§ 5.2.65 - L.P. 10 settembre 2003, n. 8.
Disposizioni per l’attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:10/09/2003
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Obiettivi.
Art. 3.  Destinatari.
Art. 4.  Accertamento e attestazione di handicap.
Art. 5.  Prestazioni e benefici connessi all'attestazione dello stato di handicap.
Art. 6.  Coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap.
Art. 7.  Fondo provinciale per interventi a favore delle persone in situazione di handicap.
Art. 8.  Osservatorio provinciale sull'handicap.
Art. 9.  Sportello handicap.
Art. 10.  Modificazione dell’articolo 26 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento).
Art. 11.  Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità).
Art. 12.  Aspetti sanitari.
Art. 13.  Interventi nell'ambito educativo e dell'istruzione e formazione.
Art. 14.  Modificazione dell’articolo 4 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro).
Art. 15.  Disposizioni per agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili.
Art. 16.  Strumenti del collocamento mirato.
Art. 17.  Albo provinciale per l'integrazione lavorativa.
Art. 18.  Formazione integrata degli operatori.
Art. 19.  Partecipazione alle attività culturali, sportive, ricreative e turistiche.
Art. 20.  Assunzione di personale in situazione di handicap presso i comuni.
Art. 21.  Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento).
Art. 22.  Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.
Art. 23.  Accessibilità dei siti web.
Art. 24.  Agevolazioni.
Art. 25.  Norme attuative.
Art. 26.  Disposizioni finanziarie.


§ 5.2.65 - L.P. 10 settembre 2003, n. 8. [1]

Disposizioni per l’attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap.

(B.U. 23 settembre 2003, n. 38).

 

Capo I

Finalità, obiettivi e destinatari

 

Art. 1. Finalità.

     1. In armonia con i principi della Costituzione, della normativa nazionale e comunitaria che riconoscono come fondamentali i valori dell'uguaglianza e della solidarietà sociale, la Provincia Autonoma di Trento, in ottemperanza alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

     a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona in situazione di handicap e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

     b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona in situazione di handicap alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

     c) promuove in favore delle persone in situazione di handicap e di chi le assiste un'offerta di servizi coordinati e integrati per la prevenzione e la cura delle minorazioni, anche attraverso interventi personalizzati volti a migliorare le opportunità di vita indipendente della persona in situazione di handicap;

     d) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona in situazione di handicap;

     e) predispone gli interventi volti a superare in modo flessibile stati di emarginazione e di esclusione sociale delle persone in situazione di handicap, con riguardo anche agli interventi volti al sostegno psicologico, informativo ed economico delle loro famiglie.

 

     Art. 2. Obiettivi.

     1. La Provincia persegue le finalità di cui all'articolo 1 anche attraverso i seguenti obiettivi:

     a) coordinamento e integrazione degli interventi che coinvolgono la Provincia, gli enti gestori di cui all’articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socioassistenziali in provincia di Trento), i comuni singoli o associati, le strutture socio-sanitarie presenti sul territorio, gli organismi di rappresentanza degli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili, nonché le associazioni, le organizzazioni e le cooperative del settore privato sociale che svolgono attività in favore dei soggetti in situazione di handicap, anche in attuazione dei principi di sussidiarietà;

     b) acquisizione di conoscenze approfondite, sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo, sul fenomeno dell’handicap in provincia, nonché promozione di attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini volte anche a rimuovere i comportamenti che, in maniera diretta o indiretta, creino forme di discriminazione della persona disabile, in termini di distinzione, esclusione o restrizione del godimento o dell'esercizio dei diritti di cittadinanza e delle libertà fondamentali;

     c) valorizzazione e promozione dei progetti intesi a favorire l’uguaglianza di opportunità a condizioni sociali di bisogno differenti, la permanenza nel proprio ambiente di vita e la maggiore autonomia possibile;

     d) sviluppo di iniziative innovative tese al miglioramento della qualità dei servizi in favore della persona in situazione di handicap e all'attuazione di trattamenti di sostegno psicologico e informativo nei confronti delle famiglie interessate.

