§ 5.2.17 - Legge Provinciale 16 agosto 1983, n. 28.
Provvidenze a favore degli invalidi civili e dei sordomuti. [*]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:16/08/1983
Numero:28


Sommario
Art. 1.      1. Ai mutilati ed invalidi civili di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, residenti nella provincia di Trento, nei cui confronti sia stata accertata una totale [...]
Art. 2.      1. L'assegno mensile di cui al precedente articolo viene corrisposto altresì ai sordomuti residenti nel territorio della provincia di Trento, che fruiscono delle prestazioni di cui alla legge 26 [...]
Art. 3.      1. Agli assistiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge viene corrisposta, con l'assegno relativo al mese di dicembre, una tredicesima mensilità pari all'importo dell'assegno [...]
Art. 4.      1. La Provincia autonoma provvede all'erogazione degli assegni di cui ai precedenti articoli a favore dei beneficiari sulla base della documentazione acquisita per la attribuzione delle [...]
Art. 5.      1. Il diritto all'assegno mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2 decorre dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6. 
Art. 7.      1. Salvo quanto espressamente stabilito ai precedenti articoli trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 9 nonché dell'articolo 13 della legge [...]
Art. 8.      1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.


§ 5.2.17 - Legge Provinciale 16 agosto 1983, n. 28.

Provvidenze a favore degli invalidi civili e dei sordomuti. [*]

(B.U. 23 agosto 1983, n. 43).

 

Art. 1.

     1. Ai mutilati ed invalidi civili di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, residenti nella provincia di Trento, nei cui confronti sia stata accertata una totale inabilità e che beneficino, congiuntamente o disgiuntamente, delle provvidenze economiche di cui all'articolo 12 della legge stessa e all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, è corrisposto a carico della Provincia autonoma un assegno mensile, non reversibile, nella misura prevista dalla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni, per le persone con il residuo visivo contemplato nell'articolo 2 della medesima legge [1].

 

     Art. 2.

     1. L'assegno mensile di cui al precedente articolo viene corrisposto altresì ai sordomuti residenti nel territorio della provincia di Trento, che fruiscono delle prestazioni di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni [2].

 

     Art. 3.

     1. Agli assistiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge viene corrisposta, con l'assegno relativo al mese di dicembre, una tredicesima mensilità pari all'importo dell'assegno stesso frazionabile in relazione alle mensilità corrisposta nell'anno [3].

 

     Art. 4.

     1. La Provincia autonoma provvede all'erogazione degli assegni di cui ai precedenti articoli a favore dei beneficiari sulla base della documentazione acquisita per la attribuzione delle provvidenze economiche a carico dello Stato.

 

     Art. 5.

     1. Il diritto all'assegno mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2 decorre dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

     2. Salvo quanto disposto al precedente comma l' assegno mensile viene corrisposto con decorrenza e per la durata corrispondenti a quelle delle provvidenze economiche a carico dello Stato.

 

     Art. 6. [4]

     1. Il pagamento dell'assegno mensile di cui agli articoli 1 e 2 è effettuato in rate bimestrali posticipate, con le medesime modalità di pagamento utilizzate dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa per il pagamento delle prestazioni disciplinate da leggi dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, utilizzando altresì, in carenza di manifestazione di contraria volontà da parte degli interessati nel termine che sarà stabilito dalla Giunta provinciale, le eventuali deleghe all'incasso e le richieste di accredito in conto corrente presentate dai medesimi interessati con riguardo alle predette prestazioni.

 

     Art. 7.

     1. Salvo quanto espressamente stabilito ai precedenti articoli trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 9 nonché dell'articolo 13 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 8.

     1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.

     2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Artt. 9. - 10.

     (Omissis) [5].

 

 


[*] La presente L.P. cessa di applicarsi a decorrere dalla data indicata nell'art. 37 della L.P. 15 giugno 1998, n. 7.

[1] Articolo già sostituito dall'art. 8 della L.P. 12 marzo 1990, n. 11, ora così sostituito dall'art. 5 della L.P. 27 agosto 1990, n. 26.

[2] Articolo in vigore per effetto dell'art. 6 della L.P. 27 agosto 1990, n. 26.

[3] Articolo modificato dall'art. 10 della L.P. 12 marzo 1990, n. 11, modifica successivamente abrogata dall'art. 7 della L.P. 27 agosto 1990, n. 26.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[5] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.