§ 5.2.27 - Legge Provinciale 12 marzo 1990, n. 11.
Provvidenze a favore di mutilati ed invalidi civili e sordomuti ultrasessantacinquenni e di mutilati ed invalidi civili di età inferiore a [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:12/03/1990
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di integrare il sistema di provvidenze previste dalla vigente legislazione dello Stato a favore dei soggetti portatori di handicap, è corrisposto a carico della Provincia autonoma [...]
Art. 2.      1. I soggetti interessati all'assegno di cui all'articolo 1, nei cui confronti non sia stato ancora accertato lo stato di minorazione richiesto ai sensi del medesimo articolo, devono inoltrare [...]
Art. 3.      1. Per le stesse finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, ai mutilati ed invalidi civili di età inferiore ai 18 anni, residenti in provincia di Trento, che abbiano difficoltà gravi e [...]
Art. 4.      1. La Giunta provinciale con proprio provvedimento stabilisce:
Art. 5.      1. L'importo degli assegni di cui agli articoli 1 e 3 è stabilito in lire 250.000 mensili. A detto importo si applica, mediante apposita deliberazione adottata annualmente dalla Giunta [...]
Art. 6.      1. In caso di morte del beneficiario dell'assegno di cui agli articoli 1 e 3 si osservano le norme previste agli articoli 13 e 14 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, concernente [...]
Art. 7.      1. L'assegno previsto all'articolo 1 è corrisposto fino a quando la normativa statale non disponga analoghe prestazioni
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990. Per gli esercizi successivi si applicano le [...]


§ 5.2.27 - Legge Provinciale 12 marzo 1990, n. 11.

Provvidenze a favore di mutilati ed invalidi civili e sordomuti ultrasessantacinquenni e di mutilati ed invalidi civili di età inferiore a 18 anni. [*]

(B.U. 20 marzo 1990, n. 14).

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di integrare il sistema di provvidenze previste dalla vigente legislazione dello Stato a favore dei soggetti portatori di handicap, è corrisposto a carico della Provincia autonoma di Trento un assegno mensile non reversibile ai mutilati e invalidi civili ed ai sordomuti, residenti in provincia di Trento, nei cui confronti lo stato di minorazione sia stato o venga accertato dalle competenti commissioni sanitarie con effetto da data successiva a quella di compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché i predetti soggetti non abbiano titolo a percepire la pensione sociale ai sensi delle norme in vigore.

     2. Lo stato di minorazione richiesto per poter beneficiare dell'assegno di cui al comma 1 è, per i mutilati e invalidi civili, quello previsto per poter fruire della pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, ovvero quello che dà titolo alla concessione dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della predetta legge n. 118 e successive modificazioni; per i sordomuti, è quello previsto ai fini della concessione della pensione non reversibile di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni.

     3. Hanno diritto alla corresponsione dell'assegno previsto al comma 1 i soggetti il cui reddito personale annuo non superi nel periodo precedente, determinato ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 4, l'importo di lire 14.000.000 rispettivamente

di lire 3.800.000 nel caso dei mutilati ed invalidi parziali di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni.

     4. L'assegno di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti nei cui confronti lo stato di minorazione richiesto ai sensi del comma 2 sia stato accertato con effetto da data anteriore a quello di compimento del sessantacinquesimo anno di età, ma che non abbiano potuto accedere alle provvidenze economiche richiamate nel comma medesimo. Rimane fermo ogni altro requisito previsto dai commi 1, 2 e 3 [1].

 

     Art. 2.

     1. I soggetti interessati all'assegno di cui all'articolo 1, nei cui confronti non sia stato ancora accertato lo stato di minorazione richiesto ai sensi del medesimo articolo, devono inoltrare domanda alla competente commissione sanitaria, corredata dalla documentazione che sarà determinata con deliberazione della Giunta provinciale. La predetta commissione provvede all'accertamento richiesto e, in caso di esito positivo dello stesso, trasmette gli atti al servizio provinciale competente per l'istruzione del provvedimento di concessione dell'assegno. Qualora l'accertamento sanitario sia già stato effettuato alla data di presentazione della domanda di concessione dell'assegno, la domanda stessa deve essere presentata, unitamente alla documentazione che sarà determinata con deliberazione della Giunta

provinciale, all'anzidetto servizio provinciale.

     2. La concessione dell'assegno è disposta con deliberazione della Giunta provinciale. L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data dalla quale ha effetto l'accertamento delle condizioni di minorazione, qualora tale ultima data sia successiva a quella di presentazione della domanda predetta.

     3. La Giunta provinciale dispone con proprio provvedimento le modalità di pagamento degli assegni, con riferimento alle modalità di cui all'articolo 60 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle previste dall'articolo 6 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28.

     4. Il titolare dell'assegno può delegare alla riscossione altra persona, mediante apposita delega autenticata da un notaio o dal segretario del comune di residenza. L'atto di delega deve essere presentato al servizio competente di cui al comma 1 [2].

