§ 5.4.18 - Legge Provinciale 6 febbraio 1991, n. 4.
Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:06/02/1991
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Individuazioni delle esigenze.
Art. 3.  Convenzioni con università.
Art. 4.  Conferimento di risorse aggiuntive.
Art. 5.  Finalità.
Art. 6.  Assegno di studio per la formazione di infermieri professionali e di vigilatrici dell'infanzia
Art. 6 bis.  Assegno di studio per la formazione di altri operatori sanitari.
Art. 7.  Vigilanza.
Art. 8.  Integrazione della composizione del comitato provinciale per la programmazione sanitaria.
Art. 9.  Modifica dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11.
Art. 10.  Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11.
Art. 11.  Riferimento delle spese.
Art. 12.  Copertura degli oneri.
Art. 13.  Variazioni di bilancio.
Art. 14.  Modificazioni alle disposizioni finanziarie della legge provinciale concernente "Nuova disciplina dei servizi di dialisi e disposizioni varie in materia sanitaria e socio-assistenziale".
Art. 15.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.4.18 - Legge Provinciale 6 febbraio 1991, n. 4.

Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico.

(B.U. 19 febbraio 1991, n. 8).

 

Capo I

Formazioni di medici specialisti

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Trento si propone di conseguire attraverso le disposizioni del presente capo una migliore qualificazione del servizio sanitario provinciale agevolando la formazione di medici specialisti, con riguardo a quelle specialità che si rivelino carenti nell'ambito del servizio medesimo.

     2. la disposizioni del presente capo sono intere altresì a favorire lo stabilirsi di rapporti tra università e strutture sanitarie provinciali, sviluppando la ricerca scientifica e la sperimentazione di modelli di servizio innovativi, nonché a consentire ai medici specializzandi l'acquisizione della conoscenza delle strutture sanitarie provinciali che hanno conseguito un più elevato livello funzionale e tecnologico, creando le condizioni per una più stretta collaborazione tra i medici operanti sul territorio e quelli impiegati nelle diverse strutture sanitarie provinciali.

 

     Art. 2. Individuazioni delle esigenze.

     1. Il fabbisogno di medici specialisti in rapporto alle esigenze del servizio sanitario provinciale determinato annualmente, per ciascuna disciplina, dalla Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria, tenuto conto delle indicazioni eventualmente contenute in proposito nel piano sanitario provinciale.

 

     Art. 3. Convenzioni con università.

     1. Il Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, stipula con università italiane apposite convenzioni concernenti l'istituzione di posti aggiuntivi per la formazione medico- specialista ai sensi delle norme statali in vigore.

     2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1 e della conseguente determinazione dei posti aggiuntivi si ha riguardo al fabbisogno individuato, per ciascuna disciplina, ai sensi dell'articolo 2.

     3. Fermi restando i requisiti e le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i posti di cui al precedente comma I sono riservati a favore di medici in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale e residenti nella provincia di Trento da almeno due anni.

     4. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al presente articolo e in sede di applicazione delle stesse deve essere favorita l'utilizzazione da parte delle università interessate di strutture appartenenti al servizio sanitario provinciale. A tale scopo la Giunta provinciale può impartire apposite direttive alle unità sanitarie locali.

 

     Art. 4. Conferimento di risorse aggiuntive. [1]

     1. Nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 concernente «Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (legge comunitaria 1990)», e dai decreti ministeriali emanati in applicazione del decreto legislativo medesimo, la Giunta provinciale è autorizzata a conferire ad università italiane risorse aggiuntive nell'ammontare stabilito annualmente dalla Giunta stessa per il finanziamento di borse di studio da corrispondere in relazione a posti ulteriori rispetto a quelli finanziati a carico dello Stato ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.

     2. La determinazione dell'ammontare delle risorse aggiuntive di cui al comma 1 è effettuata tenendo conto del fabbisogno di medici specialisti individuato ai sensi dell'articolo 2.

