§ 5.2.33 - L.P. 12 luglio 1991, n. 14.
Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:12/07/1991
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Principi informatori.
Art. 4.  Destinatari degli interventi.
Art. 5.  Concorso spese per le prestazioni.
Art. 6.  Soggetti del sistema socio-assistenziale.
Art. 7.  Assistenza privata.
Art. 8.  Volontariato.
Art. 9.  Funzioni della Provincia.
Art. 10.  Funzioni delegate.
Art. 11.  Funzioni di indirizzo e coordinamento della Giunta provinciale.
Art. 12.  Piano provinciale socio-assistenziale.
Art. 13.  Contenuti del piano provinciale socio-assistenziale.
Art. 14.  Determinazioni della Giunta provinciale per l'attuazione del piano provinciale socio-assistenziale.
Art. 15.  Attività di coordinamento e di assistenza tecnica.
Art. 16.  Sistema informativo socio-assistenziale.
Art. 17.  Comitato provinciale per la programmazione socio- assistenziale.
Art. 18.  Compiti del Comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale
Art. 19.  Funzionamento del comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale.
Art. 20.  Assetto organizzativo dei servizi.
Art. 21.  Personale.
Art. 22.  Tipologia generale degli interventi.
Art. 23.  Interventi di prevenzione e promozione sociale.
Art. 24.  Interventi di aiuto e sostegno.
Art. 25.  Interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare.
Art. 25 bis.  Prestiti sull'onore.
Art. 26.  Interventi di assistenza domiciliare.
Art. 27.  Servizi a carattere semiresidenziale.
Art. 28.  Affidamento familiare dei minori.
Art. 28 bis.  Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori.
Art. 29.  Accoglienza presso famiglie o singoli.
Art. 30.  Interventi di pronta accoglienza.
Art. 31.  Servizi a carattere residenziale.
Art. 32.  Prestazioni sanitarie e servizi socio-assistenziali.
Art. 33.  Tutela dell'utente.
Art. 34.  Contributi ad enti.
Art. 35.  Autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali.
Art. 36.  Interventi in conto capitale.
Art. 37.  Realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.
Art. 38.  Convenzioni.
Art. 38 bis.  Servizi multizonali.
Art. 39.  Registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento.
Art. 39 bis.  Confronto concorrenziale tra soggetti privati idonei al convenzionamento.
Art. 40.  Finanziamento delle funzioni delegate.
Art. 41.  Norme transitorie.
Art. 42.  Disposizioni per la formazione l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori dei servizi socio-assistenziali.
Art. 43.  Deposizione per l'esercizio delle funzioni già svolte dall'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi.
Art. 44.  Modificazione all'articolo 3 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35.
Art. 45.  Modificazione all'articolo 4 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35.
Art. 46.  Modificazione all'articolo 7 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35.
Art. 47.  Modificazione all'articolo 6 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6.
Art. 48.  Disposizioni transitorie per l'esercizio di funzioni da parte dei comprensori.
Art. 49.  Abrogazione di norme preesistenti.
Art. 50.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 51.  Copertura degli oneri.
Art. 52.  Variazioni di bilancio.


§ 5.2.33 - L.P. 12 luglio 1991, n. 14. [1]

Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento.

(B.U. 23 luglio 1991, n. 32).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge detta norme per l'ordinamento dei servizi socio- assistenziali, per la loro programmazione e la loro organizzazione territoriale.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. I servizi soci-assistenziali si propongono di realizzare, tramite interventi diretti e concorrenti con quelli di altri settori o comparti di servizio, una rete di opportunità e garanzie per chi si trova in situazione di bisogno e di svantaggio personale e sociale. In particolare, essi sono finalizzati a:

     a) prevenire e rimuovere le cause che possono provocare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

     b) promuovere e sviluppare il benessere del singolo e della collettività, sviluppando il massimo di autonomia e di autosufficienza;

     c) promuovere e sostenere il mantenimento o il reinserimento delle persone in stato di bisogno nel proprio nucleo familiare ovvero l'inserimento in famiglia, nuclei di tipo familiare o ambienti comunitari idonei, favorendo così il processo di deistituzionalizzazione:

     d) ristabilire, ove carente, un più idoneo e diretto esercizio delle funzioni proprie della famiglia.

     2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:

     a) la trasformazione del modello esistente di organizzazione e gestione dei servizi in un modello unitario, programmato, partecipato e territorialmente articolato;

     b) la definizione di un quadro istituzionale, programmatorio ed organizzativo tale da consentire la possibilità di un effettivo coordinamento ed integrazione con i servizi operanti nell'area della salute, della casa, dell'istruzione e della cultura, della formazione professionale e del lavoro;

     c) lo sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi anche attraverso la razionalizzazione della rete delle strutture esistenti, una efficiente utilizzazione delle risorse e una costante azione di formazione e aggiornamento del personale;

     d) lo sviluppo e l'utilizzazione di servizi in grado di coinvolgere l'utente nelle prestazioni e di favorire il suo mantenimento o il suo reinserimento nel normale ambiente di vita;

     e) la promozione, il sostegno ed il coordinamento degli interventi realizzati dalle organizzazioni del privato sociale e del volontariato;

     f) la promozione, la valorizzazione ed il riconoscimento della solidarietà familiare.

 

     Art. 3. Principi informatori.

     1. L'ordinamento dei servizi socio-assistenziali è informato ai seguenti principi:

     a) rispetto della libertà, dignità e personalità degli utenti, anche con riguardo alle esigenze di riservatezza in ordine agli stati di bisogno accertati e alle prestazioni richieste ed erogate;

     b) valorizzazione e sostegno della famiglia quale soggetto privilegiato del sistema socio-assistenziale;

     c) unitarietà ed omogeneità degli interventi in modo che sia conseguita l'eguaglianza di prestazioni a parità di situazioni di bisogno, con la possibilità di differenziare i servizi in relazione alla specificità delle esigenze;

     d) adozione del metodo della progettualità nella individuazione e realizzazione degli interventi;

     e) sostegno e valorizzazione, nel rispetto della libertà di scelta della persona interessata, della disponibilità offerta dai familiari per la permanenza o il reinserimento dei parenti in difficoltà nel proprio ambiente familiare o sociale;

     f) stimolo e sostegno delle iniziative di autoaiuto;

     g) partecipazione dei soggetti pubblici, dei soggetti privati e del volontariato che realizzano attività socio-assistenziali alla definizione degli obiettivi, alla programmazione, alla gestione e alla verifica degli interventi;

     h) adeguatezza di informazione sui servizi e sulle prestazioni socio- assistenziali, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni, requisiti e modalità per accedere ai servizi e alle relative prestazioni.

 

     Art. 4. Destinatari degli interventi.

     1. Hanno titolo a fruire degli interventi socio-assistenziali di cui alla presente legge, secondo le modalità da questa previste, i seguenti soggetti, qualora gli stessi versino nello stato di bisogno come definito dal comma 2:

     a) i cittadini residenti nei comuni della provincia di Trento;

     b) gli stranieri e gli apolidi, residenti nei comuni della provincia di Trento;

     c) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi che si trovano occasionalmente sul territorio della provincia di Trento, purché siano in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della provincia, della regione di provenienza o dello stato di appartenenza.

     2. Lo stato di bisogno è determinato da almeno uno dei seguenti elementi:

     a) insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano, all'integrazione di tale reddito;

     b) incapacità totale o parziale di un soggetto, per effetto della quale lo stesso non sia in grado di provvedere ai propri bisogni, o il relativo nucleo familiare non possa assicurare un'adeguata assistenza;

     c) presenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari si trovino in situazioni di particolare bisogno, anche di carattere affettivo educativo, o siano esposti al rischio di emarginazione;

     d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

 

     Art. 5. Concorso spese per le prestazioni.

     1. I soggetti che fruiscono delle prestazioni di cui alla presente legge, eccettuate quelle di assistenza economica, o le persone tenute nei loro confronti al mantenimento o alla prestazione degli alimenti, devono rimborsare la spesa inerente alle suddette prestazioni o concorrere alla stessa sulla base di criteri stabiliti con riferimento alle condizioni economiche dei nuclei familiari di appartenenza. In ogni caso è garantita ai soggetti che fruiscono delle prestazioni la conservazione di una quota delle pensioni o degli altri eventuali redditi sufficienti a far fronte alle esigenze personali [2].

     1 bis. Al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare la verifica delle condizioni economiche è effettuata, in deroga a quanto previsto dal comma 1, con riferimento al reddito del solo assistito nel caso di prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo e rivolte a:

     a) persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge;

     b) persone ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale dalle unità valutative multidisciplinari istituite ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità) [3].

 

     Art. 6. Soggetti del sistema socio-assistenziale.

     1. Nel quadro delle finalità e dei principi informatori della presente legge, concorrono alla realizzazione del sistema socio-assistenziale nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità dalla stessa previsti:

     a) la Provincia e gli enti che provvedono all'esercizio delle funzioni in materia socio-assistenziale ai sensi dell'articolo 10;

     b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti pubblici che realizzano attività socio-assistenziali;

     c) le associazioni, le fondazioni, le cooperative con particolare riguardo a quelle di solidarietà sociale e di servizi sociali disciplinate dalla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, e le altre istituzioni private che realizzano senza finì di lucro attività socio-assistenziali;

     d) il volontariato, in forma individuale o organizzata, che realizza attività socio-assistenziali;

     e) la famiglia.

