§ 5.2.67 - L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.
Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:22/12/2004
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti).
Art. 2.  Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento).
Art. 3.  Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap).
Art. 4.  Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale).
Art. 5.  Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).
Art. 6.  Adeguamento dei tassi di interesse sui mutui agevolati concessi ai sensi della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).
Art. 7.  Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti).
Art. 8.  Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, relativo all'istituzione dell'anagrafe canina provinciale.
Art. 9.  Modificazioni della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale).
Art. 10.  Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie.
Art. 11.  Disposizioni sull'attuazione degli accordi Stato-regioni in materia sanitaria.
Art. 12.  Esercizio della vigilanza sulle disposizioni in materia di tracciabilità e di rintracciabilità delle carni e degli alimenti di origine animale e di etichettatura delle carni bovine, ai sensi dei [...]
Art. 13.  Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, in materia di formazione del personale dei servizi sanitari.
Art. 14.  Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico).
Art. 15.  Erogazione e prescrizioni di medicinali agli assistiti.
Art. 16.  Modificazione dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla polizia mortuaria.
Art. 17.  Abrogazione dell'articolo 78 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo a indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e da somministrazioni [...]
Art. 18.  Tutela della salute dei non fumatori nei luoghi chiusi aperti al pubblico.
Art. 19.  Riferimento delle spese e copertura degli oneri.
Art. 20.  Variazioni di bilancio.
Art. 21.  Entrata in vigore.
Articolo descrizione


§ 5.2.67 - L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie.

(B.U. 28 dicembre 2004, n. 52 – S.O. n. 2).

 

Capo I

Disposizioni in materia di politiche sociali

 

Art. 1. Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti).

     1. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7, è aggiunto il seguente:

"8 bis. Le prestazioni previste da questo articolo possono essere erogate, in pendenza di ricorsi o di contenzioso circa la spettanza di prestazioni con esse incompatibili, solo qualora il richiedente si obblighi a rimborsare alla Provincia quanto ricevuto per il medesimo periodo di decorrenza in caso di successivo accertamento sul proprio diritto. La Provincia è autorizzata a stipulare convenzioni e accordi con gli enti ai quali spetta la gestione delle prestazioni incompatibili per facilitare il recupero di quanto eventualmente erogato a doppio titolo per lo stesso periodo temporale e per rendere effettivo il diritto di opzione da parte dell'interessato."

     2. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7, è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini dell'ottemperanza dei limiti di reddito personale richiesti per l'accesso alla pensione per invalidi civili parziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), i redditi derivanti da lavoro dipendente o autonomo sono considerati nella misura del 50 per cento."

     3. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7, è sostituito dal seguente:

"1. L'accertamento dell'invalidità civile in prima istanza è effettuato individualmente, nell'ambito dei compiti istituzionali, da medici specialisti in medicina legale e delle assicurazioni sociali addetti alla struttura operativa dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari alla quale sono attribuite le funzioni in materia di medicina legale ovvero, qualora detti specialisti non siano presenti in numero sufficiente, da altri medici addetti alla medesima struttura o, per la casistica specificamente loro affidata, da medici di altre strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o con questa convenzionati, chiamati ad operare sotto il coordinamento della medesima struttura competente."

     4. Fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore di questa legge, la Provincia recupera le prestazioni di cui all'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 1998 erogate, a partire dal 1° gennaio 2004, in pendenza di ricorsi o di contenzioso promossi dall'interessato circa la spettanza di prestazioni incompatibili con quelle provinciali, in tutti i casi in cui sia successivamente accertato il diritto ad esse; in considerazione del carattere delle prestazioni provinciali, la Provincia assume interamente a carico del proprio bilancio, nei medesimi casi, l'onere relativo a mensilità erogate prima di tale data.

 

     Art. 2. Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento). [1]

     [1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, è inserita la seguente:

"g bis) le funzioni inerenti l'attuazione degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione, in quanto non possano trovare attuazione attraverso l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 9, comma 1, lettera g);".]

 

     Art. 3. Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap).

     1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8, è sostituito dal seguente:

"4. All'individuazione dell'alunno come persona in situazione di handicap, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, istruzione ed integrazione scolastica provvede, su segnalazione dei genitori o di chi ne esercita la potestà, lo specialista ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o convenzionato. All'accertamento può assistere un genitore o il tutore dell'interessato, oltre ad un suo medico di fiducia o uno specialista nel campo delle malattie evolutive. La relativa spesa è a carico dell'interessato. All'individuazione possono altresì provvedere specialisti operanti presso strutture accreditate per l'esercizio di attività sanitaria ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, nell'ambito delle funzioni specialistiche accreditate."

