§ 5.1.56 - L.P. 5 novembre 1991, n. 23.
Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:05/11/1991
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica in via transitoria.
Art. 2.  Provvedimenti di competenza della Giunta provinciale.
Art. 3.  Provvedimenti contingibili e urgenti di competenza del Presidente della Giunta provinciale.
Art. 4.  Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
Art. 5.  Attribuzioni del sindaco.
Art. 6.  Servizio per l'igiene e la sanità pubblica.
Art. 7.  Responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica.
Art. 8.  Articolazione del servizio per l'igiene e la sanità pubblica.
Art. 9.  Compiti del responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica.
Art. 10.  Sfera di competenza del servizio per l'igiene e la sanità pubblica.
Art. 11.  Funzioni in materia di osservazione epidemiologica.
Art. 12.  Funzioni in materia di attività di laboratorio.
Art. 13.  Funzioni in materia di prevenzione ambientale.
Art. 14.  Funzioni in materia di prevenzione degli infortuni, igiene e medicina del lavoro.
Art. 15.  Funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande.
Art. 16.  Funzioni in materia di igiene pubblica.
Art. 17.  Funzioni in materia di medicina legale.
Art. 18.  Norme concernenti la composizione e la nomina di commissioni.
Art. 19.  Soppressione di organi collegiali.
Art. 20.  Altri organi collegiali.
Art. 21.  Definizione degli ambiti territoriali dei distretti sanitari di base.
Art. 22.  Disposizioni per l'esercizio di attività in materia di igiene e sanità pubblica da parte delle unità sanitarie locali.
Art. 23.  Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente "Nuovo ordinamento dei servizi del personale della Provincia autonoma di Trento".
Art. 24.  Esame di strumenti urbanistici.
Art. 25.  Tariffe per prestazioni medico-legali a favore di privati.
Art. 26.  Altre attività svolte a pagamento.
Art. 27.  Obbligo di denuncia o comunicazione.
Art. 28.  Attività ispettiva, di vigilanza e controllo.
Art. 29.  Convenzioni con enti ed istituti.
Art. 30.  Costituzione del servizio per l'igiene e la sanità pubblica.
Art. 31.  Soppressione di uffici e devoluzione delle relative funzioni.
Art. 32.  Norme applicabili.
Art. 33.  Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.
Art. 34.  Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.
Art. 35.  Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.
Art. 36.  Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.
Art. 37.  Modifica all'articolo 5 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.
Art. 38.  Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.
Art. 39.  Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.
Art. 40.  Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.
Art. 41.  Modifica dell'articolo 11 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.
Art. 42.  Sostituzione dell'articolo 13 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.
Art. 43.  Sostituzione dell'articolo 14 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.
Art. 44.  Norme applicabili.
Art. 45.  Modifica dell'articolo 25 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29.
Art. 46.  Modifica all'articolo 26 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29.
Art. 47.  Modifica dell'articolo 27 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29.
Art. 48.  Modifica all'articolo 28 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29.
Art. 49.  Modifica all'articolo 30 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29.
Art. 50.  Modifiche all'articolo 33 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29.
Art. 51.  Modifica all'articolo 35 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29.
Art. 52.  Sostituzione dell'articolo 36 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29.
Art. 53.  Educazione e tutela sanitaria nei riguardi delle attività sportive.
Art. 54.  Iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale.
Art. 55.  Assegnazione di personale al servizio. Regime giuridico applicabile.
Art. 56.  Assegnazione di medici condotti alle unità sanitarie locali.
Art. 57.  Inquadramento di medici condotti di ruolo presso le unità sanitarie locali.
Art. 58.  Inquadramento di medici condotti interini presso le unità sanitarie locali.
Art. 59.  Concorsi riservati.
Art. 60.  Beni e attrezzature della Provincia e dei comuni.
Art. 61.  Funzioni medico-legali nei confronti dei pubblici dipendenti.
Art. 62.  Inquadramento di personale comandato.
Art. 63.  Copertura degli oneri.


§ 5.1.56 - L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

(B.U. 19 novembre 1991, n. 51, S.O. n. 1).

 

CAPO I

Individuazione delle funzioni e degli organi competenti all'adozione

dei provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica

 

Art. 1. Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica in via transitoria.

     1. In attesa della definizione del nuovo assetto istituzionale del servizio sanitario provinciale attraverso l'istituzione di un organismo unitario di gestione a livello provinciale, le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica disciplinate dalla legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, come modificata dalle leggi provinciali 25 luglio 1988, n. 22, 5 settembre 1988, n. 33, e 18 novembre 1988, n. 39, sono esercitate dalla Provincia autonoma in quanto non delegate ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, secondo le norme della presente legge, salvo quanto disposto dai successivi commi 2 e 3.

     2. Sono esercitate dalle unità sanitarie locali a livello di distretto attraverso i rispettivi servizi per l'assistenza sanitaria di base:

     a) le attività indicate al numero 4) del secondo comma dell'articolo 72 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, come modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33;

     b) la vigilanza igienico-sanitaria relativa all'edilizia;

     c) il controllo della produzione di rilevanza infra-provinciale, nonché della distribuzione e commercializzazione degli alimenti e delle bevande;

     d) la tutela sanitaria delle attività sportive, con riguardo alle attività indicate dall'articolo 41, lettere b), c) e d), della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, concernente "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico", e la vigilanza sugli impianti ed attrezzature sportive;

     e) la vigilanza igienica sugli ambienti di comunità;

     f) la vigilanza igienica mortuaria e cimiteriale [1].

