornite dagli esercizi alberghieri di cui alla presente legge sono determinati liberamente da ciascun gestore.

     2. I gestori degli esercizi alberghieri sono obbligati a comunicare ai soggetti individuati dal regolamento di esecuzione i prezzi massimi che intendono praticare. I gestori che omettono la comunicazione dei prezzi sono tenuti ad applicare i prezzi risultanti dall'ultima comunicazione fatta pervenire.

     3. Nella comunicazione sono indicati i prezzi massimi da applicare per il periodo di apertura compreso fra il 1° dicembre e il 30 novembre dell'anno successivo.

     4. Con il regolamento di esecuzione sono individuate le disposizioni nonché la disciplina transitoria per l'applicazione del presente articolo. La modulistica relativa alla comunicazione dei prezzi è approvata con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.

 

     Art. 20. Tabella e lista dei prezzi.

     1. I gestori degli esercizi alberghieri devono esporre in modo ben visibile e leggibile nella zona di ricevimento degli ospiti una tabella riportante l'indicazione dei prezzi massimi di cui all'articolo 19. Non possono essere applicati prezzi superiori a quelli massimi indicati.

     2. Nei locali dove vengono svolti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande si applica per quanto concerne la pubblicità dei prezzi la normativa specifica prevista per tale tipo di esercizi, comprese le norme sulle sanzioni.

     3. I prezzi degli altri servizi accessori devono essere resi noti agli ospiti mediante la loro esposizione, in luogo visibile, all'interno dell'esercizio alberghiero.

 

     Art. 21. Cartellino dei prezzi.

     1. All'interno di ciascuna unità abitativa va esposto, in luogo visibile, un cartellino riportante i prezzi e il numero dei letti autorizzati, secondo le modalità indicate nel regolamento di esecuzione.

 

     Art. 22. Reclami.

     1. I clienti di un esercizio alberghiero ai quali sono stati applicati prezzi superiori a quelli massimi indicati nella tabella di cui all'articolo 20, comma 1, possono presentare al servizio provinciale competente in materia di turismo, entro i trenta giorni successivi a quello in cui si è verificato il fatto, un reclamo contenente la denominazione e l'indirizzo dell'esercizio alberghiero e la descrizione dei fatti contestati.

     2. Il servizio competente in materia di turismo richiede le controdeduzioni del gestore sul reclamo che può farle pervenire in forma scritta entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

     3. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo comunica con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al reclamante e al gestore dell'esercizio il prezzo massimo che poteva essere richiesto dall'albergatore per i servizi forniti e dà corso al procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26, comma 1.

     4. Il gestore è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in più entro quindici giorni dalla comunicazione prevista al comma 3 e a comunicare nello stesso termine gli estremi dell'avvenuto pagamento al servizio provinciale competente in materia di turismo.

 

     Art. 23. Elenchi degli esercizi alberghieri e altre pubblicazioni.

     1. I soggetti che ricevono la comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 19 provvedono alla compilazione e pubblicazione, con cadenza almeno annuale, dell'elenco degli esercizi alberghieri.

     2. La Provincia e i soggetti di cui al comma 1, nonché gli organismi gestori dei marchi di qualità e di prodotto controllano e garantiscono, per i dati di rispettiva competenza, la veridicità, l'esattezza e l'aggiornamento delle informazioni contenute negli annuari di cui al presente articolo.

     3. Con il regolamento di esecuzione sono stabiliti i contenuti informativi minimi delle pubblicazioni di cui al comma 1.

     4. Chiunque provveda a pubblicare prezzi massimi e dati concernenti la classifica degli esercizi alberghieri operanti nella provincia di Trento deve attenersi a quelli comunicati ai sensi dell'articolo 19.

 

Titolo V

Sanzioni amministrative

 

     Art. 24. Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti la classifica alberghiera.

     1. Chiunque utilizzi abusivamente il titolo di esercizio alberghiero o le dizioni riservate dalla presente legge o dal regolamento di esecuzione senza aver ottenuto la classifica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 2.000,00 euro.