 

     Art. 3. Destinatari.

     1. È persona in situazione di handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa ed è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

     2. La persona in situazione di handicap ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in corrispondenza alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua nonché alla tipologia e all’efficacia delle terapie riabilitative.

     3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario interventi permanenti, continuativi e globali nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

     4. La presente legge si applica ai cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in un comune della provincia di Trento e ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi presenti sul territorio della provincia di Trento, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente legislazione nazionale, comunitaria o da accordi internazionali.

 

     Art. 4. Accertamento e attestazione di handicap.

     1. Gli accertamenti relativi alle minorazioni, alle difficoltà, alla necessità di intervento assistenziale permanente, alla capacità lavorativa e relazionale, nonché alla capacità complessiva individuale residua, sono effettuati da una commissione costituita presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e composta da un medico, individuato ai sensi dell’articolo 15 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), da un operatore sociale, appartenente possibilmente all’ente gestore di riferimento dell’assistito, e da un esperto nella patologia specifica in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. All’accertamento possono assistere un genitore o il tutore dell'interessato, un medico di fiducia dell’interessato ove questi se ne assuma la relativa spesa nonché, se richiesto dallo stesso interessato, un rappresentante dell'associazione di categoria rappresentativa della disabilità da cui è affetto il richiedente.

     2. La commissione di accertamento dell’handicap stabilisce altresì i benefici e le agevolazioni in favore della persona in situazione di handicap in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le procedure dell’accertamento, le modalità di funzionamento della commissione e i criteri per l’attribuzione delle agevolazioni e dei benefici.

     3. Avverso le decisioni della commissione di cui ai commi 1 e 2 è ammessa, entro sessanta giorni dalla notifica delle stesse, istanza di riesame presso la medesima, integrata da un medico specialista in medicina legale addetto alla struttura operativa dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari alla quale sono attribuite le funzioni di medicina legale e da un esperto nella patologia specifica in servizio presso la stessa azienda. Alla seduta della commissione per il riesame possono assistere i soggetti come individuati al comma 1.

     4. All'individuazione dell'alunno come persona in situazione di handicap, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, istruzione ed integrazione scolastica provvede, su segnalazione dei genitori o di chi ne esercita la potestà, lo specialista ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o convenzionato. All'accertamento può assistere un genitore o il tutore dell'interessato, oltre ad un suo medico di fiducia o uno specialista nel campo delle malattie evolutive. La relativa spesa è a carico dell'interessato. All'individuazione possono altresì provvedere specialisti operanti presso strutture accreditate per l'esercizio di attività sanitaria ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, nell'ambito delle funzioni specialistiche accreditate [2].

 

     Art. 5. Prestazioni e benefici connessi all'attestazione dello stato di handicap.

     1. L'attestazione dello stato di handicap di cui all'articolo 4 comporta il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla presente legge.

 

Capo II

Strumenti di intervento a favore delle persone in situazione di handicap

 

     Art. 6. Coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap.

     1. Per l’attuazione degli obiettivi previsti all’articolo 2 e al fine di consentire il confronto costruttivo tra i soggetti che operano nel campo dell’handicap, è istituito il coordinamento provinciale per la tutela delle persone in situazione di handicap.

     2. Il coordinamento, nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, è composto:

     a) dall’assessore competente in materia di sanità e politiche sociali, con funzioni di presidente;

     b) da un rappresentante degli enti gestori delegati ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 1991;

     c) da un rappresentante designato dall’organismo maggiormente rappresentativo dei comuni;

     d) dal direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari;

     e) da tre esperti esterni all’amministrazione provinciale, provvisti di adeguata esperienza in materia di handicap, di cui uno esperto nella disabilità intellettiva e relazionale, designati dalla Giunta provinciale, su segnalazione delle associazioni che operano a tutela delle persone disabili;

     f) da un rappresentante delle associazioni di familiari dei soggetti di cui alla presente legge;

     g) dal difensore civico, in funzione di tutela e rappresentanza delle persone in situazione di handicap e delle associazioni che operano a sostegno di esse; le associazioni garantiscono il supporto e un'adeguata consulenza al difensore civico nella trattazione di problematiche legate alle ragioni della loro rappresentatività.