     3. Le norme della presente legge non si riferiscono alla materia della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti disciplinata dal testo unico delle leggi provinciali concernenti la materia medesima, approvato con decreto del presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., da ultimo modificato con legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6.

     4. Fino alla definizione del nuovo assetto istituzionale del servizio sanitario provinciale, della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, come modificata dalle leggi provinciali 25 luglio 1988, n. 22, 5 settembre 1988, n. 33, e 18 novembre 1988, n. 39, trovano applicazione, in materia di igiene e sanità pubblica, le sole disposizioni espressamente richiamate dalla presente legge, con le modificazioni da essa recate.

 

     Art. 2. Provvedimenti di competenza della Giunta provinciale.

     1. Rimane ferma la competenza della Giunta provinciale in ordine all'adozione dei provvedimenti indicati ai numeri 2) e 3) dell'articolo 3 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33.

     2. Spetta altresì alla Giunta provinciale l'adozione di ogni altro provvedimento in materia di igiene e sanità pubblica che appartenga alla sfera di competenza della Provincia, propria o delegata, ai sensi delle norme in vigore, fatto salvo il disposto dei successivi articoli 3 e 4.

     3. Le attività istruttorie, di natura tecnica e amministrativa, inerenti ai provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono espletate dai servizi della Provincia competenti in materia di sanità, che possono avvalersi a tal fine della collaborazione dei servizi delle unità sanitarie locali rivolgendosi direttamente ai relativi responsabili.

 

     Art. 3. Provvedimenti contingibili e urgenti di competenza del Presidente della Giunta provinciale.

     1. Il Presidente della Giunta provinciale adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica che interessino il territorio di due o più comuni o l'intero territorio provinciale a norma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e dell'articolo 70 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L. Egli adotta altresì i provvedimenti in via sostitutiva nell'ipotesi prevista dall'articolo 39 dello stesso testo unico.

     2. La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dai servizi della Provincia competenti in materia di sanità, che possono avvalersi a tal fine della collaborazione dei servizi delle unità sanitarie locali secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 2.

 

     Art. 4. Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. [2]

 

     Art. 5. Attribuzioni del sindaco.

     1. Il sindaco esercita le attribuzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica.

     2. Nella materia di cui al comma 1 il sindaco adotta altresì i provvedimenti contingibili ed urgenti a norma dell'articolo 39 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L.

     3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 il sindaco si avvale dei servizi dell'unità sanitaria locale competente per territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, nonchè del servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia, secondo modalità che saranno stabilite dalla Giunta provinciale.

 

CAPO II [3]

Disposizioni di carattere organizzativo

 

     Art. 6. Servizio per l'igiene e la sanità pubblica. [4]

 

     Art. 7. Responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica. [5]

 

     Art. 8. Articolazione del servizio per l'igiene e la sanità pubblica. [6]

 

     Art. 9. Compiti del responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica. [7]

 

     Art. 10. Sfera di competenza del servizio per l'igiene e la sanità pubblica. [8]

 

     Art. 11. Funzioni in materia di osservazione epidemiologica. [9]

 

     Art. 12. Funzioni in materia di attività di laboratorio. [10]

 

     Art. 13. Funzioni in materia di prevenzione ambientale. [11]

 

     Art. 14. Funzioni in materia di prevenzione degli infortuni, igiene e medicina del lavoro. [12]

 

     Art. 15. Funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande. [13]

 

     Art. 16. Funzioni in materia di igiene pubblica. [14]

 

     Art. 17. Funzioni in materia di medicina legale.

     1. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica svolge le funzioni in materia di medicina legale di cui all'articolo 14 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, ad eccezione delle funzioni concernenti l'accertamento medico-legale di controllo dell'invalidità temporanea già trasferite alle unità sanitarie locali e salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.

     2. Sono escluse dalla diretta competenza del servizio le attività esercitate dalle unità sanitarie locali a norma dell'articolo 1, comi na 2, ferma restando l'azione di consulenza e di supervisione nei riguardi delle attività predette secondo quanto disposto dal numero 4) del secondo comma dell'articolo 72 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, come modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33.

     3. Rientrano tra le funzioni di cui al comma 1 quelle esercitate dalle seguenti commissioni, che saranno costituite presso il servizio per l'igiene e la sanità pubblica:

     a) commissioni per l'accertamento, in prima e in seconda istanza, dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, disciplinate dalla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, come modificata dall'articolo 6 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 19, e dal capo III della presente legge;

     b) collegio medico di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni o le aziende private";

     c) commissione medica locale di cui all'articolo 81 commi 4 e 8 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111; la suddetta commissione è presieduta dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica o da altro medico addetto al servizio stesso ed è nominata dalla Giunta provinciale, fermo restando per ogni altro aspetto inerente alla composizione e alle modalità di funzionamento quanto disposto dall'articolo 481 del regolamento per l'esecuzione del sopra citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giungo 1959, n. 420, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, di data 21 giugno 1991, n. 286;

     d) commissione per l'accertamento dell'invalidità permanente ovvero delle condizioni di salute che giustificano il cambio di mansioni; la composizione di detta commissione, entro il limite massimo di cinque membri, e le relative modalità di funzionamento saranno stabilite con deliberazione della Giunta provinciale;

     e) commissione per l'esame delle istanze di revisione degli accertamenti in materia di idoneità alla pratica sportiva, prevista dall'articolo 44 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29.

 

     Art. 18. Norme concernenti la composizione e la nomina di commissioni.