     2. Il gestore di un esercizio alberghiero che utilizzi abusivamente un livello di classifica o una dizione diversi da quelli attribuiti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.

     3. Il gestore dell'esercizio alberghiero che nella dichiarazione di autoclassifica di cui all'articolo 10 dichiari requisiti insussistenti ai fini del conseguimento di un livello di classifica o di una tipologia diversi da quelli spettanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.

     4. Il gestore dell'esercizio alberghiero che non comunichi la perdita o la variazione peggiorativa dei requisiti dichiarati intervenuta successivamente alla presentazione della dichiarazione di autoclassifica, ovvero che non comunichi le variazioni alla convenzione per la gestione unitaria di cui all'articolo 3, qualora tale perdita o variazione comporti una modifica del livello di classifica o una modifica tipologica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro. Alla medesima sanzione è soggetto il gestore di esercizio alberghiero che ometta di fornire agli alloggiati, senza giustificato motivo, i servizi indicati nella dichiarazione di autoclassifica.

     5. Soggiace alla sanzione prevista dal comma 4 il gestore dell'esercizio alberghiero che offra servizio di alloggio in misura maggiore a quanto autorizzato, fatte salve le possibilità di letto aggiunto previste dal regolamento di esecuzione.

     6. Il gestore dell'esercizio alberghiero che ometta la comunicazione di variazioni peggiorative dei requisiti previsti per la classifica ovvero di variazioni della convenzione per la gestione unitaria di cui all'articolo 3, qualora tali variazioni non siano determinanti ai fini del mantenimento della classifica o della tipologia, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.

     7. Il gestore di un esercizio alberghiero che non espone il segno distintivo dell'esercizio alberghiero secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 750,00 euro.

     8. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 si applica la norma di cui all'articolo 26, comma 6, della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal titolo II della presente legge, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.

 

     Art. 25. Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti i marchi.

     1. Chiunque utilizzi abusivamente il marchio di qualità di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro. Resta ferma la facoltà del soggetto gestore del marchio di tutelare i propri diritti in tutti i modi e le sedi ritenuti opportuni.

     2. Il soggetto gestore del marchio di qualità che non rispetta le disposizioni concernenti i marchi contenute nella presente legge e nel regolamento di esecuzione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.

     3. La revoca del riconoscimento di cui all'articolo 16, comma 2, comporta per il soggetto gestore del marchio di qualità l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro nonché la restituzione dei contributi concessi a sostegno del marchio con riferimento ai due ultimi esercizi finanziari.

     4. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal titolo III della presente legge, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.

 

     Art. 26. Sanzioni inerenti i prezzi.

     1. Il gestore di un esercizio alberghiero che applica prezzi superiori al massimo rispetto a quelli risultanti nella tabella dei prezzi di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero non espone la medesima tabella, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 750,00 euro per ciascuna violazione. Alla medesima sanzione è soggetto il gestore che espone una tabella incompleta o una tabella riportante prezzi differenti da quelli comunicati ai sensi dell'articolo 19.

     2. Il gestore di un esercizio alberghiero che non rispetta l'obbligo di cui all'articolo 20, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 750,00 euro per ciascuna violazione.

     3. Il gestore che non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 22, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro.

     4. Chiunque provveda a pubblicare prezzi massimi e dati concernenti la classifica degli esercizi alberghieri operanti nella provincia di Trento senza osservare quanto disposto all'articolo 23, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro per ciascuna violazione.

     5. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal titolo IV della presente legge, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.

 

     Art. 27. Recidiva e rivalutazione.

     1. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente titolo e dal regolamento di esecuzione sono raddoppiate in caso di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel corso del medesimo quinquennio.

     2. Per le violazioni previste dall'articolo 24, l'autorità competente all'irrogazione della sanzione pecuniaria può inoltre applicare, nei casi di particolare gravità o di recidiva di cui al comma 1, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione del provvedimento di classifica fino ad un massimo di tre mesi; in caso di ulteriore violazione della stessa disposizione nel corso del medesimo quinquennio, il provvedimento di classifica può essere revocato e non si può attribuire una nuova classifica se non sia trascorso almeno un anno dal giorno della revoca.