     3. Ai lavori del coordinamento partecipano, su richiesta del presidente, secondo le materie oggetto delle singole riunioni, funzionari provinciali esperti in materia di integrazione sociale, scolastica, lavorativa, orientamento e formazione professionale, edilizia abitativa, prevenzione, cura e riabilitazione delle persone in situazione di handicap, nonché rappresentanti delle associazioni che operano nell'ambito dell'handicap.

     4. Il presidente e i membri del coordinamento possono essere sostituiti da delegati.

     5. Il coordinamento svolge i seguenti compiti:

     a) recepisce e valuta le istanze e i suggerimenti provenienti dalle rappresentanze dei soggetti in situazione di handicap e delle loro famiglie, nonché dalle rappresentanze delle organizzazioni impegnate nell’integrazione dei disabili;

     b) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi - anche tramite la costituzione di gruppi di lavoro - sulla situazione dell’handicap e sulla problematica dell’integrazione in provincia di Trento;

     c) formula pareri e valutazioni sull’attività programmatoria della Provincia relativa ai vari aspetti delle politiche dell’handicap;

     d) formula pareri e fornisce supporto scientifico ogniqualvolta ne sia richiesto, anche da parte delle associazioni delle persone in situazione di handicap, o esso stesso chieda a maggioranza di essere consultato per gli interventi e le azioni previste dalla presente legge;

     e) esprime parere consultivo sull’utilizzo del fondo per gli interventi a favore delle persone in situazione di handicap;

     f) redige annualmente una relazione sulle politiche a favore dell'handicap da presentare alla Giunta provinciale.

 

     Art. 7. Fondo provinciale per interventi a favore delle persone in situazione di handicap.

     1. Nell'ambito del bilancio provinciale è istituito un fondo provinciale per gli interventi in favore delle persone in situazione di handicap non finanziabili con leggi provinciali o con leggi statali applicate sul territorio.

     2. La Provincia, con il fondo provinciale per gli interventi in favore delle persone in situazione di handicap, concede contributi per supportare progetti sviluppati a livello locale, nonché per attuare specifici interventi individuali, rivolti al miglioramento di vita dei soggetti in situazione di handicap, con precedenza per coloro che sono in situazione di gravità, e che non potrebbero altrimenti realizzarsi.

     3. La Provincia, in particolare, sostiene le seguenti tipologie di progetti:

     a) iniziative a contenuto innovativo, presentate dai soggetti di cui alle lettere b) e c), che prefigurino significativi risultati nel campo dell’eliminazione degli ostacoli che impediscono il realizzarsi di un’autentica integrazione sociale dei soggetti in situazione di handicap, nonché tese al miglioramento della qualità dei servizi;

     b) attività progettuali presentate da enti gestori di cui all'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 1991, da comuni, singoli o associati, o da associazioni che operino nell'ambito della disabilità di cui alla presente lettera, finalizzate all'eliminazione delle barriere di comunicazione per persone con handicap visivo, uditivo o con problemi di linguaggio e di comunicabilità;

     c) attività che coinvolgano più associazioni o cooperative del privato sociale che operino a favore dell’handicap, ivi comprese attività di terapia e riabilitazione a favore delle persone in situazione di handicap, d’intesa con le rappresentanze degli enti locali interessati dal progetto.

     4. La Provincia, inoltre, sostiene i seguenti interventi individuali:

     a) interventi per la concessione di assistenza protesica, presidi ed ausili - non necessariamente a carattere sanitario - non previsti né riconducibili ai regolamenti recanti le norme ed i nomenclatori per l'assistenza protesica o alle direttive della Giunta provinciale all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per l’erogazione di prestazioni aggiuntive, qualora si ravvisino i caratteri di necessità, eccezionalità e novità delle prestazioni richieste;

     b) interventi integrativi delle prestazioni già in essere a favore delle persone in situazione di handicap di particolare gravità, finalizzati alla realizzazione di piani personalizzati per una vita indipendente;

     c) interventi, anche di natura finanziaria, a favore dei soggetti in situazione di handicap, non previsti da altre norme, comunque non alternativi rispetto agli interventi già previsti che coniughino la soddisfazione dell’utente con un effettivo risparmio di spesa.

