§ 5.1.59 - Legge Provinciale 19 febbraio 1993, n. 5.
Modifiche alle leggi provinciali 6 febbraio 1991, n. 4 in materia di formazione di medici specialisti e di personale infermieristico, 5 [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:19/02/1993
Numero:5


Sommario
Art. 11.  Inquadramento di personale comandato.
Art. 12.  Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.
Art. 13.  Disciplina di commissione operante in materia farmaceutica.
Art. 14.  Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2.
Art. 15.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 16.  Copertura degli oneri.
Art. 17.  Variazioni di bilancio.


§ 5.1.59 - Legge Provinciale 19 febbraio 1993, n. 5.

Modifiche alle leggi provinciali 6 febbraio 1991, n. 4 in materia di formazione di medici specialisti e di personale infermieristico, 5 novembre 1991, n. 23 in materia di igiene e sanità pubblica, 18 novembre 1988, n. 39 in materia di accertamento sanitario delle condizioni di minorazione e 16 gennaio 1982, n. 2 in materia di finanziamento del servizio sanitario provinciale nonché disposizioni in materia farmaceutica.

(B.U. 2 marzo 1993, n. 10).

 

CAPO I

    Modifiche alla legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 concernente

  «Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di

personale infermieristico»

 

     Artt. 1. - 5.

     (Omissis).

 

 

CAPO II

Modifiche alla legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23, concernente «Norme

transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità

pubblica»

 

     Artt. 6. - 10. [1]

     (Omissis).

 

CAPO III

Disposizioni in materia di personale addetto al servizio per l'igiene e la

sanità pubblica

 

Art. 11. Inquadramento di personale comandato.

     1. Il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali o provinciali del servizio sanitario nazionale che si trovi assegnato in posizione di comando presso il servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia alla data di entrata in vigore della presente legge può essere inquadrato in ruolo a copertura di corrispondenti posti vacanti nell'organico dell'anzidetto servizio, secondo la posizione funzionale ed il profilo professionale rivestiti, previo nullaosta dell'Amministrazione di provenienza

     2. L'inquadramento è disposto su domanda degli interessati, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento da parte della Giunta provinciale, su parere della commissione per l'organizzazione e il personale, del perdurare delle necessità di servizio del settore di operatività di ogni singolo nonché del lodevole svolgimento del servizio prestato in posizione di comando presso la Provincia.

     3. L'inquadramento ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO IV

  Modifica dalla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39 recante «Norme

  concernenti l'accertamento sanitario delle condizioni di minorazione ai

sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 27 maggio 1970, n. 382 e 26 maggio

1970, n. 381», nonchè disposizioni in materia farmaceutica

 

     Art. 12. Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.

     (Omissis).

 

     Art. 13. Disciplina di commissione operante in materia farmaceutica.

     1. Le funzioni già spettanti alla commissione di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante «Norme concernenti il servizio farmaceutico», sono svolte da una commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta:

     a) dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica o da un altro funzionario medico addetto al servizio stesso designato dal responsabile medesimo, con funzioni di presidente;

     b) da due funzionari amministrativi della Provincia di livello funzionale-retributivo non inferiore all'ottavo;

     c) da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno rurale, scelti su terna proposta dall'ordine provinciale dei farmacisti.

     2. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 1 sono svolte da un funzionario amministrativo della Provincia di livello funzionale-retributivo non inferiore al sesto.

     3. Ai componenti ed al segretario della commissione di cui al comma 1 spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale vigente in materia.

 

CAPO V

    Modifica alla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, concernente

     «Finanziamento del servizio sanitario provinciale» e disposizioni

finanziarie

 

     Art. 14. Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2.

     (Omissis).

 

     Art. 15. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per gli apporti aggiuntivi al fondo sanitario provinciale per la parte corrente, da utilizzare anche per i fini di cui al capo 1 della presente legge, sono autorizzate le ulteriori spese di lire 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993, di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1994 e di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1995.

 

     Art. 16. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura dell'onere di lire 150.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 15, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Interventi per agevolare la formazione di medici specialisti e prestazioni integrative», indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995».

     2. Alla copertura del maggior onere, valutato nell'importo di lire 10.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 12 e 13, comma 3, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvedere mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive», indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale richiamata al comma 1.

     3. All'onere di lire 400.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 15, per il periodo degli anni 1994-1995, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità, di pari importo, derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Sanità», programma «Sanità», area di intervento «Interventi a carico del fondo sanitario provinciale» del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale richiamata al comma 1.

     4. Al maggiore onere, valutato nell'importo di lire 10.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 12 e 13, comma 3, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale richiamata al comma 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 17. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 16, le somme di cui al medesimo articolo 16 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» nei settori funzionali, programmi ed aree di intervento e di attività indicati ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 16 ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» in quello dove sono classificati i capitoli con variazioni in aumento di cui al comma 1 del presente articolo.

 

 


[1] Gli articoli 6, 7, 8 e 9 sono stati abrogati dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essi restano applicabili ai rapporti sorti in base alle loro disposizioni nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.