§ 4.5.41 - L.P. 14 luglio 2000, n. 9.
Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:14/07/2000
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.
Art. 3.  Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico.
Art. 4.  Classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.
Art. 5.  Requisiti professionali per l'accesso all'attività.
Art. 6.  Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.
Art. 7.  Autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.
Art. 8.  Autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico.
Art. 9.  Autorizzazione degli esercizi alberghieri.
Art. 10.  Durata delle autorizzazioni.
Art. 11.  Revoca delle autorizzazioni.
Art. 12.  Gestioni unitarie.
Art. 13.  Attività non soggette ad autorizzazione.
Art. 14.  Autorizzazioni temporanee.
Art. 15.  Disposizioni per i distributori automatici.
Art. 16.  Preposto.
Art. 17.  Subingresso.
Art. 18.  Limitazioni alla somministrazione.
Art. 19.  Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 20.  Chiusura temporanea degli esercizi alberghieri e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.
Art. 21.  Riposo settimanale.
Art. 22.  Divieto di fumare.
Art. 23.  Delega ai comuni delle funzioni amministrative.
Art. 24.  Vigilanza.
Art. 25.  Modifica all'articolo 74 (Qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.
Art. 26.  Sanzioni.
Art. 27.  Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Art. 28.  Regolamento di esecuzione.
Art. 29.  Norme transitorie.
Art. 30.  Abrogazioni e ricognizione di casi esclusi dall'applicazione della legge.


§ 4.5.41 - L.P. 14 luglio 2000, n. 9.

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale.

(B.U. 25 luglio 2000, n. 31 - Suppl. n. 1).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Questa legge disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e l'esercizio dell'attività alberghiera.

     2. S'intende per somministrazione la vendita per il consumo sul posto, in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in superfici o locali attrezzati a tal fine. S'intende per attività alberghiera l'attività volta a prestare servizio di alloggio al pubblico, verso corrispettivo di un prezzo, come disciplinata nella legge provinciale concernente la classificazione degli esercizi alberghieri.

     3. Questa legge disciplina inoltre l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici o svolta al domicilio del consumatore.

 

CAPO II

Tipologia e classificazione degli esercizi

 

     Art. 2. Tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

     1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico si suddividono nelle seguenti tipologie:

     a) esercizi per la somministrazione al pubblico di pasti, costituiti da:

     1) esercizi per la somministrazione di pasti tradizionali;

     2) esercizi per la somministrazione di pasti veloci;

     3) esercizi per la somministrazione di pizze con appositi forni di cottura;

     b) esercizi per la somministrazione al pubblico di bevande, costituiti da:

     1) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte e dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di gastronomia;

     2) esercizi di cui al numero 1) di questa lettera nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

     c) esercizi di cui alle lettere a) e b) nei quali la somministrazione al pubblico di pasti o di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, aventi carattere prevalente, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, cinema, teatri e altri esercizi simili. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago a carattere prevalente la semplice musica di accompagnamento e compagnia.

     2. Negli esercizi di cui al comma 1, lettera a), la somministrazione di bevande è consentita solo in stretta correlazione con i pasti.

     3. La tipologia e le sottotipologie sono assegnate con il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 7, in relazione alle caratteristiche delle attività svolte. Ogni esercizio può essere autorizzato per più tipologie e sottotipologie.

 

     Art. 3. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico.

     1. Fatto salvo il regime speciale di cui all'articolo 13, sono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico:

     a) le mense nelle quali la somministrazione di pasti viene effettuata, a mezzo terzi, esclusivamente nei confronti di studenti e del personale di aziende, amministrazioni, enti e scuole preventivamente convenzionate;

     b) gli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione di bevande viene effettuata, a mezzo terzi, esclusivamente nei confronti degli studenti o del rispettivo personale;

     c) gli spacci e le mense annessi a circoli e ad associazioni, operanti senza scopo di lucro nel campo dell'organizzazione del tempo libero, nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata esclusivamente nei confronti degli associati e dei loro familiari, in forme e modalità assolutamente accessorie e limitate rispetto allo svolgimento dell'attività sociale preventivamente comprovata. Fanno eccezione gli spacci annessi a circoli, associazioni o club per i quali sia da escludere il carattere privato in relazione al numero rilevante delle persone che vi accedono, alla complessità e alla dimensione del locale, alla pubblicità e alle modalità di accesso o alla prevalenza dell'attività di somministrazione rispetto agli scopi sociali; tali spacci sono soggetti alla disciplina applicabile agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico;

     d) gli spacci e le mense annessi a ostelli per la gioventù, case per ferie e strutture ricettive all'aria aperta, nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata esclusivamente nei confronti degli alloggiati [1];

     e) gli esercizi che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore.

