§ 5.2.7 - Legge Provinciale 22 gennaio 1973, n. 4.
Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili. [*]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:22/01/1973
Numero:4


Sommario
Art. 1.      Le persone affette da cecità non riconosciuta per cause di guerra o di servizio, o di lavoro per le particolari necessità derivanti dalla minorazione, sono ammesse a godere di un assegno [...]
Art. 2.      La misura dell'assegno di cui all'articolo 1 è fissata in L. 25.000 mensili per le persone affette da cecità assoluta e in L. 15.000 mensili per le persone che abbiano un residuo visivo non [...]
Art. 3.      La maggiorazione dell'assegno di cui all'articolo.
Art. 4.      Sono ammessi al godimento dell'assegno mensile, a norma dell'articolo 1, i ciechi che, alla data della domanda, abbiano residenza nel territorio della provincia di Trento e non siano titolari di [...]
Art. 5.      Le persone interessate a fruire delle provvidenze previste dall'articolo 1, devono inoltrare all'Assessorato provinciale al quale è assegnata la materia dell'assistenza sociale, apposita domanda [...]
Art. 6. 
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      La concessione dell'assegno mensile è disposta con deliberazione della Giunta provinciale.
Art. 9.      Il pagamento dell'assegno avviene bimestralmente in via anticipata.
Art. 10. 
Art. 11.      Qualora in sede di visita di revisione venga accertato nel beneficiario il venir meno dei requisiti di cui al precedente articolo 2, la Giunta provinciale, con propria deliberazione. dispone la [...]
Art. 12.      I beneficiari dell'assegno, spettante a coloro che possiedono un residuo visivo non superiore ad 1/20 in ciascun occhio, con eventuale correzione, nel caso di aggravamento della loro minorazione [...]
Art. 13.      In caso di morte del beneficiario, gli eventuali assegni o ratei maturati e non riscossi sono corrisposti agli eredi previa presentazione da parte di uno degli aventi diritto di apposita domanda [...]
Art. 14.      I sindaci, sotto la loro personale responsabilità, devono comunicare al competente Assessorato provinciale la morte dei beneficiari dell'assegno residenti nel Comune.
Art. 15.      L'Assessorato provinciale competente, entro i primi dieci giorni di ogni mese, trasmette all'Unione Italiana Ciechi Sezione di Trento - e ai Comandi interessati, l'elenco delle domande pervenute [...]
Art. 16.      Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già beneficiari dell'assegno mensile in base alle leggi regionali 25 agosto 1962, n. 14, 2 settembre 1964, n. 28, 14 agosto [...]


§ 5.2.7 - Legge Provinciale 22 gennaio 1973, n. 4.

Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili. [*]

(B.U. 30 gennaio 1973, n. 6).

 

Art. 1.

     Le persone affette da cecità non riconosciuta per cause di guerra o di servizio, o di lavoro per le particolari necessità derivanti dalla minorazione, sono ammesse a godere di un assegno mensile, non reversibile, a carico della Provincia Autonoma di Trento, secondo le norme di cui alle leggi regionali 25 agosto 1962. n 14, 2 settembre 1964, n. 28, 14 agosto 1967, n. 17, e 2 settembre 1968, n 32, nonché ai relativi decreti di esecuzione, salve le modifiche di cui agli articoli seguenti [1].

 

     Art. 2.

     La misura dell'assegno di cui all'articolo 1 è fissata in L. 25.000 mensili per le persone affette da cecità assoluta e in L. 15.000 mensili per le persone che abbiano un residuo visivo non superiore, in ciascun occhio, ad 1 120 con eventuale correzione. Nel mese di dicembre viene corrisposta una tredicesima mensilità.

     Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce [2].

 

     Art. 3.

     La maggiorazione dell'assegno di cui all'articolo.

     2 della presente legge rispetto all'ammontare dell'assegno finora corrisposto in base alle leggi regionali 25 agosto 1962, n. 14, 2 settembre 1964, n. 28, 14 agosto 1967, n. 17, e 2 settembre 1968, n. 32, ha effetto con il primo gennaio 1972. La maggiorazione dell'indennità di accompagnamento ha effetto con decorrenza 1 gennaio 1973.