     3. Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui al presente titolo possono essere aggiornati ogni triennio con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, sulla base dell'andamento della dinamica del livello generale dei prezzi al consumo delle famiglie rilevato dall'ISTAT.

 

     Art. 28. Vigilanza.

     1. L'accertamento della sussistenza dei requisiti per la classificazione nonché la vigilanza sul rispetto delle altre disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di esecuzione sono svolti dai dipendenti dei comuni e dai dipendenti della Provincia assegnati al servizio provinciale competente in materia di turismo, autorizzati rispettivamente dal comune o dalla Provincia. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni concernenti i marchi è svolta dai dipendenti della Provincia assegnati al servizio competente in materia di turismo, autorizzati dalla Provincia.

     2. Ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni le persone indicate al comma 1, munite di apposita tessera di riconoscimento, hanno accesso ai locali adibiti a esercizio alberghiero.

 

     Art. 29. Disciplina applicabile alle sanzioni amministrative.

     1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente titolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da ultimo modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     2. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.

     3. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

Titolo VI

Ricettività extra-alberghiera

 

Capo I

Tipologie

 

     Art. 30. Tipologie degli esercizi extra-alberghieri.

     1. Gli esercizi extra-alberghieri si distinguono in:

     a) esercizi di affittacamere;

     b) esercizi rurali;

     c) bed and breakfast;

     d) case e appartamenti per vacanze;

     e) ostelli per la gioventù;

     f) case per ferie.

     2. Fatto salvo quanto previsto dal titolo III e dall'articolo 25, la presente legge non si applica alle strutture ricettive all'aria aperta e ai rifugi alpini ed escursionistici che rimangono disciplinati dalla specifica normativa provinciale che li riguarda.

 

Capo II

Definizioni e caratteristiche

 

     Art. 31. Esercizi di affittacamere.

     1. Sono esercizi di affittacamere gli esercizi ricettivi dotati di non più di venticinque camere destinate agli ospiti, anche disposte in più appartamenti di uno stesso edificio o di edifici diversi, comunque direttamente collegati fra loro, nei quali si fornisce servizio di alloggio, nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione di quelle superalcoliche, ed altri servizi accessori.

     2. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande è limitata alle persone alloggiate.

     3. L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto agli esercizi per la somministrazione al pubblico di pasti tradizionali, purché sia svolta dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare. In tal caso non si applica la disposizione di cui al comma 2.

 

     Art. 32. Esercizi rurali.

     1. Sono esercizi rurali gli esercizi ricettivi ubicati in edifici tradizionali esistenti ed inseriti in ambiente rurale, dotati di camere destinate agli ospiti, anche disposte in più appartamenti dello stesso edificio forniti di angolo cottura o servizio autonomo di cucina, nei quali si fornisce servizio di alloggio ed eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

     2. Coloro che offrono ospitalità turistica in esercizi rurali si impegnano ad effettuare, per un periodo non inferiore a dieci anni, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell'edificio o del territorio comunale di appartenenza nei limiti e secondo le modalità stabilite da un'apposita convenzione che il richiedente stipula con il comune competente per territorio. In caso di violazione degli obblighi assunti, la convenzione prevede l'esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del comune a spese del richiedente.

     3. Il regolamento di esecuzione individua le aree del territorio provinciale in cui possono essere ubicati gli esercizi rurali, definisce le tipologie e le caratteristiche degli edifici tradizionali di cui al comma 1 e stabilisce i criteri per la disciplina degli interventi di manutenzione ambientale di cui al comma 2.

 

          Art. 33. Bed and breakfast.

     1. Si definisce "bed and breakfast" l'ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da coloro che, avvalendosi della sola organizzazione familiare, utilizzano parte dell'edificio in cui risiedono, fino ad un massimo di tre camere, fornendo servizio di alloggio e di prima colazione.

     2. Il servizio di prima colazione è assicurato fornendo cibi e bevande che non richiedono manipolazione.

 

     Art. 34. Case e appartamenti per vacanze.