     5. La concessione dei contributi è disposta su parere del coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione soggetti, criteri, termini e modalità per la concessione dei contributi, nonché per l’attività di verifica sul loro utilizzo.

 

     Art. 8. Osservatorio provinciale sull'handicap.

     1. Fino all'attivazione dell’osservatorio permanente per l’economia, il lavoro e la valutazione della domanda sociale, istituito dall’articolo 12 bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), presso il dipartimento competente in materia di salute e attività sociali è istituito un osservatorio provinciale sull'handicap. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati criteri e modalità operative per l'attivazione dell'osservatorio e per lo svolgimento delle sue attività.

     2. L’osservatorio, anche avvalendosi delle competenti strutture provinciali e dell'osservatorio epidemiologico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, svolge i seguenti compiti:

     a) monitora il fenomeno dell’handicap in provincia di Trento, tramite il raccordo operativo con tutte le istituzioni, enti pubblici e associazioni che forniscono servizi in materia, al fine della raccolta dei dati relativi alle persone in situazione di handicap e delle prestazioni di cui fruiscono;

     b) verifica la consistenza e la tipologia dei servizi esistenti a livello provinciale, affinché sia valutata l’incidenza quantitativa e l’efficacia degli interventi;

     c) predispone, per il coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap, una relazione annuale sull’andamento del fenomeno.

 

     Art. 9. Sportello handicap.

     1. Per promuovere un sistema di attività informativa e di consulenza a favore dei soggetti in situazione di handicap, nonché dei loro familiari, al fine di fornire risposte su tutti gli aspetti della vita sociale e relazionale collegati alla problematica dell’handicap, la Provincia realizza, per il tramite delle proprie strutture o in regime di convenzione con le cooperative e le associazioni del privato sociale che risultino in possesso di un'adeguata esperienza in tema di consulenza e assistenza giuridica, un centro informativo, denominato sportello handicap. Per le medesime finalità, e in riferimento agli assistiti dagli stessi, lo sportello handicap si avvale anche degli organismi di rappresentanza degli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili.

     2. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione le modalità e i tempi di realizzazione dello sportello handicap.

     3. Lo sportello handicap fornisce informazioni che riguardano l’handicap, in termini di diritti, agevolazioni, benefici, percorsi, referenti e altro, con riferimento in particolare ai seguenti ambiti:

     a) aspetti fiscali;

     b) assistenza, previdenza e servizi per l’handicap;

     c) associazioni;

     d) barriere e progettazione accessibile;

     e) educazione e istruzione;

     f) formazione;

     g) lavoro;

     h) mobilità e trasporti;

     i) riviste e documentazione;

     j) sanità;

     k) tempo libero e turismo.

 

Capo III

Altre disposizioni

 

     Art. 10. Modificazione dell’articolo 26 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento).

     1. All’articolo 26 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     3 bis. Il servizio di aiuto personale, nell’ambito degli interventi di assistenza domiciliare, può avvalersi dell’opera aggiuntiva di:

     a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta, e coloro che prestano servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale);

     b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività di volontariato;

     c) organizzazioni di volontariato;

     d) organizzazioni o persone che effettuano servizio di interpretariato per sordi.

     3 ter. Le persone indicate dal comma 3 bis devono avere una formazione specifica.

     3 quater. Alle persone di cui alla lettera b) del comma 3 bis si applica la disciplina sui rimborsi spesa dettata dall’articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), nonché dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale)."

 

     Art. 11. Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità). [3]

     [1. All'articolo 5 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, dopo la lettera d) del comma 2 è aggiunta la seguente:

     "d bis) l'approccio alla vita indipendente." ]

 

          Art. 12. Aspetti sanitari.