 

     Art. 7. Assistenza privata.

     1. In conformità all'articolo 38 della Costituzione è garantita la libertà per i singoli, le associazioni, le fondazioni, le cooperative e le altre istituzioni private, di svolgere attività assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 nel caso le stesse attività siano svolte mediante strutture residenziali o semiresidenziali.

 

     Art. 8. Volontariato.

     1. Nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla legge provinciale 10 novembre 1983, n. 38, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 della medesima legge provinciale, sono individuati, ai fini della presente legge, quali ambiti di esplicazione delle attività di volontariato quelli riguardanti le attività di promozione sociale di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 23 e gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare di cui all'articolo 25.

 

Capo II

Assetto istituzionale

 

     Art. 9. Funzioni della Provincia.

     1. Sono esercitate dalla Provincia le funzioni inerenti all'applicazione:

     a) della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, concernente «Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili», come modificata ed integrata dalla legge provinciale 23 agosto 1976, n. 24 e dalla legge provinciale 24 luglio 1978, n. 25;

     b) delle disposizioni contenute nell'articolo 36 della presente legge e, fino alla loro abrogazione ai sensi dell'articolo 49 della medesima legge, delle disposizioni contenute nei capi III IV del titolo I della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, concernente «Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani e delle amministrazioni ospedaliere, nonchè per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche», come modificate ed integrate dalla legge provinciale 30 novembre 1974, n. 40, dall'articolo 17 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8 e dall'articolo 13 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16;

     c) delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, riguardanti la concessione di contributi in favore degli enti di natura associativa;

     d) delle disposizioni riguardanti la concessione delle provvidenze di cui alla legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28, concernente «Provvidenze a favore degli invalidi civili e dei sordomuti» e alla legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11, concernente «Provvidenze a favore di mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni e di mutilati ed invalidi civili minori di 18 anni», come modificata dalla legge provinciale 27 agosto 1990, n. 26 e dal capo IV della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4;

     e) della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15, concernente «Norme a tutela degli zingari», ferme restando le competenze dei comuni di cui alla legge stessa;

     f) delle disposizioni di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, riguardanti la vigilanza ed il controllo sulle istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e la protezione della maternità e dell'infanzia di cui al medesimo decreto, escluse quelle relative agli aspetti igienico-sanitari, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 50 del regio decreto 15 aprile 1926, n. 718, concernenti il riconoscimento dell'idoneità delle istituzioni pubbliche e private di cui al succitato regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316;

     g) della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35, concernente «Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione».

     2. Restano riservate alla Provincia le funzioni amministrative previste dagli articoli 2, secondo comma, 3, 4, 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, concernente «Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica». Sono inoltre riservate alla Provincia le funzioni inerenti al rilascio della autorizzazione al funzionamento delle strutture di cui all'articolo 35 della presente legge, in applicazione delle

norme regolamentari ivi previste, e quelle riguardanti la verifica sulla osservanza e la permanenza dei requisiti prescritti.

     3. La Provincia continua a provvedere direttamente allo svolgimento delle attività previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28 per l'attuazione dell'affidamento dei minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

     4. La Provincia provvede in forma diretta o attraverso convenzione con un soggetto privato o pubblico, con preferenza per società cooperative di servizi socio-assistenziali e altre associazioni e istituzioni private aventi finalità analoghe, alla gestione dell'Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia (IPAI) di cui al regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798 (Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono), che assume la denominazione "Centro per l'infanzia". Qualora la Provincia si avvalga per la gestione del centro di un soggetto privato o pubblico, con preferenza per società cooperative di servizi socio-assistenziali e altre associazioni e istituzioni private aventi finalità analoghe, la stessa può mettere a disposizione di quest'ultimo la struttura adibita a tali funzioni e quelle unità di personale che non possano essere assegnate ad altri servizi o strutture organizzative provinciali. Per l'utilizzo del centro gli enti gestori si convenzionano con la Provincia o con il soggetto privato o pubblico, con preferenza per società cooperative di servizi socio-assistenziali e altre associazioni e istituzioni private aventi finalità analoghe, qualora la gestione del centro medesimo sia ad esso affidata, e provvedono a versare le relative rette, rispettivamente, alla Provincia stessa ovvero al predetto soggetto privato o pubblico, con preferenza per società cooperative di servizi socio-assistenziali e altre associazioni e istituzioni private aventi finalità analoghe [4].

     5. [La struttura già adibita a colonia infantile provinciale Miralago di Riva del Garda può essere concessa in uso, tramite convenzione, a soggetti pubblici o privati per lo svolgimento di attività sociali o sanitarie. La stessa struttura è sede anche di attività di aggiornamento professionale degli operatori sociali] [5].

 

     Art. 10. Funzioni delegate.

     1. Sono delegate ai comuni:

     a) le funzioni attribuite alla Provincia in materia di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 215 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, in quanto dette funzioni si concretino nella predisposizione ed erogazione di servizi o prestazioni assistenziali, ovvero nell'adozione di specifici provvedimenti in materia assistenziale, ferme restando le funzioni riservate alla Provincia ai sensi del comma 2 dell'articolo 9;

     b) le funzioni già esercitate dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI) e trasferite alla Provincia ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n 698, concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri e da i minori di cui all'articolo 4 n. 1), del regio decreto 24 dicembre 1934, n 2316;

     c) l'assistenza agli infermi di mente, ai figli naturali, abbandonati o esposti all'abbandono, e ai ciechi e sordomuti poveri rieducabili, già spettanti alla Provincia ai sensi dell'articolo 144, lettera G), numeri 1, 2 e 3 del testo unico della legge comunale e provinciale emanato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

     d) le funzioni di cui all'articolo 1 della legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, recante «Norme concernenti l'esercizio delle funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale»;

     e) le funzioni inerenti l'applicazione dell'articolo 2, per quanto riguarda gli aspetti socio-assistenziali di cui alla lettera a), della legge provinciale 29 ottobre 1983, n. 34, concernente «Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e alcoolismo»;

     f) le funzioni già esercitate dagli enti comunali di assistenza (ECA);

     g) le funzioni inerenti l'applicazione dell'articolo 8 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40, concernente «Provvedimenti per la ristrutturazione dei servizi socio-sanitari a livello comprensoriale», con esclusione di quelle di natura sanitaria, nonché quelle di natura socio- assistenziale inerenti l'applicazione degli articoli 4 e 7 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20, concernente «Istituzione e disciplina del servizio del consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia»;

     g bis) le funzioni inerenti l'attuazione degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione, in quanto non possano trovare attuazione attraverso l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 9, comma 1, lettera g) [6];

     h) ogni altra funzione della Provincia in materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali che non rientri fra quelle espressamente riservate, ai sensi dell'articolo 9, all'esercizio diretto da parte della Provincia.

     2. In relazione alla complessità tecnico-organizzativa delle attività socio-assistenziali volte ad assicurare risposte unitarie e globali alla molteplice ed articolata espressione dei bisogni, per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti l'esercizio delle funzioni ad essi delegate avviene in forma associata da parte del comprensorio di rispettiva appartenenza.

     3. Nel caso in cui nei successivi articoli della presente legge è utilizzata l'espressione «enti gestori» essa si intende complessivamente riferita sia ai comuni che provvedono direttamente all'esercizio delle funzioni delegate sia ai comprensori ai quali spetta l'esercizio delle medesime funzioni ai sensi del comma 2.

     4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9 gli enti gestori provvedono agli adempimenti inerenti all'adozione e all'affidamento dei minori previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché agli adempimenti richiesti dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei provvedimenti penali a carico di imputati minorenni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

     5. I comprensori possono assumere le funzioni in materia socio- assistenziale proprie dei comuni compresi nel rispettivo territorio che gli stessi ritengano conveniente affidare loro secondo quanto previsto dalla vigente legislazione provinciale concernente L'ordinamento e l'attività dei comprensori.

     6. Qualora non trovi applicazione il disposto di cui al comma 5, il coordinamento delle attività di rispettiva competenza in materia socio- assistenziale è assicurato mediante intese tra i comuni ed il comprensorio competente per territorio.

 

     Art. 11. Funzioni di indirizzo e coordinamento della Giunta provinciale.

     1. La Giunta provinciale svolge le funzioni di indirizzo e di coordinamento relative alle attività svolte dagli enti gestori allo scopo di assicurare l'omogeneità delle prestazioni e la conformità agli obiettivi del piano provinciale socio-assistenziale di cui all'articolo 13. A tal fine la Giunta provinciale emana apposite direttive per l'esercizio delle funzioni delegate e per l'attuazione del piano provinciale socio- assistenziale, mettendo in atto i necessari strumenti di verifica e controllo di efficienza e di efficacia.

 

Capo III

Programmazione e coordinamento dei

servizi e delle attività socio-assistenziali

 

     Art. 12. Piano provinciale socio-assistenziale.

     1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, la Provincia informa la propria attività al metodo della programmazione in armonia con gli obiettivi del programma di sviluppo provinciale.