 

     Art. 4. Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale).

     1. Il comma 10 dell'articolo 4 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, è sostituito dal seguente:

"10. Al fine di fronteggiare particolari emergenze sociali, la Provincia è autorizzata ad assumere spese per la progettazione e la realizzazione di interventi o programmi di intervento, anche diversi da quelli indicati dall'articolo 2, mediante il servizio ripristino e valorizzazione ambientale."

     2. Dopo il comma 10 dell'articolo 4 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, è aggiunto il seguente:

"10 bis. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può condizionare l'inserimento degli interventi negli strumenti della programmazione provinciale all'assunzione, da parte degli enti pubblici interessati, dell'impegno ad assicurare una compartecipazione alla spesa nella misura stabilita dalla deliberazione medesima."

     3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

Capo II

Disposizioni in materia di edilizia abitativa

 

     Art. 5. Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

     1. All'articolo 14 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"e) entrate derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.";

     b) alla lettera b) del comma 4 dopo la parola: "mutui" sono inserite le seguenti: "e delle altre operazioni finanziarie".

 

     Art. 6. Adeguamento dei tassi di interesse sui mutui agevolati concessi ai sensi della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il tasso di interesse minimo a carico dei beneficiari per ogni singolo strumento di intervento oggetto di agevolazione in base alla legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, è pari al tasso di interesse minimo applicato ai beneficiari degli interventi previsti dalla legge provinciale n. 21 del 1992.

     2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

Capo III

Disposizioni in materia di emigrazione

 

     Art. 7. Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti).

     1. All'articolo 4 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la copertura delle spese sostenute dai consultori nello svolgimento delle funzioni e in particolare per:

a) rimborsare o sostenere direttamente le spese di viaggio, vitto e alloggio;

b) attribuire specifiche indennità orarie, in misura comunque non superiore a quelle previste per i dirigenti della Provincia, anche in alternativa a quanto previsto dalla lettera a);

c) corrispondere una somma forfetaria per spese telefoniche, postali e di cancelleria.";

     b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai consultori, sentite le associazioni di cui all'articolo 6, possono essere affidati specifici incarichi per la realizzazione delle finalità di questa legge sulla base di apposita convenzione, che definisce anche i relativi impegni finanziari."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di anagrafe canina

 

     Art. 8. Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, relativo all'istituzione dell'anagrafe canina provinciale. [2]

     1. All'articolo 10 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della tutela degli animali di affezione e della prevenzione del randagismo si applica, nella provincia di Trento, la legge 14 agosto 1991, n. 281, con gli adattamenti previsti da quest'articolo.";

     b) nel primo periodo del comma 4 le parole: "presentandone domanda al" sono sostituite dalle seguenti: "presso il";

     c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Si applica la sanzione del pagamento di una somma da 25 a 150 euro per la mancata iscrizione all'anagrafe ai sensi dei commi 4 e 9, ultimo periodo; si applica la sanzione del pagamento di una somma da 20 a 100 euro per la mancata comunicazione delle variazioni previste dal comma 4 nei termini stabiliti dal comma 9 o per il periodo successivo al regolamento di cui al comma 2. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza di quest'articolo i servizi veterinari dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, i corpi di polizia urbana dei comuni, nonché le guardie zoofile, che svolgono la loro attività volontariamente, in via onoraria.";

     d) nel comma 6, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b bis) i requisiti e le modalità per la nomina nonché i casi di revoca delle guardie zoofile previste dal comma 4 bis, nel rispetto della normativa statale in materia di pubblica sicurezza, e la disciplina dei corsi di formazione e di aggiornamento delle stesse nonché le norme per il coordinamento delle funzioni di vigilanza.";

     e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8 bis. La Provincia può provvedere direttamente alla realizzazione di studi, di ricerche, di indagini e di attività di promozione della conoscenza delle tematiche relative agli animali di affezione.";

     f) nel comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Qualora non già intervenuti, l'iscrizione e l'inserimento del microchip previsto dalle predette deliberazioni della Giunta provinciale sono effettuati entro il 31 dicembre 2004."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

Capo V

Disposizioni in materia di sanità

 

     Art. 9. Modificazioni della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale).