 

     Art. 3.

     1. Per le stesse finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, ai mutilati ed invalidi civili di età inferiore ai 18 anni, residenti in provincia di Trento, che abbiano difficoltà gravi e persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età accertate dalle competenti commissioni sanitarie, che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o in cura presso centri ambulatoriali, che non siano ricoverati a tempo pieno, e il cui reddito personale annuo non superi nel periodo precedente, determinato ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 4, l'importo di lire 6.800.000, è corrisposto a carico della Provincia autonoma di Trento, un assegno mensile non reversibile.

     2. Il disposto del comma 1 non trova applicazione nei confronti dei Minori invalidi che abbiano titolo a percepire l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero l'indennità di frequenza di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 [3]a.

     3. Ai fini di cui al comma 1, chi ha la rappresentanza legale di un minore nei cui confronti non siano state ancora accertate, o siano state accertate da più di un anno, le condizioni richieste ai sensi del comma 1, deve produrre domanda alla competente commissione sanitaria, corredata dalla documentazione che sarà determinata con deliberazione della Giunta provinciale. La predetta commissione provvede all'accertamento delle condizioni di minorazione e, in caso di esito positivo dello stesso, trasmette gli atti al servizio provinciale competente per l'istruzione del provvedimento di concessione dell'assegno. Qualora l'accertamento delle condizioni di minorazione sia stato effettuato da non più di un anno alla data di presentazione della domanda di concessione dell'assegno, la domanda stessa deve essere presentata, unitamente alla documentazione che sarà determinata con deliberazione della Giunta provinciale, all'anzidetto servizio provinciale.

     4. La concessione dell'assegno è disposta con deliberazione della Giunta provinciale. L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data dalla quale ha effetto l'accertamento delle condizioni di minorazione, qualora tale ultima data sia successiva a quella di presentazione della domanda predetta.

     5. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 e di cui all'articolo 4 [3].

 

     Art. 4.

     1. La Giunta provinciale con proprio provvedimento stabilisce:

     a) le modalità per la valutazione del reddito personale annuo per la concessione degli assegni mensili di cui agli articoli 1 e 3 facendo riferimento ai redditi calcolati agli effetti dell'IRPEF e alle periodicità di computo assunte dalla legislazione statale ai fini della corresponsione dell'assegno al nucleo familiare istituito con l'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153;

     b) le modalità per assicurare la continuazione dell'erogazione dell'assegno ai soggetti beneficiari in pendenza degli accertamenti annuali per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione degli assegni medesimi;

     c) i termini e la documentazione da presentare annualmente per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione degli assegni mensili [4].

     2. I limiti di reddito previsti dagli articoli indicati al comma 1 sono rivalutabili annualmente, con deliberazione della Giunta provinciale, secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

 

     Art. 5.

     1. L'importo degli assegni di cui agli articoli 1 e 3 è stabilito in lire 250.000 mensili. A detto importo si applica, mediante apposita deliberazione adottata annualmente dalla Giunta provinciale, il meccanismo di perequazione automatica richiamato dall'articolo 1 della legge provinciale 24 luglio 1978, n. 25.

     2. Ai beneficiari degli assegni di cui alla presente legge viene corrisposta, con l'assegno relativo al mese di dicembre, una tredicesima mensilità pari all'importo dell'assegno stesso frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

 

     Art. 6.

     1. In caso di morte del beneficiario dell'assegno di cui agli articoli 1 e 3 si osservano le norme previste agli articoli 13 e 14 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, concernente «Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 7.

     1. L'assegno previsto all'articolo 1 è corrisposto fino a quando la normativa statale non disponga analoghe prestazioni [4]a.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 9.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 10.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 11.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 12.

     1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990. Per gli esercizi successivi si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28.

 

     Artt. 13. - 14.

     (Omissis) [9].

 

 


[*] Per il termine di applicabilità della presente legge, vedi l'art. 9 della L.P. 28 maggio 1998, n. 6.

[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 27 agosto 1990, n. 26.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.P. 27 agosto 1990, n. 26. Per l'erogazione delle provvidenze vedi Del.G.P. 21 settembre 1990, n. 11449 (B.U. 18 dicembre 1990, n. 56 - S.O. n. 2).

[3]3a Comma così modificato dall'art. 9 della L.P. 6 febbraio 1991, n. 4.

[3] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.P. 27 agosto 1990, n. 26.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 della L.P. 27 agosto 1990, n. 26.

[4]4a Articolo così sostituito dall'art. 10 della 6 febbraio 1991, n. 4.

[5] Sostituisce l'art. 1 della L.P. 16 agosto 1983, n. 28.

[6] Abrogato dall'art. 6 della L.P. 27 agosto 1990, n. 26.

[7] Abrogato dall'art. 7 della L.P. 27 agosto 1990, n. 26.

[8] Modifica l'art. 6 della L.P. 16 giugno 1983, n. 19.

[9] Recano disposizioni finanziarie.