     2. La Giunta provinciale, tenendo conto delle indicazioni predisposte dagli enti gestori secondo quanto previsto dai commi 4 e 5, sentito il parere del comitato provinciale di cui all'articolo 17, predispone ed approva il piano provinciale socio-assistenziale, assicurando che le previsioni di tale piano e quelle del piano provinciale sanitario siano tra loro reciprocamente integrate e coordinate. Prima dell'approvazione il piano provinciale socio-assistenziale è inoltre sottoposto al parere della commissione permanente competente.

     3. Il piano provinciale socio-assistenziale si articola in azioni programmatiche e progetti obiettivo; esso ha durata corrispondente a quella del programma provinciale di sviluppo, è scorrevole e può essere aggiornato entro il 31 ottobre di ogni anno.

     4. Ai fini della predisposizione del piano provinciale socio- assistenziale e dei relativi aggiornamenti, gli enti gestori trasmettono alla Giunta provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, secondo criteri uniformi definiti dalla Giunta stessa, una relazione consuntiva e propositiva, approvata dall'organo competente, contenente:

     a) l'analisi delle situazioni di bisogno, evidenziando i principali fattori di rischio relativi al disadattamento e alla marginalità sociale;

     b) la valutazione dello stato dei servizi e degli interventi;

     c) la proposta di interventi socio-assistenziali con l'indicazione delle relative priorità.

     5. Ai fini della formulazione della relazione consuntiva e propositiva di cui al comma 4, i comuni che non provvedono direttamente all'esercizio della delega ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 trasmettono al rispettivo comprensorio entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione contenente le valutazioni in ordine alla gestione dei servizi e alla adeguatezza degli interventi nonché le indicazioni, le proposte e le risorse utili ad una più efficiente ed efficace risposta alle situazioni di bisogno.

     6. I comprensori inviano copia della relazione di cui al comma 4 ai comuni per conto dei quali esercitano le funzioni delegate ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, entro trenta giorni dalla sua approvazione da parte dell'organo competente.

     7. La Giunta provinciale per la predisposizione ed elaborazione del piano provinciale socio-assistenziale e dei relativi aggiornamenti si avvale del servizio competente, il quale, allo scopo di garantire il necessario coordinamento, organizza conferenze con i servizi provinciali operanti nell'area della salute, della casa, dell'istruzione e cultura, della formazione professionale e del lavoro e con altri servizi che siano eventualmente interessati.

 

     Art. 13. Contenuti del piano provinciale socio-assistenziale.

     1. Il piano provinciale socio-assistenziale individua:

     a) gli obiettivi da perseguire;

     b) i criteri generali, le tipologie, le modalità e le priorità di intervento;

     c) le risorse finanziarie ed i criteri per la ripartizione dei finanziamenti in base ad indicatori di fabbisogno, da determinarsi con riferimento a parametri oggettivi e secondo criteri di stimolo all'efficienza e di responsabilizzazione nell'uso delle risorse stesse;

     d) gli standard di organizzazione e di costo dei servizi e delle strutture socio-assistenziali;

     e) gli indirizzi e i criteri per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori dei servizi socio-assistenziali;

     f) le iniziative e i progetti a carattere sperimentale, anche di natura trasversale, volti alla ricerca di modalità innovative di organizzazione e gestione degli interventi e delle strutture preposte all'attuazione degli stessi;

     g) le modalità di verifica periodica sullo stato dei servizi e della qualità degli interventi;

     h) i criteri generali e le modalità organizzative cui deve attenersi il sistema informativo socio-assistenziale;

     i) i criteri e le modalità per l'integrazione dei servizi socio- assistenziali con i servizi scolastici, del tempo libero e altre aree che possono essere interessate alle attività socio-assistenziali.

 

     Art. 14. Determinazioni della Giunta provinciale per l'attuazione del piano provinciale socio-assistenziale.

     1. La Giunta provinciale per l'attuazione degli interventi previsti dal piano provinciale socio-assistenziale determina con proprie deliberazioni [7]:

     a) le modalità per l'accertamento degli stati di bisogno;

     b) i requisiti, le modalità ed i criteri per l'erogazione degli interventi di aiuto e sostegno alla persona ed al nucleo familiare con particolare riferimento alla misura e alla durata degli interventi di assistenza economica da determinarsi in base a parametri che tengano conto delle esigenze minime vitali e/o degli specifici bisogni da soddisfare;

     c) i requisiti, le modalità ed i criteri per l'erogazione degli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare;

     d) la misura del contributo per il mantenimento dei soggetti affidati o accolti ai sensi degli articoli 28 e 29;

     e) i criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 34;

     f) i criteri per la determinazione del concorso dell'utenza alla spesa per l'accesso ai servizi;

     g) le iniziative per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori dei servizi socio-assistenziali sulla base del fabbisogno esistente, nonché le modalità e i criteri di attuazione delle stesse;

     h) i criteri e le modalità per l'attuazione dei principi informatori di cui alla lettera f) dell'articolo 3.

 

     Art. 15. Attività di coordinamento e di assistenza tecnica.

     1. In attuazione del piano provinciale socio assistenziale la Giunta provinciale, avvalendosi del servizio competente, cura:

     a) il coordinamento metodologico degli interventi socio-assistenziali;

     b) la progettazione e la gestione di attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori dei servizi socio-assistenziali;

     c) il coordinamento delle azioni di verifica dello stato dei servizi e della qualità degli interventi;

     d) l'elaborazione ed il coordinamento di progetti sperimentali volti ad introdurre innovazioni nei servizi;

     e) il coordinamento di progetti finalizzati di educazione sociale;

     f) i rapporti con le altre regioni e con gli organi centrali dello Stato;

     g) l'assistenza tecnica agli enti gestori per l'attuazione del piano provinciale socio-assistenziale.

     g bis) la definizione, mediante confronto con i soggetti privati interessati e con effetto vincolante per gli enti gestori, dei corrispettivi per la fruizione dei servizi gestiti da soggetti privati, ad eccezione dei servizi fruiti al di fuori del territorio provinciale e di quelli affidati a norma dell'articolo 39 bis [8].

 

     Art. 16. Sistema informativo socio-assistenziale.

     1. la Provincia e gli enti gestori, al fine di conseguire le finalità della presente legge, provvedono alla realizzazione, anche in armonia con gli indirizzi degli organi centrali dello Stato, nell'ambito del sistema informativo provinciale, di un sistema informativo socio-assistenziale.

     2. Il sistema informativo socio-assistenziale è costituito dall'insieme dei metodi, delle procedure e delle risorse necessarie per la rilevazione, l'archiviazione, il trattamento, l'interpretazione dei dati riguardanti:

     a) l'offerta di servizi in termini di risorse impiegate, attività svolte e dislocazione territoriale;

     b) l'individuazione delle situazioni espresse o latenti di bisogno, di abbandono, di emarginazione e di disagio sociale;

     c) la valutazione dei servizi offerti in relazione alla domanda, secondo criteri di efficacia e di efficienza;

     d) l'effettuazione di analisi anche mediante l'uso di indicatori utili alla verifica periodica dello stato di attuazione del piano provincia e socio assistenziale;

     e) l'analisi degli aspetti economico-finanziari.

     3. In attuazione del piano provinciale socio-assistenziale la Giunta provinciale, avvalendosi del servizio competente, coordina la metodologia, l'organizzazione e la gestione del sistema informativo socio-assistenziale ai fini della programmazione, gestione, verifica, studio, documentazione e ricerca. In particolare, la Provincia cura le informazioni di governo utili all'attività di propria competenza.

 

     Art. 17. Comitato provinciale per la programmazione socio- assistenziale.

     1. E' istituito il comitato provinciale per la programmazione socio- assistenziale, quale organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale.

     2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:

     a) l'assessore provinciale al quale è affidata la materia dell'assistenza, con funzioni di presidente;

     b) un dirigente generale della Provincia scelto dalla Giunta provinciale, con funzioni di vicepresidente;

     c) il dirigente preposto al servizio attività socio-assistenziali;

     d) il dirigente preposto al servizio piano sanitario;

     e) tre esperti in materia socio-assistenziale designati dalle associazioni del volontariato indicate dal Consiglio provinciale, di cui una dalle minoranze;

     f) un magistrato designato dal tribunale per i minorenni di Trento;

     g) un membro designato dalla conferenza dei presidenti dei comprensori;

     h) un membro designato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

     i) un membro designato dalla delegazione provinciale dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM);

     l) quattro membri designati congiuntamente dai soggetti privati convenzionati o loro associazioni o consorzi;

     m) due membri designati dai soggetti pubblici convenzionati, di cui almeno uno designato dall'Unione provinciale degli istituti di pubblica assistenza (UPIPA);

     n) tre membri designati, uno per ciascuna, dalle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale;

     o) un membro designato congiuntamente dalle associazioni di categoria degli invalidi;

     p) un membro designato congiuntamente dalle associazioni dei pensionati e degli anziani organizzati a dimensione provinciale;

     q) un membro designato congiuntamente dalle associazioni delle famiglie operanti sul territorio provinciale;

     r) tre responsabili delle strutture organizzative di cui al comma 1 dell'articolo 20, designati congiuntamente dagli enti gestori.