     1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, è sostituita dalla seguente:

"a) le autorizzazioni inerenti ai settori indicati all'articolo 3, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità), nei limiti in cui le relative funzioni spettino o siano comunque delegate o affidate alla Provincia, con esclusione delle autorizzazioni in materia di produzione e commercializzazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, contenente modifiche al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e all'articolo 44 del regolamento di esecuzione della legge n. 283 del 1962, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;".

     2. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, è inserito il seguente:

"Art. 5 bis. Attribuzioni dei comuni.

1. I comuni esercitano le competenze di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2 della legge n. 283 del 1962 e all'articolo 44 del relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980."

     3. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 bis della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, è aggiunto il seguente:

"3 bis. La Giunta provinciale è autorizzata a riservare una quota del fondo sanitario, comunque non superiore allo 0,5 per mille, per il finanziamento di interventi a carattere umanitario per l'assistenza sanitaria a favore di persone non iscritte al servizio sanitario provinciale o per prestazioni sanitarie non comprese nei livelli essenziali di assistenza a favore di persone iscritte al servizio sanitario provinciale. I criteri e le modalità di erogazione di detta quota del fondo sono stabiliti dalla Giunta provinciale. "

     4. Dopo il comma 2 dell'articolo 50 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, è inserito il seguente:

"2 bis. Qualora non si sia già provveduto ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale n. 33 del 1980, i beni immobili di proprietà di enti pubblici locali, soggetti a vincolo di destinazione in funzione delle esigenze del servizio sanitario provinciale, sono acquisiti al patrimonio della Provincia e sono successivamente assegnati in proprietà all'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dei commi 1, lettera c), e 2, salvo che non intervenga apposita deliberazione della Giunta provinciale che ne stabilisca lo svincolo dalla destinazione sanitaria."

     5. Il comma 3 dell'articolo 50 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, è sostituito dal seguente:

"3. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede all'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa concernente la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria e ordinaria dei beni immobili utilizzati ai sensi del presente articolo, secondo la disciplina vigente in materia per la Provincia, intendendosi sostituiti agli organi e servizi provinciali quelli competenti secondo l'ordinamento aziendale. La Giunta provinciale, sentita l'azienda, può disporre che all'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa concernente la realizzazione o il completamento di opere comprese in programmi provinciali, provveda, integralmente o con riguardo a determinate fasi, la Provincia trattenendo i finanziamenti occorrenti sul fondo sanitario provinciale."

     6. Dopo l'articolo 51 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, è inserito il seguente:

"Art. 51 bis. Addebito delle prestazioni ai terzi responsabili.

1. I costi delle prestazioni rese nell'ambito del servizio sanitario provinciale sono posti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari a carico dei terzi responsabili dei danni che abbiano comportato le prestazioni medesime in applicazione delle tariffe vigenti, salvo quanto diversamente disposto dalla normativa nazionale in materia."

 

     Art. 10. Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie.

     1. I commi da 1 a 5 dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private sono disciplinati da questo articolo, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. L'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento o alla trasformazione di strutture sanitarie pubbliche o private è rilasciata dalla Provincia o, conformemente alle competenze a essi attribuite dalla normativa in vigore, dai comuni, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti minimi. Il regolamento di esecuzione specifica le strutture di competenza della Provincia e dei comuni e disciplina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione, per l'effettuazione di controlli periodici sul possesso dei requisiti minimi e per l'eventuale revoca dell'autorizzazione.

3. I requisiti minimi delle strutture sanitarie pubbliche e private sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, tenuto conto dei requisiti in vigore a livello nazionale per le corrispondenti strutture. Fino alla data stabilita dalla predetta deliberazione si continuano ad applicare i requisiti previsti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal regolamento di esecuzione.

4. I requisiti minimi trovano immediata applicazione alle strutture sanitarie di nuova costruzione e, ove vengano realizzate modificazioni soggette ad autorizzazione, anche a quelle esistenti alla data del 30 giugno 2004. Le strutture pubbliche in esercizio alla data del 30 giugno 2004, e le strutture private autorizzate fino alla medesima data, devono essere adeguate ai requisiti minimi secondo quanto previsto dai commi 5 e 5 bis entro cinque anni dalla data di entrata in vigore di questa disposizione. Fino all'avvenuto adeguamento e al conseguente rilascio dell'autorizzazione, le strutture devono essere gestite con modalità e criteri idonei ad assicurare agli operatori e agli utenti, in ordine ai requisiti mancanti, il maggior grado di sicurezza e di cautela tecnicamente conseguibile.