     1. In armonia con quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992, la Provincia, nel quadro della propria programmazione sanitaria, disciplina gli interventi per la prevenzione, la diagnosi prenatale e la diagnosi precoce, diretti anche a salvaguardare il diritto alla vita e alla salute del concepito, le prestazioni sanitarie di cura e riabilitazione, l’assistenza protesica nei confronti dei soggetti in situazione di handicap, anche tramite una completa e corretta attività informativa sulle cause e le conseguenze dell’handicap durante le fasi di sviluppo di vita, nonché sui servizi ed ausili presenti sul territorio.

     2. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari, nell’espletamento delle funzioni di assistenza sanitaria, effettua controlli periodici sulle gravidanze per l’individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti a carico della madre o del nascituro, attiva specifici servizi di abilitazione precoce dei genitori di bambini che nascono con gravi patologie e provvede a fornire interventi volti al sostegno psicologico delle famiglie, a partire dal periodo che precede e segue il parto, nel caso in cui l'handicap si sia generato in fase prenatale o durante il parto.

 

     Art. 13. Interventi nell'ambito educativo e dell'istruzione e formazione.

     1. La Provincia garantisce alle persone disabili la fruizione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia secondo quanto disposto dalla vigente normativa. Garantisce altresì il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione della persona disabile nella scuola materna, elementare e secondaria, nonché nell'ambito della formazione professionale, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, nell'ottica di un progetto di vita che coinvolga la famiglia nonché gli enti ed organismi interessati operanti sul territorio. Sostiene e promuove interventi a favore della persona disabile al fine della frequenza dei percorsi di istruzione universitaria e superiore.

     2. La Giunta provinciale promuove la qualificazione e l'individualizzazione delle attività di assistenza e di istruzione a favore degli alunni disabili, anche attraverso l'attivazione di interventi che tengano conto delle esigenze differenziate di tali persone, in relazione alle specifiche disabilità anche temporanee.

     3. Al fine dell'approfondimento, dello studio delle problematiche e della elaborazione di proposte in materia di integrazione scolastica delle persone disabili e del disagio scolastico, la Giunta provinciale nomina, per la durata della legislatura, un gruppo di lavoro interistituzionale, collocato nell'ambito del dipartimento competente in materia di istruzione, composto, fino ad un massimo di quindici componenti, da operatori ed esperti qualificati e rappresentativi degli organismi che operano nel settore.

     4. Per quanto non disposto da quest'articolo trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 14. Modificazione dell’articolo 4 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro).

     1. All’articolo 4 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, la lettera c) del primo comma è sostituita dalla seguente:

     "c) realizzare progetti finalizzati all’integrazione, professionalizzazione, accesso al lavoro, tutela del posto di lavoro, anche attraverso incentivi diversificati, a favore dei soggetti in situazione di handicap e degli invalidi civili e del lavoro, mediante assistenza e finanziamento del tirocinio guidato;".

 

     Art. 15. Disposizioni per agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili.

     1. Al fine di agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili, in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 26 (Disposizioni per agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

 

          Art. 16. Strumenti del collocamento mirato.

     1. Il collocamento mirato è diretto all'obiettivo dell'inserimento al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti:

     a) analisi delle capacità professionali dei soggetti, anche al fine del riconoscimento di criteri formativi comunque acquisiti, mediante la ricostruzione delle attività di lavoro già svolte, delle attitudini evidenziatesi nella vita sociale e l'esame delle potenzialità professionali;

     b) analisi dei caratteri dell'organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento;

     c) analisi di posti di lavoro;

     d) formazione;

     e) tirocini;

     f) borse lavoro;

     g) azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale, anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi;

     h) incentivi;

     i) agevolazioni per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 68 del 1999;

     j) adeguamenti di posti di lavoro di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 68 del 1999;

     k) accordi di programma territoriale che coinvolgono tutti i soggetti interessati al collocamento mirato;

     l) utilizzo di modalità di telelavoro.

     2. I servizi e le misure finanziarie di sostegno all'inserimento lavorativo e professionale dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, sono specificati nei documenti di politica del lavoro.