     3. Il servizio di segreteria del comitato è assicurato dal servizio attività socio-assistenziali. Nell'ambito del personale assegnato al servizio è nominato il segretario del comitato.

 

     Art. 18. Compiti del Comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale [9].

     1. Il Comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale esprime pareri e formula proposte in ordine:

     a) all'impostazione del piano provinciale socio-assistenziale;

     b) allo stato di attuazione del piano provinciale socio-assistenziale e alla soluzione dei problemi emersi.

     2. Ai fini di ottemperare ai compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale, almeno una volta all'anno, convoca i responsabili delle strutture organizzative di cui al comma 1 dell'articolo 20 assieme alle associazioni del volontariato e ai soggetti privati convenzionati che concorrono alla realizzazione del piano.

     3. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Giunta provinciale può chiedere il parere del comitato ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

 

     Art. 19. Funzionamento del comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale.

     1. I componenti del comitato restano in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è avvenuta la nomina.

     2. Qualora una o più designazioni di cui all'articolo 17 non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta provinciale provvede ugualmente alla nomina del comitato prescindendo dalla nomina dei componenti dei quali manca la designazione, purché venga raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti previsti e ferma restando la possibilità della successiva integrazione.

     3. I membri del comitato nominati su designazione, i quali non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificazione, decadono e sono sostituiti per il rimanente periodo di durata in carica del comitato.

     4. Il comitato è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti assegnati.

     5. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

     6. Il comitato delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     7. I membri di cui alla lettera l) dell'articolo 17 partecipano con voto consultivo in ordine ai pareri riguardanti gli schemi tipo di convenzione e le domande di iscrizione al registro dei soggetti idonei al convenzionamento.

     8. Il comitato, per l'esame di specifici problemi, può articolarsi in gruppi di lavoro.

     9. In relazione alla specifica materia degli argomenti trattati possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato e degli eventuali gruppi di lavoro, senza diritto di voto, esperti, funzionari della Provincia, nonché rappresentanti di soggetti pubblici e privati o delle organizzazioni di volontariato che operano nel settore socio- assistenziale.

     10. Ai membri e al segretario del comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 8 e agli esperti di cui al comma 9, sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, modificata da ultimo con l'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40 della medesima legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

 

Capo IV

Assetto organizzativo

 

     Art. 20. Assetto organizzativo dei servizi.

     1. Per l'esercizio delle funzioni delegate, l'ente gestore deve dotarsi di una specifica struttura organizzativa per la gestione tecnico- amministrativa del sistema dei servizi socio-assistenziali locale.

     2. La struttura organizzativa di cui al comma 1 si articola, di norma, su due livelli: il livello centrale e quello territoriale. Il livello centrale garantisce in particolare la direzione unitaria dei servizi e gli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione delle attività. Il livello territoriale garantisce, attraverso équipe interprofessionali, l'attuazione delle attività in uno specifico territorio.

     3. Le équipe sono, di norma, costituite da assistenti sociali, educatori, operatori socio-assistenziali, personale amministrativo. Le funzioni di coordinamento delle medesime équipe sono assicurate da un assistente sociale.

     4. Le équipe garantiscono in uno specifico territorio le seguenti funzioni principali:

     a) l'individuazione dei bisogni e delle risorse del territorio;

     b) l'informazione sui servizi e sulle prestazioni socio-assistenziali, sulle condizioni, i requisiti e le modalità per accedervi;

     c) l'analisi e la valutazione della domanda e l'organizzazione della risposta;

     d) l'attuazione di interventi sia preventivi che di sostegno e di integrazione.

     L'informazione di cui alla lettera b) può essere assicurata anche attraverso la collaborazione degli uffici comunali.

     5. Nell'ambito del territorio di competenza dell'équipe va garantita l'integrazione funzionale tra i servizi socio-assistenziali e sanitari, nonché con gli altri servizi del comparto sociale.

     6. L'ambito territoriale di riferimento dell'équipe viene individuato e definito dalla Giunta provinciale tenendo presente sia il criterio dell'accessibilità ai servizi sia la necessità di costituire un bacino di utenza tale da giustificare la costituzione di un'équipe in grado di offrire competenze e professionalità diversificate, richieste per affrontare in modo unitario e globale i bisogni sociali. In relazione a questo ultimo aspetto si deve tener presente:

     a) il bacino di utenza potenziale minimo per ogni figura professionale;

     b) il fabbisogno minimo di ogni figura professionale al fine di garantire un servizio efficace ed efficiente;

     c) la necessità di disporre di almeno un operatore per ciascuna figura professionale componente l'équipe.

     7. Ai fini di cui al comma 6 possono essere adottate opportune intese tra enti gestori limitrofi per l'utilizzazione del personale.

     8. A capo della struttura organizzativa di cui al comma 1 è preposto un responsabile il quale cura il buon funzionamento dell'attività gestionale sia del livello centrale che di quello territoriale, assicurando la corretta attuazione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'ente gestore.

     9. Per la disciplina dei servizi e per l'organizzazione ed il funzionamento della struttura organizzativa di cui al comma 1, gli enti gestori devono dotarsi di appositi regolamenti in conformità agli schemi tipo predisposti dalla Giunta provinciale.

     Gli stessi regolamenti danno indicazioni in merito ai criteri di integrazione e coordinamento fra la struttura organizzativa, gli altri servizi dell'ente gestore e i servizi sanitari. Inoltre prevedono le modalità di integrazione e coordinamento con i soggetti pubblici, le associazioni di volontariato e del privato sociale ai fini

dell'utilizzazione ottimale di tutte le risorse presenti sul territorio e della verifica dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi sia a livello centrale che territoriale.

 

     Art. 21. Personale.

     1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, il personale addetto in modo esclusivo o prevalente allo svolgimento dei compiti istituzionali degli enti comunali di assistenza (EGA) è trasferito agli enti gestori competenti per territorio con effetto dalla data di operatività dell'esercizio delle funzioni delegate.

     2. Il personale della Provincia addetto all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali individuato con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale, ed il personale delle unità sanitarie locali della provincia addetto alle funzioni in materia socio- assistenziale di cui all'articolo 14 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, è trasferito con successiva legge agli enti gestori, assicurando in ogni caso la conservazione della posizione giuridica ed economica acquisita.

     3. Qualora alla data di operatività dell'esercizio delle funzioni delegate il personale di cui al comma 2 non risulti trasferito agli enti gestori, lo stesso può essere messo a disposizione dei medesimi enti.

     4. In relazione alla delega ai comuni, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, delle funzioni inerenti l'applicazione dell'articolo 8 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40, già attribuite ai comprensori, con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale, è individuato il personale appartenente al profilo assistente sociale, assistente domiciliare ed ausiliario socio- assistenziale da trasferirsi dai comprensori ai comuni del rispettivo territorio che provvedono direttamente all'esercizio delle funzioni delegate, assicurando la conservazione della posizione giuridica ed economica acquisita. Il personale addetto alle medesime funzioni delegate, non trasferito ai comuni ai sensi del presente comma, è collocato nella pianta organica del personale addetto alla struttura organizzativa di cui al comma 1 dell'articolo 20 della presente legge.

     5. Gli enti gestori, tenuto conto delle risorse di personale trasferito ed eventualmente messo a disposizione ai sensi del presente articolo e delle disponibilità finanziarie, possono assumere l'ulteriore personale necessario all'esercizio delle funzioni delegate nei limiti dei posti previsti nelle piante organiche adottate ai sensi del comma 5 dell'articolo 41.

 

Capo V

Interventi socio-assistenziali

 

     Art. 22. Tipologia generale degli interventi.

     1. Gli interventi socio-assistenziali da effettuarsi nell'esercizio delle funzioni esercitate direttamente dalla Provincia o delegate ai sensi della presente legge, si distinguono in:

     a) interventi di prevenzione e promozione sociale;

     b) interventi di aiuto e sostegno alla persona, al nucleo familiare e a gruppi;

     c) interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono predisposti ed attuati in modo integrato con gli interventi dell'area sanitaria e di altri comparti al fine di assicurare una risposta unitaria e globale ai bisogni della persona. Gli interventi di prevenzione e promozione sociale sono attuati in modo coordinato con gli altri interventi diretti alla promozione sociale della famiglia, all inserimento sociale e lavorativo dei soggetti e delle categorie più deboli, alla soddisfazione del bisogno alloggiativo degli stessi, al superamento degli impedimenti per la fruizione delle strutture e di ogni spazio aperto al pubblico.

 

     Art. 23. Interventi di prevenzione e promozione sociale.

     1. Gli interventi di prevenzione e promozione sociale comprendono:

     a) attività mirate a prevenire fenomeni di emarginazione connessi a carenze di natura socio-relazionale di soggetti o gruppi a rischio;

     b) azioni volte ad informare la comunità locale e a raccogliere informazioni sulle situazioni di bisogno e sui servizi disponibili;

     c) attività volte a favorire l'impegno di persone singole e di gruppi e le disponibilità personali, familiari, comunitarie ed istituzionali per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25;

     d) attività per la realizzazione di progetti finalizzati di educazione sociale secondo quanto previsto dal piano provinciale socio-assistenziale in collaborazione con gli altri comparti significativi in materia di lavoro, istruzione e sanità.

 

     Art. 24. Interventi di aiuto e sostegno.