 

     Art. 4. Classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

     1. La classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico consiste nel riconoscimento del livello dei requisiti posseduti da ciascun esercizio.

     2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, non annessi a esercizi alberghieri, sono classificati, in relazione al livello dei requisiti posseduti, in cinque categorie contrassegnate in ordine crescente con 1, 2, 3, 4 e 5 stelle, in base ai criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione di questa legge.

     3. La classificazione viene assegnata all'esercizio con il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 7.

     4. La classificazione è modificata d'ufficio dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, qualora venga accertata in qualunque momento l'intervenuta variazione di requisiti che comportino mutamenti nel livello di classificazione dell'esercizio.

     5. Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico annessi a esercizi alberghieri viene attribuito il livello di classificazione del relativo esercizio alberghiero; l'attribuzione è tuttavia subordinata, anche in tale caso, al possesso dei requisiti previsti da questa legge per l'attribuzione del medesimo livello di classificazione.

     6. Per gli esercizi di cui all'articolo 2 il regolamento di esecuzione può prevedere l'introduzione di un marchio di qualità e di marchi di prodotto, anche in correlazione con il livello di classificazione assegnato, al fine di favorire e promuovere la cultura dell'ospitalità e le tradizioni enogastronomiche locali.

     7. Il marchio di qualità è finalizzato a garantire il livello qualitativo dell'offerta quale complemento alla classificazione, a orientare le scelte della clientela ed a contribuire alla creazione di un vantaggio concorrenziale. Esso è attribuito sulla base degli aspetti gestionali relativi alla conduzione, all'offerta complessiva, alla professionalità di imprenditori e collaboratori nonché ad altri elementi di valorizzazione dell'offerta.

     8. I marchi di prodotto sono finalizzati all'offerta di prodotti e servizi specifici riferiti ad esigenze ben caratterizzate della domanda e in particolare all'offerta di prodotti tipici trentini.

     9. Per gli esercizi cui è stato attribuito un marchio di qualità o di prodotto, il regolamento di esecuzione può prevedere anche particolari forme e modalità di gestione.

 

CAPO III

Accesso all'attività

 

     Art. 5. Requisiti professionali per l'accesso all'attività. [2]

     1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e, se si tratta di attività effettuata in forma imprenditoriale, l'esercizio delle attività di cui agli articoli 3 e 14 sono subordinati al possesso, da parte del titolare dell'impresa individuale e del legale rappresentante o eventuale delegato della società, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), e di uno dei seguenti requisiti professionali:

     a) la frequenza con esito positivo di un corso professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fra quelli istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

     b) il conseguimento di un attestato di qualifica professionale del settore alberghiero o della ristorazione presso una scuola alberghiera o un'altra scuola a specifico indirizzo professionale;

     c) la prestazione di servizio, per almeno due anni continuativi negli ultimi cinque, o, se trattasi di servizio stagionale, per periodi di almeno tre mesi continuativi fino al raggiungimento dei due anni negli ultimi cinque, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore;

     d) l'essere stato iscritto nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, o aver superato con esito positivo l'apposito esame.

 

     Art. 6. Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

     1. Al fine di assicurare in relazione alla tipologia degli esercizi, alle abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici e alle caratteristiche delle singole località, la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, la Giunta provinciale fissa, sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e del consorzio dei comuni trentini, criteri e parametri di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni da accertare per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7.

     2. Il comma 1 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:

     a) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, delle stazioni poste a monte degli impianti di risalita e dei centri commerciali al dettaglio di cui alla normativa provinciale in materia di commercio;

     b) negli esercizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

     c) negli esercizi di somministrazione annessi ad esercizi alberghieri;

     d) nelle strutture tipo chiosco situate lungo le piste da sci;

     e) negli altri casi disposti dalla Giunta provinciale con il provvedimento di cui al comma 1.

     3. I comuni, nello stabilire le condizioni di cui al comma 1, possono inoltre individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree.