     3. Nell'ambito dei servizi e sostegni economici attivati dall'Agenzia del lavoro e dagli altri servizi competenti, particolare attenzione è dedicata a progetti, anche sperimentali, per i disabili psichici. Al fine di individuare e concertare ulteriori modalità operative sono istituite forme stabili di collaborazione tra tutti i soggetti competenti.

     4. I soggetti disabili rientranti nelle tutele previste dalla legge n. 68 del 1999 che hanno una quota di invalidità superiore al 66 per cento possono essere assunti oltre la quota d'obbligo dagli enti pubblici o dai soggetti privati con le agevolazioni previste nei documenti di politica del lavoro.

 

     Art. 17. Albo provinciale per l'integrazione lavorativa.

     1. Nell'ambito delle norme provinciali in tema di interventi di politica del lavoro, la Giunta provinciale, sentito il parere di una rappresentanza delle associazioni, delle cooperative e degli enti interessati, congiuntamente designata, individua con propria deliberazione modi, termini e requisiti per l’istituzione e la tenuta di un albo provinciale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone in situazione di handicap, nonché le modalità di revisione e aggiornamento dell’albo.

     2. La Provincia, per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi prestati a favore delle persone in situazione di handicap, può stipulare convenzioni con i soggetti iscritti nell'albo provinciale.

 

     Art. 18. Formazione integrata degli operatori.

     1. Nell'ambito delle norme provinciali in tema di formazione, la Provincia, in ottemperanza all’articolo 39, comma 2, lettere c) e d), della legge n. 104 del 1992, favorisce occasioni e iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento multidisciplinare e interprofessionale degli operatori che a vario titolo sono impegnati nelle attività di integrazione delle persone in situazione di handicap. Per svolgere queste funzioni la Provincia può avvalersi del supporto di istituti e centri formativi stipulando, all’occorrenza, apposite convenzioni.

     2. La Provincia promuove e organizza le attività di prima formazione, perfezionamento, specializzazione, aggiornamento, riqualificazione nonché di formazione manageriale e di formazione tutoriale previste dalla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14 (Interventi della Provincia Autonoma di Trento per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale dei servizi sociosanitari), e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), tenendo conto del fabbisogno rilevato in campo sanitario e socio-sanitario; le attività possono essere svolte dalla Provincia direttamente o avvalendosi di soggetti accreditati.

     3. I diplomi e gli attestati di formazione professionale relativi alla figura dell'educatore professionale, conseguiti in base alla normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 dagli studenti iscritti al primo anno di corso dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000, permettono l'esercizio della corrispondente attività professionale in regime di lavoro dipendente e autonomo.

 

     Art. 19. Partecipazione alle attività culturali, sportive, ricreative e turistiche.

     1. La Provincia rimuove gli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione delle persone in situazione di handicap alle attività culturali, sportive, ricreative e turistiche.

     2. La Provincia, in particolare, favorisce e promuove:

     a) lo svolgimento di attività sportive da parte delle persone in situazione di handicap, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale ed un elemento fondamentale di formazione psicofisica;

     b) la partecipazione alla vita sociale e culturale delle persone in situazione di handicap.

     3. La Provincia sostiene l'opera dei vari organismi attivi in campo sportivo e culturale che favoriscono, rispettivamente, la partecipazione alla pratica sportiva e la formazione culturale ed il coinvolgimento nelle iniziative culturali delle persone in situazione di handicap.

     4. La Provincia e i comuni, singoli o associati, garantiscono l’accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone in situazione di handicap, anche tramite l'adeguamento delle strutture esistenti o l'acquisto di specifiche attrezzature.

 

     Art. 20. Assunzione di personale in situazione di handicap presso i comuni.

     1. Ai sensi dall’articolo 19, comma 18, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige"), i comuni, ferme restando le modalità per il reclutamento previste dalla legge n. 68 del 1999, possono prevedere una riserva di posti non superiore al 10 per cento della dotazione organica comunale, riferita alle categorie A e B del vigente accordo sindacale, in favore dei soggetti in situazione di handicap già impiegati dai comuni medesimi in esecuzione di progetti di formazione e avviamento lavorativo attivati per il tramite del piano degli interventi di politica del lavoro previsto dall’articolo 1 della legge provinciale n. 19 del 1983.