     1. Gli interventi di aiuto e sostegno alla persona, al nucleo familiare e a gruppi comprendono:

     a) interventi di sostegno psico-sociale, quale aiuto a persone, a nuclei familiari e a gruppi da attuarsi, anche in collaborazione con altri servizi e strutture, sulla base di specifici progetti che attivino e valorizzino le risorse personali ed interpersonali;

     b) interventi di aiuto per l'accesso ai servizi volti ad informare, orientare e motivare persone singole e nuclei familiari sulle possibilità esistenti al fine di facilitarne la fruizione;

     c) interventi di assistenza economica al fine di garantire il soddisfacimento di bisogni sia fondamentali che specifici. Essi sono disposti a favore

di persone singole o di nuclei familiari in maniera coordinata con eventuali altri tipi di intervento e comprendono:

     1) sussidi economici mensili a fronte dell'insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali;

     2) interventi «una tantum» per sopperire a situazioni di emergenza individuale o familiare;

     3) sussidi economici mensili per l'assistenza e la cura a domicilio di persone che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua [10].

     c bis) in luogo degli interventi di cui alle lettere a) e b) del presente comma, prestiti sull'onore, da restituire senza interessi secondo piani concordati, a favore di soggetti e di nuclei familiari in situazioni temporanee di grave difficoltà finanziaria, sulla base delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 25 bis [11].

 

     Art. 25. Interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare.

     1. Gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare hanno lo scopo di aiutare e sostenere la famiglia per garantire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, evitando o riducendo l'esigenza di ricorrere a strutture residenziali e i rischi di isolamento o di emarginazione. Essi comprendono:

     a) interventi di assistenza domiciliare;

     b) servizi a carattere semiresidenziale;

     c) affidamento familiare dei minori;

     d) accoglienza presso famiglie o singoli;

     e) interventi di pronta accoglienza.

 

          Art. 25 bis. Prestiti sull'onore. [12]

     1. I prestiti sull'onore sono concessi dagli enti gestori a favore di soggetti e nuclei familiari in situazioni temporanee di gravi difficoltà finanziarie che non siano in grado di offrire sufficienti garanzie reali per la stipula di contratti di mutuo con aziende e istituti di credito.

     2. Con regolamento sono definiti:

     a) i requisiti per la concessione dei prestiti e le relative procedure;

     b) le categorie di spesa ammissibili;

     c) l'importo massimo del prestito che può essere concesso;

     d) la durata del prestito.

     3. I prestiti sull'onore sono erogati da aziende e istituti di credito su richiesta dell'ente gestore di riferimento dei soggetti di cui al comma 1.

     4. L'onere degli interessi relativi ai prestiti sull'onore è a totale carico dell'ente gestore. Su richiesta dell'istituto di credito l'ente gestore può sottoscrivere una fideiussione a garanzia dell'obbligo di restituzione del prestito.

     5. Ai fini dell'erogazione dei prestiti sull'onore sono stipulate con gli istituti di credito apposite convenzioni che regolano:

     a) i tempi per l'istruttoria della domanda e per l'erogazione del prestito;

     b) le garanzie per la restituzione del prestito;

     c) le modalità di rendicontazione della quota di interessi debitori a carico degli enti gestori.

 

     Art. 26. Interventi di assistenza domiciliare.

     1. Gli interventi di assistenza domiciliare riguardano il complesso delle prestazioni di natura socio-assistenziale e sanitaria prestate al domicilio di persone singole o di nuclei familiari che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale da qualsiasi causa dipendente o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione. Essi consentono la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. Le prestazioni sanitarie, curative e riabilitative, erogate in forma integrata con quelle socio-assistenziali, sono assicurate dai competenti servizi.

     2. L'assistenza domiciliare a favore di minori o soggetti con menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali può essere integrata con interventi di tipo educativo.

     3. Gli interventi di cui al comma 1 possono assicurare la sostituzione delle famiglia nei casi di necessità o di urgenza.

     3 bis. Il servizio di aiuto personale, nell’ambito degli interventi di assistenza domiciliare, può avvalersi dell’opera aggiuntiva di:

     a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta, e coloro che prestano servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale);

     b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività di volontariato;

     c) organizzazioni di volontariato;

     d) organizzazioni o persone che effettuano servizio di interpretariato per sordi [13].

     3 ter. Le persone indicate dal comma 3 bis devono avere una formazione specifica [14].

     3 quater. Alle persone di cui alla lettera b) del comma 3 bis si applica la disciplina sui rimborsi spesa dettata dall’articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), nonché dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale) [15].

 

     Art. 27. Servizi a carattere semiresidenziale.

     1. I servizi a carattere semiresidenziale sono diretti a garantire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita tramite prestazioni ed attività volte ad integrare funzioni proprie del nucleo familiare, assicurando servizi adeguati alle esigenze dei singoli gruppi di utenti.

     2. In relazione alla tipologia degli utenti, essi possono realizzare attività riabilitative, attività socio-educative, attività di addestramento, formazione e lavoro finalizzate all'acquisizione di competenze ed abilità atte a garantire l'integrazione sociale. Tali servizi possono integrare gli interventi di assistenza domiciliare ed essere luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo e di ristoro.

 

     Art. 28. Affidamento familiare dei minori.

     1. In attuazione dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, fatte salve le competenze attribuite all'autorità giudiziaria, l'affidamento familiare dei minori, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, ad un'altra famiglia o ad una persona singola che siano riconosciute idonee alla loro accoglienza e disposte a collaborare con i servizi per il loro rientro nella famiglia d'origine, attuato al fine di assicurare loro il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, si realizza attraverso:

     a) la promozione dell'istituto dell'affido;

     b) la selezione e la preparazione degli affidatari;

     c) le prescrizioni agli affidatari e l'attività di assistenza tecnica e di appoggio agli stessi;

     d) la cura del collegamento fra famiglia d'origine e affidatari, la prevenzione e la soluzione di conflitti, l'appoggio di ritorno del minore in essa;

     e) la vigilanza durante l'affidamento, tenendo informata L'autorità giudiziaria competente.

     2. Di norma ad ogni affidatario non possono essere affidati più di due minori salvo non si tratti di soggetti che provengono dallo stesso nucleo familiare.

     3. Agli affidatari può essere corrisposto un contributo per il mantenimento degli affidati nella misura stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 14.

     4. A favore degli affidatari può essere disposto, entro limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale, il rimborso dei premi versati annualmente dagli affidatari medesimi per la stipula di polizze di assicurazione per la copertura dei rischi inerenti ai danni che possono essere arrecati a terzi dai minori affidati, nonché di quelli inerenti agli eventi dannosi che comportino la morte o l'invalidità permanente dei minori affidati [16].

 

          Art. 28 bis. Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori. [17]

     1. Quest'articolo disciplina l'erogazione delle somme destinate al mantenimento dei minori e non corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria. La Provincia riscuote le somme erogate in via anticipata e gli interessi maturati dalla persona obbligata al mantenimento.

     2. Condizioni per l'erogazione anticipata sono:

     a) l'esistenza di un titolo esecutivo, fondato su un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana o di un altro Stato, che stabilisca l'importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore obbligato al mantenimento;

     b) l'esibizione di un atto di precetto ritualmente notificato, non ottemperato nel termine di dieci giorni, o della sentenza dichiarativa di fallimento delle imprese di cui è titolare l'obbligato al mantenimento, costituite in forma diversa dalla società di capitali;

     c) che il richiedente surroghi la Provincia nei suoi diritti nei confronti dell'obbligato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile, e ne dia comunicazione all'obbligato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

     3. Può chiedere l'erogazione anticipata delle somme destinate al mantenimento del minore il genitore affidatario, purché non convivente con il genitore obbligato al mantenimento, o altro soggetto affidatario del minore se quest'ultimo, al momento della presentazione della domanda, è:

     a) residente nella provincia di Trento;

     b) appartenente al nucleo familiare del richiedente.

     4. Al momento della domanda di erogazione anticipata la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza del minore e del richiedente deve evidenziare situazioni di difficoltà economica e comunque non dev'essere superiore a quella stabilita con regolamento. Per l'accertamento della condizione economico- patrimoniale si applicano l'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e l'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

     5. L'ente erogante anticipa l'assegno di mantenimento nella misura determinata secondo quanto previsto con regolamento, tenuto conto del numero di figli minori interessati dalla corresponsione dell'assegno di mantenimento e comunque in misura non superiore alla somma stabilita dal titolo giudiziale. La Giunta provinciale rivaluta annualmente gli importi massimi in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

     6. L'erogazione è effettuata mensilmente e ha durata annuale; può essere rinnovata a domanda, corredata da un'autocertificazione sul perdurare dei presupposti dell'erogazione.

     7. Con regolamento adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, la Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce in particolare:

     a) i requisiti economici di cui al comma 4;

     b) le modalità di erogazione e la durata massima della prestazione;

     c) le modalità di accertamento periodico della permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'anticipazione;

     d) i casi di sospensione e decadenza dalla prestazione per il venir meno dei presupposti.

 

     Art. 29. Accoglienza presso famiglie o singoli.