     1. Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili gestiti esclusivamente in forma imprenditoriale, arredati e dotati di angolo cottura o servizio autonomo di cucina, dati in locazione ai turisti senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni.

     2. Si considera in ogni caso gestione in forma imprenditoriale ai fini della presente legge quella effettuata da chi concede in locazione ai turisti quattro o più case o appartamenti per vacanze anche in stabili diversi posti nello stesso comune o in comuni diversi.

 

     Art. 35. Ostelli per la gioventù.

     1. Gli ostelli per la gioventù sono esercizi ricettivi attrezzati per ospitare, per periodi limitati, i giovani turisti e i loro accompagnatori.

 

          Art. 36. Case per ferie.

     1. Le case per ferie sono esercizi ricettivi attrezzati per ospitare temporaneamente persone o gruppi e gestiti, in via diretta o indiretta, senza fine di lucro.

     2. Nelle case per ferie possono essere ospitate esclusivamente le categorie di persone indicate nella denuncia di inizio attività di cui all'articolo 38 e che risultano dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private ovvero soci di enti, associazioni o altre organizzazioni operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive.

     3. La disciplina delle case per ferie, ad eccezione di quanto previsto al comma 2, si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le predette finalità, assumono in relazione alla particolare funzione svolta la denominazione di foresterie, pensionati studenteschi, casa della giovane, case religiose di ospitalità, centri di vacanze per anziani o minori e simili.

 

     Art. 37. Utilizzo di immobili diversi.

     1. Al fine di garantire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, promuovere nuove forme di ricettività e valorizzare le specifiche caratteristiche dell'edilizia locale, la Giunta provinciale definisce i criteri sulla base dei quali i comuni possono consentire agli esercizi extra-alberghieri di cui al presente titolo di svolgere la propria attività in più immobili ubicati nello stesso comune e posti nelle immediate vicinanze.

 

Capo III

Norme comuni

 

     Art. 38. Adempimenti amministrativi.

     1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi extra-alberghieri di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), sono consentiti previa presentazione al comune competente per territorio di una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come sostituito dall'articolo 14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

     2. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi extra-alberghieri di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b), sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio previa stipulazione della convenzione di cui all'articolo 32, comma 2.

     3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinato al parere favorevole della conferenza di servizi composta da un rappresentante dei servizi provinciali competenti in materia di turismo, agricoltura, polizia amministrativa, urbanistica e sanità e da uno del comune competente per territorio.

     4. La conferenza di servizi è convocata a cura del comune competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda e ad essa si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come da ultimo modificata dall'articolo 1 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

     5. L'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 è comunque subordinato alla conformità dei locali ai requisiti minimi di cui all'articolo 40 nonché al possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

     6. Il gestore dell'esercizio extra-alberghiero deve comunicare tempestivamente al comune la cessazione dell'attività e la chiusura temporanea dell'esercizio nonché ogni variazione dei requisiti intervenuta successivamente alla presentazione della denuncia o al rilascio dell'autorizzazione; le disposizioni del presente comma si applicano anche al subentrante nel caso di trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione.

     7. La Giunta provinciale determina, con propria deliberazione, la documentazione da allegare alla denuncia e alla domanda, il loro contenuto e le modalità per la loro presentazione e per ogni successiva comunicazione.

 

     Art. 39. Rilevazioni statistiche.

     1. I gestori degli esercizi extra-alberghieri sono tenuti a comunicare agli enti preposti alla rilevazione statistica, secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione, i dati riguardanti le presenze turistiche negli esercizi extra-alberghieri disciplinati dal presente titolo.

 

     Art. 40. Requisiti minimi.

     1. I locali destinati all'ospitalità turistica negli esercizi extra-alberghieri disciplinati dal presente titolo devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione ed essere conformi alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.

     2. Il regolamento di esecuzione specifica le caratteristiche degli esercizi extra-alberghieri di cui al capo II, individua i servizi minimi che devono essere garantiti a coloro che vi soggiornano e le ulteriori dizioni specifiche e riservate a ciascuna tipologia e stabilisce le modalità per la traduzione e l'utilizzo in lingua estera della dizione italiana riservata a ciascuna tipologia.