 

     Art. 4.

     Sono ammessi al godimento dell'assegno mensile, a norma dell'articolo 1, i ciechi che, alla data della domanda, abbiano residenza nel territorio della provincia di Trento e non siano titolari di pensioni o rendite previste da leggi dello Stato per cecità riconosciuta per cause di guerra o di servizio o di lavoro [3].

 

     Art. 5.

     Le persone interessate a fruire delle provvidenze previste dall'articolo 1, devono inoltrare all'Assessorato provinciale al quale è assegnata la materia dell'assistenza sociale, apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

     a) dichiarazione dalla quale risultino la data ed il luogo di nascita, la residenza attuale e la non titolarità di pensione o rendita previste da leggi dello Stato per cecità riconosciuta per cause di guerra o di servizio o di lavoro. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato con firma autenticata dal Sindaco o dal Segretario comunale a termini dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n 15 [4];

     b) certificato medico di uno specialista in malattie degli occhi attestante la diagnosi, la prognosi ed il residuo visivo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Qualora il residuo visivi risulti in tale certificato superiore, anche in un solo occhio, ad 1/20, la Giunta provinciale respinge la domanda d'ufficio senza provvedere agli accertamenti visivi di cui al successivo articolo 6.

     L'interessato può avvalersi, per la documentazione di cui alla lettera a), delle facoltà previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     Le domande rispondenti ai requisiti stabiliti dai precedenti commi sono trasmesse dal servizio attività socio-assistenziali della Provincia alla commissione sanitaria competente a norma dell'articolo 6 entro dieci giorni dal ricevimento delle stesse [4]a.

 

     Art. 6. [4]b

     1. La concessione dell'assegno nell'una o nell'altra delle misure stabilite dall'articolo 2 è subordinata all'accertamento del requisito della minorazione visiva come definito per ciascuna di esse dal medesimo articolo.

     2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato dalle commissioni sanitarie di cui agli articoli 11 e 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 3, 7, 13 e 14 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 35, 39, 42 e 43 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23, secondo le modalità stabilite per l'accertamento della cecità civile.

     3. Contro il giudizio della commissione sanitaria di prima istanza l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria di seconda istanza.

     4. Copia del verbale di ciascun accertamento effettuato in prima o in seconda istanza è trasmessa al servizio attività socio-assistenziali della Provincia.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [4]c

 

     Art. 8.

     La concessione dell'assegno mensile è disposta con deliberazione della Giunta provinciale.

     L'assegno mensile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché corredata almeno dal certificato medico di cui al punto b) dell'articolo 5.

 

     Art. 9.

     Il pagamento dell'assegno avviene bimestralmente in via anticipata.

     Il titolare dell'assegno può delegare alla riscossione altra persona, mediante apposito atto di delega autenticato da un notaio o dal Sindaco o dal Segretario del comune di residenza. L'atto di delega deve essere presentato all'Assessorato provinciale competente.

     Il delegato, all'atto della riscossione, deve rilasciare dichiarazione, sotto la propria responsabilità, circa l'esistenza in vita del titolare dell'assegno.

 

     Art. 10. [4]d

     1. La Giunta provinciale può, in qualsiasi momento, disporre d'ufficio che i beneficiari dell'assegno siano sottoposti a visita di revisione da parte della commissione sanitaria competente per l'accertamento della cecità civile in prima istanza, di cui all'articolo 6, comma 2.

 

     Art. 11.

     Qualora in sede di visita di revisione venga accertato nel beneficiario il venir meno dei requisiti di cui al precedente articolo 2, la Giunta provinciale, con propria deliberazione. dispone la revoca dell'assegno stesso.

     La corresponsione dell'assegno viene anche revocata dalla Giunta provinciale, con propria deliberazione, nel caso in cui vengano meno le condizioni personali del beneficiario, alle quali la concessione dell'assegno è dalla presente legge subordinata.