     1. L'accoglienza di adulti che non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della famiglia di appartenenza presso famiglie o singoli riconosciuti idonei è disposta, anche a tempo parziale, quale servizio alternativo al ricovero in strutture residenziali con il consenso degli interessati o di chi esercita la tutela.

     2. A favore delle famiglie o dei singoli che accolgono i soggetti di cui al comma 1 può essere corrisposto un contributo per il mantenimento degli stessi, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 14.

 

     Art. 30. Interventi di pronta accoglienza.

     1. Gli interventi di pronta accoglienza assicurano, in attesa dell'individuazione di altri interventi più adeguati, il soddisfacimento urgente e temporaneo del bisogno di alloggio, di nutrimento e di altri bisogni primari a favore di minori o di adulti privi del sostegno familiare oppure la cui permanenza all'interno della famiglia stessa crei tensioni e disagi tali da richiederne l'immediato allontanamento.

     Detti interventi trovano attuazione prioritariamente attraverso la disponibilità di famiglie o singoli di cui all'articolo 29; in carenza di tale disponibilità la punta accoglienza è assicurata dalle strutture residenziali di cui all'articolo 31.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere limitati al tempo strettamente necessario per l'individuazione di una risposta idonea. I limiti di tempo sono indicati dal piano socio-assistenziale.

 

     Art. 31. Servizi a carattere residenziale.

     1. I servizi a carattere residenziale hanno lo scopo di sostituire funzioni proprie del nucleo familiare e di norma fanno fronte a bisogni che non trovano adeguata risposta attraverso gli altri interventi previsti dal presente capo e consistono in attività finalizzate al recupero e al reinserimento sociale degli utenti nell'ambito di programmi di intervento volti a ristabilire un più idoneo e diretto esercizio delle funzioni proprie della famiglia.

     2. I servizi a carattere residenziale si configurano inoltre come risposta a bisogni di soggetti in condizioni di non autosufficienza temporanea o prolungata, articolando gli interventi secondo modalità che salvaguardino le fondamentali esigenze della persona e assicurando in relazione alla gravità dei soggetti i necessari servizi specialistici.

     3. In conformità con i principi della legge 4 maggio 1983, n. 184, tesi a garantire ad ogni minore di crescere in un ambiente familiare idoneo, il piano socio-assistenziale stabilisce i tempi e le modalità per evitare il ricovero di minori in istituto.

     4. I servizi a carattere residenziale possono essere integrati funzionalmente, se del caso, con i servizi di cui all'articolo 27.

 

     Art. 32. Prestazioni sanitarie e servizi socio-assistenziali.

     1. Le prestazioni sanitarie da erogarsi nell'ambito dei servizi socio- assistenziali sono di norma effettuate direttamente dai competenti servizi dell'unita sanitaria locale.

     2. Nel caso in cui dette prestazioni vengano erogate da parte dei soggetti convenzionati ai sensi della presente legge, la relativa spesa è posta a carico del fondo sanitario, previa intesa con le unità sanitarie locali, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

 

     Art. 33. Tutela dell'utente.

     1. La Giunta provinciale con apposita deliberazione stabilisce le modalità di presentazione dei reclami da parte dell'utente dei servizi socio assistenziali ed i criteri ed i termini di risposta da parte dell'ente gestore.

     2. Il piano socio-assistenziale individua i diritti esigibili da parte dell'utente ed i criteri della loro esigibilità.

 

     Art. 34. Contributi ad enti.

     1. La Giunta provinciale, nel rispetto delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 11 per la realizzazione del piano provinciale socio- assistenziale, può concedere contributi per sostenere attività di promozione sociale e tutela degli associati svolta da istituzioni private che perseguono senza scopi di lucro finalità significative nel campo socio- assistenziale, anche fino alla copertura della spesa riconosciuta ammissibile.

     2. I criteri per la determinazione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

     3. I soggetti convenzionati di cui all'articolo 38 sono esclusi dai benefici del presente articolo.

 

     Art. 35. Autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali.

     1. Le strutture socio-assistenziali a carattere residenziale o semiresidenziale, anche se gestite da soggetti che operano a scopo di lucro, devono essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti con apposito regolamento ed il loro funzionamento e subordinato al rilascio dell'apposita autorizzazione da Parte della Giunta provinciale; il regolamento pone norme sulle procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione, nonché sui criteri di vigilanza volti alla verifica della permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione stessa.

     2. I requisiti di cui al comma 1 attengono agli elementi indispensabili per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, nonché la capacità del servizio a espletare le relative funzioni.

     3. Le strutture già funzionanti sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti con il regolamento di cui al comma 1 nei tempi indicati dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 36. Interventi in conto capitale.

     1. Per l'acquisto, la costruzione, la ricostruzione, il riattamento e il completamento di immobili necessari alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali o socio-sanitari previsti dal presente capo, la Giunta provinciale, nel rispetto delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 11 per la realizzazione del piano provinciale socio-assistenziale e delle disposizioni degli atti di programmazione sanitaria, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ad enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative e altre istituzioni private, dotati di personalità giuridica e aventi tra i propri fini lo svolgimento senza scopi di lucro di attività socio-assistenziali o socio-sanitarie. Nel caso in cui l'intervento riguardi la ricostruzione o il riattamento di strutture residenziali possono essere considerate tra le spese ammissibili a finanziamento anche quelle relative all'acquisizione della disponibilità di immobili e quelle per altri oneri gestionali conseguenti all'esecuzione degli interventi, previa presentazione di uno specifico programma da parte dell'ente interessato. [18]

     2. Nel caso di enti pubblici i contributi di cui al comma 1 sono concessi fino all'intera copertura della spesa riconosciuta ammissibile; nel caso di associazioni, fondazioni, cooperative ed altre istituzioni private i medesimi contributi sono concessi fino alla misura del 90 per cento.

     3. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 e nelle misure di cui al comma 2 contributi per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature o arredamenti destinati all'esercizio di attività socio-assistenziali o socio-sanitarie.

     4. I soggetti di cui al comma 1 s'impegnano a non mutare per venticinque anni, decorrenti dalla data di fine dei lavori o dalla data di acquisto, la destinazione delle opere finanziate ai sensi del comma 1 senza l'autorizzazione della Giunta provinciale. Il periodo è ridotto a dieci anni nel caso di opere che abbiano beneficiato di un contributo d'importo complessivo non superiore a 200.000 euro. L'autorizzazione al mutamento di destinazione può essere concessa purché sia mantenuto l'utilizzo a fini socio-assistenziali o socio-sanitari dell'immobile. Nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione la Giunta provinciale, previa richiesta motivata dell'ente interessato, può autorizzare l'utilizzo temporaneo dell'immobile o di sue parti per altre finalità, purché da tale utilizzo derivino introiti ed essi siano destinati alla copertura di oneri per la gestione di servizi socio- assistenziali e socio-sanitari dell'ente interessato. La Giunta provinciale, inoltre, può concedere l'autorizzazione a un utilizzo permanente dell'immobile o di sue parti per finalità diverse da quelle socio-assistenziali e socio-sanitarie; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la concessione dell'autorizzazione e per l'eventuale rideterminazione del contributo, o per il recupero, anche parziale, delle somme già corrisposte. Se la destinazione è mutata senza le predette autorizzazioni il contributo concesso è revocato; per il recupero delle somme erogate si applica l'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento). In alternativa alla restituzione delle somme già corrisposte si può applicare il comma 4 dell'articolo 21 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle agevolazioni provinciali per investimenti di natura immobiliare) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20. [19]

     5. Qualora nel corso di decorrenza dei periodo venticinquennale di cui al comma 4 si verifichi la cessazione dell'attività da parte dei soggetti beneficiari, gli immobili realizzati e le attrezzature, apparecchiature o arredamenti acquistati con i contributi di cui ai commi 1 e 3 sono devoluti al comune sul cui territorio insiste l'immobile, con vincolo di destinazione agli interventi di cui alla presente legge.

     6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite:

     a) le priorità nella concessione delle agevolazioni, anche mediante la costituzione di riserve di fondi;

     b) i criteri per la determinazione e la graduazione delle agevolazioni;

     c) le tipologie ed i criteri per la determinazione delle spese ammissibili ad agevolazione per ciascun tipo di iniziativa;

     d) i limiti minimi e massimi delle spese ammissibili ad agevolazione;

     e) i termini e le modalità di presentazione delle domande, secondo appositi schemi tipo;

     f) la documentazione da produrre ai fini della concessione e della liquidazione, anche in via anticipata, delle agevolazioni;

     f bis) l'individuazione e la disciplina degli eventuali vincoli di destinazione relativi ai beni finanziati ai sensi del comma 3 [20];

     g) ogni altro elemento necessario per l'attuazione degli interventi del presente articolo.

     7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di approvazione del primo piano provinciale socio- assistenziale.

 

     Art. 37. Realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.

     1. La Provincia provvede all'attuazione del programma pluriennale di interventi in materia di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)».

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme statali in materia, sono individuati i soggetti preposti alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e definite le modalità per la loro attuazione.

 

Capo VI

Convenzioni

 

     Art. 38. Convenzioni.