5. Gli interventi concernenti l'adeguamento delle strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi del comma 4 sono pianificati e attuati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari previo accertamento delle situazioni di inadeguatezza e di rischio delle singole strutture e delle relative necessità di intervento nell'ambito della corrispondente programmazione di settore e dei finanziamenti di spettanza della stessa, tenendo conto delle esigenze di adeguamento delle strutture e di quelle di funzionamento dei servizi.

5 bis. Gli interventi concernenti l'adeguamento ai sensi del comma 4 delle strutture private autorizzate ai sensi della previgente normativa, e delle strutture pubbliche diverse da quelle previste dal comma 5, sono individuati dalle strutture medesime in un apposito programma di adeguamento che specifichi le situazioni di inadeguatezza, la valutazione del rischio e delle conseguenti cautele, la descrizione e la temporalizzazione degli interventi e il termine ultimo per il conseguimento dei requisiti. La prosecuzione dell'attività delle predette strutture dopo il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma è subordinata alla presentazione di detto programma, entro lo stesso termine, agli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione e, successivamente, all'intervenuto accertamento della congruità dei tempi degli interventi proposti e della correlazione degli stessi con le carenze rilevate da parte dei medesimi uffici e all'avvenuto adeguamento delle strutture nei tempi previsti; a tal fine detto piano è soggetto a eventuale modificazione d'ufficio, in particolare per quanto riguarda i tempi massimi di esecuzione degli interventi necessari per ovviare alle carenze evidenziate. La Giunta provinciale può dettare criteri e modalità di applicazione di questo comma; fino alla data stabilita dalla predetta deliberazione si continua ad applicare, per quanto non diversamente disposto, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1221 del 4 giugno 2004."

     2. Sono abrogati l'articolo 18 (Adeguamento ai requisiti minimi delle strutture già in esercizio) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg e l'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 13 agosto 2003, n. 22-143/Leg.

 

     Art. 11. Disposizioni sull'attuazione degli accordi Stato-regioni in materia sanitaria.

     1. Fatti salvi i casi di riserva di legge e quanto espressamente disciplinato da leggi specifiche, è autorizzata in via generale l'introduzione con norme regolamentari nell'ordinamento provinciale di criteri, procedure, modalità e requisiti per l'esercizio di funzioni amministrative di tipo autorizzativo, permissivo o conformativo previste in materia sanitaria dall'ordinamento in tutti i casi in cui ciò sia necessario per dare attuazione ad accordi conclusi in sede di Conferenza Stato-regioni. Negli stessi casi, la Giunta provinciale può altresì provvedere con propria deliberazione ove si tratti di introdurre specifici requisiti di carattere tecnologico, strutturale e organizzativo cui la Provincia intenda chiamare i terzi ad attenersi per l'esplicazione delle medesime funzioni. La Giunta provinciale può provvedere transitoriamente con propria deliberazione in attesa dell'entrata in vigore delle relative norme regolamentari, anche ove la questione rivesta carattere di urgenza.

     2. La Giunta provinciale approva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa disposizione, in attuazione dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 17 giugno 2004, recante "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell'autocontrollo", le norme regolamentari concernenti requisiti minimi, criteri e procedure per il riconoscimento dei laboratori di analisi in esercizio delle funzioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari).

 

     Art. 12. Esercizio della vigilanza sulle disposizioni in materia di tracciabilità e di rintracciabilità delle carni e degli alimenti di origine animale e di etichettatura delle carni bovine, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 1760/2000 e n. 1825/2000.

     1. Rientrano tra le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria di spettanza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari quelle inerenti la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità e di rintracciabilità delle carni e degli alimenti di origine animale, in attuazione degli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Sono altresì esercitate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari le funzioni amministrative inerenti la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia di etichettatura obbligatoria delle carni bovine durante le fasi di commercializzazione previste dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000 - istitutivo di un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine - e dal regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000 - recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e di prodotti a base di carni bovine - nonché l'accertamento e l'irrogazione delle corrispondenti sanzioni ai sensi del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, concernente le disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000. Nei casi di cui al presente comma, e in tutti i casi in cui spetti all'Azienda provinciale per i servizi sanitari l'applicazione di sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e di igiene e sanità veterinaria, l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è affidata al direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o ai dirigenti dell'azienda da questo previamente incaricati. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari introita, nei medesimi casi, i relativi proventi.