 

     Art. 7. Autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

     1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione.

     2. Il rilascio dell'autorizzazione relativa all'apertura e al trasferimento è subordinato all'accertamento dei requisiti di tipologia e di classificazione, delle condizioni stabilite dai comuni ai sensi dell'articolo 6, del possesso, da parte del richiedente, di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5, della disponibilità della costituenda azienda commerciale, della sorvegliabilità dei locali e della loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza [3].

     3. Il rilascio dell'autorizzazione concernente l'ampliamento è subordinato all'accertamento dei requisiti di tipologia e di classificazione, della sorvegliabilità dei locali e della loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.

 

     Art. 8. Autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico.

     1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione.

     2. Il rilascio dell'autorizzazione relativa all'apertura e al trasferimento è subordinato all'accertamento delle caratteristiche previste per le singole tipologie di cui all'articolo 3, del possesso, da parte del richiedente, di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5, qualora l'attività sia effettuata in forma imprenditoriale, nonché della conformità dei locali alle norme di cui al comma 3 e a quelle urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza [4].

     3. In ogni caso, salva determinazione di diversi criteri di sorvegliabilità da parte del Ministero dell'interno, i locali in cui si somministrano alimenti o bevande non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici e, limitatamente alle tipologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede dell'azienda, dell'amministrazione, dell'ente o della scuola, del circolo o del complesso ricettivo a carattere turistico-sociale. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno.

     4. Il rilascio dell'autorizzazione concernente l'ampliamento è subordinato all'accertamento della conformità dei locali alle norme del comma 3 e a quelle urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.

     5. Fermi restando i necessari requisiti igienico-sanitari, non è necessaria l'autorizzazione prevista da quest'articolo per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore effettuata da parte degli esercizi aperti al pubblico autorizzati ai sensi dell'articolo 7.

 

     Art. 9. Autorizzazione degli esercizi alberghieri.

     1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi alberghieri sono soggetti ad autorizzazione. L'autorizzazione consente anche la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate compresi, occasionalmente, i relativi visitatori, sempre che la somministrazione sia effettuata congiuntamente alle stesse persone alloggiate. Fermo restando l'obbligo del servizio presso l'esercizio autorizzato, la somministrazione può occasionalmente avvenire nell'ambito di baite o altre strutture esterne similari, secondo modalità e forme stabilite nel regolamento di esecuzione.

     2. Il rilascio dell'autorizzazione relativa all'apertura e al trasferimento è subordinato all'accertamento dell'avvenuta classificazione dell'esercizio ai sensi della disciplina che la concerne, della disponibilità della costituenda azienda commerciale, del possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), della sorvegliabilità dei locali e della loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza [5].

     3. L'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nell'ambito degli esercizi alberghieri, rimane soggetta alle norme dell'articolo 7.

     4. Il rilascio dell'autorizzazione concernente l'ampliamento è subordinato all'accertamento dell'avvenuta classificazione, della sorvegliabilità dei locali e della loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.

 

     Art. 10. Durata delle autorizzazioni.

     1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono rilasciate a tempo indeterminato; peraltro, in ogni momento possono essere effettuate verifiche d'ufficio in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.

     2. Il titolare dell'autorizzazione deve indicare il periodo o i periodi dell'anno, comunque non inferiori ciascuno a sessanta giorni, nei quali intende esercitare l'attività.

 

     Art. 11. Revoca delle autorizzazioni.

     1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono revocate:

     a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a centottanta giorni senza autorizzazione;

     b) quando il richiedente non risulti più in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5 [6];

     c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza; in questi casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per la durata di novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

     d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali è attivata l'azienda e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'azienda, l'autorizzazione per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

     e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;

     f) quando chi ha ottenuto l'autorizzazione a seguito di subingresso temporaneo nell'azienda ne perda l'effettiva disponibilità; resta ferma la possibilità, per il proprietario dell'azienda, di chiedere la reintestazione con le modalità previste nel regolamento di esecuzione;

     g) quando ricorrano i casi indicati negli articoli 10 e 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e per gli esercizi alberghieri anche quelli di cui agli articoli 11 e 92 del medesimo decreto;

     h) quando sia stata revocata la classificazione degli esercizi alberghieri.

 

     Art. 12. Gestioni unitarie.