La revoca ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato accertato il venir meno dei requisiti o delle condizioni richieste, Sono irripetibili gli assegni mensili non maturati, percepiti anticipatamente [6].

 

     Art. 12.

     I beneficiari dell'assegno, spettante a coloro che possiedono un residuo visivo non superiore ad 1/20 in ciascun occhio, con eventuale correzione, nel caso di aggravamento della loro minorazione visiva, possono presentare domanda per ottenere la concessione dell'assegno nella misura prevista per coloro che sono affetti da cecità assoluta. Tale domanda deve essere corredata da un certificato medico di uno specialista in malattie degli occhi comprovante l'avvenuto aggravamento [7].

     Solo qualora il certificato di cui al comma precedente attesti l'assenza di ogni residuo visivo il richiedente potrà essere ammesso a nuovo accertamento medico oculistico, a norma dell'articolo 6 della presente legge.

     La nuova concessione ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda.

 

     Art. 13.

     In caso di morte del beneficiario, gli eventuali assegni o ratei maturati e non riscossi sono corrisposti agli eredi previa presentazione da parte di uno degli aventi diritto di apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

     a) certificato o atto di morte del beneficiario e dichiarazione sostitutiva a sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

     b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa a termini dell'articolo 4 della precitata legge da cui risulti l'esistenza o meno di testamento del cieco deceduto, la qualità di erede legittimo o testamentario dell'istante, nonché la indicazione degli eventuali altri eredi sia legittimi che testamentari;

     c) dichiarazione sottoscritta ed autenticata con la quale gli eventuali altri eredi delegano l'istante a riscuotere [8].

 

     Art. 14.

     I sindaci, sotto la loro personale responsabilità, devono comunicare al competente Assessorato provinciale la morte dei beneficiari dell'assegno residenti nel Comune.

     La mancata osservanza di tale obbligo entro 15 giorni dal decesso, comporta per il Sindaco le sanzioni di legge.

 

     Art. 15.

     L'Assessorato provinciale competente, entro i primi dieci giorni di ogni mese, trasmette all'Unione Italiana Ciechi Sezione di Trento - e ai Comandi interessati, l'elenco delle domande pervenute durante il mese precedente, nonché copia degli esiti degli accertamenti oculistici eseguiti e delle deliberazioni adottate durante lo stesso periodo di tempo [9].

 

     Art. 16.

     Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già beneficiari dell'assegno mensile in base alle leggi regionali 25 agosto 1962, n. 14, 2 settembre 1964, n. 28, 14 agosto 1967, n. 17. e 2 settembre 1968, n. 32, saranno ammessi d'ufficio al godimento dell'assegno previsto dal precedente articolo 2, a seconda del grado di minorazione visiva già riconosciuto.

     A coloro che abbiano presentato o presenteranno la domanda dopo il primo gennaio 1972, l'assegno mensile e l'indennità di accompagnamento, se spettante, sono concessi con la stessa decorrenza prevista dall'ultimo comma del precedente articolo 8.

 

     Artt. 17. - 18.

     (Omissis) [1]0.

 

 


[*] La presente legge cessa di applicarsi a decorrere dalla data stabilita nel comma 1, art. 41 della L.P. 15 giugno 1998, n. 7.

[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 23 agosto 1976, n. 24.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 23 agosto 1976, n. 24.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.P. 23 agosto 1976, n. 24.

[4] Comma così modificato dall'art. 5 della L.P. 23 agosto 1976, n. 24.

[4]4a Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 8 novembre 1993, n. 33.

[4]4b Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 8 novembre 1993, n. 33.

[4]4c Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 8 novembre 1993, n. 33.

[4]4d Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.P. 8 novembre 1993, n. 33.

[6] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.P. 23 agosto 1976, n. 24.

[7] Articolo così modificato dall'art. 8 della L.P. 23 agosto 1976, n. 24.

[8] Articolo così modificato dall'art. 9 della L.P. 23 agosto 1976, n. 24.

[9] Articolo così modificato dall'art. 10 della L.P. 23 agosto 1976, n. 24.

[1]10 Recano disposizioni finanziarie.