     2. Sono esercitate dal servizio provinciale competente in materia di vigilanza sull'attività agricola le funzioni amministrative inerenti la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 58 del 2004, in materia di disciplinari di etichettatura facoltativa previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 agosto 2000 - recante indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 - nonché di organismi indipendenti di controllo riconosciuti di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1760/2000. Spetta in tali casi al dirigente del medesimo servizio l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981. I relativi proventi sono introitati nel bilancio della Provincia.

 

     Art. 13. Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, in materia di formazione del personale dei servizi sanitari.

     1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap), la Provincia assicura la fruizione agevolata di servizi residenziali e di ristorazione a favore degli studenti frequentanti i corsi sanitari e socio-sanitari, avvalendosi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell'Opera universitaria. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le eventuali intese con altri soggetti che siano in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.

2. La Provincia può altresì erogare, direttamente o avvalendosi dell'Opera universitaria, borse di studio a favore degli studenti medesimi residenti in provincia di Trento, purché non fruiscano di analoghe provvidenze, tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare ed eventualmente di ulteriori spese sostenute per la frequenza ai corsi.

3. La Giunta provinciale, a decorrere dall'anno formativo 2005-2006, sentito l'organismo rappresentativo delle professioni sanitarie, adotta un programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale, nel quale sono definiti gli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, della legge provinciale n. 8 del 2003 e i relativi criteri organizzativi e modalità gestionali e sono determinati gli indirizzi e individuati gli obiettivi di interesse provinciale per il funzionamento del sistema della formazione continua. Tale programma triennale può essere annualmente aggiornato con riferimento alle eventuali esigenze emerse dagli atti di programmazione sanitaria o per adeguamenti alle disposizioni in materia di formazione. Nel programma sono definiti in particolare i criteri per la programmazione, l'organizzazione, il finanziamento e lo svolgimento dei corsi di formazione manageriale.

3 bis. Ai medici frequentanti i corsi di formazione specifica in medicina generale è corrisposta durante tutto il periodo di partecipazione una borsa di studio, il cui importo e modalità di erogazione sono definiti dalla Giunta provinciale, tenendo conto degli importi stabiliti a livello nazionale per le analoghe borse di studio."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

     Art. 14. Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico).

     1. L'articolo 58 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 58. Servizio farmaceutico.

1. Le funzioni amministrative provinciali in materia farmaceutica sono esercitate dalla Provincia e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo le rispettive competenze, quali stabilite, in particolare, dalla disciplina del servizio sanitario provinciale.

2. I dispensari farmaceutici previsti dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) possono essere istituiti anche nei comuni, nelle frazioni o nei centri abitati ove non sia prevista nella pianta organica una sede farmaceutica vacante.

3. Con norme regolamentari sono disciplinate le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, per l'esercizio della vigilanza e per la formazione e la revisione delle piante organiche in materia di farmacie.

4. Nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero, ove non esista un servizio autonomo di farmacia, le funzioni di deposito, conservazione e distribuzione dei farmaci sono assicurate sotto il controllo e la responsabilità del direttore sanitario.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del riconoscimento dell'indennità di residenza ai titolari di farmacie rurali, nei casi in cui la farmacia rurale sia l'unica sede farmaceutica del comune, il limite massimo di tremila abitanti di cui all'articolo 2 della legge n. 221 del 1968 va riferito all'intero territorio comunale."

     2. L'articolo 61 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 61. Continuità del servizio farmaceutico e riposo settimanale.

1. Le modalità per l'effettuazione del servizio farmaceutico e per assicurare, mediante turni, la continuità dello stesso e per la fruizione da parte di tutte le farmacie di una giornata o di due mezze giornate di riposo settimanali, sono disciplinate con norme regolamentari."

     3. L'articolo 64 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 64. Chiusura temporanea per esigenze formative.

1. Con norme regolamentari sono disciplinati i casi e le procedure con cui le farmacie possono essere autorizzate a chiudere per esigenze di formazione continua obbligatoria per un massimo di sette giorni all'anno indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 66, primo comma, lettera d). "

     4. Agli articoli 62 e 65 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, le parole: "dal comitato di gestione dell'USL" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari"; all'articolo 66, secondo comma, della medesima legge provinciale, le parole: "all'USL competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "all'Azienda provinciale per i servizi sanitari"; all'articolo 68 della medesima legge provinciale le parole: "dalle unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari".