     1. Fatto salvo quanto previsto da quest'articolo, la richiesta e il conseguente rilascio di più autorizzazioni concernenti un unico esercizio alberghiero o di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico possono essere effettuati esclusivamente con riferimento a un solo titolare.

     2. Il titolare di più autorizzazioni relative a più tipologie e sottotipologie previste dall'articolo 2 concernenti un unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico può affidare, con apposita convenzione, la gestione di alcuni settori dell'esercizio corrispondenti ad alcune tipologie e sottotipologie ad altri soggetti. Questi soggetti devono munirsi dell'autorizzazione prevista per la specifica attività svolta, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione.

     3. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio alberghiero può affidare ad altri soggetti, con apposita convenzione, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore delle persone alloggiate ovvero, se munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore del pubblico. I soggetti ai quali è affidata la gestione devono munirsi dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione.

     4. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 devono essere di durata temporalmente limitata ed evidenziare i rapporti esistenti tra il titolare dell'autorizzazione principale e quello dell'autorizzazione relativa alla gestione dei settori affidati, allo scopo di garantire la coerenza delle attività gestite separatamente con l'unico livello di classificazione attribuito all'esercizio nel suo complesso. Ulteriori contenuti obbligatori delle convenzioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere stabiliti nel regolamento di esecuzione e, con riferimento agli esercizi alberghieri, nella normativa che concerne la loro classificazione.

     5. Ai fini di questa legge ciascun soggetto gestore risponde direttamente dell'attività gestita nei confronti della pubblica amministrazione, fatta salva la responsabilità solidale del soggetto che ha affidato la gestione delle singole attività.

     6. Per i settori la cui gestione sia affidata ai sensi dei commi 2 e 3 è consentito l'uso di insegne diverse, previo assenso del titolare.

 

     Art. 13. Attività non soggette ad autorizzazione.

     1. Non sono soggette alle autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 le attività disciplinate da questa legge svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

     2. Non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 7 la somministrazione di alimenti e bevande consistente nell'assaggio gratuito di prodotti alimentari organizzata dal titolare di un esercizio di commercio al dettaglio, a fini promozionali o di scelta, nell'ambito dell'esercizio, durante il suo orario d'apertura.

     3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 comprendono l'autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, mangianastri e juke-box, all'installazione e all'uso di flipper, calcetti, videogiochi e simili fino a un massimo di cinque apparecchi da gioco complessivi. Comprendono inoltre l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento. Limitatamente agli esercizi alberghieri e ad esclusivo favore delle persone alloggiate, comprendono l'installazione di piscine, lo svolgimento di attività di trattenimento e svago, il noleggio di attrezzi sportivi, la custodia di autovetture e altri servizi accessori. Fermo restando l'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, la pratica dei giochi nei pubblici esercizi disciplinati dalla presente legge è subordinata all'esposizione di un'apposita tabella vidimata dal sindaco e contenente l'elenco dei giochi proibiti, determinato dal Presidente della Giunta provinciale sentita la Questura di Trento.

     3 bis. Nel limite massimo previsto dal comma 3, con regolamento sono stabiliti il numero di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità previsti dall'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, che possono essere installati presso gli esercizi disciplinati dalla presente legge, nonché le prescrizioni ai fini dell'installazione di tali apparecchi, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

     a) dimensione e natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale;

     b) ubicazione dell'esercizio o del locale [7].

     3 ter. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dal comma 3 bis, e fermo restando il limite massimo fissato dal comma 3, il numero di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità previsti dall'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, che possono essere installati presso gli esercizi disciplinati dalla presente legge, nonché le prescrizioni ai fini dell'installazione di tali apparecchi, sono quelli stabiliti dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato emanato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La installazione degli apparecchi previsti dal presente comma in difformità da quanto stabilito dal predetto decreto dirigenziale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro; a tal fine si applica l'articolo 26, commi da 11 a 15 [8].

     4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che sono autorizzati a somministrare.

 

     Art. 14. Autorizzazioni temporanee.

     1. In occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone può essere concessa apposita autorizzazione temporanea per la somministrazione di alimenti e bevande.