 

Capo IV

Prezzi e pubblicità

 

     Art. 41. Disposizioni concernenti i prezzi.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 della presente legge si applicano anche agli esercizi extra-alberghieri disciplinati dal presente titolo.

 

     Art. 42. Elenco degli esercizi extra-alberghieri.

     1. Gli esercizi extra-alberghieri sono inseriti in specifico elenco che i comuni aggiornano e trasmettono periodicamente all'organismo competente alla gestione del sistema informativo turistico, fornendo tutti i dati e le informazioni descrittivi l'ospitalità negli esercizi extra-alberghieri, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

 

Capo V

Sanzioni e vigilanza

 

     Art. 43. Sanzioni.

     1. Chiunque offra ospitalità turistica in uno degli esercizi extra-alberghieri di cui al presente titolo senza la presentazione della denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 38, comma 1, o senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 38, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

     2. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che non comunichi la variazione dei requisiti intervenuta successivamente alla presentazione della denuncia di inizio attività o al rilascio dell'autorizzazione ovvero la chiusura temporanea dell'esercizio o la cessazione della sua attività, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro; alla stessa sanzione è soggetto il subentrante che non comunichi il trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione.

     3. Chiunque utilizzi abusivamente le dizioni riservate alle tipologie previste dal presente titolo per gli esercizi extra-alberghieri, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.

     4. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che offre servizio di alloggio in locali diversi da quelli autorizzati, ovvero in misura maggiore a quanto consentito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro e 1.500,00 euro.

     5. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che non rispetta le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'articolo 26 della presente legge.

     6. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal presente titolo, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.

     7. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo e dal regolamento di esecuzione sono raddoppiate in caso di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel corso del medesimo quinquennio.

     8. Per le violazioni previste dai commi 2, 3 e 4, l'autorità competente all'irrogazione della sanzione pecuniaria può inoltre applicare, nei casi di particolare gravità o di recidiva di cui al comma 7, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino ad un massimo di tre mesi; in caso di ulteriore violazione della stessa disposizione nel corso del medesimo quinquennio, l'autorizzazione può essere revocata e non è consentita la presentazione di una nuova denuncia di inizio attività o il rilascio di una nuova autorizzazione se non sia trascorso almeno un anno dal giorno della revoca.

     9. Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo possono essere aggiornati ogni triennio con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, sulla base dell'andamento della dinamica del livello generale dei prezzi al consumo delle famiglie rilevato dall'ISTAT.

 

     Art. 44. Vigilanza.

     1. Per le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle norme di cui al presente titolo si osservano le disposizioni di cui all'articolo 28.

 

     Art. 45. Disciplina applicabile alle sanzioni amministrative.

     1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente titolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da ultimo modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     2. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, spetta al comune competente per territorio.

     3. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune.

 

Titolo VII

Disposizioni varie

 

     Art. 46. Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale).

     1. All'articolo 3 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, nel comma 1, alla lettera d), le parole: "a complessi ricettivi a carattere turistico-sociale" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     2. All'articolo 30 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, la lettera c) è abrogata;

     b) al comma 2 dopo le parole "esercizi alberghieri" sono inserite le seguenti:

     (Omissis);

     c) al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 47. Diminuzione del numero di stelle degli esercizi alberghieri.

     1. La diminuzione, in applicazione della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, del livello di classifica di un esercizio ricettivo alberghiero che abbia beneficiato di agevolazioni provinciali non comporta il mancato rispetto dell'obbligo di mantenere il livello di classificazione nel caso in cui l'esercizio medesimo conservi i parametri strutturali e funzionali richiesti dalle norme provinciali in materia di classificazione alberghiera vigenti al momento della concessione delle agevolazioni stesse.

 

     Art. 48. Deroghe urbanistiche.

     1. Le deroghe previste a favore dell'edilizia alberghiera dalle vigenti norme urbanistiche per le residenze turistico alberghiere e per gli esercizi alberghieri esistenti aventi una ricettività in appartamenti forniti di autonoma cucina superiore al 30 per cento del totale dei posti letto si applicano solamente per interventi riguardanti le parti ad uso comune.