     5. I regolamenti previsti dal nuovo testo degli articoli 58, 61 e 64 della legge provinciale n. 29 del 1983, a seguito delle modificazioni apportate da quest'articolo, sono approvati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentito l'ordine dei farmacisti della provincia di Trento. Fino all'entrata in vigore dei predetti regolamenti continuano ad applicarsi, ove esistenti, le disposizioni precedentemente in vigore.

     6. Sono abrogati l'articolo 60 della legge provinciale n. 29 del 1983 e l'articolo 6 della legge provinciale 24 dicembre 1984, n. 14. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 58, comma 3, della legge provinciale n. 29 del 1983, nel testo risultante dal comma 1 di questo articolo, sono abrogati l'articolo 67 della medesima legge provinciale n. 29 del 1983 e l'articolo 7 della legge provinciale 24 dicembre 1984, n. 14. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 61 della legge provinciale n. 29 del 1983, nel testo risultante dal comma 2 di quest'articolo, è abrogato l'articolo 63 della medesima legge provinciale n. 29 del 1983.

 

     Art. 15. Erogazione e prescrizioni di medicinali agli assistiti.

     1. La Giunta provinciale può stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, finalizzati alla fornitura di medicinali agli assistiti anche presso le medesime farmacie con le modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture del servizio sanitario nazionale, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo che segue prestazioni di assistenza ospedaliera nei diversi regimi di ricovero o prestazioni specialistiche ambulatoriali.

     2. Con le procedure e le modalità di cui al comma 1 possono essere altresì erogate categorie di medicinali anche ulteriori rispetto a quelle individuate dall'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001.

     3. Ai fini del contenimento della spesa, salvaguardando il livello qualitativo delle prestazioni, e del miglioramento degli aspetti organizzativi del servizio sanitario provinciale e anche in riferimento alle modalità di erogazione dei medicinali previste da quest'articolo, la Giunta provinciale, sentito l'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Trento e le organizzazioni sindacali mediche interessate, può adottare direttive per la definizione delle procedure connesse alla prescrizione dei medicinali.

 

     Art. 16. Modificazione dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla polizia mortuaria.

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è inserito il seguente:

"3 bis. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 46, primo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale), per gli ampliamenti dei cimiteri a distanza minore rispetto a quella prevista, sono esercitate dai comuni le competenze che l'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166, loro attribuisce. Al fine delle riduzioni della zona di rispetto cimiteriale previste dal quinto comma dell'articolo 338 del regio decreto n. 1265 del 1934, si osservano, previa specificazione da parte della Giunta provinciale dei casi di applicazione dell'articolo e fermo restando l'acquisizione preventiva del parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le procedure previste dagli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)."

     2. Dopo il comma 7 dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono aggiunti i seguenti:

"7 bis. La competenza al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 è esercitata dai comuni; la competenza relativa alle autorizzazioni previste dagli articoli 82, 86, comma 4, 105 e 106 del medesimo decreto è esercitata dalla Provincia.

7 ter. Al fine di adeguare le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 a specifiche esigenze locali e di evoluzione tecnica, la Provincia è autorizzata a modificare con regolamento il medesimo decreto per disciplinare le modalità organizzative e operative inerenti la certificazione di morte, la chiusura dei feretri e il trattamento, il trasporto, l'esumazione, l'inumazione e l'estumulazione delle salme; il medesimo regolamento individua altresì appositi organi di consulenza tecnica per l'esercizio delle competenze della Provincia."

 

     Art. 17. Abrogazione dell'articolo 78 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo a indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e da somministrazioni di emoderivati.

     1. L'articolo 78 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, è abrogato.

 

     Art. 18. Tutela della salute dei non fumatori nei luoghi chiusi aperti al pubblico.

     1. In armonia con i principi posti dalla corrispondente legislazione statale è fatto divieto di fumare:

     a) negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinati dalla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale);

     b) negli esercizi commerciali, disciplinati dalla legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento);

     c) negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, disciplinati dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica), nonché nei rifugi disciplinati dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate), e nei locali destinati all'esercizio di attività agrituristica ai sensi della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori);

     d) nei mezzi di trasporto pubblico di competenza della Provincia e nelle relative sale di attesa e di biglietteria delle stazioni e delle fermate;

     e) negli esercizi di intrattenimento e di svago disciplinati dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

     f) nei locali chiusi comunque aperti a utenti o al pubblico, utilizzati nell'ambito di attività e materie di competenza provinciale.