     2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica dei presupposti di cui al comma 1, delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie, all'accertamento del possesso, da parte del richiedente, di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5, e alla designazione di un responsabile in possesso di uno di questi requisiti, incaricato di seguire direttamente l'intero svolgimento della manifestazione. L'autorizzazione non può avere durata superiore a quella della manifestazione e comunque a dieci giorni consecutivi. Per manifestazioni di particolare rilevanza sotto il profilo dell'impatto economico, che abbiano durata superiore a dieci giorni, l'autorizzazione può essere motivatamente concessa per l'intera durata della manifestazione medesima. Il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 non è richiesto per il rilascio delle autorizzazioni alle associazioni o enti che perseguono finalità sociali senza carattere imprenditoriale [9].

     3. Salvo cause di forza maggiore adeguatamente motivate, le richieste per il rilascio delle autorizzazioni devono essere presentate almeno quarantacinque giorni prima del giorno previsto per l'effettuazione della manifestazione.

 

     Art. 15. Disposizioni per i distributori automatici.

     1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente o prevalentemente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti o non aperti al pubblico di cui agli articoli 7 e 8.

     2. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in forme diverse da quelle previste dal comma 1 è disciplinata dalle disposizioni del regolamento di esecuzione di questa legge.

     3. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche mediante distributori automatici.

 

CAPO IV

Conduzione degli esercizi pubblici

 

     Art. 16. Preposto.

     1. Gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 possono essere condotti a mezzo di un preposto. E' considerato preposto la persona cui è affidata l'effettiva conduzione dell'esercizio.

     2. Il regolamento di esecuzione determina i casi nei quali il preposto è necessario e disciplina i suoi requisiti.

 

     Art. 17. Subingresso.

     1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda da parte del proprietario che sia già titolare della relativa autorizzazione o da parte di chi abbia ricevuto l'azienda a causa di morte o a seguito di fallimento comporta il trasferimento dell'autorizzazione all'avente causa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5 [10].

     2. Il regolamento di esecuzione determina le procedure relative al subingresso per atto tra vivi e al subingresso per causa di morte.

 

     Art. 18. Limitazioni alla somministrazione.

     1. Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, in materia di somministrazione di bevande alcoliche, gli esercenti non possono rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo se non sussiste un legittimo motivo.

     2. Gli esercenti possono rifiutare la somministrazione a persone che disturbano palesemente la quiete e l'ordine dell'esercizio.

     3. Negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche dalle ore due alle ore sette antimeridiane.

     4. Negli esercizi situati all'interno delle discoteche è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche dalle ore due antimeridiane fino alla chiusura dell'esercizio e di bevande alcoliche dalle ore tre antimeridiane fino alla chiusura.

     5. Negli esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 14 è vietata, salvo espressa e motivata deroga del sindaco, la somministrazione di bevande superalcoliche.

 

     Art. 19. Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

     1. Gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati, anche in relazione alle diverse tipologie di cui all'articolo 2, con il regolamento di esecuzione; gli esercenti hanno facoltà di scegliere l'orario di apertura entro i limiti ivi indicati.

     2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno dell'esercizio e, ove l'esercizio di somministrazione sia aperto al pubblico, anche all'esterno.

 

     Art. 20. Chiusura temporanea degli esercizi alberghieri e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

     1. La chiusura temporanea degli esercizi alberghieri e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al comune o autorizzata dal comune stesso, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione, tenendo conto della durata del periodo di chiusura.

     2. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, specie nei periodi di scarso afflusso turistico, predispone, sentite le organizzazioni locali degli esercenti, dei lavoratori e dei consumatori e la locale azienda di promozione turistica, ove esistente, programmi di apertura per turno degli esercizi alberghieri e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

 

     Art. 21. Riposo settimanale.

     1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare il riposo settimanale.

 

     Art. 22. Divieto di fumare. [11]

     [1. Negli esercizi disciplinati dalla presente legge che somministrano pasti, ivi compresi quelli non aperti al pubblico e quelli annessi agli esercizi alberghieri, è fatto divieto di fumare, fatta salva la possibilità di predisporre parti circoscritte e limitate dell'esercizio, adeguatamente attrezzate e compartimentate, aperte anche ai fumatori; i titolari degli esercizi devono in ogni caso pubblicizzare e far rispettare il divieto di cui al presente articolo [12].

     2. Per le violazioni del divieto di cui al comma 1, si applicano nei confronti del trasgressore e del titolare dell'autorizzazione le sanzioni amministrative previste dalla legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), come da ultimo modificata dall'articolo 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

     4. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, spetta al comune competente per territorio. Al predetto comune spetta altresì l'applicazione delle sanzioni non pecuniarie previste dalla legge 11 novembre 1975, n. 584.