     1. Al fine di realizzare gli interventi di promozione sociale di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 23 e quelli integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare previsti dall'articolo 25 e dall'articolo 31 l'ente gestore può stipulare convenzioni con enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative con particolare riguardo a quelle di solidarietà sociale e di servizi sociali, organizzazioni di volontariato ed altre istituzioni private che perseguano finalità socio- assistenziali; ove si tratti di soggetti privati, essi devono risultare iscritti nel registro di cui all'articolo 39 [21].

     2. Le convenzioni, da predisporre sulla base di schemi tipo definiti dalla Giunta provinciale, regolano:

     a) gli obiettivi, i contenuti e le modalità dell'intervento oggetto della convenzione;

     b) le modalità e i criteri di accoglienza e dimissione;

     c) la modalità di integrazione con i servizi;

     d) i criteri di verifica e valutazione degli interventi;

     e) la durata degli interventi;

     f) le modalità e i criteri per la definizione del costo del servizio;

     g) le modalità e i criteri per la formazione e l'aggiornamento del personale.

     3. L'ente gestore può disporre, sentiti gli interessati, che per periodi determinati singole unità di personale operino, nell'ambito dei compiti e delle mansioni inerenti al profilo professionale di appartenenza, per lo svolgimento di servizi gestiti dagli enti o soggetti convenzionati. Analoghe disposizioni possono essere adottate, previe opportune intese, dai predetti enti o soggetti allo scopo di favorire l'utilizzo integrato del rispettivo personale nell'ambito dei servizi gestiti dai diversi enti o soggetti convenzionati [22].

     4. Nel caso di convenzioni con soggetti che per ambito di attività o per dislocazione di strutture e servizi interessano più enti gestori, al fine di semplificare le procedure amministrative possono essere previste con deliberazione della Giunta provinciale modalità di pagamento diretto da parte della Provincia a favore dei soggetti convenzionati. In tal caso gli enti gestori provvedono a contabilizzare sul competente capitolo di spesa l'importo complessivo risultante, mediante emissione di mandati di pagamento quietanzati da reversale di incasso, di pari importo, sul capitolo di entrata relativo all'assegnazione di cui al comma 4 dell'articolo 40.

     5. (Omissis) [23].

 

     Art. 38 bis. Servizi multizonali. [24]

     1. Qualora nell'ambito territoriale di un ente gestore operino soggetti di cui all'articolo 38, comma 1, che erogano prestazioni per le quali non sia possibile l'individuazione di corrispettivi unitari per giornata di frequenza o prestazione anche in favore di destinatari di interventi residenti al di fuori dell'ambito territoriale di competenza dell'ente gestore, il relativo onere è posto a carico dello stesso ente gestore.

     2. In sede di riparto del fondo di cui all'articolo 40 si tiene conto anche degli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 1.

 

     Art. 39. Registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento.

     1. Presso la Giunta provinciale è istituito un registro di soggetti idonei al convenzionamento.

     2. Nel registro possono essere iscritte, previa domanda, le associazioni, le fondazioni, le cooperative, le organizzazioni di volontariato e le altre istituzioni private che intendono concorrere al raggiungimento degli obiettivi e all'esercizio delle funzioni socio- assistenziali di cui alla presente legge.

     3. All'iscrizione nel registro provvede la Giunta provinciale previo accertamento del possesso, da parte del richiedente, dei seguenti requisiti:

     a) svolgimento nel territorio provinciale di attività socio- assistenziale senza fini di lucro [25];

     b) idonei livelli di prestazioni, di qualificazione degli operatori e di efficienza organizzativa ed operativa;

     c) svolgimento di regolare attività di carattere socio-assistenziale da almeno un anno.

     4. Per i soggetti che utilizzano personale dipendente l'iscrizione al registro è inoltre subordinata al rispetto delle norme che disciplinano i contratti di lavoro.

     5. Il venir meno anche di uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e e) del comma 3 o del rispetto delle norme di cui al comma 4 o la cessazione dell'attività comporta la cancellazione dal registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento.

     6. L'iscrizione nel registro dei soggetti già convenzionati con la Provincia per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è disposta in modo diretto previa domanda dei medesimi.

 

     Art. 39 bis. Confronto concorrenziale tra soggetti privati idonei al convenzionamento. [26]

     1. Ove si renda necessario individuare tra più soggetti privati idonei al convenzionamento il soggetto al quale affidare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 38, l'ente gestore procede al confronto concorrenziale tra i soggetti medesimi tenendo conto dei seguenti elementi:

     a) corrispettivo richiesto;

     b) esperienza nel settore in cui si intende operare;

     c) qualificazione degli operatori che il soggetto intende impiegare nella realizzazione degli interventi;

     d) utilizzazione di risorse del volontariato;

     e) capacità progettuale ed organizzativa.

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti indirizzi e criteri in ordine alle procedure da seguire per l'effettuazione del confronto di cui al comma 1 e per la valutazione degli elementi ivi indicati.

 

Capo VII

Finanziamento

 

     Art. 40. Finanziamento delle funzioni delegate.

     1. Per il finanziamento delle funzioni delegate è istituito il fondo socio-assistenziale.

     2. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento la Giunta provinciale provvede al riparto e all'assegnazione dei finanziamenti agli enti delegati, per ciascuna tipologia di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 22, tenendo conto dei contenuti del piano provinciale socio- assistenziale e delle direttive della Provincia.

     3. A tal fine gli enti gestori trasmettono al servizio competente della Provincia, entro il 31 maggio di ciascun anno, un preventivo di spesa relativo alle attività da realizzare nell'anno successivo distinto per tipologia di intervento, su modello predisposto dalla Provincia stessa, tenuto conto della relazione di cui al comma 4 dell'articolo 12.

     4. L'erogazione dei fondi è disposta a favore degli enti gestori per periodi ed importi determinati anche in via convenzionale e secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

     5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono fissate le modalità per la rendicontazione delle spese relative alle funzioni delegate in base alla presente legge.

     6. Le somme erogate, se eventualmente non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono conteggiate dalla Provincia ai fini della determinazione del riparto dei fondi per l'anno successivo.

 

Capo VIII

Norme transitorie e finali

 

     Art. 41. Norme transitorie.

     1. L'esercizio delle funzioni delegate, da parte degli enti gestori, è operante dalla data stabilita dalla Giunta provinciale, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali degli enti gestori; fino a tale data continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale provvede:

     a) ad individuare gli ambiti territoriali di cui al comma 6 dell'articolo 20;

     b) ad adottare i regolamenti tipo per la disciplina dei servizi e per l'organizzazione e il funzionamento della struttura preposta alla gestione tecnico-amministrativa istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 20;

     e) a fissare i criteri per la definizione delle piante organiche degli enti gestori;

     d) ad adottare il regolamento in ordine all'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali di cui al comma 1 dell'articolo 35;

     e) ad adottare lo schema tipo di convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 38;

     f) a provvedere in ordine agli adempimenti di cui all'articolo 39;

     g) ad approvare il primo piano provinciale socio-assistenziale.

     3. Ai fini della approvazione del primo piano socio-assistenziale si prescinde dagli adempimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 12.

     4. Nella prima applicazione della presente legge il riparto e l'assegnazione dei finanziamenti agli enti delegati sono disposti sulla base di criteri appositamente stabiliti dalla Giunta provinciale, tenendo conto del livello di spesa sostenuta negli anni precedenti dagli enti che hanno erogato prestazioni o effettuato interventi socio-assistenziali a favore della popolazione di ciascun comune.

     5. Entro i sei mesi successivi al termine previsto dal comma 2 del presente articolo gli enti gestori:

     a) approvano, sulla base dei regolamenti tipo adottati dalla Giunta provinciale, i regolamenti per la disciplina dei servizi e per l'organizzazione e il funzionamento della struttura tecnico-amministrativa di cui al comma 1 dell'articolo 20;

     b) provvedono in ordine agli adempimenti per la definizione delle piante organiche secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi della lettera e) del comma 2 del presente articolo.

     6. In sede di prima costituzione del comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale, la nomina dei componenti di cui alle lettere l) e m) del comma 2 dell'articolo 17 avviene su designazione dei soggetti pubblici e privati che concorrono, attraverso il finanziamento provinciale, alla realizzazione dei servizi socio-assistenziali.

     Analogamente, in sede di detta costituzione, la designazione dei componenti di cui alle lettere p) e q) dell'articolo 17, avviene da parte delle associazioni già costituite al 31 dicembre 1990.

     7. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre tutte le ulteriori modalità per il passaggio delle funzioni.

 

     Art. 42. Disposizioni per la formazione l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori dei servizi socio-assistenziali.

     1. In attesa di un'organica disciplina della formazione degli operatori dei servizi socio-assistenziali, le disposizioni contenute nella legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, come modificata dagli articoli 4, 5 e 6 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 30 e dall'articolo 32 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33, concernenti l'istituzione, l'organizzazione e la gestione delle scuole e dei corsi di formazione professionale per operatori sanitari si estendono, in quanto applicabili, alle scuole ed ai corsi per la formazione degli operatori dei servizi socio-assistenziali.

     2. Il servizio attività socio-assistenziali rilascia ai candidati che abbiano superato positivamente l'esame finale della scuola per operatore socio-assistenziale dei servizi domiciliari e tutelari istituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 38 del 9 gennaio 1989 ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, l'attestato di qualifica valido ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689. L'attestato è sottoscritto dall'assessore competente in materia e dal funzionario responsabile della scuola.

