§ 5.2.11 - L.P. 24 luglio 1978, n. 25.
Adeguamento dell'assegno di cui alla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, modificata con legge provinciale 23 agosto 1976, n. 24, in favore dei [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:24/07/1978
Numero:25


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'1 gennaio 1978, agli assegni di cui alla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, modificata con legge provinciale 23 agosto 1976, n. 24, saranno applicati gli aumenti per [...]
Art. 2.      A coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari dell'assegno mensile di cui alle leggi provinciali 22 gennaio 1973, n. 4, e 23 agosto 1976, n. 24, gli aumenti [...]
Art. 3.      Alla copertura del maggiore onere annuo di Lire 33.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2960 [...]


§ 5.2.11 - L.P. 24 luglio 1978, n. 25. [1]

Adeguamento dell'assegno di cui alla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, modificata con legge provinciale 23 agosto 1976, n. 24, in favore dei ciechi civili.

(B.U. 1 agosto 1978, n. 38).

 

Art. 1.

     A decorrere dall'1 gennaio 1978, agli assegni di cui alla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, modificata con legge provinciale 23 agosto 1976, n. 24, saranno applicati gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con la stessa disciplina stabilita dal penultimo comma del predetto articolo e dall'articolo 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

 

     Art. 2.

     A coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari dell'assegno mensile di cui alle leggi provinciali 22 gennaio 1973, n. 4, e 23 agosto 1976, n. 24, gli aumenti di cui al precedente articolo 1 saranno applicati d'ufficio.

     A coloro che abbiano presentato domanda dopo il 1. gennaio 1978 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile è concesso nella misura di cui al precedente articolo 1, con la stessa decorrenza prevista dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4.

 

     Art. 3.

     Alla copertura del maggiore onere annuo di Lire 33.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della Spesa - Tabella 5 - per l'esercizio finanziario 1978.

     Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti nell'apposito capitolo di bilancio.

 

     Artt. 4. - 5.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Recano disposizioni finanziarie.