§ 5.2.29 - Legge Provinciale 27 agosto 1990, n. 26.[*]
Modifiche alla legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11, recante Provvidenze a favore di mutilati ed invalidi civili e sordomuti [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:27/08/1990
Numero:26


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 9 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11 è abrogato. Con la medesima [...]
Art. 7.      1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 10 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11 è abrogato. Con la medesima [...]
Art. 8.      1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990. Per gli esercizi successivi si applicano le [...]


§ 5.2.29 - Legge Provinciale 27 agosto 1990, n. 26.[*]

Modifiche alla legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11, recante Provvidenze a favore di mutilati ed invalidi civili e sordomuti ultrasessantacinquenni e di mutilati ed invalidi civili di età inferiore a 18 anni.

(B.U. 4 settembre 1990, n. 41).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 6.

     1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 9 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11 è abrogato. Con la medesima decorrenza si applica nuovamente il disposto dell'articolo 2 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28.

 

     Art. 7.

     1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 10 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11 è abrogato. Con la medesima decorrenza si applica nuovamente il disposto dell'articolo 3 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28, nel testo originario.

 

     Art. 8.

     1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990. Per gli esercizi successivi si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28.

 

     Artt. 9. - 10.

     (Omissis) [6].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Modifica l'art. 1 della L.P. 12 marzo 1990, n. 11.

[2] Modifica l'art. 2 della L.P. 12 marzo 1990, n. 11.

[3] Modifica l'art. 3 della L.P. 12 marzo 1990, n. 11.

[4] Modifica l'art. 4 della L.P. 12 marzo 1990, n. 11.

[5] Sostituisce l'art. 1 della L.P. 16 agosto 1983, n. 28.

[6] Recano disposizioni finanziarie.