     5. Le somme riscosse ai sensi di questo articolo sono introitate nel bilancio del comune competente per territorio.]

 

CAPO V

Delega delle funzioni autorizzate

 

     Art. 23. Delega ai comuni delle funzioni amministrative.

     1. Il rilascio delle autorizzazioni previste da questa legge e degli atti connessi è delegato al comune competente per territorio.

     2. Le funzioni delegate sono esercitate dal comune in conformità con le direttive impartite dal Presidente della Giunta provinciale.

     3. Per svolgere gli adempimenti previsti da questa legge il comune può avvalersi della consulenza del servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa.

     4. Il comune trasmette immediatamente copia dei provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate al Questore, al Presidente della Giunta provinciale e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     5. Contro i provvedimenti del comune è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Presidente della Giunta provinciale.

     6. Il Presidente della Giunta provinciale, nel caso di accertate gravi illegittimità nella gestione della delega, può disporre la revoca dei provvedimenti adottati dal comune ovvero adottare provvedimenti sostitutivi, previa diffida a provvedere entro il termine di trenta giorni.

 

CAPO VI

Vigilanza e sanzioni

 

     Art. 24. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di questa legge e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai dipendenti dei comuni e del servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa, a ciò espressamente autorizzati dal competente organo comunale o dalla Giunta provinciale.

     2. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di spettacoli pubblici e di quelle rientranti nelle materie di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione è esercitata, oltre che dagli organi di vigilanza, anche dai dipendenti del servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa a ciò espressamente autorizzati dalla Giunta provinciale.

     3. Gli incaricati delle funzioni di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, possono accedere, per lo svolgimento delle relative mansioni, rispettivamente a tutti i locali dove si svolgono le attività disciplinate da questa legge e a tutti i locali dove si svolgono le attività di cui al comma 2.

     4. Esposti e reclami in merito alla conduzione degli esercizi pubblici disciplinati da questa legge possono essere trasmessi all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione e al servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa.

 

     Art. 25. Modifica all'articolo 74 (Qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. [13]

 

     Art. 26. Sanzioni.

     1. Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2 senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 7 per la specifica attività svolta, oppure quando l'autorizzazione sia stata revocata o sospesa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 6.000.000, nonché con l'immediata chiusura dell'esercizio da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

     2. Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 3 senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 8, oppure quando l'autorizzazione sia stata revocata o sospesa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000, nonché con l'immediata chiusura dell'esercizio da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

     3. Lo svolgimento dell'attività ricettiva senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 9, oppure quando l'autorizzazione sia stata revocata o sospesa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 9.000.000, nonché con la chiusura dell'esercizio da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

     4. La chiusura dell'esercizio prevista dal comma 3 può essere posticipata, fatta salva la necessità d'intervenire in via immediata ove sussistano ragioni di tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, fino a un massimo di trenta giorni dalla notificazione della violazione, in presenza di situazioni d'interesse pubblico adeguatamente motivate.

     5. Lo svolgimento di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 6.000.000. In caso di ripetute violazioni l'autorizzazione può essere revocata e non si può dare una nuova autorizzazione se non sia trascorso almeno un anno dal giorno della revoca.

     6. La violazione delle norme dell'articolo 12 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 350.000 a lire 2.500.000. Nel caso di gestione separata non autorizzata l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione dispone inoltre l'immediato divieto di proseguire nell'attività.

     6 bis. La violazione delle norme regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 13, comma 3 bis, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro e con la rimozione degli apparecchi e dei congegni installati in difformità dalle norme regolamentari, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dalle medesime norme. Può essere altresì disposta, contestualmente all'ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi. [14]

     7. La mancata esposizione dei cartelli previsti da questa legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 150.000 a lire 1.500.000.

     8. L'inosservanza dei turni stabiliti ai sensi dell'articolo 20, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 2.000.000.

     9. La violazione delle altre norme di questa legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

     10. Per le violazioni previste dai commi 5 e 8 l'autorità competente all'irrogazione della sanzione pecuniaria, se ritiene fondato l'accertamento, può applicare contestualmente all'ordinanza-ingiunzione la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo, rispettivamente, da quattro a venti giorni e da due a venti giorni; per le altre violazioni l'autorità può applicare contestualmente, in caso di recidiva specifica nel medesimo quinquennio o di particolare gravità, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo da due a trenta giorni.