     1. Qualora nelle commissioni indicate dagli articoli 13, comma 3, lettera a), 15, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 3, lettera b), le norme statali previgenti prevedessero la partecipazione, in qualità di presidente o di membro, del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario ovvero di funzionari medici appartenenti ai rispettivi uffici, essi sono sostituiti dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica o da altro medico addetto al servizio stesso.

     2. Qualora nelle predette commissioni fosse prevista la partecipazione di un ispettore medico del lavoro o di altro medico scelto del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, in sua vece è chiamato a far parte della commissione un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale e delle assicurazioni sociali addetto al servizio per l'igiene e la sanità pubblica.

     3. Le commissioni i cui ai commi 1 e 2 sono nominate dalla Giunta provinciale. Le funzioni di segretario delle commissioni stesse sono svolte da dipendenti della Provincia di livello funzionale-retributivo non inferiore al sesto, salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 4, in ordine alle due commissioni ivi contemplate.

 

     Art. 19. Soppressione di organi collegiali.

     1. Sono soppresse con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) la commissione di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata, prevista dall'articolo 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 36;

     b) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di recezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, di cui all'articolo 17 del regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798;

     c) la commissione di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

     2. [15].

     3. La competenza in ordine alla designazione di componenti di organi collegiali, già spettante al comitato provinciale di sanità, è attribuita alla Giunta provinciale.

 

     Art. 20. Altri organi collegiali.

     1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli, in tutti i casi in cui, ai sensi delle norme previgenti, facesse parte di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali il medico provinciale, o suo delegato, ovvero un funzionario tecnico addetto all'ufficio del medico provinciale, in loro vece è chiamato a far parte dei predetti organismi un medico addetto al servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia o altro medico iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale, scelto dalla Giunta provinciale.

     2. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli, nelle commissioni, comitati ed altri organismi collegiali di cui facesse parte ai sensi delle norme previgenti l'ufficiale sanitario, quest'ultimo è sostituito da un medico addetto al servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia o da un medico dipendente dall'unità sanitaria locale competente per territorio e addetto al servizio per l'assistenza sanitaria di base, secondo le direttive che saranno emanate dalla Giunta provinciale.

     3. Al primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 24 agosto 1973, n. 34, concernente "Costituzione del consiglio provinciale delle miniere" il numero 13), già sostituito dall'articolo 20 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è ulteriormente sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. [16].

 

     Art. 21. Definizione degli ambiti territoriali dei distretti sanitari di base.

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le unità sanitarie locali provvedono a definire gli ambiti territoriali dei distretti sanitari di base ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, e secondo le indicazioni che saranno stabilite dalla Giunta provinciale con apposite direttive da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria.

     2. Qualora le unità sanitarie locali non adempiano a quanto disposto dal precedente comma 1, ovvero adottino provvedimenti non conformi alle direttive ivi previste, Giunta provinciale provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 7 bis della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, aggiunto dall'articolo 4 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33.

 

     Art. 22. Disposizioni per l'esercizio di attività in materia di igiene e sanità pubblica da parte delle unità sanitarie locali. [17]

 

     Art. 23. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente "Nuovo ordinamento dei servizi del personale della Provincia autonoma di Trento".

     1. (Omissis).

     2. Le modificazioni recate dal comma 1 hanno effetto con le decorrenze che saranno stabilite dalla Giunta provinciale in relazione alla graduale entrata in funzione del servizio per l'igiene e la sanità pubblica di cui all'articolo 30, comma 2.

 

     Art. 24. Esame di strumenti urbanistici.

     1. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica provvede all'esame dei piani regolatori generali comunali ai fini della verifica di compatibilità di competenza della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio".

 

     Art. 25. Tariffe per prestazioni medico-legali a favore di privati.

     1. Le tariffe per le prestazioni medico-legali a favore di privati, effettuate rispettivamente dal servizio per l'igiene e la sanità pubblica e dai servizi delle unità sanitarie locali a norma dell'articolo 1, comma 2 della presente legge, sono fissate dalla Giunta provinciale, che provvede al loro aggiornamento all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni intervenute nei costi di erogazione delle prestazioni nell'esercizio precedente. Le relative entrate affluiscono rispettivamente al bilancio della Provincia e a quello dell'unità sanitaria locale competente.

 

     Art. 26. Altre attività svolte a pagamento.

     1. La Giunta provinciale stabilisce in quali casi le attività tecniche comprese nella sfera di competenza del servizio per l'igiene e la sanità pubblica ai sensi degli articoli 12 e 14 debbano venire effettuate a pagamento, determina i relativi tariffari e provvede al loro aggiornamento all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni intervenute nei costi di erogazione delle prestazioni nell'esercizio precedente.

     1 bis. Non sono soggette a pagamento, in ogni caso, le prestazioni connesse ad attività di volontariato, che sono individuate dalla Giunta provinciale [18].

     1 ter. Non è soggetto a pagamento il rilascio di certificati successivi al primo richiesto nello stesso anno solare [19].

     2. Compatibilmente con le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di istituto, risultanti dai programmi definiti dal responsabile del servizio ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della presente legge, il servizio per l'igiene e la sanità pubblica può effettuare indagini e accertamenti tecnici a favore di privati o di enti od organismi pubblici diversi dalla Provincia e dalle unità sanitarie locali. I relativi oneri sono a carico dei soggetti richiedenti negli importi stabiliti dalla Giunta provinciale, che provvederà altresì al loro aggiornamento all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni intervenute nei costi di erogazione delle prestazioni nell'esercizio precedente.

     3. I proventi relativi alle attività di cui ai commi 1 e 2 affluiscono al bilancio della Provincia.

 

     Art. 27. Obbligo di denuncia o comunicazione.