 

     Art. 21. Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento).

     1. All'articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. La Giunta approva appositi programmi per favorire l'accesso dei soggetti in situazione di handicap secondo quanto disposto dall'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche mediante la possibile fissazione di una riserva di posti, ulteriore rispetto alla riserva prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e comunque rapportata alle esigenze di dotazione di personale provinciale, in favore di soggetti in situazione di handicap già impiegati dalla Provincia in esecuzione di progetti di formazione e avviamento lavorativo, attivati per il tramite del piano degli interventi di politica del lavoro previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19."

 

     Art. 22. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.

     1. La persona in situazione di handicap sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

     2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

 

     Art. 23. Accessibilità dei siti web.

     1. I siti web della Provincia, dei suoi enti funzionali e delle società controllate o partecipate dalla Provincia sono progettati per essere accessibili ai cittadini disabili, garantendo il livello minimo di conformità alle linee guida definite a livello internazionale nell'ambito dell'iniziativa per il web accessibile del Consorzio mondiale del web (W3C).

     2. L'accessibilità di un sito web va intesa come la proprietà dei sistemi informatici di essere fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità; in tal senso un sito web accessibile può essere visitato da qualsiasi utente indipendentemente dal computer, dalla velocità del collegamento, dal browser, dall'interfaccia utente, dalle periferiche alternative utilizzati. I contenuti e le presentazioni devono altresì essere sempre indipendenti l'uno dall'altra.

     3. Lo sviluppo dei siti e dei servizi info-telematici da parte dei soggetti di cui al comma 1 deve garantire la possibilità di visualizzazione ed interazione con i contenuti da parte del cittadino disabile; in particolare deve essere garantita l'applicazione delle raccomandazioni definite dal Consorzio mondiale del web (W3C).

 

     Art. 24. Agevolazioni.

     1. I contratti di comparto del personale dipendente dagli enti locali e i contratti di formazionelavoro recepiscono le agevolazioni per le persone in situazione di handicap e per i loro familiari previste dall’articolo 33 della legge n. 104 del 1992.

 

Capo IV

Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

 

     Art. 25. Norme attuative.

     1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale, sentito il parere di una rappresentanza delle associazioni, delle cooperative e degli enti interessati, congiuntamente designata, disciplina con proprie deliberazioni:

     a) le modalità di funzionamento della commissione per l’accertamento dello stato di handicap, nonché i criteri per attribuire le agevolazioni e i benefici;

     b) le modalità di accertamento e di permanenza dello stato di handicap ai fini dell'articolo 4, comma 4;

     c) il funzionamento del coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap;

     d) le modalità e i tempi di realizzazione dello sportello handicap;

     e) le modalità di accesso e di gestione del fondo provinciale per gli interventi in favore delle persone in situazione di handicap;

     f) l’istituzione, la tenuta e la gestione dell’albo provinciale dei soggetti titolati ad operare per l’integrazione lavorativa;

     g) i criteri e le modalità operative per l'attivazione e il funzionamento dell'osservatorio provinciale sull'handicap.

 

          Art. 26. Disposizioni finanziarie.

     1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 600.000 euro a carico dell'esercizio finanziario 2004 e di 700.000 euro a carico dell'esercizio finanziario 2005.

     2. Gli oneri di cui al comma 1 sono comprensivi della spesa inerente l'istituzione del fondo di cui all'articolo 7 e l'attuazione degli interventi in esso previsti e della spesa per la realizzazione in regime di convenzione dello sportello handicap, nonché per il funzionamento del coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione di quote di pari importo del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità di base 95.1.210).

     4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento).


[1] Abrogata dall'art. 54, comma 1, della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista, ad esclusione dell’articolo 1, dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 3, dei commi 1 e 4 dell’articolo 4, degli articoli 11, 14, 15, 20 e 21.

[2] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[3] Articolo abrogato dall'art. 54, comma 2, della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.