     11. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689.

     12. Quando viene accertata una violazione prevista dalla presente legge il pubblico ufficiale che l'ha fatto, fermo restando l'obbligo del rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trasmette copia del verbale di accertamento munito degli estremi di notifica, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

     13. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al comune competente per territorio.

     14. Le somme riscosse ai sensi di quest'articolo sono introitate nel bilancio del comune competente per territorio.

     15. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale non esclude l'applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative previste da questa legge.

     16. Ove ne ricorrano i presupposti il Presidente della Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può sospendere l'autorizzazione. La sospensione non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando ciò sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.

     17. Salvi i casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 e quelli relativi ad aspetti d'incolumità pubblica e d'igiene, i provvedimenti concernenti il diniego o la sospensione delle autorizzazioni previste da questa legge o inibitori dello svolgimento dell'attività, emanati dalle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, sono adottati previa contestazione agli interessati dei motivi su cui essi si fondano e tenuto conto delle deduzioni e delle osservazioni che gli interessati possono presentare per iscritto entro il termine massimo di trenta giorni.

     18. La presentazione di denunce penali collegate alla mancata osservanza dei provvedimenti di sospensione e chiusura previsti da questa legge non impedisce, a norma dell'articolo 5 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'esecuzione coattiva dei medesimi provvedimenti.

 

CAPO VII

Disposizioni finali

 

     Art. 27. Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

     1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.

     2. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni contro la mafia stabilite dalle leggi dello Stato.

 

     Art. 28. Regolamento di esecuzione.

     1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione di questa legge la Giunta provinciale approva il suo regolamento di esecuzione.

     2. La proposta di regolamento di cui al comma 1 è inviata alla competente commissione consiliare permanente, che può far pervenire osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'adozione del relativo regolamento.

     3. Il regolamento di esecuzione disciplina le modalità di esposizione delle autorizzazioni e di pubblicizzazione della classificazione e dei prezzi, determina i casi nei quali si configurano gli istituti del silenzio-assenso e della denuncia d'inizio attività, stabilisce la documentazione da allegare alle domande e alle denunce previste da questa legge e le procedure eventualmente da seguire. Per le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 il regolamento stabilisce la documentazione da allegare alla domanda per l'accertamento dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previste e quella da presentare successivamente alla comunicazione dell'esito favorevole di tale fase. Si può presentare tutta la documentazione in via preventiva.

     4. Per le infrazioni alle sue norme il regolamento di esecuzione può prevedere sanzioni amministrative pecuniarie da lire 100.000 a lire 6.000.000 e, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a quindici giorni. In assenza di specifiche disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.

 

     Art. 29. Norme transitorie.

     1. La presente legge si applica dalla data d'entrata in vigore del suo regolamento di esecuzione. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate o di cui cessa l'applicazione ai sensi dell'articolo 30.

     2. A coloro che, alla data di prima applicazione della presente legge, sono in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 e dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sono rilasciate d'ufficio le corrispondenti autorizzazioni previste dalle nuove disposizioni.

     3. Coloro che, alla data di prima applicazione della presente legge, sono in possesso di autorizzazione per la tipologia di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 dicembre 1997, n. 28- 72/Leg, come rettificato dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 gennaio 1998, n. 1-73/Leg, entro novanta giorni dalla data di prima applicazione della presente legge possono presentare apposita e documentata istanza per ottenere la nuova autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), in deroga a tutte le disposizioni programmatorie.

     4. Coloro che, alla data di prima applicazione della presente legge, sono in possesso di autorizzazione per la tipologia di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl., entro novanta giorni dalla data di prima applicazione della presente legge possono presentare apposita e documentata istanza per ottenere la nuova autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1) o numero 2), in deroga a tutte le disposizioni programmatorie.

     5. A tutte le violazioni in materia di esercizi pubblici commesse fino alla data di prima applicazione della presente legge restano applicabili le sanzioni previste dall'articolo 75 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, come da ultimo modificato dall'articolo 21 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.

     6. I proprietari dei pubblici esercizi esistenti alla data di prima applicazione della presente legge, già intestatari di licenza, la cui gestione è stata trasferita a titolo temporaneo a terzi, possono, cessato il trasferimento temporaneo, chiedere la reintestazione dell'autorizzazione ai soli fini amministrativi, anche se non sono in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5 [15].