     1. In tutti i casi in cui le vigenti disposizioni prevedono, a carico di chi eserciti una professione sanitaria o a carico di altri soggetti l'obbligo di effettuare denunce o di comunicare dati o notizie all'ufficio del medico provinciale o all'ufficiale sanitario, tali denunce o comunicazioni debbono essere effettuate al servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia.

 

     Art. 28. Attività ispettiva, di vigilanza e controllo.

     1. La Giunta provinciale, nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 concernente "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali", individua il personale al quale spetta lo svolgimento di attività ispettive, di vigilanza e controllo in materia di igiene e sanità pubblica.

     Detto personale, nei limiti del servizio cui è destinato, riveste la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

     2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 35 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, come modificato dall'articolo 51 della presente legge, per quanto concerne l'esercizio di funzioni ispettive e di controllo in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

 

     Art. 29. Convenzioni con enti ed istituti.

     1. Per assicurare l'espletamento di specifiche attività particolarmente complesse attinenti alla materia dell'igiene e sanità pubblica, in armonia con le indicazioni del piano sanitario provinciale, qualora la loro esecuzione non possa essere demandata al servizio di cui all'articolo 6, nè ai servizi delle unità sanitarie locali, la Provincia può stipulare convenzioni con università o altri enti ed istituti pubblici o privati di riconosciuta qualificazione.

     2. Per i fini di cui al comma 1 la Provincia può avvalersi altresì dei servizi ed istituti tecnico-scientifici dello Stato a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 concernente "Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità".

 

     Art. 30. Costituzione del servizio per l'igiene e la sanità pubblica.

     1. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica di cui al presente capo II è costituito con deliberazione della Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 la Giunta provinciale determina l'organico del servizio e adotta disposizioni relative alla graduale entrata in funzione del servizio stesso, prevedendone, in ogni caso, l'inizio dell'operatività entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 31. Soppressione di uffici e devoluzione delle relative funzioni.

     1. L'ufficio del medico provinciale e gli uffici sanitari comunali sono soppressi con le decorrenze stabilite dalla Giunta provinciale in relazione alla graduale entrata in funzione del servizio per l'igiene e la sanità pubblica di cui all'articolo 30, comma 2.

     2. La Giunta provinciale stabilisce altresì le date a decorrere dalle quali, in relazione alla graduale entrata in funzione del servizio per l'igiene e la sanità pubblica, sono attribuite a quest'ultimo le funzioni svolte dagli uffici indicati al comma 1, ad eccezione delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, le funzioni esercitate dal servizio di prevenzione della Provincia, nonchè quelle esercitate dal consorzio provinciale antitubercolare in materia di medicina preventiva negli ambienti di lavoro.

     3. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 33, primo comma, della legge provincia e 6 dicembre 1980, n. 33, l'attribuzione delle funzioni già svolte dai consorzi sanitari ivi contemplati al servizio per l'igiene e la sanità pubblica d alla Provincia tiene luogo dell'assunzione delle funzioni medesime da parte delle unità sanitarie locali.

 

CAPO III

Disposizioni concernenti l'accertamento

sanitario delle condizioni di minorazione

 

     Art. 32. Norme applicabili.

     1. Per l'accertamento sanitario delle condizioni di minorazione ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 27 maggio 1970, n. 382 e 26 maggio 1970, n. 381, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 19, con le ulteriori modifiche recate dai successivi articoli.

 

     Art. 33. Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.

     (Omissis).

 

     Art. 34. Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.

     (Omissis).

 

     Art. 35. Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.

     (Omissis).

 

     Art. 36. Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.

     (Omissis).

 

     Art. 37. Modifica all'articolo 5 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.

     (Omissis).

 

     Art. 38. Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.

     (Omissis).

 

     Art. 39. Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.

     (Omissis).

 

     Art. 40. Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.

     (Omissis).

 

     Art. 41. Modifica dell'articolo 11 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.

     (Omissis).

 

     Art. 42. Sostituzione dell'articolo 13 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.

     (Omissis).

 

     Art. 43. Sostituzione dell'articolo 14 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, l'articolo 14 della legge medesima è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

CAPO IV

Disposizioni concernenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro

 

     Art. 44. Norme applicabili.

     1. Per quanto concerne l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e medicina del lavoro, nonchè di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, si applicano le disposizioni contenute nel capo II del titolo I della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, intendendo sostituito all'unità operativa ivi prevista il servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia e con le modificazioni recate dai successivi articoli.

 

     Art. 45. Modifica dell'articolo 25 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29.

     (Omissis).

 

     Art. 46. Modifica all'articolo 26 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29.

     (Omissis).

 

     Art. 47. Modifica dell'articolo 27 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29.

     (Omissis).

 

     Art. 48. Modifica all'articolo 28 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29.

     (Omissis).

 

     Art. 49. Modifica all'articolo 30 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29.

     (Omissis).

 

     Art. 50. Modifiche all'articolo 33 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29.

     (Omissis).

 

     Art. 51. Modifica all'articolo 35 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29.

     (Omissis).

 

     Art. 52. Sostituzione dell'articolo 36 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29.

     (Omissis).

 

CAPO V

Disposizioni concernenti la tutela sanitaria delle attività sportive

 

     Art. 53. Educazione e tutela sanitaria nei riguardi delle attività sportive. [20]

     1. Per quanto concerne l'esercizio delle funzioni in materia di promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive, si applicano le disposizioni contenute nel capo III del titolo I della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, intendendo sostituito al servizio per l'igiene e la sanità pubblica ivi previsto il servizio per l'assistenza sanitaria di base delle unità sanitarie locali, salvo per quanto concerne la funzione di promozione e coordinamento di cui all'articolo 41, lettera a), della predetta legge provinciale n. 29, che viene assegnata al servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia.