     3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, stipula con le università interessate apposite convenzioni. Quest'ultime devono prevedere che i beneficiari delle borse di studio finanziate a carico della Provincia, ferma restando l'utilizzazione delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole, siano in possesso dei requisiti indicati al comma 3 dell'articolo 3.

     3 bis. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere disposti anche per il finanziamento di contratti annuali di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente la formazione dei medici specialisti, osservando criteri e modalità definiti nel programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale, approvato ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 [2].

     3 ter. In relazione alla carenza di professionalità specialistiche per le esigenze del servizio sanitario provinciale e al fine di garantire la disponibilità dei medici specializzati occorrenti, il finanziamento è disposto per contratti di formazione specialistica che prevedano l'assunzione, da parte del beneficiario, dell'obbligo di prestare collaborazione nell'espletamento del servizio sanitario provinciale per un periodo fino a due anni, salvo conferma dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari da trasmettere all'interessato entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento della specializzazione; i rapporti conseguenti sono disciplinati contrattualmente. Il medico che interrompe la formazione prima della sua conclusione o che, una volta conclusa la formazione, non adempia totalmente o parzialmente all'obbligo assunto è tenuto a restituire alla Provincia le somme percepite durante il periodo di formazione, compresi gli interessi legali dalla data di erogazione [3].

 

Capo II

Formazione di personale infermieristico e di altri operatori sanitari [4]

 

     Art. 5. Finalità.

     [1. Le disposizioni contenute nel presente capo sono rivolte ad incentivare la partecipazione ai corsi di formazione per il personale infermieristico e per altri operatori sanitari, in rapporto alle esigenze che si manifestino nell'ambito del servizio sanitario provinciale [5].]

 

     Art. 6. Assegno di studio per la formazione di infermieri professionali e di vigilatrici dell'infanzia [6].

     [1. Agli studenti che, avendo superato positivamente il periodo di prova, frequentino i corsi per infermieri professionali o per vigilatrici dell'infanzia previsti dai piani di cui alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14 come modificata dagli articoli 4, 5 e 6 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 30 e dall'articolo 32 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1 della legge provinciale 24 agosto 1989, n. 5, e non godano di retribuzione derivante da rapporto di lavoro o di altre agevolazioni, è concesso, a decorrere dall'anno scolastico 1990-1991, un assegno mensile di studio per tutta la durata di ciascun anno di corso, prescindendo dalla situazione economica familiare e dalle spese effettivamente sostenute.

     2. L'ammontare dell'assegno è determinato dalla Giunta provinciale in misura differenziata e progressiva per ciascun anno di corso.

     3. All'erogazione dell'assegno provvedono le unità sanitarie locali che gestiscono i corsi.

     4. L'assegno è corrisposto in rate bimestrali posticipate, subordinatamente alla regolare frequenza del corso. Le mensilità relative al periodo di prova sono corrisposte a seguito della positiva conclusione del medesimo.

     5. L'assegno può essere sospeso o revocato dall'unità sanitaria locale che gestisce il corso per gravi motivi disciplinari. Esso è revocato nei confronti degli studenti che rinuncino alla prosecuzione del corso o abbandonino comunque la frequenza dello stesso.

     6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti ulteriori criteri e modalità per l'erogazione dell'assegno.]

 

     Art. 6 bis. Assegno di studio per la formazione di altri operatori sanitari.

     [1. L'assegno di studio di cui all'articolo 6 è concesso alle stesse condizioni ivi stabilite, salvo per quanto attiene al superamento del periodo di prova ove non previsto dalle singole scuole, agli studenti frequentanti scuole provinciali o extraprovinciali per operatori sanitari non contemplati dal predetto articolo 6 e individuati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria, in relazione a significative carenze riscontrate nella copertura dei posti del corrispondente profilo professionale nell'ambito delle dotazioni organiche del personale dipendente dal servizio sanitario provinciale.