     2. Gli esercizi alberghieri che hanno goduto di deroghe urbanistiche comunque denominate possono trasformarsi in residenze turistico alberghiere solo se sono trascorsi quindici anni dall'ottenimento dell'ultima deroga urbanistica, sempre che venga mantenuto invariato il rapporto fra il numero dei posti letto e le superfici dei locali ad uso comune.

 

Titolo VIII

Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

 

     Art. 49. Regolamento di esecuzione.

     1. Il regolamento di esecuzione della presente legge è approvato dalla Giunta provinciale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della medesima, sentite le associazioni degli operatori alberghieri ed extra-alberghieri più rappresentative a livello provinciale operanti sul territorio provinciale e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

     2. Per le infrazioni alle sue norme il regolamento di esecuzione può prevedere sanzioni amministrative pecuniarie da 100,00 euro a 1.000,00 euro. In assenza di specifiche disposizioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro.

 

     Art. 50. Disciplina transitoria.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 49. Fino alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dall'articolo 51, nonché il testo previgente delle disposizioni modificate dall'articolo 46.

     2. I gestori degli esercizi alberghieri classificati ai sensi della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 (Disciplina degli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e dell'ospitalità turistica familiare), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, presentano la dichiarazione di autoclassifica di cui all'articolo 10, comma 1, entro diciotto mesi dalla data di applicazione della presente legge, tenendo conto delle deroghe ai criteri di classifica stabilite ai commi 3, 4, 5, 6 e 7. In presenza di giustificati motivi il dirigente del servizio provinciale competente può consentire al gestore dell’esercizio alberghiero di presentare la dichiarazione di autoclassifica anche oltre la predetta scadenza, purché entro il 31 dicembre 2005. In tutti i casi predetti, il termine per l'efficacia della dichiarazione di autoclassifica, nonché per la relativa attività del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo di cui all'articolo 10, comma 3, è fissato in centottanta giorni. Nel frattempo resta efficace per i predetti esercizi la classifica posseduta. La mancata presentazione ai sensi del presente comma della dichiarazione di autoclassifica da parte del gestore dell'esercizio alberghiero comporta, sentito l'interessato, la classificazione d'ufficio dell'esercizio medesimo a locanda, purché sia dotato dei requisiti minimi di cui all'articolo 8 [3].

     3. Gli esercizi di cui al comma 2 sono classificati con la denominazione di locanda anche se non dispongono dei requisiti minimi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere d), e), g) e h). Tali esercizi devono comunque dotarsi del requisito di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), entro cinque anni dalla data di applicazione della presente legge a pena di revoca della classifica.

     4. Gli esercizi di cui al comma 2 conservano il livello di classifica posseduto anche se non dispongono dei parametri strutturali di cui all'articolo 9. Tali esercizi sono riclassificati d'ufficio qualora entro cinque anni dalla data di applicazione della presente legge non si siano dotati dei parametri strutturali richiesti per il livello posseduto. I medesimi esercizi sono tenuti all'immediato rispetto dei parametri strutturali di cui all'articolo 9 in caso di ristrutturazione totale ovvero di demolizione e ricostruzione, come definiti dalla legislazione provinciale in materia di urbanistica, nonché in caso di ristrutturazione parziale o di ogni altra variazione della ricettività, limitatamente alle unità abitative interessate.

     5. Gli esercizi di cui al comma 2 classificati albergo garnì ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981 che non forniscono il servizio di prima colazione sono classificati indipendentemente dalla prestazione di tale servizio. Tali esercizi devono comunque dotarsi del servizio di prima colazione entro cinque anni dalla data di applicazione della presente legge a pena di revoca della classifica, salvo specifica autorizzazione del comune in cui ha sede l'esercizio alberghiero a proseguire l'attività senza tale servizio in presenza di motivate ragioni strutturali, urbanistiche o economiche che giustifichino l'impossibilità di erogare il servizio.