 

CAPO VI

Disposizioni in materia di personale

 

     Art. 54. Iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale.

     1. A modifica e integrazione di quanto previsto dalla legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7, ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale il personale di ruolo addetto, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge stessa al servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia, ed in particolare:

     a) personale in servizio presso la Provincia, comprendente:

     1) personale addetto all'ufficio del medico provinciale;

     2) personale addetto al servizio di prevenzione;

     b) personale dipendente dal consorzio provinciale antitubercolare, soppresso ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, e personale amministrativo della Provincia addetto al medesimo consorzio.

     c) personale in servizio presso i comuni e addetto ai rispettivi uffici sanitari.

     1 bis. Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali anche il personale di ruolo contemplato al comma 1 che sia stato adibito all'esercizio delle funzioni ivi indicate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché i relativi provvedimenti di nomina siano stati adottati anteriormente alla data predetta [21].

     2. L'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali è disposta con deliberazione della Giunta provinciale sulla base della tabella di equiparazione di cui all'allegato A della presente legge, per quanto concerne il personale di cui alle lettere a) e b), e sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, relativamente al personale di cui alla lettera c) del precedente comma 1. I requisiti previsti dalle anzidette tabelle devono essere posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Non sarà iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale, e rimarrà pertanto inquadrato nel ruolo unico del personale della Provincia, il personale in servizio presso la Provincia stessa e il personale amministrativo addetto al consorzio provinciale antitubercolare di cui al comma 1, lettere a) e b), che ne faccia domanda alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non sarà parimenti iscritto nei predetti ruoli nominativi, i rimarrà pertanto inquadrato nel ruolo unico del comune di appartenenza, il personale amministrativo che si trovi nelle condizioni indicate alla lettera c) del comma 1, qualora ne faccia domanda alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Il personale rivestente profili professionali non appartenenti all'area amministrativa e che, avendone fatto domanda ai sensi del comma 3, non sarà iscritto nei ruoli nominativi provinciali, verrà assegnato comunque al servizio per l'igiene e la sanità pubblica, con contestuale sospensione della copertura dei posti d'organico del servizio medesimo di corrispondente profilo professionale e posizione funzionale. E' fatto salvo l'utilizzo di detto personale in altre strutture organizzative della Provincia, secondo criteri e modalità che saranno definiti con deliberazione della Giunta provinciale previo confronto con le organizzazioni sindacali, in relazione al determinarsi presso tali strutture organizzative di esigenze di servizio per lo svolgimento di compiti corrispondenti al profilo professionale rivestito.

     5. In dipendenza del diverso utilizzo di unità di personale ai sensi del comma 4 ovvero di singole cessazioni dal servizio, i posti vacanti nell'organico del servizio per l'igiene e la sanità pubblica, di profilo professionale e posizione funzionale corrispondenti, saranno ricoperti mediante assunzioni da effettuarsi secondo le norme vigenti per il personale addetto al servizio sanitario nazionale.

     6. Al personale già dipendente dalla Provincia e iscritto nei ruoli nominativi provinciali ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 204 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni.

 

     Art. 55. Assegnazione di personale al servizio. Regime giuridico applicabile.

     1. Con la deliberazione di cui all'articolo 30, comma 1, o con apposito provvedimento da assumere comunque nel termine ivi stabilito, la Giunta provinciale adotta disposizioni in ordine all'assegnazione del personale contemplato dal comma 1 dell'articolo 54, eccettuati i medici condotti, al servizio per l'igiene e la sanità pubblica e in ordine all'utilizzazione del personale stesso presso le diverse articolazioni del servizio medesimo. La Giunta provinciale assicura altresì, ove occorra, l'assegnazione al servizio di personale amministrativo ed ausiliario del ruolo unico del personale della provincia per lo svolgimento delle relative attività di supporto.

     2. Al personale assegnato a norma del comma 1, primo periodo, si applicano, a decorrere dalla data di effettiva assegnazione, le disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico vigenti per il personale addetto al servizio sanitario nazionale. Nei confronti del personale che non fruisca già di detto trattamento economico, la ricostruzione della posizione economica viene effettuata valutando l'anzianità di servizio secondo i criteri stabiliti dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, come integrato dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. A tal fine il servizio prestato nel settore o ente di provenienza si considera come anzianità acquisita nell'ambito del servizio sanitario provinciale.

     3. Qualora il trattamento economico pensionabile, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, derivante dall'applicazione del comma 2 risulti inferiore a quello acquisito o maturato nel settore o ente di provenienza alla data di assegnazione di cui allo stesso comma, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.

     4. Il disposto del comma 2 non trova applicazione nei confronti del personale che abbia presentato domanda di non essere iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 54, comma 3. Nei confronti del personale amministrativo in servizio presso i comuni, che abbia presentato la suddetta domanda, non trova altresì applicazione il disposto del comma 1 del presente articolo.

     5. Fino a quando rimarrà in vigore l'assetto provvisorio delle funzioni in materia definito dalla presente legge, al responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica è attribuito il trattamento spettante ai dirigenti provinciali preposti a servizio ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 dicembre 1991, n. 23-53/leg. [22].

 

     Art. 56. Assegnazione di medici condotti alle unità sanitarie locali.