     2. Le scuole da considerare per i fini di cui al comma 1 sono quelle previste dai piani di cui alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, come modificata dagli articoli 4, 5 e 6 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 30 e dall'articolo 32 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1 della legge provinciale 24 agosto 1989, n. 5.;

     3. Nei confronti degli studenti di cui al comma 1 che frequentino scuole provinciali trovano applicazione i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6.

     4. Nei confronti degli studenti di cui al comma 1 che frequentino scuole extraprovinciali, all'erogazione dell'assegno provvede la Giunta provinciale. Trovano applicazione i commi 4 e 5 dell'articolo 6 in quanto compatibili, intendendo sostituita la Giunta provinciale all'unità sanitaria locale [7].]

 

     Art. 7. Vigilanza.

     [1. La Giunta provinciale esercita la vigilanza sull'esatta osservanza, da parte delle unità sanitarie locali, delle disposizioni contenute nel presente capo e dei criteri che saranno stabiliti dalla Giunta stessa.

     2. Le unità sanitarie locali interessate debbono presentare annualmente alla Provincia apposita rendicontazione dei pagamenti effettuati in applicazione del presente capo.]

 

Capo III

Modifica alla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, concernente

"disciplina del servizio sanitario provinciale" [8]

 

     Art. 8. Integrazione della composizione del comitato provinciale per la programmazione sanitaria.

     1. (Omissis).

     2. La Giunta provinciale provvede all'integrazione del comitato provinciale per la programmazione sanitaria ai sensi del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo IV

Modifiche alla legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11, concernente "provvidenze a favore di mutilati ed invalidi civili e sordomuti ultrasessantacinquenne e di mutilati ed invalidi civili di età inferiore a diciotto anni".

 

     Art. 9. Modifica dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11.

     1. Con effetto dal 1° settembre 1990 il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11, come modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 27 agosto 1990, n. 26, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11.

     (Omissis).

 

Capo V

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 11. Riferimento delle spese.

     1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 4, 6 e 6 bis si fa fronte con una quota delle autorizzazioni di spesa disposte, per gli apporti aggiuntivi al fondo sanitario provinciale per la parte corrente di cui all'articolo 2, lettera b), della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 [9].

 

     Art. 12. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura dell'onere, valutato nell'importo di Lire 300.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 8, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce "Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive", indicata nell'allegato n 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1991 e bilancio pluriennale 1991-1993".

     2. Al maggiore onere, valutato nell'importo di Lire 300.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 8, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "Amministrazione generale", programma "Amministrazione generale", area di attività "Servizi generali" del bilancio pluriennale 1991-1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

     3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 13. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 12, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 12 le somme di cui allo stesso articolo 12 sono portate in diminuzione delle "Spese per leggi in programma" ed in aumento delle "Spese per leggi operanti nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 2 del medesimo articolo 12.

 

Capo VI

Modificazioni alle disposizioni finanziarie della legge provinciale

concernente "nuova disciplina dei servizi di dialisi e disposizioni varie

in materia sanitaria e socio-assistenziale"

 

     Art. 14. Modificazioni alle disposizioni finanziarie della legge provinciale concernente "Nuova disciplina dei servizi di dialisi e disposizioni varie in materia sanitaria e socio-assistenziale".

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 24 dicembre 1990, n. 34, concernente "Nuova disciplina dei servizi di dialisi e disposizioni varie in materia sanitaria e socio-assistenziale", gli articoli 17, 18 e 19 della stessa legge sono sostituiti dagli articoli seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 15. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 5.

[2] Comma aggiunto dall'art. 66 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[3] Comma aggiunto dall'art. 66 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[4] Rubrica così sostituita dall'art. 2 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 5. Il presente capo è stato abrogato dall'art. 73 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, con l'eccezione di cui al comma 3 dello stesso art. 73.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 5.

[6] Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 5.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 5.

[8] Le disposizioni di cui alla L.P. 6 dicembre 1980, n. 33, cessano di applicarsi dalla data di cui all'articolo 55, comma 1, lettera c) della L.P. 1 aprile 1993, n. 10, secondo quanto disposto dall'art. 60 della stessa L.P. n. 10/1993.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 5.