     6. Gli esercizi di cui al comma 2 classificati albergo o albergo garnì ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981, dotati di unità abitative con servizio autonomo di cucina per una quota superiore al 30 per cento ed inferiore al 70 per cento dei posti letto, mantengono il livello di classifica e la tipologia in deroga a quanto previsto all'articolo 5.

     7. Gli esercizi di cui al comma 2 classificati albergo o albergo garnì ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981, dotati di unità abitative con servizio autonomo di cucina per una quota compresa tra il 70 e il 100 per cento dei posti letto, sono classificati residenza turistico alberghiera.

     8. I visti di corrispondenza rilasciati ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981 mantengono validità fino alla scadenza della concessione o dell'autorizzazione edilizia, se queste ultime siano state rilasciate prima della data di applicazione della presente legge o vengano rilasciate entro un anno dalla data di applicazione della presente legge.

     9. Il regolamento di esecuzione prevede apposite norme transitorie per la classifica degli esercizi alberghieri in possesso del visto di corrispondenza rilasciato ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981, che non abbiano ottenuto la classificazione anteriormente alla data di applicazione della presente legge.

     10. Le deroghe previste dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 cessano di avere applicazione nei confronti degli esercizi alberghieri di cui al comma 2 per i quali vengano meno i requisiti minimi di cui all'articolo 8 e i parametri strutturali di cui all'articolo 9 rilevanti ai fini del livello di classifica posseduto alla data di applicazione della presente legge.

     11. Gli esercizi extra-alberghieri di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), c), d), e) e f), già in esercizio alla data di applicazione della presente legge, devono adeguarsi entro cinque anni da tale data ai requisiti prescritti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione. Durante tale periodo è consentita la prosecuzione dell'attività a condizione che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione provinciale vigente anteriormente alla data di applicazione della presente legge.

     12. Gli esercizi di affittacamere classificati come tali ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981 e dotati di più di sei camere alla data di applicazione della presente legge, possono essere classificati con la denominazione di locanda purché dispongano dei requisiti minimi di cui all'articolo 8.

     13. Per gli esercizi di affittacamere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si deroga al requisito relativo al numero massimo delle camere destinate agli ospiti.

     14. Per tutte le violazioni in materia di esercizi alberghieri ed extra-alberghieri accertate fino alla data di applicazione della presente legge rimangono applicabili le sanzioni e le procedure previste dalla legislazione provinciale vigente anteriormente alla data di applicazione della presente legge.

 

     Art. 50 bis. Esercizi alberghieri non classificati. [4]

1. Per favorire il permanere dell'utilizzo alberghiero delle strutture ricettive, gli esercizi alberghieri già classificati villaggio-albergo ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981 possono classificarsi come villaggio alberghiero, anche con riferimento alla tipologia prevista dall'articolo 5, comma 4, e secondo il corrispondente livello di classifica.

2. Fermo restando il possesso dei requisiti minimi previsti dall'articolo 8 e dal regolamento di esecuzione, gli esercizi alberghieri previsti dal comma 1 che non dispongano dei parametri per la classifica a una stella possono classificarsi e operare con la dizione "non classificato". Nelle unità abitative previste dall'articolo 2, comma 2, lettera c), degli esercizi classificati ai sensi di questo comma lo spazio adibito a cucina, di superficie non inferiore a due metri quadrati, può essere ricavato all'interno della camera e la prestazione del servizio di pulizia può essere fornita anche solo su richiesta dell'ospite. Per finalità diverse da quelle di questa legge tali esercizi sono equiparati agli esercizi a una stella.

3. Le deroghe previste dal comma 2, secondo periodo, cessano di avere applicazione decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo.

 

     Art. 51. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati:

     a) la legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 (Disciplina degli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e dell'ospitalità turistica familiare);

     b) la legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 31;

     c) l'articolo 10 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6;

     d) l'articolo 81 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;

     e) la legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alle norme concernenti la classificazione ed i prezzi degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere e disciplina degli alberghi-rifugio e delle case e appartamenti per vacanze);

     f) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4;

     g) l'articolo 25 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;

     h) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 36 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8;

     i) l'articolo 20 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

     l) il comma 2 dell'articolo 49 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

     2. Limitatamente al territorio della provincia di Trento, dalla data di applicazione della presente legge cessa di avere efficacia la legge regionale 5 maggio 1958, n. 10 (Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale).