     1. I medici condotti di ruolo e i medici condotti interni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58 che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio alle dipendenze di comuni o loro consorzi sono assegnati, con deliberazione della Giunta provinciale, all'unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale è compreso il comune o consorzio interessato, ai fini dell'espletamento delle funzioni demandate alle unità sanitarie locali a norma dell'articolo 1, comma della presente legge. L'assegnazione ha effetto dalla data che sarà stabilita nella suddetta deliberazione della Giunta provinciale.

     2. Al personale assegnato a norma de comma 1 si applicano, a decorrere dalla data di effettiva assegnazione, le disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico vigenti per il personale addetto al servizio sanitario nazionale. Ai fini della determinazione del trattamento economico l'anzianità di servizio è voluta secondo i criteri di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 343, all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, come integrato dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 e all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

     3. Qualora il trattamento economico pensionabile in godimento presso l'ente di provenienza, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, risulti superiore a quello determinato ai sensi del comma 2, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.

     4. Il personale assegnato a norma del comma 1 ha facoltà di optare, entro trenta giorni dalla data di assegnazione per il trattamento economico e normativo definito dall'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e dal decreto del Ministro della sanità 18 novembre 1987, n. 503. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legge 29 dicembre 1990, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1991, n. 58, l'opzione esercitata ha effetto fino alla cessazione del rapporto di impiego del personale interessato.

 

     Art. 57. Inquadramento di medici condotti di ruolo presso le unità sanitarie locali.

     1. I medici condotti che siano in servizio in posizione di ruolo presso comuni o loro consorzi alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale con deliberazione della Giunta provinciale sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. I requisiti previsti dalle anzidette tabelle devono essere posseduti alla data sopra indicata.

     2. I medici condotti di cui al comma 1 sono altresì inquadrati nei posti vacanti delle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali tenuto conto dell'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 56, con riguardo ai servizi per l'assistenza sanitaria di base.

 

     Art. 58. Inquadramento di medici condotti interini presso le unità sanitarie locali.

     1. I medici condotti che, alla data del 30 giugno 1984, ricoprissero per incarico interinale un posto di organico vacante presso un comune o consorzio di comuni e che continuino a prestare servizio in tale posizione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno inquadrati in posti di posizione funzionale iniziale previsti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali alle quali saranno assegnati con deliberazione della Giunta provinciale, con effetto dalla data di decorrenza dell'assegnazione medesima.

     2. L'inquadramento previsto dal precedente comma 1 sarà deliberato dalla competente unità sanitaria locale su domanda, da presentarsi dagli interessati entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione alla stessa unità sanitaria locale; e subordinatamente al possesso di requisiti indicati dall'articolo 1, commi quarto e quinto della legge 20 maggio 1985, n. 207, intendendo sostituita la data di entrata in vigore della legge anzidetta con la data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 59. Concorsi riservati.

     1. I posti di dirigente sanitario che risultino vacanti nell'organico del servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia a seguito della definizione della posizione del personale contemplato dall'articolo 54, comma 1, in relazione a quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo 54 e dall'articolo 55, sono conferiti dalla Giunta provinciale, previ concorsi per titoli ed esami, al personale già dipendente dalla Provincia, dal consorzio provinciale antitubercolare o dai comuni che sia stato inquadrato in posti di coadiutore sanitario previsti nell'organico sopra indicato e sia in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'anzianità complessiva di servizio di almeno dieci anni, dei quali almeno cinque con funzioni di direzione di settori o unità operative, nonché della specializzazione e dell'idoneità per la posizione funzionale apicale medica nella disciplina.

     2. I posti di coadiutore sanitario che risultino vacanti nell'organico del servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia a seguito della definizione della posizione del personale contemplato dall'articolo 54, comma 1, in relazione a quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo 54 e dall'articolo 55, sono conferiti dalla Giunta provinciale, previ concorsi per titoli ed esami, al personale già dipendente dalla Provincia, dal consorzio provinciale antitubercolare o dai comuni che sia stato inquadrato in posti di posizione funzionale iniziale previsti nell'organico sopra indicato e sia in possesso di un'anzianità complessiva di servizio di almeno sei anni o della specializzazione nella disciplina alla data di entrata in vigore dalla presente legge.

     3. I posti di coadiutore sanitario che risultino vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali, con riguardo ai servizi per l'assistenza sanitaria di base, a seguito degli inquadramenti di cui all'articolo 57, comma 2, sono conferiti dalla Giunta provinciale, previo concorso per titoli ed esami da espletarsi cumulativamente per tutte le unità sanitarie locali interessate, al personale già dipendente dai comuni o loro consorzi in qualità di medico condotto che sia stato inquadrato in posti di posizione funzionale iniziale ai sensi del predetto articolo 57 e sia in possesso di un'anzianità complessiva di servizio di almeno sei anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. I concorsi riservati di cui ai commi 1, 2 e 3 sono espletati dalla Provincia secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministro della sanità emanato in data 30 gennaio 1982 ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni.

 

CAPO VII

Disposizioni in materia di patrimonio

 

     Art. 60. Beni e attrezzature della Provincia e dei comuni. [23]

 

CAPO VIII

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 61. Funzioni medico-legali nei confronti dei pubblici dipendenti.

     1. In relazione al nuovo assetto organizzativo definito dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, si intende revocato, limitatamente a quanto concerne gli accertamenti collegiali, il trasferimento di funzioni medico-legali nei confronti dei pubblici dipendenti disposto dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 389 del 29 gennaio 1988 modificata con le deliberazioni n. 10351 del 9 settembre 1988 e n. 12686 del 12 ottobre 1990, in applicazione dell'articolo 70 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29. E' conseguentemente oppressa la commissione istituita dall'unità sanitaria locale del comprensorio Valle dell'Adige ai fini dell'esercizio delle specifiche funzioni sopra indicate.