     2. È altresì fatto divieto di fumare in tutti i luoghi aperti di pertinenza degli asili nido, delle scuole per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra struttura specificamente adibita ad ospitare soggetti di età inferiore ad anni diciotto.

     3. È tuttavia fatta salva la possibilità di predisporre parti circoscritte e limitate dell'esercizio o del locale, di superficie comunque non superiore alla metà di quella complessiva, adeguatamente attrezzate e compartimentate, aperte anche ai fumatori.

     4. I titolari degli esercizi e i conduttori dei locali devono pubblicizzare e invitare al rispetto del divieto di cui al comma 1.

     5. Per le violazioni di quest'articolo si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico). Si osserva, a tal fine, la legge n. 689 del 1981.

     6. Per le infrazioni al divieto di fumare, ove siano commesse in relazione ad attività e a materie di competenza provinciale, l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di commercio; nei predetti limiti, la vigilanza è esercitata dai dipendenti del medesimo servizio provinciale a ciò espressamente autorizzati, dai dipendenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari appositamente incaricati, e dai corpi di polizia urbana dei comuni. Al dirigente del servizio provinciale competente in materia di commercio spetta altresì l'applicazione delle sanzioni non pecuniarie previste dalla legge n. 584 del 1975. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

     7. Resta ferma la competenza dei comuni e degli altri enti locali con riferimento alle sanzioni di infrazioni connesse ad aspetti ordinamentali dei predetti enti e all'introito dei relativi importi. Detti soggetti possono comunque convenzionarsi con la Provincia per affidare a essa l'esercizio delle predette competenze sanzionatorie.

     8. Con deliberazione della Giunta provinciale sono adottate, ove occorrenti, le misure necessarie per l'applicazione dell'accordo previsto dall'articolo 51 (Tutela della salute dei non fumatori), comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. La Giunta presenta al Consiglio provinciale entro novanta giorni dal raggiungimento dell'accordo il disegno di legge di modificazione della legislazione provinciale eventualmente necessario.

     9. Per quanto non previsto da quest'articolo si applicano l'articolo 51, commi 2, 4 e 10, della legge n. 3 del 2003, e, in quanto compatibili, le norme richiamate dall'articolo 51, comma 9, della medesima legge. Fino alla data di entrata in vigore, in attuazione del medesimo articolo, del provvedimento previsto dal comma 2 dell'articolo 51 della legge n. 3 del 2003, si applicano agli effetti della compartimentazione degli esercizi o locali ai sensi del comma 3 di quest'articolo, le disposizioni attuative emanate con riferimento alla disciplina provinciale di cui al comma 10 di quest'articolo; resta fermo il medesimo provvedimento con le decorrenze per questo stabilite agli altri effetti del comma 3 di quest'articolo.

     10. Questo articolo trova applicazione a partire dal 10 gennaio 2005. A decorrere da tale data sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) l'articolo 22 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9;

     b) l'articolo 34 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

     c) l'articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 14 giugno 2001, n. 21-72/Leg;

     d) l'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2002, n. 14-104/Leg.

 

Capo VI

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 19. Riferimento delle spese e copertura degli oneri.

     1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2005-2007, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

     2. Per il triennio 2005-2007 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella B. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 20. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

 

     Art. 21. Entrata in vigore.

     1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Tabella A (articolo 19, comma 1)

Riferimento delle spese

 

Articolo

descrizione

capitolo

u.p.b.

4

INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

408550

40.20.220

7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMIGRAZIONE

406000 406500

40.15.110 40.15.210

8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANAGRAFE CANINA

441000 805000

44.5.110 80.30.110

13

BORSE DI STUDIO MEDICI FREQUENTANTI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA

441000

44.5.110

 

 

Tabella B (articolo 19, comma 2)

Copertura degli oneri

 

ONERI COMPLESSIVI DA COPRIRE

in migliaia di euro

     Articolo

descrizione

2005

2006

2007

6

ADEGUAMENTO TASSI DI INTERESSE SUI MUTUI AGEVOLATI

130

260

260

 

TOTALE ONERI

130

260

260

MEZZI DI COPERTURA

 

unità di base 85.10.210

FONDO PER NUOVE LEGGI – SPESE IN CONTO CAPITALE

130

260

260

 

TOTALE MEZZI DI COPERTURA

130

260

260

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.P. 28 marzo 2012, n. 4.