     7. Fino a quando i comuni stabiliranno le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 6 si continuano ad applicare gli strumenti di programmazione in vigore, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 31 del piano provinciale di politica commerciale approvato con deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 1987, n. 5544, piano come modificato con deliberazione della Giunta provinciale 11 agosto 1988, n. 9320, con riferimento al limite di sviluppo annuo del 3 per cento, e dall'articolo 34, comma 1, dello stesso piano, con riferimento alla deroga per i casi di sfratto esecutivo. Fino a quando i comuni stabiliranno le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 6 non è comunque ammesso il trasferimento in altra sede di parti dell'esercizio costituenti singole sottotipologie ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

     8. Coloro che svolgono un'attività per cui, diversamente dal passato, è necessaria una specifica autorizzazione devono richiederla, allegando la documentazione necessaria, nel termine di centottanta giorni dalla data di prima applicazione della presente legge. Fino alla data della decisione è possibile proseguire l'attività.

     9. Coloro che alla data di prima applicazione della presente legge sono autorizzati a svolgere le attività di cui all'articolo 3 possono continuare a svolgere le medesime attività, anche in forma imprenditoriale, pur in assenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5 [16].

 

     Art. 30. Abrogazioni e ricognizione di casi esclusi dall'applicazione della legge.

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29 sono abrogati:

     a) gli articoli 5, primo comma, lettera f), 37, 38, 39, 39 bis, 40, 41, 42, 55 e 74, secondo comma, della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;

     b) gli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 50 bis, 51, 52, 53, 54 e 54 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl., come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 febbraio 1999, n. 1-118/Leg;

     c) [17].

     2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29 cessano di applicarsi, per quanto attiene gli esercizi alberghieri e di affittacamere e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande [18]:

     a) gli articoli 31 e 75 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;

     b) gli articoli 28 e 70 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.

     b bis) l'articolo 10 (Delega ai comuni in materia di pubblici esercizi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 [19].

     3. Dalla data di prima applicazione della presente legge sono o restano inapplicati nel territorio provinciale, per quanto attiene gli esercizi alberghieri e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:

     a) gli articoli 86, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102 e 103 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

     b) gli articoli 152, 154, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 185, 186, 187, 189, 190, 194 e 195 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134;

     c) la legge 1 giugno 1971, n. 425 (Chiusura settimanale dei pubblici esercizi), come modificata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

     4. Nulla è innovato per quanto concerne la ricezione turistica all'aperto, i rifugi alpini, il commercio ambulante, l'agriturismo e i complessi ricettivi a carattere turistico-sociale, che restano disciplinati dalle disposizioni che li concernono e in particolare dalle seguenti:

     a) legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;

     b) legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

     c) legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;

     d) legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 (Disciplina

dell'agriturismo), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;

     e) articolo 1, primo comma, numeri 1), 4) e 5), e articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 5 maggio 1958, n. 10 (Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale).

 


[1] Lettera così modificata dall’art. 46 della L.P. 15 maggio 2002, n. 7.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 43 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[3] Comma così modificato dall'art. 43 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[4] Comma così modificato dall'art. 43 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[5] Comma così modificato dall’art. 49 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[6] Lettera modificata dall’art. 49 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così sostituita dall'art. 43 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[7] Comma inserito dall’art. 12 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, di cui la Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 2006, n. 237, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

[8] Comma inserito dall’art. 12 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, di cui la Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 2006, n. 237, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

[9] Comma così modificato dall'art. 43 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[10] Comma già modificato dall’art. 49 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 43 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[11] Articolo abrogato dall’art. 18 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13, con la decorrenza ivi indicata.

[12] Comma così modificato dall’art. 34 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[13] Aggiunge la lettera g bis) al comma 1, art. 74 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[14] Comma inserito dall’art. 12 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, di cui la Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 2006, n. 237, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

[15] Comma già modificato dall’art. 49 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 43 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[16] Comma così modificato dall'art. 43 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[17] Lettera abrogata dall’art. 46 della L.P. 15 maggio 2002, n. 7.

[18] Comma così modificato dall’art. 46 della L.P. 15 maggio 2002, n. 7.

[19] Lettera aggiunta dall’art. 46 della L.P. 15 maggio 2002, n. 8.