 

     Art. 52. Disposizione finanziaria.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui alle disposizioni di legge richiamate al capitolo 49600 (u.p.b. 54.1.210) del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2002-2004.

 

 

INDICE

 

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità della disciplina

 

Titolo II - Ricettività alberghiera

 

Capo I - Disciplina della ricettività alberghiera

Art. 2 - Definizione dell'attività alberghiera

Art. 3 - Gestione unitaria

Art. 4 - Dipendenze dell'esercizio alberghiero

 

Capo II - Tipologie

Art. 5 - Tipologie degli esercizi alberghieri

Art. 6 - Pertinenze degli esercizi alberghieri

 

Capo III - Classifica

Art. 7 - Classifica alberghiera

Art. 8 - Requisiti minimi

Art. 9 - Parametri per la classifica

Art. 10 - Procedimento per la classifica

Art. 11 - Diminuzioni temporanee dell'offerta ricettiva

Art. 12 – Denominazioni

Art. 13 - Visto di corrispondenza

 

Titolo III - Marchio di qualità e marchi di prodotto

Art. 14 - Generalità

 

Capo I - Marchio di qualità

Art. 15 - Caratteristiche del marchio di qualità

Art. 16 - Creazione, modificazione e approvazione del marchio di qualità

Art. 17 - Sostegno provinciale

 

Capo II - Marchi di prodotto turistico

Art. 18 - Riconoscimento dei marchi di prodotto turistico

 

Titolo IV - Prezzi e pubblicità

Art. 19 - Prezzi dei servizi degli esercizi alberghieri

Art. 20 - Tabella e lista dei prezzi

Art. 21 - Cartellino dei prezzi

Art. 22 - Reclami

Art. 23 - Elenchi degli esercizi alberghieri e altre pubblicazioni

 

Titolo V - Sanzioni amministrative

Art. 24 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti la classifica alberghiera

Art. 25 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti i marchi

Art. 26 - Sanzioni inerenti i prezzi

Art. 27 - Recidiva e rivalutazione

Art. 28 - Vigilanza

Art. 29 - Disciplina applicabile alle sanzioni amministrative

 

Titolo VI - Ricettività extra-alberghiera

 

Capo I - Tipologie

Art. 30 - Tipologie degli esercizi extra-alberghieri

 

Capo II - Definizione e caratteristiche

Art. 31 - Esercizi di affittacamere

Art. 32 - Esercizi rurali

Art. 33 - Bed and breakfast

Art. 34 - Case e appartamenti per vacanze

Art. 35 - Ostelli per la gioventù

Art. 36 - Casa per ferie

Art. 37 - Utilizzo di immobili diversi

 

Capo III - Norme comuni

Art. 38 - Adempimenti amministrativi

Art. 39 - Rilevazioni statistiche

Art. 40 - Requisiti minimi

 

Capo IV - Prezzi e pubblicità

Art. 41 - Disposizioni concernenti i prezzi

Art. 42 - Elenco degli esercizi extra-alberghieri

 

Capo V - Sanzioni e vigilanza

Art. 43 - Sanzioni

Art. 44 - Vigilanza

Art. 45 - Disciplina applicabile alle sanzioni amministrative

 

Titolo VII - Disposizioni varie

Art. 46 - Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)

Art. 47 - Diminuzione del numero di stelle degli esercizi alberghieri

Art. 48 - Deroghe urbanistiche

 

Titolo VIII - Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

Art. 49 - Regolamento di esecuzione

Art. 50 - Disciplina transitoria

Art. 51 - Abrogazioni

Art. 52 - Disposizione finanziaria


[1] Comma così modificato dall’art. 18 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[2] Articolo inserito dall’art. 18 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[3] Comma così modificato dall’art. 30 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 della L.P. 2 dicembre 2010, n. 25.