     2. Le disposizioni del comma 1 avranno effetto alla data a decorrere dalla quale il servizio per l'igiene e la sanità pubblica disciplinato dalla presente legge assumerà l'esercizio delle funzioni considerate nel comma medesimo.

 

     Art. 62. Inquadramento di personale comandato.

     1. Il personale dipendente dalla Provincia autonoma che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio presso una unità sanitaria locale della provincia in posizione di comando può essere inquadrato nella pianta organica della stessa unità sanitaria locale previo nullaosta della Provincia autonoma, a condizione che sussista la vacanza dei relativi posti nella pianta medesima e purché per i posti stessi non sia stato indetto pubblico concorso nè vi sia graduatoria di pubblico concorso utilizzabile.

     2. La richiesta di inquadramento deve essere presentata dal personale interessato entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Qualora il numero dei dipendenti aspiranti all'inquadramento sia superiore a quello dei posti disponibili nella pianta organica, l'inquadramento viene disposto secondo l'ordine di anzianità di servizio nella qualifica rivestita ovvero, in caso di pari anzianità, in relazione alla maggior durata del periodo di servizio prestato in posizione di comando.

     4. L'inquadramento è disposto sulla base della tabella di equiparazione di cui all'allegato B della presente legge ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

     5. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico vigenti per il personale addetto al servizio sanitario nazionale. La ricostruzione della posizione economica viene effettuata valutando l'anzianità di servizio secondo i criteri stabiliti dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, come integrato dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. A tal fine il servizio prestato nel settore o ente di provenienza si considera come anzianità acquisita nell'ambito del servizio sanitario provinciale.

     6. Qualora il trattamento economico pensionabile, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, derivante dall'applicazione del comma 5 risulti inferiore a quello acquisito o maturato presso la Provincia alla data dalla quale ha effetto l'inquadramento nella pianta organica dell'unità sanitaria locale, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.

     7. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 204 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni.

 

     Art. 63. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

     a) con la cessazione di oneri derivanti da disposizioni soppresse o sostituite con la presente legge;

     b) con la disponibilità del fondo sanitario provinciale di cui alla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, come modificata, da ultimo, con l'articolo 16 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2.

     2. Per l'iscrizione nel bilancio della provincia delle spese di cui al comma 1, si applica l'articolo 10 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, richiamata allo stesso comma 1.

 

 

Allegato A

(articolo 54, comma 2)

 

Tabella di equiparazione

 

     Equiparazione delle qualifiche e livelli funzionali-retributivi della Provincia autonoma di Trento da inquadrare nei ruoli nominativi provinciali

 

Ruoli, profili professionali e posizioni funzionali

Qualifiche e livelli provinciali

 

 

RUOLO SANITARIO

 

Profilo professionale: MEDICI

 

1) Dirigente sanitario

- Dirigente (Medico)

- Ispettore generale (Medico)

 

2) Coadiutore sanitario

- Direttore di divisione (Medico)

 

- Consigliere-Assistente (Medico) in servizio alla data del 20 dicembre 1979

 

- Consigliere-Assistente (Medico) con almeno 9 anni e 6 mesi di servizio alla data di entrata in vigore della specializzazione in igiene e medicina preventiva con responsabilità di settori professionali nell'ambito di strutture provinciali da accertarsi con deliberazione della Giunta provinciale.

3) Assistente Medico

- Consigliere-Assistente (Medico)

 

 

Profilo professionale: BIOLOGI

 

1) Biologo dirigente

- Dirigente (Biologo)

 

- Ispettore generale (Biologo)

2) Biologo coadiutore

- Direttore di divisione

 

-Ricercatore aggregato (Biologo)

 

- Personale biologo del 9° e 8° livello funzionale-retributivo appartenente, alla data del 20 dicembre 1979, all'ex carriera direttiva

3) Biologo collaboratore

- Personale del 9°, 8° e 7° livello funzionale-retributivo proveniente dall'ex carriera direttiva o posizione corrispondente, in possesso del diploma di laurea in scienze biologiche.

 

 

Profilo professionale: CHIMICI

 

1) Chimico dirigente

- Dirigente (Chimico)

 

- Ispettore generale (Chimico)

 

- Direttore di divisione (Chimico) con almeno 18 anni di servizio e con funzioni di direzione di laboratori da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge;

2) Chimico coadiutore

- Direttore di divisione

 

- Coadiutore (Chimico)

 

- Personale chimico del 9° e 8° livello funzionale-retributivo appartenente, alla data del 20 dicembre 1979, all'ex carriera direttiva

3) Chimico collaboratore

- Personale del 9°, 8° e 7° livello funzionale-retributivo proveniente dall'ex carriera direttiva o posizione corrispondente, in possesso di diploma di laurea in chimica

 

 

Profilo professionale: FISICI

 

1) Fisico collaboratore

- Personale del 9°, 8° e 7° livello funzionale-retributivo proveniente dall'ex carriera direttiva o posizione corrispondente, in possesso di diploma di laurea in fisica

 

 

PERSONALE INFERMIERISTICO

 

Profilo professionale: operatori professionali di 1° categoria

 

1) Operatore professionale coordinatore

- Assistente sanitario del 6° livello funzionale-retributivo

 

 

PERSONALE TECNICO-SANITARIO

 

Profilo professionale: operatori professionali di 1° categoria

 