     3. A decorrere dalla data di approvazione del primo piano socio- assistenziale di cui all'articolo 12, le indicazioni del piano medesimo relative alla formazione, all'aggiornamento e alla riqualificazione degli operatori dei servizi socio-assistenziali, nonché le determinazioni previste in proposito dall'articolo 14, sostituiscono i piani annuali previsti dall'articolo 1 della legge provinciale 24 agosto 1989, n. 5, per la programmazione delle iniziative di cui alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, e successive modificazioni.

 

     Art. 43. Deposizione per l'esercizio delle funzioni già svolte dall'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi.

     1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, le funzioni già svolte dall'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi nel territorio della provincia autonoma di Trento sono assunte da quest'ultima a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le suddette funzioni sono esercitate dalla Provincia a norma delle leggi provinciali vigenti in materia di assistenza e beneficenza pubblica e nei limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi medesime, fino a quando sarà data attuazione a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.

     2. I beni mobili ed immobili dell'ente di cui al comma 1, già adibiti all'esercizio delle funzioni ivi indicate, sono trasferiti al patrimonio della Provincia ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469.

     3. Con effetto dalla data che sarà stabilita ai sensi dell'articolo 41, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate ai comuni, che provvederanno al loro esercizio secondo le modalità di cui all'articolo 10 nell'ambito della disciplina degli interventi assistenziali stabilita dalla presente legge.

 

     Art. 44. Modificazione all'articolo 3 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35.

     (Omissis).

 

     Art. 45. Modificazione all'articolo 4 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35.

     (Omissis).

 

     Art. 46. Modificazione all'articolo 7 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35.

     (Omissis).

 

     Art. 47. Modificazione all'articolo 6 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6.

     (Omissis).

 

     Art. 48. Disposizioni transitorie per l'esercizio di funzioni da parte dei comprensori.

     1. A decorrere dalla data stabilita dalla Giunta provinciale e fino alla data stabilita dalla stessa Giunta ai sensi del comma 1 dell'articolo 41 della presente legge i comprensori provvedono direttamente, avvalendosi della propria ordinaria struttura organizzativa, all'esercizio delle seguenti funzioni e attività:

     a) funzioni di natura socio-assistenziale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40;

     b) funzioni di natura socio-assistenziale di cui agli articoli 4 e 7 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20;

     c) attività di assistenza sociale comprese tra le funzioni in materia di tutela della salute mentale trasferite alle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

     2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 i comprensori si avvalgono, oltre che di personale da essi dipendente, del personale iscritto

nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti addetto all'esercizio delle funzioni sopra indicate nell'ambito della struttura organizzativa delle unità sanitarie locali. Detto personale, individuato dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale interessata di concerto con la giunta del rispettivo comprensorio, viene messo a disposizione del comprensorio stesso con provvedimento del predetto amministratore straordinario in attesa del trasferimento che sarà disposto con la legge di cui al comma 2 dell'articolo 21. L'unità sanitaria locale continua a provvedere all'amministrazione del personale medesimo sotto il profilo giuridico, economico e previdenziale. I relativi oneri sono rimborsati dal comprensorio alla stessa unità sanitaria locale.

     3. La responsabilità inerente al coordinamento delle funzioni e attività di cui al comma 1 è affidata, in via temporanea, dalla giunta comprensoriale ad un dipendente del comprensorio ovvero dell'unità sanitaria locale, scelto tra il personale di cui al comma 2, individuato sulla base di criteri definiti a livello provinciale d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto del servizio eventualmente prestato in qualità di responsabile o coordinatore dei servizi sociali. In relazione a tale specifico incarico compete al suddetto dipendente una indennità mensile, corrisposta dal comprensorio nella misura stabilita dalla Giunta provinciale entro il limite massimo di lire 350.000.

     4. A decorrere dalla data stabilita ai sensi del comma 1 cessano di applicarsi il terzo e il quarto comma dell'articolo 14 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

     5. Per il finanziamento delle funzioni e delle attività di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le modalità previsti dall'articolo 11 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40. All'erogazione dei fondi assegnati si provvede secondo le disposizioni dello stesso articolo 11 in base a fabbisogni trimestrali di cassa.

     6. Per il finanziamento delle medesime funzioni e attività, relativamente all'esercizio finanziario 1991, la Giunta provinciale provvede a rideterminare il riparto dei fondi assegnati alle unità sanitarie locali per l'anno 1991 e ad individuare il fabbisogno finanziario da assegnare ai comprensori, tenuto conto dei rispettivi periodi di effettivo esercizio dell'attività. Per l'erogazione dei finanziamenti ai comprensori, limitatamente all'anno 1991, si può provvedere anche con cadenze diverse da quelle previste al comma 5.

     7. L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale di concerto con la giunta del rispettivo comprensorio individua i beni utilizzati per lo svolgimento delle funzioni e delle attività esercitate ai sensi del comma 1 da destinarsi per l'esercizio delle medesime funzioni e attività da parte del comprensorio.

 

     Art. 49. Abrogazione di norme preesistenti.

     1. Le norme di legge vigenti relative alle funzioni in materia socio- assistenziale esercitate dalla Provincia o delegate ai sensi della presente legge si intendono sostituite, per quanto concerne la determinazione e la programmazione dei tipi, modalità e criteri di intervento dalle disposizioni della presente legge.

     2. A decorrere dalla data in cui è operante la delega delle funzioni in materia socio-assistenziale sono abrogate le seguenti norme:

     a) l'articolo 14, la lettera b) del primo comma dell'articolo 17 e l'articolo 22 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, concernente «Disciplina del servizio sanitario provinciale»;

     b) il secondo e terzo comma dell'articolo 18 della legge provinciale 29 ottobre 1983, n. 34, concernente «Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e alcoolismo»;

     c) l'articolo 7 della legge provinciale 10 novembre 1983, n. 38, concernente «Riconoscimento, valorizzazione e disciplina del volontariato».

     3. A decorrere dalla data in cui è operante la delega delle funzioni in materia socio-assistenziale cessa la gestione unificata dell'assistenza domiciliare da parte degli enti previsti dall'articolo 8 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40.

     4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 5, concernente «Ulteriori provvedimenti in favore dei lavoratori SLOI».

     5. A decorrere dalla data di approvazione del primo piano socio- assistenziale, i capi III e IV del titolo I della legge 19 agosto 1973, n. 28, come modificati ed integrati dalla legge provinciale 30 novembre 1974, n. 40, dall'articolo 17 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, e dall'articolo 13 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, sono abrogati. Per i contributi relativi ad opere già incluse nei programmi di cui all'articolo 11 della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, approvati anteriormente alla predetta data continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni.

 

     Art. 50. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per la costituzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 40, a decorrere dall'esercizio finanziario 1993 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     2. Per la stipulazione delle polizze di assicurazione di cui al comma 4 dell'articolo 28, a decorrere dall'esercizio finanziario 1993 e disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     3. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 34, a decorrere dall'esercizio finanziario 1933 è disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     4. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 36 e 37.

     5. Agli oneri derivanti dalla applicazione dell'articolo 32 si provvederà con apporti aggiuntivi a carico del bilancio provinciale da stabilirsi con successive leggi provinciali.

 

     Art. 51. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura dell'onere, valutato nell'importo di lire 59.190.000.000 derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 50, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità di pari importo derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Sicurezza sociale», programma «Sicurezza sociale», area di intervento «Assistenza» del bilancio pluriennale 1991-1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

     2. Alla copertura del maggiore onere, valutato nell'importo di lire 20.000.000, derivante dall'applicazione del comma 10 dell'articolo 19 e degli articoli 44 e 45, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1991-1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

     3. Per gli esercizi successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 52. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese di bilancio pluriennale 1991- 1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, le somme di cui all'articolo 51 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nei settori funzionali, programmi ed aree di intervento e di attività indicati ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 51.

 


[1] Abrogata dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista, ad esclusione dell’articolo 47.

[2] Comma così modificato dall'art. 25 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[3] Comma aggiunto dall’art. 85 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[4] Comma sostituito dall'art. 18 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8 e così modificato dall'art. 48 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[5] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8 e abrogato dall’art. 14 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[6] Lettera inserita dall’art. 2 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[7] Comma così modificato dall'art. 38 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 18 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[10] Numero così sostituito dall’art. 85 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[11] Lettera aggiunta dall’art. 85 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[12] Articolo inserito dall’art. 85 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[13] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.P. 10 settembre 2003, n. 8.

[14] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.P. 10 settembre 2003, n. 8.

[15] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.P. 10 settembre 2003, n. 8.

[16] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[17] Articolo inserito dall'art. 60 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[18] Comma già modificato dall'art. 20 della L.P. 28 maggio 1998, n. 6 e dall’art. 85 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così ulteriormente modificato dall’art. 54 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[19] Comma modificato dall’art. 54 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20 e così sostituito dall'art. 60 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[20] Lettera inserita dall'art. 60 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[21] Comma così sostituito dall'art. 38 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[22] Comma così modificato dall'art. 38 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[23] Comma abrogato dall'art. 18 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[24] Articolo aggiunto dall'art. 48 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[25] Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[26] Articolo inserito dall'art. 18 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.