1) Operatore professionale coordinatore

- Personale dell'8° e 7° livello funzionale-retributivo adibito ad attività tecnico-sanitarie, privo del relativo diploma di laurea

2) Operatore professionale collaboratore

- Personale del 6° livello funzionale-retributivo adibito ad attività tecnico-sanitarie

 

 

PERSONALE DI VIGILANZA E ISPEZIONE

 

Profilo professionale: operatori professionali di 1° categoria

 

1) Operatore professionale coordinatore

- Personale del 7° livello funzionale-retributivo adibito ad attività di vigilanza ed ispezione

2) Operatore professionale collaboratore

- Personale del 6° livello funzionale-retributivo adibito ad attività di vigilanza ed ispezione

 

 

RUOLO PROFESSIONALE

 

Profilo professionale: INGEGNERI

 

1) Ingegnere coordinatore

- Ingegnere del 9° livello funzionale-retributivo con almeno 18 anni di servizio e con funzioni di direzione di settori da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge

2) Ingegnere

- Personale del 9°, 8° e 7° livello funzionale-retributivo proveniente dall'ex carriera direttiva o posizione corrispondente, in possesso di diploma di laurea in ingegneria

 

 

RUOLO TECNICO

 

Profilo professionale: ASSISTENTI SOCIALI

 

1) Assistente sociale coordinatore

- Collaboratore per l'assistenza del 7° livello funzionale-retributivo

2) Assistente sociale collaboratore

- Assistente sociale del 6° livello funzionale-retributivo

 

 

Profilo professionale: ASSISTENTI TECNICI

 

1) Assistente tecnico

- Assistente sociale del 6° livello funzionale-retributivo

 

 

Profilo professionale: OPERATORI TECNICI

 

1) Operatore tecnico coordinatore

- Operaio del 5° livello funzionale-retributivo

2) Operatore tecnico

- Operaio del 4° e 3° livello funzionale-retributivo

 

 

RUOLO AMMINISTRATIVO

 

Profilo professionale: DIRETTORI AMMINISTRATIVI

 

1) Direttore amministrativo capo servizio

- Dirigente

 

- Ispettore generale

2) Direttore amministrativo

- Direttore di divisione

3) Vicedirettore amministrativo

- Personale amministrativo del 9° livello funzionale-retributivo proveniente dall'ex carriera direttiva o posizione corrispondente, in possesso del diploma di laurea

 

 

Profilo professionale: COLLABORATORI

 

AMMINISTRATIVI

 

1) Collaboratore coordinatore

- Personale amministrativo dell'8° livello funzionale-retributivo

2) Collaboratore amministrativo

- Personale amministrativo del 7° livello funzionale-retributivo

 

 

Profilo professionale: ASSISTENTI

 

AMMINISTRATIVI

 

1) Assistente amministrativo

- Personale amministrativo del 6° e 5° livello funzionale-retributivo

 

 

Profilo professionale: COADIUTORI

 

AMMINISTRATIVI

 

1) Coadiutore amministrativo

- Personale amministrativo del 4° livello funzionale-retributivo

 

 

Profilo professionale: COMMESSI

 

1) Commesso

- Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera e Agente dei servizi ausiliari del 3° livello funzionale-retributivo

 

 

     Equiparazione delle qualifiche e livelli funzionali-retributivi del Consorzio Provinciale Antitubercolare da inquadrare nei ruoli nominativi provinciali

 

RUOLO SANITARIO

 

Profilo professionale: MEDICI

 

1) Dirigente sanitario

- Medico primario

2) Coadiutore sanitario

- Medico aiuto

 

 

PERSONALE INFERMIERISTICO

 

Profilo professionale: operatori professionali di 1° categoria

 

1) Operatore professionale coordinatore

- Assistente sanitaria visitatrice

 

 

 

 

RUOLO AMMINISTRATIVO

 

Profilo professionale: COMMESSI

 

1) Commesso

- Messo

 

 

Allegato B

(articolo 62, comma 4)

 

Tabella di equiparazione per l'inquadramento del personale comandato

dalla Provincia autonoma di Trento presso le Unità Sanitarie Locali

 

Ingegnere del 9° livello funzionale-retributivo con almeno 18 anni di servizio e con funzioni di direzione di settori da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge

- Ruolo professionale, profilo professionale: ingegneri, posizione funzionale: ingegnere coordinatore

 

 

Personale amministrativo del 7° livello funzionale-retributivo

- Ruolo amministrativo, profilo professionale: collaboratori amministrativi, posizione funzionale: collaboratore amministrativo

 

 

Personale amministrativo del 6° e 5° livello funzionale-retributivo

- Ruolo amministrativo, profilo professionale: assistenti amministrativi, posizioni funzionale: assistente amministrativo

Personale amministrativo del 4° livello funzionale-retributivo

- Ruolo amministrativo, profilo professionale: coadiutori amministrativi, posizione funzionale: coadiutore amministrativo

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 5.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[3] L'art. 60 della L.P. 1 aprile 1993, n. 10 stabilisce che dalla data di cui all'articolo 55, comma 1, lettera c) della medesima L.P. n. 10/1993, cessano di applicarsi le disposizioni contenute nella presente legge che prevedono l'istituzione del servizio per l'igiene e la sanità pubblica e ne definiscono la struttura organizzativa.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[7] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[8] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[9] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[10] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[11] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[12] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[13] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[14] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[15] Comma abrogato dall’art. 80 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[16] Comma abrogato dall’art. 80 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[17] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[18] Comma inserito dall’art. 79 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[19] Comma inserito dall’art. 79 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 5.

[21] Comma aggiunto dall'art. 36 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[22] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23 con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[23] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.